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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/11/2025, n. 3310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3310 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 796 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 9 maggio 2024, promossa con atto di citazione in riassunzione da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), quali eredi di C.F._2 Persona_1
(C.F. , Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi
[...] C.F._4
dall'avv. Luigino Maria Martellato, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
1 Dolo (VE), Riviera XXIX Aprile, n. 22; appellanti in riassunzione contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._5
dagli avv.ti Giovanni Molin, Massimo Minuti e Nicola Molin, con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Mestre (VE), via Einaudi, n. 15,
e contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._6 CP_3
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._7 Controparte_4
) e (C.F. C.F._8 Controparte_5
), contumaci;
C.F._9
appellati in riassunzione
Oggetto: “Cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole” - Giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza n.
600/2019 della Corte d'Appello di Venezia del 20 febbraio 2019.
CONCLUSIONI
- per parte appellante in riassunzione:
“In via principale di merito:
1) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di compravendita del 13.11.1999 n°
37855 rep. notaio di Mestre perché fittizio/simulato; e per Persona_2
l'effetto
2 2) Accertarsi che i beni di seguito descritti non sono mai usciti dal patrimonio della de cuius e reintegrarsi l'asse ereditario relitto in morte della Persona_3
disponente con i beni in appresso descritti: Persona_3
a) intestati a , al catasto terreni: Comune di IR, partita Controparte_1
n° 3486, foglio n° 18; mapp.124, di are 49.50 R.D.L. 90.090, R.A.L. 64.350; mapp.
916 di are 20.50 R.D.L. 37.310, R.A.L. 26.650; mapp.272, di are 29.00, R.D.L.
44.080, R.A.L. 31.900; mapp. 917, di are 33.90, R.D.L. 51.528, R.A.L. 37.290; mapp. 918, di are 25.87, R.D.L. 39.322, R.A.L. 28.457; mapp. 1050, di are 00.28,
R.D.L. 425, R.A.L. 308; mapp. 919, di are 10.94, R.D.L. 16.628, R.A.L. 12.034, quest'ultimo con sovrastante fabbricato ad uso abitazione di tipo rurale e contraddistinto al N.C.E.U.; b) Comune di IR, partita n° 6523, foglio n°14; mapp. 919, p.T. – 1, cat. A/4, classe 2, vani 6,5 R.C.L. 663;
b) intestati a , Catasto terreni, Comune di IR, partita Controparte_2
3486, foglio n° 14, mapp. 1051, di are 00.28, R.D.L. 425, R.A.L. 308; mapp. 1052, di are 10.38, R.D.L. 16.461, R.A.L. 11.913;
c) intestati a , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, NCEU Comune di IR, partita 9216, foglio n°14, mapp. 918 p.T., cat.
[...]
C/6, classe 4, mq. 35, e al catasto terreni, con il terreno su cui è stato edificato foglio n°14, mappale 1053,
3) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria insistente tra gli eredi legittimi sui beni sopra descritti mediante assegnazione a ciascuno dei condividenti la quota in natura di spettanza e come per legge, salvo eventuale conguaglio;
in caso di indivisibilità, assegnarsi tutti i beni congiuntamente ai sig.ri Pt_5
3 , , , determinando il Persona_1 Parte_3 Parte_4
conguaglio da corrispondere agli altri condividenti;
4) ordinare al Gerente il servizio di pubblicità immobiliare presso l'Agenzia delle
Entrate – Ufficio del territorio l'annotazione dell'emananda sentenza;
5) Con vittoria di spese, anche generali di studio al 15%, e rimborso dei compensi professionali ex DM 55/2014 e succ. mod. e int. di tutti i gradi di giudizio, anche di legittimità.
In via subordinata:
6) accertarsi che l'atto di compravendita del 13.11.1990 rep. n. 37855 Notaio
in Mestre, registrato a Mestre il 30.12.1990 al n. 5541 serie Persona_2
Atti pubblici, è simulato e dissimula una donazione dei beni immobili appresso descritti:
a) intestati a , al catasto terreni: Comune di IR, partita Controparte_1
n° 3486, foglio n° 18; mapp.124, di are 49.50 R.D.L. 90.090, R.A.L. 64.350; mapp.
916 di are 20.50 R.D.L. 37.310, R.A.L. 26.650; mapp.272, di are 29.00, R.D.L.
44.080, R.A.L. 31.900; mapp. 917, di are 33.90, R.D.L. 51.528, R.A.L. 37.290; mapp. 918, di are 25.87, R.D.L. 39.322, R.A.L. 28.457; mapp. 1050, di are 00.28,
R.D.L. 425, R.A.L. 308; mapp. 919, di are 10.94, R.D.L. 16.628, R.A.L. 12.034, quest'ultimo con sovrastante fabbricato ad uso abitazione di tipo rurale e contraddistinto al N.C.E.U.; b) Comune di IR, partita n° 6523, foglio n°14; mapp. 919, p.T. – 1, cat. A/4, classe 2, vani 6,5 R.C.L. 663;
4 b) intestati a , Catasto terreni, Comune di IR, partita Controparte_2
3486, foglio n° 14, mapp. 1051, di are 00.28, R.D.L. 425, R.A.L. 308; mapp. 1052, di are 10.38, R.D.L. 16.461, R.A.L. 11.913;
c) intestati a , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, NCEU Comune di IR, partita 9216, foglio n°14, mapp. 918 p.T., cat.
[...]
C/6, classe 4, mq. 35, e al catasto terreni, con il terreno su cui è stato edificato foglio n°14, mappale 1053, per l'effetto annullarsi il richiamato contratto di compravendita;
7) accertata la qualità di legittimari degli attori, e la violazione della quota della quale la defunta poteva disporre, ridursi le disposizioni di cui all'atto di compravendita del 13.11.1990 rep. n. 37855 Notaio in Persona_2
Mestre, registrato a Mestre il 30.12.1990 al n. 5541 serie Atti pubblici fino alla quota disponibile, reintegrandosi la quota spettante ai legittimari;
In ogni caso,
8) determinarsi le quote spettanti agli attori per effetto della declaratoria di nullità, di annullamento e/o inefficacia del richiamato atto di compravendita, assegnandosi in natura i beni medesimi, in caso di loro divisibilità e, in caso di indivisibilità, i beni agli stessi, determinando il conguaglio da corrispondere ai convenuti;
9) ordinare al Gerente il servizio di pubblicità immobiliare presso l'Agenzia delle
Entrate – Ufficio del territorio l'annotazione dell'emananda sentenza;
5 10) Con vittoria di spese, anche generali di studio al 15%, e rimborso dei compensi professionali ex DM 55/2014 e succ. mod. e int. di tutti i gradi di giudizio, di merito e di legittimità.
In via istruttoria:
A) Disporre C.T.U. al fine di determinare la consistenza, la composizione ed il valore del compendio oggetto di divisione;
redigere uno o più progetti divisionali, indicando le quote spettante a ciascuno, la loro composizione e gli eventuli conguagli, privilegiando in ogni caso l'assegnazione in natura dei beni. In caso di indivisibilità, parte attrice ne chiede l'assegnazione congiunta in natura per l'intero, gravandosi dei conguagli in favore degli altri condividendi.
B) Ammettere prova PER TESTI sulle seguenti circostanze:
1. vero che ha acquistato l'appezzamento di terreno, Parte_4
descritto nell'atto del 20.10.1970 del notaio di IR, versando il Per_4
corrispettivo richiesto;
2. vero che ha lavorato come lavoratore dipendente sin Parte_4
dall'età di 13/14 anni, percependo regolare stipendio;
3. vero che ha svolto attività lavorativa subordinata in giovane Persona_1
età;
4. vero che la ha pagato con quanto percepito dal proprio Persona_1
lavoro e quello dell'allora futuro marito l'appezzamento di terreno sul quale è poi stata edificata la loro casa.
6 5. vero che ha acquistato l'appezzamento di terreno, Parte_4
descritto nell'atto del 20.10.1970 del notaio di IR, versando il Per_4
corrispettivo richiesto;
6. vero che ha lavorato come lavoratore dipendente sin Parte_4
dall'età di 13/14 anni, percependo regolare stipendio;
7. Vero che ha svolto attività lavorativa subordinata in giovane Persona_1
età;
8. vero che la ha pagato con quanto ha percepito con il proprio Persona_1
lavoro e quello dell'allora futuro marito l'appezzamento di terreno sul quale è poi stata edificata la loro casa>>;
Con i testi già indicati: di SP (VE), e Tes_1 Testimone_2
di SP (VE), di IR (VE), Testimone_3 Testimone_4
di IR (VE), di IR (VE), Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
di IR (VE), DI IR (VE),
[...] Testimone_8 Testimone_9
di IR (VE).
Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie ed in particolare alla prova per testimoni in quanto inconferenti ed irrilevanti ai fini del decidere, atteso il thema decidendum del presente giudizio di rinvio, in ragione del principio di diritto enunciato e degli accertamenti come presupposti dalla Suprema Corte di
Cassazione, atteso altresì il giudicato interno e, con riferimento alle circostanze capitolate dalla parte convenuta , perché inammissibili avendo Controparte_1
a oggetto circostanze da provarsi documentalmente ex artt 2726, 2725 e 2724 n. 3 cc e comunque dedotte genericamente ed in violazione del disposto dell'art. 244
7 cpc.”
- per parte appellata in riassunzione:
“Si eccepisce l'inammissibilità dell'estratto sulla posizione contributiva di CP_6
, depositato dagli attori con la memoria di replica ex art. Parte_4
190 c.p.c., che attesta, peraltro, che fino al 1981 non ha percepito alcun reddito imponibile, a conferma della tesi di della gratuità dell'atto Controparte_1
20.10.1970.
Si richiamano le conclusioni formulate con nota 16.6.2025.”
(“A- dare atto
1-che tutte le parti hanno accettato puramente e semplicemente l'eredita di
[...]
e sono eredi legittimi di lei;
Per_3
2-che gli attori, anche in rappresentazione, e hanno speso la Controparte_1
qualità di legittimari.
3-accertarsi che il contratto 20.10.1970 tra e Persona_3 Parte_4
dissimula una donazione ed é nullo per mancanza di forma;
[...]
4-accertarsi che il contratto 29.11.1959 tra e Persona_3 CP_2
dissimula una donazione ed é nullo per mancanza di forma;
[...]
5-accertarsi che il contratto 16.10.1957 tra e Parte_6 Persona_1
costituisce donazione indiretta per aver provveduto a fornire il Persona_3
denaro per l'acquisto;
6-accertarsi che la prima e terza vendita del contratto 13.11.1990 Per_2
dissimulano una donazione di a;
Persona_3 Controparte_2
8 7-accertarsi che la seconda vendita del contratto 13.11.1990 dissimula Per_2
una donazione di in favore di valida ed Persona_3 Controparte_1
efficace, il cui valore la donataria dichiara di voler imputare alla propria quota ex art. 747 c.c.
B-per gli effetti, darsi atto che l'asse ereditario é costituito dai beni così identificati:
a-Comune di IR, C.T. Partita 3486, Foglio 14, mapp. 659 -già mapp. 272/b – are 15.60 – R.D.L. 140.40 – R.A.L.48.36 – Confini a nord e est con beni della venditrice, a ovest con beni Quaggio, con accessioni e pertinenze allo stato;
Con b-Comune di IR – foglio 14 – Mappale 272/b di 0.60.60 R.D. 59.40 – R.A.
20.46 – Confini: nord e ovest venditrice, sud stradella di accesso, con accessioni e pertinenze allo stato;
c-somma di Lire 227.900 donata da a per Persona_3 Persona_1
l'acquisto dell'immobile di cui al contratto 16.10.1957;
d-immobili pervenuti a e con le tre Controparte_1 Controparte_2
vendite del contratto , così identificati: Per_2
partita 3486, foglio 14, Controparte_8
-mapp. 1051, are 00.28 R.D.L. 425 R.A.L. 308;
-mappale 1052, are 10.83, R.D.L. 16.461 R.A.L. 11.913
OM , partita 3486, fg. 18 mappali CP_8
-124, are 49,50 R.D.L. 90.090 R.A.L. 64.35
-916, are 20.50 R.D.L. 37.310 R.A.L 26.650,
-272, are 29.00 R.D.L. 44.080 R.A.L. 31.900,
9 -917, are 33.90 R.D.L. 51.528 R.A.L. 37.290,
-918, are 25.87 R.D.L. 39.322 R.A.L. 28.457,
-1050, are 00.28 R.D.L. 425 R.A.L. 308,
-919 di are 10.94 R.D.L. 16.628 R.A.L. 12.034 con sovrastante fabbricato di tipo rurale e contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di IR scheda 1849, partita
6523, foglio 14, mapp. 919, p. T. e I. cat. A/4, classe 2, vani 6,5 R.C.L. 663;
Comune di IR, foglio n. 14, mapp. 918, p. T., cat. C/6, classe 4, mq. CP_9
35, garage con scoperto esclusivo, edificato sul mappale 1053 del foglio 14.
e-dedotte le spese sostenute da per le esequie di Controparte_1 [...]
nella misura di euro 3.100,00, gravata dagli interessi dal pagamento. Per_3
C-per gli effetti:
1- respingersi la domanda di nullità del contratto 13.11.1990 rep. 37855 a ministero notar;
Per_2
2- dichiararsi inammissibili le domande di riduzione delle donazioni, proposte dagli attori, per sopravvenuta carenza d'interesse;
3-disporsi la divisione del compendio ereditario fra tutti gli eredi legittimi, previa stima del valore dei beni caduti in successione, con riferimento al tempo della divisione, riguardo ai beni pervenuti con contratto nullo o per quelli, per i quali non é esercitata la facoltà d'imputazione, e con riferimento allo stato e al valore dei beni al tempo dell'apertura della successione, riguardo a quelli, per i quali é esercitato il diritto d'imputazione;
10 4-determinarsi le quote spettanti a ciascun condividente, con formazione delle porzioni a ciascuno spettanti e l'attribuzione di esse, liquidando gli eventuali conguagli.
D- in sede istruttoria;
disporsi consulenza tecnica ordinata a
1- determinare il valore, al tempo di apertura della successione, dei beni pervenuti a , , e Controparte_1 CP_2 CP_4 Controparte_3 Controparte_5
con l'atto . Per_2
2- determinare il valore dei beni pervenuti a con l'atto Parte_4
notar del 1970 e a con atto notar del 1959 Per_4 Controparte_2 Per_5
con riferimento al tempo della divisione;
3- determinare il valore dei miglioramenti apportati da ai beni Controparte_1
pervenutigli con le opere realizzate su concessione edilizia 92053/1992;
Con attribuzione al consulente dell'ufficio della facoltà di accedere a soggetti pubblici e privati per acquisire informazioni utili all'espletamento dell'incarico.”
Motivi della decisione
In fatto
La causa in oggetto costituisce il giudizio di rinvio introdotto con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. da e , eredi di Parte_1 Parte_2
nonché da e a seguito Persona_1 Parte_4 Parte_3
della cassazione, con sentenza n. 5372/2024, della decisione di questa Corte n.
11 600/2019 di conferma della sentenza n. 2652/1999 del Tribunale di Venezia.
Con atto di citazione notificato in data 15-16-17 ottobre 1996, Persona_1
e , figli di , convenivano in giudizio i fratelli Pt_3 Parte_4 Persona_3
e i nipoti e , nonché Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, marito di avanti il Tribunale di Venezia;
Controparte_5 Controparte_4
gli attori chiedevano, in via principale, che fosse accertata e dichiarata la nullità dell'atto di compravendita del 13 novembre 1990 n.37855 rep. notaio Per_2
di Mestre, con cui – deceduta il 25 novembre 1992 –
[...] Persona_3
aveva ceduto i beni immobili ivi indicati ai convenuti, in quanto viziata “per mancanza di volontà dell'alienante. Al momento della sottoscrizione la mano della sig.ra è stata accompagnata dalla figlia , pur avendo Persona_3 CP_1
espresso la dante causa una diversa volontà nel corso della formazione dell'atto.”.
In via subordinata gli attori chiedevano che fosse accertato che la compravendita in oggetto simulava una donazione indiretta a favore dei convenuti, atteso che i pretesi acquirenti non avevano in realtà versato alcun corrispettivo;
chiedevano quindi che, accertata la loro qualità di legittimari e la violazione della quota della quale la defunta poteva disporre, “ridursi le donazioni e/o le disposizioni fino alla quota disponibile, reintegrandosi la quota spettante ai legittimari”.
costituendosi in giudizio, rilevata l'incompatibilità logica delle Controparte_1
domande proposte, ne contestava comunque la fondatezza;
eccepiva l'inammissibilità dell'azione di riduzione ex art. 564 c.c. non avendo gli attori accettato con beneficio di inventario e non essendo eredi i nipoti (figli di CP_2
e il marito della nipote e chiedeva comunque il rigetto di tutte le domande proposte.
12 In subordine, qualora il Tribunale avesse accolto la domanda svolta in via subordinata dagli attori, chiedeva l'accertamento che gli atti di compravendita in precedenza intervenuti tra e i figli , Persona_3 Parte_4 Per_1
e simulavano una donazione, con conseguente riduzione delle stesse fino CP_2
alla quota disponibile e reintegra della quota dei legittimari.
Si costituivano , e Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
contestavano le domande attoree chiedendo il primo l'accertamento della qualità di erede e il suo diritto di partecipare alle quote disponibili, i secondi, invece,
l'accertamento della natura di legato di quanto ricevuto. Controparte_2
affermava che l'atto del 25 novembre 1992 era ricognitivo dell'intervenuta usucapione a suo favore, per cui proponeva domanda riconvenzionale di usucapione dei beni a lui trasferiti.
Respinte le richieste di prova per interpello e per testi, istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 2652/1999 depositata in data 15 novembre 1999, il Tribunale di Venezia rigettava le domande attoree rilevando, quanto alla domanda di nullità, che “le circostanze poste alla base della supposta nullità dell'atto pubblico per mancanza del requisito di cui all'art.1325, n.1, cc, attiene a fatti (sottoscrizione priva di vincoli e pienezza delle facoltà mentali in capo alla parte venditrice ) che il notaio attesta essere avvenuti in sua presenza e aver verificato” conseguendo a ciò che “in quella parte, l'atto pubblico ha efficacia probatoria privilegiata, a norma dell'art.2700cc, che non può essere vinta dalla prova delle circostanze dedotte dall'attrice, ma esclusivamente attivato l'attivazione del meccanismo
13 processuale, nella specie non invocato, di cui agli artt.221 e seg.ti cpc”.
Il Tribunale rigettava altresì la domanda di simulazione, antecedente logico dell'azione di riduzione, per mancanza di idonei elementi di prova e qualificava le compravendite tra la e il figlio quali “negozi a causa mista e di Per_3 CP_2
accertamento”.
Avverso la sentenza, e proponevano Persona_1 Pt_3 Parte_4
tempestivo appello chiedendo, in via preliminare, la sospensione del giudizio per esperire la querela di falso, e nel merito censuravano la sentenza in relazione alla domanda subordinata di simulazione perché non avrebbe adeguatamente valorizzato le presunzioni desumibili dai fatti esposti nonché gli elementi di prova offerti.
Si costituiva chiedendo la reiezione dell'appello ribadendo, Controparte_1
altresì, le deduzioni ed eccezioni svolte nel giudizio di primo grado.
Si costituivano, inoltre, , e , Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
richiamando le deduzioni, istanze, eccezioni e domande proposte nel giudizio di primo grado.
La Corte d'Appello di Venezia, Seconda Sezione Civile, con ordinanza del 19 giugno 2001, sospendeva il giudizio d'appello per la proposizione della querela di falso avanti il Tribunale di Venezia.
Nel procedimento sulla querela di falso, il Tribunale, istruita la causa con l'interpello e l'assunzione di testi, rigettava la domanda con sentenza n. 1633/2005; la sentenza veniva appellata e l'appello veniva respinto da questa Corte con
14 sentenza n. 2394/2011 del 7 novembre 2011; avverso la sentenza di secondo grado veniva proposto ricorso per Cassazione che veniva respinto con sentenza n.
9513/2017 del 12 aprile 2017.
Il processo veniva riassunto con ricorso depositato in data 29 giugno 2017 da parte di e e con sentenza n. 600/2019, pubblicata Persona_1 Pt_3 Parte_4
in data 20 febbraio 2019, la Corte d'Appello di Venezia, Seconda Sezione Civile, rigettava l'appello osservando che non poteva ritenersi nullo l'atto di compravendita, alla luce del passaggio in giudicato della sentenza sulla querela di falso “che ha escluso che la sottoscrizione fosse stata effettuata con l'aiuto fisico della figlia, che la non avesse sottoscritto l'atto, altri l'avessero Per_3
sottoscritto per lei, ed ha affermato debba tenersi ferma la natura fidefaciente dell'atto pubblico oggetto di querela”; rigettava altresì l'azione di simulazione con riferimento a tutti gli atti di vendita difettando prova dell'animus donandi e non sussistendo elementi indiziari sufficienti ad affermare la simulazione dell'atto.
Con ricorso notificato in data 17 aprile 2019, e Persona_1 Pt_3
impugnavano parzialmente la sentenza della Corte d'Appello avanti la Parte_4
Suprema Corte di Cassazione formulando due motivi.
Col primo motivo denunciavano, ex artt. 2909 c.c. e 12 preleggi, la violazione di giudicato esterno di cui alla sentenza della Corte d'appello n. 2394/2011, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 9513/2017, conseguente al rigetto della querela di falso. Secondo i ricorrenti il giudicato aveva ad oggetto solo il fatto che aveva firmato l'atto alla presenza del notaio, mentre Persona_3
15 resterebbe impregiudicata la questione se la sottoscrizione della madre sia stata forzata dalla figlia.
Col secondo motivo i ricorrenti denunciavano la violazione degli artt. 2697 e 1322
c.c., lamentando che la Corte d'appello avrebbe imputato ai ricorrenti l'onere di provare il mancato pagamento del prezzo, mentre graverebbe sull'acquirente l'onere di provarlo in caso di contestazione da parte di un terzo. Inoltre, i ricorrenti lamentavano che sarebbe privo di causa il negozio di (apparente) compravendita ove manchi il corrispettivo, essendo nullo l'atto atipico gratuito ogniqualvolta non sia assimilabile a un tipo nominato dal codice per il quale sia prevista la gratuità.
Con sentenza n. 5372/2024 del 29 febbraio 2024, la Suprema Corte di Cassazione rigettava il primo motivo con la seguente argomentazione: “Se il notaio – come nel caso di specie – attesta che una persona ha sottoscritto un atto alla sua presenza, ciò esclude che la firma sia stata apposta da una persona diversa ed esclude anche che la mano della persona sia stata guidata a sottoscrivere da una forza fisica applicata da altri. Quanto alla violenza morale che induce a sottoscrivere, essa non è esclusa dall'attestazione fidefaciente del notaio ed è da trarre a fatto costitutivo di una domanda annullamento, che nel caso di specie non è stata proposta. Tali esiti, cui questa Corte giunge in forza dell'interpretazione diretta del giudicato esterno de quo, coincidono quindi con gli accertamenti della sentenza impugnata”.
Accoglieva, invece, il secondo motivo con riguardo al primo dei due profili oggetto di doglianza, relativo all'onere della prova, affermando che: “… qualora l'azione di simulazione di un contratto di compravendita sia proposta da un terzo, il quale
16 - in ottemperanza agli artt. 2697 e 1417 c.c. - indichi indizi sufficienti del carattere fittizio dell'alienazione (come nel caso di specie), è l'acquirente che viene ad essere gravato dell'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo. Dinanzi al terzo attore in simulazione, tale onere non può dirsi osservato in forza della dichiarazione delle parti - contenuta nel rogito notarile - che il prezzo è stato versato, trattandosi per l'acquirente di una mera dichiarazione favorevole a sé.
Rimasto inosservato tale onere, sono da trarre elementi di valutazione per il carattere apparente del contratto”.
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 8 maggio 2024, Parte_1
e , eredi di e
[...] Parte_2 Persona_1 Parte_4
hanno riassunto la causa chiedendo di accertare e dichiarare la Parte_3
nullità dell'atto di compravendita del 13 novembre 1999 n.37855 rep. NO
di Mestre perché fittizio/simulato e, per l'effetto, di accertare Persona_2
che i beni non sono mai usciti dal patrimonio della de cuius , di Persona_3
reintegrare l'asse ereditario e disporre lo scioglimento della comunione ereditaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 novembre 2024, ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe. Controparte_1
Con ordinanza del 5 dicembre 2024 è stata dichiarata la contumacia di CP_2
, , e sono stati
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni, sopra trascritte, nel termine concesso.
17 La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025, sostituita da trattazione scritta.
In diritto
Ai fini della decisione pare opportuno, al fine di correttamente delimitare il perimetro del presente giudizio, richiamare la giurisprudenza formatasi in relazione ad oggetto e portata del giudizio di rinvio.
È principio consolidato, infatti, che la riassunzione della causa innanzi al Giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione.
Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (v. Cass. 22 giugno 2022, n.20148;
Cass. 16 luglio 2021, n.20320; Cass. 21 febbraio 2019, n.5137; Cass. n.4096/2007;
Cass.14 giugno 2006, n.13719).
Pertanto, la riassunzione della causa davanti al Giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (v. per tutte Cass.
n.4018/2006); invero, le parti in sede di rinvio conservano la stessa posizione
18 processuale che avevano nel procedimento che ha dato origine alla sentenza cassata.
Dalla circostanza che nel giudizio di rinvio le parti assumono la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento che si è concluso con la sentenza cassata deriva che sono definitivamente cristallizzate le preclusioni e le situazioni processuali che si sono verificate a carico di ciascuna di esse, con conseguente impossibilità di ampliare il thema decidendum.
Applicando al caso di specie i principi sopra enunciati, che esprimono il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, va innanzitutto rilevato che la domanda di nullità dell'atto di compravendita immobiliare del 13 novembre 1990 notaio di Mestre, rep. n.37855 racc. n.1882, registrato in Persona_2
Mestre il 3 dicembre 1990 proposta in via principale da Persona_1
e nel giudizio di primo grado, rigettata Parte_3 Parte_4
dal primo Giudice, riproposta con l'appello e rigettata pure in secondo grado non può più essere riproposta ed esaminata in questa sede in conseguenza del rigetto da parte della Corte di Cassazione del primo motivo di ricorso, relativo al capo di sentenza con cui era stata respinta la domanda di nullità per carenza assoluta di volontà dell'atto di compravendita in questione, sicché sul punto si è formato il giudicato (“1. – Con il primo motivo (p. 18 ss.) gli attori denunciano ex artt. 2909
c.c. e 12 Preleggi che la sentenza impugnata abbia violato il giudicato esterno
(Corte di appello di Venezia, n. 2394/2011) conseguente al rigetto della querela di falso. Ad avviso dei ricorrenti il giudicato ha ad oggetto solo il fatto che
[...]
ha firmato l'atto alla presenza del notaio, mentre resta impregiudicata Per_3
19 la questione se la sottoscrizione della madre sia stata forzata dalla figlia. La sentenza impugnata ha trascritto passi della sentenza di primo grado non riprodotti, né altrimenti confermati nella sentenza passata in giudicato, ma anzi dichiarati inconferenti ed estranei al thema decidendum e così espunti dalle ragioni della decisione a cui sola va ascritta efficacia di cosa giudicata sostanziale.
Nella parte saliente, la sentenza impugnata ha statuito (p. 9) che la nullità della compravendita era configurabile in caso di mancanza assoluta di volontà per essere stata la mano della parte forzata, non semplicemente aiutata. In questo secondo caso è configurabile una violenza morale, che però avrebbe dovuto essere dedotta specificamente come causa di annullamento. Che la mano della Per_3
fosse stata forzata era però da escludersi in base al giudicato formatosi sulla querela di falso, ove si era escluso che la sottoscrizione fosse stata aiutata fisicamente, che la non avesse apposto la firma di proprio pugno o che Per_3
altri avessero sottoscritto per lei;
mentre non era stata proposta l'azione di annullamento per il caso di violenza morale. Così in sintesi la sentenza impugnata.
Il primo motivo non è fondato.
Il carattere fidefaciente dell'atto pubblico concerne i fatti che il notaio attesta essere avvenuti alla sua presenza ed esclude – in forza del principio di non contraddizione - il contestuale avvenire in tale sede di fatti incompatibili con quelli.
Se il notaio – come nel caso di specie - attesta che una persona ha sottoscritto un atto alla sua presenza, ciò esclude che la firma sia stata apposta da una persona diversa ed esclude anche che la mano della persona sia stata guidata a sottoscrivere da una forza fisica applicata da altri. Quanto alla violenza morale
20 che induce a sottoscrivere, essa non è esclusa dall'attestazione fidefaciente del notaio ed è da trarre a fatto costitutivo di una domanda annullamento, che nel caso di specie non è stata proposta. Tali esiti, cui questa Corte giunge in forza dell'interpretazione diretta del giudicato esterno de quo, coincidono quindi con gli accertamenti della sentenza impugnata. L'argomentazione del motivo di ricorso è viziata anche dal delineare l'oggetto del giudicato esterno attraverso la citazione di passi di Cass. 9513/2017 di rigetto del ricorso avverso Corte di appello di
Venezia n. 2394/2011 e non già di quest'ultima, la cui portata è stata invece correttamente apprezzata dalla sentenza impugnata.
Il primo motivo è rigettato.”).
Inoltre, non possono essere prese in considerazione le nuove domande proposte da con l'inammissibile modifica delle conclusioni rassegnate nella Controparte_1
comparsa di costituzione in riassunzione, così come delle conclusioni precisate con le note del 20 giugno 2025, trascritte in epigrafe, rispetto alle conclusioni precisate nel giudizio di primo grado, riproposte in appello, di rigetto delle domande attoree e, in assoluto subordine all'accoglimento della domanda subordinata attorea, di
“accertarsi che l'atto di compravendita 20 ottobre 1970 n.7856 di rep. Notaio simula una donazione, a favore di , dei beni così Per_6 Parte_4
descritti: Catasto Terreni – partita 3486 – F.14, mappale 659 già mapp.272/b – Co seminativo arborato di are 15.6° R.D.L.14°. - R.A.L. 48.36. Così come simulano una donazione gli atti di compravendita intercorsi tra e Persona_3
e tra e (dei quali ci si Persona_1 Persona_3 Controparte_2
riserva l'acquisizione e la conseguente indicazione dei beni oggetto delle donazioni
21 dissimulate); e, conseguentemente dichiararsi nulli o annullarsi richiamati contratti tutti.”, con conseguente riduzione delle donazioni effettuate fino alla quota disponibile e reintegra della quota dei legittimari.
La Cassazione, con la sentenza n.5371/2024, ha accolto, in parte qua, il secondo motivo di ricorso con i quali i ricorrenti, come osservato dalla Suprema Corte, avevano denunciato: “la violazione degli artt. 2697 e 1322 c.c. Sotto il primo profilo si censura che la Corte di appello abbia imputato agli attori l'onere di provare il mancato pagamento del prezzo. Si argomenta che grava sull'acquirente l'onere di provare il pagamento del prezzo, in caso di contestazione da parte di un terzo. Ciò sia per l'impossibilità di provare un fatto negativo, sia per il criterio della vicinanza della prova.
Sotto il profilo della violazione dell'art. 1322 co. 2 c.c., si sostiene che è privo di causa il negozio di (apparente) compravendita ove manchi il corrispettivo. Si argomenta che l'atto atipico gratuito è nullo per difetto di causa ogniqualvolta esso non sia assimilabile ad un tipo nominato dal codice per il quale sia prevista la gratuità: in tali ipotesi, infatti, non è meritevole di protezione l'interesse perseguito dalle parti.
Nella parte saliente, la sentenza impugnata argomenta come segue (p. 11 s.):
«Secondo gli appellanti, le compravendite in esame costituirebbero delle donazioni indirette, perché non sarebbe stato pagato il prezzo, nonostante dall'atto risulti pagato;
l'atto, però, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi […]. Con riferimento alla vendita a
22 favore di (terreno e fabbricato agricolo), nell'atto le parti Controparte_1
dichiarano che è già stato pagato il prezzo, gli appellanti lo contestano, la acquirente lo conferma e ha capitolato prove sul punto. Anche valorizzando il fatto che la compravendita è intervenuta tra madre e figlia, non appaiono sussistere elementi indiziari sufficienti ad affermare la simulazione dell'atto, mentre gli appellanti, dal canto loro, non hanno neppure provato l'animus donandi in capo alla venditrice».”.
La Corte di Cassazione, in parziale accoglimento del ridetto motivo, ha così argomentato:
“Il secondo motivo è fondato nel suo primo profilo, con assorbimento del secondo.
Infatti, qualora l'azione di simulazione di un contratto di compravendita sia proposta da un terzo, il quale - in ottemperanza agli artt. 2697 e 1417 c.c. – indichi indizi sufficienti del carattere fittizio dell'alienazione (come nel caso di specie), è
l'acquirente che viene ad essere gravato dell'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo. Dinanzi al terzo attore in simulazione, tale onere non può dirsi osservato in forza della dichiarazione delle parti - contenuta nel rogito notarile - che il prezzo è stato versato, trattandosi per l'acquirente di una mera dichiarazione favorevole a sé. Rimasto inosservato tale onere, sono da trarre elementi di valutazione per il carattere apparente del contratto (cfr., tra le altre,
Cass. 5326/2017, 12955/2014).”.
Occorre pertanto, alla luce delle indicazioni e dei principi enunciati dalla
Cassazione, (ri)valutare il compendio probatorio acquisito, entro il perimetro delineato dall'ordinanza di rinvio.
23 La Suprema Corte, premesso che nel caso in esame sussistono “indizi sufficienti del carattere fittizio dell'alienazione” ha stabilito che “dinanzi al terzo attore in simulazione [tali sono gli attori in quanto agiscono nella qualità di legittimari lesi] la dichiarazione delle parti – contenuta nel rogito notarile – che il prezzo è stato versato, trattandosi per l'acquirente di una mera dichiarazione favorevole a sé” non costituisce prova idonea ad assolvere il relativo onere che incombe in capo all'acquirente in ordine all'avvenuto pagamento. non ha provato di avere effettivamente corrisposto alla madre Controparte_1
il prezzo dei beni immobili oggetto del contratto per cui è lite. Persona_3
Non ha prodotto prova documentale in tal senso, né ha offerto idonea prova testimoniale (l'inammissibilità dei capitoli a tale scopo formulati è stata tempestivamente eccepita). Del resto, la stessa nella comparsa CP_11
di costituzione in riassunzione, ha riconosciuto “di non aver introdotto nei precedenti giudizi di merito prove idonee al pagamento del corrispettivo” e che pertanto “non può, ai limitati effetti del giudizio, che adeguarsi alle valutazioni della Corte, quindi atto di liberalità” (v. pag.12).
Quanto a , e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 CP_5
– rimasti intimati nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione e non
[...]
costituiti neppure in sede di riassunzione – costituendosi in giudizio avevano ammesso di non avere corrisposto alcun prezzo sostenendo che con la “prima compravendita” di cui al rogito notaio le parti “hanno regolarizzato Per_2
situazioni di fatto corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà su porzioni di immobile già del genitore e dei fabbricati su di essi edificati da Per_1
24 (allegazione rimasta tuttavia indimostrata) mentre “le disposizioni a CP_2
favore dei nipoti , e – di cui alla Controparte_3 CP_4 Controparte_5
“terza compravendita” – devono interpretarsi come legato lasciato dalla nonna ai nipoti”.
In ogni caso, oltre alla mancanza di prove del pagamento del prezzo da parte degli acquirenti – elemento presuntivo già di per sé idoneo ad indicare che le compravendite dissimulano in realtà una donazione – ricorrono nel caso di specie ulteriori elementi presuntivi, ossia il fatto che la (apparente) compravendita sia intervenuta tra soggetti con uno stratto legame di parentela, nonché la circostanza che all'atto fossero presenti due testimoni (del tutto superflui ai fini del valido perfezionamento di un atto di compravendita).
In definitiva, va accertato e dichiarato che l'atto di compravendita immobiliare del
13 novembre 1990 notaio di Mestre, rep. n.37855 racc. Persona_2
n.1882, registrato in Mestre il 3 dicembre 1990 è inefficace, in quanto dissimula tre donazioni (a a a e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
e a ), delle quali rispetta i requisiti di forma (stipula CP_4 Controparte_5
davanti ad un notaio alla presenza di due testimoni).
La domanda di svolta in “assoluto subordine” all'accoglimento Controparte_1
della subordinata formulata dagli attori finalizzata all'accertamento della simulazione (“accertarsi che l'atto di compravendita 20 ottobre 1970 n.7856 di rep. Notaio simula una donazione, a favore di , dei Per_6 Parte_4
beni così descritti: Catasto Terreni – partita 3486 – F.14, mappale 659 già
25 Co mapp.272/b – seminativo arborato di are 15.6° R.D.L.14°. - R.A.L. 48.36. Così come simulano una donazione gli atti di compravendita intercorsi tra Per_3
e e tra e (dei
[...] Persona_1 Persona_3 Controparte_2
quali ci si riserva l'acquisizione e la conseguente indicazione dei beni oggetto delle donazioni dissimulate); e, conseguentemente dichiararsi nulli o annullarsi i richiamati contratti tutti.”) non può invece trovare accoglimento.
Non può infatti ritenersi che – a differenza degli attori – nel Controparte_1
proporre tale domanda abbia agito per rimediare a una lesione di legittima e pertanto, ai fini della prova della simulazione, non riveste la qualità di terzo e non può fornire mediante testimoni e presunzioni la prova che le compravendite concluse da e dissimulassero una Parte_4 Controparte_2
donazione e che il prezzo del terreno acquistato da sia stato Persona_1
corrisposto dalla madre (v. Cass. n.12317/2019: “Il legittimario Persona_3
è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt.
2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia”).
Tale dato è vieppiù inconfutabile proprio alla luce della ammissione di CP_1
nella comparsa di costituzione in riassunzione, di non avere corrisposto il
[...]
prezzo dei beni oggetto della “seconda compravendita” del contratto 13 novembre
1990 del notaio e dell'avvenuto accertamento che le compravendite di Per_2
cui al contratto in oggetto dissimulavano delle donazioni.
26 La domanda di riduzione delle donazioni dissimulate proposta dagli attori, invece,
è ammissibile e correttamente proposta.
Si attaglia infatti al caso di specie il seguente principio di diritto, di recente espresso dalla Suprema Corte in relazione ad una fattispecie analoga: “Il principio secondo cui il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, non può essere applicato qualora il de cuius abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio con donazioni. In questo caso, infatti, il legittimario non ha altra via per reintegrare la quota riservata se non quella di agire in riduzione contro i donatari, essendo quindi la compiuta denuncia della lesione già implicita nella deduzione della manifesta insufficienza del relicum” (Cass. n.16535/2020).
Pertanto, la causa va rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio relativamente alle domande di riduzione delle donazioni, di determinazione e di reintegra della quota spettante agli attori, quali legittimari pretermessi.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente provvedendo in sede di rinvio dalla sentenza della
Suprema Corte n.5372/2024: accerta e dichiara che l'atto di compravendita immobiliare del 13 novembre 1990 notaio di Mestre, rep. n.37855 racc. n.1882, registrato in Persona_2
27 Mestre il 3 dicembre 1990 è inefficace, in quanto dissimula donazioni effettuate in favore di , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 CP_4
e ;
[...] Controparte_5
rigetta la domanda proposta da “in assoluto subordine, ove trovi Controparte_1
accoglimento la subordinata formulata dagli attori” nella comparsa di costituzione e risposta dei giudizi di primo e secondo grado, riprodotta in parte motiva;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Venezia, 25 novembre 2025 Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 9 maggio 2024, promossa con atto di citazione in riassunzione da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), quali eredi di C.F._2 Persona_1
(C.F. , Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi
[...] C.F._4
dall'avv. Luigino Maria Martellato, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
1 Dolo (VE), Riviera XXIX Aprile, n. 22; appellanti in riassunzione contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._5
dagli avv.ti Giovanni Molin, Massimo Minuti e Nicola Molin, con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Mestre (VE), via Einaudi, n. 15,
e contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._6 CP_3
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._7 Controparte_4
) e (C.F. C.F._8 Controparte_5
), contumaci;
C.F._9
appellati in riassunzione
Oggetto: “Cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole” - Giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza n.
600/2019 della Corte d'Appello di Venezia del 20 febbraio 2019.
CONCLUSIONI
- per parte appellante in riassunzione:
“In via principale di merito:
1) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di compravendita del 13.11.1999 n°
37855 rep. notaio di Mestre perché fittizio/simulato; e per Persona_2
l'effetto
2 2) Accertarsi che i beni di seguito descritti non sono mai usciti dal patrimonio della de cuius e reintegrarsi l'asse ereditario relitto in morte della Persona_3
disponente con i beni in appresso descritti: Persona_3
a) intestati a , al catasto terreni: Comune di IR, partita Controparte_1
n° 3486, foglio n° 18; mapp.124, di are 49.50 R.D.L. 90.090, R.A.L. 64.350; mapp.
916 di are 20.50 R.D.L. 37.310, R.A.L. 26.650; mapp.272, di are 29.00, R.D.L.
44.080, R.A.L. 31.900; mapp. 917, di are 33.90, R.D.L. 51.528, R.A.L. 37.290; mapp. 918, di are 25.87, R.D.L. 39.322, R.A.L. 28.457; mapp. 1050, di are 00.28,
R.D.L. 425, R.A.L. 308; mapp. 919, di are 10.94, R.D.L. 16.628, R.A.L. 12.034, quest'ultimo con sovrastante fabbricato ad uso abitazione di tipo rurale e contraddistinto al N.C.E.U.; b) Comune di IR, partita n° 6523, foglio n°14; mapp. 919, p.T. – 1, cat. A/4, classe 2, vani 6,5 R.C.L. 663;
b) intestati a , Catasto terreni, Comune di IR, partita Controparte_2
3486, foglio n° 14, mapp. 1051, di are 00.28, R.D.L. 425, R.A.L. 308; mapp. 1052, di are 10.38, R.D.L. 16.461, R.A.L. 11.913;
c) intestati a , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, NCEU Comune di IR, partita 9216, foglio n°14, mapp. 918 p.T., cat.
[...]
C/6, classe 4, mq. 35, e al catasto terreni, con il terreno su cui è stato edificato foglio n°14, mappale 1053,
3) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria insistente tra gli eredi legittimi sui beni sopra descritti mediante assegnazione a ciascuno dei condividenti la quota in natura di spettanza e come per legge, salvo eventuale conguaglio;
in caso di indivisibilità, assegnarsi tutti i beni congiuntamente ai sig.ri Pt_5
3 , , , determinando il Persona_1 Parte_3 Parte_4
conguaglio da corrispondere agli altri condividenti;
4) ordinare al Gerente il servizio di pubblicità immobiliare presso l'Agenzia delle
Entrate – Ufficio del territorio l'annotazione dell'emananda sentenza;
5) Con vittoria di spese, anche generali di studio al 15%, e rimborso dei compensi professionali ex DM 55/2014 e succ. mod. e int. di tutti i gradi di giudizio, anche di legittimità.
In via subordinata:
6) accertarsi che l'atto di compravendita del 13.11.1990 rep. n. 37855 Notaio
in Mestre, registrato a Mestre il 30.12.1990 al n. 5541 serie Persona_2
Atti pubblici, è simulato e dissimula una donazione dei beni immobili appresso descritti:
a) intestati a , al catasto terreni: Comune di IR, partita Controparte_1
n° 3486, foglio n° 18; mapp.124, di are 49.50 R.D.L. 90.090, R.A.L. 64.350; mapp.
916 di are 20.50 R.D.L. 37.310, R.A.L. 26.650; mapp.272, di are 29.00, R.D.L.
44.080, R.A.L. 31.900; mapp. 917, di are 33.90, R.D.L. 51.528, R.A.L. 37.290; mapp. 918, di are 25.87, R.D.L. 39.322, R.A.L. 28.457; mapp. 1050, di are 00.28,
R.D.L. 425, R.A.L. 308; mapp. 919, di are 10.94, R.D.L. 16.628, R.A.L. 12.034, quest'ultimo con sovrastante fabbricato ad uso abitazione di tipo rurale e contraddistinto al N.C.E.U.; b) Comune di IR, partita n° 6523, foglio n°14; mapp. 919, p.T. – 1, cat. A/4, classe 2, vani 6,5 R.C.L. 663;
4 b) intestati a , Catasto terreni, Comune di IR, partita Controparte_2
3486, foglio n° 14, mapp. 1051, di are 00.28, R.D.L. 425, R.A.L. 308; mapp. 1052, di are 10.38, R.D.L. 16.461, R.A.L. 11.913;
c) intestati a , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, NCEU Comune di IR, partita 9216, foglio n°14, mapp. 918 p.T., cat.
[...]
C/6, classe 4, mq. 35, e al catasto terreni, con il terreno su cui è stato edificato foglio n°14, mappale 1053, per l'effetto annullarsi il richiamato contratto di compravendita;
7) accertata la qualità di legittimari degli attori, e la violazione della quota della quale la defunta poteva disporre, ridursi le disposizioni di cui all'atto di compravendita del 13.11.1990 rep. n. 37855 Notaio in Persona_2
Mestre, registrato a Mestre il 30.12.1990 al n. 5541 serie Atti pubblici fino alla quota disponibile, reintegrandosi la quota spettante ai legittimari;
In ogni caso,
8) determinarsi le quote spettanti agli attori per effetto della declaratoria di nullità, di annullamento e/o inefficacia del richiamato atto di compravendita, assegnandosi in natura i beni medesimi, in caso di loro divisibilità e, in caso di indivisibilità, i beni agli stessi, determinando il conguaglio da corrispondere ai convenuti;
9) ordinare al Gerente il servizio di pubblicità immobiliare presso l'Agenzia delle
Entrate – Ufficio del territorio l'annotazione dell'emananda sentenza;
5 10) Con vittoria di spese, anche generali di studio al 15%, e rimborso dei compensi professionali ex DM 55/2014 e succ. mod. e int. di tutti i gradi di giudizio, di merito e di legittimità.
In via istruttoria:
A) Disporre C.T.U. al fine di determinare la consistenza, la composizione ed il valore del compendio oggetto di divisione;
redigere uno o più progetti divisionali, indicando le quote spettante a ciascuno, la loro composizione e gli eventuli conguagli, privilegiando in ogni caso l'assegnazione in natura dei beni. In caso di indivisibilità, parte attrice ne chiede l'assegnazione congiunta in natura per l'intero, gravandosi dei conguagli in favore degli altri condividendi.
B) Ammettere prova PER TESTI sulle seguenti circostanze:
1. vero che ha acquistato l'appezzamento di terreno, Parte_4
descritto nell'atto del 20.10.1970 del notaio di IR, versando il Per_4
corrispettivo richiesto;
2. vero che ha lavorato come lavoratore dipendente sin Parte_4
dall'età di 13/14 anni, percependo regolare stipendio;
3. vero che ha svolto attività lavorativa subordinata in giovane Persona_1
età;
4. vero che la ha pagato con quanto percepito dal proprio Persona_1
lavoro e quello dell'allora futuro marito l'appezzamento di terreno sul quale è poi stata edificata la loro casa.
6 5. vero che ha acquistato l'appezzamento di terreno, Parte_4
descritto nell'atto del 20.10.1970 del notaio di IR, versando il Per_4
corrispettivo richiesto;
6. vero che ha lavorato come lavoratore dipendente sin Parte_4
dall'età di 13/14 anni, percependo regolare stipendio;
7. Vero che ha svolto attività lavorativa subordinata in giovane Persona_1
età;
8. vero che la ha pagato con quanto ha percepito con il proprio Persona_1
lavoro e quello dell'allora futuro marito l'appezzamento di terreno sul quale è poi stata edificata la loro casa>>;
Con i testi già indicati: di SP (VE), e Tes_1 Testimone_2
di SP (VE), di IR (VE), Testimone_3 Testimone_4
di IR (VE), di IR (VE), Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
di IR (VE), DI IR (VE),
[...] Testimone_8 Testimone_9
di IR (VE).
Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie ed in particolare alla prova per testimoni in quanto inconferenti ed irrilevanti ai fini del decidere, atteso il thema decidendum del presente giudizio di rinvio, in ragione del principio di diritto enunciato e degli accertamenti come presupposti dalla Suprema Corte di
Cassazione, atteso altresì il giudicato interno e, con riferimento alle circostanze capitolate dalla parte convenuta , perché inammissibili avendo Controparte_1
a oggetto circostanze da provarsi documentalmente ex artt 2726, 2725 e 2724 n. 3 cc e comunque dedotte genericamente ed in violazione del disposto dell'art. 244
7 cpc.”
- per parte appellata in riassunzione:
“Si eccepisce l'inammissibilità dell'estratto sulla posizione contributiva di CP_6
, depositato dagli attori con la memoria di replica ex art. Parte_4
190 c.p.c., che attesta, peraltro, che fino al 1981 non ha percepito alcun reddito imponibile, a conferma della tesi di della gratuità dell'atto Controparte_1
20.10.1970.
Si richiamano le conclusioni formulate con nota 16.6.2025.”
(“A- dare atto
1-che tutte le parti hanno accettato puramente e semplicemente l'eredita di
[...]
e sono eredi legittimi di lei;
Per_3
2-che gli attori, anche in rappresentazione, e hanno speso la Controparte_1
qualità di legittimari.
3-accertarsi che il contratto 20.10.1970 tra e Persona_3 Parte_4
dissimula una donazione ed é nullo per mancanza di forma;
[...]
4-accertarsi che il contratto 29.11.1959 tra e Persona_3 CP_2
dissimula una donazione ed é nullo per mancanza di forma;
[...]
5-accertarsi che il contratto 16.10.1957 tra e Parte_6 Persona_1
costituisce donazione indiretta per aver provveduto a fornire il Persona_3
denaro per l'acquisto;
6-accertarsi che la prima e terza vendita del contratto 13.11.1990 Per_2
dissimulano una donazione di a;
Persona_3 Controparte_2
8 7-accertarsi che la seconda vendita del contratto 13.11.1990 dissimula Per_2
una donazione di in favore di valida ed Persona_3 Controparte_1
efficace, il cui valore la donataria dichiara di voler imputare alla propria quota ex art. 747 c.c.
B-per gli effetti, darsi atto che l'asse ereditario é costituito dai beni così identificati:
a-Comune di IR, C.T. Partita 3486, Foglio 14, mapp. 659 -già mapp. 272/b – are 15.60 – R.D.L. 140.40 – R.A.L.48.36 – Confini a nord e est con beni della venditrice, a ovest con beni Quaggio, con accessioni e pertinenze allo stato;
Con b-Comune di IR – foglio 14 – Mappale 272/b di 0.60.60 R.D. 59.40 – R.A.
20.46 – Confini: nord e ovest venditrice, sud stradella di accesso, con accessioni e pertinenze allo stato;
c-somma di Lire 227.900 donata da a per Persona_3 Persona_1
l'acquisto dell'immobile di cui al contratto 16.10.1957;
d-immobili pervenuti a e con le tre Controparte_1 Controparte_2
vendite del contratto , così identificati: Per_2
partita 3486, foglio 14, Controparte_8
-mapp. 1051, are 00.28 R.D.L. 425 R.A.L. 308;
-mappale 1052, are 10.83, R.D.L. 16.461 R.A.L. 11.913
OM , partita 3486, fg. 18 mappali CP_8
-124, are 49,50 R.D.L. 90.090 R.A.L. 64.35
-916, are 20.50 R.D.L. 37.310 R.A.L 26.650,
-272, are 29.00 R.D.L. 44.080 R.A.L. 31.900,
9 -917, are 33.90 R.D.L. 51.528 R.A.L. 37.290,
-918, are 25.87 R.D.L. 39.322 R.A.L. 28.457,
-1050, are 00.28 R.D.L. 425 R.A.L. 308,
-919 di are 10.94 R.D.L. 16.628 R.A.L. 12.034 con sovrastante fabbricato di tipo rurale e contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di IR scheda 1849, partita
6523, foglio 14, mapp. 919, p. T. e I. cat. A/4, classe 2, vani 6,5 R.C.L. 663;
Comune di IR, foglio n. 14, mapp. 918, p. T., cat. C/6, classe 4, mq. CP_9
35, garage con scoperto esclusivo, edificato sul mappale 1053 del foglio 14.
e-dedotte le spese sostenute da per le esequie di Controparte_1 [...]
nella misura di euro 3.100,00, gravata dagli interessi dal pagamento. Per_3
C-per gli effetti:
1- respingersi la domanda di nullità del contratto 13.11.1990 rep. 37855 a ministero notar;
Per_2
2- dichiararsi inammissibili le domande di riduzione delle donazioni, proposte dagli attori, per sopravvenuta carenza d'interesse;
3-disporsi la divisione del compendio ereditario fra tutti gli eredi legittimi, previa stima del valore dei beni caduti in successione, con riferimento al tempo della divisione, riguardo ai beni pervenuti con contratto nullo o per quelli, per i quali non é esercitata la facoltà d'imputazione, e con riferimento allo stato e al valore dei beni al tempo dell'apertura della successione, riguardo a quelli, per i quali é esercitato il diritto d'imputazione;
10 4-determinarsi le quote spettanti a ciascun condividente, con formazione delle porzioni a ciascuno spettanti e l'attribuzione di esse, liquidando gli eventuali conguagli.
D- in sede istruttoria;
disporsi consulenza tecnica ordinata a
1- determinare il valore, al tempo di apertura della successione, dei beni pervenuti a , , e Controparte_1 CP_2 CP_4 Controparte_3 Controparte_5
con l'atto . Per_2
2- determinare il valore dei beni pervenuti a con l'atto Parte_4
notar del 1970 e a con atto notar del 1959 Per_4 Controparte_2 Per_5
con riferimento al tempo della divisione;
3- determinare il valore dei miglioramenti apportati da ai beni Controparte_1
pervenutigli con le opere realizzate su concessione edilizia 92053/1992;
Con attribuzione al consulente dell'ufficio della facoltà di accedere a soggetti pubblici e privati per acquisire informazioni utili all'espletamento dell'incarico.”
Motivi della decisione
In fatto
La causa in oggetto costituisce il giudizio di rinvio introdotto con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. da e , eredi di Parte_1 Parte_2
nonché da e a seguito Persona_1 Parte_4 Parte_3
della cassazione, con sentenza n. 5372/2024, della decisione di questa Corte n.
11 600/2019 di conferma della sentenza n. 2652/1999 del Tribunale di Venezia.
Con atto di citazione notificato in data 15-16-17 ottobre 1996, Persona_1
e , figli di , convenivano in giudizio i fratelli Pt_3 Parte_4 Persona_3
e i nipoti e , nonché Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, marito di avanti il Tribunale di Venezia;
Controparte_5 Controparte_4
gli attori chiedevano, in via principale, che fosse accertata e dichiarata la nullità dell'atto di compravendita del 13 novembre 1990 n.37855 rep. notaio Per_2
di Mestre, con cui – deceduta il 25 novembre 1992 –
[...] Persona_3
aveva ceduto i beni immobili ivi indicati ai convenuti, in quanto viziata “per mancanza di volontà dell'alienante. Al momento della sottoscrizione la mano della sig.ra è stata accompagnata dalla figlia , pur avendo Persona_3 CP_1
espresso la dante causa una diversa volontà nel corso della formazione dell'atto.”.
In via subordinata gli attori chiedevano che fosse accertato che la compravendita in oggetto simulava una donazione indiretta a favore dei convenuti, atteso che i pretesi acquirenti non avevano in realtà versato alcun corrispettivo;
chiedevano quindi che, accertata la loro qualità di legittimari e la violazione della quota della quale la defunta poteva disporre, “ridursi le donazioni e/o le disposizioni fino alla quota disponibile, reintegrandosi la quota spettante ai legittimari”.
costituendosi in giudizio, rilevata l'incompatibilità logica delle Controparte_1
domande proposte, ne contestava comunque la fondatezza;
eccepiva l'inammissibilità dell'azione di riduzione ex art. 564 c.c. non avendo gli attori accettato con beneficio di inventario e non essendo eredi i nipoti (figli di CP_2
e il marito della nipote e chiedeva comunque il rigetto di tutte le domande proposte.
12 In subordine, qualora il Tribunale avesse accolto la domanda svolta in via subordinata dagli attori, chiedeva l'accertamento che gli atti di compravendita in precedenza intervenuti tra e i figli , Persona_3 Parte_4 Per_1
e simulavano una donazione, con conseguente riduzione delle stesse fino CP_2
alla quota disponibile e reintegra della quota dei legittimari.
Si costituivano , e Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
contestavano le domande attoree chiedendo il primo l'accertamento della qualità di erede e il suo diritto di partecipare alle quote disponibili, i secondi, invece,
l'accertamento della natura di legato di quanto ricevuto. Controparte_2
affermava che l'atto del 25 novembre 1992 era ricognitivo dell'intervenuta usucapione a suo favore, per cui proponeva domanda riconvenzionale di usucapione dei beni a lui trasferiti.
Respinte le richieste di prova per interpello e per testi, istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 2652/1999 depositata in data 15 novembre 1999, il Tribunale di Venezia rigettava le domande attoree rilevando, quanto alla domanda di nullità, che “le circostanze poste alla base della supposta nullità dell'atto pubblico per mancanza del requisito di cui all'art.1325, n.1, cc, attiene a fatti (sottoscrizione priva di vincoli e pienezza delle facoltà mentali in capo alla parte venditrice ) che il notaio attesta essere avvenuti in sua presenza e aver verificato” conseguendo a ciò che “in quella parte, l'atto pubblico ha efficacia probatoria privilegiata, a norma dell'art.2700cc, che non può essere vinta dalla prova delle circostanze dedotte dall'attrice, ma esclusivamente attivato l'attivazione del meccanismo
13 processuale, nella specie non invocato, di cui agli artt.221 e seg.ti cpc”.
Il Tribunale rigettava altresì la domanda di simulazione, antecedente logico dell'azione di riduzione, per mancanza di idonei elementi di prova e qualificava le compravendite tra la e il figlio quali “negozi a causa mista e di Per_3 CP_2
accertamento”.
Avverso la sentenza, e proponevano Persona_1 Pt_3 Parte_4
tempestivo appello chiedendo, in via preliminare, la sospensione del giudizio per esperire la querela di falso, e nel merito censuravano la sentenza in relazione alla domanda subordinata di simulazione perché non avrebbe adeguatamente valorizzato le presunzioni desumibili dai fatti esposti nonché gli elementi di prova offerti.
Si costituiva chiedendo la reiezione dell'appello ribadendo, Controparte_1
altresì, le deduzioni ed eccezioni svolte nel giudizio di primo grado.
Si costituivano, inoltre, , e , Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
richiamando le deduzioni, istanze, eccezioni e domande proposte nel giudizio di primo grado.
La Corte d'Appello di Venezia, Seconda Sezione Civile, con ordinanza del 19 giugno 2001, sospendeva il giudizio d'appello per la proposizione della querela di falso avanti il Tribunale di Venezia.
Nel procedimento sulla querela di falso, il Tribunale, istruita la causa con l'interpello e l'assunzione di testi, rigettava la domanda con sentenza n. 1633/2005; la sentenza veniva appellata e l'appello veniva respinto da questa Corte con
14 sentenza n. 2394/2011 del 7 novembre 2011; avverso la sentenza di secondo grado veniva proposto ricorso per Cassazione che veniva respinto con sentenza n.
9513/2017 del 12 aprile 2017.
Il processo veniva riassunto con ricorso depositato in data 29 giugno 2017 da parte di e e con sentenza n. 600/2019, pubblicata Persona_1 Pt_3 Parte_4
in data 20 febbraio 2019, la Corte d'Appello di Venezia, Seconda Sezione Civile, rigettava l'appello osservando che non poteva ritenersi nullo l'atto di compravendita, alla luce del passaggio in giudicato della sentenza sulla querela di falso “che ha escluso che la sottoscrizione fosse stata effettuata con l'aiuto fisico della figlia, che la non avesse sottoscritto l'atto, altri l'avessero Per_3
sottoscritto per lei, ed ha affermato debba tenersi ferma la natura fidefaciente dell'atto pubblico oggetto di querela”; rigettava altresì l'azione di simulazione con riferimento a tutti gli atti di vendita difettando prova dell'animus donandi e non sussistendo elementi indiziari sufficienti ad affermare la simulazione dell'atto.
Con ricorso notificato in data 17 aprile 2019, e Persona_1 Pt_3
impugnavano parzialmente la sentenza della Corte d'Appello avanti la Parte_4
Suprema Corte di Cassazione formulando due motivi.
Col primo motivo denunciavano, ex artt. 2909 c.c. e 12 preleggi, la violazione di giudicato esterno di cui alla sentenza della Corte d'appello n. 2394/2011, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 9513/2017, conseguente al rigetto della querela di falso. Secondo i ricorrenti il giudicato aveva ad oggetto solo il fatto che aveva firmato l'atto alla presenza del notaio, mentre Persona_3
15 resterebbe impregiudicata la questione se la sottoscrizione della madre sia stata forzata dalla figlia.
Col secondo motivo i ricorrenti denunciavano la violazione degli artt. 2697 e 1322
c.c., lamentando che la Corte d'appello avrebbe imputato ai ricorrenti l'onere di provare il mancato pagamento del prezzo, mentre graverebbe sull'acquirente l'onere di provarlo in caso di contestazione da parte di un terzo. Inoltre, i ricorrenti lamentavano che sarebbe privo di causa il negozio di (apparente) compravendita ove manchi il corrispettivo, essendo nullo l'atto atipico gratuito ogniqualvolta non sia assimilabile a un tipo nominato dal codice per il quale sia prevista la gratuità.
Con sentenza n. 5372/2024 del 29 febbraio 2024, la Suprema Corte di Cassazione rigettava il primo motivo con la seguente argomentazione: “Se il notaio – come nel caso di specie – attesta che una persona ha sottoscritto un atto alla sua presenza, ciò esclude che la firma sia stata apposta da una persona diversa ed esclude anche che la mano della persona sia stata guidata a sottoscrivere da una forza fisica applicata da altri. Quanto alla violenza morale che induce a sottoscrivere, essa non è esclusa dall'attestazione fidefaciente del notaio ed è da trarre a fatto costitutivo di una domanda annullamento, che nel caso di specie non è stata proposta. Tali esiti, cui questa Corte giunge in forza dell'interpretazione diretta del giudicato esterno de quo, coincidono quindi con gli accertamenti della sentenza impugnata”.
Accoglieva, invece, il secondo motivo con riguardo al primo dei due profili oggetto di doglianza, relativo all'onere della prova, affermando che: “… qualora l'azione di simulazione di un contratto di compravendita sia proposta da un terzo, il quale
16 - in ottemperanza agli artt. 2697 e 1417 c.c. - indichi indizi sufficienti del carattere fittizio dell'alienazione (come nel caso di specie), è l'acquirente che viene ad essere gravato dell'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo. Dinanzi al terzo attore in simulazione, tale onere non può dirsi osservato in forza della dichiarazione delle parti - contenuta nel rogito notarile - che il prezzo è stato versato, trattandosi per l'acquirente di una mera dichiarazione favorevole a sé.
Rimasto inosservato tale onere, sono da trarre elementi di valutazione per il carattere apparente del contratto”.
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 8 maggio 2024, Parte_1
e , eredi di e
[...] Parte_2 Persona_1 Parte_4
hanno riassunto la causa chiedendo di accertare e dichiarare la Parte_3
nullità dell'atto di compravendita del 13 novembre 1999 n.37855 rep. NO
di Mestre perché fittizio/simulato e, per l'effetto, di accertare Persona_2
che i beni non sono mai usciti dal patrimonio della de cuius , di Persona_3
reintegrare l'asse ereditario e disporre lo scioglimento della comunione ereditaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 novembre 2024, ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe. Controparte_1
Con ordinanza del 5 dicembre 2024 è stata dichiarata la contumacia di CP_2
, , e sono stati
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni, sopra trascritte, nel termine concesso.
17 La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025, sostituita da trattazione scritta.
In diritto
Ai fini della decisione pare opportuno, al fine di correttamente delimitare il perimetro del presente giudizio, richiamare la giurisprudenza formatasi in relazione ad oggetto e portata del giudizio di rinvio.
È principio consolidato, infatti, che la riassunzione della causa innanzi al Giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione.
Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (v. Cass. 22 giugno 2022, n.20148;
Cass. 16 luglio 2021, n.20320; Cass. 21 febbraio 2019, n.5137; Cass. n.4096/2007;
Cass.14 giugno 2006, n.13719).
Pertanto, la riassunzione della causa davanti al Giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (v. per tutte Cass.
n.4018/2006); invero, le parti in sede di rinvio conservano la stessa posizione
18 processuale che avevano nel procedimento che ha dato origine alla sentenza cassata.
Dalla circostanza che nel giudizio di rinvio le parti assumono la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento che si è concluso con la sentenza cassata deriva che sono definitivamente cristallizzate le preclusioni e le situazioni processuali che si sono verificate a carico di ciascuna di esse, con conseguente impossibilità di ampliare il thema decidendum.
Applicando al caso di specie i principi sopra enunciati, che esprimono il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, va innanzitutto rilevato che la domanda di nullità dell'atto di compravendita immobiliare del 13 novembre 1990 notaio di Mestre, rep. n.37855 racc. n.1882, registrato in Persona_2
Mestre il 3 dicembre 1990 proposta in via principale da Persona_1
e nel giudizio di primo grado, rigettata Parte_3 Parte_4
dal primo Giudice, riproposta con l'appello e rigettata pure in secondo grado non può più essere riproposta ed esaminata in questa sede in conseguenza del rigetto da parte della Corte di Cassazione del primo motivo di ricorso, relativo al capo di sentenza con cui era stata respinta la domanda di nullità per carenza assoluta di volontà dell'atto di compravendita in questione, sicché sul punto si è formato il giudicato (“1. – Con il primo motivo (p. 18 ss.) gli attori denunciano ex artt. 2909
c.c. e 12 Preleggi che la sentenza impugnata abbia violato il giudicato esterno
(Corte di appello di Venezia, n. 2394/2011) conseguente al rigetto della querela di falso. Ad avviso dei ricorrenti il giudicato ha ad oggetto solo il fatto che
[...]
ha firmato l'atto alla presenza del notaio, mentre resta impregiudicata Per_3
19 la questione se la sottoscrizione della madre sia stata forzata dalla figlia. La sentenza impugnata ha trascritto passi della sentenza di primo grado non riprodotti, né altrimenti confermati nella sentenza passata in giudicato, ma anzi dichiarati inconferenti ed estranei al thema decidendum e così espunti dalle ragioni della decisione a cui sola va ascritta efficacia di cosa giudicata sostanziale.
Nella parte saliente, la sentenza impugnata ha statuito (p. 9) che la nullità della compravendita era configurabile in caso di mancanza assoluta di volontà per essere stata la mano della parte forzata, non semplicemente aiutata. In questo secondo caso è configurabile una violenza morale, che però avrebbe dovuto essere dedotta specificamente come causa di annullamento. Che la mano della Per_3
fosse stata forzata era però da escludersi in base al giudicato formatosi sulla querela di falso, ove si era escluso che la sottoscrizione fosse stata aiutata fisicamente, che la non avesse apposto la firma di proprio pugno o che Per_3
altri avessero sottoscritto per lei;
mentre non era stata proposta l'azione di annullamento per il caso di violenza morale. Così in sintesi la sentenza impugnata.
Il primo motivo non è fondato.
Il carattere fidefaciente dell'atto pubblico concerne i fatti che il notaio attesta essere avvenuti alla sua presenza ed esclude – in forza del principio di non contraddizione - il contestuale avvenire in tale sede di fatti incompatibili con quelli.
Se il notaio – come nel caso di specie - attesta che una persona ha sottoscritto un atto alla sua presenza, ciò esclude che la firma sia stata apposta da una persona diversa ed esclude anche che la mano della persona sia stata guidata a sottoscrivere da una forza fisica applicata da altri. Quanto alla violenza morale
20 che induce a sottoscrivere, essa non è esclusa dall'attestazione fidefaciente del notaio ed è da trarre a fatto costitutivo di una domanda annullamento, che nel caso di specie non è stata proposta. Tali esiti, cui questa Corte giunge in forza dell'interpretazione diretta del giudicato esterno de quo, coincidono quindi con gli accertamenti della sentenza impugnata. L'argomentazione del motivo di ricorso è viziata anche dal delineare l'oggetto del giudicato esterno attraverso la citazione di passi di Cass. 9513/2017 di rigetto del ricorso avverso Corte di appello di
Venezia n. 2394/2011 e non già di quest'ultima, la cui portata è stata invece correttamente apprezzata dalla sentenza impugnata.
Il primo motivo è rigettato.”).
Inoltre, non possono essere prese in considerazione le nuove domande proposte da con l'inammissibile modifica delle conclusioni rassegnate nella Controparte_1
comparsa di costituzione in riassunzione, così come delle conclusioni precisate con le note del 20 giugno 2025, trascritte in epigrafe, rispetto alle conclusioni precisate nel giudizio di primo grado, riproposte in appello, di rigetto delle domande attoree e, in assoluto subordine all'accoglimento della domanda subordinata attorea, di
“accertarsi che l'atto di compravendita 20 ottobre 1970 n.7856 di rep. Notaio simula una donazione, a favore di , dei beni così Per_6 Parte_4
descritti: Catasto Terreni – partita 3486 – F.14, mappale 659 già mapp.272/b – Co seminativo arborato di are 15.6° R.D.L.14°. - R.A.L. 48.36. Così come simulano una donazione gli atti di compravendita intercorsi tra e Persona_3
e tra e (dei quali ci si Persona_1 Persona_3 Controparte_2
riserva l'acquisizione e la conseguente indicazione dei beni oggetto delle donazioni
21 dissimulate); e, conseguentemente dichiararsi nulli o annullarsi richiamati contratti tutti.”, con conseguente riduzione delle donazioni effettuate fino alla quota disponibile e reintegra della quota dei legittimari.
La Cassazione, con la sentenza n.5371/2024, ha accolto, in parte qua, il secondo motivo di ricorso con i quali i ricorrenti, come osservato dalla Suprema Corte, avevano denunciato: “la violazione degli artt. 2697 e 1322 c.c. Sotto il primo profilo si censura che la Corte di appello abbia imputato agli attori l'onere di provare il mancato pagamento del prezzo. Si argomenta che grava sull'acquirente l'onere di provare il pagamento del prezzo, in caso di contestazione da parte di un terzo. Ciò sia per l'impossibilità di provare un fatto negativo, sia per il criterio della vicinanza della prova.
Sotto il profilo della violazione dell'art. 1322 co. 2 c.c., si sostiene che è privo di causa il negozio di (apparente) compravendita ove manchi il corrispettivo. Si argomenta che l'atto atipico gratuito è nullo per difetto di causa ogniqualvolta esso non sia assimilabile ad un tipo nominato dal codice per il quale sia prevista la gratuità: in tali ipotesi, infatti, non è meritevole di protezione l'interesse perseguito dalle parti.
Nella parte saliente, la sentenza impugnata argomenta come segue (p. 11 s.):
«Secondo gli appellanti, le compravendite in esame costituirebbero delle donazioni indirette, perché non sarebbe stato pagato il prezzo, nonostante dall'atto risulti pagato;
l'atto, però, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi […]. Con riferimento alla vendita a
22 favore di (terreno e fabbricato agricolo), nell'atto le parti Controparte_1
dichiarano che è già stato pagato il prezzo, gli appellanti lo contestano, la acquirente lo conferma e ha capitolato prove sul punto. Anche valorizzando il fatto che la compravendita è intervenuta tra madre e figlia, non appaiono sussistere elementi indiziari sufficienti ad affermare la simulazione dell'atto, mentre gli appellanti, dal canto loro, non hanno neppure provato l'animus donandi in capo alla venditrice».”.
La Corte di Cassazione, in parziale accoglimento del ridetto motivo, ha così argomentato:
“Il secondo motivo è fondato nel suo primo profilo, con assorbimento del secondo.
Infatti, qualora l'azione di simulazione di un contratto di compravendita sia proposta da un terzo, il quale - in ottemperanza agli artt. 2697 e 1417 c.c. – indichi indizi sufficienti del carattere fittizio dell'alienazione (come nel caso di specie), è
l'acquirente che viene ad essere gravato dell'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo. Dinanzi al terzo attore in simulazione, tale onere non può dirsi osservato in forza della dichiarazione delle parti - contenuta nel rogito notarile - che il prezzo è stato versato, trattandosi per l'acquirente di una mera dichiarazione favorevole a sé. Rimasto inosservato tale onere, sono da trarre elementi di valutazione per il carattere apparente del contratto (cfr., tra le altre,
Cass. 5326/2017, 12955/2014).”.
Occorre pertanto, alla luce delle indicazioni e dei principi enunciati dalla
Cassazione, (ri)valutare il compendio probatorio acquisito, entro il perimetro delineato dall'ordinanza di rinvio.
23 La Suprema Corte, premesso che nel caso in esame sussistono “indizi sufficienti del carattere fittizio dell'alienazione” ha stabilito che “dinanzi al terzo attore in simulazione [tali sono gli attori in quanto agiscono nella qualità di legittimari lesi] la dichiarazione delle parti – contenuta nel rogito notarile – che il prezzo è stato versato, trattandosi per l'acquirente di una mera dichiarazione favorevole a sé” non costituisce prova idonea ad assolvere il relativo onere che incombe in capo all'acquirente in ordine all'avvenuto pagamento. non ha provato di avere effettivamente corrisposto alla madre Controparte_1
il prezzo dei beni immobili oggetto del contratto per cui è lite. Persona_3
Non ha prodotto prova documentale in tal senso, né ha offerto idonea prova testimoniale (l'inammissibilità dei capitoli a tale scopo formulati è stata tempestivamente eccepita). Del resto, la stessa nella comparsa CP_11
di costituzione in riassunzione, ha riconosciuto “di non aver introdotto nei precedenti giudizi di merito prove idonee al pagamento del corrispettivo” e che pertanto “non può, ai limitati effetti del giudizio, che adeguarsi alle valutazioni della Corte, quindi atto di liberalità” (v. pag.12).
Quanto a , e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 CP_5
– rimasti intimati nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione e non
[...]
costituiti neppure in sede di riassunzione – costituendosi in giudizio avevano ammesso di non avere corrisposto alcun prezzo sostenendo che con la “prima compravendita” di cui al rogito notaio le parti “hanno regolarizzato Per_2
situazioni di fatto corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà su porzioni di immobile già del genitore e dei fabbricati su di essi edificati da Per_1
24 (allegazione rimasta tuttavia indimostrata) mentre “le disposizioni a CP_2
favore dei nipoti , e – di cui alla Controparte_3 CP_4 Controparte_5
“terza compravendita” – devono interpretarsi come legato lasciato dalla nonna ai nipoti”.
In ogni caso, oltre alla mancanza di prove del pagamento del prezzo da parte degli acquirenti – elemento presuntivo già di per sé idoneo ad indicare che le compravendite dissimulano in realtà una donazione – ricorrono nel caso di specie ulteriori elementi presuntivi, ossia il fatto che la (apparente) compravendita sia intervenuta tra soggetti con uno stratto legame di parentela, nonché la circostanza che all'atto fossero presenti due testimoni (del tutto superflui ai fini del valido perfezionamento di un atto di compravendita).
In definitiva, va accertato e dichiarato che l'atto di compravendita immobiliare del
13 novembre 1990 notaio di Mestre, rep. n.37855 racc. Persona_2
n.1882, registrato in Mestre il 3 dicembre 1990 è inefficace, in quanto dissimula tre donazioni (a a a e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
e a ), delle quali rispetta i requisiti di forma (stipula CP_4 Controparte_5
davanti ad un notaio alla presenza di due testimoni).
La domanda di svolta in “assoluto subordine” all'accoglimento Controparte_1
della subordinata formulata dagli attori finalizzata all'accertamento della simulazione (“accertarsi che l'atto di compravendita 20 ottobre 1970 n.7856 di rep. Notaio simula una donazione, a favore di , dei Per_6 Parte_4
beni così descritti: Catasto Terreni – partita 3486 – F.14, mappale 659 già
25 Co mapp.272/b – seminativo arborato di are 15.6° R.D.L.14°. - R.A.L. 48.36. Così come simulano una donazione gli atti di compravendita intercorsi tra Per_3
e e tra e (dei
[...] Persona_1 Persona_3 Controparte_2
quali ci si riserva l'acquisizione e la conseguente indicazione dei beni oggetto delle donazioni dissimulate); e, conseguentemente dichiararsi nulli o annullarsi i richiamati contratti tutti.”) non può invece trovare accoglimento.
Non può infatti ritenersi che – a differenza degli attori – nel Controparte_1
proporre tale domanda abbia agito per rimediare a una lesione di legittima e pertanto, ai fini della prova della simulazione, non riveste la qualità di terzo e non può fornire mediante testimoni e presunzioni la prova che le compravendite concluse da e dissimulassero una Parte_4 Controparte_2
donazione e che il prezzo del terreno acquistato da sia stato Persona_1
corrisposto dalla madre (v. Cass. n.12317/2019: “Il legittimario Persona_3
è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt.
2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia”).
Tale dato è vieppiù inconfutabile proprio alla luce della ammissione di CP_1
nella comparsa di costituzione in riassunzione, di non avere corrisposto il
[...]
prezzo dei beni oggetto della “seconda compravendita” del contratto 13 novembre
1990 del notaio e dell'avvenuto accertamento che le compravendite di Per_2
cui al contratto in oggetto dissimulavano delle donazioni.
26 La domanda di riduzione delle donazioni dissimulate proposta dagli attori, invece,
è ammissibile e correttamente proposta.
Si attaglia infatti al caso di specie il seguente principio di diritto, di recente espresso dalla Suprema Corte in relazione ad una fattispecie analoga: “Il principio secondo cui il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, non può essere applicato qualora il de cuius abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio con donazioni. In questo caso, infatti, il legittimario non ha altra via per reintegrare la quota riservata se non quella di agire in riduzione contro i donatari, essendo quindi la compiuta denuncia della lesione già implicita nella deduzione della manifesta insufficienza del relicum” (Cass. n.16535/2020).
Pertanto, la causa va rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio relativamente alle domande di riduzione delle donazioni, di determinazione e di reintegra della quota spettante agli attori, quali legittimari pretermessi.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente provvedendo in sede di rinvio dalla sentenza della
Suprema Corte n.5372/2024: accerta e dichiara che l'atto di compravendita immobiliare del 13 novembre 1990 notaio di Mestre, rep. n.37855 racc. n.1882, registrato in Persona_2
27 Mestre il 3 dicembre 1990 è inefficace, in quanto dissimula donazioni effettuate in favore di , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 CP_4
e ;
[...] Controparte_5
rigetta la domanda proposta da “in assoluto subordine, ove trovi Controparte_1
accoglimento la subordinata formulata dagli attori” nella comparsa di costituzione e risposta dei giudizi di primo e secondo grado, riprodotta in parte motiva;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Venezia, 25 novembre 2025 Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
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