Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00330/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02319/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2319 del 2025, proposto da
TA AM, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Iozzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Modica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Miriam Dell'Ali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
alla sentenza n.1459/2023 del Tribunale di Ragusa, pubblicata in data 11/10/2023, a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 2701/2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Modica;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa AL RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n.1459/2023 dell’11.10.2023 con cui il Tribunale di Ragusa –Sezione Civile ha così statuito «accoglie l’opposizione proposta e, per l’effetto, annulla l’ordinanza-ingiunzione 100060002758000035 emessa dal Comune di Modica il 17.2.2017 e notificata il 10.5.2017; condanna il Comune di Modica al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro € 237,00 per spese vive ed € 1.900,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge .»;
- si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata e, con memoria in data 13.11.2025, ha chiesto dichiararsi estinto il procedimento ai sensi dell’art. 248 2° comma del TU D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in quanto pendente alla data di dichiarazione di dissesto dell’Ente con delibera di Consiglio Comunale n.1 del 30.01.2025 e ricadente, pertanto, nelle competenze della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
Rilevato che:
- ai sensi dell’art. 248, comma 2, del d.lgs. 267 del 2000 (c.d. T.U.E.L.) “ Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese ”;
- in base all’art. 252 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente ai “ fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato ”;
-la ratio della disposizione di cui all'art. 248 (“ Conseguenze della dichiarazione di dissesto ”) è quella di paralizzare, sia pure temporaneamente e fino a quando non sia maturato il presupposto di legge (ovvero l'approvazione del rendiconto), iniziative esecutive che, singolarmente intraprese, sono in grado di determinare un'alterazione della par condicio creditorum ;
-il giudizio di ottemperanza che abbia ad oggetto provvedimenti giurisdizionali recanti condanna della p.a. al pagamento di somme di denaro è equiparabile al giudizio di esecuzione e, pertanto, rientra nell'ambito di applicazione della richiamata disposizione normativa dell'art. 248, comma 2, T.U.E.L., atteso che la procedura di liquidazione dei debiti è essenzialmente dominata dal principio della par condicio dei creditori, in relazione alla molteplicità dei debiti contratti da un ente pubblico poi dichiarato dissestato, sicché la tutela della concorsualità comporta, in linea generale, l'inibitoria anche del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore;
- ai sensi dell’art. 5 comma 2 del d.l. n. 80 del 2004, convertito nella legge n. 140 del 2004, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256 comma 11 del d. lgs. n. 267 del 2000;
-secondo quanto statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, "rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di <<atti e fatti di gestione>> pregressi alla dichiarazione di dissesto " (così, Ad. Pl. 5 agosto 2020, n. 15). Il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha altresì evidenziato che " la disciplina normativa del dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell'ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell'ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento (giurisdizionale o, come nel caso di specie, amministrativo) sia successivo " (tali principi sono stati corroborati anche dalla sentenza dell'Adunanza plenaria n. 1 del 2022);
- la giurisprudenza del giudice d’appello ha affermato che l’obbligazione di pagamento delle spese processuali liquidate con sentenza successiva alla dichiarazione di dissesto, in contenzioso riguardante fatti o atti di gestione precedenti, rientra nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, purché la sentenza sia pubblicata prima dell’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, TU (in tal senso cfr Cons. di Stato, sez. V, 11 luglio 2023, n. 6776 in conformità ai precedenti del C.G.A.R.S. n. 505 e 506 del 2022);
Ritenuto, quindi, che:
-la sentenza n.1459/2023 dell’11.10.2023 di cui si chiede l'ottemperanza, con la quale sono state liquidate le spese legali, non costituisce il fatto generatore del credito - da ravvisarsi invece nella ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune di Modica il 17.2.2017 e notificata il 10.5.2017 - rappresentando essa piuttosto il provvedimento successivo, che determina l’insorgere del titolo di spesa (cfr art. 5 comma 2 del d.l. n. 80 del 2004);
- in coerenza con quanto previsto dall’art. 248, comma 2, T.U.E.L., trattandosi di obbligazione il cui fatto generatore è certamente anteriore al 31 dicembre dell’anno precedente la dichiarazione di dissesto, il presente giudizio deve essere dichiarato estinto con inserimento delle somme di cui alla sentenza in epigrafe (capitale, interessi e spese) nella massa passiva la cui gestione è di competenza dell’organo straordinario di liquidazione.
Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto dell’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO LE, Presidente
AL RA, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL RA | RO LE |
IL SEGRETARIO