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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/04/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
* * * * *
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1585 /2024 del Ruolo Generale
Tra
con l'Avv. CASTELLANI MICOL Parte_1
Parte attrice
E
con l'Avv. PARISI ANTONIO Controparte_1
Parte convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi della legge
69/2009 ossia contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (art. 132, n. 4), “la succinta esposizione dei fatti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118 disp. att.), anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor citava in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Lodi, per ivi Controparte_2
sentir, previa concessione della sospensione della intimazione di pagamento n. 13520249001309553/000, accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia di detta intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento n.
13520190003068665000, n. 13520210002157635000, n.
13520210003524028000, n. 13520220000159431000 e n.
13520230002000814000 emesse per iscrizioni a ruolo da parte della Corte
d'Appello e del Tribunale di Sorveglianza-Ufficio Recupero Crediti.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande attoree;
in via subordinata chiedeva, in caso di accoglimento delle domande di parte attrice, la compensazione delle spese legali
Depositate le memorie ex art. 171 ter cpc, la causa veniva rinviata ex art. 189
cpc. Le conclusioni venivano precisate come di seguito:
Conclusioni per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO
1) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia della intimazione di pagamento impugnata n. 13520249001309553/000, limitatamente agli importi relativi alle singole cartelle menzionate, per i motivi tutti esposti in narrativa;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia delle singole cartelle oggetto del presente procedimento per i motivi tutti esposti in narrativa;
IN OGNI CASO
3) con vittoria di spese e onorari di lite e con condanna del convenuto al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c. Conclusioni per parte convenuta:
all'On.le Tribunale di Lodi di voler così provvedere:
1)in via preliminare, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Milano;
2)rigettare ogni istanza cautelare formulata dall'attore, giacché infondata e temeraria, nonché carente di fumus boni iuris e di periculum in mora;
3)rigettare o dichiarare inammissibile, irricevibile, improponibile, improcedibile la domanda proposta dal sig. in quanto infondata in fatto e in diritto e convalidare le Parte_1 cartelle esattoriali e l'intimazione di pagamento opposte, condannando la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell' ; Controparte_3
4)in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, compensare le spese di lite tra la parte attrice e la convenuta , attesa l'assoluta Controparte_1 carenza di pregiudizio economico e/o di lesività dei ruoli esattoriali nei confronti della parte attrice.
Trattasi di opposizione alla intimazione di pagamento n.
13520249001309553/000 notificata da al signor per CP_4 Parte_1
l'importo di euro 44.113,28, emessa sulla base delle seguenti cartelle di pagamento:
n. 13520190003068665000 dell'importo di euro 42.682,17 relativo a spese processuali e contributo unificato per l'anno 2014, ente impositore Corte
d'Appello di Milano-Ufficio Recupero Crediti
n. 13520210002157635000 per euro 623,35 relativo a spese processuali e cassa deposito e prestiti cassa ammende per l'anno 2021, ente impositore
Tribunale di Sorveglianza di Milano-Ufficio Recupero Crediti
n. 13520210003524028000 per euro 269,17 relativo a spese processuali per l'anno 2016, ente impositore Corte d'Appello di Milano-Ufficio Recupero Crediti
n. 13520220000159431000 per euro 147,01 relativo a spese processuali per l'anno 2014, ente impositore Corte d'Appello di Milano-Ufficio Recupero Crediti
n. 13520230002000814000 per euro 391,58 relativo a imposta di registro atti giudiziari per l'anno 2014, ente impositore Corte d'Appello di Milano-Ufficio
Recupero Crediti.
Parte opponente assume, quali motivi di opposizione, la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione e per nullità e inesistenza delle notifiche delle cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento.
In particolare, quanto alla motivazione, l'attore rileva che l'intimazione di pagamento, come notificata, non consente di comprendere l'origine della pretesa erariale, inoltre il signor non ha mai ricevuto le cartelle di Pt_1
pagamento notificate ai sensi dell'art. 143 cpc in quanto, durante il periodo in cui le cartelle sono state notificate, si trovava detenuto presso la Casa
Circondariale di Opera e le cartelle sono state notificate all'indirizzo nel
Comune di Comazzo dal quale il signor era emigrato in data Pt_1
antecedente alle notifiche.
preliminarmente eccepisce il difetto di Controparte_2
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario e l'improcedibilità dell'azione per tardiva iscrizione a ruolo;
quanto al merito ribadisce di aver notificato tutte le cartelle di pagamento ai sensi dell'art. CP_4
143 cpc, avendo, il notificatore, attestato l'assoluta irreperibilità del signor presso la residenza conosciuta. Pt_1
Le domande di parte attrice sono fondate e devono essere accolte.
Preliminarmente occorre confermare la giurisdizione del Giudice Ordinario in luogo del Giudice Tributario per quanto attiene l'opposizione alle cartelle di pagamento e intimazioni di pagamento relative a spese processuali e a somme dovute alla (così Sez. Unite 18979 del 31.7.2017). Controparte_5
I ricorsi avverso gli atti con cui l'Amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall'erario non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ma in quella del Giudice Ordinario in quanto la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato, con la conseguenza che quando l'impugnativa, come nella specie,
non attiene ad un credito tributario, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Per quanto attiene la data di iscrizione a ruolo della presente causa, dal fascicolo d'ufficio risulta che l'iscrizione è stata effettuata il giorno 11 agosto
2024 e non il 13 agosto 2024, come erroneamente indicato da parte convenuta.
L'iscrizione è avvenuta nei termini di legge e pertanto l'opposizione non può
essere considerata improcedibile.
In merito alle notifiche delle cartelle di pagamento effettuate ai sensi dell'art. 143 cpc il Tribunale rileva che è stato documentato da parte attrice che il signor per il periodo dal 14.03.2011 al 27.06.2022 era detenuto Parte_1
presso la Casa Reclusione “I C.R.” Opera.
Inoltre, dall'esame dei certificati di residenza prodotti dalla stessa convenuta si evince che il signor è stato residente nel Comune di Parte_1
Comazzo, Via Giacomo Leopardi 2 dal 1 luglio 2010 al 9 agosto 2018,
successivamente è emigrato nel comune di Milano. Verificando le relate di notifica depositate da , convenuta opposta, si CP_4
rileva, però, che tutte le cartelle di pagamento oggetto della presente causa,
notificate in data 16.10.2019 (cartella n. 13520190003068665000), 11.01.2023
(cartella n. 13520210002157635000), 24.03.2023 (cartella n.
13520210003524028000), 11.01.2023 (cartella n. 13520220000159431000) e
20.06.2023 (cartella n. 13520230002000814000) sono state notificate per irreperibilità indicando l'indirizzo di Comazzo, Via Giacomo Leopardi 2, cui il signor non era più residente dal 2018, oltre al fatto che in quel periodo Pt_1
era detenuto in carcere e, successivamente, dal giorno della scarcerazione (27
giugno 2022), residente in [...].
Alla luce di quanto sopra le notifiche delle cartelle esattoriali cui l'intimazione impugnata fa riferimento non possono ritenersi validamente eseguite, di conseguenza l'intimazione di pagamento n. 13520249001309553/000 deve dichiararsi affetta da nullità in quanto non sono stati validamente notificati gli atti prodromici alla stessa.
L'accoglimento della domanda di nullità assorbe le ulteriori domande di parte attrice.
Non sussistono gli elementi per condannare la convenuta ex art. 96 cpc in quanto non si ravvisa malafede o colpa grave di . CP_4
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in via forfettaria come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione di;
Parte_1
- dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 13520249001309553/000;
- dichiara la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento n.
13520190003068665000, n. 13520210002157635000, n.
13520210003524028000, n. 13520220000159431000 e n.
13520230002000814000;
- condanna , in persona del proprio legale Controparte_2
rapp.te p.t., al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1
si quantificano forfettariamente in € 2.500,00 per competenze, oltre R.F. 15%
cpa ed iva se dovuta.
Così deciso in Lodi il 28 Aprile 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini