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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/07/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1560/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di CA, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 18/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 4/4/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA GIGLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in CA (LU), viale G. Carducci n. 139, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato SIMONA Parte_2 C.F._2
SELVANETTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), via di Ghello n. 1, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza, impegnandosi comunque a non pregiudicare i diritti di visita e frequentazione dei figli da parte di entrambi. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies II comma c.c. ciascuno di essi, genitore dei figli minori e , è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine Per_1 Per_2 perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio, 2) I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori mantenendo il Per_1 Per_2 collocamento e la residenza anagrafica presso la madre nella casa familiare sita in Capannori (LU)
– Via Romana n. 188/A. Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla
1 salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza dei figli presso di sé. 3) I tempi di permanenza dei figli minori e presso ciascun genitore in Per_1 Per_2 considerazione dei turni di lavoro del padre sono regolati nel modo seguente: a) prima settimana durante la quale il padre effettua il turno di lavoro di pomeriggio: i figli minori permarranno con la madre nei giorni dal lunedì al venerdì sera alle ore 22.00 e con il padre dal venerdì alle ore 22:00 alla domenica sera alle ore 21:30; b) seconda settimana durante la quale il padre effettua il turno al mattino: i figli minori permarranno con il padre i pomeriggi dal lunedì al venerdì prendendoli ciascun giorno alle ore 14:30 a casa dei nonni materni, ove avranno consumato il pranzo, e riportandoli ciascuna sera a casa della madre alle ore 21:30 e con la madre dal venerdì sera alle ore 22:00 al lunedì mattina al rientro a scuola. Il figlio continuerà a frequentare il Liceo Per_1 scientifico indirizzo scienze applicate di CA presso il Polo Scientifico, Tecnico Professionale E. Fermi G Giorgi di CA – Via Carlo Piaggia, con orario dalle ore 8:10 alle ore 13.40 e continuerà ad effettuare la consueta attività extrascolastica: attività sportiva presso la palestra Genesi di Capannori;
la figlia continuerà a frequentare la scuola Media presso l'Istituto Comprensivo Per_2
Carlo Piaggia di Capannori – Via del Casalino con orario dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e continuerà ad effettuare le consuete attività extrascolastiche: corso di inglese e corso di ginnastica artistica presso la palestra “Artistica Emjoi di Porcari”. Durante le festività Natalizie i figli trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni i giorni del 24, 25, 26, i due giorni del 31 dicembre e 1 gennaio, ed il 6 gennaio di ogni anno. Durante le festività Pasquali i figli trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo. Per le ulteriori principali Festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive nel periodo che essi si comunicheranno entro il mese di aprile di ogni anno e in caso di sovrapposizioni di date negli anni pari prevarrà la scelta della madre e negli anni dispari quella del padre. Nei mesi di aprile, maggio e giugno 2025 il padre, , ha già in programma Parte_2 una settimana di ferie per ogni mese a seguito di eccessivo accumulo di giorni di ferie non godute, di talché nella settimana di ferie, che coincide con quella in cui lo stesso svolge il turno della mattina e che verrà tempestivamente comunicata alla madre, , il padre prenderà i figli Parte_1 presso la casa dei nonni materni alle ore 14:30 e li terrà con sé anche per il pernottamento accompagnandoli a scuola il mattino successivo;
il venerdì di tale settimana li riaccompagnerà dalla madre alle ore 22:00 per consentire ai figli di trascorrere il fine settimana con la madre. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse dei figli minori nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, nonché delle esigenze e dei desideri dei figli. 4) La casa familiare sita in Capannori (LU) – Via Romana n. 188/A, rappresentata all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di CA, Ufficio Provinciale - Territorio, Servizi Catastali nel Foglio di Mappa 76, mappale 929 sub. 24 e mappale 2554 sub 2, Cat. A/7 e mappale 929 sub. 23, Cat. C/6, come risulta dal contratto di compravendita in ambito di procedura fallimentare stipulato in data 17.09.2020 ai rogiti del Notaio di CA (LU) Rep. n. 721, Racc. n. 611, registrato Persona_3
a CA (LU) in data 18.09.2020 al n. 5274, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio di CA (LU) in data 18.09.2020 al n. 12020 Reg. Gen. e al n. 8533 Reg. Part. e dalle visure catastali (cfr. doc. n. 14 e n. 19), resta assegnata alla ricorrente , collocataria dei figli minori Parte_1
2 e . L'immobile è gravato da mutuo ipotecario che i ricorrenti in data 17.09.2020 Per_1 Per_2 hanno contratto con l' per procedere Controparte_1 all'acquisto dell'immobile in corso di costruzione, come da contratto di mutuo ipotecario fondiario in data 17.09.2020 ai rogiti del Notaio di CA Rep. n. 722, Racc. n. 612, Persona_3 registrato a CA (LU) in data 18.09.2020 al n. 5275, serie 1T, iscritto a CA in data 18.09.2020 al n. 1766 Reg. Part., (cfr. doc. n. 15) e da successivo mutuo ipotecario fondiario che i ricorrenti in data 13.04.2021 hanno contratto sempre con l' Controparte_1 per terminare la costruzione dell'immobile acquistato, come da contratto di mutuo ipotecario fondiario in data 13.04.2021 ai rogiti del Notaio di CA Rep. n. 1.230, Racc. n. Persona_3
1010, registrato a CA (LU) in data 14.04.2021 al n. 2.719, serie 1T, iscritto a CA in data 14.04.2021 al n. 867 Reg. Part., (cfr. doc. n. 16). In data 17.09.2020 contestualmente al rogito del predetto primo contratto di mutuo ipotecario fondiario i ricorrenti hanno stipulato sempre con l'Istituto bancario CREDITE AGRICOLE S.P.A. contratti di assicurazione n. 00020363073 intestato a e n. 00020363093 intestato a (cfr. doc. n. 17) e in data Parte_2 Parte_1
13.04.2021 contestualmente al rogito del predetto secondo contratto di mutuo ipotecario fondiario i ricorrenti hanno stipulato sempre con l'Istituto bancario CREDITE AGRICOLE S.P.A. contratti di assicurazione n. 00020384805 intestato a e n. 00020384806 intestato a Parte_2 Parte_1
(cfr. doc. n. 18). I beni mobili, gli arredi e corredi della casa familiare restano assegnati
[...] alla ricorrente al fine di mantenere l'habitat domestico ai figli con la Parte_1 precisazione che tutti tali beni sono in comproprietà tra i coniugi ad eccezione dell'asciugatrice e della batteria di pentole che sono di esclusiva proprietà della ricorrente . Il Parte_1 ricorrente si impegna a rilasciare la casa familiare entro e non oltre la data Parte_2
6.04.2025; entro la data di rilascio egli preleverà dalla casa familiare tutti i propri effetti personali e alcuni beni mobili che i ricorrenti concordemente individueranno. 5) Il padre a decorrere dalla data di rilascio della casa familiare si impegna e Parte_2 obbliga a corrispondere alla madre tramite bonifico sul conto corrente Parte_1 bancario cointestato tra le parti n. 00110/00000040623054 presso , entro il giorno Controparte_1
15 di ogni mese, la somma di Euro 100,00 (Euro cento/00) per ciascun figlio minore per complessivi Euro 200,00 mensili, a titolo di contributo al loro mantenimento. Tale somma sarà rivalutata annualmente in base alla variazione degli indici Istat prendendo a parametro di riferimento la variazione intervenuta l'anno precedente. 6) Le spese straordinarie relative ai figli saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%. Per spese straordinarie si intenderanno in via di principio quelle previste dal Tribunale di CA nel Protocollo d'Intesa 7 ottobre 2020: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola/pre-scuola; Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per
3 regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);Ripetizioni; Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
IM (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). Il padre si impegna ed obbliga a corrispondere alla madre Parte_2
la somma di Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) annue entro la data Parte_1 del 31 ottobre di ogni anno a titolo di contributo per le spese relative all'abbigliamento dei figli necessario per il cambio di stagione e la madre si impegna a fornire al padre i relativi giustificativi di spesa. I genitori concordano che anche le spese relative alle ricariche dei telefoni cellulari di entrambi i figli pari ad Euro 20,00 (Euro venti/00) mensili e alla paghetta settimanale del figlio pari ad Euro 20,00 (Euro venti/00) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura Per_1 del 50%. Il padre si impegna e obbliga a corrispondere alla madre Parte_2 Parte_1
tramite bonifico sul conto corrente bancario cointestato n. 00110/00000040623054
[...] presso entro il giorno 15 di ogni mese la somma di Euro 44,00 (Euro Controparte_1 quarantaquattro/00) a titolo di pagamento del 50% delle rate del finanziamento contratto dai genitori per l'acquisto del motociclo marca , modello SR GT 125 in uso al figlio con CP_2 Per_1
l' fino alla sua estinzione (cfr. doc. n. 23). Il padre Controparte_3
si impegna e obbliga altresì a corrispondere alla madre Parte_2 Parte_1 tramite bonifico sul conto corrente bancario cointestato n. 00110/00000040623054 presso
[...]
entro il giorno 15 di ogni mese la somma di Euro 73,00 (Euro settantatre/00) a titolo di CP_1 pagamento del 50% delle rate del finanziamento contratto dai genitori per le spese del dentista, Dott.ssa , della figlia con l'Istituto CO S.A. (cfr. doc. n. 24) In relazione Persona_4 Per_2 alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. 7) Il contributo economico in ordine al mantenimento ordinario dei figli e alle spese straordinarie per gli stessi sono stati concordati tra i genitori considerando i tempi di permanenza degli stessi
4 presso ciascun genitore e già considerata la circostanza che il padre dovrà reperire una soluzione abitativa corrispondendo il relativo canone di locazione dell'appartamento ove si trasferirà a vivere pari quantomeno ad Euro 500,00 (Euro cinquecento/00), nonché la rinuncia da parte dello stesso alla propria quota di Assegno unico universale in favore della madre. 8) I genitori concordano che l'AUU (Assegno Unico Universale), pari oggi ad Euro 554,30 (Euro cinquecentocinquantaquattro/30) o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo ai figli minori e sarà percepito integralmente dalla madre. Per_1 Per_2
9) I ricorrenti concordano che il libretto postale n. 000030832245 intestato al figlio sul Per_1 quale confluiscono le somme che gli pervengono dai nonni o da parenti a titolo di regalo (cfr. doc. n. 28) e che il libretto postale n. 000050285226 intestato alla figlia sul quale confluiscono le Per_2 somme erogate dall' in favore della minore a titolo di indennità di cui al verbale di CP_4 accertamento di invalidità (cfr. doc. n. 29) saranno custoditi dal padre che si Parte_2 impegna e obbliga a comunicare alla madre gli aggiornamenti ogni semestre. Parte_1
Dai predetti libretti postali non potranno essere prelevate somme per alcun titolo e/o ragione, sino al compimento del diciottesimo anno di età dei figli salvo espresso diverso accordo tra i genitori finalizzato ad un migliore investimento delle somme ivi presenti.
10) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi disponendo ciascuno di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento.
11) I ricorrenti concordano di suddividere il rimborso da parte del GSE relativo all'impianto fotovoltaico installato nella casa familiare come da relativo contratto che si produce (doc. n. 30) nella misura del 50% ciascuno a decorrere dal mese di marzo 2025 per l'intera durata della convenzione detratte le spese per la gestione del contatore di cui alle bollette di E-distribuzione. La ricorrente si impegna pertanto a corrispondere al ricorrente Parte_1 Parte_2
i relativi importi trimestralmente. I ricorrenti concordano altresì di suddividere le somme relative al rimborso “cessione bonus facciate di cui all'art.121 Decreto Legge n. 34/2020” del quale usufruiscono, come risulta dalla Piattaforma cessione crediti che si produce (doc. n. 31). La ricorrente si impegna pertanto a corrispondere al ricorrente Parte_1 Parte_2 il 50% degli importi che le verranno rimborsati a tale titolo entro 15 giorni dalla data del rimborso. 12) I ricorrenti e precisano che le rate dei mutui ipotecari Parte_1 Parte_2 contratti con l'Istituto bancario in data 17.09.2020 per Controparte_1
l'acquisto della casa familiare e in data 13.04.2021 per la ristrutturazione della stessa casa familiare e le rate dei relativi contratti di assicurazione dalla data di stipula dei contratti di mutuo sono state corrisposte da ciascuno di essi nella misura del 50%. La ricorrente si impegna Parte_1 nei confronti del ricorrente a corrispondere integralmente le rate dei predetti mutui. Parte_2
Tale impegno decorrerà dalla data di rilascio della casa familiare da parte del ricorrente Parte_2
fino alla data in cui l'immobile non venga venduto a terzi o ceduto ad una delle parti, sia che
[...] ciò avvenga per volontà delle parti o a seguito dell'iniziativa giudiziaria di una delle due. Il ricorrente riconosce e dichiara di essere tenuto a restituire alla ricorrente Parte_2 Parte_1
il 50% delle somme dalla stessa versate in pagamento dei mutui sopra descritti
[...] comprensive di capitale e interessi e delle rate dei contratti di assicurazione in adempimento della suindicata obbligazione e, pertanto, la metà delle rate dei mutui versate dalla ricorrente Parte_1
comprensive di capitale e interessi e delle rate dei contratti di assicurazione dalla data
[...] di rilascio della casa familiare da parte del Signor fino alla vendita dell'immobile. Parte_2
Per la determinazione dell'importo da restituire farà fede la documentazione bancaria attestante
5 l'avvenuto pagamento delle rate dei mutui e di quelle dei contratti di assicurazione: l'importo risultante dalla sommatoria dei pagamenti sarà diviso per due, così venendosi a determinare l'importo da restituire. La restituzione delle somme dovute dal ricorrente alla Parte_2 ricorrente avverrà antecedentemente o contestualmente all'atto pubblico di Parte_1 trasferimento dell'immobile. In quest'ultimo caso il pagamento avverrà mediante autorizzazione all'acquirente dell'immobile a versare alla ricorrente la somma dovuta, Parte_1 trattenendola dalla quota parte di corrispettivo spettante al ricorrente;
la relativa Parte_2 previsione dovrà essere inserita già nel contratto preliminare di compravendita». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 15/7/2006, dal quale sono nati i due figli (nato Per_1
l'11/7/2008) e (nata l'[...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto Per_2 di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di CA, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Capannori (LU) in data 15/7/2006, debitamente trascritto nel Pt_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 51, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2006, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
6 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in CA, il 18/6/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di CA, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 18/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 4/4/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA GIGLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in CA (LU), viale G. Carducci n. 139, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato SIMONA Parte_2 C.F._2
SELVANETTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), via di Ghello n. 1, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza, impegnandosi comunque a non pregiudicare i diritti di visita e frequentazione dei figli da parte di entrambi. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies II comma c.c. ciascuno di essi, genitore dei figli minori e , è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine Per_1 Per_2 perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio, 2) I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori mantenendo il Per_1 Per_2 collocamento e la residenza anagrafica presso la madre nella casa familiare sita in Capannori (LU)
– Via Romana n. 188/A. Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla
1 salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza dei figli presso di sé. 3) I tempi di permanenza dei figli minori e presso ciascun genitore in Per_1 Per_2 considerazione dei turni di lavoro del padre sono regolati nel modo seguente: a) prima settimana durante la quale il padre effettua il turno di lavoro di pomeriggio: i figli minori permarranno con la madre nei giorni dal lunedì al venerdì sera alle ore 22.00 e con il padre dal venerdì alle ore 22:00 alla domenica sera alle ore 21:30; b) seconda settimana durante la quale il padre effettua il turno al mattino: i figli minori permarranno con il padre i pomeriggi dal lunedì al venerdì prendendoli ciascun giorno alle ore 14:30 a casa dei nonni materni, ove avranno consumato il pranzo, e riportandoli ciascuna sera a casa della madre alle ore 21:30 e con la madre dal venerdì sera alle ore 22:00 al lunedì mattina al rientro a scuola. Il figlio continuerà a frequentare il Liceo Per_1 scientifico indirizzo scienze applicate di CA presso il Polo Scientifico, Tecnico Professionale E. Fermi G Giorgi di CA – Via Carlo Piaggia, con orario dalle ore 8:10 alle ore 13.40 e continuerà ad effettuare la consueta attività extrascolastica: attività sportiva presso la palestra Genesi di Capannori;
la figlia continuerà a frequentare la scuola Media presso l'Istituto Comprensivo Per_2
Carlo Piaggia di Capannori – Via del Casalino con orario dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e continuerà ad effettuare le consuete attività extrascolastiche: corso di inglese e corso di ginnastica artistica presso la palestra “Artistica Emjoi di Porcari”. Durante le festività Natalizie i figli trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni i giorni del 24, 25, 26, i due giorni del 31 dicembre e 1 gennaio, ed il 6 gennaio di ogni anno. Durante le festività Pasquali i figli trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo. Per le ulteriori principali Festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive nel periodo che essi si comunicheranno entro il mese di aprile di ogni anno e in caso di sovrapposizioni di date negli anni pari prevarrà la scelta della madre e negli anni dispari quella del padre. Nei mesi di aprile, maggio e giugno 2025 il padre, , ha già in programma Parte_2 una settimana di ferie per ogni mese a seguito di eccessivo accumulo di giorni di ferie non godute, di talché nella settimana di ferie, che coincide con quella in cui lo stesso svolge il turno della mattina e che verrà tempestivamente comunicata alla madre, , il padre prenderà i figli Parte_1 presso la casa dei nonni materni alle ore 14:30 e li terrà con sé anche per il pernottamento accompagnandoli a scuola il mattino successivo;
il venerdì di tale settimana li riaccompagnerà dalla madre alle ore 22:00 per consentire ai figli di trascorrere il fine settimana con la madre. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse dei figli minori nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, nonché delle esigenze e dei desideri dei figli. 4) La casa familiare sita in Capannori (LU) – Via Romana n. 188/A, rappresentata all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di CA, Ufficio Provinciale - Territorio, Servizi Catastali nel Foglio di Mappa 76, mappale 929 sub. 24 e mappale 2554 sub 2, Cat. A/7 e mappale 929 sub. 23, Cat. C/6, come risulta dal contratto di compravendita in ambito di procedura fallimentare stipulato in data 17.09.2020 ai rogiti del Notaio di CA (LU) Rep. n. 721, Racc. n. 611, registrato Persona_3
a CA (LU) in data 18.09.2020 al n. 5274, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio di CA (LU) in data 18.09.2020 al n. 12020 Reg. Gen. e al n. 8533 Reg. Part. e dalle visure catastali (cfr. doc. n. 14 e n. 19), resta assegnata alla ricorrente , collocataria dei figli minori Parte_1
2 e . L'immobile è gravato da mutuo ipotecario che i ricorrenti in data 17.09.2020 Per_1 Per_2 hanno contratto con l' per procedere Controparte_1 all'acquisto dell'immobile in corso di costruzione, come da contratto di mutuo ipotecario fondiario in data 17.09.2020 ai rogiti del Notaio di CA Rep. n. 722, Racc. n. 612, Persona_3 registrato a CA (LU) in data 18.09.2020 al n. 5275, serie 1T, iscritto a CA in data 18.09.2020 al n. 1766 Reg. Part., (cfr. doc. n. 15) e da successivo mutuo ipotecario fondiario che i ricorrenti in data 13.04.2021 hanno contratto sempre con l' Controparte_1 per terminare la costruzione dell'immobile acquistato, come da contratto di mutuo ipotecario fondiario in data 13.04.2021 ai rogiti del Notaio di CA Rep. n. 1.230, Racc. n. Persona_3
1010, registrato a CA (LU) in data 14.04.2021 al n. 2.719, serie 1T, iscritto a CA in data 14.04.2021 al n. 867 Reg. Part., (cfr. doc. n. 16). In data 17.09.2020 contestualmente al rogito del predetto primo contratto di mutuo ipotecario fondiario i ricorrenti hanno stipulato sempre con l'Istituto bancario CREDITE AGRICOLE S.P.A. contratti di assicurazione n. 00020363073 intestato a e n. 00020363093 intestato a (cfr. doc. n. 17) e in data Parte_2 Parte_1
13.04.2021 contestualmente al rogito del predetto secondo contratto di mutuo ipotecario fondiario i ricorrenti hanno stipulato sempre con l'Istituto bancario CREDITE AGRICOLE S.P.A. contratti di assicurazione n. 00020384805 intestato a e n. 00020384806 intestato a Parte_2 Parte_1
(cfr. doc. n. 18). I beni mobili, gli arredi e corredi della casa familiare restano assegnati
[...] alla ricorrente al fine di mantenere l'habitat domestico ai figli con la Parte_1 precisazione che tutti tali beni sono in comproprietà tra i coniugi ad eccezione dell'asciugatrice e della batteria di pentole che sono di esclusiva proprietà della ricorrente . Il Parte_1 ricorrente si impegna a rilasciare la casa familiare entro e non oltre la data Parte_2
6.04.2025; entro la data di rilascio egli preleverà dalla casa familiare tutti i propri effetti personali e alcuni beni mobili che i ricorrenti concordemente individueranno. 5) Il padre a decorrere dalla data di rilascio della casa familiare si impegna e Parte_2 obbliga a corrispondere alla madre tramite bonifico sul conto corrente Parte_1 bancario cointestato tra le parti n. 00110/00000040623054 presso , entro il giorno Controparte_1
15 di ogni mese, la somma di Euro 100,00 (Euro cento/00) per ciascun figlio minore per complessivi Euro 200,00 mensili, a titolo di contributo al loro mantenimento. Tale somma sarà rivalutata annualmente in base alla variazione degli indici Istat prendendo a parametro di riferimento la variazione intervenuta l'anno precedente. 6) Le spese straordinarie relative ai figli saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%. Per spese straordinarie si intenderanno in via di principio quelle previste dal Tribunale di CA nel Protocollo d'Intesa 7 ottobre 2020: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola/pre-scuola; Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per
3 regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);Ripetizioni; Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
IM (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). Il padre si impegna ed obbliga a corrispondere alla madre Parte_2
la somma di Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) annue entro la data Parte_1 del 31 ottobre di ogni anno a titolo di contributo per le spese relative all'abbigliamento dei figli necessario per il cambio di stagione e la madre si impegna a fornire al padre i relativi giustificativi di spesa. I genitori concordano che anche le spese relative alle ricariche dei telefoni cellulari di entrambi i figli pari ad Euro 20,00 (Euro venti/00) mensili e alla paghetta settimanale del figlio pari ad Euro 20,00 (Euro venti/00) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura Per_1 del 50%. Il padre si impegna e obbliga a corrispondere alla madre Parte_2 Parte_1
tramite bonifico sul conto corrente bancario cointestato n. 00110/00000040623054
[...] presso entro il giorno 15 di ogni mese la somma di Euro 44,00 (Euro Controparte_1 quarantaquattro/00) a titolo di pagamento del 50% delle rate del finanziamento contratto dai genitori per l'acquisto del motociclo marca , modello SR GT 125 in uso al figlio con CP_2 Per_1
l' fino alla sua estinzione (cfr. doc. n. 23). Il padre Controparte_3
si impegna e obbliga altresì a corrispondere alla madre Parte_2 Parte_1 tramite bonifico sul conto corrente bancario cointestato n. 00110/00000040623054 presso
[...]
entro il giorno 15 di ogni mese la somma di Euro 73,00 (Euro settantatre/00) a titolo di CP_1 pagamento del 50% delle rate del finanziamento contratto dai genitori per le spese del dentista, Dott.ssa , della figlia con l'Istituto CO S.A. (cfr. doc. n. 24) In relazione Persona_4 Per_2 alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. 7) Il contributo economico in ordine al mantenimento ordinario dei figli e alle spese straordinarie per gli stessi sono stati concordati tra i genitori considerando i tempi di permanenza degli stessi
4 presso ciascun genitore e già considerata la circostanza che il padre dovrà reperire una soluzione abitativa corrispondendo il relativo canone di locazione dell'appartamento ove si trasferirà a vivere pari quantomeno ad Euro 500,00 (Euro cinquecento/00), nonché la rinuncia da parte dello stesso alla propria quota di Assegno unico universale in favore della madre. 8) I genitori concordano che l'AUU (Assegno Unico Universale), pari oggi ad Euro 554,30 (Euro cinquecentocinquantaquattro/30) o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo ai figli minori e sarà percepito integralmente dalla madre. Per_1 Per_2
9) I ricorrenti concordano che il libretto postale n. 000030832245 intestato al figlio sul Per_1 quale confluiscono le somme che gli pervengono dai nonni o da parenti a titolo di regalo (cfr. doc. n. 28) e che il libretto postale n. 000050285226 intestato alla figlia sul quale confluiscono le Per_2 somme erogate dall' in favore della minore a titolo di indennità di cui al verbale di CP_4 accertamento di invalidità (cfr. doc. n. 29) saranno custoditi dal padre che si Parte_2 impegna e obbliga a comunicare alla madre gli aggiornamenti ogni semestre. Parte_1
Dai predetti libretti postali non potranno essere prelevate somme per alcun titolo e/o ragione, sino al compimento del diciottesimo anno di età dei figli salvo espresso diverso accordo tra i genitori finalizzato ad un migliore investimento delle somme ivi presenti.
10) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi disponendo ciascuno di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento.
11) I ricorrenti concordano di suddividere il rimborso da parte del GSE relativo all'impianto fotovoltaico installato nella casa familiare come da relativo contratto che si produce (doc. n. 30) nella misura del 50% ciascuno a decorrere dal mese di marzo 2025 per l'intera durata della convenzione detratte le spese per la gestione del contatore di cui alle bollette di E-distribuzione. La ricorrente si impegna pertanto a corrispondere al ricorrente Parte_1 Parte_2
i relativi importi trimestralmente. I ricorrenti concordano altresì di suddividere le somme relative al rimborso “cessione bonus facciate di cui all'art.121 Decreto Legge n. 34/2020” del quale usufruiscono, come risulta dalla Piattaforma cessione crediti che si produce (doc. n. 31). La ricorrente si impegna pertanto a corrispondere al ricorrente Parte_1 Parte_2 il 50% degli importi che le verranno rimborsati a tale titolo entro 15 giorni dalla data del rimborso. 12) I ricorrenti e precisano che le rate dei mutui ipotecari Parte_1 Parte_2 contratti con l'Istituto bancario in data 17.09.2020 per Controparte_1
l'acquisto della casa familiare e in data 13.04.2021 per la ristrutturazione della stessa casa familiare e le rate dei relativi contratti di assicurazione dalla data di stipula dei contratti di mutuo sono state corrisposte da ciascuno di essi nella misura del 50%. La ricorrente si impegna Parte_1 nei confronti del ricorrente a corrispondere integralmente le rate dei predetti mutui. Parte_2
Tale impegno decorrerà dalla data di rilascio della casa familiare da parte del ricorrente Parte_2
fino alla data in cui l'immobile non venga venduto a terzi o ceduto ad una delle parti, sia che
[...] ciò avvenga per volontà delle parti o a seguito dell'iniziativa giudiziaria di una delle due. Il ricorrente riconosce e dichiara di essere tenuto a restituire alla ricorrente Parte_2 Parte_1
il 50% delle somme dalla stessa versate in pagamento dei mutui sopra descritti
[...] comprensive di capitale e interessi e delle rate dei contratti di assicurazione in adempimento della suindicata obbligazione e, pertanto, la metà delle rate dei mutui versate dalla ricorrente Parte_1
comprensive di capitale e interessi e delle rate dei contratti di assicurazione dalla data
[...] di rilascio della casa familiare da parte del Signor fino alla vendita dell'immobile. Parte_2
Per la determinazione dell'importo da restituire farà fede la documentazione bancaria attestante
5 l'avvenuto pagamento delle rate dei mutui e di quelle dei contratti di assicurazione: l'importo risultante dalla sommatoria dei pagamenti sarà diviso per due, così venendosi a determinare l'importo da restituire. La restituzione delle somme dovute dal ricorrente alla Parte_2 ricorrente avverrà antecedentemente o contestualmente all'atto pubblico di Parte_1 trasferimento dell'immobile. In quest'ultimo caso il pagamento avverrà mediante autorizzazione all'acquirente dell'immobile a versare alla ricorrente la somma dovuta, Parte_1 trattenendola dalla quota parte di corrispettivo spettante al ricorrente;
la relativa Parte_2 previsione dovrà essere inserita già nel contratto preliminare di compravendita». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 15/7/2006, dal quale sono nati i due figli (nato Per_1
l'11/7/2008) e (nata l'[...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto Per_2 di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di CA, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Capannori (LU) in data 15/7/2006, debitamente trascritto nel Pt_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 51, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2006, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
6 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in CA, il 18/6/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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