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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/10/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 1262/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1262/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GAROFALO Parte_1 C.F._1 FEDERICA
ATTORE contro
(C.F con il patrocinio dell'avv. ANDREANI CP_1 C.F._2 FRANCESCA
CONVENUTO
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.12.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in Ariccia Parte_2 CP_1 Per_ il 26.06.2010, dalla cui unione è nato a [...] il figlio (il 16.02.2012), nonché di essersi separata dal marito con sentenza n. 3074/2016 del 17.10.2016, ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare: 1) ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 26/06/2000 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ariccia (Rm), Atto n. 27 p. 2 s.a reg. per l'anno 2010, contratto in Ariccia tra la signora e il signor dando disposizione all'Ufficiale di Parte_1 CP_1 stato civile perché effettui le annotazioni conseguenti. confermare 1) I provvedimenti assunti con sentenza n. 3074/2016 in sede di separazione giudiziale in merito all'affidamento esclusivo della madre sul figlio minore. determinare 1) Fermo restando l'affidamento esclusivo della madre, la facoltà del padre di vedere il minore nei periodi concordati con la moglie, e comunque un solo giorno a settimana e una domenica alternata con la presenza della stessa o con i nonni paterni. 2) Nulla in ordine alla casa coniugale in quanto di proprietà dell' e ad oggi la signora vive in un Pt_3 Pt_1 appartamento di sua proprietà con il figlio minore. 3) Il signor dovrà corrispondere alla CP_1 Per_ signora per il mantenimento del figlio minorenne il quale coabita con la madre con Pt_1 affidamento esclusivo la somma di € 600,00 con rivalutazione annua sulla base degli indici ISTAT, oltre la metà delle spese straordinarie che andranno previamente concordate tra i coniugi e precisamente spese mediche, odontoiatriche, scolastiche, sportive. La somma dovrà essere versata mediante bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, in un conto corrente intestato alla signora
4) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. 5) Nulla in merito alle Pt_1 condizioni economiche in quanto i coniugi sono economicamente indipendenti. 6) Il signor è CP_1 titolare di un'attività edile con sede in Genzano di Roma Via Alcide De Gasperi n. 49 denominata
“Coppo e Pianella di Nasoni Dario”. 7) Il signor dovrà autorizzare il rilascio del passaporto Pt_4 Per_ del minore e della signora Con vittoria di spese ed onorari di lite”. Parte_1 La ricorrente ha dedotto che il consorzio familiare non sia più ripristinabile, nonché il disinteresse materiale e morale del resistente nei confronti del figlio. All'udienza presidenziale, il resistente non è comparso benché regolarmente citato. Il PM è regolarmente intervenuto nel giudizio. In via provvisoria sono state confermate le condizioni della separazione, mentre nella fase di merito l'attrice ha insistito per l'affidamento esclusivo allegando, altresì, le condotte maltrattanti del marito. Il resistente, costituitosi tardivamente, ha aderito alla domanda di divorzio, mentre si è opposto alla limitazione dell'affidamento, contestando le avverse deduzioni ed eccependo condotte ostative della madre al diritto di visita padre – figlio;
il convenuto ha poi chiesto diminuirsi l'assegno di mantenimento in Euro 200,00 mensili. Egli ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi e CP_1
In via principale nel merito. Rigettare la domanda attrice, poichè infondata in fatto Parte_1 ed in diritto e comunque non provata e per l'effetto, a parziale riforma della sentenza provvisoria n.3074/2016, disporre l'affidamento condiviso del minore con diritto di visita da Persona_2 concordarsi vicendevolmente con l'altro genitore e rideterminare l'importo dell'assegno di mantenimento di € 200,00 nella somma che la S.V. riterrà di giustizia stante l'indigenza economica del convenuto. In via subordinata nel merito. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda Per_ attrice, consentire il diritto di visita del minore almeno tre volte alla settimana compresi i giorni festivi e confermare la sentenza presidenziale in ordine all'obbligo di mantenimento pari ad € 200,00”. Istruita la causa in via documentale, il procedimento è stata assunto in decisione all'udienza del 4.12.2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. . La domanda di divorzio è fondata. Entrambe le parti hanno insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dalla separazione è trascorso un ampio lasso temporale, mentre le gravi condotte ascritte al resistente, per le quali è intervenuta anche la condanna in sede penale, sebbene con sentenza non passata in giudicato, conducono il collegio a ritenere irreversibilmente compromesso il consorzio familiare. Sussistono dunque i presupposti previsti dall'art. 3 co. 1 n. 2 lett. B) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti. Venendo alle statuizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, il tribunale ritiene che debba essere confermato l'affidamento del figlio minore in via esclusiva alla madre. La deroga all'ordinario regime di affidamento è giustificata dalla documentazione prodotta dalla ricorrente in ordine ai comportamenti persecutori (con annesse minacce di morte alla coniuge e al figlio), in ragione dei quali il tribunale ha riconosciuto la responsabilità penale del convenuto in relazione ai delitti di agli artt. 612 bis e 570 c.p. . Le allegazioni relative agli episodi di violenza non possono essere sottovalutate dal tribunale, allorché occorre deliberare le decisioni aventi ad oggetto l'affidamento e la custodia dei figli (cfr. art. 31 convenzione di Istanbul) e determinano l'adozione di specifiche cautele processuali (per le quali è già sufficiente l'esistenza del procedimento penale in una fase successiva ai termini per la conclusione delle indagini preliminari, cfr. art. 473 bis n. 12 co. III c.p.c.). Sebbene, inoltre, l'esistenza di provvedimenti penali sfavorevoli non determinino automaticamente l'adozione di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale in sede civile, la relativa valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice in virtù del principio del libero convincimento, al fine di effettuare una prognosi provvisoria circa la capacità genitoriale. Nel caso in esame la ricorrente ha prodotto documentazione audio corroborante i denunciati episodi di maltrattamenti;
non può, inoltre, ignorarsi, che dall'esame del casellario giudiziale siano emerse responsabilità ulteriori dell'imputato, quali la guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope, che rivelano un'inattitudine al compiuto e responsabile assolvimento dei doveri genitoriali, consistenti, altresì, nell'astenersi da condotte pregiudizievoli per l'incolumità propria e altrui. Deve, poi, evidenziarsi, l'assenza reiterata di corresponsione del mantenimento disposto in sede separatizia, significativo di un disinteresse del resistente per le esigenze materiali del figlio. Non è dato dubitare della capacità genitoriale della madre la quale, di fatto, è il genitore che si prende cura interamente del figlio. Quanto al diritto di visita padre – figlio, considerata l'età del minore si ritiene che esso debba avvenire in forma libera, previa accordo tra il padre e il figlio minore. Il tribunale, ritiene inoltre opportuno che il servizio sociale prenda in carico il nucleo familiare e incentivi la relazione padre figlio, attivando, per un periodo di mesi sei il servizio di educativa domiciliare. Relativamente all'assegno di mantenimento, nessuna delle parti, nonostante il provvedimento espresso del tribunale, ha depositato la documentazione reddituale e patrimoniale. In assenza di effettiva contezza delle sostanze dei coniugi, il collegio ritiene che l'assegno di mantenimento per il figlio minore, già determinato in euro 200,00 debba essere innalzato in Euro 400,00 considerate le accresciute esigenze del ragazzo rispetto all'epoca della separazione. Le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del tribunale di Velletri, vanno poste a carico di ciascun genitore, in ragione del 50% ciascuno. Spese di lite compensate, stante la parziale reciproca soccombenza.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Ariccia il 26.06.2010 e, per l'effetto, ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 27, parte 2, serie A, anno 2000).
- Dispone l'affidamento del figlio minore nato a Velletri il [...], in [...] Persona_2 esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa.
- Dispone che la frequentazione padre – figlio avvenga in forma libera;
- Dispone che il servizio sociale prenda in carico il nucleo familiare e incentivi la relazione padre figlio, attivando, per un periodo di mesi sei il servizio di educativa domiciliare.
- Pone a carico del resistente un assegno di mantenimento mensile per il figlio pari ad Euro 400,00 oltre rivalutazione istat, da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese.
- Le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del tribunale di Velletri, sono poste a carico di ciascun genitore in ragione del 50%.
- Spese di lite compensate.
Si comunichi alle parti e al Servizio sociale.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
Il giudice rel.
Angelo Baffa
Il Presidente
Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1262/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GAROFALO Parte_1 C.F._1 FEDERICA
ATTORE contro
(C.F con il patrocinio dell'avv. ANDREANI CP_1 C.F._2 FRANCESCA
CONVENUTO
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.12.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in Ariccia Parte_2 CP_1 Per_ il 26.06.2010, dalla cui unione è nato a [...] il figlio (il 16.02.2012), nonché di essersi separata dal marito con sentenza n. 3074/2016 del 17.10.2016, ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare: 1) ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 26/06/2000 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ariccia (Rm), Atto n. 27 p. 2 s.a reg. per l'anno 2010, contratto in Ariccia tra la signora e il signor dando disposizione all'Ufficiale di Parte_1 CP_1 stato civile perché effettui le annotazioni conseguenti. confermare 1) I provvedimenti assunti con sentenza n. 3074/2016 in sede di separazione giudiziale in merito all'affidamento esclusivo della madre sul figlio minore. determinare 1) Fermo restando l'affidamento esclusivo della madre, la facoltà del padre di vedere il minore nei periodi concordati con la moglie, e comunque un solo giorno a settimana e una domenica alternata con la presenza della stessa o con i nonni paterni. 2) Nulla in ordine alla casa coniugale in quanto di proprietà dell' e ad oggi la signora vive in un Pt_3 Pt_1 appartamento di sua proprietà con il figlio minore. 3) Il signor dovrà corrispondere alla CP_1 Per_ signora per il mantenimento del figlio minorenne il quale coabita con la madre con Pt_1 affidamento esclusivo la somma di € 600,00 con rivalutazione annua sulla base degli indici ISTAT, oltre la metà delle spese straordinarie che andranno previamente concordate tra i coniugi e precisamente spese mediche, odontoiatriche, scolastiche, sportive. La somma dovrà essere versata mediante bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, in un conto corrente intestato alla signora
4) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. 5) Nulla in merito alle Pt_1 condizioni economiche in quanto i coniugi sono economicamente indipendenti. 6) Il signor è CP_1 titolare di un'attività edile con sede in Genzano di Roma Via Alcide De Gasperi n. 49 denominata
“Coppo e Pianella di Nasoni Dario”. 7) Il signor dovrà autorizzare il rilascio del passaporto Pt_4 Per_ del minore e della signora Con vittoria di spese ed onorari di lite”. Parte_1 La ricorrente ha dedotto che il consorzio familiare non sia più ripristinabile, nonché il disinteresse materiale e morale del resistente nei confronti del figlio. All'udienza presidenziale, il resistente non è comparso benché regolarmente citato. Il PM è regolarmente intervenuto nel giudizio. In via provvisoria sono state confermate le condizioni della separazione, mentre nella fase di merito l'attrice ha insistito per l'affidamento esclusivo allegando, altresì, le condotte maltrattanti del marito. Il resistente, costituitosi tardivamente, ha aderito alla domanda di divorzio, mentre si è opposto alla limitazione dell'affidamento, contestando le avverse deduzioni ed eccependo condotte ostative della madre al diritto di visita padre – figlio;
il convenuto ha poi chiesto diminuirsi l'assegno di mantenimento in Euro 200,00 mensili. Egli ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi e CP_1
In via principale nel merito. Rigettare la domanda attrice, poichè infondata in fatto Parte_1 ed in diritto e comunque non provata e per l'effetto, a parziale riforma della sentenza provvisoria n.3074/2016, disporre l'affidamento condiviso del minore con diritto di visita da Persona_2 concordarsi vicendevolmente con l'altro genitore e rideterminare l'importo dell'assegno di mantenimento di € 200,00 nella somma che la S.V. riterrà di giustizia stante l'indigenza economica del convenuto. In via subordinata nel merito. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda Per_ attrice, consentire il diritto di visita del minore almeno tre volte alla settimana compresi i giorni festivi e confermare la sentenza presidenziale in ordine all'obbligo di mantenimento pari ad € 200,00”. Istruita la causa in via documentale, il procedimento è stata assunto in decisione all'udienza del 4.12.2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. . La domanda di divorzio è fondata. Entrambe le parti hanno insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dalla separazione è trascorso un ampio lasso temporale, mentre le gravi condotte ascritte al resistente, per le quali è intervenuta anche la condanna in sede penale, sebbene con sentenza non passata in giudicato, conducono il collegio a ritenere irreversibilmente compromesso il consorzio familiare. Sussistono dunque i presupposti previsti dall'art. 3 co. 1 n. 2 lett. B) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti. Venendo alle statuizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, il tribunale ritiene che debba essere confermato l'affidamento del figlio minore in via esclusiva alla madre. La deroga all'ordinario regime di affidamento è giustificata dalla documentazione prodotta dalla ricorrente in ordine ai comportamenti persecutori (con annesse minacce di morte alla coniuge e al figlio), in ragione dei quali il tribunale ha riconosciuto la responsabilità penale del convenuto in relazione ai delitti di agli artt. 612 bis e 570 c.p. . Le allegazioni relative agli episodi di violenza non possono essere sottovalutate dal tribunale, allorché occorre deliberare le decisioni aventi ad oggetto l'affidamento e la custodia dei figli (cfr. art. 31 convenzione di Istanbul) e determinano l'adozione di specifiche cautele processuali (per le quali è già sufficiente l'esistenza del procedimento penale in una fase successiva ai termini per la conclusione delle indagini preliminari, cfr. art. 473 bis n. 12 co. III c.p.c.). Sebbene, inoltre, l'esistenza di provvedimenti penali sfavorevoli non determinino automaticamente l'adozione di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale in sede civile, la relativa valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice in virtù del principio del libero convincimento, al fine di effettuare una prognosi provvisoria circa la capacità genitoriale. Nel caso in esame la ricorrente ha prodotto documentazione audio corroborante i denunciati episodi di maltrattamenti;
non può, inoltre, ignorarsi, che dall'esame del casellario giudiziale siano emerse responsabilità ulteriori dell'imputato, quali la guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope, che rivelano un'inattitudine al compiuto e responsabile assolvimento dei doveri genitoriali, consistenti, altresì, nell'astenersi da condotte pregiudizievoli per l'incolumità propria e altrui. Deve, poi, evidenziarsi, l'assenza reiterata di corresponsione del mantenimento disposto in sede separatizia, significativo di un disinteresse del resistente per le esigenze materiali del figlio. Non è dato dubitare della capacità genitoriale della madre la quale, di fatto, è il genitore che si prende cura interamente del figlio. Quanto al diritto di visita padre – figlio, considerata l'età del minore si ritiene che esso debba avvenire in forma libera, previa accordo tra il padre e il figlio minore. Il tribunale, ritiene inoltre opportuno che il servizio sociale prenda in carico il nucleo familiare e incentivi la relazione padre figlio, attivando, per un periodo di mesi sei il servizio di educativa domiciliare. Relativamente all'assegno di mantenimento, nessuna delle parti, nonostante il provvedimento espresso del tribunale, ha depositato la documentazione reddituale e patrimoniale. In assenza di effettiva contezza delle sostanze dei coniugi, il collegio ritiene che l'assegno di mantenimento per il figlio minore, già determinato in euro 200,00 debba essere innalzato in Euro 400,00 considerate le accresciute esigenze del ragazzo rispetto all'epoca della separazione. Le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del tribunale di Velletri, vanno poste a carico di ciascun genitore, in ragione del 50% ciascuno. Spese di lite compensate, stante la parziale reciproca soccombenza.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Ariccia il 26.06.2010 e, per l'effetto, ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 27, parte 2, serie A, anno 2000).
- Dispone l'affidamento del figlio minore nato a Velletri il [...], in [...] Persona_2 esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa.
- Dispone che la frequentazione padre – figlio avvenga in forma libera;
- Dispone che il servizio sociale prenda in carico il nucleo familiare e incentivi la relazione padre figlio, attivando, per un periodo di mesi sei il servizio di educativa domiciliare.
- Pone a carico del resistente un assegno di mantenimento mensile per il figlio pari ad Euro 400,00 oltre rivalutazione istat, da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese.
- Le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del tribunale di Velletri, sono poste a carico di ciascun genitore in ragione del 50%.
- Spese di lite compensate.
Si comunichi alle parti e al Servizio sociale.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
Il giudice rel.
Angelo Baffa
Il Presidente
Riccardo Massera