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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 127/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 127/2024 promossa da:
C.F. ), in proprio e quale procuratrice di Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti LUCA ZITIELLO e CP_1 P.IVA_2
DE CO AR, elettivamente domiciliata presso il di loro studio in MILANO, Corso Europa 13.
APPELLANTE contro
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._1 CP_3
C.F. con il patrocinio degli avv.ti GIOVANNI BISI
[...] C.F._2
e AB AT, elettivamente domiciliate presso il di loro studio in MODENA,
Via Giardini 45.
pagina 1 di 22 APPELLATE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente per l'udienza di rimessione in decisione della causa tenutasi in data 10 giugno 2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_2 Controparte_3 quali eredi di TO LU, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Modena,
e Parte_1 Controparte_4 domandando l'accertamento in capo alle suddette convenute della responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, in relazione ad un'operazione di acquisto di diamanti posti in vendita dalla società e conclusa dal Parte_2 de cuius con l'intermediazione di Controparte_5
al prezzo complessivo di euro 724.300,93.
[...]
Le attrici esponevano, in particolare: 1) di essere le eredi di 2) che il de Persona_1 cuius era stato cliente, per molti anni, di Controparte_5
alla quale aveva delegato la gestione dei
[...] propri risparmi;
3) che, nell'ambito del servizio di consulenza prestato dall'Istituto di credito, era stato indotto ad acquistare n. 57 diamanti a titolo di Persona_1 investimento, ad un prezzo complessivo di euro 724.300,93; 4) che, in seguito al decesso di tali diamanti erano stati ripartiti tra che ne aveva Persona_1 Controparte_3 ricevuti n. 39 (di valore pari a euro 541.041,61), e che ne aveva Controparte_2 ricevuti n. 18 (di valore pari a euro 183.259,32); 5) che, nel mese di novembre 2017, tramite informazioni di stampa, esse erano venute a conoscenza dei provvedimenti nr.
10677 e 10678/2017 dell'Autorità Garante della Concorrenza (AGCM), con i quali era stata accertata e sanzionata la pratica commerciale scorretta e anticoncorrenziale posta in essere da e in ragione Parte_2 Controparte_5 delle modalità, ingannevoli e omissive, di offerta dei diamanti da investimento, venduti pagina 2 di 22 ai risparmiatori attraverso il canale bancario;
6) che tali illeciti venivano confermati dal
Consiglio di Stato con le sentenze n. 2081, 2083 e 2085/2021, pubblicate in data
11/03/2021; 7) che, tramite tale notizia, le attrici avevano appreso che il valore effettivo dei diamanti era pari a circa il 30%-40% del corrispettivo pagato;
8) che le stesse venivano a conoscenza delle ingenti commissioni e dei costi di gestione, applicati agli investimenti in diamanti e non segnalati dalla NC.
Le attrici, quindi, deducevano, ai sensi degli artt. 1337, 1218 e 2043 c.c., la responsabilità degli Istituti di credito convenuti per avere, gli stessi, agito in violazione della disciplina TUF (artt. 21 e 23) e del Regolamento Consob n. 11522/1998 (artt. 26-
28-29) nonché dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e, per l'effetto, chiedevano la condanna delle suddette Banche, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale pari alla differenza tra la somma spesa per l'acquisto dei diamanti e il valore effettivo degli stessi, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e onorari di causa.
Si costituiva in giudizio in proprio e quale procuratrice di Parte_1 [...]
eccependo: i) la mancata Controparte_4 integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti della coerede, sig.ra
ii) il difetto di legittimazione passiva di per totale Persona_2 Parte_1 estraneità ai fatti oggetto di causa e di per essere stati, i contratti di CP_4
Part compravendita di diamanti per cui è causa, conclusi dal de cuius con;
iii) la prescrizione delle azioni avversarie per inutile decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., a far data dagli investimenti compiuti negli anni 2005, 2007, 2008 e
2010 rispetto alla la prima contestazione delle attrici risalente al 2019; iv)
l'improcedibilità delle domande risarcitorie formulate, stante l'impossibilità di individuare un danno, essendo, le controparti, ancora proprietarie dei diamanti;
v)
l'infondatezza, nel merito, delle pretese attoree per non aver parte convenuta mai violato le norme richiamate del Codice del Consumo, del TUF e del Reg. Consob n.
11522/1998, atteso il ruolo marginale dalla stessa avuto nell'intera vicenda, che, come Parte precisato al era consistito nel segnalare a i possibili clienti interessati Per_1 all'acquisto dei diamanti vi) la genericità e l'inconferenza delle contestazioni sollevate pagina 3 di 22 da controparte, non supportate dalla prova di comportamenti scorretti e/o ingannevoli tenuti dalla NC convenuta ovvero travalicanti il ruolo di mera segnalazione, alla venditrice, degli investimenti;
vii) l'inapplicabilità, alla fattispecie in esame, della normativa in materia di intermediazione finanziaria e bancaria, non potendosi qualificare i diamanti quali prodotti o strumenti finanziari e non essendo l'attività svolta in concreto da riconducibile né a un'attività finanziaria né a un'attività bancaria in senso CP_4 stretto;
viii) l'improprio e l'inesatto richiamo di parte attrice alla teoria del contatto sociale qualificato;
ix) l'assenza di profili di responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale in seno alla convenuta;
x) la genericità dei criteri di CP_4 quantificazione impiegati dalle attrici ai fini nella determinazione delle somme richieste, comunque non provati dalla perizia stragiudiziale prodotta in atti, in quanto priva di alcun valore probatorio.
La convenuta concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle avverse pretese CP_4 ovvero, in via subordinata, la riduzione, ex art. 1227 c.c., dell'entità del risarcimento riconosciuto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 72/2024, pubblicata in data 15/01/2024, in accoglimento delle domande attoree, condannava, in solido tra loro,
[...]
e al pagamento, in favore di Controparte_5 Parte_1 [...]
della somma di euro 342.842,61, oltre rivalutazione e interessi, e, in CP_3 favore di della somma di euro 121.759,32, oltre rivalutazione e Controparte_2 interessi.
In particolare, il Tribunale, quanto all'eccezione preliminare di prescrizione, riteneva che, solo al momento della pubblicazione dei provvedimenti dell'Agcm, le attrici avessero avuto piena e concreta cognizione dell'esistenza del pregiudizio subito nella loro sfera patrimoniale nonché della sua riconducibilità alle violazioni degli obblighi contrattuali e legali riferibili alla NC e, pertanto, solo da tale momento andava computato il decorso dell'eccepito termine di prescrizione.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva, il Tribunale affermava che la NC avesse avuto un ruolo fondamentale nella promozione, distribuzione e informazione relativamente all'acquisto dei diamanti, evidenziando come pagina 4 di 22 il avesse acquistato i diamanti tramite la NC e nei locali della stessa e avesse Per_1 ricevuto rassicurazioni e notizie circa i valori dei diamanti tramite i funzionari della
NC, con informative che mostravano costanti rendimenti, successivamente rivelatisi inveritieri.
Nel merito, il Tribunale ravvisava la responsabilità della convenuta a titolo di CP_4 contatto sociale qualificato, per avere la proposto l'acquisto di diamanti al prezzo CP_4 indicato dal venditore, rappresentandolo come forma di investimento sicura e ingenerando un legittimo affidamento nel cliente.
Il Tribunale, infine, escludendo il concorso di colpa del danneggiante ex art. 1227 c.c. e ritenendo priva di rilevanza la circostanza dedotta dalla convenuta, secondo cui le attrici Parte avrebbero potuto chiedere al fallimento di un importo pari al 15% del valore di acquisto dei diamanti, quantificava il danno subito dalle attrici in misura pari alla differenza tra il prezzo corrisposto per l'acquisto dei diamanti e il loro valore di realizzo alla data della decisione, oltre rivalutazione dalla data del deposito della relazione del
CTU sino alla data della sentenza e interessi legali, calcolati sulla somma capitale da devalutarsi alla data di acquisto dei diamanti e, anno per anno, da rivalutarsi sino alla data della sentenza.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, in Parte_1 proprio e quale procuratrice di ha convenuto in giudizio, innanzi Controparte_4 all'intestata Corte, e proponendo appello Controparte_2 Controparte_3 avverso la suddetta sentenza.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva di , per avere il Tribunale Parte_1 esaminato unicamente l'eccezione relativa a CP_4
Con il secondo motivo, l'appellante ha eccepito l'improcedibilità della domanda di risarcimento del danno, in quanto i diamanti erano ancora nella disponibilità delle clienti.
Con il terzo motivo, l'appellante ha impugnato la statuizione resa dal Tribunale in punto di prescrizione, deducendo che, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione era decorso dal momento dell'acquisto dei diamanti. pagina 5 di 22 Con il quarto motivo, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza per non avere il
Tribunale dichiarato il difetto di legittimazione passiva di . Controparte_4
Con il quinto motivo, l'appellante ha impugnato la statuizione resa dal Tribunale in merito alla ascritta responsabilità da contatto sociale qualificato, osservando come, differentemente da quanto ritenuto dal Giudice, non gravassero sulla NC obblighi informativi o di protezione nei confronti del cliente.
Con il sesto motivo, l'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe aderito in maniera acritica al provvedimento reso dall'AGCM.
Con il settimo motivo, l'appellante ha impugnato la statuizione di condanna della CP_4 al risarcimento dei danni in difetto di prova del nesso causale tra la supposta condotta lesiva e il pregiudizio economico subito, lamentando, altresì, il mancato riconoscimento del concorso di colpa da parte del danneggiato.
L'appellante censurava, altresì, l'ammontare del danno riconosciuto dal Tribunale, affermando che il Tribunale aveva erroneamente individuato il quantum risarcibile nella differenza tra il capitale investito e il valore di realizzo dei diamanti, detraendo dal corrispettivo originariamente pagato per i diamanti il valore effettivo, ossia il valore di mercato al dettaglio dei preziosi, comprensivo di ricarico, al momento di ogni singolo acquisto.
Lamentava, infine, l'appellante che il Tribunale aveva omesso di considerare, ai fini della quantificazione del danno subito da che due diamanti erano Controparte_2 stati venduti, al prezzo di euro 17.588,71 e, inoltre, che la mancata adesione da parte Part delle odierne appellate alla proposta transattiva della curatela fallimentare di costituiva una condotta rilevante sotto il profilo del concorso di colpa del danneggiato, ex art. 1227 c.c.
Con l'ultimo motivo, l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui era stata riconosciuta la rivalutazione monetaria.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, in totale riforma della sentenza n. 72/2024 (Rep. 113/2024) pronunciata dal Tribunale di Modena,
Giudice Dott.ssa datata e pubblicata il 15 gennaio 2024, a definizione CP_2
pagina 6 di 22 del giudizio di primo grado instaurato dalle Sig.re e Controparte_2 CP_3
, rubricato sub. R.G. n. 3353/2021, non notificata, così provvedere:
[...]
IN VIA PREGIUDIZIALE
- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 72/2024 (Rep.
113/2024) pronunciata dal Tribunale di Modena, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Parte_1 rispetto a tutte le domande formulate da controparte per totale estraneità ai fatti oggetto di causa, per i motivi tutti dedotti in narrativa;
- accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione delle pretese risarcitorie avversarie per i motivi e nei termini esposti in atti e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da controparte per carenza dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in Controparte_4 ordine alle domande avversarie per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
IN VIA PRINCIPALE
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti, e per l'effetto condannare parte appellata alla restituzione di tutte le somme che l'odierna appellante dovesse corrispondere alla medesima in esecuzione della Sentenza impugnata;
IN VIA SUBORDINATA
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa di controparte ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore delle medesime nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte, dichiarando tenuta e condannando la controparte alla restituzione di tutte le somme che l'odierna appellante dovesse corrispondere alle appellate in esecuzione della Sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data pagina 7 di 22 del pagamento al saldo;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia CP_4 titolo, di somme di denaro in favore di controparte, ridurre l'importo da corrispondere secondo i criteri indicati in narrativa, ovvero tenendo in considerazione il valore delle gemme al tempo dell'acquisto;
- per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, respingere la pretesa di rivalutazione sul danno e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare controparte alla restituzione delle maggiori somme pagate, o che verranno pagate, dalla in esecuzione della Sentenza, oltre interessi dal CP_4 pagamento al saldo;
IN VIA ISTRUTTORIA
- respingere tutte le istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti in atti;
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, Iva e Cpa, per entrambi i gradi di giudizio”.
Si sono costituite nel presente giudizio di appello e Controparte_2 CP_3
le quali, contestando la fondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti,
[...] hanno concluso chiedendo “In via pregiudiziale, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di
Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, per tutti i motivi sopra esposti respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
n. 72/2024 emessa e depositata dal Tribunale di Modena il 15.01.2024 poiché infondata
e stante l'assenza dei requisiti richiesti ex. art. 283 c.p.c; In via principale, Voglia
l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, per tutti i motivi sopra esposti, respingere l'appello proposto da Parte_1
, in proprio e in qualità di procuratore di , poiché infondato in fatto
[...] Controparte_4
e in diritto, rigettando tutte le domande, eccezioni, istanze e pretese avanzate dall'appellante poiché destituite di fondamento ivi compresa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.72/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di
Modena il 15.01.2024 per tutte le motivazioni sopra indicate e per l'effetto confermare integralmente la sentenza appellata n.72/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di pagina 8 di 22 Modena il 15.01.2024 ( Rep 113/2024); Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre Cpa 4%, Iva 22% e rimborso forfettario spese generali 15%. In ogni caso, accogliere le seguenti domande formulate dalle signore
e nel giudizio di primo grado, che qui nella Controparte_2 Controparte_3 presente comparsa di costituzione e risposta in appello vengono espressamente riproposte ex. art. 346 cpc: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta,
-per tutti i motivi e i fatti esposti, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale
e/o da contatto sociale qualificato e/o precontrattuale e/o extracontrattuale di
[...]
e di ., ai sensi degli artt.1173, 1175,1337, 1375, 1218, CP_1 Parte_1
e/o 1759 c.c. e/o 2043 c.c nonché in forza di ogni altra disposizione di legge e/o regolamento invocata, anche per il contributo essenziale e determinante nella pratica commerciale scorretta in questione e dunque per le violazioni ascrivibili alle convenute degli artt. 2 comma 2 lett c), art. 5 comma 3, 20,21 comma 1 lett. b),c),d) e f), 22 e 23 comma 1 lett t) del Codice del Consumo e/o delle norme del TUB e dei Regolamenti
NC d'Italia invocate e per l'effetto condannare ., in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano Corso Matteotti n.2A,
Codice Fiscale , Partita IVA , e in P.IVA_2 P.IVA_3 Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano Piazza Filippo
Meda n.4, P.Iva , Codice Fiscale , al risarcimento del danno P.IVA_4 P.IVA_1 subito dalla signora pari alla differenza fra la somma spesa per Controparte_2
l'acquisto dei diamanti e il valore degli stessi e dunque Euro 112.843,78, oltre interessi
e rivalutazione monetaria, o quella diversa maggiore o minore somma che l'Ill.ma
Corte d'Appello di Bologna vorrà accertare e determinare, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché condannare , in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano Corso Matteotti n.2A, Codice
Fiscale , Partita IVA , e , in persona del P.IVA_2 P.IVA_3 Parte_1 suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano Piazza Filippo Meda n.4,
P.Iva , Codice Fiscale , al risarcimento del danno subito P.IVA_4 P.IVA_1 dalla signora pari alla differenza fra la somma spesa per Controparte_3
l'acquisto dei diamanti e il valore degli stessi e dunque Euro 310.547,87, oltre interessi pagina 9 di 22 e rivalutazione monetaria, o quella diversa maggiore o minore somma che l'Ill.ma
Corte d'Appello di Bologna vorrà accertare e determinare, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso forfettario spese generali 15%, Cpa ed Iva come per legge.”.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in data 10/06/2025, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha rimesso la causa, per la decisione, alla Corte in composizione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Sul primo motivo di appello: il difetto di legittimazione passiva di Pt_1
.
[...]
Con il primo motivo di gravame, l'appellante reitera l'eccezione, già ritualmente sollevata in primo grado, di proprio difetto di legittimazione passiva per estraneità ai fatti di cui è causa.
L'eccezione è fondata.
Ed invero, con l'atto di citazione in primo grado, le attrici non hanno allegato specifici e circostanziati addebiti nei confronti della convenuta , in proprio, in relazione Parte_1 all'operazione di compravendita per cui è causa.
Infatti, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, le attrici, richiamando i noti provvedimenti resi dall'AGCM, si sono limitate a illustrare, in via generale e astratta, il ruolo ricoperto da , quale società a capo dell'omonimo gruppo, costituito a Parte_1 decorrere dal 2017, quale successore universale di Banco RE Società cooperativa per Azioni, nella vicenda attenzionata e sanzionata dall'Autorità Garante, avente ad Part oggetto la pratica commerciale scorretta attuata da , con la collaborazione di vari istituti di credito, avente ad oggetto la compravendita di diamanti da investimento mediante la diffusione di informazioni omissive e ingannevoli in merito alle pagina 10 di 22 caratteristiche dell'investimento proposto, al prezzo dei diamanti e alla convenienza economica dell'acquisto.
Le attrici, evocando unicamente il contenuto di tali provvedimenti, hanno chiesto la condanna di , in proprio, al risarcimento dei danni loro cagionati a titolo di Parte_1 responsabilità contrattuale, extracontrattuale o da contatto sociale qualificato, senza, tuttavia, allegare a carico della banca in proprio, alcun concreto comportamento, attivo o commissivo, integrante gli estremi dell'inadempimento sanzionabile.
Solo a seguito dell'eccezione sollevata da relativamente al proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva, le attrici, in sede di prima memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c., hanno per la prima volta allegato che il de cuis avesse ricevuto delle brochure informative sui diamanti di Banco S. AN S. SP (divenuto poi Pt_1
).
[...]
Tuttavia, la suddetta allegazione fattuale è, in primis, tardiva e, in secondo luogo, ininfluente atteso che dall'esame della documentazione versata in atti non si rinviene il documento come sopra richiamato.
Del resto, le stesse attrici, in citazione, avevano precisato che il materiale informativo Parte ricevuto era, in verità, quello di , fornito al loro padre dal funzionario di
[...]
referente degli investimenti (ved. pagg. 1, 4, 13 e 16 dell'atto di citazione). CP_4
Né possono assumere rilevanza, nei rapporti esterni con i clienti, le circolari interne al gruppo bancario, non opponibili a terzi estranei, e con le quali la capogruppo definiva le linee guida da osservarsi sempre all'interno del gruppo.
Successivamente, ma in sede di comparsa di costituzione in appello, le odierne appellate hanno poi invocato l'art. 2497 c.c., che disciplina la responsabilità delle società che esercitano attività di direzione e coordinamento di società, senza, tuttavia, considerare che detta norma fa riferimento alla responsabilità da cd. “mala gestio”, inconferente nel caso di specie, peraltro di natura subordinata rispetto alla responsabilità della società soggetta all'attività di direzione e coordinamento, come previsto dal terzo comma della disposizione.
Infine, non può ritenersi sussistente in capo a la legittimazione passiva, in Parte_1 propro, in forza di un contratto di apertura di cassetta di sicurezza stipulato da Per_1
e con NC RE di RO S. AN e S.
[...] Controparte_2 pagina 11 di 22 SP (ora ), in quanto il titolo sulla base del quale viene invocata la Parte_1 responsabilità degli istituti di credito è rappresentato dal diverso contratto di compravendita dei diamanti.
Pertanto, in accoglimento del motivo di appello in esame, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di in proprio. Parte_1
A questo punto, giova precisare che i restanti motivi di appello verranno esaminati unicamente con riferimento alla posizione di e, per essa, della Controparte_4 procuratrice Parte_1
- Sul secondo motivo di appello: l'asserita improcedibilità della domanda di risarcimento dei danni.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ribadisce l'improcedibilità della domanda risarcitoria formulata da e in quanto il lamentato CP_2 Controparte_3 pregiudizio sarebbe solo potenziale, non avendo le rivenduto i diamanti oggetto Per_1 di causa.
Sul punto, si osserva che la mancata (ri)alienazione delle gemme preziose rappresenta un fatto rimesso alla discrezionale volontà delle acquirenti che, scegliendo di non Per_1 rivenderle, si sono così accollate il rischio di future oscillazioni (in peius o in melius) del relativo mercato di riferimento.
Tale scelta delle acquirenti non preclude, pertanto, una quantificazione del pregiudizio patrimoniale, allo stato, effettivamente subito, trattandosi di danno comunque determinabile nella misura pari alla differenza tra il prezzo pagato e quello di effettivo valore di mercato dei preziosi, o, in ogni caso, suscettibile di liquidazione in via equitativa.
Per tali ragioni, il motivo va rigettato.
- Sul terzo motivo di appello: l'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale.
pagina 12 di 22 Passando all'esame del terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'errata individuazione da parte del primo Giudice del dies a quo del termine di prescrizione.
A riguardo, va, in primo luogo, richiamato il principio espresso a più riprese dalla Corte di legittimità, secondo il quale, in tutti i casi in cui la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua riconducibilità eziologica all'azione di un terzo, il momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria va individuato nel momento in cui il danneggiato, adoperando la normale diligenza, ha avuto cognizione del danno, ossia al momento della reale e concreta percezione dell'esistenza e della gravità del medesimo (cfr. ex multis Cass.
Civ. Ord. n. 25774/2024).
Sulla base del suddetto principio, in casi analoghi a quello qui in esame, il dies a quo del termine di prescrizione è stato, alternativamente, individuato nella data in cui è stato Parte dichiarato il fallimento di , ossia il 10/01/2019 (si veda in tale senso Corte
d'Appello di Milano, Sent. n. 3015/2023 pubblicata il 24/10/2023), o nella data del
20/09/2017, di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione a pratiche commerciali scorrette attuate proprio con riferimento alla tipologia di compravendita oggetto del presente giudizio
(così, Corte d'Appello di Genova, Sent. n. 108/2025, pubblicata il 27/01/2025).
Orbene, nel caso di specie, in difetto di allegazioni di segno contrario, non vi è motivo di discostarsi da tali orientamenti, tanto più che, come allegato fin dall'atto introduttivo di primo grado, l'intermediario ha, in maniera costante e sino, almeno, al 2018 (come risulta dal doc. 5 prodotto in sede di citazione), inviato comunicazioni dapprima a e, successivamente, a e dalle quali Persona_1 CP_3 Controparte_2 emergevano rendimenti positivi dei diamanti acquistati.
In tale contesto, deve ritenersi che le odierne appellate non potessero avere conoscenza del danno, con l'uso dell'ordinaria diligenza, quanto meno prima del momento in cui è stato reso pubblico il provvedimento dell'AGCM.
Pertanto, rispetto al dies a quo come sopra individuato, deve escludersi che, nella fattispecie in esame sia maturata l'eccepita prescrizione dell'azione risarcitoria, esperita nell'anno 2021, con conseguente rigetto del terzo motivo di appello. pagina 13 di 22 - Sul quarto motivo di appello: la legittimazione passiva di Controparte_4
Con il quarto motivo di appello, l'appellante reitera l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo a già formulata nel giudizio di prime Controparte_4 cure.
Sul punto, diversamente da quanto ritenuto in relazione alla posizione di Parte_1 in proprio, deve ritenersi sussistente la legittimazione ad causam di
[...] CP_4
in quanto le attrici non hanno fatto valere nei confronti di quest'ultima la
[...] responsabilità contrattuale da inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto Parte di compravendita dei diamanti (intercorso tra il de cuis e ), ma il Persona_1 diverso titolo di responsabilità contrattuale o da contatto sociale o extracontrattuale derivante dalla violazione degli obblighi di informazione e protezione sussistenti in capo all'intermediario convenuto, con la conseguenza che si ravvisa identità tra il soggetto nei cui confronti è chiesta la tutela e la dedotta titolarità del rapporto le cui obbligazioni si assumo violate.
Il motivo va, conseguentemente, rigettato.
- Sul quinto e sesto motivo di appello: il riconoscimento della responsabilità da contatto sociale della e l'asserita acritica adesione al provvedimento CP_4 reso dall'AGCM.
Il quinto e il sesto motivo di appello appaiono tra di loro strettamente connessi, poiché, con essi, l'appellante deduce l'ininfluenza probatoria del provvedimento reso dall'AGCM con riferimento ai fatti oggetto di causa, dolendosi del fatto che il Tribunale abbia ritenuto provata la responsabilità della da contatto sociale unicamente sulla CP_4 base delle risultanze di detto provvedimento.
Per tali ragioni, l'esame congiunto dei due motivi impone soffermarsi, dapprima, sulla valenza probatoria da attribuire, nel giudizio de quo, al provvedimento reso dall'AGCM
e, conseguentemente, sulla responsabilità ascrivibile alla CP_4
pagina 14 di 22 Quanto al primo profilo, va osservato che, per costante giurisprudenza, il provvedimento emesso in sede amministrativa col quale l'Autorità competente ha accertato un illecito anticoncorrenziale costituisce una “prova privilegiata” (Cass. Civ. Sent. n. 3640/2009) nel giudizio civile avente ad oggetto il risarcimento del danno derivato dall'intesa vietata, dalla pratica concordata o dall'abuso di posizione dominante o, comunque, una prova dotata di particolare valenza (Cass. Civ. Sent. n. 11904/2014), che impone al soggetto sanzionato, che voglia vedere respinta la domanda risarcitoria contro di lui proposta, di fornire elementi probatori ulteriori e di segno contrario rispetto a quelli esaminati in sede amministrativa (Cass. Civ. Sent. n. 5381/2020), non essendo limitata tale efficacia probatoria in sede civile solo ai fatti storici accertati dall'Autorità, ma estendendosi anche ai giudizi ed alla idoneità lesiva della condotta tenuta dal sanzionato
(Cass. Civ. Sent. n. 23655/2021). Parte Nel caso di specie, l'AGCM ha accertato che aveva stipulato accordi commerciali Parte con finalizzati alla vendita dei diamanti, con la previsione di un ritorno economico
(dal 10% al 20% sul venduto) per l'azienda di credito, e che i funzionari delle banche facenti parte del gruppo bancario , ai quali i clienti si rivolgevano per la Parte_1 consulenza sugli investimenti, proponevano alla clientela l'acquisto dei preziosi come forma di investimento alternativa.
L'Autorità ha, inoltre, appurato che i dipendenti delle filiali utilizzavano il materiale Part divulgativo predisposto da assistendo i clienti nella compilazione dei moduli contrattuali ed informandoli dell'esatto importo da pagare a titolo di corrispettivo, Parte organizzando e partecipando, infine, ad incontri con i dipendenti (paragrafi n. 179 e ss. della delibera n. 26757/2017).
A fronte di tali risultanze, gravava sulla convenuta in primo grado l'onere di CP_4 dedurre e provare la propria estraneità alla condotta agevolativa del piano commerciale Part di .
Sul punto, la si è, invece, limitata a produrre i contratti e i moduli concernenti la CP_4 vendita dei preziosi e a rimarcare il proprio ruolo di mero “segnalatore” assunto nella vicenda (sul quale si ritornerà infra).
pagina 15 di 22 Diversamente, poi, da quanto sostenuto dall'appellante, il convincimento maturato dal
Tribunale relativamente alla riconducibilità dell'attività di intermediazione svolta da in favore del cliente nell'alveo delle condotte agevolative Controparte_4 Per_1 accertate e sanzionate dall'Autorità Garante, non è unicamente basato sugli esiti del provvedimento amministrativo.
Infatti, risulta dalla documentazione versata in atti e correttamente valutata dal Giudice di prime cure, che: 1) i diamanti sono stati acquistati da tramite Per_1 CP_4
e nei locali della stessa, come ammesso dall' convenuto, su segnalazione
[...] CP_6
Part dell'Istituto di credito;
2) che la stessa ha inoltrato l'ordine di acquisto a ed CP_4 eseguito le disposizioni di pagamento nonché consegnato le pietre al cliente;
3) Per_1 ha, poi, ricevuto, nel corso degli anni, cospicua documentazione mostrante costanti rendimenti positivi dei diamanti da lui acquistati;
4) che la aveva, pertanto, CP_4 violato i propri doveri informativi sia al momento dell'acquisto dei diamanti, sia durante l'esecuzione del rapporto.
A tale riguardo, con il quinto motivo di appello, la asserisce, in particolare, che, CP_4 nella vicenda in esame, dato il suo ruolo di mero segnalatore (a suo dire, infatti, i Part diamanti erano commercializzati da e la rappresentava solo un canale di CP_4 vendita delle pietre preziose), non avesse alcun obbligo informativo o di protezione nei confronti del cliente, con conseguente non configurabilità di una responsabilità da contatto sociale qualificato.
Sul punto, va, in prima battuta, evidenziato che il richiamo svolto dall'appellante alla disciplina contenuta nel Codice delle assicurazioni private, con riferimento alla figura del “segnalatore”, si rivela improprio nel caso di specie, dato che l'attività svolta dalle banche in relazione alla vendita di “diamanti da investimento”, non è certamente un'attività assicurativa, essendo piuttosto riferibile, secondo l'interpretazione data da
NC d'Italia con la comunicazione del 7 marzo 2018, allo svolgimento delle cc.dd.
“attività connesse”, ai sensi dell'art. 10, comma 3, T.U.B.
pagina 16 di 22 Con riferimento a tale attività, la stessa comunicazione precisa che le banche debbano definire “regole comportamentali volte ad assicurare che il servizio sia svolto secondo criteri di correttezza, professionalità e attenzione ai fabbisogni della clientela.
Questo richiede che siano adottate policy commerciali interne volte ad assicurare che l'attività di segnalazione sia appropriata alle caratteristiche del target di clienti e sia svolta entro limiti predefiniti.
Devono inoltre essere assicurate verifiche sulla congruità dei prezzi e predisposte procedure volte ad assicurare la massima trasparenza informativa sulla natura, sui costi e commissioni applicate, sull'effettivo valore commerciale, sulla liquidabilità e sui rischi connaturati all'investimento”.
Inoltre, come ampiamente argomentato dall'AGCM nel proprio provvedimento del
2017, del cui valore probatorio già si è detto, il rapporto tra banca e cliente è soggetto alla disciplina del Codice del consumo, in quanto contratto intercorso tra professionista e consumatore.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ravvisato, in particolare, che la condotta posta in essere da e dalle banche facenti parte del gruppo Parte_1 Pt_1
, tra cui concernente le modalità di prospettazione
[...] Controparte_4 dell'acquisto di diamanti in tutto il materiale illustrativo diffuso attraverso il sito e attraverso il canale bancario, nonché attraverso le quotazioni pubblicate periodicamente su , “integra la violazione degli articoli 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) CP_7
e f), 22, nonché 23, comma 1, lettera t) del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a indurre in errore i consumatori relativamente: al Part prezzo e al modo con cui viene calcolato - prospettato da come quotazione di mercato -; all'andamento del mercato dei diamanti e alla vantaggiosità e redditività dell'acquisto prospettato, in comparazione con l'inflazione ed altri investimenti;
alla certezza del rapido e certo disinvestimento in termini facile liquidabilità del bene;
alle Part qualifiche del professionista che vanta una leadership europea”.
Pertanto, pur in assenza di un rapporto contrattuale diretto tra e il Controparte_4 cliente quanto alla compravendita dei diamanti per cui è causa, appare evidente l'esistenza di un contatto sociale qualificato tra l'Istituto di credito e il cliente, in quanto la ha assunto un ruolo attivo nella commercializzazione dei diamanti, agevolando CP_4 pagina 17 di 22 la conclusione di una transazione che si è rivelata dannosa per il cliente, verso il quale sussistevano precipui obblighi sia informativi sia di protezione dati sia dalla disciplina codicistica (art. 1175 c.c.), sia dalla disciplina speciale contenuta nel Codice del
Consumo (art. 5, terzo comma, D. Lgs. n. 206/2005).
Conseguentemente, i motivi in esame vanno rigettati.
- Sul settimo e ottavo motivo di appello: la condanna della al CP_4 risarcimento dei danni e la rivalutazione monetaria.
Quanto alla condanna di al risarcimento del danno, la in Controparte_4 CP_4 primo luogo, argomenta che controparte non abbia fornito la prova del nesso causale tra la condotta da lei tenuta e il pregiudizio economico subito.
Sul punto, si osserva che l'acquisto dei diamanti è avvenuto nei locali di e CP_4 per mezzo dei suoi funzionari e che la ha poi proseguito, per anni, all'inoltro di CP_4 documentazione in favore del cliente che riportava rendimenti dell'investimento effettuato poi rivelatisi inveritieri.
Pertanto, nessun dubbio può sussistere in merito alla riconducibilità del pregiudizio economico subito da e quali eredi di CP_2 Controparte_3 Persona_1 alla condotta scorretta tenuta dall'Istituto di credito.
Diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, secondo cui “può legittimamente presumersi che il Cliente avrebbe comunque acquistato i diamanti anche ove fosse stato Part debitamente informato circa le caratteristiche dei diamanti acquistati da , tant'è che il Sig. in cinque anni ha compiuto ben sei acquisti investendo ingenti somme”, Per_1 deve ribadirsi che solo, quanto meno, a far data dalla pubblicazione del provvedimento reso dall'AGCM, il cliente ha potuto avere avuto contezza delle reali caratteristiche dei diamanti da lui acquistati e, inoltre, non vi sono elementi agli atti idonei a dimostrare una propensione del agli investimenti rischiosi. Per_1
Né può ravvisarsi un concorso colposo del cliente nella causazione del danno, ex art. 1227 c.c., in quanto il da anni cliente di ha ragionevolmente Per_1 Controparte_4 riposto affidamento sulla correttezza delle informazioni a lui fornite dall'Istituto di pagina 18 di 22 credito, non avendo, peraltro, le competenze e gli strumenti necessari per verificare l'effettivo valore delle pietre preziose, stante anche la profilazione del cliente quale consumatore.
Del pari, non può ravvisarsi un concorso di colpa rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c. nella scelta del cliente di non aderire alla proposta transattiva della curatela fallimentare Part di , in quanto, in primo luogo, si tratta di una facoltà che il cliente è libero di esercitare in un senso o nell'altro, e, in secondo luogo, non vi è la prova che, per effetto dell'adesione, il cliente avrebbe ottenuto un parziale ristoro del pregiudizio subito, data anche la natura chirografaria del credito.
Per quel che concerne il profilo del quantum debeatur, deve evidenziarsi che, come correttamente rilevato dall'appellante, per stimare il pregiudizio subito dalle odierne appellate occorre prendere a riferimento, da un lato, il corrispettivo pagato per l'acquisto e, dall'altro, il valore effettivo dei diamanti l momento di tale acquisto.
Infatti, il danno subito è da individuarsi nell'eccedenza del corrispettivo pagato rispetto al reale valore delle pietre in quel medesimo frangente, non rilevando, invece, il prezzo ricavabile da una loro vendita in epoca successiva, poiché valore non omogeneo rispetto al prezzo di acquisto.
A riguardo, la consulenza tecnica espletata in primo grado, dalle cui conclusioni, in parte qua, la Corte, non ha motivo di discostarsi, ha provveduto a determinare il valore di mercato dei diamanti anche alla data del loro acquisto.
Conteggiando i valori indicati dal CTU per ogni diamante, si ottiene che, quanto ai diamanti acquisiti da il loro complessivo valore alla data Controparte_3 dell'acquisto ammonta a euro 234.622,00, e, quanto ai diamanti pervenuti a CP_2
il loro valore complessivo sempre alla data dell'acquisto è pari a euro 71.708,00.
[...]
Conseguentemente, il danno subito da va quantificato in euro Controparte_3
306.419,61 (pari alla differenza tra € 541.041,61 quale prezzo pagato e € 234.622,00 quale reale valore dell'epoca), mentre il danno patito da va Controparte_2 quantificato in euro 111.551,32 (pari alla differenza tra il prezzo pagato di € 183.259,32
e il loro valore al momento della traditio di € 71.708,00). pagina 19 di 22 Inoltre, trattandosi di obbligazione risarcitoria e, quindi, di debito di valore, i suddetti importi devono, poi, essere rivalutati, secondo gli indici ISTAT, da una data approssimativamente intermedia tra quelle dei singoli pagamenti, che, nel caso di specie, può individuarsi, quanto al credito vantato da nella data del Controparte_3
01/03/2008 (considerando che il primo acquisto risale al settembre 2005 e l'ultimo al luglio 2010), e quanto al credito vantato da nella data del Controparte_2
01/07/2006 (considerando che il primo acquisto risale al settembre 2005 e l'ultimo al maggio 2007), fino alla data della presente decisione.
Sul punto, va, quindi, respinto il motivo di gravame volto all'esclusione della sopra riconosciuta rivalutazione monetaria, poiché, come da orientamento giurisprudenziale costante, nelle obbligazioni risarcitorie, aventi natura di debito di valore, la somma spettante al creditore deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dalla data dell'illecito sino alla liquidazione giudiziale (cfr. ex multis Cass. Civ. Ord. n.
24417/2025).
Alle appellate spetta, altresì, l'ulteriore risarcimento del danno da ritardato pagamento delle somme dovute, da liquidarsi, in via equitativa, nella misura degli interessi legali maturati, nei suddetti medesimi periodi, sulle somme come sopra progressivamente rivalutate.
Sugli importi così complessivamente determinati, sono poi dovuti gli ulteriori interessi di legge dalla decisione al saldo.
Infine, quanto all'assunto svolto dall'appellante in merito all'asserita vendita di due diamanti, è sufficiente osservare che i diamanti citati dall'appellante non rappresentano oggetto del presente giudizio.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello presentato da Parte_1 in proprio, e quello proposto da e, per essa, quale
[...] Controparte_4 procuratrice, da , in punto di quantum risarcitorio, vanno accolti e, per Parte_1
l'effetto, l'appellata sentenza deve essere parzialmente riformata nei termini sopra precisati. pagina 20 di 22 Inoltre, in ragione dell'esito complessivo della controversia, le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza nell'ambito del rapporto intercorso tra le appellate e l'appellante in proprio mentre, relativamente al rapporto tra le stesse Parte_1 appellate e l'altra appellante e, per essa, quale procuratrice, Controparte_4 Pt_1
, va disposta la loro parziale compensazione nella misura di 1/6, ponendo a carico
[...] di e, per essa, quale procuratrice, di , i restanti 5/6 Controparte_4 Parte_1 liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello presentato da in proprio e in Parte_1 parziale accoglimento dell'appello presentato da e, per essa, in Controparte_4 qualità di procuratrice, da e, quindi, in parziale riforma della Parte_1 sentenza n. 72/2024, resa dal Tribunale di Modena e pubblicata in data 15/01/2024, così dispone:
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di n proprio. Parte_1
AN quale procuratrice di al pagamento, per la Parte_1 Controparte_4 causale di cui in premessa, in favore di e di Controparte_3 Controparte_2 quali eredi di rispettivamente, della somma di euro 306.419,61, oltre Persona_1 rivalutazione e interessi come in motivazione, e della somma di euro 111.551,32, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione.
AN
e in solido tra loro, quali eredi di Controparte_2 Controparte_3 Per_1
e, nell'ambito del rapporto interno, nei limiti della loro quota ereditaria, alla
[...] rifusione, in favore di in proprio, delle spese di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 17.500,00, oltre 15% rimborso spese generali, Iva e Cpa se e come per legge, e, quanto al secondo grado, in euro
18.250,00, oltre 15% rimborso spese generali, Iva e Cpa se e come per legge. pagina 21 di 22
DISPONE la parziale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/6 tra le appellate e quale procuratrice di e, per Parte_1 Controparte_4
l'effetto, condanna quest'ultima al rimborso, in favore delle appellate, in solido tra loro, nella suddetta qualità e nei limiti interni sopra indicati, dei restanti 5/6 liquidati, quanto al primo grado in euro 24.250,00, oltre 15% rimborso spese generali, Iva e Cpa se e come per legge, e, quanto al secondo grado, in euro 18.583,33, oltre 15% rimborso spese generali, Iva e Cpa se e come per legge.
CONFERMA nel resto, l'impugnata sentenza.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, l'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 127/2024 promossa da:
C.F. ), in proprio e quale procuratrice di Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti LUCA ZITIELLO e CP_1 P.IVA_2
DE CO AR, elettivamente domiciliata presso il di loro studio in MILANO, Corso Europa 13.
APPELLANTE contro
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._1 CP_3
C.F. con il patrocinio degli avv.ti GIOVANNI BISI
[...] C.F._2
e AB AT, elettivamente domiciliate presso il di loro studio in MODENA,
Via Giardini 45.
pagina 1 di 22 APPELLATE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente per l'udienza di rimessione in decisione della causa tenutasi in data 10 giugno 2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_2 Controparte_3 quali eredi di TO LU, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Modena,
e Parte_1 Controparte_4 domandando l'accertamento in capo alle suddette convenute della responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, in relazione ad un'operazione di acquisto di diamanti posti in vendita dalla società e conclusa dal Parte_2 de cuius con l'intermediazione di Controparte_5
al prezzo complessivo di euro 724.300,93.
[...]
Le attrici esponevano, in particolare: 1) di essere le eredi di 2) che il de Persona_1 cuius era stato cliente, per molti anni, di Controparte_5
alla quale aveva delegato la gestione dei
[...] propri risparmi;
3) che, nell'ambito del servizio di consulenza prestato dall'Istituto di credito, era stato indotto ad acquistare n. 57 diamanti a titolo di Persona_1 investimento, ad un prezzo complessivo di euro 724.300,93; 4) che, in seguito al decesso di tali diamanti erano stati ripartiti tra che ne aveva Persona_1 Controparte_3 ricevuti n. 39 (di valore pari a euro 541.041,61), e che ne aveva Controparte_2 ricevuti n. 18 (di valore pari a euro 183.259,32); 5) che, nel mese di novembre 2017, tramite informazioni di stampa, esse erano venute a conoscenza dei provvedimenti nr.
10677 e 10678/2017 dell'Autorità Garante della Concorrenza (AGCM), con i quali era stata accertata e sanzionata la pratica commerciale scorretta e anticoncorrenziale posta in essere da e in ragione Parte_2 Controparte_5 delle modalità, ingannevoli e omissive, di offerta dei diamanti da investimento, venduti pagina 2 di 22 ai risparmiatori attraverso il canale bancario;
6) che tali illeciti venivano confermati dal
Consiglio di Stato con le sentenze n. 2081, 2083 e 2085/2021, pubblicate in data
11/03/2021; 7) che, tramite tale notizia, le attrici avevano appreso che il valore effettivo dei diamanti era pari a circa il 30%-40% del corrispettivo pagato;
8) che le stesse venivano a conoscenza delle ingenti commissioni e dei costi di gestione, applicati agli investimenti in diamanti e non segnalati dalla NC.
Le attrici, quindi, deducevano, ai sensi degli artt. 1337, 1218 e 2043 c.c., la responsabilità degli Istituti di credito convenuti per avere, gli stessi, agito in violazione della disciplina TUF (artt. 21 e 23) e del Regolamento Consob n. 11522/1998 (artt. 26-
28-29) nonché dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e, per l'effetto, chiedevano la condanna delle suddette Banche, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale pari alla differenza tra la somma spesa per l'acquisto dei diamanti e il valore effettivo degli stessi, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e onorari di causa.
Si costituiva in giudizio in proprio e quale procuratrice di Parte_1 [...]
eccependo: i) la mancata Controparte_4 integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti della coerede, sig.ra
ii) il difetto di legittimazione passiva di per totale Persona_2 Parte_1 estraneità ai fatti oggetto di causa e di per essere stati, i contratti di CP_4
Part compravendita di diamanti per cui è causa, conclusi dal de cuius con;
iii) la prescrizione delle azioni avversarie per inutile decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., a far data dagli investimenti compiuti negli anni 2005, 2007, 2008 e
2010 rispetto alla la prima contestazione delle attrici risalente al 2019; iv)
l'improcedibilità delle domande risarcitorie formulate, stante l'impossibilità di individuare un danno, essendo, le controparti, ancora proprietarie dei diamanti;
v)
l'infondatezza, nel merito, delle pretese attoree per non aver parte convenuta mai violato le norme richiamate del Codice del Consumo, del TUF e del Reg. Consob n.
11522/1998, atteso il ruolo marginale dalla stessa avuto nell'intera vicenda, che, come Parte precisato al era consistito nel segnalare a i possibili clienti interessati Per_1 all'acquisto dei diamanti vi) la genericità e l'inconferenza delle contestazioni sollevate pagina 3 di 22 da controparte, non supportate dalla prova di comportamenti scorretti e/o ingannevoli tenuti dalla NC convenuta ovvero travalicanti il ruolo di mera segnalazione, alla venditrice, degli investimenti;
vii) l'inapplicabilità, alla fattispecie in esame, della normativa in materia di intermediazione finanziaria e bancaria, non potendosi qualificare i diamanti quali prodotti o strumenti finanziari e non essendo l'attività svolta in concreto da riconducibile né a un'attività finanziaria né a un'attività bancaria in senso CP_4 stretto;
viii) l'improprio e l'inesatto richiamo di parte attrice alla teoria del contatto sociale qualificato;
ix) l'assenza di profili di responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale in seno alla convenuta;
x) la genericità dei criteri di CP_4 quantificazione impiegati dalle attrici ai fini nella determinazione delle somme richieste, comunque non provati dalla perizia stragiudiziale prodotta in atti, in quanto priva di alcun valore probatorio.
La convenuta concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle avverse pretese CP_4 ovvero, in via subordinata, la riduzione, ex art. 1227 c.c., dell'entità del risarcimento riconosciuto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 72/2024, pubblicata in data 15/01/2024, in accoglimento delle domande attoree, condannava, in solido tra loro,
[...]
e al pagamento, in favore di Controparte_5 Parte_1 [...]
della somma di euro 342.842,61, oltre rivalutazione e interessi, e, in CP_3 favore di della somma di euro 121.759,32, oltre rivalutazione e Controparte_2 interessi.
In particolare, il Tribunale, quanto all'eccezione preliminare di prescrizione, riteneva che, solo al momento della pubblicazione dei provvedimenti dell'Agcm, le attrici avessero avuto piena e concreta cognizione dell'esistenza del pregiudizio subito nella loro sfera patrimoniale nonché della sua riconducibilità alle violazioni degli obblighi contrattuali e legali riferibili alla NC e, pertanto, solo da tale momento andava computato il decorso dell'eccepito termine di prescrizione.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva, il Tribunale affermava che la NC avesse avuto un ruolo fondamentale nella promozione, distribuzione e informazione relativamente all'acquisto dei diamanti, evidenziando come pagina 4 di 22 il avesse acquistato i diamanti tramite la NC e nei locali della stessa e avesse Per_1 ricevuto rassicurazioni e notizie circa i valori dei diamanti tramite i funzionari della
NC, con informative che mostravano costanti rendimenti, successivamente rivelatisi inveritieri.
Nel merito, il Tribunale ravvisava la responsabilità della convenuta a titolo di CP_4 contatto sociale qualificato, per avere la proposto l'acquisto di diamanti al prezzo CP_4 indicato dal venditore, rappresentandolo come forma di investimento sicura e ingenerando un legittimo affidamento nel cliente.
Il Tribunale, infine, escludendo il concorso di colpa del danneggiante ex art. 1227 c.c. e ritenendo priva di rilevanza la circostanza dedotta dalla convenuta, secondo cui le attrici Parte avrebbero potuto chiedere al fallimento di un importo pari al 15% del valore di acquisto dei diamanti, quantificava il danno subito dalle attrici in misura pari alla differenza tra il prezzo corrisposto per l'acquisto dei diamanti e il loro valore di realizzo alla data della decisione, oltre rivalutazione dalla data del deposito della relazione del
CTU sino alla data della sentenza e interessi legali, calcolati sulla somma capitale da devalutarsi alla data di acquisto dei diamanti e, anno per anno, da rivalutarsi sino alla data della sentenza.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, in Parte_1 proprio e quale procuratrice di ha convenuto in giudizio, innanzi Controparte_4 all'intestata Corte, e proponendo appello Controparte_2 Controparte_3 avverso la suddetta sentenza.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva di , per avere il Tribunale Parte_1 esaminato unicamente l'eccezione relativa a CP_4
Con il secondo motivo, l'appellante ha eccepito l'improcedibilità della domanda di risarcimento del danno, in quanto i diamanti erano ancora nella disponibilità delle clienti.
Con il terzo motivo, l'appellante ha impugnato la statuizione resa dal Tribunale in punto di prescrizione, deducendo che, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione era decorso dal momento dell'acquisto dei diamanti. pagina 5 di 22 Con il quarto motivo, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza per non avere il
Tribunale dichiarato il difetto di legittimazione passiva di . Controparte_4
Con il quinto motivo, l'appellante ha impugnato la statuizione resa dal Tribunale in merito alla ascritta responsabilità da contatto sociale qualificato, osservando come, differentemente da quanto ritenuto dal Giudice, non gravassero sulla NC obblighi informativi o di protezione nei confronti del cliente.
Con il sesto motivo, l'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe aderito in maniera acritica al provvedimento reso dall'AGCM.
Con il settimo motivo, l'appellante ha impugnato la statuizione di condanna della CP_4 al risarcimento dei danni in difetto di prova del nesso causale tra la supposta condotta lesiva e il pregiudizio economico subito, lamentando, altresì, il mancato riconoscimento del concorso di colpa da parte del danneggiato.
L'appellante censurava, altresì, l'ammontare del danno riconosciuto dal Tribunale, affermando che il Tribunale aveva erroneamente individuato il quantum risarcibile nella differenza tra il capitale investito e il valore di realizzo dei diamanti, detraendo dal corrispettivo originariamente pagato per i diamanti il valore effettivo, ossia il valore di mercato al dettaglio dei preziosi, comprensivo di ricarico, al momento di ogni singolo acquisto.
Lamentava, infine, l'appellante che il Tribunale aveva omesso di considerare, ai fini della quantificazione del danno subito da che due diamanti erano Controparte_2 stati venduti, al prezzo di euro 17.588,71 e, inoltre, che la mancata adesione da parte Part delle odierne appellate alla proposta transattiva della curatela fallimentare di costituiva una condotta rilevante sotto il profilo del concorso di colpa del danneggiato, ex art. 1227 c.c.
Con l'ultimo motivo, l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui era stata riconosciuta la rivalutazione monetaria.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, in totale riforma della sentenza n. 72/2024 (Rep. 113/2024) pronunciata dal Tribunale di Modena,
Giudice Dott.ssa datata e pubblicata il 15 gennaio 2024, a definizione CP_2
pagina 6 di 22 del giudizio di primo grado instaurato dalle Sig.re e Controparte_2 CP_3
, rubricato sub. R.G. n. 3353/2021, non notificata, così provvedere:
[...]
IN VIA PREGIUDIZIALE
- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 72/2024 (Rep.
113/2024) pronunciata dal Tribunale di Modena, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Parte_1 rispetto a tutte le domande formulate da controparte per totale estraneità ai fatti oggetto di causa, per i motivi tutti dedotti in narrativa;
- accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione delle pretese risarcitorie avversarie per i motivi e nei termini esposti in atti e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da controparte per carenza dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in Controparte_4 ordine alle domande avversarie per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
IN VIA PRINCIPALE
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti, e per l'effetto condannare parte appellata alla restituzione di tutte le somme che l'odierna appellante dovesse corrispondere alla medesima in esecuzione della Sentenza impugnata;
IN VIA SUBORDINATA
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa di controparte ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore delle medesime nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte, dichiarando tenuta e condannando la controparte alla restituzione di tutte le somme che l'odierna appellante dovesse corrispondere alle appellate in esecuzione della Sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data pagina 7 di 22 del pagamento al saldo;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia CP_4 titolo, di somme di denaro in favore di controparte, ridurre l'importo da corrispondere secondo i criteri indicati in narrativa, ovvero tenendo in considerazione il valore delle gemme al tempo dell'acquisto;
- per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, respingere la pretesa di rivalutazione sul danno e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare controparte alla restituzione delle maggiori somme pagate, o che verranno pagate, dalla in esecuzione della Sentenza, oltre interessi dal CP_4 pagamento al saldo;
IN VIA ISTRUTTORIA
- respingere tutte le istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti in atti;
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, Iva e Cpa, per entrambi i gradi di giudizio”.
Si sono costituite nel presente giudizio di appello e Controparte_2 CP_3
le quali, contestando la fondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti,
[...] hanno concluso chiedendo “In via pregiudiziale, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di
Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, per tutti i motivi sopra esposti respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
n. 72/2024 emessa e depositata dal Tribunale di Modena il 15.01.2024 poiché infondata
e stante l'assenza dei requisiti richiesti ex. art. 283 c.p.c; In via principale, Voglia
l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, per tutti i motivi sopra esposti, respingere l'appello proposto da Parte_1
, in proprio e in qualità di procuratore di , poiché infondato in fatto
[...] Controparte_4
e in diritto, rigettando tutte le domande, eccezioni, istanze e pretese avanzate dall'appellante poiché destituite di fondamento ivi compresa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.72/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di
Modena il 15.01.2024 per tutte le motivazioni sopra indicate e per l'effetto confermare integralmente la sentenza appellata n.72/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di pagina 8 di 22 Modena il 15.01.2024 ( Rep 113/2024); Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre Cpa 4%, Iva 22% e rimborso forfettario spese generali 15%. In ogni caso, accogliere le seguenti domande formulate dalle signore
e nel giudizio di primo grado, che qui nella Controparte_2 Controparte_3 presente comparsa di costituzione e risposta in appello vengono espressamente riproposte ex. art. 346 cpc: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta,
-per tutti i motivi e i fatti esposti, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale
e/o da contatto sociale qualificato e/o precontrattuale e/o extracontrattuale di
[...]
e di ., ai sensi degli artt.1173, 1175,1337, 1375, 1218, CP_1 Parte_1
e/o 1759 c.c. e/o 2043 c.c nonché in forza di ogni altra disposizione di legge e/o regolamento invocata, anche per il contributo essenziale e determinante nella pratica commerciale scorretta in questione e dunque per le violazioni ascrivibili alle convenute degli artt. 2 comma 2 lett c), art. 5 comma 3, 20,21 comma 1 lett. b),c),d) e f), 22 e 23 comma 1 lett t) del Codice del Consumo e/o delle norme del TUB e dei Regolamenti
NC d'Italia invocate e per l'effetto condannare ., in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano Corso Matteotti n.2A,
Codice Fiscale , Partita IVA , e in P.IVA_2 P.IVA_3 Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano Piazza Filippo
Meda n.4, P.Iva , Codice Fiscale , al risarcimento del danno P.IVA_4 P.IVA_1 subito dalla signora pari alla differenza fra la somma spesa per Controparte_2
l'acquisto dei diamanti e il valore degli stessi e dunque Euro 112.843,78, oltre interessi
e rivalutazione monetaria, o quella diversa maggiore o minore somma che l'Ill.ma
Corte d'Appello di Bologna vorrà accertare e determinare, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché condannare , in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano Corso Matteotti n.2A, Codice
Fiscale , Partita IVA , e , in persona del P.IVA_2 P.IVA_3 Parte_1 suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano Piazza Filippo Meda n.4,
P.Iva , Codice Fiscale , al risarcimento del danno subito P.IVA_4 P.IVA_1 dalla signora pari alla differenza fra la somma spesa per Controparte_3
l'acquisto dei diamanti e il valore degli stessi e dunque Euro 310.547,87, oltre interessi pagina 9 di 22 e rivalutazione monetaria, o quella diversa maggiore o minore somma che l'Ill.ma
Corte d'Appello di Bologna vorrà accertare e determinare, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso forfettario spese generali 15%, Cpa ed Iva come per legge.”.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in data 10/06/2025, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha rimesso la causa, per la decisione, alla Corte in composizione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Sul primo motivo di appello: il difetto di legittimazione passiva di Pt_1
.
[...]
Con il primo motivo di gravame, l'appellante reitera l'eccezione, già ritualmente sollevata in primo grado, di proprio difetto di legittimazione passiva per estraneità ai fatti di cui è causa.
L'eccezione è fondata.
Ed invero, con l'atto di citazione in primo grado, le attrici non hanno allegato specifici e circostanziati addebiti nei confronti della convenuta , in proprio, in relazione Parte_1 all'operazione di compravendita per cui è causa.
Infatti, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, le attrici, richiamando i noti provvedimenti resi dall'AGCM, si sono limitate a illustrare, in via generale e astratta, il ruolo ricoperto da , quale società a capo dell'omonimo gruppo, costituito a Parte_1 decorrere dal 2017, quale successore universale di Banco RE Società cooperativa per Azioni, nella vicenda attenzionata e sanzionata dall'Autorità Garante, avente ad Part oggetto la pratica commerciale scorretta attuata da , con la collaborazione di vari istituti di credito, avente ad oggetto la compravendita di diamanti da investimento mediante la diffusione di informazioni omissive e ingannevoli in merito alle pagina 10 di 22 caratteristiche dell'investimento proposto, al prezzo dei diamanti e alla convenienza economica dell'acquisto.
Le attrici, evocando unicamente il contenuto di tali provvedimenti, hanno chiesto la condanna di , in proprio, al risarcimento dei danni loro cagionati a titolo di Parte_1 responsabilità contrattuale, extracontrattuale o da contatto sociale qualificato, senza, tuttavia, allegare a carico della banca in proprio, alcun concreto comportamento, attivo o commissivo, integrante gli estremi dell'inadempimento sanzionabile.
Solo a seguito dell'eccezione sollevata da relativamente al proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva, le attrici, in sede di prima memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c., hanno per la prima volta allegato che il de cuis avesse ricevuto delle brochure informative sui diamanti di Banco S. AN S. SP (divenuto poi Pt_1
).
[...]
Tuttavia, la suddetta allegazione fattuale è, in primis, tardiva e, in secondo luogo, ininfluente atteso che dall'esame della documentazione versata in atti non si rinviene il documento come sopra richiamato.
Del resto, le stesse attrici, in citazione, avevano precisato che il materiale informativo Parte ricevuto era, in verità, quello di , fornito al loro padre dal funzionario di
[...]
referente degli investimenti (ved. pagg. 1, 4, 13 e 16 dell'atto di citazione). CP_4
Né possono assumere rilevanza, nei rapporti esterni con i clienti, le circolari interne al gruppo bancario, non opponibili a terzi estranei, e con le quali la capogruppo definiva le linee guida da osservarsi sempre all'interno del gruppo.
Successivamente, ma in sede di comparsa di costituzione in appello, le odierne appellate hanno poi invocato l'art. 2497 c.c., che disciplina la responsabilità delle società che esercitano attività di direzione e coordinamento di società, senza, tuttavia, considerare che detta norma fa riferimento alla responsabilità da cd. “mala gestio”, inconferente nel caso di specie, peraltro di natura subordinata rispetto alla responsabilità della società soggetta all'attività di direzione e coordinamento, come previsto dal terzo comma della disposizione.
Infine, non può ritenersi sussistente in capo a la legittimazione passiva, in Parte_1 propro, in forza di un contratto di apertura di cassetta di sicurezza stipulato da Per_1
e con NC RE di RO S. AN e S.
[...] Controparte_2 pagina 11 di 22 SP (ora ), in quanto il titolo sulla base del quale viene invocata la Parte_1 responsabilità degli istituti di credito è rappresentato dal diverso contratto di compravendita dei diamanti.
Pertanto, in accoglimento del motivo di appello in esame, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di in proprio. Parte_1
A questo punto, giova precisare che i restanti motivi di appello verranno esaminati unicamente con riferimento alla posizione di e, per essa, della Controparte_4 procuratrice Parte_1
- Sul secondo motivo di appello: l'asserita improcedibilità della domanda di risarcimento dei danni.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ribadisce l'improcedibilità della domanda risarcitoria formulata da e in quanto il lamentato CP_2 Controparte_3 pregiudizio sarebbe solo potenziale, non avendo le rivenduto i diamanti oggetto Per_1 di causa.
Sul punto, si osserva che la mancata (ri)alienazione delle gemme preziose rappresenta un fatto rimesso alla discrezionale volontà delle acquirenti che, scegliendo di non Per_1 rivenderle, si sono così accollate il rischio di future oscillazioni (in peius o in melius) del relativo mercato di riferimento.
Tale scelta delle acquirenti non preclude, pertanto, una quantificazione del pregiudizio patrimoniale, allo stato, effettivamente subito, trattandosi di danno comunque determinabile nella misura pari alla differenza tra il prezzo pagato e quello di effettivo valore di mercato dei preziosi, o, in ogni caso, suscettibile di liquidazione in via equitativa.
Per tali ragioni, il motivo va rigettato.
- Sul terzo motivo di appello: l'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale.
pagina 12 di 22 Passando all'esame del terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'errata individuazione da parte del primo Giudice del dies a quo del termine di prescrizione.
A riguardo, va, in primo luogo, richiamato il principio espresso a più riprese dalla Corte di legittimità, secondo il quale, in tutti i casi in cui la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua riconducibilità eziologica all'azione di un terzo, il momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria va individuato nel momento in cui il danneggiato, adoperando la normale diligenza, ha avuto cognizione del danno, ossia al momento della reale e concreta percezione dell'esistenza e della gravità del medesimo (cfr. ex multis Cass.
Civ. Ord. n. 25774/2024).
Sulla base del suddetto principio, in casi analoghi a quello qui in esame, il dies a quo del termine di prescrizione è stato, alternativamente, individuato nella data in cui è stato Parte dichiarato il fallimento di , ossia il 10/01/2019 (si veda in tale senso Corte
d'Appello di Milano, Sent. n. 3015/2023 pubblicata il 24/10/2023), o nella data del
20/09/2017, di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione a pratiche commerciali scorrette attuate proprio con riferimento alla tipologia di compravendita oggetto del presente giudizio
(così, Corte d'Appello di Genova, Sent. n. 108/2025, pubblicata il 27/01/2025).
Orbene, nel caso di specie, in difetto di allegazioni di segno contrario, non vi è motivo di discostarsi da tali orientamenti, tanto più che, come allegato fin dall'atto introduttivo di primo grado, l'intermediario ha, in maniera costante e sino, almeno, al 2018 (come risulta dal doc. 5 prodotto in sede di citazione), inviato comunicazioni dapprima a e, successivamente, a e dalle quali Persona_1 CP_3 Controparte_2 emergevano rendimenti positivi dei diamanti acquistati.
In tale contesto, deve ritenersi che le odierne appellate non potessero avere conoscenza del danno, con l'uso dell'ordinaria diligenza, quanto meno prima del momento in cui è stato reso pubblico il provvedimento dell'AGCM.
Pertanto, rispetto al dies a quo come sopra individuato, deve escludersi che, nella fattispecie in esame sia maturata l'eccepita prescrizione dell'azione risarcitoria, esperita nell'anno 2021, con conseguente rigetto del terzo motivo di appello. pagina 13 di 22 - Sul quarto motivo di appello: la legittimazione passiva di Controparte_4
Con il quarto motivo di appello, l'appellante reitera l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo a già formulata nel giudizio di prime Controparte_4 cure.
Sul punto, diversamente da quanto ritenuto in relazione alla posizione di Parte_1 in proprio, deve ritenersi sussistente la legittimazione ad causam di
[...] CP_4
in quanto le attrici non hanno fatto valere nei confronti di quest'ultima la
[...] responsabilità contrattuale da inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto Parte di compravendita dei diamanti (intercorso tra il de cuis e ), ma il Persona_1 diverso titolo di responsabilità contrattuale o da contatto sociale o extracontrattuale derivante dalla violazione degli obblighi di informazione e protezione sussistenti in capo all'intermediario convenuto, con la conseguenza che si ravvisa identità tra il soggetto nei cui confronti è chiesta la tutela e la dedotta titolarità del rapporto le cui obbligazioni si assumo violate.
Il motivo va, conseguentemente, rigettato.
- Sul quinto e sesto motivo di appello: il riconoscimento della responsabilità da contatto sociale della e l'asserita acritica adesione al provvedimento CP_4 reso dall'AGCM.
Il quinto e il sesto motivo di appello appaiono tra di loro strettamente connessi, poiché, con essi, l'appellante deduce l'ininfluenza probatoria del provvedimento reso dall'AGCM con riferimento ai fatti oggetto di causa, dolendosi del fatto che il Tribunale abbia ritenuto provata la responsabilità della da contatto sociale unicamente sulla CP_4 base delle risultanze di detto provvedimento.
Per tali ragioni, l'esame congiunto dei due motivi impone soffermarsi, dapprima, sulla valenza probatoria da attribuire, nel giudizio de quo, al provvedimento reso dall'AGCM
e, conseguentemente, sulla responsabilità ascrivibile alla CP_4
pagina 14 di 22 Quanto al primo profilo, va osservato che, per costante giurisprudenza, il provvedimento emesso in sede amministrativa col quale l'Autorità competente ha accertato un illecito anticoncorrenziale costituisce una “prova privilegiata” (Cass. Civ. Sent. n. 3640/2009) nel giudizio civile avente ad oggetto il risarcimento del danno derivato dall'intesa vietata, dalla pratica concordata o dall'abuso di posizione dominante o, comunque, una prova dotata di particolare valenza (Cass. Civ. Sent. n. 11904/2014), che impone al soggetto sanzionato, che voglia vedere respinta la domanda risarcitoria contro di lui proposta, di fornire elementi probatori ulteriori e di segno contrario rispetto a quelli esaminati in sede amministrativa (Cass. Civ. Sent. n. 5381/2020), non essendo limitata tale efficacia probatoria in sede civile solo ai fatti storici accertati dall'Autorità, ma estendendosi anche ai giudizi ed alla idoneità lesiva della condotta tenuta dal sanzionato
(Cass. Civ. Sent. n. 23655/2021). Parte Nel caso di specie, l'AGCM ha accertato che aveva stipulato accordi commerciali Parte con finalizzati alla vendita dei diamanti, con la previsione di un ritorno economico
(dal 10% al 20% sul venduto) per l'azienda di credito, e che i funzionari delle banche facenti parte del gruppo bancario , ai quali i clienti si rivolgevano per la Parte_1 consulenza sugli investimenti, proponevano alla clientela l'acquisto dei preziosi come forma di investimento alternativa.
L'Autorità ha, inoltre, appurato che i dipendenti delle filiali utilizzavano il materiale Part divulgativo predisposto da assistendo i clienti nella compilazione dei moduli contrattuali ed informandoli dell'esatto importo da pagare a titolo di corrispettivo, Parte organizzando e partecipando, infine, ad incontri con i dipendenti (paragrafi n. 179 e ss. della delibera n. 26757/2017).
A fronte di tali risultanze, gravava sulla convenuta in primo grado l'onere di CP_4 dedurre e provare la propria estraneità alla condotta agevolativa del piano commerciale Part di .
Sul punto, la si è, invece, limitata a produrre i contratti e i moduli concernenti la CP_4 vendita dei preziosi e a rimarcare il proprio ruolo di mero “segnalatore” assunto nella vicenda (sul quale si ritornerà infra).
pagina 15 di 22 Diversamente, poi, da quanto sostenuto dall'appellante, il convincimento maturato dal
Tribunale relativamente alla riconducibilità dell'attività di intermediazione svolta da in favore del cliente nell'alveo delle condotte agevolative Controparte_4 Per_1 accertate e sanzionate dall'Autorità Garante, non è unicamente basato sugli esiti del provvedimento amministrativo.
Infatti, risulta dalla documentazione versata in atti e correttamente valutata dal Giudice di prime cure, che: 1) i diamanti sono stati acquistati da tramite Per_1 CP_4
e nei locali della stessa, come ammesso dall' convenuto, su segnalazione
[...] CP_6
Part dell'Istituto di credito;
2) che la stessa ha inoltrato l'ordine di acquisto a ed CP_4 eseguito le disposizioni di pagamento nonché consegnato le pietre al cliente;
3) Per_1 ha, poi, ricevuto, nel corso degli anni, cospicua documentazione mostrante costanti rendimenti positivi dei diamanti da lui acquistati;
4) che la aveva, pertanto, CP_4 violato i propri doveri informativi sia al momento dell'acquisto dei diamanti, sia durante l'esecuzione del rapporto.
A tale riguardo, con il quinto motivo di appello, la asserisce, in particolare, che, CP_4 nella vicenda in esame, dato il suo ruolo di mero segnalatore (a suo dire, infatti, i Part diamanti erano commercializzati da e la rappresentava solo un canale di CP_4 vendita delle pietre preziose), non avesse alcun obbligo informativo o di protezione nei confronti del cliente, con conseguente non configurabilità di una responsabilità da contatto sociale qualificato.
Sul punto, va, in prima battuta, evidenziato che il richiamo svolto dall'appellante alla disciplina contenuta nel Codice delle assicurazioni private, con riferimento alla figura del “segnalatore”, si rivela improprio nel caso di specie, dato che l'attività svolta dalle banche in relazione alla vendita di “diamanti da investimento”, non è certamente un'attività assicurativa, essendo piuttosto riferibile, secondo l'interpretazione data da
NC d'Italia con la comunicazione del 7 marzo 2018, allo svolgimento delle cc.dd.
“attività connesse”, ai sensi dell'art. 10, comma 3, T.U.B.
pagina 16 di 22 Con riferimento a tale attività, la stessa comunicazione precisa che le banche debbano definire “regole comportamentali volte ad assicurare che il servizio sia svolto secondo criteri di correttezza, professionalità e attenzione ai fabbisogni della clientela.
Questo richiede che siano adottate policy commerciali interne volte ad assicurare che l'attività di segnalazione sia appropriata alle caratteristiche del target di clienti e sia svolta entro limiti predefiniti.
Devono inoltre essere assicurate verifiche sulla congruità dei prezzi e predisposte procedure volte ad assicurare la massima trasparenza informativa sulla natura, sui costi e commissioni applicate, sull'effettivo valore commerciale, sulla liquidabilità e sui rischi connaturati all'investimento”.
Inoltre, come ampiamente argomentato dall'AGCM nel proprio provvedimento del
2017, del cui valore probatorio già si è detto, il rapporto tra banca e cliente è soggetto alla disciplina del Codice del consumo, in quanto contratto intercorso tra professionista e consumatore.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ravvisato, in particolare, che la condotta posta in essere da e dalle banche facenti parte del gruppo Parte_1 Pt_1
, tra cui concernente le modalità di prospettazione
[...] Controparte_4 dell'acquisto di diamanti in tutto il materiale illustrativo diffuso attraverso il sito e attraverso il canale bancario, nonché attraverso le quotazioni pubblicate periodicamente su , “integra la violazione degli articoli 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) CP_7
e f), 22, nonché 23, comma 1, lettera t) del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a indurre in errore i consumatori relativamente: al Part prezzo e al modo con cui viene calcolato - prospettato da come quotazione di mercato -; all'andamento del mercato dei diamanti e alla vantaggiosità e redditività dell'acquisto prospettato, in comparazione con l'inflazione ed altri investimenti;
alla certezza del rapido e certo disinvestimento in termini facile liquidabilità del bene;
alle Part qualifiche del professionista che vanta una leadership europea”.
Pertanto, pur in assenza di un rapporto contrattuale diretto tra e il Controparte_4 cliente quanto alla compravendita dei diamanti per cui è causa, appare evidente l'esistenza di un contatto sociale qualificato tra l'Istituto di credito e il cliente, in quanto la ha assunto un ruolo attivo nella commercializzazione dei diamanti, agevolando CP_4 pagina 17 di 22 la conclusione di una transazione che si è rivelata dannosa per il cliente, verso il quale sussistevano precipui obblighi sia informativi sia di protezione dati sia dalla disciplina codicistica (art. 1175 c.c.), sia dalla disciplina speciale contenuta nel Codice del
Consumo (art. 5, terzo comma, D. Lgs. n. 206/2005).
Conseguentemente, i motivi in esame vanno rigettati.
- Sul settimo e ottavo motivo di appello: la condanna della al CP_4 risarcimento dei danni e la rivalutazione monetaria.
Quanto alla condanna di al risarcimento del danno, la in Controparte_4 CP_4 primo luogo, argomenta che controparte non abbia fornito la prova del nesso causale tra la condotta da lei tenuta e il pregiudizio economico subito.
Sul punto, si osserva che l'acquisto dei diamanti è avvenuto nei locali di e CP_4 per mezzo dei suoi funzionari e che la ha poi proseguito, per anni, all'inoltro di CP_4 documentazione in favore del cliente che riportava rendimenti dell'investimento effettuato poi rivelatisi inveritieri.
Pertanto, nessun dubbio può sussistere in merito alla riconducibilità del pregiudizio economico subito da e quali eredi di CP_2 Controparte_3 Persona_1 alla condotta scorretta tenuta dall'Istituto di credito.
Diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, secondo cui “può legittimamente presumersi che il Cliente avrebbe comunque acquistato i diamanti anche ove fosse stato Part debitamente informato circa le caratteristiche dei diamanti acquistati da , tant'è che il Sig. in cinque anni ha compiuto ben sei acquisti investendo ingenti somme”, Per_1 deve ribadirsi che solo, quanto meno, a far data dalla pubblicazione del provvedimento reso dall'AGCM, il cliente ha potuto avere avuto contezza delle reali caratteristiche dei diamanti da lui acquistati e, inoltre, non vi sono elementi agli atti idonei a dimostrare una propensione del agli investimenti rischiosi. Per_1
Né può ravvisarsi un concorso colposo del cliente nella causazione del danno, ex art. 1227 c.c., in quanto il da anni cliente di ha ragionevolmente Per_1 Controparte_4 riposto affidamento sulla correttezza delle informazioni a lui fornite dall'Istituto di pagina 18 di 22 credito, non avendo, peraltro, le competenze e gli strumenti necessari per verificare l'effettivo valore delle pietre preziose, stante anche la profilazione del cliente quale consumatore.
Del pari, non può ravvisarsi un concorso di colpa rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c. nella scelta del cliente di non aderire alla proposta transattiva della curatela fallimentare Part di , in quanto, in primo luogo, si tratta di una facoltà che il cliente è libero di esercitare in un senso o nell'altro, e, in secondo luogo, non vi è la prova che, per effetto dell'adesione, il cliente avrebbe ottenuto un parziale ristoro del pregiudizio subito, data anche la natura chirografaria del credito.
Per quel che concerne il profilo del quantum debeatur, deve evidenziarsi che, come correttamente rilevato dall'appellante, per stimare il pregiudizio subito dalle odierne appellate occorre prendere a riferimento, da un lato, il corrispettivo pagato per l'acquisto e, dall'altro, il valore effettivo dei diamanti l momento di tale acquisto.
Infatti, il danno subito è da individuarsi nell'eccedenza del corrispettivo pagato rispetto al reale valore delle pietre in quel medesimo frangente, non rilevando, invece, il prezzo ricavabile da una loro vendita in epoca successiva, poiché valore non omogeneo rispetto al prezzo di acquisto.
A riguardo, la consulenza tecnica espletata in primo grado, dalle cui conclusioni, in parte qua, la Corte, non ha motivo di discostarsi, ha provveduto a determinare il valore di mercato dei diamanti anche alla data del loro acquisto.
Conteggiando i valori indicati dal CTU per ogni diamante, si ottiene che, quanto ai diamanti acquisiti da il loro complessivo valore alla data Controparte_3 dell'acquisto ammonta a euro 234.622,00, e, quanto ai diamanti pervenuti a CP_2
il loro valore complessivo sempre alla data dell'acquisto è pari a euro 71.708,00.
[...]
Conseguentemente, il danno subito da va quantificato in euro Controparte_3
306.419,61 (pari alla differenza tra € 541.041,61 quale prezzo pagato e € 234.622,00 quale reale valore dell'epoca), mentre il danno patito da va Controparte_2 quantificato in euro 111.551,32 (pari alla differenza tra il prezzo pagato di € 183.259,32
e il loro valore al momento della traditio di € 71.708,00). pagina 19 di 22 Inoltre, trattandosi di obbligazione risarcitoria e, quindi, di debito di valore, i suddetti importi devono, poi, essere rivalutati, secondo gli indici ISTAT, da una data approssimativamente intermedia tra quelle dei singoli pagamenti, che, nel caso di specie, può individuarsi, quanto al credito vantato da nella data del Controparte_3
01/03/2008 (considerando che il primo acquisto risale al settembre 2005 e l'ultimo al luglio 2010), e quanto al credito vantato da nella data del Controparte_2
01/07/2006 (considerando che il primo acquisto risale al settembre 2005 e l'ultimo al maggio 2007), fino alla data della presente decisione.
Sul punto, va, quindi, respinto il motivo di gravame volto all'esclusione della sopra riconosciuta rivalutazione monetaria, poiché, come da orientamento giurisprudenziale costante, nelle obbligazioni risarcitorie, aventi natura di debito di valore, la somma spettante al creditore deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dalla data dell'illecito sino alla liquidazione giudiziale (cfr. ex multis Cass. Civ. Ord. n.
24417/2025).
Alle appellate spetta, altresì, l'ulteriore risarcimento del danno da ritardato pagamento delle somme dovute, da liquidarsi, in via equitativa, nella misura degli interessi legali maturati, nei suddetti medesimi periodi, sulle somme come sopra progressivamente rivalutate.
Sugli importi così complessivamente determinati, sono poi dovuti gli ulteriori interessi di legge dalla decisione al saldo.
Infine, quanto all'assunto svolto dall'appellante in merito all'asserita vendita di due diamanti, è sufficiente osservare che i diamanti citati dall'appellante non rappresentano oggetto del presente giudizio.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello presentato da Parte_1 in proprio, e quello proposto da e, per essa, quale
[...] Controparte_4 procuratrice, da , in punto di quantum risarcitorio, vanno accolti e, per Parte_1
l'effetto, l'appellata sentenza deve essere parzialmente riformata nei termini sopra precisati. pagina 20 di 22 Inoltre, in ragione dell'esito complessivo della controversia, le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza nell'ambito del rapporto intercorso tra le appellate e l'appellante in proprio mentre, relativamente al rapporto tra le stesse Parte_1 appellate e l'altra appellante e, per essa, quale procuratrice, Controparte_4 Pt_1
, va disposta la loro parziale compensazione nella misura di 1/6, ponendo a carico
[...] di e, per essa, quale procuratrice, di , i restanti 5/6 Controparte_4 Parte_1 liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello presentato da in proprio e in Parte_1 parziale accoglimento dell'appello presentato da e, per essa, in Controparte_4 qualità di procuratrice, da e, quindi, in parziale riforma della Parte_1 sentenza n. 72/2024, resa dal Tribunale di Modena e pubblicata in data 15/01/2024, così dispone:
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di n proprio. Parte_1
AN quale procuratrice di al pagamento, per la Parte_1 Controparte_4 causale di cui in premessa, in favore di e di Controparte_3 Controparte_2 quali eredi di rispettivamente, della somma di euro 306.419,61, oltre Persona_1 rivalutazione e interessi come in motivazione, e della somma di euro 111.551,32, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione.
AN
e in solido tra loro, quali eredi di Controparte_2 Controparte_3 Per_1
e, nell'ambito del rapporto interno, nei limiti della loro quota ereditaria, alla
[...] rifusione, in favore di in proprio, delle spese di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 17.500,00, oltre 15% rimborso spese generali, Iva e Cpa se e come per legge, e, quanto al secondo grado, in euro
18.250,00, oltre 15% rimborso spese generali, Iva e Cpa se e come per legge. pagina 21 di 22
DISPONE la parziale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/6 tra le appellate e quale procuratrice di e, per Parte_1 Controparte_4
l'effetto, condanna quest'ultima al rimborso, in favore delle appellate, in solido tra loro, nella suddetta qualità e nei limiti interni sopra indicati, dei restanti 5/6 liquidati, quanto al primo grado in euro 24.250,00, oltre 15% rimborso spese generali, Iva e Cpa se e come per legge, e, quanto al secondo grado, in euro 18.583,33, oltre 15% rimborso spese generali, Iva e Cpa se e come per legge.
CONFERMA nel resto, l'impugnata sentenza.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, l'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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