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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/02/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 4219/2023
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv.to ROBERTA PERNA, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Piazza Giuseppe Impastato n. 15, Cosenza, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro in carica, Controparte_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal Dott. e dalla Controparte_2
Dott.ssa , come da incarico allegato alla memoria difensiva, elettivamente Controparte_3 domiciliato in Via Romualdo Montagna n. 13, Cosenza
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 16/11/2023,
[...]
ha convenuto in giudizio il . Parte_1 Controparte_1
Parte ricorrente ha descritto di avere lavorato alle dipendenze del resistente in qualità di CP_1 docente supplente, con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Ha adito il Tribunale per vedersi riconoscere il diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui per gli anni scolastici indicati, attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui ai commi da 121 a 124 della l. 107/2015, con vittoria di spese e rifusione al procuratore antistatario.
Il convenuto si è costituito in giudizio, eccependo l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. CP_1
4 c.c. per l'anno scolastico 2018/2019, per il resto aderendo alla domanda proposta, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va accolto, in luce delle seguenti motivazioni.
I. In punto di diritto, la presente controversia trova origine nella pretesa, avanzata dalla parte ricorrente, di riconoscimento del bonus della cd. “carta del docente”, finalizzato a sostenere la formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali, non solo al personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, ma anche al personale docente a tempo determinato. Come evidenziato anche dal resistente in memoria, in luce della sentenza n. 1842/2022 del CP_1
Consiglio di Stato e dell'ordinanza del 18 maggio 2022 della CGUE sezione VI causa C 450-21, è ormai consolidata una lettura della disciplina, in chiave costituzionalmente orientata e conforme ai principi europei, volta a riconoscere il beneficio della carta del docente non solo ai docenti di ruolo, ma anche a quelli impiegati con contratti a tempo determinato, con un'equiparazione circa il diritto di usufruire della formazione in servizio, anche attraverso lo strumento in questione, la quale deve essere assicurata a tutto il personale docente nella prospettiva di garantire la qualità dell'insegnamento.
II. Dunque, il ha aderito alla domanda, esclusa quella articolata per l'anno scolastico CP_1
2018/2019, dedotta l'intervenuta prescrizione quinquennale. Si richiama il principio rilevante nel caso di specie, affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, per quanto riguarda la prescrizione: «4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.». Alla parte ricorrente, docente supplente con incarico sino al 30/06/2025, spetta l'adempimento in forma specifica, con applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non è decorso con riferimento all'anno scolastico 2018/2019. Infatti, per l'anno scolastico 2018/2019 la ricorrente ha avuto due incarichi di supplenza annuale che risultano dallo stato matricolare in atti (cfr. doc. res.), uno dal 24/10/2018 al 30/06/2019 (a cui fa riferimento il in memoria) e l'altro dal 27/11/2018 al 30/06/2019, il primo per cinque ore CP_1 settimanali, il secondo per otto. Posto che il ricorso è stato depositato in data 16/11/2023, si tratta di data antecedente alla decorrenza del termine di prescrizione, avendo riguardo alla data del conferimento dell'incarico di supplenza del 27/11/2018. Di conseguenza, l'eccezione articolata dal deve CP_1 essere rigettata e il diritto alla carta va riconosciuto per l'anno scolastico 2018/2019, con conseguente condanna del alla corresponsione delle somme. CP_1
III. Per quanto riguarda la restante parte della domanda, il diritto non è controverso, data l'adesione del resistente. A tale riconoscimento non è però seguita la concreta erogazione del beneficio in CP_1 relazione agli anni richiesti, di cui la difesa di parte ricorrente non ha dato atto nelle note di trattazione scritta depositate, né il Ministero ha preso posizione sul punto, non depositando note. Posto, quindi, che il processo è finalizzato a garantire il conseguimento effettivo dell'utilità spettante alla parte vittoriosa, posto che il diritto alla carta del docente in capo alla parte ricorrente non è controverso nei limiti specificati, avendolo il resistente riconosciuto in questo giudizio, va CP_1 accertato il diritto di a percepire il beneficio di euro 500,00 annui anche per gli Parte_1 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 tramite la cd. “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del alla corresponsione delle somme. CP_1
*** La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., che sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e accerta il diritto di al beneficio economico di euro Parte_1
500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre accessori come per legge.
- Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
dell'importo di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2018/2019, Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre accessori come per legge.
- Condanna il a rimborsare all'Avv.to Controparte_1
ROBERTA PERNA, dichiaratasi procuratore antistatario, le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Castrovillari, 24/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv.to ROBERTA PERNA, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Piazza Giuseppe Impastato n. 15, Cosenza, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro in carica, Controparte_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal Dott. e dalla Controparte_2
Dott.ssa , come da incarico allegato alla memoria difensiva, elettivamente Controparte_3 domiciliato in Via Romualdo Montagna n. 13, Cosenza
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 16/11/2023,
[...]
ha convenuto in giudizio il . Parte_1 Controparte_1
Parte ricorrente ha descritto di avere lavorato alle dipendenze del resistente in qualità di CP_1 docente supplente, con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Ha adito il Tribunale per vedersi riconoscere il diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui per gli anni scolastici indicati, attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui ai commi da 121 a 124 della l. 107/2015, con vittoria di spese e rifusione al procuratore antistatario.
Il convenuto si è costituito in giudizio, eccependo l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. CP_1
4 c.c. per l'anno scolastico 2018/2019, per il resto aderendo alla domanda proposta, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va accolto, in luce delle seguenti motivazioni.
I. In punto di diritto, la presente controversia trova origine nella pretesa, avanzata dalla parte ricorrente, di riconoscimento del bonus della cd. “carta del docente”, finalizzato a sostenere la formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali, non solo al personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, ma anche al personale docente a tempo determinato. Come evidenziato anche dal resistente in memoria, in luce della sentenza n. 1842/2022 del CP_1
Consiglio di Stato e dell'ordinanza del 18 maggio 2022 della CGUE sezione VI causa C 450-21, è ormai consolidata una lettura della disciplina, in chiave costituzionalmente orientata e conforme ai principi europei, volta a riconoscere il beneficio della carta del docente non solo ai docenti di ruolo, ma anche a quelli impiegati con contratti a tempo determinato, con un'equiparazione circa il diritto di usufruire della formazione in servizio, anche attraverso lo strumento in questione, la quale deve essere assicurata a tutto il personale docente nella prospettiva di garantire la qualità dell'insegnamento.
II. Dunque, il ha aderito alla domanda, esclusa quella articolata per l'anno scolastico CP_1
2018/2019, dedotta l'intervenuta prescrizione quinquennale. Si richiama il principio rilevante nel caso di specie, affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, per quanto riguarda la prescrizione: «4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.». Alla parte ricorrente, docente supplente con incarico sino al 30/06/2025, spetta l'adempimento in forma specifica, con applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non è decorso con riferimento all'anno scolastico 2018/2019. Infatti, per l'anno scolastico 2018/2019 la ricorrente ha avuto due incarichi di supplenza annuale che risultano dallo stato matricolare in atti (cfr. doc. res.), uno dal 24/10/2018 al 30/06/2019 (a cui fa riferimento il in memoria) e l'altro dal 27/11/2018 al 30/06/2019, il primo per cinque ore CP_1 settimanali, il secondo per otto. Posto che il ricorso è stato depositato in data 16/11/2023, si tratta di data antecedente alla decorrenza del termine di prescrizione, avendo riguardo alla data del conferimento dell'incarico di supplenza del 27/11/2018. Di conseguenza, l'eccezione articolata dal deve CP_1 essere rigettata e il diritto alla carta va riconosciuto per l'anno scolastico 2018/2019, con conseguente condanna del alla corresponsione delle somme. CP_1
III. Per quanto riguarda la restante parte della domanda, il diritto non è controverso, data l'adesione del resistente. A tale riconoscimento non è però seguita la concreta erogazione del beneficio in CP_1 relazione agli anni richiesti, di cui la difesa di parte ricorrente non ha dato atto nelle note di trattazione scritta depositate, né il Ministero ha preso posizione sul punto, non depositando note. Posto, quindi, che il processo è finalizzato a garantire il conseguimento effettivo dell'utilità spettante alla parte vittoriosa, posto che il diritto alla carta del docente in capo alla parte ricorrente non è controverso nei limiti specificati, avendolo il resistente riconosciuto in questo giudizio, va CP_1 accertato il diritto di a percepire il beneficio di euro 500,00 annui anche per gli Parte_1 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 tramite la cd. “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del alla corresponsione delle somme. CP_1
*** La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., che sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e accerta il diritto di al beneficio economico di euro Parte_1
500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre accessori come per legge.
- Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
dell'importo di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2018/2019, Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre accessori come per legge.
- Condanna il a rimborsare all'Avv.to Controparte_1
ROBERTA PERNA, dichiaratasi procuratore antistatario, le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Castrovillari, 24/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli