TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/05/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. ist. 110/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trerè - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento ex artt. 41 e ss. CCII promosso da
(C.F. ) con sede in Napoli, via Ponte di Tappia n. 47, CAP Parte_1 P.IVA_1 80133, con il patrocinio dell'avv. Domenico Esposito, ed elettivamente domiciliata in Napoli, Corso Umberto I, presso lo studio di quest'ultimo
Contro
(C.F. ) con sede in Faenza (RA) via Mengolina n. 19, CAP 48018, con il CP_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Michele Bonacini, ed elettivamente domiciliata in Parma, str. Della Repubblica n. 58, presso lo studio di quest'ultimo
*****
Visto il ricorso con cui a chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1 deducendo la sussistenza di un credito di € 76.843,55, documentato da atto di precetto CP_1 seguito all'emissione del decreto ingiuntivo n. 6419/2023 emesso dal Tribunale di Napoli in data
02.11.2023; rilevato che il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la rituale costituzione della parte resistente in data 22.01.2025, la quale si è opposta alla declaratoria richiesta contestando la sussistenza di una condizione di insolvenza;
vista la documentazione allegata al ricorso, gli atti dell'istruttoria ufficiosa, le istanze e i depositi autorizzati;
pagina 1 di 5
ritenuto che
sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, dato che la sede legale del debitore è sita in Faenza (RA) via Mengolina n. 19, CAP 48018 e non sussistono ragioni per collocare altrove la sede effettiva della società;
B) il debitore è imprenditore commerciale che esercita attività di spedizioniere, ed è quindi soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e – in quanto specificamente onerato in forza del menzionato art. 121 CCII – non ha fornito prova del possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
né è dato, in forza della documentazione contabile o fiscale presente al fascicolo, rilevare aliunde l'acquisizione di un tale riscontro dimensionale;
anzi, dall'analisi del bilancio per l'esercizio 2022 risultano, fra gli altri, dati di conto economico di rilievo sopra soglia (ricavi: €
2.887.103);
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCDI ed avendo altresì svolto, in proprio, attività difensiva;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
all'uopo può rilevarsi come la totalità dei debiti erariali e previdenziali già avviati all'esattoria per la riscossione coattiva ammonti ad € 20.405,61, mentre il debito nei confronti di parte ricorrente risulta pari ad € 41.839,00, già al netto degli acconti ricevuti, oltre spese e competenze legali;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII.
A tal proposito, in via preliminare, può essere utile rilevare come la definizione contenuta all'art. 2 c. 1 lett. b) CCII (“lo stato del debitore che si manifesti con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”) ricalchi sostanzialmente quella elaborata sulla scorta dell'abrogato art. 5 l. fall., sicché può ribadirsi che l'insolvenza si realizzi in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. Cass. 7252/2014 “(…) il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio”).
Ciò precisato, alla luce della definizione testé riportata, appare evidente come, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, dato che la resistente, completamente priva di liquidità e patrimonialmente incapiente (atteso l'esito infruttuoso dei pignoramenti tentati dalla ricorrente), non è in grado di remunerare i fattori produttivi e può solo utilizzare la leva del recupero giudiziale di crediti litigiosi, la cui esigibilità è del tutto sfornita di sostegno probatorio.
Si rileva, peraltro, che: a) la documentazione prodotta a margine dell'udienza del 12.03.2025, relativa alla dedotta definizione parziale delle pendenze erariali tramite accesso alla c.d. rottamazione quater non pagina 2 di 5 appare conducente, posto che trattasi di modelli F24 relativi a versamenti rateali iniziati anteriormente all'8 ottobre 2024, data dei certificati, acquisiti agli atti dell'istruttoria ufficiosa, di provenienza ADER
e INPS che, viceversa, confermano a quella data la sussistenza di debiti erariali già avviati all'esattoria per la riscossione coattiva, pari ad € 20.405,61, dei quali € 13.138,04 per contributi non versati;
b) non è stata allegata alcuna documentazione in merito alla dedotta transazione della vertenza con
[...]
(si veda il d.i. n. 230/2024 emesso nell'ambito del procedimento nr. RG 3025/2023), con Parte_2 il che deve dedursene l'attuale sussistenza del relativo debito per € 33.800,00 (oltre spese e interessi).
Sussistono di contro, e a conferma della condizione di insolvenza, ulteriori elementi sintomatici, quali, su tutte, le dichiarazioni negative rese da quattro istituti di credito interpellati nell'ambito del pignoramento presso terzi infruttuosamente coltivato da parte ricorrente, che conferma l'assenza attuale di disponibilità liquide in capo alla debitrice (vd. doc. 20-24 parte ricorrente), pur a fronte delle consistenti voci di “cassa” registrate nella contabilità relativa all'esercizio 2022 (disponibilità liquide e crediti a breve), segno (o dell'inattendibilità di tali documenti oppure) dell'azzeramento delle risorse liquide per effetto di un deficit finanziario (e, a monte, di una gestione non profittevole dell'impresa) che le ha definitivamente “bruciate”.
Non sussistono, quindi, ragioni sufficienti per disporre i rinvii richiesti, posto che pure l'emissione di titoli di condanna a favore della debitrice non consentirebbe il risanamento dell'impresa e la correlata capacità di finanziare, in una prospettiva di fisiologica continuità, il proprio ciclo produttivo.
Nonostante gli ampi spazi difensivi concessi, non è dato in definitiva il riscontro di un superamento imminente della condizione di insolvenza, che appare invero conclamata ed irreversibile;
a fronte dalla quale, e nell'ottica di tutelare la par condicio creditorum, ritiene il Collegio doversi, conclusivamente, dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
L' Controparte_2
C.F. )
[...] P.IVA_2 con sede in Faenza (RA) via Mengolina n. 19, CAP 48018
NOMINA giudice delegato il dott. Paolo Gilotta
NOMINA curatore il dott. ( Persona_1 C.F._1 che è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore a) il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; b) la presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pagina 3 di 5 pubblicazione della presente sentenza, a norma dell'art. 198 c. 2 CCII;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore. Ordina, altresì, al curatore di apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39
CCII, compreso il bilancio dell'ultimo esercizio presentato dal debitore successivamente alla pubblicazione della presente sentenza. Ove il debitore ometta la presentazione e il deposito di tale ultimo bilancio, dovrà provvedervi il curatore a norma dell'art. 198 c. 2 CCII.
FISSA in data 24.09.2025 ore 10:00
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà luogo presso il Tribunale di Ravenna, nell'aula 16 del predetto Tribunale (o nella diversa aula che verrà indicata, nel giorno prefissato, nel tabellone digitale posto all'ingresso del Palazzo di Giustizia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in proprietà o in possesso del debitore, compresi nella liquidazione giudiziale, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande previste ex art. 201 co. 1 CCII e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
pagina 4 di 5 Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura.
AUTORIZZA fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva e di un gestionale scelto dal curatore per tutta la durata della procedura, invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Ravenna, Camera di Consiglio del 23.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Paolo Gilotta Dott. Giovanni Trerè
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trerè - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento ex artt. 41 e ss. CCII promosso da
(C.F. ) con sede in Napoli, via Ponte di Tappia n. 47, CAP Parte_1 P.IVA_1 80133, con il patrocinio dell'avv. Domenico Esposito, ed elettivamente domiciliata in Napoli, Corso Umberto I, presso lo studio di quest'ultimo
Contro
(C.F. ) con sede in Faenza (RA) via Mengolina n. 19, CAP 48018, con il CP_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Michele Bonacini, ed elettivamente domiciliata in Parma, str. Della Repubblica n. 58, presso lo studio di quest'ultimo
*****
Visto il ricorso con cui a chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1 deducendo la sussistenza di un credito di € 76.843,55, documentato da atto di precetto CP_1 seguito all'emissione del decreto ingiuntivo n. 6419/2023 emesso dal Tribunale di Napoli in data
02.11.2023; rilevato che il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la rituale costituzione della parte resistente in data 22.01.2025, la quale si è opposta alla declaratoria richiesta contestando la sussistenza di una condizione di insolvenza;
vista la documentazione allegata al ricorso, gli atti dell'istruttoria ufficiosa, le istanze e i depositi autorizzati;
pagina 1 di 5
ritenuto che
sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, dato che la sede legale del debitore è sita in Faenza (RA) via Mengolina n. 19, CAP 48018 e non sussistono ragioni per collocare altrove la sede effettiva della società;
B) il debitore è imprenditore commerciale che esercita attività di spedizioniere, ed è quindi soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e – in quanto specificamente onerato in forza del menzionato art. 121 CCII – non ha fornito prova del possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
né è dato, in forza della documentazione contabile o fiscale presente al fascicolo, rilevare aliunde l'acquisizione di un tale riscontro dimensionale;
anzi, dall'analisi del bilancio per l'esercizio 2022 risultano, fra gli altri, dati di conto economico di rilievo sopra soglia (ricavi: €
2.887.103);
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCDI ed avendo altresì svolto, in proprio, attività difensiva;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
all'uopo può rilevarsi come la totalità dei debiti erariali e previdenziali già avviati all'esattoria per la riscossione coattiva ammonti ad € 20.405,61, mentre il debito nei confronti di parte ricorrente risulta pari ad € 41.839,00, già al netto degli acconti ricevuti, oltre spese e competenze legali;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII.
A tal proposito, in via preliminare, può essere utile rilevare come la definizione contenuta all'art. 2 c. 1 lett. b) CCII (“lo stato del debitore che si manifesti con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”) ricalchi sostanzialmente quella elaborata sulla scorta dell'abrogato art. 5 l. fall., sicché può ribadirsi che l'insolvenza si realizzi in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. Cass. 7252/2014 “(…) il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio”).
Ciò precisato, alla luce della definizione testé riportata, appare evidente come, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, dato che la resistente, completamente priva di liquidità e patrimonialmente incapiente (atteso l'esito infruttuoso dei pignoramenti tentati dalla ricorrente), non è in grado di remunerare i fattori produttivi e può solo utilizzare la leva del recupero giudiziale di crediti litigiosi, la cui esigibilità è del tutto sfornita di sostegno probatorio.
Si rileva, peraltro, che: a) la documentazione prodotta a margine dell'udienza del 12.03.2025, relativa alla dedotta definizione parziale delle pendenze erariali tramite accesso alla c.d. rottamazione quater non pagina 2 di 5 appare conducente, posto che trattasi di modelli F24 relativi a versamenti rateali iniziati anteriormente all'8 ottobre 2024, data dei certificati, acquisiti agli atti dell'istruttoria ufficiosa, di provenienza ADER
e INPS che, viceversa, confermano a quella data la sussistenza di debiti erariali già avviati all'esattoria per la riscossione coattiva, pari ad € 20.405,61, dei quali € 13.138,04 per contributi non versati;
b) non è stata allegata alcuna documentazione in merito alla dedotta transazione della vertenza con
[...]
(si veda il d.i. n. 230/2024 emesso nell'ambito del procedimento nr. RG 3025/2023), con Parte_2 il che deve dedursene l'attuale sussistenza del relativo debito per € 33.800,00 (oltre spese e interessi).
Sussistono di contro, e a conferma della condizione di insolvenza, ulteriori elementi sintomatici, quali, su tutte, le dichiarazioni negative rese da quattro istituti di credito interpellati nell'ambito del pignoramento presso terzi infruttuosamente coltivato da parte ricorrente, che conferma l'assenza attuale di disponibilità liquide in capo alla debitrice (vd. doc. 20-24 parte ricorrente), pur a fronte delle consistenti voci di “cassa” registrate nella contabilità relativa all'esercizio 2022 (disponibilità liquide e crediti a breve), segno (o dell'inattendibilità di tali documenti oppure) dell'azzeramento delle risorse liquide per effetto di un deficit finanziario (e, a monte, di una gestione non profittevole dell'impresa) che le ha definitivamente “bruciate”.
Non sussistono, quindi, ragioni sufficienti per disporre i rinvii richiesti, posto che pure l'emissione di titoli di condanna a favore della debitrice non consentirebbe il risanamento dell'impresa e la correlata capacità di finanziare, in una prospettiva di fisiologica continuità, il proprio ciclo produttivo.
Nonostante gli ampi spazi difensivi concessi, non è dato in definitiva il riscontro di un superamento imminente della condizione di insolvenza, che appare invero conclamata ed irreversibile;
a fronte dalla quale, e nell'ottica di tutelare la par condicio creditorum, ritiene il Collegio doversi, conclusivamente, dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
L' Controparte_2
C.F. )
[...] P.IVA_2 con sede in Faenza (RA) via Mengolina n. 19, CAP 48018
NOMINA giudice delegato il dott. Paolo Gilotta
NOMINA curatore il dott. ( Persona_1 C.F._1 che è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore a) il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; b) la presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pagina 3 di 5 pubblicazione della presente sentenza, a norma dell'art. 198 c. 2 CCII;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore. Ordina, altresì, al curatore di apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39
CCII, compreso il bilancio dell'ultimo esercizio presentato dal debitore successivamente alla pubblicazione della presente sentenza. Ove il debitore ometta la presentazione e il deposito di tale ultimo bilancio, dovrà provvedervi il curatore a norma dell'art. 198 c. 2 CCII.
FISSA in data 24.09.2025 ore 10:00
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà luogo presso il Tribunale di Ravenna, nell'aula 16 del predetto Tribunale (o nella diversa aula che verrà indicata, nel giorno prefissato, nel tabellone digitale posto all'ingresso del Palazzo di Giustizia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in proprietà o in possesso del debitore, compresi nella liquidazione giudiziale, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande previste ex art. 201 co. 1 CCII e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
pagina 4 di 5 Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura.
AUTORIZZA fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva e di un gestionale scelto dal curatore per tutta la durata della procedura, invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Ravenna, Camera di Consiglio del 23.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Paolo Gilotta Dott. Giovanni Trerè
pagina 5 di 5