TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 3922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3922 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25927/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25927/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGNI NICOLETTA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PAROLARI VALERIA ( ) elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._1
DUOMO 20 20122 MILANO presso il difensore avv. PAGNI NICOLETTA
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
Per Parte_1
In via principale: accertare e dichiarare la risoluzione giudiziale dei contratti di vendita mobiliare risultanti dai docc. da n. 3 a n. 15 (nn. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15) conclusi tra e per Parte_1 CP_1 inadempimento del venditore, ai sensi dell'articolo 1453 c.c., per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare alla restituzione del prezzo corrisposto da per l'acquisto CP_1 Parte_1 della merce, pari a euro 141.884,29, ai sensi dell'art. 1493 c.c., oltre agli interessi di mora ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalla data di ciascun pagamento (12.07.2022, 01.08.2022 e 05.08.2022) fino al saldo effettivo;
In subordine: nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare che il pagamento effettuato da nei confronti di attraverso i pagamenti d.d. 12.07.2022, Parte_1 CP_1
01.08.2022 e 05.08.2022 costituisce un pagamento non dovuto (indebito oggettivo) ex art. 2033 c.c. e, per l'effetto, condannare alla restituzione, in favore di dell'importo di euro CP_1 Parte_1
141.884,29, oltre a interessi dal giorno di ogni singolo pagamento (12.07.2022, 01.08.2022 e
05.08.2022) al saldo effettivo;
In via sussidiaria: stante la natura dell'azione generale di cui all'art. 2041 c.c. e solo ove il Tribunale adito ritenga non sussistenti gli elementi per l'accoglimento nell'ordine delle domande spiegate con le azioni che precedono, condannare ai sensi dell'art. 2041 c.c., alla restituzione, in favore di CP_1 Parte_1
[...
dell'importo di euro 141.884,29, oltre a interessi dal giorno di ogni singolo pagamento (12.07.2022, 01.08.2022 e 05.08.2022) al saldo effettivo. In ogni caso: pagina 1 di 7 condannare al risarcimento dei danni subiti da (a causa CP_1 Parte_1 dell'inadempimento contrattuale/dell'indebito arricchimento/dell'arricchimento senza giusta causa della prima), pari alla differenza tra il prezzo di vendita della merce ai terzi acquirenti e il prezzo al quale la merce stessa è stata acquistata, per un totale di euro 11.262,14, oltre al mancato guadagno che ha subìto a causa dell'impossibilità di rivendere la merce de qua, pari ad euro Parte_1
7.453,08, per un totale complessivo di euro 18.715,22. Il tutto, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo. In via istruttoria: si chiede che venga ammesso interrogatorio formale dell'amministratore unico, legale rappresentante della società convenuta, nonché prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
Sulla dimostrazione del contratto di compravendita tra le parti:
1. Vero che tra l'11 luglio e il 5 agosto 2022 acquistava da 287.430,00 kg. Parte_1 CP_1 di pellet, versando il prezzo totale di euro 141.884,29, come da fatture pro forma n. 1 d.d. 11.07.2022,
n. 6 d.d. 01.08.2022, n. 8 d.d. 04.08.2022 e n. 9 d.d. 05.08.2022, bonifici d.d. 12.07.2022, 01.08.2022 e
05.08.2022 e fatture n. 50/2022, 57/2022 e 58/2022 (docc. nn. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 e 13 allegati al presente atto) che si rammostrano al teste;
2. Dica il teste se ha ricevuto la merce venduta da di cui alle fatture pro Parte_1 CP_1 forma n. 1 d.d. 11.07.2022, n. 6 d.d. 01.08.2022, n. 8 d.d. 04.08.2022 e n. 9 d.d. 05.08.2022, meglio descritte al cap. 1 (docc. nn. 3,7,10 e 11 che si rammostrano al teste);
3. Vero che, in base agli accordi, la merce di cui al capitolo precedente doveva essere consegnata a presso i magazzini di Assago di Parte_1 CP_1
Si indicano quali testimoni:
- c.f. , Lecco, Via Valsassina, 18. Testimone_1 CodiceFiscale_2
- residente in [...]; Tes_2
- presso in ED (TN), Via Ampola, 15. Tes_3 Parte_1
Sulla dimostrazione del danno emergente e del lucro cessante:
1. Vero che vendeva a c.f. e p.iva , con sede Parte_1 Parte_2 P.IVA_3 in Rovereto, Viale Trento, 81, 1.474 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, per un totale di euro 14.188,43, iva compresa, come da doc. n. 16 che si rammostra al teste e che S.A.V. provvedeva al pagamento della merce con bonifico bancario d.d. 04.08.2022 per euro 14.188,42, come da doc. n. 17 che si rammostra al teste?
2. Vero che, con bonifico bancario del 04.11.2022 versava/restituiva a S.A.V. la Parte_1 somma di euro 14.188,43, di cui al capitolo precedente, come da doc. n. 31 che si rammostra al teste;
Si indicano a testi:
. presso in Rovereto (TN), Viale Trento, 81; Tes_4 Parte_2
- residente in [...]; Tes_2
- presso in ED (TN), Via Ampola, 14. Tes_3 Parte_1
1. Vero che vendeva a c.f. e p.iva Parte_1 Parte_3 P.IVA_4 con sede in Vertemate con PR (CO), Via S. Angelo, 11, 670 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, per un totale di euro 5.558,32, iva compresa, come da doc. n. 18 che si rammostra al teste e che provvedeva al pagamento della merce con bonifico bancario d.d. 04.08.2022 (parzialmente Parte_3 restituito con bonifico d.d. 14.10.2022 per importo errato) per euro 5.558,32, come da doc. n. 19 che si rammostra al teste?
pagina 2 di 7 2. Vero che, con bonifico bancario del 04.11.2022 versava/restituiva a la Parte_1 Parte_3 somma di euro 5.558,32, di cui al capitolo precedente, come da doc. n. 32 che si rammostra al teste;
Si indicano a testi:
, presso Trafilmetalli di NE AU e C. s.a.s., Via S. Angelo, 11, Vertemate con Parte_3
PR (CO);
- residente in [...]; Tes_2
- presso in ED (TN), Via Ampola, 14. Tes_3 Parte_1
1. Vero che vendeva a c.f. e p.iva Parte_1 Controparte_2
, con sede in Lana (BZ), Vicolo San Floriano, 9, 1.474 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, P.IVA_5 per un totale di euro 14.673,96, iva compresa, come da doc. n. 20 che si rammostra e che CP_2 provvedeva al pagamento della merce con bonifico bancario d.d. 01.08.2022 per euro 14.673,96, come da doc. n. 21 che si rammostra al teste?
2. Vero che, con bonifico bancario del 03.11.2022 versava/restituiva a la Parte_1 CP_2 somma di euro 14.673,96, di cui al capitolo precedente, come da doc. n. 33 che si rammostra al teste;
Si indicano a testi:
. , presso Vicolo San Floriano, 9, Lana - Bolzano;
Testimone_5 CP_2
- residente in [...]; Tes_2
- presso in ED (TN), Via Ampola, 14. Tes_3 Parte_1
1. Vero che vendeva a Zampini S., c.f. e p.iva Parte_1 Controparte_3 P.IVA_6 con sede in Arbizzano di Negrar (VR), Via Palazzina, 1.474 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, per un totale di euro 14.673,96, iva compresa, come da doc. n. 22 che si rammostra al teste e che
[...] provvedeva al pagamento della merce con bonifici bancari d.d. 04.08.2022 per euro CP_3
14.673,96, come da doc. n. 23 che si rammostra al teste?
2. Vero che, con bonifico bancario del 04.11.2022 versava/restituiva a Parte_1 [...] la somma di euro 14.673,96, di cui al capitolo precedente, come da doc. n. 34 che si CP_3 rammostra al teste;
Si indicano a testi:
presso ED AR s.a.s. di Zampini S., Via Palazzina – Arbizzano di Negrar Testimone_6
(VR);
- residente in [...]; Tes_2
- presso in ED (TN), Via Ampola, 14. Tes_3 Parte_1
1. Vero che vendeva ad c.f. e p.iva , con sede in Laives Parte_1 CP_4 P.IVA_7
(BZ), Via A. Olivetti, 8, 1.742 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, per un totale di euro 17.341,96, iva compresa, come da doc. n. 24 che si rammostra al teste e che provvedeva al pagamento CP_4 della merce con bonifico bancario d.d. 05.08.2022 per euro 17.341,96, come da doc. n. 25 che si rammostra al teste?
2. Vero che, con bonifico bancario del 04.11.2022 versava/restituiva ad la Parte_1 CP_4 somma di euro 17.341,96, di cui al capitolo precedente, come da doc. n. 35 che si rammostra al teste;
Si indicano a testi:
. presso Via A. Olivetti, 8 – Zon – Laives (San Giacomo) BZ;
Tes_7 CP_4
- residente in [...]; Tes_2
- presso in ED (TN), Via Ampola, 15. Tes_3 Parte_1
1. Vero che vendeva a di Bolzano, c.f. e p.iva , con Parte_1 Parte_4 P.IVA_8 sede in Bolzano, Via Siemens, 10, 8.710 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, per un totale di euro pagina 3 di 7 86.709,80, iva compresa, come da doc. n. 27 che si rammostra al teste e che di Parte_4
Bolzano provvedeva al parziale pagamento della merce con bonifico bancario d.d. 09.09.2022 per euro 34.683,92, come da doc. n. 28 che si rammostra al teste?
2. Vero che, con bonifico bancario del 04.11.2023 versava/restituiva a Consorzio Parte_1
Agrario di Bolzano la somma di euro 34.683,92, di cui al capitolo precedente, come da doc. n. 36 che si rammostra al teste;
Si indicano a testi:
. presso Consorzio Agrario di Bolzano, Via Siemens, 10 - Bolzano;
Testimone_8
- residente in [...]; Tes_2
- presso in ED (TN), Via Ampola, 14. Tes_3 Parte_1
Con riserva di formulare ulteriori istanze e deduzioni istruttorie nei termini di legge, anche in relazione alle deduzioni ex adverso formulate. Con vittoria di competenze professionali e spese, maggiorate ai sensi dell'art. 4, co 1 bis del D.M. n. 55 d.d. 10.03.2014.
Motivazione
La causa ha ad oggetto la richiesta di risoluzione del contratto di acquisto di pellet e di risarcimento del danno avanzata da parte attrice nei confronti della convenuta contumace Parte_1 CP_1
la quale, incaricata di un ordine di un ingente quantitativo di materia prima (precisamente 287.430,00 kg. di pellet, per un totale di euro 141.884,29) e dopo aver ricevuto il pagamento del prezzo dall'attrice, non ha mai consegnato la merce, rendendosi inoltre irreperibile.
Le domande dell'attrice devono essere accolte in quanto sono fondate sull'inadempimento della convenuta, quale parte venditrice, che non ha mai consegnato la merce all'attrice, dopo aver ricevuto il pagamento del prezzo anticipato.
Risulta infatti documentalmente che l'attrice aveva acquistato, nel periodo 11 luglio - 5 agosto 2022, diversi quantitativi di pellet, come da ordini e relativi pagamenti di seguito indicati:
1) 2.948 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, per un totale di euro 21.219,70, iva compresa, come da fattura pro forma n. 1 d.d. 11.07.2022 per euro 21.219,70 (doc. n. 3), pagata con bonifico bancario in data 12.07.2022 (doc. n. 4) e successiva fattura n. 50 d.d. 13.07.2022 (doc. n. 5). Seguiva comunicazione mail del 29 luglio da parte di , che informava l'acquirente che la consegna della CP_1
merce era prevista per il 5 agosto presso la logistica (doc. n. 6);
2) 5.896 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, per un totale di euro 43.878,03, iva compresa, come da fattura pro forma n. 6 d.d. 01.08.2022 (doc. n. 7), pagata con bonifico bancario il 01.08.2022 (doc. n. 8)
e successiva fattura n. 57 d.d. 04.08.2022 (doc. n. 9);
3) 1.474 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, per un totale di euro 10.969,51, iva compresa, come da fattura pro forma n. 8 d.d. 04.08.2022 (doc. n. 10) e 8.844 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, come da fattura pro forma n. 9 d.d. 05.08.2022, per euro 65.817,05 (doc. n. 11), pagate con bonifici bancari il
05.08.2022 (doc. n. 12) e successiva fattura n. 58 d.d. 08.08.2022 (doc. n. 13). pagina 4 di 7 Dopo il pagamento del prezzo, con e mail del 5 agosto 2022 chiedeva indicazioni per la Parte_1 consegna della merce e comunicava che avrebbe fornito le indicazioni con “indirizzo, orari CP_1 logistica e ddt” (doc. n. 14) e pochi giorni dopo, con e mail dell'8 agosto 2022, inviava il documento di trasporto necessario per il ritiro ad Assago della merce acquistata nel luglio 2022 (doc. n. 15).
La merce non veniva tuttavia consegnata, come riconosciuto dalla stessa che giustificava la CP_1
mancata consegna per il ritardo delle proprie fornitrici e la difficoltà di reperimento dei pellet (e mail del settembre 2022 = docc. nn. 29 e 30).
L'ultima comunicazione inviata dalla è del 26 ottobre 2022 (doc. n 37), la quale informava CP_1
l'attrice di aver diffidato ad adempiere i propri fornitori;
successivamente si rendeva irreperibile CP_1
(doc. n. 38).
La domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. è dunque fondata, essendo provato il contratto di compravendita, l'adempimento della parte acquirente che ha pagato il prezzo ed il grave Parte_1
inadempimento della parte venditrice che non ha consegnato la merce. CP_1
L'attrice ha quindi diritto alla restituzione del prezzo versato, per euro 141.884,29, maggiorato degli interessi di mora ex art. 5 d.Lgs. 231/2002 dalla data di ciascun pagamento al saldo effettivo e, precisamente:
1.quanto ad euro 21.219,70 gli interessi decorrono dalla data di pagamento del 12.07.2022 = doc. n. 4;
2.quanto ad euro 43.878,03 (gli interessi decorrono dalla data di pagamento del 01.08.2022 = doc. n. 8;
3.quanto ad euro 10.969,51 ed euro 65.817,05, per un totale di euro 76.786,56, gli interessi decorrono dalla data di pagamento del 05.08.2022 = doc. n. 12.
La ha chiesto anche il risarcimento del danno ex art. 1494 c.c. causato dall'inadempimento Parte_1
della convenuta, costituito dalla perdita subita a seguito degli impegni che aveva Parte_1
assunto nei confronti dei propri clienti, facendo affidamento sugli acquisti effettuati dalla convenuta, per la rivendita dei pellet per un totale di 233.160,00 kg. di pellet per euro 153.146,43 di cui:
1) a 1.474 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, per un totale di euro Parte_2
14.188,43, iva compresa, come da fattura pro forma n. 1 d.d. 27.07.2022 (doc. n. 16), pagata con bonifico bancario il 04.08.2022 (doc. n. 17);
2) a 670 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, per un totale di euro Parte_3
5.558,32, iva compresa, come da fattura pro forma n. 2 d.d. 28.07.2022 (doc. n. 18), pagata con bonifico bancario il 04.08.2022 (doc. n. 19);
3) a 1.474 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, per un totale Controparte_2
di euro 14.673,96, iva compresa, come da fattura pro forma n. 3 d.d. 28.07.2022 (doc. n. 20), pagata con bonifico bancario il 01.08.2022 (doc. n. 21);
pagina 5 di 7 4) a ED AR s.a.s. di Zampini S.: 1.474 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, per un totale di euro
14.673,96, iva compresa, come da fattura pro forma n. 4 d.d. 29.07.2022 (doc. n. 22), pagata con n. 2 bonifici bancari il 04.08.2022 (doc. n. 23);
5) ad 1.742 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, per un totale di euro 17.341,96, iva CP_4
compresa, come da fattura pro forma n. 5 d.d. 03.08.2022 (doc. n. 24), pagata con bonifico bancario il
05.08.2022 (doc. n. 25);
6) a Consorzio Agrario di Bolzano:
8.710 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, per un totale di euro
86.709,80, iva compresa, come da ordini nn. 35432, 35433, 35434, 35436 e 35437 (doc. 26), fatture pro forma nn. 6, 7, 8, 9 e 10 d.d. 06.09.2022 (doc. n. 27), due delle quali pagate con bonifico bancario il
09.09.2022 (doc. n. 28).
Il mancato guadagno dell'attrice è dato dalla differenza tra il prezzo della vendita della merce dall'attrice ai propri clienti (euro 153.146,43) e quella al quale la merce è stata acquistata (euro
141.884,29), che è pari a euro 11.262,14, che è risarcibile in quanto è conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento di . CP_1
L'attrice ha chiesto anche il risarcimento del danno per il mancato guadagno calcolato sulla restante parte dei pellet, che avrebbe rivenuto a terzi. In particolare dei 287.4300,00 kg. di pellet acquistati,
233.160,00 kg sono stati immediatamente rivenduti come suesposto e, qualora non fosse stata CP_1
inadempiente, avrebbe avuto la disponibilità di ulteriori 54,299,00 kg. di materia prima, Parte_1
disponibile per la vendita.
Anche il mancato guadagno per la rivendita della restante parte del pellet è conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della , considerato che la rivendita dei pellet a terzi da parte CP_1 dell'attrice è provata dalla rivendita di gran parte del pellet acquistato dalla avvenuta in CP_1
brevissimo tempo. Il danno va quantificato considerando il prezzo medio di acquisto a 6,10 euro a sacco e di rivendita a 8,16 euro a sacco (ciascun sacco del peso di 15,00 kg. per un totale di 3.618,00 sacchi), detratto il costo di acquisto del materiale (3.618,00 sacchi x 6,10 euro a sacco = euro
22.069,80). Pertanto il mancato guadagno è pari ad euro 7.453,08 (euro 29.522,88 – 22.069,80 =
7.453,08).
Il danno complessivo che deve essere risarcito è dunque di euro 18.715,22 (euro 11.262,14 + euro
7.453,08), maggiorato degli interessi al tasso legale di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale (notifica della citazione del 3 luglio 2023) al saldo.
Le prove orali richieste si confermano ininfluenti per la decisione.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono l'ordinario criterio della soccombenza della convenuta e si determinano considerando il valore della causa pagina 6 di 7 compreso nello scaglione da euro 52.001 a 260,000, con riferimenti ai valori minimi del compenso tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, della assenza di istruttoria orale e della mancata costituzione della convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o domanda disattesa,
1.Dichiara la risoluzione del contratto inter partes e condanna la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice del prezzo pagato di euro 141.884,29, maggiorato degli interessi di mora ex art. 5 d.Lgs.
231/2002 dalla data di ciascun pagamento al saldo effettivo e, precisamente: quanto ad euro 21.219,70 dal 12.07.2022; quanto ad euro 43.878,03 dal 01.08.2022 e quanto ad euro 76.786,56 dal 05.08.2022;
2.condanna la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice che liquida in euro
18.715,22, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 IV comma c.c. dal 3 luglio 2023 sino al saldo;
3.condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso, € 786,00 per spese, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Milano, 9 maggio 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25927/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGNI NICOLETTA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PAROLARI VALERIA ( ) elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._1
DUOMO 20 20122 MILANO presso il difensore avv. PAGNI NICOLETTA
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
Per Parte_1
In via principale: accertare e dichiarare la risoluzione giudiziale dei contratti di vendita mobiliare risultanti dai docc. da n. 3 a n. 15 (nn. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15) conclusi tra e per Parte_1 CP_1 inadempimento del venditore, ai sensi dell'articolo 1453 c.c., per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare alla restituzione del prezzo corrisposto da per l'acquisto CP_1 Parte_1 della merce, pari a euro 141.884,29, ai sensi dell'art. 1493 c.c., oltre agli interessi di mora ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalla data di ciascun pagamento (12.07.2022, 01.08.2022 e 05.08.2022) fino al saldo effettivo;
In subordine: nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare che il pagamento effettuato da nei confronti di attraverso i pagamenti d.d. 12.07.2022, Parte_1 CP_1
01.08.2022 e 05.08.2022 costituisce un pagamento non dovuto (indebito oggettivo) ex art. 2033 c.c. e, per l'effetto, condannare alla restituzione, in favore di dell'importo di euro CP_1 Parte_1
141.884,29, oltre a interessi dal giorno di ogni singolo pagamento (12.07.2022, 01.08.2022 e
05.08.2022) al saldo effettivo;
In via sussidiaria: stante la natura dell'azione generale di cui all'art. 2041 c.c. e solo ove il Tribunale adito ritenga non sussistenti gli elementi per l'accoglimento nell'ordine delle domande spiegate con le azioni che precedono, condannare ai sensi dell'art. 2041 c.c., alla restituzione, in favore di CP_1 Parte_1
[...
dell'importo di euro 141.884,29, oltre a interessi dal giorno di ogni singolo pagamento (12.07.2022, 01.08.2022 e 05.08.2022) al saldo effettivo. In ogni caso: pagina 1 di 7 condannare al risarcimento dei danni subiti da (a causa CP_1 Parte_1 dell'inadempimento contrattuale/dell'indebito arricchimento/dell'arricchimento senza giusta causa della prima), pari alla differenza tra il prezzo di vendita della merce ai terzi acquirenti e il prezzo al quale la merce stessa è stata acquistata, per un totale di euro 11.262,14, oltre al mancato guadagno che ha subìto a causa dell'impossibilità di rivendere la merce de qua, pari ad euro Parte_1
7.453,08, per un totale complessivo di euro 18.715,22. Il tutto, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo. In via istruttoria: si chiede che venga ammesso interrogatorio formale dell'amministratore unico, legale rappresentante della società convenuta, nonché prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
Sulla dimostrazione del contratto di compravendita tra le parti:
1. Vero che tra l'11 luglio e il 5 agosto 2022 acquistava da 287.430,00 kg. Parte_1 CP_1 di pellet, versando il prezzo totale di euro 141.884,29, come da fatture pro forma n. 1 d.d. 11.07.2022,
n. 6 d.d. 01.08.2022, n. 8 d.d. 04.08.2022 e n. 9 d.d. 05.08.2022, bonifici d.d. 12.07.2022, 01.08.2022 e
05.08.2022 e fatture n. 50/2022, 57/2022 e 58/2022 (docc. nn. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 e 13 allegati al presente atto) che si rammostrano al teste;
2. Dica il teste se ha ricevuto la merce venduta da di cui alle fatture pro Parte_1 CP_1 forma n. 1 d.d. 11.07.2022, n. 6 d.d. 01.08.2022, n. 8 d.d. 04.08.2022 e n. 9 d.d. 05.08.2022, meglio descritte al cap. 1 (docc. nn. 3,7,10 e 11 che si rammostrano al teste);
3. Vero che, in base agli accordi, la merce di cui al capitolo precedente doveva essere consegnata a presso i magazzini di Assago di Parte_1 CP_1
Si indicano quali testimoni:
- c.f. , Lecco, Via Valsassina, 18. Testimone_1 CodiceFiscale_2
- residente in [...]; Tes_2
- presso in ED (TN), Via Ampola, 15. Tes_3 Parte_1
Sulla dimostrazione del danno emergente e del lucro cessante:
1. Vero che vendeva a c.f. e p.iva , con sede Parte_1 Parte_2 P.IVA_3 in Rovereto, Viale Trento, 81, 1.474 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, per un totale di euro 14.188,43, iva compresa, come da doc. n. 16 che si rammostra al teste e che S.A.V. provvedeva al pagamento della merce con bonifico bancario d.d. 04.08.2022 per euro 14.188,42, come da doc. n. 17 che si rammostra al teste?
2. Vero che, con bonifico bancario del 04.11.2022 versava/restituiva a S.A.V. la Parte_1 somma di euro 14.188,43, di cui al capitolo precedente, come da doc. n. 31 che si rammostra al teste;
Si indicano a testi:
. presso in Rovereto (TN), Viale Trento, 81; Tes_4 Parte_2
- residente in [...]; Tes_2
- presso in ED (TN), Via Ampola, 14. Tes_3 Parte_1
1. Vero che vendeva a c.f. e p.iva Parte_1 Parte_3 P.IVA_4 con sede in Vertemate con PR (CO), Via S. Angelo, 11, 670 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, per un totale di euro 5.558,32, iva compresa, come da doc. n. 18 che si rammostra al teste e che provvedeva al pagamento della merce con bonifico bancario d.d. 04.08.2022 (parzialmente Parte_3 restituito con bonifico d.d. 14.10.2022 per importo errato) per euro 5.558,32, come da doc. n. 19 che si rammostra al teste?
pagina 2 di 7 2. Vero che, con bonifico bancario del 04.11.2022 versava/restituiva a la Parte_1 Parte_3 somma di euro 5.558,32, di cui al capitolo precedente, come da doc. n. 32 che si rammostra al teste;
Si indicano a testi:
, presso Trafilmetalli di NE AU e C. s.a.s., Via S. Angelo, 11, Vertemate con Parte_3
PR (CO);
- residente in [...]; Tes_2
- presso in ED (TN), Via Ampola, 14. Tes_3 Parte_1
1. Vero che vendeva a c.f. e p.iva Parte_1 Controparte_2
, con sede in Lana (BZ), Vicolo San Floriano, 9, 1.474 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, P.IVA_5 per un totale di euro 14.673,96, iva compresa, come da doc. n. 20 che si rammostra e che CP_2 provvedeva al pagamento della merce con bonifico bancario d.d. 01.08.2022 per euro 14.673,96, come da doc. n. 21 che si rammostra al teste?
2. Vero che, con bonifico bancario del 03.11.2022 versava/restituiva a la Parte_1 CP_2 somma di euro 14.673,96, di cui al capitolo precedente, come da doc. n. 33 che si rammostra al teste;
Si indicano a testi:
. , presso Vicolo San Floriano, 9, Lana - Bolzano;
Testimone_5 CP_2
- residente in [...]; Tes_2
- presso in ED (TN), Via Ampola, 14. Tes_3 Parte_1
1. Vero che vendeva a Zampini S., c.f. e p.iva Parte_1 Controparte_3 P.IVA_6 con sede in Arbizzano di Negrar (VR), Via Palazzina, 1.474 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, per un totale di euro 14.673,96, iva compresa, come da doc. n. 22 che si rammostra al teste e che
[...] provvedeva al pagamento della merce con bonifici bancari d.d. 04.08.2022 per euro CP_3
14.673,96, come da doc. n. 23 che si rammostra al teste?
2. Vero che, con bonifico bancario del 04.11.2022 versava/restituiva a Parte_1 [...] la somma di euro 14.673,96, di cui al capitolo precedente, come da doc. n. 34 che si CP_3 rammostra al teste;
Si indicano a testi:
presso ED AR s.a.s. di Zampini S., Via Palazzina – Arbizzano di Negrar Testimone_6
(VR);
- residente in [...]; Tes_2
- presso in ED (TN), Via Ampola, 14. Tes_3 Parte_1
1. Vero che vendeva ad c.f. e p.iva , con sede in Laives Parte_1 CP_4 P.IVA_7
(BZ), Via A. Olivetti, 8, 1.742 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, per un totale di euro 17.341,96, iva compresa, come da doc. n. 24 che si rammostra al teste e che provvedeva al pagamento CP_4 della merce con bonifico bancario d.d. 05.08.2022 per euro 17.341,96, come da doc. n. 25 che si rammostra al teste?
2. Vero che, con bonifico bancario del 04.11.2022 versava/restituiva ad la Parte_1 CP_4 somma di euro 17.341,96, di cui al capitolo precedente, come da doc. n. 35 che si rammostra al teste;
Si indicano a testi:
. presso Via A. Olivetti, 8 – Zon – Laives (San Giacomo) BZ;
Tes_7 CP_4
- residente in [...]; Tes_2
- presso in ED (TN), Via Ampola, 15. Tes_3 Parte_1
1. Vero che vendeva a di Bolzano, c.f. e p.iva , con Parte_1 Parte_4 P.IVA_8 sede in Bolzano, Via Siemens, 10, 8.710 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, per un totale di euro pagina 3 di 7 86.709,80, iva compresa, come da doc. n. 27 che si rammostra al teste e che di Parte_4
Bolzano provvedeva al parziale pagamento della merce con bonifico bancario d.d. 09.09.2022 per euro 34.683,92, come da doc. n. 28 che si rammostra al teste?
2. Vero che, con bonifico bancario del 04.11.2023 versava/restituiva a Consorzio Parte_1
Agrario di Bolzano la somma di euro 34.683,92, di cui al capitolo precedente, come da doc. n. 36 che si rammostra al teste;
Si indicano a testi:
. presso Consorzio Agrario di Bolzano, Via Siemens, 10 - Bolzano;
Testimone_8
- residente in [...]; Tes_2
- presso in ED (TN), Via Ampola, 14. Tes_3 Parte_1
Con riserva di formulare ulteriori istanze e deduzioni istruttorie nei termini di legge, anche in relazione alle deduzioni ex adverso formulate. Con vittoria di competenze professionali e spese, maggiorate ai sensi dell'art. 4, co 1 bis del D.M. n. 55 d.d. 10.03.2014.
Motivazione
La causa ha ad oggetto la richiesta di risoluzione del contratto di acquisto di pellet e di risarcimento del danno avanzata da parte attrice nei confronti della convenuta contumace Parte_1 CP_1
la quale, incaricata di un ordine di un ingente quantitativo di materia prima (precisamente 287.430,00 kg. di pellet, per un totale di euro 141.884,29) e dopo aver ricevuto il pagamento del prezzo dall'attrice, non ha mai consegnato la merce, rendendosi inoltre irreperibile.
Le domande dell'attrice devono essere accolte in quanto sono fondate sull'inadempimento della convenuta, quale parte venditrice, che non ha mai consegnato la merce all'attrice, dopo aver ricevuto il pagamento del prezzo anticipato.
Risulta infatti documentalmente che l'attrice aveva acquistato, nel periodo 11 luglio - 5 agosto 2022, diversi quantitativi di pellet, come da ordini e relativi pagamenti di seguito indicati:
1) 2.948 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, per un totale di euro 21.219,70, iva compresa, come da fattura pro forma n. 1 d.d. 11.07.2022 per euro 21.219,70 (doc. n. 3), pagata con bonifico bancario in data 12.07.2022 (doc. n. 4) e successiva fattura n. 50 d.d. 13.07.2022 (doc. n. 5). Seguiva comunicazione mail del 29 luglio da parte di , che informava l'acquirente che la consegna della CP_1
merce era prevista per il 5 agosto presso la logistica (doc. n. 6);
2) 5.896 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, per un totale di euro 43.878,03, iva compresa, come da fattura pro forma n. 6 d.d. 01.08.2022 (doc. n. 7), pagata con bonifico bancario il 01.08.2022 (doc. n. 8)
e successiva fattura n. 57 d.d. 04.08.2022 (doc. n. 9);
3) 1.474 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, per un totale di euro 10.969,51, iva compresa, come da fattura pro forma n. 8 d.d. 04.08.2022 (doc. n. 10) e 8.844 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, come da fattura pro forma n. 9 d.d. 05.08.2022, per euro 65.817,05 (doc. n. 11), pagate con bonifici bancari il
05.08.2022 (doc. n. 12) e successiva fattura n. 58 d.d. 08.08.2022 (doc. n. 13). pagina 4 di 7 Dopo il pagamento del prezzo, con e mail del 5 agosto 2022 chiedeva indicazioni per la Parte_1 consegna della merce e comunicava che avrebbe fornito le indicazioni con “indirizzo, orari CP_1 logistica e ddt” (doc. n. 14) e pochi giorni dopo, con e mail dell'8 agosto 2022, inviava il documento di trasporto necessario per il ritiro ad Assago della merce acquistata nel luglio 2022 (doc. n. 15).
La merce non veniva tuttavia consegnata, come riconosciuto dalla stessa che giustificava la CP_1
mancata consegna per il ritardo delle proprie fornitrici e la difficoltà di reperimento dei pellet (e mail del settembre 2022 = docc. nn. 29 e 30).
L'ultima comunicazione inviata dalla è del 26 ottobre 2022 (doc. n 37), la quale informava CP_1
l'attrice di aver diffidato ad adempiere i propri fornitori;
successivamente si rendeva irreperibile CP_1
(doc. n. 38).
La domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. è dunque fondata, essendo provato il contratto di compravendita, l'adempimento della parte acquirente che ha pagato il prezzo ed il grave Parte_1
inadempimento della parte venditrice che non ha consegnato la merce. CP_1
L'attrice ha quindi diritto alla restituzione del prezzo versato, per euro 141.884,29, maggiorato degli interessi di mora ex art. 5 d.Lgs. 231/2002 dalla data di ciascun pagamento al saldo effettivo e, precisamente:
1.quanto ad euro 21.219,70 gli interessi decorrono dalla data di pagamento del 12.07.2022 = doc. n. 4;
2.quanto ad euro 43.878,03 (gli interessi decorrono dalla data di pagamento del 01.08.2022 = doc. n. 8;
3.quanto ad euro 10.969,51 ed euro 65.817,05, per un totale di euro 76.786,56, gli interessi decorrono dalla data di pagamento del 05.08.2022 = doc. n. 12.
La ha chiesto anche il risarcimento del danno ex art. 1494 c.c. causato dall'inadempimento Parte_1
della convenuta, costituito dalla perdita subita a seguito degli impegni che aveva Parte_1
assunto nei confronti dei propri clienti, facendo affidamento sugli acquisti effettuati dalla convenuta, per la rivendita dei pellet per un totale di 233.160,00 kg. di pellet per euro 153.146,43 di cui:
1) a 1.474 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, per un totale di euro Parte_2
14.188,43, iva compresa, come da fattura pro forma n. 1 d.d. 27.07.2022 (doc. n. 16), pagata con bonifico bancario il 04.08.2022 (doc. n. 17);
2) a 670 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, per un totale di euro Parte_3
5.558,32, iva compresa, come da fattura pro forma n. 2 d.d. 28.07.2022 (doc. n. 18), pagata con bonifico bancario il 04.08.2022 (doc. n. 19);
3) a 1.474 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, per un totale Controparte_2
di euro 14.673,96, iva compresa, come da fattura pro forma n. 3 d.d. 28.07.2022 (doc. n. 20), pagata con bonifico bancario il 01.08.2022 (doc. n. 21);
pagina 5 di 7 4) a ED AR s.a.s. di Zampini S.: 1.474 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, per un totale di euro
14.673,96, iva compresa, come da fattura pro forma n. 4 d.d. 29.07.2022 (doc. n. 22), pagata con n. 2 bonifici bancari il 04.08.2022 (doc. n. 23);
5) ad 1.742 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, per un totale di euro 17.341,96, iva CP_4
compresa, come da fattura pro forma n. 5 d.d. 03.08.2022 (doc. n. 24), pagata con bonifico bancario il
05.08.2022 (doc. n. 25);
6) a Consorzio Agrario di Bolzano:
8.710 sacchi di pellet da 15 kg. cadauno, per un totale di euro
86.709,80, iva compresa, come da ordini nn. 35432, 35433, 35434, 35436 e 35437 (doc. 26), fatture pro forma nn. 6, 7, 8, 9 e 10 d.d. 06.09.2022 (doc. n. 27), due delle quali pagate con bonifico bancario il
09.09.2022 (doc. n. 28).
Il mancato guadagno dell'attrice è dato dalla differenza tra il prezzo della vendita della merce dall'attrice ai propri clienti (euro 153.146,43) e quella al quale la merce è stata acquistata (euro
141.884,29), che è pari a euro 11.262,14, che è risarcibile in quanto è conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento di . CP_1
L'attrice ha chiesto anche il risarcimento del danno per il mancato guadagno calcolato sulla restante parte dei pellet, che avrebbe rivenuto a terzi. In particolare dei 287.4300,00 kg. di pellet acquistati,
233.160,00 kg sono stati immediatamente rivenduti come suesposto e, qualora non fosse stata CP_1
inadempiente, avrebbe avuto la disponibilità di ulteriori 54,299,00 kg. di materia prima, Parte_1
disponibile per la vendita.
Anche il mancato guadagno per la rivendita della restante parte del pellet è conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della , considerato che la rivendita dei pellet a terzi da parte CP_1 dell'attrice è provata dalla rivendita di gran parte del pellet acquistato dalla avvenuta in CP_1
brevissimo tempo. Il danno va quantificato considerando il prezzo medio di acquisto a 6,10 euro a sacco e di rivendita a 8,16 euro a sacco (ciascun sacco del peso di 15,00 kg. per un totale di 3.618,00 sacchi), detratto il costo di acquisto del materiale (3.618,00 sacchi x 6,10 euro a sacco = euro
22.069,80). Pertanto il mancato guadagno è pari ad euro 7.453,08 (euro 29.522,88 – 22.069,80 =
7.453,08).
Il danno complessivo che deve essere risarcito è dunque di euro 18.715,22 (euro 11.262,14 + euro
7.453,08), maggiorato degli interessi al tasso legale di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale (notifica della citazione del 3 luglio 2023) al saldo.
Le prove orali richieste si confermano ininfluenti per la decisione.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono l'ordinario criterio della soccombenza della convenuta e si determinano considerando il valore della causa pagina 6 di 7 compreso nello scaglione da euro 52.001 a 260,000, con riferimenti ai valori minimi del compenso tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, della assenza di istruttoria orale e della mancata costituzione della convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o domanda disattesa,
1.Dichiara la risoluzione del contratto inter partes e condanna la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice del prezzo pagato di euro 141.884,29, maggiorato degli interessi di mora ex art. 5 d.Lgs.
231/2002 dalla data di ciascun pagamento al saldo effettivo e, precisamente: quanto ad euro 21.219,70 dal 12.07.2022; quanto ad euro 43.878,03 dal 01.08.2022 e quanto ad euro 76.786,56 dal 05.08.2022;
2.condanna la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice che liquida in euro
18.715,22, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 IV comma c.c. dal 3 luglio 2023 sino al saldo;
3.condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso, € 786,00 per spese, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Milano, 9 maggio 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 7 di 7