Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/06/2025, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico, dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2358/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto opposizione a precetto e vertente
T R A
nato a [...] il [...] e residente in [...]
A. Diaz n. 122, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco C.F._1
Telese presso il cui studio in Torre Annunziata alla Via P. Fusco n. 61 elettivamente domicilia, giusta procura speciale in atti
OPPONENTE
E
, nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Sant'Antimo alla Via degli Aironi n. 37 (c.f. : ) , elettivamente dom.ta C.F._2 in Frattamaggiore alla Via P.M. Vergara n.140, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Tecame dal quale è rapp.ta e difesa con procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l. 69/2009.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il precetto notificatogli in data 23.2.2024 dalla sig.ra CP_1
in forza del decreto di omologazione della separazione del 21 novembre 2018 del
[...]
Tribunale di Napoli Nord, intimante il pagamento della somma di euro 13.415,84, di cui
11.000,00 euro a titolo di contributo al mantenimento non versato dalla data del 11.4.2019 sino al 9.12.2020, euro 7.600,00 per differenza non corrisposta dal gennaio 2021 al febbraio
2024, euro 473,22 per adeguamento Istat.
2.1. Si è costituita la sig.ra , spiegando le proprie difese e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione.
3. L'opposizione va rigettata per le ragioni che seguono.
3.1. L'opponente deduce l'insussistenza del credito per cui si procede poiché nelle more di questo procedimento il figlio, in relazione al quale il titolo prevede un contributo al mantenimento di euro 550 mensili, è divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente, così vantando, al più, la precettante, le sole somme imputabili al mantenimento per sé, previsto per euro 250 mensili, coperte, con esubero di somme a credito, secondo gli assunti, dai pagamenti per spese alimentari pari a complessivi euro
6000 e dal pagamento di 38 mensilità pari ad euro 350.
Quanto deduce l'opponente, con giurisprudenza e documentazione a supporto, costituisce motivo afferente al mutamento delle condizioni in base alle quali è stato reso il decreto i omologa, da veicolarsi non già in sede di opposizione a precetto ma con l'instaurazione di un giudizio di modifica delle condizioni di separazione.
A tal proposito, va rilevato che in caso di esecuzione promossa per la soddisfazione di crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, possono dedursi in opposizione soltanto questioni attinenti alla validità ed efficacia del titolo. Tutte le altre situazioni, fra cui le eventuali modifiche delle condizioni economiche del soggetto obbligato, possono essere fatte valere unicamente con lo strumento di tutela disciplinato dall'art. 710 c.p.c., l'unico utilizzabile in questi casi per ottenere l'accertamento giurisdizionale delle sopravvenienze (ex plurimis, Cassazione del 9 novembre 2001 n.
13872; negli stessi termini, Cassazione del 25 settembre 2014 n. 20303; Cassazione del 19 ottobre 2006 n. 22491 e Cassazione del 4 aprile 2005 n. 6975).
4. In definitiva, per le ragioni esposte, l'opposizione va rigettata.
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ivi compresa la fase di trattazione, nella quale confluisce quella del vaglio dell'istanza sospensiva, a carico dell'Erario, atteso che parte soccombente è ammessa provvisoriamente al GP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in persona della dott.ssa Antonella
Paone, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 2358/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'Erario al pagamento, in favore dell'opposta , delle spese di Controparte_1 lite che liquida in complessivi euro 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Gennaro Tecame.
Manda la Cancelleria per la comunicazione.
Così deciso in Aversa, 23.6.2025
Il GIUDICE
dr.ssa Antonella Paone