CASS
Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2024, n. 46252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46252 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sull'ordinanza del 27/6/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Varese;
lette le conclusioni del difensore di BR NO AR GO e di MA NE, Avv. NI Lombardo, che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Milano;
lette le conclusioni del difensore di NI IT e IM HE, Avv. Giuseppe Interrante, che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Monza;
lette le conclusioni del difensore di TO ER, Avv. Sabrina Bonetti, che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Milano Penale Sent. Sez. 3 Num. 46252 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 16/10/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 27/6/2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese ha rimesso alla Corte di cassazione - ai sensi dell'ad 24-bis cod. proc. pen. ed anche su richiesta delle parti - la questione concernente la competenza per territorio in relazione ai reati, di cui al d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, contestati - come da rubrica - a KO TO, CE NO AR GO, US CO, EA BO, TO ER, FA ZZ, UL NI AR CO, AO ES AS, FA IA, AV ER, BR ER, CA GO, EA GR, NA NI, IM ST EV, IM HE, LO AR SO, NI IT e MA NE. 2. In particolare, il Giudice - evidenziata la connessione esistente tra le varie fattispecie di reato, espressioni di un consolidato sistema di frode fiscale nel settore delle agenzie di investigazione e di vigilanza privata operanti principalmente in Lombardia, nell'arco di oltre 15 anni - ha sottolineato che il d. Igs. n. 74 del 2000 prevede una disciplina specifica per la individuazione della competenza per territorio (art. 18), ma non anche per le ipotesi in cui i reati interessati siano uniti per connessione;
in questo caso, pertanto, troverebbe applicazione la disciplina generale di cui all'art. 16 cod. proc. pen., come da costante giurisprudenza di questa Corte, dovendosi quindi individuare il giudice competente in quello del luogo nel quale è stato commesso il reato più grave e, in caso di pari gravità, il primo dii essi. 2.1. Ebbene, nel procedimento in oggetto i reati più gravi dovrebbero essere individuati nelle fattispecie di cui agli artt. 2 e 8, cf. Igs. n. 74 del 2000, commesse dal 25/12/2019, data di entrata in vigore della I. 19 dicembre 2019, n. 157, che, convertendo, con modificazioni, il d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, ha individuato la cornice edittale di entrambi i reati tra 4 ed 8 anni di reclusione. Le contestazioni interessate, dunque, sarebbero quelle di cui ai capi X) (art. 8), Y) (art. 8), Z) (art. 8) e AD) (art. 2), tutte di pari gravità, e la prima tra queste dovrebbe essere individuata nel capo AD), l'unico del quale si conosce il luogo di consumazione (Cesano Maderno). 2.2. In questo contesto, tuttavia, il Giudice di Varese ha rimesso alla Corte di cassazione l'individuazione del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. Ha chiesto, in particolare, di affermare se l'art. 16 cod. proc. pen. debba interpretarsi nel senso che - a parità di reati più gravi, tra quelli connessi, e non essendo conosciuto il luogo di consumazione del primo di essi - il giudice competente per territorio debba essere individuato in quello del luogo del primo tra quelli, di pari gravità, di cui può dirsi accertato il luogo di consumazione (in caso, Cesano Maderno, dunque Tribunale di Monza), oppure - ai sensi dell'art. 18, 2 d. Igs. n. 74 del 2000 - in quello in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della medesima violazione, ossia nel luogo di accertamento (in caso, Cantelle, dunque Tribunale di Varese). 3. Così richiamata la questione posta a questa Corte, e sottolineatone il carattere adeguatamente motivato, si osserva quanto segue (insieme, tra le altre, a Sez. 3, n. 12225 del 26/1/2024, non massimata). 4. Secondo i principi giurisprudenziali ripetutamente affermati in sede di legittimità, e condivisi dal Collegio: a) anche in tema di reati tributari si applica la disciplina di cui all'art. 16 cod. proc. pen., relativa alla individuazione della competenza per territorio determinata dalla connessione, in quanto i criteri speciali previsti dall'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000 sono applicabili solo quando è contestato un singolo reato tributario (cfr., per questo rilievo, Sez. 3, n. 37858 del 04/06/2014, Piccioni, Rv. 260115; in generale, per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 16 cod. proc. pen. ai reati tributari, v. anche: Sez. 3, n. 31517 del 29/09/2020, Eusebio, Rv. 280161; Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984; Sez. 3, n. 29519 del 10/05/2019, Campitello, Rv. 276592); b) in tema di applicazione dell'art. 16 cod. proc. pen., ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (così Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223, e, in seguito, Sez. 2, n. 44678 del 16/10/2019, Berneschi, Rv. 278000); c) in tema di connessione teleologica ex art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la competenza per territorio, nel caso in cui il reato connesso più grave, o quello di pari gravità anteriormente commesso, sia a sua volta connesso con altro più grave, o di pari gravità ma ancor prima commesso, va individuata in capo al giudice competente per quest'ultimo ai sensi dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., anche rispetto all'ulteriore reato soltanto al primo connesso (così Sez. 3, n. 31517 del 2020, Eusebio, Rv. 280161, cit.); d) in tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quali reati di pari gravità, appartiene, a norma dell'art. 16 cod. proc. pen., al giudice del luogo dove è stato 3 commesso il primo reato (cfr. Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984, e Sez. 3, n. 37858 del 04/06/2014, Piccioni, Rv. 260115). 4.1. Ne deriva dunque che, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio derivante dalla connessione, deve farsi riferimento all'art. 16 cod. proc. pen., e di conseguenza, quando non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma 1, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, la competenza deve essere attribuita al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati;
quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (cfr., per tale affermazione, Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984, nonché Sez. 3, n. 37858 del 04/06/2014, Piccioni, Rv. 260115. Tra le varie non massimate, Sez. 3, 13074 del 17/1/2024, Casati). 5. Alla luce di questi principi - che il Collegio condivide e fa propri - la competenza per territorio deve essere riconosciuta in capo al Tribunale di Monza. 5.1. In primo luogo, deve esser confermata la connessione tra le fattispecie contestate ai capi X), Y), Z) e AD). Le prime tre hanno ad oggetto l'art. 8, d. n. 74 del 2000, e contestano a IT - quale amministratore di "Heredom s.r.l.", "Ma.Or. s.a.s." e "Eutalia Servizi s.r.l." - l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, tra il 2014 e il 2020, al fine di consentire l'evasione di imposte dirette ed IVA a varie società, tra le quali la "Muteki s.r.l."; il capo AD), rubricato sub art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, contesta a IT e NI - quali, rispettivamente, amministratore di fatto e legale rappresentante della stessa "Muteki" - di aver indicato nelle dichiarazioni IVA per gli anni 2017-2019 fatture per operazioni inesistenti, quali quelle indicate nei capi prima menzionati. 5.2. In secondo luogo, deve ribadirsi che i quattro reati in esame costituiscono le fattispecie più gravi tra le molte in rubrica, perché le sole contestate anche per un periodo successivo all'entrata in vigore del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla I. 19 dicembre 2019, n. 157, che - elevando i limiti edittali di molti dei reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 - ha individuato le fattispecie ex artt. 2 e 8 come le più gravi, sanzionandole con la reclusione da 4 a 8 anni. 6. Tanto premesso, la competenza spetta al giudice del luogo in cui risulta con certezza consumato il primo dei più gravi reati, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen. Ossia, in forza di quanto riportato nell'ordinanza in esame, il capo AD), commesso "in Cesano Maderno in data 30 aprile 2018, 25 luglio 2019, 30 giugno 2020, data di presentazione delle dichiarazioni", laddove i capi X), Y) e Z) risultano commessi "in luogo sconosciuto". Non può essere applicato, per contro, il diverso 4 igliere estensore Il Presidente criterio dell'accertamento del reato, in quanto richiamato esclusivamente dall'art. 18, d. Igs. n. 74 del 2000, che, come già rilevato alla luce della prevalente giurisprudenza, interviene soltanto nel caso in cui sia contestato un unico reato tributario: quel che, all'evidenza, non coincide con l'ipotesi di un solo reato tributario indicato tra i vari, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., per l'individuazione del giudice competente, ipotesi nella quale ottiene piena operatività la regola generale di cui a quest'ultima norma, che non è derogata dalla disciplina di cui al d. Igs. n. 74 del 2000. 6.1. A ciò si aggiunga, peraltro, che l'art. 18 del medesimo decreto n. 74 individua il giudice competente in quello del luogo dell'accertamento del reato solo se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di rito e, comunque, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 18; il comma 2 - che si riferisce ai delitti previsti dal capo I del titolo II, ossia anche all'art. 2 in esame - stabilisce che il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Ebbene, in base agli elementi disponibili a questa Corte, il domicilio fiscale della "Muteki s.r.l.", al pari della sede, risulta in Cesano Maderno, in provincia di Monza e della Brianza, così confermandosi ulteriormente la competenza territoriale del Tribunale di Monza.
P.Q.M.
Dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Monza e dispone trasmettersi gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 24-bis, comma 4, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2024
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Varese;
lette le conclusioni del difensore di BR NO AR GO e di MA NE, Avv. NI Lombardo, che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Milano;
lette le conclusioni del difensore di NI IT e IM HE, Avv. Giuseppe Interrante, che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Monza;
lette le conclusioni del difensore di TO ER, Avv. Sabrina Bonetti, che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Milano Penale Sent. Sez. 3 Num. 46252 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 16/10/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 27/6/2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese ha rimesso alla Corte di cassazione - ai sensi dell'ad 24-bis cod. proc. pen. ed anche su richiesta delle parti - la questione concernente la competenza per territorio in relazione ai reati, di cui al d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, contestati - come da rubrica - a KO TO, CE NO AR GO, US CO, EA BO, TO ER, FA ZZ, UL NI AR CO, AO ES AS, FA IA, AV ER, BR ER, CA GO, EA GR, NA NI, IM ST EV, IM HE, LO AR SO, NI IT e MA NE. 2. In particolare, il Giudice - evidenziata la connessione esistente tra le varie fattispecie di reato, espressioni di un consolidato sistema di frode fiscale nel settore delle agenzie di investigazione e di vigilanza privata operanti principalmente in Lombardia, nell'arco di oltre 15 anni - ha sottolineato che il d. Igs. n. 74 del 2000 prevede una disciplina specifica per la individuazione della competenza per territorio (art. 18), ma non anche per le ipotesi in cui i reati interessati siano uniti per connessione;
in questo caso, pertanto, troverebbe applicazione la disciplina generale di cui all'art. 16 cod. proc. pen., come da costante giurisprudenza di questa Corte, dovendosi quindi individuare il giudice competente in quello del luogo nel quale è stato commesso il reato più grave e, in caso di pari gravità, il primo dii essi. 2.1. Ebbene, nel procedimento in oggetto i reati più gravi dovrebbero essere individuati nelle fattispecie di cui agli artt. 2 e 8, cf. Igs. n. 74 del 2000, commesse dal 25/12/2019, data di entrata in vigore della I. 19 dicembre 2019, n. 157, che, convertendo, con modificazioni, il d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, ha individuato la cornice edittale di entrambi i reati tra 4 ed 8 anni di reclusione. Le contestazioni interessate, dunque, sarebbero quelle di cui ai capi X) (art. 8), Y) (art. 8), Z) (art. 8) e AD) (art. 2), tutte di pari gravità, e la prima tra queste dovrebbe essere individuata nel capo AD), l'unico del quale si conosce il luogo di consumazione (Cesano Maderno). 2.2. In questo contesto, tuttavia, il Giudice di Varese ha rimesso alla Corte di cassazione l'individuazione del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. Ha chiesto, in particolare, di affermare se l'art. 16 cod. proc. pen. debba interpretarsi nel senso che - a parità di reati più gravi, tra quelli connessi, e non essendo conosciuto il luogo di consumazione del primo di essi - il giudice competente per territorio debba essere individuato in quello del luogo del primo tra quelli, di pari gravità, di cui può dirsi accertato il luogo di consumazione (in caso, Cesano Maderno, dunque Tribunale di Monza), oppure - ai sensi dell'art. 18, 2 d. Igs. n. 74 del 2000 - in quello in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della medesima violazione, ossia nel luogo di accertamento (in caso, Cantelle, dunque Tribunale di Varese). 3. Così richiamata la questione posta a questa Corte, e sottolineatone il carattere adeguatamente motivato, si osserva quanto segue (insieme, tra le altre, a Sez. 3, n. 12225 del 26/1/2024, non massimata). 4. Secondo i principi giurisprudenziali ripetutamente affermati in sede di legittimità, e condivisi dal Collegio: a) anche in tema di reati tributari si applica la disciplina di cui all'art. 16 cod. proc. pen., relativa alla individuazione della competenza per territorio determinata dalla connessione, in quanto i criteri speciali previsti dall'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000 sono applicabili solo quando è contestato un singolo reato tributario (cfr., per questo rilievo, Sez. 3, n. 37858 del 04/06/2014, Piccioni, Rv. 260115; in generale, per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 16 cod. proc. pen. ai reati tributari, v. anche: Sez. 3, n. 31517 del 29/09/2020, Eusebio, Rv. 280161; Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984; Sez. 3, n. 29519 del 10/05/2019, Campitello, Rv. 276592); b) in tema di applicazione dell'art. 16 cod. proc. pen., ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (così Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223, e, in seguito, Sez. 2, n. 44678 del 16/10/2019, Berneschi, Rv. 278000); c) in tema di connessione teleologica ex art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la competenza per territorio, nel caso in cui il reato connesso più grave, o quello di pari gravità anteriormente commesso, sia a sua volta connesso con altro più grave, o di pari gravità ma ancor prima commesso, va individuata in capo al giudice competente per quest'ultimo ai sensi dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., anche rispetto all'ulteriore reato soltanto al primo connesso (così Sez. 3, n. 31517 del 2020, Eusebio, Rv. 280161, cit.); d) in tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quali reati di pari gravità, appartiene, a norma dell'art. 16 cod. proc. pen., al giudice del luogo dove è stato 3 commesso il primo reato (cfr. Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984, e Sez. 3, n. 37858 del 04/06/2014, Piccioni, Rv. 260115). 4.1. Ne deriva dunque che, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio derivante dalla connessione, deve farsi riferimento all'art. 16 cod. proc. pen., e di conseguenza, quando non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma 1, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, la competenza deve essere attribuita al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati;
quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (cfr., per tale affermazione, Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984, nonché Sez. 3, n. 37858 del 04/06/2014, Piccioni, Rv. 260115. Tra le varie non massimate, Sez. 3, 13074 del 17/1/2024, Casati). 5. Alla luce di questi principi - che il Collegio condivide e fa propri - la competenza per territorio deve essere riconosciuta in capo al Tribunale di Monza. 5.1. In primo luogo, deve esser confermata la connessione tra le fattispecie contestate ai capi X), Y), Z) e AD). Le prime tre hanno ad oggetto l'art. 8, d. n. 74 del 2000, e contestano a IT - quale amministratore di "Heredom s.r.l.", "Ma.Or. s.a.s." e "Eutalia Servizi s.r.l." - l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, tra il 2014 e il 2020, al fine di consentire l'evasione di imposte dirette ed IVA a varie società, tra le quali la "Muteki s.r.l."; il capo AD), rubricato sub art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, contesta a IT e NI - quali, rispettivamente, amministratore di fatto e legale rappresentante della stessa "Muteki" - di aver indicato nelle dichiarazioni IVA per gli anni 2017-2019 fatture per operazioni inesistenti, quali quelle indicate nei capi prima menzionati. 5.2. In secondo luogo, deve ribadirsi che i quattro reati in esame costituiscono le fattispecie più gravi tra le molte in rubrica, perché le sole contestate anche per un periodo successivo all'entrata in vigore del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla I. 19 dicembre 2019, n. 157, che - elevando i limiti edittali di molti dei reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 - ha individuato le fattispecie ex artt. 2 e 8 come le più gravi, sanzionandole con la reclusione da 4 a 8 anni. 6. Tanto premesso, la competenza spetta al giudice del luogo in cui risulta con certezza consumato il primo dei più gravi reati, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen. Ossia, in forza di quanto riportato nell'ordinanza in esame, il capo AD), commesso "in Cesano Maderno in data 30 aprile 2018, 25 luglio 2019, 30 giugno 2020, data di presentazione delle dichiarazioni", laddove i capi X), Y) e Z) risultano commessi "in luogo sconosciuto". Non può essere applicato, per contro, il diverso 4 igliere estensore Il Presidente criterio dell'accertamento del reato, in quanto richiamato esclusivamente dall'art. 18, d. Igs. n. 74 del 2000, che, come già rilevato alla luce della prevalente giurisprudenza, interviene soltanto nel caso in cui sia contestato un unico reato tributario: quel che, all'evidenza, non coincide con l'ipotesi di un solo reato tributario indicato tra i vari, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., per l'individuazione del giudice competente, ipotesi nella quale ottiene piena operatività la regola generale di cui a quest'ultima norma, che non è derogata dalla disciplina di cui al d. Igs. n. 74 del 2000. 6.1. A ciò si aggiunga, peraltro, che l'art. 18 del medesimo decreto n. 74 individua il giudice competente in quello del luogo dell'accertamento del reato solo se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di rito e, comunque, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 18; il comma 2 - che si riferisce ai delitti previsti dal capo I del titolo II, ossia anche all'art. 2 in esame - stabilisce che il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Ebbene, in base agli elementi disponibili a questa Corte, il domicilio fiscale della "Muteki s.r.l.", al pari della sede, risulta in Cesano Maderno, in provincia di Monza e della Brianza, così confermandosi ulteriormente la competenza territoriale del Tribunale di Monza.
P.Q.M.
Dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Monza e dispone trasmettersi gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 24-bis, comma 4, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2024