TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 27/06/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1282/2024 di R.G. promossa da:
(C.F.: ), in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FERDENZI GRAZIA presso il cui Persona_1 studio in Parma via Borgo Scacchini 9 è elettivamente domiciliato appellante contro
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. SALIS Controparte_1 P.IVA_1
PATRIZIA presso il cui studio in Torino è elettivamente domiciliata appellata
Oggetto: appello
*** *** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: in riforma della sentenza n. 127/2024 del Giudice di Pace di Vercelli, emessa e depositata in data 11.6.2024, non notificata, resa all'esito del giudizio iscritto al n.
R.G.547/2023, accertato che i Buoni Postali oggetto del presente atto d'appello sono stati consegnati ai relativi sottoscrittori senza la contestuale consegna del
[...]
, in violazione del principio dell'obbligatorietà della suddetta Parte_2 consegna e di conseguenza anche il principio della correttezza e della diligenza professionale gravante sul soggetto emittente il titolo, vale a dire , Controparte_1
e rilevato l'errore cui l'odierna appellante è stata indotta da circa CP_1
l'effettiva durata dei propri titoli, condannare , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni cagionati all'odierna
1 appellante e quantificabili in euro 9.500,00, vale a dire nella somma corrispondente al valore di ogni singolo Buono, oltre interessi legali sul capitale investito e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, oltre a maggiorazione 15% ex art. 2 L.P., oltre accessori di legge.
Per parte appellata: respingere l'appello proposto dalla sig.ra e Parte_1 Parte_3 perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza resa dal Giudice di pace di Vercelli n. 127/2024 (RG 547/2023) pubblicata in data 14.06.2024 e non notificata. Nel merito, rigettare le domande formulate nei confronti di in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, nonché CP_1 non provate dichiarando l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa per le motivazioni infra esposte, con condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, , in Parte_1 proprio e quale erede di proponeva appello avverso la Persona_1 sentenza del Giudice di Pace di Vercelli n. 127/2024 dell'11.06.2024 (RG 547/2023) che aveva rigettato le richieste attoree, dichiarando l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione dei buoni postali fruttiferi sottoscritti tra il 2001 ed il 2002, compensando le spese di lite tra le parti.
L'appellante lamentava: 1) violazione e/o errata valutazione dei fatti di causa, nonché violazione e/o errata interpretazione e applicazione degli artt. 3 e 6 D.M. 19.12.2000, in quanto l'appellante non era stata posta nelle condizioni di poter esercitare tempestivamente il proprio diritto al rimborso e che non era plausibile e frutto di erronea applicazione di norme di legge, che fosse onere del risparmiatore attivarsi per dimostrare di non aver ricevuto un'informativa che aveva l'obbligo CP_1 di consegnare in base ai già citati principi di cui agli artt. 3 e 6 del D.M. 19.12.2000;
2) mancata motivazione e/o applicazione degli artt. 1175 e 1176 c.c. nella parte in cui la sentenza nulla diceva in merito alla richiesta risarcitoria conseguente alla violazione dei doveri di correttezza e di diligenza professionale gravanti sul soggetto emittente i titoli: il Giudice di primo grado, infatti, non prendeva in alcun modo in considerazione la richiesta di risarcimento del danno avanzata dalle parti attrici laddove avevano sostenuto che la mancata consegna del Parte_4
2
[...] aveva cagionato, oltre che un'evidente violazione degli artt. 3 e 6 D. M. 19.12.2000 anche dei principi di correttezza e di diligenza professionale gravanti sul soggetto emittente il titolo.
Si costituiva in giudizio , eccependo che le informazioni necessarie Controparte_1 per la conoscenza delle caratteristiche dei buoni postali fruttiferi, erano demandate all'emissione del Decreto Ministeriale regolarmente pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, decreto che le controparti – come rilevato dal Giudice di pace - avevano l'onere di conoscere al momento dell'acquisto del titolo;
che, come si è avuto modo di rilevare nel corso del giudizio di prime cure, i buoni postali oggetto di causa riportavano la dicitura “A TERMINE” sia sul fronte, sia sul retro, inoltre era presente la data di emissione;
che i risparmiatori, con un grado minimo di diligenza ex art. 1175 c.c., avrebbero potuto agevolmente verificare la data di scadenza dei buoni stante la pubblicazione dei relativi Decreti Ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale;
che gli appellanti avevano omesso di provare la mancata consegna del foglio illustrativo ovvero di dare la prova dell'asserito inadempimento.
All'esito della prima udienza, il giudizio veniva rinviato per la discussione orale e la decisione all'udienza del 25.06.2025 tenuta, su richiesta delle parti, con collegamenti audiovisivi;
la controversia veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, riservando il deposito della sentenza nei 30 giorni.
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
La sentenza di prime cure ha infatti chiarito, in linea con la costante e concorde
Giurisprudenza della Suprema Corte, che i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, ai sensi dell'articolo 2002 cod. civ., come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza.
Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti, in particolare, a modificare o integrare il contenuto del documento;
ciò porta a ritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c.
I buoni postali sono quindi dei documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione: come tali, a norma dell'art. 2002 c.c., essi non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito.
Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità (con quel che ne discende sul
3 piano delle eccezioni opponibili dall'avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall'art. 1993 c.c.): tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 (v., Cass.
33631/24; Cass., n. 22619/2023 e successive conformi).
Data la peculiarità e la natura del rapporto tra Ente emittente e risparmiatore, improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio pubblico, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è necessariamente affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale e non alla consegna del foglio informativo analitico al momento della sottoscrizione, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (Cass., Sez. U., n. 3963/2019).
Si consideri, inoltre, che nel caso di specie, le informazioni contenute sui buoni in questione erano idonee a consentire la conoscenza in capo ai sottoscrittori della natura a termine del buono e dei tempi di prescrizione del credito, poiché la scritta “a termine”, con l'indicazione della rispettiva data di emissione, evidenziava che non era sorta una obbligazione sine die e rendeva inequivocabile la riconducibilità dei buoni rispettivamente alle serie AA1, AA3 e AA4 in considerazione della data di emissione.
Ai fini del decidere e dell'accoglimento della domanda risarcitoria devono, pertanto, ritenersi irrilevanti eventuali errori, manchevolezze nel titolo o la mancata consegna del foglio illustrativo ex art. 3 e DM 19.12.2020 da parte di , poiché Controparte_1 la regolamentazione del rapporto insorto con la sottoscrizione dei titoli discende direttamente dalla normativa ministeriale, la quale prevale sul titolo o lo integra anche in via successiva (come anche ritenuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
26/2020).
In conclusione, nel caso di specie, l'appellante poteva e doveva conoscere la normativa che regolamentava i buoni fruttiferi postali, di talché risulta ininfluente, sotto il profilo della possibilità di esercitare il diritto, l'eventuale condotta omissiva di
Controparte_1
La parte appellante avrebbe ben potuto evitare la prescrizione del diritto con l'ordinaria diligenza, informandosi della esatta data di scadenza dei buoni de quibus presso qualsiasi Ufficio Postale ovvero mediante accesso al sito web dell'intermediario (vedi foglio informativo relativo ai buoni in questione reperibile sul web, fascicolo di parte appellata).
4 Dunque, gli effetti estintivi della prescrizione sono da attribuirsi esclusivamente all'inerzia della titolare del credito, la quale, conoscendo - o, comunque, essendo stata in condizione di conoscere - i termini entro cui esercitare il suo diritto, non si è attivata tempestivamente.
Peraltro, il preteso comportamento omissivo della controparte, consistito nella asserita mancata consegna del foglio informativo, non costituisce causa giuridica impeditiva dell'esercizio diritto di credito da parte del titolare, come previsto dall'art. 2935 c.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 20642 del 2019; Cass. n. 22072 del 2018; Cass. n.
10828 del 2015; Cass. n. 21026 del 2014).
Alla luce delle predette motivazioni, si può escludere la violazione da parte della appellata di obblighi contrattuali o dei principi di buona fede contrattuale o dell'affidamento della risparmiatrice (vedi anche Corte D'appello di Milano
28.01.2021; Corte D'appello di Torino 12.03.2021) che siano in nesso di causalità efficiente con l'asserito danno lamentato in questa sede.
Anche a volere ritenere diversamente, troverebbe applicazione per le motivazioni di cui sopra, il disposto dell'art. 1227 c. 2 c.c., non potendosi riconoscere alcun risarcimento per i danni che l'appellante avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
La sentenza impugnata merita integrale conferma, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite del presente grado seguono il principio di soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della tariffa professionale vigente e della complessità media delle questioni giuridiche trattate (con esclusione della fase istruttoria/trattazione).
PQM
Il Tribunale di Vercelli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-rigetta l'appello;
-condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, spese che si liquidano in complessivi € 3.000,00 a titolo di compenso CP_1 professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
5 -dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Così deciso in Vercelli, il 26.06.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Claudia Gentili
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1282/2024 di R.G. promossa da:
(C.F.: ), in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FERDENZI GRAZIA presso il cui Persona_1 studio in Parma via Borgo Scacchini 9 è elettivamente domiciliato appellante contro
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. SALIS Controparte_1 P.IVA_1
PATRIZIA presso il cui studio in Torino è elettivamente domiciliata appellata
Oggetto: appello
*** *** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: in riforma della sentenza n. 127/2024 del Giudice di Pace di Vercelli, emessa e depositata in data 11.6.2024, non notificata, resa all'esito del giudizio iscritto al n.
R.G.547/2023, accertato che i Buoni Postali oggetto del presente atto d'appello sono stati consegnati ai relativi sottoscrittori senza la contestuale consegna del
[...]
, in violazione del principio dell'obbligatorietà della suddetta Parte_2 consegna e di conseguenza anche il principio della correttezza e della diligenza professionale gravante sul soggetto emittente il titolo, vale a dire , Controparte_1
e rilevato l'errore cui l'odierna appellante è stata indotta da circa CP_1
l'effettiva durata dei propri titoli, condannare , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni cagionati all'odierna
1 appellante e quantificabili in euro 9.500,00, vale a dire nella somma corrispondente al valore di ogni singolo Buono, oltre interessi legali sul capitale investito e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, oltre a maggiorazione 15% ex art. 2 L.P., oltre accessori di legge.
Per parte appellata: respingere l'appello proposto dalla sig.ra e Parte_1 Parte_3 perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza resa dal Giudice di pace di Vercelli n. 127/2024 (RG 547/2023) pubblicata in data 14.06.2024 e non notificata. Nel merito, rigettare le domande formulate nei confronti di in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, nonché CP_1 non provate dichiarando l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa per le motivazioni infra esposte, con condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, , in Parte_1 proprio e quale erede di proponeva appello avverso la Persona_1 sentenza del Giudice di Pace di Vercelli n. 127/2024 dell'11.06.2024 (RG 547/2023) che aveva rigettato le richieste attoree, dichiarando l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione dei buoni postali fruttiferi sottoscritti tra il 2001 ed il 2002, compensando le spese di lite tra le parti.
L'appellante lamentava: 1) violazione e/o errata valutazione dei fatti di causa, nonché violazione e/o errata interpretazione e applicazione degli artt. 3 e 6 D.M. 19.12.2000, in quanto l'appellante non era stata posta nelle condizioni di poter esercitare tempestivamente il proprio diritto al rimborso e che non era plausibile e frutto di erronea applicazione di norme di legge, che fosse onere del risparmiatore attivarsi per dimostrare di non aver ricevuto un'informativa che aveva l'obbligo CP_1 di consegnare in base ai già citati principi di cui agli artt. 3 e 6 del D.M. 19.12.2000;
2) mancata motivazione e/o applicazione degli artt. 1175 e 1176 c.c. nella parte in cui la sentenza nulla diceva in merito alla richiesta risarcitoria conseguente alla violazione dei doveri di correttezza e di diligenza professionale gravanti sul soggetto emittente i titoli: il Giudice di primo grado, infatti, non prendeva in alcun modo in considerazione la richiesta di risarcimento del danno avanzata dalle parti attrici laddove avevano sostenuto che la mancata consegna del Parte_4
2
[...] aveva cagionato, oltre che un'evidente violazione degli artt. 3 e 6 D. M. 19.12.2000 anche dei principi di correttezza e di diligenza professionale gravanti sul soggetto emittente il titolo.
Si costituiva in giudizio , eccependo che le informazioni necessarie Controparte_1 per la conoscenza delle caratteristiche dei buoni postali fruttiferi, erano demandate all'emissione del Decreto Ministeriale regolarmente pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, decreto che le controparti – come rilevato dal Giudice di pace - avevano l'onere di conoscere al momento dell'acquisto del titolo;
che, come si è avuto modo di rilevare nel corso del giudizio di prime cure, i buoni postali oggetto di causa riportavano la dicitura “A TERMINE” sia sul fronte, sia sul retro, inoltre era presente la data di emissione;
che i risparmiatori, con un grado minimo di diligenza ex art. 1175 c.c., avrebbero potuto agevolmente verificare la data di scadenza dei buoni stante la pubblicazione dei relativi Decreti Ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale;
che gli appellanti avevano omesso di provare la mancata consegna del foglio illustrativo ovvero di dare la prova dell'asserito inadempimento.
All'esito della prima udienza, il giudizio veniva rinviato per la discussione orale e la decisione all'udienza del 25.06.2025 tenuta, su richiesta delle parti, con collegamenti audiovisivi;
la controversia veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, riservando il deposito della sentenza nei 30 giorni.
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
La sentenza di prime cure ha infatti chiarito, in linea con la costante e concorde
Giurisprudenza della Suprema Corte, che i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, ai sensi dell'articolo 2002 cod. civ., come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza.
Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti, in particolare, a modificare o integrare il contenuto del documento;
ciò porta a ritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c.
I buoni postali sono quindi dei documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione: come tali, a norma dell'art. 2002 c.c., essi non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito.
Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità (con quel che ne discende sul
3 piano delle eccezioni opponibili dall'avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall'art. 1993 c.c.): tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 (v., Cass.
33631/24; Cass., n. 22619/2023 e successive conformi).
Data la peculiarità e la natura del rapporto tra Ente emittente e risparmiatore, improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio pubblico, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è necessariamente affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale e non alla consegna del foglio informativo analitico al momento della sottoscrizione, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (Cass., Sez. U., n. 3963/2019).
Si consideri, inoltre, che nel caso di specie, le informazioni contenute sui buoni in questione erano idonee a consentire la conoscenza in capo ai sottoscrittori della natura a termine del buono e dei tempi di prescrizione del credito, poiché la scritta “a termine”, con l'indicazione della rispettiva data di emissione, evidenziava che non era sorta una obbligazione sine die e rendeva inequivocabile la riconducibilità dei buoni rispettivamente alle serie AA1, AA3 e AA4 in considerazione della data di emissione.
Ai fini del decidere e dell'accoglimento della domanda risarcitoria devono, pertanto, ritenersi irrilevanti eventuali errori, manchevolezze nel titolo o la mancata consegna del foglio illustrativo ex art. 3 e DM 19.12.2020 da parte di , poiché Controparte_1 la regolamentazione del rapporto insorto con la sottoscrizione dei titoli discende direttamente dalla normativa ministeriale, la quale prevale sul titolo o lo integra anche in via successiva (come anche ritenuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
26/2020).
In conclusione, nel caso di specie, l'appellante poteva e doveva conoscere la normativa che regolamentava i buoni fruttiferi postali, di talché risulta ininfluente, sotto il profilo della possibilità di esercitare il diritto, l'eventuale condotta omissiva di
Controparte_1
La parte appellante avrebbe ben potuto evitare la prescrizione del diritto con l'ordinaria diligenza, informandosi della esatta data di scadenza dei buoni de quibus presso qualsiasi Ufficio Postale ovvero mediante accesso al sito web dell'intermediario (vedi foglio informativo relativo ai buoni in questione reperibile sul web, fascicolo di parte appellata).
4 Dunque, gli effetti estintivi della prescrizione sono da attribuirsi esclusivamente all'inerzia della titolare del credito, la quale, conoscendo - o, comunque, essendo stata in condizione di conoscere - i termini entro cui esercitare il suo diritto, non si è attivata tempestivamente.
Peraltro, il preteso comportamento omissivo della controparte, consistito nella asserita mancata consegna del foglio informativo, non costituisce causa giuridica impeditiva dell'esercizio diritto di credito da parte del titolare, come previsto dall'art. 2935 c.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 20642 del 2019; Cass. n. 22072 del 2018; Cass. n.
10828 del 2015; Cass. n. 21026 del 2014).
Alla luce delle predette motivazioni, si può escludere la violazione da parte della appellata di obblighi contrattuali o dei principi di buona fede contrattuale o dell'affidamento della risparmiatrice (vedi anche Corte D'appello di Milano
28.01.2021; Corte D'appello di Torino 12.03.2021) che siano in nesso di causalità efficiente con l'asserito danno lamentato in questa sede.
Anche a volere ritenere diversamente, troverebbe applicazione per le motivazioni di cui sopra, il disposto dell'art. 1227 c. 2 c.c., non potendosi riconoscere alcun risarcimento per i danni che l'appellante avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
La sentenza impugnata merita integrale conferma, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite del presente grado seguono il principio di soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della tariffa professionale vigente e della complessità media delle questioni giuridiche trattate (con esclusione della fase istruttoria/trattazione).
PQM
Il Tribunale di Vercelli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-rigetta l'appello;
-condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, spese che si liquidano in complessivi € 3.000,00 a titolo di compenso CP_1 professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
5 -dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Così deciso in Vercelli, il 26.06.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Claudia Gentili
6