Art. 1. Articolo unico
All' articolo 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045 , e' aggiunto il seguente comma:
"Le tabelle di cui al precedente comma possono essere aggiornate o modificate con decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dei Ministri per la sanita' e per la marina mercantile. Nei decreti dovra' altresi' essere indicato il termine, non superiore a novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per l'attuazione delle disposizioni in essi contenute".
All' articolo 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045 , e' aggiunto il seguente comma:
"Le tabelle di cui al precedente comma possono essere aggiornate o modificate con decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dei Ministri per la sanita' e per la marina mercantile. Nei decreti dovra' altresi' essere indicato il termine, non superiore a novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per l'attuazione delle disposizioni in essi contenute".