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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/10/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 2136 /2022 da:
L'avv. FILARDI ENZO FRANCO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. GRECO NICOLA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. AN LA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2136 del RGAC dell'anno 2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari n. 106/2022, depositata in data 22 febbraio 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Parte_1 C.F._1
Filardi
Appellante principale
E
(P.I. , in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Nicola Greco dell'Avvocatura Regionale
Appellante incidentale
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 106/2022 emessa dal Giudice Parte_1 di Pace di Castrovillari, con cui è stata parzialmente accolta la domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 9 dicembre 2016 , alle ore 19.00, in Castrovillari, allorquando nel percorrere la S.P. 263, direzione di marcia Castrovillari -Frascineto, alla guida della propria auto Ford Focus targata DM 696 YC, nei pressi dell'Area di servizio “ESSO” – Loc.
Cementificio, ha urtato un cinghiale parte di un branco di quattro che, sbucato all'improvviso da alcuni cespugli, ha attraversato la strada.
Ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente un concorso di responsabilità tra la e il proprietario del veicolo, il quale non ha avuto alcun modo di evitare l'evento secondo la CP_1 narrazione contenuta in citazione, non oggetto di contestazione da parte dell'Ente convenuto, e secondo le
1 risultanze istruttorie acquisite, da cui è emerso che l'odierno appellante procedeva a velocità moderata, che i cinghiali sono sbucati all'improvviso e che non vi era neppure idonea segnaletica relativa al rischio di attraversamento di animali selvatici.
Ha chiesto, quindi, la condanna dell'appellata al risarcimento integrale.
1.2. Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo appello incidentale CP_1 al fine di contestare la riconosciuta legittimazione passiva, gravante, a suo dire sulla , in quanto CP_2 ente proprietario della strada, nonché di censurare la sentenza nella parte in cui non ha considerato le azioni poste in essere dalla medesima per la gestione della fauna selvatica. CP_1
Ha, altresì, evidenziato la carenza di prova sull'esatta dinamica del sinistro.
Ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza e il rigetto dell'avversa pretesa.
2. Nel merito, si osserva quanto segue.
In primo luogo, la vicenda per cui è causa va sussunta nell'ambito dell'art. 2052 c.c. e non già dell'art. 2043
c.c.
Infatti, secondo l'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 cod. civ., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema; nella relativa azione risarcitoria la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla
in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle CP_1 funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti (così, sulle orme di Cass.
20/04/2020, n. 7969, cfr., ex plurimis, Cass. 29/04/2020, nn. 8384-8385; Cass. 22/06/2020, n. 12113; Cass.
06/07/2020, n. 13848; Cass. 02/10/2020, n. 20997; Cass. 09/02/2021, n. 3023; Cass. 23/05/2022, n. 16550);
(iii) in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale, ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura (da ultimo: Cass. ord. 10/11/2023, n. 31335;
Cass. 20/04/2020, n. 7969, punto 6.1 delle ragioni della decisione)” (Cass. civ., sez. III, 7 gennaio 2025, n.
197).
Inoltre, “la responsabilità per il danno cagionato dalla fauna selvatica ha natura oggettiva, con conseguente onere, in capo al soggetto convenuto nell'azione risarcitoria, di provare l'intervento del caso fortuito ai fini dell'esclusione della responsabilità” (Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2020, n. 7969).
Tali principi giurisprudenziali, consentono, quindi, di giungere al rigetto del motivo di appello incidentale proposto dalla in relazione alla legittimazione passiva, da ritenersi sussistente in capo all' CP_1 CP_3
2
[...] convenuto, e del motivo inerente l'omessa considerazione delle azioni poste in essere dalla CP_1 medesima per la gestione della fauna selvatica.
A tale ultimo riguardo, infatti, si osserva che, prevedendo l'art. 2052 c.c. una ipotesi di responsabilità oggettiva, ai fini della esclusione della responsabilità, è del tutto irrilevante l'accertamento della sussistenza o meno di profili di colpa del proprietario dell'animale, potendo quest'ultimo andare esente da obblighi risarcitori soltanto qualora venga dimostrato che l'evento lesivo si è verificato per caso fortuito.
3. Passando all'appello principale, da esaminare congiuntamente al motivo di appello incidentale relativo alla carenza di prova circa la esatta dinamica del sinistro, in primo luogo va esclusa l'applicazione del principio di non contestazione invocato da parte attrice.
Infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti” (Cass. civ., Sez. III, 8 maggio 2023 n. 12064).
Pertanto, non potendo chiaramente ritenersi nota alla l'esistenza e la dinamica del sinistro per come CP_1 descritto in citazione, non trova applicazione il principio di non contestazione.
3.1. Ad ogni modo, ritiene questo Giudice che le risultanze acquisite in primo grado siano idonee sia a ricostruire con esattezza l'evento lesivo, sia ad escludere qualsiasi profilo di responsabilità in capo all'appellante principale.
In particolare, il teste le cui dichiarazioni sono state acquisite per iscritto nel corso del Testimone_1 giudizio di primo grado, ha confermato quanto narrato in citazione, vale a dire che nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo l'auto condotta dall'odierno appellante, procedendo a velocità moderata, ha investito un cinghiale, sbucato all'improvviso dai cespugli unitamente ad altri tre cinghiali, e che ha attraversato la strada.
Ebbene, l'attraversamento improvviso di un animale selvatico, unito all'andatura moderata dell'auto e all'assenza di qualsiasi elemento da cui possa desumersi la possibilità per l'attore di evitare l'evento, consente di ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054 comma II, c.c., non potendo condividersi le ipotesi avanzate dal giudice di primo grado su una eventuale fretta o distrazione, che appaiono mere congetture non suffragate da alcun elemento di fatto.
Di contro, la non ha in alcun modo dedotto e dimostrato l'esistenza di elementi fattuali integranti il CP_1 caso fortuito idoneo ad escludere la propria responsabilità.
Pertanto, avendo soltanto l'appellante principale superato la presunzione sul medesimo gravante, lo stesso ha diritto al risarcimento integrale del danno, quantificato in primo grado in euro 2.268,43, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione dal 9 dicembre 2016, data del sinistro, alla pubblicazione della sentenza e, sulla somma così ottenuta, interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
4. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono poste a carico della e liquidate in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
AN LA, definitivamente pronunciando sulla causa in oggett o, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, condanna la al pagamento in favore di di euro Controparte_1 Parte_1
2.268,43, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione dal 9 dicembre 2016, data del sinistro, alla pubblicazione della sentenza e, sulla somma così ottenuta, interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Condanna la al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 [...] che liquida in euro 135,65 per esborsi ed euro 650,00 (di cui euro 120,00 Parte_1 per la fase di studio, euro 130,00 per la fase introduttiva, euro 180,00 per la fase istruttoria e euro 220,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, per il giudizio di primo grado, ed in euro 147,00 per esborsi ed euro 1.500,00 (di cui euro 250,00 per la fase di studio, euro 250,00 per la fase introduttiva, euro 500,00 per la fase di trattazione ed euro
500,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge, per il presente giudizio di appello, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Enzo Filardi;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio d'appello.
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa addetta all'Ufficio Testimone_2 per il Processo.
Così deciso in Castrovillari, 3 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. AN LA
4
L'avv. FILARDI ENZO FRANCO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. GRECO NICOLA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. AN LA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2136 del RGAC dell'anno 2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari n. 106/2022, depositata in data 22 febbraio 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Parte_1 C.F._1
Filardi
Appellante principale
E
(P.I. , in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Nicola Greco dell'Avvocatura Regionale
Appellante incidentale
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 106/2022 emessa dal Giudice Parte_1 di Pace di Castrovillari, con cui è stata parzialmente accolta la domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 9 dicembre 2016 , alle ore 19.00, in Castrovillari, allorquando nel percorrere la S.P. 263, direzione di marcia Castrovillari -Frascineto, alla guida della propria auto Ford Focus targata DM 696 YC, nei pressi dell'Area di servizio “ESSO” – Loc.
Cementificio, ha urtato un cinghiale parte di un branco di quattro che, sbucato all'improvviso da alcuni cespugli, ha attraversato la strada.
Ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente un concorso di responsabilità tra la e il proprietario del veicolo, il quale non ha avuto alcun modo di evitare l'evento secondo la CP_1 narrazione contenuta in citazione, non oggetto di contestazione da parte dell'Ente convenuto, e secondo le
1 risultanze istruttorie acquisite, da cui è emerso che l'odierno appellante procedeva a velocità moderata, che i cinghiali sono sbucati all'improvviso e che non vi era neppure idonea segnaletica relativa al rischio di attraversamento di animali selvatici.
Ha chiesto, quindi, la condanna dell'appellata al risarcimento integrale.
1.2. Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo appello incidentale CP_1 al fine di contestare la riconosciuta legittimazione passiva, gravante, a suo dire sulla , in quanto CP_2 ente proprietario della strada, nonché di censurare la sentenza nella parte in cui non ha considerato le azioni poste in essere dalla medesima per la gestione della fauna selvatica. CP_1
Ha, altresì, evidenziato la carenza di prova sull'esatta dinamica del sinistro.
Ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza e il rigetto dell'avversa pretesa.
2. Nel merito, si osserva quanto segue.
In primo luogo, la vicenda per cui è causa va sussunta nell'ambito dell'art. 2052 c.c. e non già dell'art. 2043
c.c.
Infatti, secondo l'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 cod. civ., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema; nella relativa azione risarcitoria la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla
in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle CP_1 funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti (così, sulle orme di Cass.
20/04/2020, n. 7969, cfr., ex plurimis, Cass. 29/04/2020, nn. 8384-8385; Cass. 22/06/2020, n. 12113; Cass.
06/07/2020, n. 13848; Cass. 02/10/2020, n. 20997; Cass. 09/02/2021, n. 3023; Cass. 23/05/2022, n. 16550);
(iii) in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale, ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura (da ultimo: Cass. ord. 10/11/2023, n. 31335;
Cass. 20/04/2020, n. 7969, punto 6.1 delle ragioni della decisione)” (Cass. civ., sez. III, 7 gennaio 2025, n.
197).
Inoltre, “la responsabilità per il danno cagionato dalla fauna selvatica ha natura oggettiva, con conseguente onere, in capo al soggetto convenuto nell'azione risarcitoria, di provare l'intervento del caso fortuito ai fini dell'esclusione della responsabilità” (Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2020, n. 7969).
Tali principi giurisprudenziali, consentono, quindi, di giungere al rigetto del motivo di appello incidentale proposto dalla in relazione alla legittimazione passiva, da ritenersi sussistente in capo all' CP_1 CP_3
2
[...] convenuto, e del motivo inerente l'omessa considerazione delle azioni poste in essere dalla CP_1 medesima per la gestione della fauna selvatica.
A tale ultimo riguardo, infatti, si osserva che, prevedendo l'art. 2052 c.c. una ipotesi di responsabilità oggettiva, ai fini della esclusione della responsabilità, è del tutto irrilevante l'accertamento della sussistenza o meno di profili di colpa del proprietario dell'animale, potendo quest'ultimo andare esente da obblighi risarcitori soltanto qualora venga dimostrato che l'evento lesivo si è verificato per caso fortuito.
3. Passando all'appello principale, da esaminare congiuntamente al motivo di appello incidentale relativo alla carenza di prova circa la esatta dinamica del sinistro, in primo luogo va esclusa l'applicazione del principio di non contestazione invocato da parte attrice.
Infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti” (Cass. civ., Sez. III, 8 maggio 2023 n. 12064).
Pertanto, non potendo chiaramente ritenersi nota alla l'esistenza e la dinamica del sinistro per come CP_1 descritto in citazione, non trova applicazione il principio di non contestazione.
3.1. Ad ogni modo, ritiene questo Giudice che le risultanze acquisite in primo grado siano idonee sia a ricostruire con esattezza l'evento lesivo, sia ad escludere qualsiasi profilo di responsabilità in capo all'appellante principale.
In particolare, il teste le cui dichiarazioni sono state acquisite per iscritto nel corso del Testimone_1 giudizio di primo grado, ha confermato quanto narrato in citazione, vale a dire che nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo l'auto condotta dall'odierno appellante, procedendo a velocità moderata, ha investito un cinghiale, sbucato all'improvviso dai cespugli unitamente ad altri tre cinghiali, e che ha attraversato la strada.
Ebbene, l'attraversamento improvviso di un animale selvatico, unito all'andatura moderata dell'auto e all'assenza di qualsiasi elemento da cui possa desumersi la possibilità per l'attore di evitare l'evento, consente di ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054 comma II, c.c., non potendo condividersi le ipotesi avanzate dal giudice di primo grado su una eventuale fretta o distrazione, che appaiono mere congetture non suffragate da alcun elemento di fatto.
Di contro, la non ha in alcun modo dedotto e dimostrato l'esistenza di elementi fattuali integranti il CP_1 caso fortuito idoneo ad escludere la propria responsabilità.
Pertanto, avendo soltanto l'appellante principale superato la presunzione sul medesimo gravante, lo stesso ha diritto al risarcimento integrale del danno, quantificato in primo grado in euro 2.268,43, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione dal 9 dicembre 2016, data del sinistro, alla pubblicazione della sentenza e, sulla somma così ottenuta, interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
4. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono poste a carico della e liquidate in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
AN LA, definitivamente pronunciando sulla causa in oggett o, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, condanna la al pagamento in favore di di euro Controparte_1 Parte_1
2.268,43, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione dal 9 dicembre 2016, data del sinistro, alla pubblicazione della sentenza e, sulla somma così ottenuta, interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Condanna la al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 [...] che liquida in euro 135,65 per esborsi ed euro 650,00 (di cui euro 120,00 Parte_1 per la fase di studio, euro 130,00 per la fase introduttiva, euro 180,00 per la fase istruttoria e euro 220,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, per il giudizio di primo grado, ed in euro 147,00 per esborsi ed euro 1.500,00 (di cui euro 250,00 per la fase di studio, euro 250,00 per la fase introduttiva, euro 500,00 per la fase di trattazione ed euro
500,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge, per il presente giudizio di appello, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Enzo Filardi;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio d'appello.
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa addetta all'Ufficio Testimone_2 per il Processo.
Così deciso in Castrovillari, 3 ottobre 2025
IL GIUDICE
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