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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/10/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2008 / 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguen S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
(p.iva: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t. sig. , corrente in (84015) Nocera Superiore (Sa) alla CP_1
Via Santa Maria Delle Grazie snc, elettivamente domiciliata in Castiglione M.R.
(Te), alla via Piane n. 119 presso e nello studio dell'Avv. Lucio Capanna (c.f.:
) del Foro di Teramo con domicilio digitale Pec: C.F._1
Email_1
OPPONENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], residente a Controparte_2
Nocera Superiore in via Russo 99 ( domiciliata ai fini C.F._2
del processo presso la tra Avvocati con sede a Controparte_3
Salerno in via Irno n.11, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Rizzo
( ), EN LL e DA C.F._3 C.F._4
NO ), con procura in calce al ricorso per decreto C.F._5
ingiuntivo; per comunicazioni e notificazioni si indicano gli indirizzi
Email_2 Email_3 Email_4
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 142/2025.
Acquisita documentazione, all'odierna udienza, previa discussione orale dei procuratori costituiti che hanno concluso come da verbale in atti, la causa è stata definita con sentenza contestuale, letta in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
Il credito di cui al monitorio è certo, liquido ed esigibile, siccome fondato su prova scritta documentata dalle busta paga formate dallo stesso datore di lavoro tra il novembre 2023 ed il settembre 2024, (fatta eccezione per le ultime due buste mancanti che sono state ricostruite con conteggio, tuttavia non contestato dalla controparte). La ricorrente ha ammesso di aver ricevuto in tale periodo unicamente acconti per € 6.200,00 e di poter vantare ancora il credito retributivo complessivo di € 157.271,13 per le retribuzioni non percepite.
E' pacifico il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, ma si controverte unicamente sulla prestazione lavorativa che per un certo periodo non sarebbe stata materialmente resa dalla lavoratrice per circostanze tuttavia non a lei addebitabili.
Difatti in seguito al decesso dell'Amministratore della società nel periodo da novembre 2023 fino al mese di ottobre 2024, la Parte_1
avrebbe subito varie vicissitudini negative che ne avevano interrotto la normale operatività, essendosi, l'amministratore giudiziario nominato in vece di quello originario, limitato a tentare di riattivare l'operatività della azienda salvo poi determinarsi a proporne la liquidazione giudiziale.
La ricorrente tuttavia non è stata mai licenziata medio tempore, né collocata in cassa integrazione, ma anzi ella ebbe ad inviare lettera di messa a disposizione delle energie lavorative in data 3.7.2023 senza che le fosse tuttavia consentito di lavorare, sino a quando non ha rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 28.1.2025.
Dette circostanze relative al mancato svolgimento della prestazione in fatto non possono dunque in ogni caso ritenersi rilevanti, in quanto dovute al fatto datoriale e del tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore. Se la Società opponente non ha provveduto al licenziamento della lavoratrice, né ha provveduto alla sospensione del rapporto ed agli ammortizzatori sociali imputet sibi, permanendo in capo ad essa il vincolo giuridico del rapporto di lavoro subordinato e il perdurante obbligo della retribuzione.
L'opposizione deve essere, perciò, respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: rigetta l'opposizione e dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 142/2025; condanna l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposto delle spese di lite determinate in € 1.500,00 oltre accessori come per legge e spese borsuali documentate, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Nocera Inferiore, 16.10.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguen S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
(p.iva: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t. sig. , corrente in (84015) Nocera Superiore (Sa) alla CP_1
Via Santa Maria Delle Grazie snc, elettivamente domiciliata in Castiglione M.R.
(Te), alla via Piane n. 119 presso e nello studio dell'Avv. Lucio Capanna (c.f.:
) del Foro di Teramo con domicilio digitale Pec: C.F._1
Email_1
OPPONENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], residente a Controparte_2
Nocera Superiore in via Russo 99 ( domiciliata ai fini C.F._2
del processo presso la tra Avvocati con sede a Controparte_3
Salerno in via Irno n.11, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Rizzo
( ), EN LL e DA C.F._3 C.F._4
NO ), con procura in calce al ricorso per decreto C.F._5
ingiuntivo; per comunicazioni e notificazioni si indicano gli indirizzi
Email_2 Email_3 Email_4
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 142/2025.
Acquisita documentazione, all'odierna udienza, previa discussione orale dei procuratori costituiti che hanno concluso come da verbale in atti, la causa è stata definita con sentenza contestuale, letta in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
Il credito di cui al monitorio è certo, liquido ed esigibile, siccome fondato su prova scritta documentata dalle busta paga formate dallo stesso datore di lavoro tra il novembre 2023 ed il settembre 2024, (fatta eccezione per le ultime due buste mancanti che sono state ricostruite con conteggio, tuttavia non contestato dalla controparte). La ricorrente ha ammesso di aver ricevuto in tale periodo unicamente acconti per € 6.200,00 e di poter vantare ancora il credito retributivo complessivo di € 157.271,13 per le retribuzioni non percepite.
E' pacifico il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, ma si controverte unicamente sulla prestazione lavorativa che per un certo periodo non sarebbe stata materialmente resa dalla lavoratrice per circostanze tuttavia non a lei addebitabili.
Difatti in seguito al decesso dell'Amministratore della società nel periodo da novembre 2023 fino al mese di ottobre 2024, la Parte_1
avrebbe subito varie vicissitudini negative che ne avevano interrotto la normale operatività, essendosi, l'amministratore giudiziario nominato in vece di quello originario, limitato a tentare di riattivare l'operatività della azienda salvo poi determinarsi a proporne la liquidazione giudiziale.
La ricorrente tuttavia non è stata mai licenziata medio tempore, né collocata in cassa integrazione, ma anzi ella ebbe ad inviare lettera di messa a disposizione delle energie lavorative in data 3.7.2023 senza che le fosse tuttavia consentito di lavorare, sino a quando non ha rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 28.1.2025.
Dette circostanze relative al mancato svolgimento della prestazione in fatto non possono dunque in ogni caso ritenersi rilevanti, in quanto dovute al fatto datoriale e del tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore. Se la Società opponente non ha provveduto al licenziamento della lavoratrice, né ha provveduto alla sospensione del rapporto ed agli ammortizzatori sociali imputet sibi, permanendo in capo ad essa il vincolo giuridico del rapporto di lavoro subordinato e il perdurante obbligo della retribuzione.
L'opposizione deve essere, perciò, respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: rigetta l'opposizione e dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 142/2025; condanna l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposto delle spese di lite determinate in € 1.500,00 oltre accessori come per legge e spese borsuali documentate, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Nocera Inferiore, 16.10.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)