Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 21/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
L
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Trento
Sezione Prima civile
La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori
Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott. Camilla Gattiboni Consigliere
Dot. Marco Vezzani Cons. Aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo al n. 92/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) in proprio e in qualità di Controparte_2 C.F._2 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
(C.F.: ,
[...] C.F._3
(C.F.: ), Parte_1 C.F._4
(C.F.: , Parte_2 C.F._5
(C.F.: ) Parte_3 C.F._6 tutti con domicilio eletto in viale delle Milizie 76, Roma, presso lo studio dell'avv. BELKIS
ESPINAL CEBALLOS ( ) che li assiste e difende giusta mandato C.F._7 telematico in atti
APPELLANTI
CONTRO
( ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ( , P.IVA_2 presso i cui uffici, in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è domiciliato, giusta mandato in atti.
APPELLATO
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTI APPELLANTI:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis: IN VIA PREGIUDIZIALE E
CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà dell'ordinanza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, Repert. N. 687/2023 del 11/04/2023, RG n.
3139/2022, del Tribunale di Trento, accogliere le seguenti conclusioni: - accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis degli appellanti e, per l'effetto, dichiarare loro cittadini italiani. – ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_3 competente, di procedere alle iscrizione, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, disponendo altresì l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti provvedendo alle eventuali Controparte_3 comunicazioni alle autorità consolari competenti. – con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi del mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio per i motivi espressi in narrativa. IN VIA
ISTRUTTORIA (omissis)
DI PARTE APPELLATA:
Contrariis reiectis In via principale, rigettare l'appello proposto, con vittoria di spese e compensi;
In subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana come da richiesta di controparte e sempre che ne ricorrano i necessari presupposti in fatto e diritto, con la compensazione delle spese di lite tra le parti”.
FATTO
I ricorrenti, con ricorso ex art. 702 bis cpc, hanno affermato di avere diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza da cittadina italiana.
Essi allegavano, come ben esplicitato nel provvedimento reclamato:
-di essere discendenti diretti della cittadina italiana nata a [...] il Parte_4
06.05.1925, la quale emigrò in Austria senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
-che dall'unione dei sig.ri (nata a [...] il [...]) e Parte_4 Parte_5
(nato a [...] – Reppublica Ceca il 31.01.1912), avvenuta a Innsbruck (Austria) il
[...] 17.07.1946, nasceva il giorno 22.04.1946 a Innsbruck – Tirolo (Austria) il sig. CP_1
(Ricorrente 1); CP_1
-che questi si coniugava, a Chocabamba –Bolivia il 19.09.1986, con la sig.ra Controparte_4
(nata a [...]-Bolivia il 18.12.1954) e dalla loro unione nascevano i sigg.
[...] [...]
(Ricorrente 2), nato a [...] il [...], Controparte_2 [...]
(Ricorrente 3), nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2
(Ricorrente 4), nata a [...] il [...],
[...] [...]
(Ricorrente 5), nato a [...] il [...]; Parte_3
-che il sig. (altro ricorrente), nato a [...] il Controparte_2
24.08.1988, generava la minore (Ricorrente 6) nata il [...] Persona_1
a Penaloen (Cile)”.
Quindi affermavano che, in quanto discendenti da cittadini italiani, dovrebbero considerarsi a loro volta cittadini italiani, per trasmissione, iure sanguinis dello status civitatis” e che “la sig.ra
[...]
nata a [...] il [...], non si è mai naturalizzata cittadina austriaca e, Parte_4 pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iure sanguinis” al figlio
[...] che l'ha trasmessa a sua volta ai discendenti”. Controparte_1
Tanto premesso, i ricorrenti affermavano di avere diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana invocando le sentenze della Corte Costituzionale 87/1975 e 30/1983 che hanno dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 comma 1 e dell'art. 10 comma 3 della legge n° 555/1912 nella parte in cui non prevedevano che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Resisteva il . Controparte_3
Con ordinanza ex art. 702 bis cpc allora vigente il tribunale rigettava il ricorso con una serie di argomenti volti ad evidenziare la carenza dei presupposti necessari al riconoscimento richiesto, in assenza altresì di idonei riscontri probatori.
La Corte è stata quindi investita dal reclamo degli originari ricorrenti per ottenere la riforma della decisione.
Resiste anche in questo grado l'Avvocatura, pur fornendo una serie di elementi per una obiettiva valutazione del caso, non agevole.
La causa è stata trattenuta in decisione a' sensi della nuova disciplina di queste originarie vertenze ex art. 702 bis cpc come introdotta dalla nota Legge Cartabia vale e dire l'art. 275 bis cpc per il caso specifico.
MOTIVI
Appello nel merito.
Premessa normativa.
1)In primis art. 1 della legge n. 91/1992, non abrogato: “E' cittadino italiano per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”.
2)Trattato di san Germano.
Art.70: Chiunque abbia la pertinenza in un territorio che faceva parte dei territori dell'antica
Monarchia austro-ungarica acquistera' di pieno dritto, ad esclusione della cittadinanza austriaca, la cittadinanza dallo Stato che esercita la sovranita' sul territorio predetto.
Art.71: Nonostante la disposizione dell'art. 70, per quanto concerne i territori trasferiti all'Italia, non acquisteranno di pieno diritto la cittadinanza italiana:
1° coloro che hanno la pertinenza nei detti territori, ma non vi sono nati;
2° coloro che hanno acquistato la pertinenza nei detti territori dopo il 24 maggio 1915, o che
l'hanno acquistata soltanto in dipendenza della propria carica.
Art. 72 :Le persone indicate all'art. 71 o coloro:
a) che hanno avuto una pertinenza anteriore nei territori trasferiti all'Italia, o di cui il padre,
o la madre se il padre e' ignoto, aveva la pertinenza nei detti territori;
b) o che hanno servito nell'esercito italiano durante la presente guerra, ed i loro figli, - potranno eleggere la cittadinanza italiana nelle condizioni stabilite dall'art. 78 per il diritto di opzione. art. 78 : I maggiori di 18 anni che perdono la cittadinanza austriaca e acquistano di pieno diritto una nuova cittadinanza, e, norma dell'articolo 70, avranno facolta', durante un anno dalla entrata in Vigore del presente trattato, di optare per la cittadinanza dello Stato in cui avevano la pertinenza prima di acquistarla nel territorio trasferito.
L'opzione del marito implichera' quella della moglie e l'opzione dei genitori quella dei figli minori di 18 anni.
3)Accordo Italia/Germania relativo al trasferimento di allogeni e cittadini germanici.
Art. 20 : Gli allogeni tedeschi minorenni (non emancipati) seguono la cittadinanza dei genitori…Gli illegittimi minorenni seguono ugualmente la nuova cittadinanza della madre.
4)dlgs 02.05.1948 n. 23.
-art. 11 nel testo originario e quindi vigente alla data del 04.03.1948 ( vedi infra):
Coloro che, essendo cittadini italiani, hanno in base alla legge 21 agosto 1939, n. 1241, ed agli accordi italo - tedeschi del 1939 e degli anni seguenti, acquistato la cittadinanza germanica e, prima dell'opzione o dopo, si siano stabiliti all'estero, ancorche' successivamente si siano di nuovo trasferiti in Italia, sono ammessi a chiedere il riacquisto della cittadinanza italiana.
Le domande, dirette ad ottenere il riacquisto della cittadinanza italiana, devono contenere la dichiarazione di revoca dell'opzione e di rinuncia alla cittadinanza germanica e devono essere presentate nelle forme, termini e modi stabiliti dagli articoli 3 e 4 del presente decreto. 5)Legge 05.02.1992 n. 91.
-art. 11 : Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.
-art.14 : I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.
6)Circolare prot. K 78 dd 24.12.2001: Controparte_3
indirizzi applicativa della legge 14.12.2000 n. 379 :,,…Non appare superfluo ribadire che i destinatari della normativa sono le persone e i loro discendenti che risultano emigrate all'estero…prima del 16 luglio 1920 ed originarie dei territori già appartenuti all'impero austro- ungarico.
Precedenti giurisprudenziali rilevanti:
1)Corte Costituzionale 9 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio 1983 n. 30;
2)Corte di Cassazione 21236/2021:
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza in favore delle persone nate e residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico, è necessario che il richiedente formuli la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 2, l. n. 379 del 2000 davanti all'ufficiale dello stato civile dove risiede o intende stabilire la propria residenza - ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, alla quale segue, sempre che sussistano le condizioni per l'ottenimento dello "status",
l'acquisto della cittadinanza, che ha effetto non dal momento momento della nascita, ma dal giorno successivo a quello in cui è resa la menzionata dichiarazione, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 15 l. n. 91 del 1992.
3)Corte di Cassazione 19428/2017:
In tema d'individuazione della legge straniera applicabile, il giudice italiano può avvalersi di ogni mezzo idoneo allo scopo, anche procedendo personalmente alla ricerca o utilizzando gli strumenti indicati nelle convenzioni internazionali, nonché le informazioni acquisite tramite il Ministero della Giustizia o tramite esperti o istituzioni specializzate, potendo ricorrere, onde garantire effettività al diritto straniero applicabile, a qualsiasi mezzo, anche informale, valorizzando il ruolo attivo delle parti come strumento utile per la relativa acquisizione.
Ed inoltre: Alla luce della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, i figli minori di una donna italiana, che abbia sposato uno straniero
e stabilito la propria residenza all'estero, perdono la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art.
12, comma 3, della l. n. 555 del 1912, applicabile “ratione temporis”, esclusivamente nel caso in cui la madre, a seguito del matrimonio, abbia, ai sensi dell'art. 11 della l. n. 91 del
1992, rinunciato spontaneamente e volontariamente alla cittadinanza italiana, senza che tale rinunzia - alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983 - possa costituire la mera conseguenza dell'acquisto della cittadinanza del coniuge straniero (art. 10 della legge n. 555 del 1912) ovvero di una "volontà" abdicativa non liberamente determinata (art. 8 della legge n. 555 del 1912).
4)Corte di Cassazione 4466/2009:
Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29
Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione
d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status"di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria.
Fatte queste premesse, e prescindendo dalle considerazioni – tanto osteggiate dall'appellante – espresse dall'ufficio anagrafe di Bolzano con la nota accompagnatoria dei documenti richiesti, ed effettuato un esame complessivo e comparato di tutti i documenti in atti, nonché delle disposizioni di legge e dell'orientamento giurisprudenziale, ritiene la Corte che l'appello non possa essere accolto. Ed invero, premesso che la cittadinanza non si acquista , secondo la legislazione italiana ( come del resto anche di quella della maggior parte dei paesi europei e non solo) in virtù del luogo di nascita bensì per rapporto di paternità o maternità, cioè in base alla cittadinanza dei genitori, appare evidente come tutta la variegata documentazione in atti che indica come Per_ luoghi di nascita della ascendente dei ricorrenti , vuoi il , vuoi il Comune di Parte_4
Bolzano, od altra località, sono irrilevanti.
Rilevanti ai fini della decisione sono i documenti prodotti dal Comune di Bolzano a seguito della informativa richiesta dalla Corte anche in aderenza all'orientamento di legittimità di cui alla pronuncia sopra richiamata.
a)Certificato di nascita identificato con il n. 39 a nome , in cui si legge :”L'anno Parte_4 millenovecentoventicinque e questo dì otto maggio a ore dieci e minuti trenta….mi sono recato nella predetta casa dove ho trovato , figlia di , di anni Persona_3 Per_4 diciotto…la quale mi ha dichiarato che alle ore tredici e minuti trenta del sei maggio, dalla unione naturale con un uomo celibe non parente né affine con lei in gradi che ostano al riconoscimento è nato un bambino di sesso femminile”;
b)scheda individuale, schedario allogeni tedeschi, a nome di ( mamma del Parte_4 ricorrente….), nome del padre ignoto, che ne annota “emigrata in Germania il 6.6.1940” e di poi “ emigrata in Austria il 23.3.1949”;
c)scheda individuale ( mamma di ), schedario allogeni tedeschi, nata a Persona_3 Pt_4
Bolzano il 16.8.1906 ( Impero austro ungarico) e residente a [...]con acquisto della cittadinanza italiana in base al trattato di San Germano ( quindi a decorrere dall'ottobre
1921), che “ha optato per la cittadinanza germanica con dichiarazione su modello giallo in data 11.9.1939….. opzione cancellata per revoca n. 49893 in data 4.2.1949”, tornando così ad essere italiana, fintantochè non ha acquistato la cittadinanza austriaca il 4 aprile 1963.
Quindi riassumendo i vari dati, emerge che:
-la mamma di , , nata sotto l'impero austro ungarico a Bolzano nel 1906, Pt_4 Persona_3 ha acquistato la cittadinanza italiana in data 1.10.1921 ( per difetto di diversa opzione ex art. 78 trattato) in virtù del trattato di San Germano;
-che nel maggio 1925 è nata , quindi come cittadina italiana;
Pt_4
-che però in data 11.9.1939 mamma di quindi quando quest'ultima aveva 14 Per_3 Pt_4 anni, ha acquistato per sua scelta la cittadinanza tedesca trasmettendola alla figlia
(minorenne) in quanto figlia illegittima e ciò in virtù dell'art. 20 accordo italo tedesco sugli allogeni;
-che a decorrere dalla data 11.9.1939 Edita era pertanto cittadina tedesca e tale cittadinanza acquistò il ricorrente visto che è nato il [...] ( Edita aveva Controparte_1 allora quasi 21 anni). Edita, quindi, allorquando sua madre riacquistò la Per_3 cittadinanza italiana nel 1949, era già maggiorenne ed aveva già avuto il figlio CP_1
E' principio pacifico quello secondo cui la cittadinanza nei soggetti maggiorenni ha un suo percorso autonomo ( come si evince in particolare anche dall'art. 14 legge n. 91 del 1992). Di conseguenza non poteva trasmettere al figlio ancora minorenne e con lei Pt_4 CP_1 convivente nel 1946 ( art. 14 Legge n. 91/1992) alcuna cittadinanza italiana.
Non risulta alcuna dichiarazione fatta da alcuno dei ricorrenti entro i termini di cui alla legge
379/2000 e successiva proroga.
Va da sé che ogni diversa e ulteriore considerazione espressa nel reclamo è assorbita.
Come detto non si potrebbe tener conto della memoria non autorizzata depositata in corso di giudizio, ma in ogni caso vale quanto sopra detto: i risultati sono quelli dei documenti ufficiali acquisiti d'ufficio dalla Corte , nell'intento di ottenere il massimo dei riscontri possibili in queste vicende che hanno le loro radici in epoca assai remota , con tutte le complicanze da ciò derivanti.
Appello sulle spese.
E' proprio questa situazione fattuale, normativa ( alquanto articolata), oltremodo complicata per i soggetti che abbiano parenti nativi nel territorio del Trentino Alto Adige al tempo della dominazione austro-ungarica, che induce la Corte alla integrale compensazione delle spese del procedimento in tutti i suoi gradi, come del resto chiesto dalla stessa Avvocatura con la memoria di costituzione;
entro tali limiti va modificato il provvedimento impugnato.
p.q.m.
La Corte , definitivamente pronunciando nella causa civile n. 92/2023 RG, così provvede :
1)in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc emessa dal tribunale di Trento, sezione specializzata in materia di immigrazione, nel procedimento n. 3139/2022 rep.
687/2023 pubblicata in data 11.04.2023, e che nel resto conferma, dichiara interamente compensate tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
2)compensa interamente tra le parti le spese del presente grado.
Trento, 09.01.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano