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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 26/08/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2219/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2219/2025 promosso da:
, nato il [...] in [...], rappresentato e difeso dall'avv. CASCIA Parte_1
MARTA;
e nata il [...] in [...], rappresentata e difesa dall'avv. CASCIA MARTA. Parte_2
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [I coniugi] “RICORRONO al Tribunale adito perché pronunci la loro separazione personale alle seguenti CONDIZIONI:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, e si obbligano sin d'ora a prestarsi reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto valido per l'estero;
2) L'abitazione familiare sita a Jesi (AN), Via S. Giuseppe n. 14, distinta al catasto fabbricati di detto comune al Fg. 52 Part. 328 Sub 13, Categoria A/3, Classe 3 Consistenza 6,5, vani Rendita catastale
Euro 419,62 di proprietà di entrambi i coniugi per ½ ciascuno, rimarrà nella disponibilità del sig.
; Pt_1
3) Per l'acquisto dell'abitazione familiare è stato acceso un mutuo, con rate mensili pari ad Euro
385,00 che scadrà nel 2032;
4) Il sig. si impegna a pagare tutte le rimanenti rate del mutuo di cui sopra;
Pt_1
5) Per quanto riguarda i beni mobili e gli arredi i coniugi dichiarano che hanno già provveduto alla loro divisione;
- 1 - 9) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti;
10) Entrambe le figlie, maggiorenni, vivono con la sig.ra e sono economicamente indipendenti;
Pt_2
15) Le eventuali spese della presente procedura saranno evase in pari misura da entrambi i coniugi”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati a RA Parte_1 Parte_2
(Marocco) il 06/09/1996, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro Per_ Per_ unione sono nate le figlie (in data 28/08/2000) e (in data 17/08/2004), economicamente indipendenti, e che col tempo il rapporto coniugale si è purtroppo logorato ed è venuta così a mancare la necessaria comunione materiale e spirituale che lo caratterizza tanto che la sig.ra ha deciso Pt_2 di trasferirsi in Belgio insieme alle figlie.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 11/07/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della famiglia.
Nulla con riferimento alle figlie della coppia, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione consensuale del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 2 - dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio a RA (Marocco) il 06/09/1996, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi al n. 13, parte 2, serie C, dell'anno 2007; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16/07/2025.
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2219/2025 promosso da:
, nato il [...] in [...], rappresentato e difeso dall'avv. CASCIA Parte_1
MARTA;
e nata il [...] in [...], rappresentata e difesa dall'avv. CASCIA MARTA. Parte_2
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [I coniugi] “RICORRONO al Tribunale adito perché pronunci la loro separazione personale alle seguenti CONDIZIONI:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, e si obbligano sin d'ora a prestarsi reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto valido per l'estero;
2) L'abitazione familiare sita a Jesi (AN), Via S. Giuseppe n. 14, distinta al catasto fabbricati di detto comune al Fg. 52 Part. 328 Sub 13, Categoria A/3, Classe 3 Consistenza 6,5, vani Rendita catastale
Euro 419,62 di proprietà di entrambi i coniugi per ½ ciascuno, rimarrà nella disponibilità del sig.
; Pt_1
3) Per l'acquisto dell'abitazione familiare è stato acceso un mutuo, con rate mensili pari ad Euro
385,00 che scadrà nel 2032;
4) Il sig. si impegna a pagare tutte le rimanenti rate del mutuo di cui sopra;
Pt_1
5) Per quanto riguarda i beni mobili e gli arredi i coniugi dichiarano che hanno già provveduto alla loro divisione;
- 1 - 9) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti;
10) Entrambe le figlie, maggiorenni, vivono con la sig.ra e sono economicamente indipendenti;
Pt_2
15) Le eventuali spese della presente procedura saranno evase in pari misura da entrambi i coniugi”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati a RA Parte_1 Parte_2
(Marocco) il 06/09/1996, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro Per_ Per_ unione sono nate le figlie (in data 28/08/2000) e (in data 17/08/2004), economicamente indipendenti, e che col tempo il rapporto coniugale si è purtroppo logorato ed è venuta così a mancare la necessaria comunione materiale e spirituale che lo caratterizza tanto che la sig.ra ha deciso Pt_2 di trasferirsi in Belgio insieme alle figlie.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 11/07/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della famiglia.
Nulla con riferimento alle figlie della coppia, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione consensuale del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 2 - dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio a RA (Marocco) il 06/09/1996, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi al n. 13, parte 2, serie C, dell'anno 2007; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16/07/2025.
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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