Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12750/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.12750/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19/05/1983, rappresentato e difeso dall'Avv. MARGIOTTA LORENZO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
02/08/1983, rappresentata e difesa dall'Avv. GHIONNI SIMONA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 15/10/2024 le parti, premesso che dalla loro relazione erano nati i figli (Roma, 10.01.2010) e (Roma, Per_1 Per_2
05.03.2013), riconosciuti da entrambi i genitori, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di mantenimento e affidamento dei minori.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, confermate all'udienza cartolare del 19.12.2024, come di seguito
1
Taurianova n. 73; 2) La casa familiare sita in Roma, Via Taurianova n. 73, già di proprietà della SI.ra , rimarrà nella sua esclusiva disponibilità Parte_1
con tutto quanto in essa contenuto;
3) il padre verserà alla SI.ra , Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma di € 600,00 (€
300,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese sul c/c bancario IBAN [...], e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di ottobre 2025 (prima rivalutazione); 4) il padre verserà il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo il Protocollo spese extra del Tribunale di Roma, approvato in data 17 dicembre 2014, fornito ad entrambe le parti, cui le stesse intendono esplicitamente e per loro volontà riferirsi;
5) salvo diverso accordo fra i genitori, tenuto conto delle eSIenze e delle richieste dei figli che non potranno interferire nel regime dell'alternanza fra entrambi, gli stessi trascorreranno con ciascun genitore i seguenti periodi: - a decorrere dall'ottobre 2024 i due figli minori trascorreranno con il padre due fine settimana alternati al mese, dal venerdì all'uscita di scuola alla sera della domenica successiva, prima dell'ora di cena, con pernotto presso la residenza del padre;
- in relazione al figlio a decorrere dall'ottobre 2024, visto il calendario Per_2
degli allenamenti della scuola calcio, i genitori – salvo diverso accordo tra loro – stabiliscono il seguente calendario di accompagnamento del minore all'impianto sportivo: il martedì in alternanza tra i genitori anche in ragione delle previsioni di pernotto di cui ai punti che seguono;
il giovedì di competenza della madre;
il venerdì di competenza del padre;
- in relazione ad entrambi i figli i genitori – salvo diverso accordo tra loro – stabiliscono il seguente calendario per il pranzo infrasettimanale: il lunedì, martedì, venerdì con il padre;
il mercoledì e giovedì con la madre;
- e manifestano la reciproca disponibilità CP_1 Parte_1
a che nei giorni e nelle attività di loro reciproca competenza secondo accordi per l'accompagnamento all'attività sportiva e per il pranzo intervengano a supporto/sostituzione i loro rispettivi genitori;
- il martedì pomeriggio della settimana in cui i minori trascorreranno il successivo weekend con il padre quest'ultimo li avrà con sé - - dall'uscita dell'allenamento di calcio e Per_2
2 li riaccompagnerà dopo cena presso l'abitazione materna;
- il martedì pomeriggio della settimana in cui i minori non trascorreranno il successivo weekend con il padre, quest'ultimo li avrà con sé - salvo eSIenze particolari dei ragazzi - dall'uscita di scuola e pernotto presso la sua abitazione e li accompagnerà a scuola
(ovvero presso l'abitazione materna in caso di chiusura scolastica) la mattina successiva;
- durante le festività natalizie ciascun genitore trascorrerà con i figli i seguenti giorni: la vigilia di Natale (24 sera con cena) o il giorno di Natale (25 pranzo) ad anni alterni e i seguenti periodi (ad anni alterni) dal 26 dicembre al
1gennaio (mattina) e dal 1gennaio al 6 gennaio dopo cena;
- durante le festività pasquali entrambi i genitori avranno con sé i figli per almeno 3 giorni consecutivi, alternando di anno in anno il periodo comprendente la Pasqua (dal venerdì precedente la Pasqua alla domenica prima di cena) e quello del lunedì dell'Angelo
(dal lunedì dell'Angelo al martedì successivo, o comunque al giorno antecedente l'inizio delle scuole); - durante il periodo estivo ciascun genitore potrà godere di quattro settimane di vacanza con i figli minori, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo tra i genitori, ciascuno terrà con sé i figli per due settimane consecutive, i primi 15 giorni di luglio e di agosto con il padre ed i secondi 15 giorni di luglio e di agosto con la madre. - PRENDERE ATTO DELLE
SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI: 6) i genitori prestano reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità e dei passaporti propri e dei minori;
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite”.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di mantenimento e affidamento formulate dalle parti, che appaiono conformi all'interesse delle stesse e della prole, dovendosi specificare che quanto previsto dai ricorrenti al punto n. 2) deve intendersi quale applicazione dell'istituto dell'assegnazione di cui all'art. 337 sexies c.c., stante la presenza dei figli minori conviventi con la madre.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
12750/2024:
- Dispone in ordine alle condizioni di affidamento e mantenimento dei minori e in conformità a quanto indicato nel Persona_3 Persona_4
ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
3 - compensa le spese di lite.
Roma, 30/12/2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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