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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 26/05/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gela, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario, Patrizia Castellano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 960/2020 R.G .avente ad oggetto :
“opposizione avverso ordinanza ingiunzione” ex art.22 L.689/1981
Promossa
DA
nato a Gela il 07/01/1984 c.f.: rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv.to Pizzardi Concetta per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
- opponente -
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mario Controparte_1 P.IVA_1
Perugini elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
Opposto
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato in data 09.07.2020 il ricorrente proponevano opposizione ex art. 22
l. 689\81 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 827 del 18/02/2020 emessa dal Controparte_1
, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 1.600,00 oltre €. 15,00 per
[...] spese di notifica) per violazione dell'art. 193 del D.LGS. 152\2006 e art. 258 comma 4 per n. 1 trasporto di rifiuti non pericolosi con indicazione di dati falsi, incompleti e\o inesatti.
Il ricorrente nel richiedere la revoca, l'annullamento ovvero l'estinzione della pretesa sanzionatoria, eccepiva con l'unico motivo di opposizione la insussistenza della violazione per carenza dell'elemento soggettivo della violazione.
In giudizio si costituiva il depositando documentazione Controparte_1 relativa alla violazione tra cui nulla osta del 16.12.2015 e comparsa di costituzione con la quale chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo.
La vicenda processuale per cui è causa trova il proprio antefatto nel verbale di contestazione ex art. 14
L. 689\81 elevato dalla Guardia di Finanza-Compagnia di a carico di e del suo Pt_2 Controparte_2 legale rappresentante p.t. , nonché della ditta “ ” in solido con Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e del produttore dei rifiuti, odierno opponente.
[...]
Nel provvedimento indicato si premetteva che in data 16.12.2015, a conclusione di articolate indagini finalizzate alla prevenzione di reati ambientali la GDF aveva segnalato all'autorità giudiziaria una serie di soggetti, riconducibili ad una società di trasporto merci su strada, dediti alla raccolta e allo smaltimento illecito di rifiuti di ogni genere, ivi compresi quelli speciali e pericolosi, presso una discarica non autorizzata.
Nel corso delle indagini, svolte sulla base della documentazione sequestrata, veniva accertato che gran parte dei rifiuti erano stati conferiti ai denunciati da vari produttori o detentori operanti nel settore dell'edilizia, senza avere compilato il prescritto formulario di identificazione rifiuti (F.I.R.).
La GDF evidenziava che in altri casi in cui i formulari risultavano compilati, considerato che la maggior parte dei rifiuti indicati era stata conferita presso un centro autorizzato di recupero di materiali inerti,
l'autorità giudiziaria, al fine di verificare i rapporti intercorrenti tra trasportatore e destinatario, aveva disposto la perquisizione dell'azienda che veniva eseguita in data 18.3.16.
Nel corso di tale attività investigativa, venivano sottoposti a sequestro i documenti relativi ai conferimenti effettuati dal trasportatore nel 2015.
Previo nulla – osta ex lege della Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Gela, necessario per l'utilizzo degli elementi acquisiti nel corso delle indagini ai fini della contestazione delle infrazioni di carattere amministrativo, si procedeva all'esame della documentazione sequestrata sia quella ufficiale (
F.I.R.) sia quella non ufficiale.
L'esame di quest'ultima ha evidenziato l'esistenza di documenti relativi a trasporti di rifiuti speciali non pericolosi effettuati dalla ditta EDILEURO 200 s.r.l. a questa conferiti da Parte_1 esercente l'attività di “ lavori di ristrutturazione del proprio immobile
Veniva, pertanto, contestata ai responsabili e all'odierno opponente la violazione dell'art. 193 del D.LGS.
152\2006 puniti dall'art. 258 c.4 .
Poiché nei termini di legge non veniva effettuato il pagamento in misura ridotta, la Guardia di Finanza inoltrava rapporto ex art. 17 l. 689\81 al che, esaminati gli Controparte_1 scritti difensivi e le controdeduzioni dell'organo accertatore, ritenuto fondato l'accertamento, emetteva l'ordinanza – ingiunzione opposta.
Ciò premesso ritiene questo giudicante che il motivo di opposizione sia infondato e non merita accoglimento.
Nel caso di specie è risultato che nel formulario la quantità dei rifiuti non è stata indicata.
L'opponente ritiene che non essendo titolare di una impresa ma essendo un privato cittadino ha ritenuto in buona fede che la tenuta del formulario e la compilazione delle copie fossero di competenza del trasportatore e che egli essendosi rivolto a una ditta specializzata nel settore e avendo ricevuto nel termine di 90 giorni dal conferimento dei rifiuti la quarta copia è esonerato da responsabilità.
Le circostanze dedotte dall'opponente non consentono di affermare l'assenza dell'elemento soggettivo degli addebiti mossi.
Lo stesso opponente sentito a sommarie informazioni acquisite dalla Guardia di Finanza, che in questo giudizio costituiscono elementi di prova, ha pienamente riconosciuto di essere il produttore dei rifiuti e di non avere indicato la quantità dei rifiuti nel formulario.
La responsabilità della corretta redazione del formulario ricade anche (oltre al trasportatore) sul produttore dei rifiuti, stante che l'art. 193 secondo comma D.lgvo 152/2006 prevede espressamente che il FIR deve essere compilato, firmato e datato dal produttore e ciò in quanto il sistema delineato dal legislatore è
quello di garantire che vi sia un reciproco controllo da parte di tutti i soggetti coinvolti nel trasporto dei rifiuti nella buona esecuzione dell'attività di trasporto e di smaltimento dei rifiuti;
anche la buona fede va esclusa poiché sussistono a carico di tali soggetti particolari doveri di controllare se tutto ciò è regolare;
la legge esige che gli operatori specializzati nel settore dei rifiuti rispettino i doveri specifici di conoscenza della materia e si adoperino per la corretta comprensione, lettura ed interpretazione della normativa di settore.
Difatti nella materia ambientale prevale il principio comunitario di responsabilizzazione ma soprattutto quello del coinvolgimento di tutti i soggetti nell'attività di smaltimento di rifiuti (v. art 178 comma 3
T.U.A. che stabilisce la responsabilizzazione e cooperazione di tutti soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti”. Questo comporta che nella pratica sono responsabili tutti gli attori del processo di gestione dei rifiuti e che ciascuno di essi ha il dovere di controllare anche l'esecuzione delle fasi di gestione non svolte fisicamente in prima persona.
Il solo fatto di conferire i propri rifiuti a terzi (anche quando autorizzati) non significa assolutamente che,
dal momento in cui il rifiuto parte dal luogo di produzione, il produttore non abbia più responsabilità in ordine alla sua gestione.
Secondo la Suprema Corte, proprio in forza del principio di responsabilizzazione e coinvolgimento, non
è possibile accettare la scusante della buona fede: “Il reato di gestione illecita del rifiuto è punibile anche a titolo di (sola) colpa: è perciò sufficiente che la condotta illecita sia frutto di un comportamento dovuto a mera negligenza, imprudenza o imperizia. A nulla vale la circostanza che la società affidataria provvedesse da anni, per conto della ditta produttrice, alla identificazione dei rifiuti e alla redazione dei formulari” (Cass. Sez. III, n. 7461 del 15.01-19.02.2008).
Ancora: l'incompleta ed errata compilazione del formulario è condotta sanzionata dalla legge a prescindere dalla redazione di quattro esemplari e nella successiva consegna degli stessi ai soggetti interessati, in quanto tale adempimento spetta solo alla società produttrice, la quale deve indicare in maniera esatta e corretta le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, al fine di rendere intellegibile i rifiuti concretamente smaltiti e, laddove la compilazione materiale del documento venga effettuata da altro soggetto, è tenuta alla verifica della correttezza dei dati inseriti (Cass. Sez. 29.9.2009 nr.20862), trattandosi di soggetto “cosciente del collegamento finalistico dei vari atti di cui si compone la procedura” e sul quale incombe l'obbligo di accertamento, concorrendo, in via omissiva, all'illecito altrui e ne risponde in base all'art. 5 della legge 689/81.
Il concorso è presunto, salva la prova contraria che non è stata fornita.
Cfr. ad es. la sentenza n. 254 del 3 novembre 2006 del Tribunale di Venezia che ha riconosciuto la punibilità del trasportatore e del produttore per un caso di compilazione incompleta del formulario, ovvero barratura della casella “peso da verificarsi a destino” senza contestuale indicazione del peso presunto dei rifiuti trasportati. Lo stesso principio vale quando il formulario è formalmente corretto ma nella sostanza non c'è rispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente trasportato. Per la precisione, se la difformità tra il rifiuto consegnato e quello descritto nel formulario è palese ed evidente ad occhio, ci si trova di fronte a un concorso di reato (tra produttore e trasportatore se il carico viene fermato durante il viaggio;
tra produttore, trasportatore e destinatario se il carico è controllato a destinazione raggiunta ed accettazione avvenuta); nel caso in cui il trasportatore non ha possibilità di accorgersi delle difformità,
non può essergli contestato il concorso di colpa o dolo nel reato ed in tal caso la responsabilità sarà
unicamente del produttore che avrà prodotto una falsa dichiarazione.
Inoltre la giurisprudenza è costante nel ritenere che “ In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art.3
l.n.689/81 è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e la volontà della condotta attiva od omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacchè la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di avere agito senza colpa. che ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo CP_6 disciplinato dalla legge 689/81 , rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa- al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in tema di contravvenzioni-solo quando sussistono elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” neppure sotto il profilo della negligenza omissiva, e “(…..) L'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano
l'esistenza della buona fede è a carico dell'opponente e nel caso di specie è mancata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M
Il Giudice,
definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza od eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente alle spese di giudizio in favore dell'opposto che liquida in complessive
€.1.278,00 oltre accessori di legge.
Così è deciso in Gela 26/05/2025
Il Giudice O.P
Patrizia Castellano