Articolo 338 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 338.
(Aumento di retribuzione in caso di prolungamento del viaggio).

Se la retribuzione e' determinata a viaggio, essa e' proporzionalmente aumentata qualora il viaggio venga protratto oltre la durata massima prevedibile al momento della stipulazione del contratto; ma se l'ulteriore durata e' dovuta a causa non imputabile all'armatore, l'aumento proporzionale e' ridotto a un terzo.

La retribuzione non e' soggetta a diminuzione se la nave compie un viaggio piu' breve di quello previsto nel contratto.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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