CASS
Sentenza 15 aprile 2022
Sentenza 15 aprile 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2022, n. 14799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14799 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI IO NG nato il [...] avverso l'ordinanza del 24/06/2021 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL IN, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14799 Anno 2022 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: BINENTI ROBERTO Data Udienza: 18/03/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con il provvedimento indicato in epigrafe, applicava nei confronti di GE Di OR la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, secondo le modalità già disposte nella decisione dei Magistrato di sorveglianza di applicazione provvisoria di tale misura in Italia. Nella motivazione del provvedimento si dava atto che il difensore del condannato aveva chiesto che la misura venisse eseguita non in Italia, ma in Belgio, presso il domicilio di Di OR, dove viveva il suo nucleo familiare e lo stesso poteva accudire alla propria attività lavorativa, che diversamente sarebbe stata compromessa dalla prolungata assenza del condannato da quello Stato. Il Tribunale osservava che tale richiesta non poteva essere accolta poiché il condannato non aveva in alcun modo documentato, a mezzo dell'allegazione di atti di intesa fra l'UEPE e un eventuale ufficio in Belgio tenuto ai controlli sul territorio, la possibilità di dare corso in tale Stato all'esecuzione della misura, a fronte di un quadro normativo che non regolava specificatamente la materia. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione il condannato lamentando violazioni di legge e vizi della motivazione, con riguardo al diniego dell'esecuzione in Belgio della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Rileva che le considerazioni poste a supporto di tale diniego hanno inteso addossare all'interessato iniziative e compiti a lui non spettanti, poiché rientranti nelle attribuzione del pubblico ministero che deve curare l'esecuzione della pena. In tal modo si è disconosciuta la corretta lettura della normativa in materia che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, impone di disporre l'esecuzione della misura alternativa all'estero, a seguito di una domanda in tal senso dell'interessato che, come nella specie, abbia documentato le condizioni soggettive e concernenti le specifiche esigenze da salvaguardare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate. 2. Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale può avere luogo in altro Stato dell'Unione europea che abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione 2 condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, in quanto l'affidamento è assimilabile ad una "sanzione sostitutiva" ai sensi dell'art. 2, lett. e), di tale decreto, quale sanzione che "impone obblighi ed impartisce prescrizioni", compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere. (Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, Rv. 279338; Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, Mancinelli, Rv. 279144; Sez. 1, n. 15091 del 16/05/2018 dep. 2019, Leonardi, Rv. 275807). Come pure precisato da questa Corte, la possibilità che, nella fase istruttoria, l'Ufficio esecuzione penale esterna compia in maniera adeguata gli accertamenti funzionali alle determinazioni del Tribunale di sorveglianza non è preclusa dalla prospettiva che, in caso di ammissione, la misura alternativa alla detenzione venga eseguita non in Italia, ma in altro Stato dell'Unione europea. Le richieste e le informazioni provenienti dall'interessato potranno consentire di riscontrare quel collegamento effettivo e quelle condizioni di sperimentazione trattamentale nello Stato estero che debbono essere scrutinati in sede di ammissione dell'affidamento in prova conformemente alle sue finalità. In questa prospettiva è stata posta in evidenza la necessità, nella fase istruttoria - e pertanto delle verifiche in fatto, sempre indispensabili ai fini dell'individuazione dei presupposti per l'accoglimento della richiesta - di un particolare comportamento collaborativo dell'interessato. Esso si può tradursi in un onere informativo caratterizzato da particolare diligenza, che però rimane estraneo all'ambito dell'individuazione delle condizioni, in sede di esecuzione, dei controlli e delle relative competenze. Le attività successive alla decisione in ordine all'esecuzione dell'affidamento in prova all'estero sono regolate, come per le altre misure, dal quadro delle previsioni contenute dal d.lgs. n. 38 del 2016 e non riguardano la pronunzia da adottare secondo le disposizioni di legge. 3. Il provvedimento impugnato, come dedotto nel ricorso, non si è attenuto alle linee direttive di cui sopra, posto che ha mostrato di fondare il diniego dell'esecuzione in Belgio della misura alternativa su considerazioni in ordine alla mancata documentazione da parte dell'interessato di intese e protocolli, nonché su altre affermazioni circa l'esistenza o meno di idonee strutture all'estero. 4. Da quanto sopra esposto discende l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Milano., 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso il 18 marzo 2022.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL IN, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14799 Anno 2022 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: BINENTI ROBERTO Data Udienza: 18/03/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con il provvedimento indicato in epigrafe, applicava nei confronti di GE Di OR la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, secondo le modalità già disposte nella decisione dei Magistrato di sorveglianza di applicazione provvisoria di tale misura in Italia. Nella motivazione del provvedimento si dava atto che il difensore del condannato aveva chiesto che la misura venisse eseguita non in Italia, ma in Belgio, presso il domicilio di Di OR, dove viveva il suo nucleo familiare e lo stesso poteva accudire alla propria attività lavorativa, che diversamente sarebbe stata compromessa dalla prolungata assenza del condannato da quello Stato. Il Tribunale osservava che tale richiesta non poteva essere accolta poiché il condannato non aveva in alcun modo documentato, a mezzo dell'allegazione di atti di intesa fra l'UEPE e un eventuale ufficio in Belgio tenuto ai controlli sul territorio, la possibilità di dare corso in tale Stato all'esecuzione della misura, a fronte di un quadro normativo che non regolava specificatamente la materia. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione il condannato lamentando violazioni di legge e vizi della motivazione, con riguardo al diniego dell'esecuzione in Belgio della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Rileva che le considerazioni poste a supporto di tale diniego hanno inteso addossare all'interessato iniziative e compiti a lui non spettanti, poiché rientranti nelle attribuzione del pubblico ministero che deve curare l'esecuzione della pena. In tal modo si è disconosciuta la corretta lettura della normativa in materia che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, impone di disporre l'esecuzione della misura alternativa all'estero, a seguito di una domanda in tal senso dell'interessato che, come nella specie, abbia documentato le condizioni soggettive e concernenti le specifiche esigenze da salvaguardare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate. 2. Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale può avere luogo in altro Stato dell'Unione europea che abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione 2 condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, in quanto l'affidamento è assimilabile ad una "sanzione sostitutiva" ai sensi dell'art. 2, lett. e), di tale decreto, quale sanzione che "impone obblighi ed impartisce prescrizioni", compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere. (Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, Rv. 279338; Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, Mancinelli, Rv. 279144; Sez. 1, n. 15091 del 16/05/2018 dep. 2019, Leonardi, Rv. 275807). Come pure precisato da questa Corte, la possibilità che, nella fase istruttoria, l'Ufficio esecuzione penale esterna compia in maniera adeguata gli accertamenti funzionali alle determinazioni del Tribunale di sorveglianza non è preclusa dalla prospettiva che, in caso di ammissione, la misura alternativa alla detenzione venga eseguita non in Italia, ma in altro Stato dell'Unione europea. Le richieste e le informazioni provenienti dall'interessato potranno consentire di riscontrare quel collegamento effettivo e quelle condizioni di sperimentazione trattamentale nello Stato estero che debbono essere scrutinati in sede di ammissione dell'affidamento in prova conformemente alle sue finalità. In questa prospettiva è stata posta in evidenza la necessità, nella fase istruttoria - e pertanto delle verifiche in fatto, sempre indispensabili ai fini dell'individuazione dei presupposti per l'accoglimento della richiesta - di un particolare comportamento collaborativo dell'interessato. Esso si può tradursi in un onere informativo caratterizzato da particolare diligenza, che però rimane estraneo all'ambito dell'individuazione delle condizioni, in sede di esecuzione, dei controlli e delle relative competenze. Le attività successive alla decisione in ordine all'esecuzione dell'affidamento in prova all'estero sono regolate, come per le altre misure, dal quadro delle previsioni contenute dal d.lgs. n. 38 del 2016 e non riguardano la pronunzia da adottare secondo le disposizioni di legge. 3. Il provvedimento impugnato, come dedotto nel ricorso, non si è attenuto alle linee direttive di cui sopra, posto che ha mostrato di fondare il diniego dell'esecuzione in Belgio della misura alternativa su considerazioni in ordine alla mancata documentazione da parte dell'interessato di intese e protocolli, nonché su altre affermazioni circa l'esistenza o meno di idonee strutture all'estero. 4. Da quanto sopra esposto discende l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Milano., 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso il 18 marzo 2022.