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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 3130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3130 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3130/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI LONARDO SALVATORE, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14446/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259018879986000 CONTRAVVENZIONI 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259018879986000 CONTRAVVENZIONI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2412/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 21 luglio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento n. 07120259018879986000, notificatole il 23 maggio 2025 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, recante una pretesa complessiva di euro 5.394,98 afferente a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della
Strada. La ricorrente si è costituita tempestivamente nel processo in data 29 luglio 2025.
A fondamento dell'impugnazione, la contribuente ha eccepito la nullità dell'atto per omessa o inesistente notifica delle cartelle di pagamento presupposte, identificate con i numeri 07120160075239777 e
07120210010683435, lamentando di non essere stata posta nella condizione di conoscere la pretesa creditoria e i relativi termini di impugnazione. Ha dedotto, altresì, l'illegittimità della procedura di riscossione per violazione delle norme sulla notificazione degli atti impositivi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione dell'adita Corte di Giustizia Tributaria in favore del Giudice Ordinario, attesa la natura non tributaria dei crediti azionati, derivanti da contravvenzioni al Codice della Strada. Nel merito, la parte resistente ha contestato in fatto e in diritto l'avverso ricorso, asserendo di aver notificato le cartelle esattoriali poste a fondamento dell'atto impugnato, rispettivamente in data 17 novembre 2016 e 15 giugno 2022, ed ha concluso per il rigetto della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
In via pregiudiziale ed assorbente, va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente. Dall'esame degli atti di causa, è emerso che l'atto di intimazione impugnato ha ad oggetto crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e come ribadito in numerosi precedenti di questa Corte, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/92, la giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria è limitata alle controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie. Ne segue che esulano dalla giurisdizione tributaria ed appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario i crediti di cui alle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'atto impugnato, in quanto afferenti a sanzioni amministrative non aventi natura tributaria.
Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice Ordinario, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi dell'art. 59, comma 2, L. 69/2009: < perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute>>,.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario, in favore del Giudice Ordinario e, per l'effetto, dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che liquida in euro 500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge.
Così deciso in data7 febbraio 2026
Il Giudice
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI LONARDO SALVATORE, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14446/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259018879986000 CONTRAVVENZIONI 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259018879986000 CONTRAVVENZIONI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2412/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 21 luglio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento n. 07120259018879986000, notificatole il 23 maggio 2025 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, recante una pretesa complessiva di euro 5.394,98 afferente a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della
Strada. La ricorrente si è costituita tempestivamente nel processo in data 29 luglio 2025.
A fondamento dell'impugnazione, la contribuente ha eccepito la nullità dell'atto per omessa o inesistente notifica delle cartelle di pagamento presupposte, identificate con i numeri 07120160075239777 e
07120210010683435, lamentando di non essere stata posta nella condizione di conoscere la pretesa creditoria e i relativi termini di impugnazione. Ha dedotto, altresì, l'illegittimità della procedura di riscossione per violazione delle norme sulla notificazione degli atti impositivi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione dell'adita Corte di Giustizia Tributaria in favore del Giudice Ordinario, attesa la natura non tributaria dei crediti azionati, derivanti da contravvenzioni al Codice della Strada. Nel merito, la parte resistente ha contestato in fatto e in diritto l'avverso ricorso, asserendo di aver notificato le cartelle esattoriali poste a fondamento dell'atto impugnato, rispettivamente in data 17 novembre 2016 e 15 giugno 2022, ed ha concluso per il rigetto della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
In via pregiudiziale ed assorbente, va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente. Dall'esame degli atti di causa, è emerso che l'atto di intimazione impugnato ha ad oggetto crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e come ribadito in numerosi precedenti di questa Corte, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/92, la giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria è limitata alle controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie. Ne segue che esulano dalla giurisdizione tributaria ed appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario i crediti di cui alle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'atto impugnato, in quanto afferenti a sanzioni amministrative non aventi natura tributaria.
Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice Ordinario, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi dell'art. 59, comma 2, L. 69/2009: < perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute>>,.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario, in favore del Giudice Ordinario e, per l'effetto, dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che liquida in euro 500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge.
Così deciso in data7 febbraio 2026
Il Giudice