Sentenza 23 dicembre 2016
Massime • 1
Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta di colui che trattenga un bene altrui legittimamente detenuto in ragione di un pregresso rapporto obbligatorio, a meno che egli non compia sulla cosa atti di disposizione che rivelino l'intenzione di convertire il possesso in proprietà. (Nella fattispecie, la S.C. ha censurato la sentenza di condanna per appropriazione indebita in relazione alla condotta dell'imputata che all'atto delle dimissioni non aveva restituito le chiavi dei condomini presso cui aveva eseguito i lavori di pulizia, osservando come la Corte territoriale non avesse motivato in merito alla sussistenza dell'intenzione dell'imputata di fare proprie le chiavi).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/12/2016, n. 15788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15788 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2016 |
Testo completo
15 788-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Sent. n. 3542 GIOVANNI DIOTALLEVI - Presidente - LUCIANO IMPERIALI P.U. 23.12.2016 - Consigliere - ANDREA PELLEGRINO . Consigliere - R.G.N. 15571/2016 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI - Rel. Consigliere- GIOVANNI ARIOLLI - Consigliere - SENTENZA sul ricorso proposto da: A' NI n. a Roma il 28.10.1966, avverso la sentenza n. 1806/2015 della Corte d'Appello di Roma del 20.3.2015 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nella pubblica udienza del 23.12.2016 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di UL AL, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
Udito il difensore della parte civile avv. Monica Checchini, che si è riportata alle conclusioni formulate nella nota depositata;
Udito il difensore della ricorrente avv. Daniela Possenti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 20 marzo 2015, la Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla parte civile e in riforma della sentenza di assoluzione, pronunciata dal Tribunale della stessa citta in data 24 aprile 2010, ha condannato l'imputata al risarcimento del danno cagionato alla parte civile, liquidato complessivamente in euro 500,00. La Corte territoriale ha ritenuto che la condotta dell'imputata, che all'atto delle dimissioni non aveva restituito le chiavi dei condomìni presso cui aveva eseguito if i lavori di pulizia, quale dipendente della società RI.Ma. Service s.n.c., rientrava nella previsione dell'art. 646 c.p. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 c.p.p.: la sentenza impugnata, di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, non avrebbe dato corso ad un confronto puntuale con la motivazione adottata dal Tribunale né offerto una confutazione specifica delle argomentazioni ivi esposte, al fine di addivenire alla riforma della sentenza assolutoria e alla condanna dell'imputata ogni oltre ragionevole dubbio. In particolare, la Corte d'appello non avrebbe motivato in ordine all'esistenza dell'elemento soggettivo del reato, ossia l'animus appropriandi, negato dal giudice di primo grado;
- violazione di legge e vizio di motivazione per l'inosservanza dei principi del giusto processo ex art. 6 CEDU e violazione del diritto di difesa in ragione dell'avvenuto riconoscimento della colpevolezza dell'imputata in base ad una mera rilettura del materiale probatorio formatosi in primo grado, senza procedere alla nuova escussione della persona offesa;
- inosservanza di legge e vizio di motivazione per omessa declaratoria di intervenuta prescrizione maturata nel giudizio di appello. Ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato, prescrittosi alla data del 7 gennaio 2014, e non effettuare la riforma della sentenza con statuizioni in favore della parte civile. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1) Il ricorso va accolto. Premesso che, contrariamente a quanto asserito con il terzo motivo del ricorso, l'estinzione del reato per prescrizione, che secondo la ricorrente sarebbe maturata in grado di appello, non elimina, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., il diritto della parte civile ad una decisione nel merito della sua domanda di condanna al risarcimento del danno o alle restituzioni (cfr. S.U. n. 25083 dell'11.7.2006, Rv 233918), va osservato che le censure, espresse sulla motivazione della sentenza impugnata in ordine all'elemento psicologico del reato, sono fondate. 2 La Corte territoriale ha ritenuto che la condotta dell'imputata, che all'atto delle dimissioni non aveva restituito le chiavi dei condomini presso cui aveva eseguito i lavori di pulizia, quale dipendente della società RI.Ma. Service s.n.c., concretizzava il delitto di cui all'art. 646 c.p., poiché non risultando accertata in via definitiva l'entità del credito a lei spettante, ella rimaneva consapevole di possedere una cosa mobile altrui con il fine specifico di procurarsi un ingiusto profitto. Siffatta argomentazione appare carente. Questa Corte (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 17295 del 23.3.2011, Rv 250100) ha avuto modo di affermare che l'omessa restituzione della cosa non realizza l'ipotesi del reato di cui all'art. 646 c.p. se non quando si ricollega oggettivamente ad un atto di disposizione "uti dominus" e soggettivamente all'intenzione di convertire il possesso in proprietà. Ne deriva che la semplice ritenzione precaria, attuata a garanzia di un preteso diritto di credito conservando la cosa a disposizione del proprietario e condizionando la restituzione all'adempimento della prestazione cui lo si ritiene obbligato, non costituisce appropriazione perché non modifica la natura del rapporto giuridico fra il bene e la cosa. Nel caso in esame, pacifica la mancata restituzione delle chiavi da parte dell'imputata, va osservato che la questione circa la liquidità ed esigibilità del credito vantato da quest'ultima, cui fa perno la motivazione della sentenza impugnata, non assume rilievo, poiché non vale ad escludere la totale carenza dell'elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita, consistente nella volontà di fare propria la cosa. Ne discende che la sentenza in esame difetta di un'adeguata motivazione sulla sussistenza dell'intenzione dell'imputata di tenere le chiavi come proprie, immutando la precedente relazione dalla medesima avuta con la res e comportandosi, dunque, non più come detentrice ma quale domina delle chiavi. Un'adeguata motivazione sul punto suindicato si rendeva tanto più necessaria a fronte delle argomentazioni del giudice di primo grado, che aveva assolto l'imputata proprio in ragione del difetto dell'elemento psicologico del reato, ossia dell'animus appropriandi;
argomentazioni non specificamente confutate dalla sentenza impugnata, che in tal modo non ha adempiuto all'onere motivazionale sulla medesima incombente, in conformità con l'orientamento enunciato da questa Corte (Sez. U. n. 33748 del 12.7.2005, Rv 231679), secondo cui, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello, che riformi totalmente la decisione di primo grado, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti 3 argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificarne la riforma. La sentenza impugnata va pertanto annullata agli effetti civili con rinvio, per il giudizio sul punto, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà in ordine anche alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia, per il giudizio sul punto, al giudice civile competente per valore in grado di appello anche per la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 23 dicembre 2016 Il Consigliere estensore I Presidente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Giovanni Diotalle фларига DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 29 MAR. 2017 IL DICASS I Cancellere CANCELLIERE Claudia Planal 4