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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/11/2025, n. 3200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3200 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7337/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli Presidente dott. Vittorio Serra Giudice dott.ssa Roberta Dioguardi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7337/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 MANZINI VERONICA, elettivamente domiciliato in VIA ZACCHETTI 6 42124 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. MANZINI VERONICA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONI ICILIA, Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA G. MAZZINI N. 4 40138 BOLOGNA presso il difensore avv. LEONI ICILIA
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOBILI MATTEO e dell'avv. FERRARI CP_2 MASSIMILIANO ( VIA SAN MARTINO, 2 42121 REGGIO EMILIA;
C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SAN MARTINO, 2/C 42121 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. NOBILI MATTEO
ER CH
OGGETTO: azione di responsabilità per condotte di mala gestio nei confronti dei convenuti in qualità di amministratori rispettivamente di diritto e di fatto della società fallita
Decisa sulle seguenti CONCLUSIONI presentate all'udienza del 9/10/2025. In particolare, parte attrice ha concluso richiamando la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.; il difensore di parte convenuta ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione contenente anche chiamata in causa del terzo e il difensore del terzo chiamato in causa ha concluso richiamando la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. Si riportano di seguito le conclusioni. pagina 1 di 11 Parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: NEL MERITO: I)in via principale:
-accertare la responsabilità dell'amministratore unico per violazione degli obblighi inerenti alla Controparte_1 conservazione del patrimonio sociale, dettagliatamente descritti nelle premesse del presente atto, a mente dell'art. 146 L.F.;
- conseguentemente condannare al risarcimento dei danni dovuti in favore del Controparte_1 Parte_1
in persona del curatore Dott. a causa delle violazioni sopra accertate, da
[...] Persona_1 quantificarsi in misura pari ad € 118.709,00, od in quella diversa maggior o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivaluta-zione monetaria dal dì del dovuto al saldo. in via subordinata: nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata, all'esito del presente giudizio, una responsabilità del CP_2 per i fatti -o parte di essi- di cui all'atto introduttivo del , Parte_2 condannare lo stesso al risarcimento dei danni a favore del attore, in solido con l'amministratrice di Parte_1 diritto , nella misura già quantificata in via principale o, comunque, che emergerà all'esito della Controparte_1 ripartizione delle rispettive responsabilità. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 55/2014.
Parte convenuta Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere IN VIA PRELIMINARE DI RITO 1) Autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa e quindi ad integrare il contraddittorio nei confronti del sig. nato a Parma in [...] [...], ivi residente in [...] Castelnuvo n°42, e di conseguenza fissare chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
2) Respingere in via integrale, per i motivi suesposti tutte le domande proposte dal , in Parte_1 persona del curatore dott. nei confronti di , rigettando quindi tutte le domande Persona_1 Controparte_1 ivi comprese quelle risarcitorie;
in quanto infondate in fatto e diritto, non provate e prive di supporto probatorio o come sarà accertato dal Tribunale;
3) Accertare e dichiarare alla luce delle suesposte deduzioni, che il sig. ra l'amministratore di CP_2 fatto della fallita Parte_1 3) Manlevare conseguentemente in via integrale, la Signora in ordine al dissesto della società Controparte_1 [...] e conseguentemente accertando e dichiarando l'integrale responsabilità del fallimento intercorso Parte_1 in capo al sig.ZO MO con conseguente condanna dello stesso;
Con condanna alle spese di lite Impregiudicato ogni mezzo istruttorio anche alla luce delle avverse deduzioni;
Terzo chiamato CP_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in composizione collegale, ogni diversa e contraria istanza disattesa, per i motivi esposti nelle difese del sig. per ogni altro e diverso CP_2 titolo, assolvere il sig. da ogni domanda contro di lui proposta in quanto infondata CP_2 in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali con i relativi accessori di legge”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Curatela del Parte_1 conveniva in giudizio quale amministratrice unica
[...] Controparte_1 della società stessa dalla data del 22.12.2017 al 31.12.2019, lamentando la riconducibilità del dissesto della società e del suo aggravamento a condotte integranti pagina 2 di 11 mala gestio contrastanti con l'interesse della società, imputabili alla convenuta, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati per la violazione degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale, quantificati in complessivi
€ 118.709,00.
In particolare, la curatela individuava specifiche condotte di mala gestio, tra cui: a) prelevamenti ingiustificati dai conti sociali per € 50.350,00; b) l'emissione di un assegno di € 50.000,00 a favore di un terzo (Perrish Communication) per finalità estranee all'oggetto sociale;
c) la percezione indebita di compensi per € 18.359,00 in un periodo di conclamata insolvenza;
d) l'aggravamento del dissesto, culminato nella concessione in comodato gratuito a terzi dell'immobile costituente la sede operativa della società.
2. Si costituiva in giudizio non contestando i fatti materiali, negando Controparte_1 tuttavia la propria responsabilità, deducendo come l'amministratore di fatto della società dovesse individuarsi nella persona di che l'aveva gestita in CP_2 piena autonomia fino al maggio 2019 e chiedendo, quindi, di essere autorizzata alla chiamata in causa di quest'ultimo per essere da lui manlevata.
In particolare, la convenuta deduceva che:
a) la società era stata costituita in data 10.11.2017 e, sin dalla sua Parte_1 costituzione, la gestione era stata affidata formalmente a che, CP_2 tuttavia, esercitando pressioni sulla convenuta, la spingeva ad assumere la carica di amministratrice dalla fine del 2017, rivestendo egli ruoli di gestione in altre due società collegate con la fallita, ossia GMM s.r.l. e (quest'ultima, in Parte_3 particolare, era il principale cliente e fornitore della fallita);
b) anche dopo il dicembre del 2017 la gestione economica e bancaria della società era sempre stata in capo a il quale deteneva le password bancarie CP_2 ed i relativi token, come da inventario che la convenuta allegava sub documento n.
4, idoneo anche a comprovare come anche la regolamentazione dei lavoratori in sede, portasse la firma dello stesso e fosse datata 2 gennaio 2019, così contraddicendone innegabilmente l'uscita dalla compagine sociale al dicembre
2017, come sostenuto da parte attrice;
c) quale amministratore di fatto della società, si recava CP_2 quotidianamente presso la sede della società impartiva le Parte_1
pagina 3 di 11 direttive ai dipendenti, negoziava i contratti, smistava commesse ed ordini e gestiva la cassa;
d) aveva rivestito anche il ruolo di amministratore unico della CP_2 società fino al mese di maggio 2019, momento nel quale la convenuta Parte_3 si avvedeva delle condizioni di crisi della società, revocando da ogni carica CP_2 sia in sia nell'altra società a lui riferibile GMM s.r.l. e subentrava Parte_3 nella carica, vedendosi costretta a sporgere numerose denunce nei confronti del suo predecessore;
e) le somme ricevute a titolo di compenso per l'incarico quale amministratrice erano state corrisposte in maniera assolutamente legittima giacché, in data 29 marzo
2018, a seguito di assemblea, veniva approvato il bilancio e la delibera compensi amministratore per euro 1.000,00 lordi, inoltre, in data 30 maggio 2019, a seguito di ulteriore assemblea, veniva approvato il bilancio d'esercizio precedente e confermato il compenso amministratore in euro 1.000.00 lordi.
Quanto ai prelievi dalle casse della società fallita, la convenuta esponeva che la complessiva somma di € 70.000,00, (€ 50.000,00 a mezzo assegno circolare ed €
20.000,00 in contanti), era stata prelevata in “assoluta buona fede” con l'esclusivo intento di salvare la società della quale nel 2019 era diventata Parte_3 amministratrice dopo la revoca dall'incarico del e che si trovava in evidente CP_2 crisi finanziaria. La somma, infatti, era stata affidata a , mediatore Persona_2 creditizio conosciuto tramite il padre e ad , al fine di beneficiare della CP_3
“loro mediazione” per l'erogazione di un finanziamento dalla “cassa depositi e prestiti”, poi non ottenuto. La distrazione delle somme dalle casse sociali sarebbe quindi avvenuta a causa dei raggiri perpetrati dai predetti ed con Per_2 CP_3 conseguente assenza di colpa, avendo la convenuta agito in assoluta buona fede ed in quanto mossa da un affidamento incolpevole nelle “persone sbagliate”, come evincibile dalla denuncia/querela sporta successivamente.
3. Autorizzata la chiamata in causa dal giudice all'epoca procedente, si costituiva in giudizio anche il quale negava di avere rivestito la carica di CP_2 amministratore di fatto, deducendo di avere svolto il ruolo di direttore commerciale e comunque negando ogni addebito in relazione alle operazioni bancarie contestate, evidenziando come alcune di esse fossero successive al maggio 2019, data indicata dalla stessa convenuta come termine della sua presunta ingerenza Controparte_1
pagina 4 di 11 gestoria, contestando la riferibilità a lui della sottoscrizione apposta sul documento n.
4 di parte convenuta in relazione alla regolamentazione dei lavoratori e comunque evidenziando come in ipotesi di affermazione della propria responsabilità quest'ultima dovesse ritenersi circoscritta ai soli prelievi di cassa, escludendo le somme relative ai compensi amministratore autoliquidate dalla stessa CP_1
Sullo svolgimento del processo
Alla prima udienza del 20 gennaio 2022, il G.I. all'epoca procedente, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando poi la causa all'udienza del 17 maggio 2022, all'esito della quale, con ordinanza del 15 giugno 2022, rigettava l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., ammetteva la produzione del doc. n. 4 di parte convenuta, espressamente riservando unitamente a quella sul merito la decisione in ordine alla valenza probatoria del predetto documento e rinviava la causa all'udienza dell'11 ottobre 2022, poi differita al 20 ottobre 2022, per l'assunzione delle prove orali ammesse.
Alla predetta udienza venivano così escussi i testi indotti da parte convenuta
[...]
e e si procedeva all'interrogatorio formale del CP_4 Tes_1 Testimone_2 terzo chiamato Sig. e previa rinuncia della medesima difesa della convenuta CP_2 all'assunzione delle ulteriori prove orali già ammesse, era fissata udienza di precisazione delle conclusioni
All'udienza del 9 ottobre 2025 i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e questa giudice relatrice assegnava termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie di replica, trattenendo la causa in decisione.
Sulle domande nel merito di parte attrice
Nel merito, ritiene il Collegio che le domande formulate da parte attrice nei confronti della convenuta possano trovare accoglimento, dovendosi invece rigettare tanto la domanda proposta da quest'ultima nei confronti del terzo chiamato e CP_2 volta a comprovare, come già si è detto, lo svolgimento di attività quale amministratore di fatto, quanto la domanda trasversale formulata dalla curatela fallimentare con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. nei confronti di quest'ultimo e richiamata in sede di precisazione delle conclusioni ed articolata comunque in via subordinata, in ipotesi di accoglimento della domanda svolta da Controparte_1
pagina 5 di 11 Ed invero, dalla relazione ex art. 33 L.F., dalla documentazione acquisita agli atti, ivi compreso il doc. 4, certamente utilizzabile anche in assenza di verificazione della sottoscrizione del quantomeno nella parte relativa a dichiarazioni rese da CP_2 [...]
sentito anche quale testimone, nonché dalle difese svolte dalla stessa convenuta, CP_4 che ha confermato la materialità dei fatti ed ha tentato di sostenere la riferibilità di alcune condotte “anche” a può ritenersi comprovata la sua responsabilità quale CP_2 amministratrice della società fallita in relazione alle condotte descritte dalla curatela, certamente contrarie ai doveri di diligenza imposti dalla legge, non potendosi invece ritenere comprovato il ruolo di amministratore di fatto del CP_2
Infatti, va subito precisato che, dalla relazione ex art. 33 L.F. si trae come CP_2 sia stato institore della società sin dal dicembre dell'anno 2017, circostanza che quindi non consente di valorizzare in senso a lui sfavorevole quanto riferito dai testimoni
[...]
e CP_4 Tes_1 Testimone_2
In particolare, il teste ha riferito che, quale impiegato ed addetto alla CP_4 contabilità della società collegata alla aveva avuto Parte_3 Parte_1 modo di apprendere che aveva operatività di accesso anche sui conti CP_2 correnti della Lo stesso, poi, ha confermato il contenuto del Parte_1 documento n. 4 prodotto dalla convenuta, nella parte in cui è idoneo a comprovare che aveva la disponibilità di una cassettiera e di una scrivania poste nella sala CP_2 riunioni della nella quale sono stati rinvenuti i token per l'operatività Parte_1 dei conti bancari. Il teste , poi, ha riferito di essere stato assunto dal e Tes_1 CP_2 di avere concordato con quest'ultimo la retribuzione, ma anche che le direttive sul lavoro gli erano impartite da tale Il teste , poi, anch'egli dipendente Tes_2 Testimone_2 della ha riferito di essere stato assunto dal ma anche che la Parte_1 CP_2 pattuizione dell'importo della retribuzione avvenne con e che la Controparte_1 direzione dell'azienda era alquanto confusa, perché si faceva riferimento alla al CP_1 ed al ed ognuno di loro dava indicazioni e direttive. CP_2 Per_3
Ebbene, pur trattandosi di circostanze che, laddove idonee a comprovare lo svolgimento di compiti propriamente dirigenziali da parte del potrebbero indirizzare nel CP_2 ritenere comprovato un ruolo gestorio dello stesso, deve tuttavia osservarsi che, in senso recisamente opposto depongono sia la circostanza che la stessa convenuta CP_1 abbia confermato di avere prelevato di persona le somme oggi richieste dalla
[...] curatela, peraltro in periodo dell'anno 2019 in cui il per stessa ammissione della CP_2
pagina 6 di 11 convenuta, era stato ormai revocato anche dalla gestione delle altre società, sia la circostanza che, quale institore, avesse certamente poteri di direzione CP_2 generale propri della funzione e compatibili con il narrato dei testimoni, di contenuto comunque piuttosto generico.
Ed allora, tale l'esito dell'attività istruttoria espletata, deve escludersi che possa dirsi raggiunta la prova dello svolgimento di attività quale amministratore di fatto del terzo chiamato, osservandosi come, secondo consolidata giurisprudenza, la qualifica di amministratore di fatto, da ricercarsi nella disciplina dettata dall'art. 2639 c.c., implichi l'esercizio, in modo continuativo e significativo, dei poteri tipici inerenti alla funzione di amministratore, che nella specie non risultano comprovati. In particolare, secondo la giurisprudenza rileva l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico né occasionale, di talché solo l'individuazione di specifiche attività di gestione, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti, ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare e l'individuazione di precise condotte aventi rilevanza esterna, consente il positivo accertamento della figura dell'amministratore di fatto. Tali elementi, uniti alla costante assenza dell'amministratore di diritto ed alla mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti, devono ingenerare nei terzi il convincimento che egli sia il soggetto gestore della società e tale circostanza non risulta certamente comprovata nella specie, come emergente dalle dichiarazioni del teste Tes_2
Le domande della curatela svolte nei confronti della convenuta, invece, possono trovare accoglimento.
Quanto agli indebiti prelievi in contestazione, l'assenza di diligenza della convenuta si trae dalle stesse difese svolte nel giudizio, laddove ha confermato di avere agito in tal senso su sollecitazione del e di prelevando dapprima € 20.000 Per_2 CP_3 rimessi in contanti nelle mani dello stesso , per poi emettere su indicazione CP_3 dello stesso l'assegno circolare dell'importo di € 50.000,00, intestato alla società Perrish
Communication, quale società di riferimento dello stesso e ciò al fine della CP_3 remunerazione per la pratica di finanziamento ed agevolazione creditizia della società
società della quale la stessa nell'anno 2019 era pure divenuta amministratrice Parte_3 revocando dalla gestione, così comprovandosi le finalità del tutto estranee agli CP_2 interessi sociali che l'hanno comunque determinata. pagina 7 di 11 Inoltre, la curatela ha documentato, tramite estratti conto di cui ai documenti 11 e 12 i prelievi in contanti per complessivi € 50.350,00 e dalla documentazione contabile non si evince alcuna giustificazione o causale riferibile a interessi della società.
Dalla documentazione contabile, poi, come osservato dalla curatela emerge come un prelievo di € 8.000,00, sia datato 30.07.2019, epoca in cui, per ammissione della stessa era già stato "rimosso" da ogni funzione, con ciò dimostrandosi CP_1 CP_2 come la convenuta avesse pieno accesso ed operatività sui conti sociali.
Quanto, invece, ai compensi di amministratore per € 18.359,00, corrisposti sulla base delle delibere con le quali era stato determinato un compenso mensile di € 1000,00, si osserva che il Fallimento attore ha valorizzato la circostanza che i pagamenti siano avvenuti tutti dopo il luglio 2019 e sino al 31.12.2019 (data di nomina del liquidatore
, ossia in un periodo di conclamata insolvenza della società, come Persona_4 evincibile dalla successiva dichiarazione di fallimento intervenuta con sentenza del
Tribunale di Reggio Emilia dell'8.9.2020 ed ha evidenziato come tali pagamenti integrino, dunque, una violazione della par condicio creditorum, in quanto l'amministratore ha soddisfatto preferenzialmente i propri crediti a discapito degli altri creditori sociali ed ha richiamato, sul punto, la giurisprudenza formatasi in sede penale che ha sussunto tali condotte nelle ipotesi di bancarotta preferenziale.
Tanto premesso, osserva il Collegio che è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui il curatore fallimentare è pienamente legittimato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro gli amministratori della società, anche per i pagamenti eseguiti in violazione della par condicio creditorum (Cass. civ. S.U. n. 1641 del
23.1.2017), e, dunque, il pagamento preferenziale è di per sé sufficiente a legittimare il curatore all'azione di risarcimento. Tuttavia, è onere del curatore che agisce in giudizio dedurre la natura, chirografaria o privilegiata, del credito soddisfatto e l'esistenza di crediti di pari grado o di grado poziore rimasti, invece, insoddisfatti.
Infatti, come ritenuto in giurisprudenza, “il danno da pagamento preferenziale è individuabile quale danno da “maggior falcidia” dei crediti insinuati nel passivo fallimentare, danno pari alla differenza tra quanto i creditori avrebbero percepito dal riparto fallimentare se il pagamento non fosse stato fatto ed il creditore preferito si fosse insinuato al passivo fallimentare e quanto hanno effettivamente percepito. Il calcolo di tale danno suppone la prova, ma ancor prima e necessariamente l'allegazione: - del passivo fallimentare;
- dell'attivo fallimentare;
- del riparto effettuato;
- del riparto che pagina 8 di 11 sarebbe stato effettuato se il pagamento preferenziale non fosse avvenuto ed il creditore preferito si fosse invece insinuato al passivo” (Trib. Milano sent. n. 3090 del 1.6.2020;
Tribunale di Bologna, sentenza n. 1401 del 10.7.2023).
Ebbene, così individuati i principi di diritto, con riferimento a tale condotta risulta del tutto carente l'allegazione da parte del , che si è limitato a dedurre una generica Parte_1 violazione della par condicio creditorum senza tuttavia indicare la natura del credito soddisfatto, la presenza di altri crediti rimasti insoddisfatti, l'entità del passivo fallimentare, dell'attivo fallimentare né il riparto tra i creditori delle varie categorie.
Infine, si osserva che nessun danno è stato richiesta dal con riferimento alle Parte_1 conseguenze derivate dalla stipula del contratto di comodato con il quale, in data
22.10.2019, l'amministratrice concedeva alla l'utilizzo del Parte_4 complesso immobiliare ove la aveva la propria sede operativa, Parte_1 operazione certamente antieconomica, che ha privato il del canone di Parte_1 locazione e della possibilità di utilizzare il bene, confermandosi tuttavia in questa sede tale condotta sia stata certamente idonea ad aggravare il dissesto della società.
Sulla quantificazione del danno
La curatela ha precisamente quantificato ogni voce di danno ed ha correttamente limitato la pretesa alle somme che hanno trovato piena conferma nella documentazione contabile e nell'istruttoria espletata ed ha quindi stimato il danno in misura corrispondente agli importi distratti dal patrimonio sociale per complessivi € 118.709,00, somma corrispondente ai prelievi per scopi estranei a quelli sociali per € 50.350,00, emissione di un assegno circolare per attività non giustificate per € 50.000,00 ed ai bonifici ricevuti per compensi amministratori in assenza di delibera assembleare per € 18.359,00. Tale ultima voce di danno, per quanto sopra evidenziato, non può tuttavia essere riconosciuta, quantificandosi, quindi, il danno in € 100.350,00.
Trattandosi di obbligazione risarcitoria e, quindi, di debito di valore, all'importo sopra indicato di € 100.350,00 devono essere applicati la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dalla data della notifica della citazione sino alla pubblicazione del presente provvedimento e gli interessi sulla somma periodicamente rivalutata. Sull'importo così complessivamente determinato sono altresì dovuti gli interessi di legge dalla decisione al saldo.
Le spese pagina 9 di 11 Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta, tanto nei confronti del fallimento attoreo, quanto del terzo chiamato.
Peraltro, nel caso di specie, sia la parte attrice sia la parte convenuta sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato ex artt. 74 ss. D.P.R. 115/2002, ma come ritenuto dalla giurisprudenza, «Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa.» (Cass. n. 8388 del
31/03/2017) e che la parte soccombente - a prescindere dalla circostanza che sia stata o meno ammessa al patrocinio a spese dello Stato - se condannata a rifondere le spese processuali a favore della controparte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve effettuare il versamento in favore dello Stato (Cass. n. 7504 del 31/03/2011; Cass., sezione
6, ordinanza n. 25653/2020).
Deve aggiungersi che, nel caso di specie, non deve operarsi la riduzione del 50% degli importi, atteso che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art.
133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processual penalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art.
130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 22017 del 11/09/2018). Le spese, quindi, sono in concreto determinate con riferimento ai valori medi dello scaglione individuato secondo il criterio del decisum, di cui al D.M. 147/2022 e dunque nella somma di € 14.103,00, oltre accessori di legge, nei confronti di ciascuna delle parti vittoriose.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda, azione ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 10 di 11 1. In accoglimento della domanda formulata da parte attrice nei confronti della convenuta ne accerta la responsabilità ex art. 146 L.F. per mala Controparte_1 gestio della società Parte_1
2. Rigetta la domanda formulata dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato e la domanda formulata in via subordinata dal CP_2 Parte_1 nei confronti del medesimo;
[...]
3. Condanna, per l'effetto, a risarcire a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 100.350,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del
[...] dovuto al saldo;
4. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte Controparte_1 attrice e del terzo chiamato liquidate in € 14.103,00 ciascuno per CP_2 compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. se e come dovuti per legge, delle quali si dispone il pagamento in favore dello Stato limitatamente alla parte attrice;
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Impresa del
Tribunale di Bologna in data 19 novembre 2025.
Il Presidente
dott. Michele Guernelli
La Giudice relatrice dott.ssa Roberta Dioguardi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli Presidente dott. Vittorio Serra Giudice dott.ssa Roberta Dioguardi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7337/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 MANZINI VERONICA, elettivamente domiciliato in VIA ZACCHETTI 6 42124 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. MANZINI VERONICA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONI ICILIA, Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA G. MAZZINI N. 4 40138 BOLOGNA presso il difensore avv. LEONI ICILIA
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOBILI MATTEO e dell'avv. FERRARI CP_2 MASSIMILIANO ( VIA SAN MARTINO, 2 42121 REGGIO EMILIA;
C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SAN MARTINO, 2/C 42121 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. NOBILI MATTEO
ER CH
OGGETTO: azione di responsabilità per condotte di mala gestio nei confronti dei convenuti in qualità di amministratori rispettivamente di diritto e di fatto della società fallita
Decisa sulle seguenti CONCLUSIONI presentate all'udienza del 9/10/2025. In particolare, parte attrice ha concluso richiamando la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.; il difensore di parte convenuta ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione contenente anche chiamata in causa del terzo e il difensore del terzo chiamato in causa ha concluso richiamando la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. Si riportano di seguito le conclusioni. pagina 1 di 11 Parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: NEL MERITO: I)in via principale:
-accertare la responsabilità dell'amministratore unico per violazione degli obblighi inerenti alla Controparte_1 conservazione del patrimonio sociale, dettagliatamente descritti nelle premesse del presente atto, a mente dell'art. 146 L.F.;
- conseguentemente condannare al risarcimento dei danni dovuti in favore del Controparte_1 Parte_1
in persona del curatore Dott. a causa delle violazioni sopra accertate, da
[...] Persona_1 quantificarsi in misura pari ad € 118.709,00, od in quella diversa maggior o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivaluta-zione monetaria dal dì del dovuto al saldo. in via subordinata: nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata, all'esito del presente giudizio, una responsabilità del CP_2 per i fatti -o parte di essi- di cui all'atto introduttivo del , Parte_2 condannare lo stesso al risarcimento dei danni a favore del attore, in solido con l'amministratrice di Parte_1 diritto , nella misura già quantificata in via principale o, comunque, che emergerà all'esito della Controparte_1 ripartizione delle rispettive responsabilità. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 55/2014.
Parte convenuta Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere IN VIA PRELIMINARE DI RITO 1) Autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa e quindi ad integrare il contraddittorio nei confronti del sig. nato a Parma in [...] [...], ivi residente in [...] Castelnuvo n°42, e di conseguenza fissare chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
2) Respingere in via integrale, per i motivi suesposti tutte le domande proposte dal , in Parte_1 persona del curatore dott. nei confronti di , rigettando quindi tutte le domande Persona_1 Controparte_1 ivi comprese quelle risarcitorie;
in quanto infondate in fatto e diritto, non provate e prive di supporto probatorio o come sarà accertato dal Tribunale;
3) Accertare e dichiarare alla luce delle suesposte deduzioni, che il sig. ra l'amministratore di CP_2 fatto della fallita Parte_1 3) Manlevare conseguentemente in via integrale, la Signora in ordine al dissesto della società Controparte_1 [...] e conseguentemente accertando e dichiarando l'integrale responsabilità del fallimento intercorso Parte_1 in capo al sig.ZO MO con conseguente condanna dello stesso;
Con condanna alle spese di lite Impregiudicato ogni mezzo istruttorio anche alla luce delle avverse deduzioni;
Terzo chiamato CP_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in composizione collegale, ogni diversa e contraria istanza disattesa, per i motivi esposti nelle difese del sig. per ogni altro e diverso CP_2 titolo, assolvere il sig. da ogni domanda contro di lui proposta in quanto infondata CP_2 in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali con i relativi accessori di legge”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Curatela del Parte_1 conveniva in giudizio quale amministratrice unica
[...] Controparte_1 della società stessa dalla data del 22.12.2017 al 31.12.2019, lamentando la riconducibilità del dissesto della società e del suo aggravamento a condotte integranti pagina 2 di 11 mala gestio contrastanti con l'interesse della società, imputabili alla convenuta, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati per la violazione degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale, quantificati in complessivi
€ 118.709,00.
In particolare, la curatela individuava specifiche condotte di mala gestio, tra cui: a) prelevamenti ingiustificati dai conti sociali per € 50.350,00; b) l'emissione di un assegno di € 50.000,00 a favore di un terzo (Perrish Communication) per finalità estranee all'oggetto sociale;
c) la percezione indebita di compensi per € 18.359,00 in un periodo di conclamata insolvenza;
d) l'aggravamento del dissesto, culminato nella concessione in comodato gratuito a terzi dell'immobile costituente la sede operativa della società.
2. Si costituiva in giudizio non contestando i fatti materiali, negando Controparte_1 tuttavia la propria responsabilità, deducendo come l'amministratore di fatto della società dovesse individuarsi nella persona di che l'aveva gestita in CP_2 piena autonomia fino al maggio 2019 e chiedendo, quindi, di essere autorizzata alla chiamata in causa di quest'ultimo per essere da lui manlevata.
In particolare, la convenuta deduceva che:
a) la società era stata costituita in data 10.11.2017 e, sin dalla sua Parte_1 costituzione, la gestione era stata affidata formalmente a che, CP_2 tuttavia, esercitando pressioni sulla convenuta, la spingeva ad assumere la carica di amministratrice dalla fine del 2017, rivestendo egli ruoli di gestione in altre due società collegate con la fallita, ossia GMM s.r.l. e (quest'ultima, in Parte_3 particolare, era il principale cliente e fornitore della fallita);
b) anche dopo il dicembre del 2017 la gestione economica e bancaria della società era sempre stata in capo a il quale deteneva le password bancarie CP_2 ed i relativi token, come da inventario che la convenuta allegava sub documento n.
4, idoneo anche a comprovare come anche la regolamentazione dei lavoratori in sede, portasse la firma dello stesso e fosse datata 2 gennaio 2019, così contraddicendone innegabilmente l'uscita dalla compagine sociale al dicembre
2017, come sostenuto da parte attrice;
c) quale amministratore di fatto della società, si recava CP_2 quotidianamente presso la sede della società impartiva le Parte_1
pagina 3 di 11 direttive ai dipendenti, negoziava i contratti, smistava commesse ed ordini e gestiva la cassa;
d) aveva rivestito anche il ruolo di amministratore unico della CP_2 società fino al mese di maggio 2019, momento nel quale la convenuta Parte_3 si avvedeva delle condizioni di crisi della società, revocando da ogni carica CP_2 sia in sia nell'altra società a lui riferibile GMM s.r.l. e subentrava Parte_3 nella carica, vedendosi costretta a sporgere numerose denunce nei confronti del suo predecessore;
e) le somme ricevute a titolo di compenso per l'incarico quale amministratrice erano state corrisposte in maniera assolutamente legittima giacché, in data 29 marzo
2018, a seguito di assemblea, veniva approvato il bilancio e la delibera compensi amministratore per euro 1.000,00 lordi, inoltre, in data 30 maggio 2019, a seguito di ulteriore assemblea, veniva approvato il bilancio d'esercizio precedente e confermato il compenso amministratore in euro 1.000.00 lordi.
Quanto ai prelievi dalle casse della società fallita, la convenuta esponeva che la complessiva somma di € 70.000,00, (€ 50.000,00 a mezzo assegno circolare ed €
20.000,00 in contanti), era stata prelevata in “assoluta buona fede” con l'esclusivo intento di salvare la società della quale nel 2019 era diventata Parte_3 amministratrice dopo la revoca dall'incarico del e che si trovava in evidente CP_2 crisi finanziaria. La somma, infatti, era stata affidata a , mediatore Persona_2 creditizio conosciuto tramite il padre e ad , al fine di beneficiare della CP_3
“loro mediazione” per l'erogazione di un finanziamento dalla “cassa depositi e prestiti”, poi non ottenuto. La distrazione delle somme dalle casse sociali sarebbe quindi avvenuta a causa dei raggiri perpetrati dai predetti ed con Per_2 CP_3 conseguente assenza di colpa, avendo la convenuta agito in assoluta buona fede ed in quanto mossa da un affidamento incolpevole nelle “persone sbagliate”, come evincibile dalla denuncia/querela sporta successivamente.
3. Autorizzata la chiamata in causa dal giudice all'epoca procedente, si costituiva in giudizio anche il quale negava di avere rivestito la carica di CP_2 amministratore di fatto, deducendo di avere svolto il ruolo di direttore commerciale e comunque negando ogni addebito in relazione alle operazioni bancarie contestate, evidenziando come alcune di esse fossero successive al maggio 2019, data indicata dalla stessa convenuta come termine della sua presunta ingerenza Controparte_1
pagina 4 di 11 gestoria, contestando la riferibilità a lui della sottoscrizione apposta sul documento n.
4 di parte convenuta in relazione alla regolamentazione dei lavoratori e comunque evidenziando come in ipotesi di affermazione della propria responsabilità quest'ultima dovesse ritenersi circoscritta ai soli prelievi di cassa, escludendo le somme relative ai compensi amministratore autoliquidate dalla stessa CP_1
Sullo svolgimento del processo
Alla prima udienza del 20 gennaio 2022, il G.I. all'epoca procedente, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando poi la causa all'udienza del 17 maggio 2022, all'esito della quale, con ordinanza del 15 giugno 2022, rigettava l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., ammetteva la produzione del doc. n. 4 di parte convenuta, espressamente riservando unitamente a quella sul merito la decisione in ordine alla valenza probatoria del predetto documento e rinviava la causa all'udienza dell'11 ottobre 2022, poi differita al 20 ottobre 2022, per l'assunzione delle prove orali ammesse.
Alla predetta udienza venivano così escussi i testi indotti da parte convenuta
[...]
e e si procedeva all'interrogatorio formale del CP_4 Tes_1 Testimone_2 terzo chiamato Sig. e previa rinuncia della medesima difesa della convenuta CP_2 all'assunzione delle ulteriori prove orali già ammesse, era fissata udienza di precisazione delle conclusioni
All'udienza del 9 ottobre 2025 i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e questa giudice relatrice assegnava termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie di replica, trattenendo la causa in decisione.
Sulle domande nel merito di parte attrice
Nel merito, ritiene il Collegio che le domande formulate da parte attrice nei confronti della convenuta possano trovare accoglimento, dovendosi invece rigettare tanto la domanda proposta da quest'ultima nei confronti del terzo chiamato e CP_2 volta a comprovare, come già si è detto, lo svolgimento di attività quale amministratore di fatto, quanto la domanda trasversale formulata dalla curatela fallimentare con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. nei confronti di quest'ultimo e richiamata in sede di precisazione delle conclusioni ed articolata comunque in via subordinata, in ipotesi di accoglimento della domanda svolta da Controparte_1
pagina 5 di 11 Ed invero, dalla relazione ex art. 33 L.F., dalla documentazione acquisita agli atti, ivi compreso il doc. 4, certamente utilizzabile anche in assenza di verificazione della sottoscrizione del quantomeno nella parte relativa a dichiarazioni rese da CP_2 [...]
sentito anche quale testimone, nonché dalle difese svolte dalla stessa convenuta, CP_4 che ha confermato la materialità dei fatti ed ha tentato di sostenere la riferibilità di alcune condotte “anche” a può ritenersi comprovata la sua responsabilità quale CP_2 amministratrice della società fallita in relazione alle condotte descritte dalla curatela, certamente contrarie ai doveri di diligenza imposti dalla legge, non potendosi invece ritenere comprovato il ruolo di amministratore di fatto del CP_2
Infatti, va subito precisato che, dalla relazione ex art. 33 L.F. si trae come CP_2 sia stato institore della società sin dal dicembre dell'anno 2017, circostanza che quindi non consente di valorizzare in senso a lui sfavorevole quanto riferito dai testimoni
[...]
e CP_4 Tes_1 Testimone_2
In particolare, il teste ha riferito che, quale impiegato ed addetto alla CP_4 contabilità della società collegata alla aveva avuto Parte_3 Parte_1 modo di apprendere che aveva operatività di accesso anche sui conti CP_2 correnti della Lo stesso, poi, ha confermato il contenuto del Parte_1 documento n. 4 prodotto dalla convenuta, nella parte in cui è idoneo a comprovare che aveva la disponibilità di una cassettiera e di una scrivania poste nella sala CP_2 riunioni della nella quale sono stati rinvenuti i token per l'operatività Parte_1 dei conti bancari. Il teste , poi, ha riferito di essere stato assunto dal e Tes_1 CP_2 di avere concordato con quest'ultimo la retribuzione, ma anche che le direttive sul lavoro gli erano impartite da tale Il teste , poi, anch'egli dipendente Tes_2 Testimone_2 della ha riferito di essere stato assunto dal ma anche che la Parte_1 CP_2 pattuizione dell'importo della retribuzione avvenne con e che la Controparte_1 direzione dell'azienda era alquanto confusa, perché si faceva riferimento alla al CP_1 ed al ed ognuno di loro dava indicazioni e direttive. CP_2 Per_3
Ebbene, pur trattandosi di circostanze che, laddove idonee a comprovare lo svolgimento di compiti propriamente dirigenziali da parte del potrebbero indirizzare nel CP_2 ritenere comprovato un ruolo gestorio dello stesso, deve tuttavia osservarsi che, in senso recisamente opposto depongono sia la circostanza che la stessa convenuta CP_1 abbia confermato di avere prelevato di persona le somme oggi richieste dalla
[...] curatela, peraltro in periodo dell'anno 2019 in cui il per stessa ammissione della CP_2
pagina 6 di 11 convenuta, era stato ormai revocato anche dalla gestione delle altre società, sia la circostanza che, quale institore, avesse certamente poteri di direzione CP_2 generale propri della funzione e compatibili con il narrato dei testimoni, di contenuto comunque piuttosto generico.
Ed allora, tale l'esito dell'attività istruttoria espletata, deve escludersi che possa dirsi raggiunta la prova dello svolgimento di attività quale amministratore di fatto del terzo chiamato, osservandosi come, secondo consolidata giurisprudenza, la qualifica di amministratore di fatto, da ricercarsi nella disciplina dettata dall'art. 2639 c.c., implichi l'esercizio, in modo continuativo e significativo, dei poteri tipici inerenti alla funzione di amministratore, che nella specie non risultano comprovati. In particolare, secondo la giurisprudenza rileva l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico né occasionale, di talché solo l'individuazione di specifiche attività di gestione, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti, ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare e l'individuazione di precise condotte aventi rilevanza esterna, consente il positivo accertamento della figura dell'amministratore di fatto. Tali elementi, uniti alla costante assenza dell'amministratore di diritto ed alla mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti, devono ingenerare nei terzi il convincimento che egli sia il soggetto gestore della società e tale circostanza non risulta certamente comprovata nella specie, come emergente dalle dichiarazioni del teste Tes_2
Le domande della curatela svolte nei confronti della convenuta, invece, possono trovare accoglimento.
Quanto agli indebiti prelievi in contestazione, l'assenza di diligenza della convenuta si trae dalle stesse difese svolte nel giudizio, laddove ha confermato di avere agito in tal senso su sollecitazione del e di prelevando dapprima € 20.000 Per_2 CP_3 rimessi in contanti nelle mani dello stesso , per poi emettere su indicazione CP_3 dello stesso l'assegno circolare dell'importo di € 50.000,00, intestato alla società Perrish
Communication, quale società di riferimento dello stesso e ciò al fine della CP_3 remunerazione per la pratica di finanziamento ed agevolazione creditizia della società
società della quale la stessa nell'anno 2019 era pure divenuta amministratrice Parte_3 revocando dalla gestione, così comprovandosi le finalità del tutto estranee agli CP_2 interessi sociali che l'hanno comunque determinata. pagina 7 di 11 Inoltre, la curatela ha documentato, tramite estratti conto di cui ai documenti 11 e 12 i prelievi in contanti per complessivi € 50.350,00 e dalla documentazione contabile non si evince alcuna giustificazione o causale riferibile a interessi della società.
Dalla documentazione contabile, poi, come osservato dalla curatela emerge come un prelievo di € 8.000,00, sia datato 30.07.2019, epoca in cui, per ammissione della stessa era già stato "rimosso" da ogni funzione, con ciò dimostrandosi CP_1 CP_2 come la convenuta avesse pieno accesso ed operatività sui conti sociali.
Quanto, invece, ai compensi di amministratore per € 18.359,00, corrisposti sulla base delle delibere con le quali era stato determinato un compenso mensile di € 1000,00, si osserva che il Fallimento attore ha valorizzato la circostanza che i pagamenti siano avvenuti tutti dopo il luglio 2019 e sino al 31.12.2019 (data di nomina del liquidatore
, ossia in un periodo di conclamata insolvenza della società, come Persona_4 evincibile dalla successiva dichiarazione di fallimento intervenuta con sentenza del
Tribunale di Reggio Emilia dell'8.9.2020 ed ha evidenziato come tali pagamenti integrino, dunque, una violazione della par condicio creditorum, in quanto l'amministratore ha soddisfatto preferenzialmente i propri crediti a discapito degli altri creditori sociali ed ha richiamato, sul punto, la giurisprudenza formatasi in sede penale che ha sussunto tali condotte nelle ipotesi di bancarotta preferenziale.
Tanto premesso, osserva il Collegio che è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui il curatore fallimentare è pienamente legittimato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro gli amministratori della società, anche per i pagamenti eseguiti in violazione della par condicio creditorum (Cass. civ. S.U. n. 1641 del
23.1.2017), e, dunque, il pagamento preferenziale è di per sé sufficiente a legittimare il curatore all'azione di risarcimento. Tuttavia, è onere del curatore che agisce in giudizio dedurre la natura, chirografaria o privilegiata, del credito soddisfatto e l'esistenza di crediti di pari grado o di grado poziore rimasti, invece, insoddisfatti.
Infatti, come ritenuto in giurisprudenza, “il danno da pagamento preferenziale è individuabile quale danno da “maggior falcidia” dei crediti insinuati nel passivo fallimentare, danno pari alla differenza tra quanto i creditori avrebbero percepito dal riparto fallimentare se il pagamento non fosse stato fatto ed il creditore preferito si fosse insinuato al passivo fallimentare e quanto hanno effettivamente percepito. Il calcolo di tale danno suppone la prova, ma ancor prima e necessariamente l'allegazione: - del passivo fallimentare;
- dell'attivo fallimentare;
- del riparto effettuato;
- del riparto che pagina 8 di 11 sarebbe stato effettuato se il pagamento preferenziale non fosse avvenuto ed il creditore preferito si fosse invece insinuato al passivo” (Trib. Milano sent. n. 3090 del 1.6.2020;
Tribunale di Bologna, sentenza n. 1401 del 10.7.2023).
Ebbene, così individuati i principi di diritto, con riferimento a tale condotta risulta del tutto carente l'allegazione da parte del , che si è limitato a dedurre una generica Parte_1 violazione della par condicio creditorum senza tuttavia indicare la natura del credito soddisfatto, la presenza di altri crediti rimasti insoddisfatti, l'entità del passivo fallimentare, dell'attivo fallimentare né il riparto tra i creditori delle varie categorie.
Infine, si osserva che nessun danno è stato richiesta dal con riferimento alle Parte_1 conseguenze derivate dalla stipula del contratto di comodato con il quale, in data
22.10.2019, l'amministratrice concedeva alla l'utilizzo del Parte_4 complesso immobiliare ove la aveva la propria sede operativa, Parte_1 operazione certamente antieconomica, che ha privato il del canone di Parte_1 locazione e della possibilità di utilizzare il bene, confermandosi tuttavia in questa sede tale condotta sia stata certamente idonea ad aggravare il dissesto della società.
Sulla quantificazione del danno
La curatela ha precisamente quantificato ogni voce di danno ed ha correttamente limitato la pretesa alle somme che hanno trovato piena conferma nella documentazione contabile e nell'istruttoria espletata ed ha quindi stimato il danno in misura corrispondente agli importi distratti dal patrimonio sociale per complessivi € 118.709,00, somma corrispondente ai prelievi per scopi estranei a quelli sociali per € 50.350,00, emissione di un assegno circolare per attività non giustificate per € 50.000,00 ed ai bonifici ricevuti per compensi amministratori in assenza di delibera assembleare per € 18.359,00. Tale ultima voce di danno, per quanto sopra evidenziato, non può tuttavia essere riconosciuta, quantificandosi, quindi, il danno in € 100.350,00.
Trattandosi di obbligazione risarcitoria e, quindi, di debito di valore, all'importo sopra indicato di € 100.350,00 devono essere applicati la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dalla data della notifica della citazione sino alla pubblicazione del presente provvedimento e gli interessi sulla somma periodicamente rivalutata. Sull'importo così complessivamente determinato sono altresì dovuti gli interessi di legge dalla decisione al saldo.
Le spese pagina 9 di 11 Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta, tanto nei confronti del fallimento attoreo, quanto del terzo chiamato.
Peraltro, nel caso di specie, sia la parte attrice sia la parte convenuta sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato ex artt. 74 ss. D.P.R. 115/2002, ma come ritenuto dalla giurisprudenza, «Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa.» (Cass. n. 8388 del
31/03/2017) e che la parte soccombente - a prescindere dalla circostanza che sia stata o meno ammessa al patrocinio a spese dello Stato - se condannata a rifondere le spese processuali a favore della controparte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve effettuare il versamento in favore dello Stato (Cass. n. 7504 del 31/03/2011; Cass., sezione
6, ordinanza n. 25653/2020).
Deve aggiungersi che, nel caso di specie, non deve operarsi la riduzione del 50% degli importi, atteso che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art.
133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processual penalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art.
130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 22017 del 11/09/2018). Le spese, quindi, sono in concreto determinate con riferimento ai valori medi dello scaglione individuato secondo il criterio del decisum, di cui al D.M. 147/2022 e dunque nella somma di € 14.103,00, oltre accessori di legge, nei confronti di ciascuna delle parti vittoriose.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda, azione ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 10 di 11 1. In accoglimento della domanda formulata da parte attrice nei confronti della convenuta ne accerta la responsabilità ex art. 146 L.F. per mala Controparte_1 gestio della società Parte_1
2. Rigetta la domanda formulata dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato e la domanda formulata in via subordinata dal CP_2 Parte_1 nei confronti del medesimo;
[...]
3. Condanna, per l'effetto, a risarcire a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 100.350,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del
[...] dovuto al saldo;
4. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte Controparte_1 attrice e del terzo chiamato liquidate in € 14.103,00 ciascuno per CP_2 compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. se e come dovuti per legge, delle quali si dispone il pagamento in favore dello Stato limitatamente alla parte attrice;
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Impresa del
Tribunale di Bologna in data 19 novembre 2025.
Il Presidente
dott. Michele Guernelli
La Giudice relatrice dott.ssa Roberta Dioguardi
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