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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/11/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1385/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1385/2024
Oggi 27 novembre 2025, alle ore 11:55, innanzi al dott. Antonio Miele, sono comparsi:
Per in proprio e dall'avv. FERRETTI ANNA ( ) VIA R. Parte_1 C.F._1
SANZIO 1 64025 PINETO;
oggi sostituiti dall'Avv. Gianluca Sardella
Per l'avv. FLAMIGNI NICOLETTA Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione
L'Avv. Sardella si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e insiste per l'accoglimento di tutti i motivi di gravame ivi dedotti in particolare di quello assorbente relativo alla assenza di omologazione dell'apparato utilizzato dalla pa stante il granitico insegnamento della Corte di Cassazione vedasi anche ultima sentenza Cass. Civ. 26521/2025 e Cass. pen. 36051/2025; contesta quanto ex adverso dedotto e nella denegata ipotesi in cui l'appello non venga accolto insiste nelle richieste istruttorie come in atti e chiede che la causa venga decisa con vittoria di spese di lite nei massimi tariffari atteso anche il contegno della controparte che nonostante la chiara giurisprudenza insiste ancora oggi nella sua posizione anche in spregio dei principi di buona fede e correttezza oltre quelli di cui alla legge 241/1990;
L'Avv. Flamigni chiede che le deduzioni avversarie vengano espunte in questa sede in quanto tardive;
contesta quanto ex adverso dedotto;
insiste nel respingimento dell'appello e che nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello le spese vengano compensate;
Entrambe le parti danno atto di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza
Il Giudice
All'esito della discussione della lite, pronuncia ex art. 429 c.p.c. la seguente sentenza
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 1 di 9 N. R.G. 1385/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale d'udienza del 27 novembre 2025 che precede e della discussione orale della causa, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1385/2024 tra:
(CF ) residente in [...], Parte_1 C.F._2 rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. e unitamente e disgiuntamente dall'avv. Anna Ferretti (CF
), giusta procura in atti;
C.F._1
Appellante
CONTRO
(P.IVA ), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Nicoletta Flamigni (C.F. ), elettivamente domiciliato presso la sede C.F._3 dell'Ente in Viale Vittorio Emanuele II, n. 2, PEC CP_1 Email_1 giusta procura in atti;
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 27 novembre 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 802/2023, emessa dal Giudice di Pace di
Rimini, Dott. Andrea Zulato.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 9 L'Avv. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. Parte_1
802/2023 con la quale è stato rigettato il suo ricorso avverso il verbale di contestazione di violazione al codice della Strada n. reg. 931 n. verb. X402.
Avverso la citata sentenza parte appellante ha proposto plurimi motivi di gravame.
In primo luogo, l'Avv. ha eccepito la erroneità della sentenza nella parte in cui il Dott. Zulato Pt_1 ha escluso che il verbale sia privo di adeguata motivazione in ordine alle ragioni della omessa contestazione immediata così come disposto dall'art. 201 C.d.s. (“Orbene, non vi è chi non veda come la motivazione offerta dalla
Polizia Municipale di è la sintesi PARZIALE della ipotesi astratta contenuta nella norma generale, priva, peratro, CP_1 anche delle motivazioni esemplificative contemplate dalla norma astratta”).
In secondo luogo, l'appellante ha eccepito la erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto visibile la postazione che ha rilevato la infrazione contestata non considerando che “il rilievo è stato effettuato in ora notturna, su strada non illuminata e, pertanto, quello che può essere visibile in orario diurno non è assolutamente percepibile in orario notturno al buio, per di più quando l'apparato è posizionato addirittura di fuori della sede stradale, nascosto proditoriamente dietro ad un guard rail, o altro manufatto, come emerge dalle fotografie prodotte dal ricorrente e senza che la vettura della polizia sia posizionata sul margine della strada (assenza di spazio) ma addirittura su di un'altra strada parallela e senza i dispositivi luminosi accesi”. Di conseguenza a detta dell'Avv. la sentenza citata si pone in evidente contrasto con i principi di cui all'art. 142, commi 6-6 Pt_1 bis, c.d.s. ed in particolare con quello di visibilità che è stato ribadito anche da plurime pronunce della
Corte di Cassazione.
In terzo luogo, parte appellata ha impugnato la sentenza di primo grado nel capo in cui il Dott. Zulato pur riconoscendo che difetta la omologazione della strumentazione a mezzo della quale la contravvenzione
è stata accertata ha comunque ritenuto che il decreto di approvazione sia in ogni caso idoneo a legittimarne l'uso. Da ciò consegue la violazione “delle disposizioni di cui all'art. 45 C.d.S. e 192 del C.d.S. atteso che l'infrazione doveva essere annullata perché rilevata con apparato non omologato”. Inoltre, l'appellante ha evidenziato che proprio la Corte di Cassazione in una recente pronuncia ha chiarito la distinzione tra approvazione ministeriale e omologazione, sottolineando come entrambi i requisiti siano indispensabili per l'utilizzo secondo legge dei rilevatori di velocità con conseguente nullità della contestazione.
Infine, parte appellante ha eccepito la erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace non ha accolto la eccezione da lui proposta relativa alla nullità della notifica fatta a mezzo pec pur non trattandosi di veicolo intestato alla Partita IVA a lui riferibile. (“Per tale motivo il Tribunale ha ritenuto NULLA la notificazione a mezzo PEC effettuata a soggetti privati che, al di fuori dall'esercizio di un'impresa o professione, non abbiano preventivamente rilasciato il proprio espresso consenso alla ricezione di notifiche a mezzo PEC”).
pagina 3 di 9 Si è regolarmente costituito in giudizio il il quale ha contestato tutti i motivi di Controparte_1 gravame proposti e ha insistito per la conferma della sentenza impugnata ribadendone la conformità a diritto.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti dell'11.12.2024 il Giudice ha fissato per la discussione l'udienza del 3 dicembre 2025. Il Giudice, mutato nella persona fisica, ha poi anticipato la data della citata udienza al 27 novembre 2025 e in tale sede sulle conclusioni così come formulate dalle parti ha pronunciato la seguente sentenza.
SULLA FONDATEZZA DEL TERZO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE (ILLEGITTIMITÀ DEL RILIEVO
SANZIONATORIO PER ASSENZA DI OMOLOGAZIONE DELL'APPARATO UTILIZZATO, VIOLAZIONE ART.
192 REG. ATT. C.D.S.)
Parte appellante ha dedotto che il verbale è invalido in quanto l'accertamento della infrazione è avvenuto a mezzo di uno strumento privo di omologazione, requisito che, stando all'orientamento enunciato dalla più recente giurisprudenza di Cassazione, costituisce presupposto per la validità del verbale oltre al decreto di approvazione.
Il ha preliminarmente contestato l'orientamento della Cassazione argomentando Controparte_1 che la giurisprudenza di merito è costante ed unanime nel qualificare la approvazione come un equipollente della omologazione. Parte appellata, a riguardo, ha evidenziato che l'apparecchio utilizzato è stato prodotto dalla ed è stato oggetto di apposito decreto di approvazione oltre che essere stato Controparte_2 sottoposto alle varie operazioni di taratura;
da ciò consegue il perfetto funzionamento dell'apparecchio stante anche il difetto di prova di eventuali malfunzionamenti.
Il citato motivo di gravame è fondato per le ragioni che verranno di seguito esposte.
In punto di diritto osserva il Tribunale che la Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l'incostituzionalità del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Ne consegue che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cass. n. 533 del 2018).
Dunque, la sentenza richiamata, emessa per superare il “diritto vivente” di matrice pretoria, rende doverosa la periodica taratura e verifica del corretto funzionamento per tutti gli apparecchi destinati alla rilevazione della velocità.
La giurisprudenza successiva ha affermato che “…per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Corte Cost. n. 113 del 2015), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la
pagina 4 di 9 dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità…” (Cass., n.
9645/2016; n. 25125/2015; Trib. Bari 10.1.2017).
Per il vero, già la sentenza della Corte Costituzionale n. 277/2007, pur avendo respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 Codice della Strada per erronea indicazione, da parte del giudice rimettente, del tertium comparationis (il giudice rimettente aveva individuato la norma violata in un decreto ministeriale non specificamente applicabile agli strumenti di rilevazione della velocità utilizzati per la contestazione delle infrazioni al codice della strada) aveva sostanzialmente affermato la necessità della taratura periodica per le apparecchiature di rilevazione della velocità ai fini della validità dell'accertamento, in relazione alla L. n. 273 del 1991 che istituisce e regola il sistema nazionale di taratura.
Sebbene nessuna norma della suddetta legge preveda l'obbligo di revisione periodica della taratura e del funzionamento dell'apparecchiature di rilevazione delle velocità, in quanto lo scopo della legge suddetta è quello di “…regolare l'organizzazione istituzionale del sistema di taratura in sé e non le modalità di controllo delle singole apparecchiature…” (C. Cost. n. 113 del 2015), a seguito della sentenza additiva del Giudice delle Leggi tale obbligo sussiste e in ragione del sistema nazionale di taratura vigente nel nostro ordinamento, la revisione periodica deve essere necessariamente affidata a soggetti accreditati.
Sicché, deve farsi applicazione del principio di diritto per cui – alla stregua della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 45 C.d.S., comma 6, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura – il citato art. 45 C.d.S., comma 6, come integrato dalla pronuncia della Corte costituzionale, e certamente applicabile alla presente fattispecie1, prescrive la verifica periodica della funzionalità di tutte le apparecchiature di misurazione della velocità e la loro taratura, di talché, qualora venga contestata l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio sia stato o meno sottoposto alle suddette verifiche di funzionalità e taratura (Cass. 533/18;
Cass. 14543/16; Cass. 9972/16; Cass. 9645/16; Cass. 25125/15; Cass. Sez.
6-2 Ordinanza n. 533 dell'11.01.2018)
Da ciò consegue che non può che ritenersi esistente un precipuo onere probatorio in ordine alla perdurante funzionalità dell'apparecchiatura e che, poiché la prova del corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione a distanza, e quindi dell'esistenza dell'omologazione iniziale e delle tarature 1 Per il vero, è pacifico che la caducazione operata per effetto della declaratoria d'incostituzionalità priva ab origine di vigenza giuridica la norma investita dalla pronuncia, con il solo limite dei cd. rapporti esauriti, con tale sintagma dovendosi intendere quei rapporti non più suscettibili di mutazioni;
sul punto la giurisprudenza della S.C. è univoca, avendo ripetutamente chiarito che la L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, nella parte in cui stabilisce che “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”, deve essere interpretato nel senso che la decisione dichiarativa di incostituzionalità ha efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e cioè non esauriti, per tali dovendosi intendere quei rapporti nell'ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l'esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato (Sez. 3, n. 1661, 27/1/2005, Rv. 578790; conf., ex multis, Cass. nn. 1273/2014, 19720/2013, 5146/2011, 2280/2007, 4549/2006, 11604/2005; di recente, Cass. civ. sez. II, 05/12/2019, n.31854. pagina 5 di 9 periodiche di quest'ultimo, rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, tale onere probatorio sia a carico dell'Amministrazione, e va verificato anche in difetto di specifica richiesta del ricorrente, essendo a tal fine sufficiente la semplice contestazione dello scorretto funzionamento, ovvero della mancata prova del corretto funzionamento, dello strumento medesimo.
Né detta prova può essere fornita con altri mezzi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11.05.2016,), ed in particolare mediante il ricorso alle dichiarazioni degli agenti addetti all'apparato di rilevamento a distanza, posto che una mera percezione sensoriale non può validamente sostituire la prova scientifica fornita dalla taratura dello strumento, né ad essa - stante la sua natura meramente soggettiva - può essere attribuita la fede privilegiata che assiste invece i fatti direttamente compiuti o verificati, nella loro effettiva esistenza e consistenza, dal pubblico ufficiale (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13.12.2018, Cass. civ., sez. II,
14.11.2019, n. 29564).
Sempre in materia di omologazione si segnala la recente pronuncia della Corte di Cassazione con la quale ha evidenziato che in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità,
è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 , trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione ( d.P.R. n. 495 del 1992 ), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse (Cassazione civile, sez. II, 18.04.2024, n. 10505). La Cassazione con la citata pronuncia ha precisato che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Approvazione e omologazione, quindi, sono attività distinte poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
Il citato orientamento è stato ribadito da una recente pronuncia della Corte di Cassazione la quale ha negato la legittimità dell'accertamento effettuato a mezzo di autovelox non omologato così motivando:
“nelle violazioni per superamento del limite di velocità, non è legittimo l'accertamento effettuato con un autovelox solo approvato ma non omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, d.lg. n. 285 del
1992. L'approvazione rappresenta infatti una fase preliminare e autonoma rispetto all'omologazione, la quale costituisce un passaggio ulteriore, distinto e successivo, come richiesto dall'art. 142, comma 6, d.lg. n. 285/1992. Pertanto, proprio in virtù
pagina 6 di 9 della funzione che svolgono, per gli autovelox è indispensabile l'omologazione: la sola approvazione non è sufficiente”
(Cassazione civile, sez. II, 01,10,2025, n. 26521).
Non dimentica lo scrivente che il citato orientamento non è stato seguito da taluni Tribunali di merito tra i quali quello di Bologna che con la pronuncia 1816/2025 ha ritenuto sufficiente ai fini della legittimità della contestazione la sola approvazione (“per la validità della multa per eccesso di velocità rilevata tramite autovelox è sufficiente che l'apparecchio sia stato approvato dal Ministero, non essendo necessaria anche l'omologazione. Approvazione e
l'omologazione debbano essere considerate procedure equivalenti ai fini dell'accertamento delle violazioni di cui all'art. 142
C.d.S., purché siano rispettati gli obblighi di taratura e verifica periodica dell'apparecchio”).
Orbene, nel caso di specie costituisce circostanza incontestata che lo strumento a mezzo del quale la infrazione è stata accertata non sia stato oggetto di apposita omologazione. A riguardo è lo stesso
[...]
che in sede di comparsa di costituzione e risposta ha dedotto che “l'apparecchio è stato regolarmente CP_1 tarato e approvato” riconoscendo implicitamente che lo strumento non è stato previamente omologato.
Il Giudice di Pace con riferimento al profilo relativo al difetto di omologazione ha motivato che “anche se non sussiste una vera e propria omologazione dell'apparecchio in questione (probabilmente di nessun autovelox) può ritenersi che il decreto di approvazione, invece sussistente, sia comunque idoneo a legittimarne l'uso…rileva quindi che quanto riportato nel verbale di contestazione (estremi del decreto di approvazione dello strumento in questione) sia sufficiente e idoneo ad attestare la conformità dello strumento alle regole costruttive previste dalla legge”.
A detta dell'adito Tribunale la citata motivazione è errata poiché non conforme all'orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di Cassazione secondo cui approvazione ed omologazione non possono essere ritenuti termini equipollenti in quanto soltanto la omologazione ministeriale è atto idoneo ad autorizzare la riproduzione in serie di una data apparecchiatura. La citata interpretazione è la sola conforme al dettato normativo secondo il quale “sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate” (art. 142, comma 6, c.d.s.). Pertanto, è lo stesso legislatore a richiedere ai fini della validità della sanzione irrogata che lo strumento a mezzo del quale è stato effettuato l'accertamento sia stato previamente omologato e non soltanto approvato, riconoscendo quindi la diversità tra le due procedure. Giova a riguardo evidenziare che l'omologazione di un autovelox è quel processo legale a mezzo del quale viene certificata la conformità tecnica e funzionale dello strumento alle normative di legge, rendendolo così idoneo per l'uso sanzionatorio e tale procedimento si distingue dalla approvazione che attesta in via preliminare la idoneità di progettazione del mezzo di accertamento. L'approvazione, quindi, è una fase antecedente e propedeutica alla omologazione che costituisce una fase procedurale a sé stante successiva alla approvazione.
In conclusione, la pronuncia di primo grado è erronea e deve essere riformata nella parte in cui ha escluso che l'omessa omologazione non incida sulla legittimità del verbale di contestazione.
pagina 7 di 9 L'accoglimento di detto motivo di gravame e il conseguente annullamento del verbale di contestazione comporta l'assorbimento dei restanti motivi di impugnazione.
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si deve tener conto del principio secondo cui il giudice d'appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c. (c.d. effetto espansivo interno), la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 2010, n. 8727 nonché in tal senso, da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 7 marzo 2013, n. 5692; ancora, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del
12.04.2018, Rv. 648466 – 01 secondo cui “…il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione…”. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur confermando la soccombenza della parte appellante, aveva disposto la compensazione anche delle spese del primo grado, con ciò parzialmente riformando la relativa sentenza, senza che il gravame fosse indirizzato al regolamento delle spese con richiesta di sua revisione anche in ipotesi di conferma di rigetto della domanda di merito;
Cassazione civile sez. III, 13.12.2019, n.32778).
Le spese di lite del doppio grado di giudizio debbono essere integralmente compensate tra le parti stante il contrasto giurisprudenziale relativo alla distinzione/equipollenza tra omologazione e approvazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata annulla il verbale n. X402 elevato dal Corpo intercomunale di Polizia Locale di - Misano Adriatico e Coriano nei CP_1 confronti del sig. ; Parte_1
➢ Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Rimini, 27 novembre 2025
Il Giudice pagina 8 di 9 Dott. Antonio Miele
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1385/2024
Oggi 27 novembre 2025, alle ore 11:55, innanzi al dott. Antonio Miele, sono comparsi:
Per in proprio e dall'avv. FERRETTI ANNA ( ) VIA R. Parte_1 C.F._1
SANZIO 1 64025 PINETO;
oggi sostituiti dall'Avv. Gianluca Sardella
Per l'avv. FLAMIGNI NICOLETTA Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione
L'Avv. Sardella si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e insiste per l'accoglimento di tutti i motivi di gravame ivi dedotti in particolare di quello assorbente relativo alla assenza di omologazione dell'apparato utilizzato dalla pa stante il granitico insegnamento della Corte di Cassazione vedasi anche ultima sentenza Cass. Civ. 26521/2025 e Cass. pen. 36051/2025; contesta quanto ex adverso dedotto e nella denegata ipotesi in cui l'appello non venga accolto insiste nelle richieste istruttorie come in atti e chiede che la causa venga decisa con vittoria di spese di lite nei massimi tariffari atteso anche il contegno della controparte che nonostante la chiara giurisprudenza insiste ancora oggi nella sua posizione anche in spregio dei principi di buona fede e correttezza oltre quelli di cui alla legge 241/1990;
L'Avv. Flamigni chiede che le deduzioni avversarie vengano espunte in questa sede in quanto tardive;
contesta quanto ex adverso dedotto;
insiste nel respingimento dell'appello e che nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello le spese vengano compensate;
Entrambe le parti danno atto di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza
Il Giudice
All'esito della discussione della lite, pronuncia ex art. 429 c.p.c. la seguente sentenza
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 1 di 9 N. R.G. 1385/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale d'udienza del 27 novembre 2025 che precede e della discussione orale della causa, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1385/2024 tra:
(CF ) residente in [...], Parte_1 C.F._2 rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. e unitamente e disgiuntamente dall'avv. Anna Ferretti (CF
), giusta procura in atti;
C.F._1
Appellante
CONTRO
(P.IVA ), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Nicoletta Flamigni (C.F. ), elettivamente domiciliato presso la sede C.F._3 dell'Ente in Viale Vittorio Emanuele II, n. 2, PEC CP_1 Email_1 giusta procura in atti;
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 27 novembre 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 802/2023, emessa dal Giudice di Pace di
Rimini, Dott. Andrea Zulato.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 9 L'Avv. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. Parte_1
802/2023 con la quale è stato rigettato il suo ricorso avverso il verbale di contestazione di violazione al codice della Strada n. reg. 931 n. verb. X402.
Avverso la citata sentenza parte appellante ha proposto plurimi motivi di gravame.
In primo luogo, l'Avv. ha eccepito la erroneità della sentenza nella parte in cui il Dott. Zulato Pt_1 ha escluso che il verbale sia privo di adeguata motivazione in ordine alle ragioni della omessa contestazione immediata così come disposto dall'art. 201 C.d.s. (“Orbene, non vi è chi non veda come la motivazione offerta dalla
Polizia Municipale di è la sintesi PARZIALE della ipotesi astratta contenuta nella norma generale, priva, peratro, CP_1 anche delle motivazioni esemplificative contemplate dalla norma astratta”).
In secondo luogo, l'appellante ha eccepito la erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto visibile la postazione che ha rilevato la infrazione contestata non considerando che “il rilievo è stato effettuato in ora notturna, su strada non illuminata e, pertanto, quello che può essere visibile in orario diurno non è assolutamente percepibile in orario notturno al buio, per di più quando l'apparato è posizionato addirittura di fuori della sede stradale, nascosto proditoriamente dietro ad un guard rail, o altro manufatto, come emerge dalle fotografie prodotte dal ricorrente e senza che la vettura della polizia sia posizionata sul margine della strada (assenza di spazio) ma addirittura su di un'altra strada parallela e senza i dispositivi luminosi accesi”. Di conseguenza a detta dell'Avv. la sentenza citata si pone in evidente contrasto con i principi di cui all'art. 142, commi 6-6 Pt_1 bis, c.d.s. ed in particolare con quello di visibilità che è stato ribadito anche da plurime pronunce della
Corte di Cassazione.
In terzo luogo, parte appellata ha impugnato la sentenza di primo grado nel capo in cui il Dott. Zulato pur riconoscendo che difetta la omologazione della strumentazione a mezzo della quale la contravvenzione
è stata accertata ha comunque ritenuto che il decreto di approvazione sia in ogni caso idoneo a legittimarne l'uso. Da ciò consegue la violazione “delle disposizioni di cui all'art. 45 C.d.S. e 192 del C.d.S. atteso che l'infrazione doveva essere annullata perché rilevata con apparato non omologato”. Inoltre, l'appellante ha evidenziato che proprio la Corte di Cassazione in una recente pronuncia ha chiarito la distinzione tra approvazione ministeriale e omologazione, sottolineando come entrambi i requisiti siano indispensabili per l'utilizzo secondo legge dei rilevatori di velocità con conseguente nullità della contestazione.
Infine, parte appellante ha eccepito la erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace non ha accolto la eccezione da lui proposta relativa alla nullità della notifica fatta a mezzo pec pur non trattandosi di veicolo intestato alla Partita IVA a lui riferibile. (“Per tale motivo il Tribunale ha ritenuto NULLA la notificazione a mezzo PEC effettuata a soggetti privati che, al di fuori dall'esercizio di un'impresa o professione, non abbiano preventivamente rilasciato il proprio espresso consenso alla ricezione di notifiche a mezzo PEC”).
pagina 3 di 9 Si è regolarmente costituito in giudizio il il quale ha contestato tutti i motivi di Controparte_1 gravame proposti e ha insistito per la conferma della sentenza impugnata ribadendone la conformità a diritto.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti dell'11.12.2024 il Giudice ha fissato per la discussione l'udienza del 3 dicembre 2025. Il Giudice, mutato nella persona fisica, ha poi anticipato la data della citata udienza al 27 novembre 2025 e in tale sede sulle conclusioni così come formulate dalle parti ha pronunciato la seguente sentenza.
SULLA FONDATEZZA DEL TERZO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE (ILLEGITTIMITÀ DEL RILIEVO
SANZIONATORIO PER ASSENZA DI OMOLOGAZIONE DELL'APPARATO UTILIZZATO, VIOLAZIONE ART.
192 REG. ATT. C.D.S.)
Parte appellante ha dedotto che il verbale è invalido in quanto l'accertamento della infrazione è avvenuto a mezzo di uno strumento privo di omologazione, requisito che, stando all'orientamento enunciato dalla più recente giurisprudenza di Cassazione, costituisce presupposto per la validità del verbale oltre al decreto di approvazione.
Il ha preliminarmente contestato l'orientamento della Cassazione argomentando Controparte_1 che la giurisprudenza di merito è costante ed unanime nel qualificare la approvazione come un equipollente della omologazione. Parte appellata, a riguardo, ha evidenziato che l'apparecchio utilizzato è stato prodotto dalla ed è stato oggetto di apposito decreto di approvazione oltre che essere stato Controparte_2 sottoposto alle varie operazioni di taratura;
da ciò consegue il perfetto funzionamento dell'apparecchio stante anche il difetto di prova di eventuali malfunzionamenti.
Il citato motivo di gravame è fondato per le ragioni che verranno di seguito esposte.
In punto di diritto osserva il Tribunale che la Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l'incostituzionalità del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Ne consegue che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cass. n. 533 del 2018).
Dunque, la sentenza richiamata, emessa per superare il “diritto vivente” di matrice pretoria, rende doverosa la periodica taratura e verifica del corretto funzionamento per tutti gli apparecchi destinati alla rilevazione della velocità.
La giurisprudenza successiva ha affermato che “…per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Corte Cost. n. 113 del 2015), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la
pagina 4 di 9 dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità…” (Cass., n.
9645/2016; n. 25125/2015; Trib. Bari 10.1.2017).
Per il vero, già la sentenza della Corte Costituzionale n. 277/2007, pur avendo respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 Codice della Strada per erronea indicazione, da parte del giudice rimettente, del tertium comparationis (il giudice rimettente aveva individuato la norma violata in un decreto ministeriale non specificamente applicabile agli strumenti di rilevazione della velocità utilizzati per la contestazione delle infrazioni al codice della strada) aveva sostanzialmente affermato la necessità della taratura periodica per le apparecchiature di rilevazione della velocità ai fini della validità dell'accertamento, in relazione alla L. n. 273 del 1991 che istituisce e regola il sistema nazionale di taratura.
Sebbene nessuna norma della suddetta legge preveda l'obbligo di revisione periodica della taratura e del funzionamento dell'apparecchiature di rilevazione delle velocità, in quanto lo scopo della legge suddetta è quello di “…regolare l'organizzazione istituzionale del sistema di taratura in sé e non le modalità di controllo delle singole apparecchiature…” (C. Cost. n. 113 del 2015), a seguito della sentenza additiva del Giudice delle Leggi tale obbligo sussiste e in ragione del sistema nazionale di taratura vigente nel nostro ordinamento, la revisione periodica deve essere necessariamente affidata a soggetti accreditati.
Sicché, deve farsi applicazione del principio di diritto per cui – alla stregua della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 45 C.d.S., comma 6, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura – il citato art. 45 C.d.S., comma 6, come integrato dalla pronuncia della Corte costituzionale, e certamente applicabile alla presente fattispecie1, prescrive la verifica periodica della funzionalità di tutte le apparecchiature di misurazione della velocità e la loro taratura, di talché, qualora venga contestata l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio sia stato o meno sottoposto alle suddette verifiche di funzionalità e taratura (Cass. 533/18;
Cass. 14543/16; Cass. 9972/16; Cass. 9645/16; Cass. 25125/15; Cass. Sez.
6-2 Ordinanza n. 533 dell'11.01.2018)
Da ciò consegue che non può che ritenersi esistente un precipuo onere probatorio in ordine alla perdurante funzionalità dell'apparecchiatura e che, poiché la prova del corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione a distanza, e quindi dell'esistenza dell'omologazione iniziale e delle tarature 1 Per il vero, è pacifico che la caducazione operata per effetto della declaratoria d'incostituzionalità priva ab origine di vigenza giuridica la norma investita dalla pronuncia, con il solo limite dei cd. rapporti esauriti, con tale sintagma dovendosi intendere quei rapporti non più suscettibili di mutazioni;
sul punto la giurisprudenza della S.C. è univoca, avendo ripetutamente chiarito che la L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, nella parte in cui stabilisce che “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”, deve essere interpretato nel senso che la decisione dichiarativa di incostituzionalità ha efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e cioè non esauriti, per tali dovendosi intendere quei rapporti nell'ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l'esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato (Sez. 3, n. 1661, 27/1/2005, Rv. 578790; conf., ex multis, Cass. nn. 1273/2014, 19720/2013, 5146/2011, 2280/2007, 4549/2006, 11604/2005; di recente, Cass. civ. sez. II, 05/12/2019, n.31854. pagina 5 di 9 periodiche di quest'ultimo, rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, tale onere probatorio sia a carico dell'Amministrazione, e va verificato anche in difetto di specifica richiesta del ricorrente, essendo a tal fine sufficiente la semplice contestazione dello scorretto funzionamento, ovvero della mancata prova del corretto funzionamento, dello strumento medesimo.
Né detta prova può essere fornita con altri mezzi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11.05.2016,), ed in particolare mediante il ricorso alle dichiarazioni degli agenti addetti all'apparato di rilevamento a distanza, posto che una mera percezione sensoriale non può validamente sostituire la prova scientifica fornita dalla taratura dello strumento, né ad essa - stante la sua natura meramente soggettiva - può essere attribuita la fede privilegiata che assiste invece i fatti direttamente compiuti o verificati, nella loro effettiva esistenza e consistenza, dal pubblico ufficiale (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13.12.2018, Cass. civ., sez. II,
14.11.2019, n. 29564).
Sempre in materia di omologazione si segnala la recente pronuncia della Corte di Cassazione con la quale ha evidenziato che in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità,
è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 , trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione ( d.P.R. n. 495 del 1992 ), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse (Cassazione civile, sez. II, 18.04.2024, n. 10505). La Cassazione con la citata pronuncia ha precisato che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Approvazione e omologazione, quindi, sono attività distinte poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
Il citato orientamento è stato ribadito da una recente pronuncia della Corte di Cassazione la quale ha negato la legittimità dell'accertamento effettuato a mezzo di autovelox non omologato così motivando:
“nelle violazioni per superamento del limite di velocità, non è legittimo l'accertamento effettuato con un autovelox solo approvato ma non omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, d.lg. n. 285 del
1992. L'approvazione rappresenta infatti una fase preliminare e autonoma rispetto all'omologazione, la quale costituisce un passaggio ulteriore, distinto e successivo, come richiesto dall'art. 142, comma 6, d.lg. n. 285/1992. Pertanto, proprio in virtù
pagina 6 di 9 della funzione che svolgono, per gli autovelox è indispensabile l'omologazione: la sola approvazione non è sufficiente”
(Cassazione civile, sez. II, 01,10,2025, n. 26521).
Non dimentica lo scrivente che il citato orientamento non è stato seguito da taluni Tribunali di merito tra i quali quello di Bologna che con la pronuncia 1816/2025 ha ritenuto sufficiente ai fini della legittimità della contestazione la sola approvazione (“per la validità della multa per eccesso di velocità rilevata tramite autovelox è sufficiente che l'apparecchio sia stato approvato dal Ministero, non essendo necessaria anche l'omologazione. Approvazione e
l'omologazione debbano essere considerate procedure equivalenti ai fini dell'accertamento delle violazioni di cui all'art. 142
C.d.S., purché siano rispettati gli obblighi di taratura e verifica periodica dell'apparecchio”).
Orbene, nel caso di specie costituisce circostanza incontestata che lo strumento a mezzo del quale la infrazione è stata accertata non sia stato oggetto di apposita omologazione. A riguardo è lo stesso
[...]
che in sede di comparsa di costituzione e risposta ha dedotto che “l'apparecchio è stato regolarmente CP_1 tarato e approvato” riconoscendo implicitamente che lo strumento non è stato previamente omologato.
Il Giudice di Pace con riferimento al profilo relativo al difetto di omologazione ha motivato che “anche se non sussiste una vera e propria omologazione dell'apparecchio in questione (probabilmente di nessun autovelox) può ritenersi che il decreto di approvazione, invece sussistente, sia comunque idoneo a legittimarne l'uso…rileva quindi che quanto riportato nel verbale di contestazione (estremi del decreto di approvazione dello strumento in questione) sia sufficiente e idoneo ad attestare la conformità dello strumento alle regole costruttive previste dalla legge”.
A detta dell'adito Tribunale la citata motivazione è errata poiché non conforme all'orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di Cassazione secondo cui approvazione ed omologazione non possono essere ritenuti termini equipollenti in quanto soltanto la omologazione ministeriale è atto idoneo ad autorizzare la riproduzione in serie di una data apparecchiatura. La citata interpretazione è la sola conforme al dettato normativo secondo il quale “sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate” (art. 142, comma 6, c.d.s.). Pertanto, è lo stesso legislatore a richiedere ai fini della validità della sanzione irrogata che lo strumento a mezzo del quale è stato effettuato l'accertamento sia stato previamente omologato e non soltanto approvato, riconoscendo quindi la diversità tra le due procedure. Giova a riguardo evidenziare che l'omologazione di un autovelox è quel processo legale a mezzo del quale viene certificata la conformità tecnica e funzionale dello strumento alle normative di legge, rendendolo così idoneo per l'uso sanzionatorio e tale procedimento si distingue dalla approvazione che attesta in via preliminare la idoneità di progettazione del mezzo di accertamento. L'approvazione, quindi, è una fase antecedente e propedeutica alla omologazione che costituisce una fase procedurale a sé stante successiva alla approvazione.
In conclusione, la pronuncia di primo grado è erronea e deve essere riformata nella parte in cui ha escluso che l'omessa omologazione non incida sulla legittimità del verbale di contestazione.
pagina 7 di 9 L'accoglimento di detto motivo di gravame e il conseguente annullamento del verbale di contestazione comporta l'assorbimento dei restanti motivi di impugnazione.
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si deve tener conto del principio secondo cui il giudice d'appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c. (c.d. effetto espansivo interno), la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 2010, n. 8727 nonché in tal senso, da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 7 marzo 2013, n. 5692; ancora, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del
12.04.2018, Rv. 648466 – 01 secondo cui “…il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione…”. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur confermando la soccombenza della parte appellante, aveva disposto la compensazione anche delle spese del primo grado, con ciò parzialmente riformando la relativa sentenza, senza che il gravame fosse indirizzato al regolamento delle spese con richiesta di sua revisione anche in ipotesi di conferma di rigetto della domanda di merito;
Cassazione civile sez. III, 13.12.2019, n.32778).
Le spese di lite del doppio grado di giudizio debbono essere integralmente compensate tra le parti stante il contrasto giurisprudenziale relativo alla distinzione/equipollenza tra omologazione e approvazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata annulla il verbale n. X402 elevato dal Corpo intercomunale di Polizia Locale di - Misano Adriatico e Coriano nei CP_1 confronti del sig. ; Parte_1
➢ Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Rimini, 27 novembre 2025
Il Giudice pagina 8 di 9 Dott. Antonio Miele
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