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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/12/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3999/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3999/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. POMPONIO Parte_1 C.F._1
DOMENICA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. POMPONIO CP_1 C.F._2
DOMENICA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 5 “-dichiarare la separazione personale dei coniugi sig.ri e alle Parte_2 Parte_1 condizioni tutte riportate nel presente atto;
- per l'effetto ordinare al Comune di San Salvo (CH) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
CONDIZIONI
1) la premessa è parte integrante del presente accordo;
2) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
3) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 Per_2 disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento presso la madre;
per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi;
4) I coniugi sono in accordo affinché il padre possa vedere e tenere i figli consè ogni qual volta lo vorrà, previo accordo con la madre, e comunque viene garantito un calendario minimo di tempi di permanenza dei minori con il padre come qui di seguito indicato:
Il fine settimana, in via alternata, il sig. preleverà i figli dall'abitazione della madre, o da altro Pt_2 luogo ove la stessa si trova, all'uscita di scuola (durante il periodo scolastico) e/o dalle ore 10,00 del sabato e trascorrerà il week-end con loro sino alla domenica alle ore 21,00, provvedendo a riaccompagnarli presso l'abitazione della madre o altro luogo ove la stessa si trova;
durante le festività natalizie ad anni alterni, i minori trascorreranno con un genitore il 24 dicembre e con l'altro il 25 dicembre;
nonché con un genitore il 31 dicembre ed il primo con l'altro, sempre in via alternata.
La festività della befana sarà trascorsa ad anni alterni con ciascun genitore. Durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì in Albis con l'altro in via alternata;
Durante le vacanze estive, per due settimane non consecutive, il sig. frequenterà i figli Pt_2 con obbligo per lo stesso di tenere in debito conto le richieste dei minori, non ultima quella di frequentare la madre ove mai i minori ne facessero richiesta;
le succitate settimane dovranno essere concordate, preventivamente, tra i genitori entro il 30 giugno di ciascun anno;
Anche la signora avrà il medesimo diritto e dovere di trascorrere con i figli due settimane non consecutive nel Parte_1 periodo estivo. Nel restante periodo non scolastico, avrà vigore il regime ordinario;
Il padre trascorrerà con i figli il giorno del proprio compleanno;
stesso diritto viene riconosciuto alla madre qualora il giorno fosse di spettanza del padre secondo il regime ordinario;
La succitata frequentazione padre-figli dovrà avvenire con modalità che rispettino le esigenze dei figli, con particolare riguardo pagina 2 di 5 alle condizioni di salute e agli impegni scolastici ed extra scolastici degli stessi, nonché rispettando orari consoni ai ritmi ed alle abitudini dei minori e, naturalmente, anche in ragione degli impegni lavorativi del padre e della madre;
5) La casa familiare, incluse tutte le pertinenze, sita a Savignano sul Panaro (MO) alla via Natalino
Marchi n. 200, di proprietà paritaria di essi coniugi, viene assegnata alla sig.ra la Parte_1 quale continuerà a viverci unitamente ai figli minori e mentre il sig. Per_1 Per_2 Parte_2 trasferirà altrove la propria residenza;
6) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_2 Parte_1 figli e la somma mensile totale di €. 400 (euro quattrocento), €. 200 per ciascun figlio, Per_1 Per_2 somma che sarà versata entro il giorno 24 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre corrente anno, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat,
7) Il sig. parteciperà al 50% delle spese extra assegno relative ai figli e Parte_2 Per_1 Per_2 come da protocollo del Consiglio Nazionale Forense, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo : a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di pagina 3 di 5 recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo : a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
8) Nessun contributo al mantenimento sarà dovuto alla sig.ra essendo la stessa Parte_1 economicamente autosufficiente;
9) L'assegno unico sarà percepito, in via esclusiva ed al 100% dalla sig.ra per Parte_1 entrambi i figli;
10) Le rate di mutuo relative all'abitazione familiare continueranno ad essere pagate da entrambi i coniugi al 50% cadauno.
11) In merito al piano genitoriale, si evidenzia quanto a seguire:
La minore : Persona_3
- frequenta la classe 3a sez. A della scuola primaria "Crespellani" Istituto Comprensivo AN Pertini in Savignano sul Panaro, dal lunedi al venerdì, con orario dalle 8.20 alle 16:20;
-svolge come attività sportiva il pattinaggio su rotelle il lunedì dalle 18.00 alle 19.30 ed il sabato dalle
10.30 alle 12.00, a Piumazzo (MO);
- frequenta il catechismo la domenica mattina dalle 10:00 alle 12:00.
Il minore Persona_4
- frequenta il primo anno della scuola dell'infanzia "Bellini" Istituto AN Pertini in Savignano sul
Panaro, dal lunedi al venerdì, con orario dalle 8.00 alle 16.00;
- svolge come attività sportiva psicomotricità della pallavolo il giovedì dalle 17:00 alle 18:00.
Il pediatra di entrambi i minori è la dott.ssa Persona_5
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
(…) omissis”.
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 29/09/2017 e in data Per_1 Per_2
26/01/2022; pagina 4 di 5 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, rilevato che nata a [...]
IE (BELGIO) il 17/01/1987 e nato a [...] il [...] si sono separati CP_1 consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al
09/12/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN SALVO (CH) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2015-
Atto n. 21 - Parte II - Serie A;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3999/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. POMPONIO Parte_1 C.F._1
DOMENICA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. POMPONIO CP_1 C.F._2
DOMENICA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 5 “-dichiarare la separazione personale dei coniugi sig.ri e alle Parte_2 Parte_1 condizioni tutte riportate nel presente atto;
- per l'effetto ordinare al Comune di San Salvo (CH) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
CONDIZIONI
1) la premessa è parte integrante del presente accordo;
2) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
3) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 Per_2 disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento presso la madre;
per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi;
4) I coniugi sono in accordo affinché il padre possa vedere e tenere i figli consè ogni qual volta lo vorrà, previo accordo con la madre, e comunque viene garantito un calendario minimo di tempi di permanenza dei minori con il padre come qui di seguito indicato:
Il fine settimana, in via alternata, il sig. preleverà i figli dall'abitazione della madre, o da altro Pt_2 luogo ove la stessa si trova, all'uscita di scuola (durante il periodo scolastico) e/o dalle ore 10,00 del sabato e trascorrerà il week-end con loro sino alla domenica alle ore 21,00, provvedendo a riaccompagnarli presso l'abitazione della madre o altro luogo ove la stessa si trova;
durante le festività natalizie ad anni alterni, i minori trascorreranno con un genitore il 24 dicembre e con l'altro il 25 dicembre;
nonché con un genitore il 31 dicembre ed il primo con l'altro, sempre in via alternata.
La festività della befana sarà trascorsa ad anni alterni con ciascun genitore. Durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì in Albis con l'altro in via alternata;
Durante le vacanze estive, per due settimane non consecutive, il sig. frequenterà i figli Pt_2 con obbligo per lo stesso di tenere in debito conto le richieste dei minori, non ultima quella di frequentare la madre ove mai i minori ne facessero richiesta;
le succitate settimane dovranno essere concordate, preventivamente, tra i genitori entro il 30 giugno di ciascun anno;
Anche la signora avrà il medesimo diritto e dovere di trascorrere con i figli due settimane non consecutive nel Parte_1 periodo estivo. Nel restante periodo non scolastico, avrà vigore il regime ordinario;
Il padre trascorrerà con i figli il giorno del proprio compleanno;
stesso diritto viene riconosciuto alla madre qualora il giorno fosse di spettanza del padre secondo il regime ordinario;
La succitata frequentazione padre-figli dovrà avvenire con modalità che rispettino le esigenze dei figli, con particolare riguardo pagina 2 di 5 alle condizioni di salute e agli impegni scolastici ed extra scolastici degli stessi, nonché rispettando orari consoni ai ritmi ed alle abitudini dei minori e, naturalmente, anche in ragione degli impegni lavorativi del padre e della madre;
5) La casa familiare, incluse tutte le pertinenze, sita a Savignano sul Panaro (MO) alla via Natalino
Marchi n. 200, di proprietà paritaria di essi coniugi, viene assegnata alla sig.ra la Parte_1 quale continuerà a viverci unitamente ai figli minori e mentre il sig. Per_1 Per_2 Parte_2 trasferirà altrove la propria residenza;
6) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_2 Parte_1 figli e la somma mensile totale di €. 400 (euro quattrocento), €. 200 per ciascun figlio, Per_1 Per_2 somma che sarà versata entro il giorno 24 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre corrente anno, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat,
7) Il sig. parteciperà al 50% delle spese extra assegno relative ai figli e Parte_2 Per_1 Per_2 come da protocollo del Consiglio Nazionale Forense, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo : a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di pagina 3 di 5 recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo : a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
8) Nessun contributo al mantenimento sarà dovuto alla sig.ra essendo la stessa Parte_1 economicamente autosufficiente;
9) L'assegno unico sarà percepito, in via esclusiva ed al 100% dalla sig.ra per Parte_1 entrambi i figli;
10) Le rate di mutuo relative all'abitazione familiare continueranno ad essere pagate da entrambi i coniugi al 50% cadauno.
11) In merito al piano genitoriale, si evidenzia quanto a seguire:
La minore : Persona_3
- frequenta la classe 3a sez. A della scuola primaria "Crespellani" Istituto Comprensivo AN Pertini in Savignano sul Panaro, dal lunedi al venerdì, con orario dalle 8.20 alle 16:20;
-svolge come attività sportiva il pattinaggio su rotelle il lunedì dalle 18.00 alle 19.30 ed il sabato dalle
10.30 alle 12.00, a Piumazzo (MO);
- frequenta il catechismo la domenica mattina dalle 10:00 alle 12:00.
Il minore Persona_4
- frequenta il primo anno della scuola dell'infanzia "Bellini" Istituto AN Pertini in Savignano sul
Panaro, dal lunedi al venerdì, con orario dalle 8.00 alle 16.00;
- svolge come attività sportiva psicomotricità della pallavolo il giovedì dalle 17:00 alle 18:00.
Il pediatra di entrambi i minori è la dott.ssa Persona_5
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
(…) omissis”.
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 29/09/2017 e in data Per_1 Per_2
26/01/2022; pagina 4 di 5 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, rilevato che nata a [...]
IE (BELGIO) il 17/01/1987 e nato a [...] il [...] si sono separati CP_1 consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al
09/12/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN SALVO (CH) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2015-
Atto n. 21 - Parte II - Serie A;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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