Articolo 6 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
Articolo 5Articolo 7
Versione
10 marzo 1948
Art. 6.
Le Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potesta' legislativa a norma degli articoli 3 e 4, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresi' le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.
Entrata in vigore il 10 marzo 1948
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