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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/12/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 274/2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 16 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa EL GA, collegata da remoto mediante applicativo teams sono comparsi: personalmente con l'avv. ZW NL Parte_1
per 'avv. GIAQUINTO ALFONSO CP_1
L'avv. Baccelli si riporta al ricorso e alle note autorizzate.
Ribadisce che il ricorrente ha avanzato domanda di nullità di licenziamento in quanto discriminatorio e non ritorsivo (come invece sostenuto dalla difesa di parte resistente), evidenziando come ciò sia emerso dall'istruttoria orale.
L'avv. Gianquinto si riporta agli atti evidenziando che le attività degli autisti della società sono particolarmente delicate in ragione della tipologia di merce trasportata, non tanto per la tipologia di mansioni.
Ribadisce l'inattendibilità dei testi di controparte, a fronte delle contraddizioni evidenziate nelle note conclusive.
Evidenzia poi che la parte ricorrente non ha documentato l'iscrizione al sindacato, e quindi di essere portatore del fattore di rischio e in ogni caso che dall'istruttoria non è emerso un trattamento deteriore per il lavoratore.
Rileva che in punto di differenze retributive non è stata raggiuntala prova, ribadendo la inattendibilità dei testi di parte ricorrente.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo riservando in sessanta giorni il deposito della motivazione.
Il Giudice
EL GA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. EL GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 274/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
NL ZW, DO CC e TI MA ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo p.e.c.: Email_1
Parte ricorrente contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio CP_1 P.IVA_1
dell'avv. ALFONSO GIAQUINTO, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c.:
Email_2
Parte resistente
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
− accerta e dichiara la nullità del licenziamento e, per l'effetto, condanna la resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno subito dal lavoratore, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a 1934,66 euro), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto
Pag. 2 di 3 quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative, fermo restando che, in ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;
− condanna, altresì, il datore di lavoro, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
− condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di un importo pari al 5% della retribuzione ordinaria mensile per tutto il periodo regolato da contratto di lavoro part time, oltre a rivalutazione e interessi di legge dalle singole scadenze mensili al saldo;
− rigetta per il resto il ricorso;
− condanna la resistente a rimborsare al ricorrente la metà delle spese di lite (liquidate per l'intero in 11.327 euro) e quindi 5.663,50 euro, oltre spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge;
compensa le ulteriori spese tra le parti;
− riserva in giorni sessanta il termine per il deposito delle motivazioni.
Prato, 16 dicembre 2025
Il Giudice
EL GA
Pag. 3 di 3
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 16 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa EL GA, collegata da remoto mediante applicativo teams sono comparsi: personalmente con l'avv. ZW NL Parte_1
per 'avv. GIAQUINTO ALFONSO CP_1
L'avv. Baccelli si riporta al ricorso e alle note autorizzate.
Ribadisce che il ricorrente ha avanzato domanda di nullità di licenziamento in quanto discriminatorio e non ritorsivo (come invece sostenuto dalla difesa di parte resistente), evidenziando come ciò sia emerso dall'istruttoria orale.
L'avv. Gianquinto si riporta agli atti evidenziando che le attività degli autisti della società sono particolarmente delicate in ragione della tipologia di merce trasportata, non tanto per la tipologia di mansioni.
Ribadisce l'inattendibilità dei testi di controparte, a fronte delle contraddizioni evidenziate nelle note conclusive.
Evidenzia poi che la parte ricorrente non ha documentato l'iscrizione al sindacato, e quindi di essere portatore del fattore di rischio e in ogni caso che dall'istruttoria non è emerso un trattamento deteriore per il lavoratore.
Rileva che in punto di differenze retributive non è stata raggiuntala prova, ribadendo la inattendibilità dei testi di parte ricorrente.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo riservando in sessanta giorni il deposito della motivazione.
Il Giudice
EL GA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. EL GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 274/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
NL ZW, DO CC e TI MA ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo p.e.c.: Email_1
Parte ricorrente contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio CP_1 P.IVA_1
dell'avv. ALFONSO GIAQUINTO, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c.:
Email_2
Parte resistente
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
− accerta e dichiara la nullità del licenziamento e, per l'effetto, condanna la resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno subito dal lavoratore, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a 1934,66 euro), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto
Pag. 2 di 3 quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative, fermo restando che, in ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;
− condanna, altresì, il datore di lavoro, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
− condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di un importo pari al 5% della retribuzione ordinaria mensile per tutto il periodo regolato da contratto di lavoro part time, oltre a rivalutazione e interessi di legge dalle singole scadenze mensili al saldo;
− rigetta per il resto il ricorso;
− condanna la resistente a rimborsare al ricorrente la metà delle spese di lite (liquidate per l'intero in 11.327 euro) e quindi 5.663,50 euro, oltre spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge;
compensa le ulteriori spese tra le parti;
− riserva in giorni sessanta il termine per il deposito delle motivazioni.
Prato, 16 dicembre 2025
Il Giudice
EL GA
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