TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 5955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5955 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 221 /2023 da:
L'avv. GALLIMBERTI PIERO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. Ferretti per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. ET IO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 221 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto risarcimento danni e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Piero Parte_1 C.F._1
Gallimberti
ATTRICE
E
(C.F. , in persona l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Marco Ferretti
CONVENUTA
E
e CP_2 Controparte_3
CONVENUTI-contumaci
E
CP_4
TERZO CHIAMATO-contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha convenuto e il , Parte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_1 deducendo: a) di aver intrattenuto con lo rapporti da oltre vent'anni, nel corso dei CP_2 quali ha consegnato allo stesso somme di denaro ai fini di investimento;
b) che, in particolare, sarebbero stati consegnati dapprima 150.00 0,00 euro e, poi, dietro insistenze del convenuto, il quale aveva manifestato l'esigenza di avere liquidità, ulteriori 100.000,00 euro;
1 c) che, richiesta la restituzione, i titoli dati in garanzia e quelli ulteriori consegnati sono risultati privi di provv ista e protestati;
d) che, da ultimo, lo manifestando la sua CP_2 qualità di promotore finanziario di , ha indotto l'attrice a depositare nel 2006 Pt_2
500.000,00 euro presso la filiale di Mestre;
e) che tutta la pratica è stata curata dallo CP_2 senza che l'attrice si recasse mai presso l'istituto di credito e avendo la stessa sempre sottoscritto moduli in bianco;
f) che, soltanto il 18 ottobre 2012, l'attrice si è recata in banca e, avuta contezza dello stato dei rapporti, ha prelevato 70.665,39 euro dei 500.000,00 versati, dei quali il resto è stato oggetto di compensazione da parte della banca con il debito esistente per un mutuo di euro 400,00,00, garantito da un pegno sui titoli precedentemente sottoscritti, di cui l'attrice era ignara e risolto dalla banca il 21 febbraio 2012; g) che, per i fatti narrati, ad eccezione del rapporto intrattenuto con , lo e la moglie Controparte_1 CP_2 CP_3 sono stati condannati con sentenza n. 249/2016 emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di
Venezia, divenuta definitiva il 5 giugno 2017.
Ha chiesto, pertanto, la condanna di e della al risarcimento del danno CP_2 CP_3 complessivamente subito, nonché la condanna della banca convenuta ai sensi dell'art. 31 Tuf
e per malagestio, non avendo la medesima verificato la effettiva volontà dell'attrice nell'esecuzione delle operazioni sopra descritte.
1.2. Si è costituita , eccependo la prescrizione, chiedendo il rigetto delle domande ex Pt_2 adverso proposte e l'autorizzazione alla chiamata in causa di figlio della CP_4
corresponsabile del danno subito dall'attrice, chiedendone la condanna, Pt_1 unitamente allo in via di regresso. CP_2
2. Nel merito si osserva quanto segue.
In primo luogo, va precisato che l'unica condotta per la quale è c hiesto il risarcimento nei confronti della banca convenuta è quella relativa al deposito presso la stessa di euro
500.000,00 e alle correlate operazioni.
Tale condotta risulta del tutto estranea al processo penale conclusosi con la citata sentenza, in quanto non riportata né nel capo di imputazione né nella motivazione, nella quale si dà conto delle dichiarazioni rese dalle persone offese, tra cui la che non ha in alcun modo Pt_1 accennato alla vicenda . Pt_2
Ciò chiarito, su tale questione la parte a ttrice, premessa la manifestata qualità di promotore finanziario dello ha invocato la responsabilità della banca innanzitutto sulla Pt_2 CP_2 base dell'art. 31 Tuf, secondo cui “il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”.
A tal riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che “ l'articolo 5, comma quarto, della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tem a di disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e di organizzazione dei mercati mobiliari, nel disporre che la società di intermediazione mobiliare
è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, anche se conseguenti da responsabilità accertata in sede penale, stabilisce una relazione di continuità con i principi generali dettati
2 dall'articolo 2049 del cod. civ., la cui portata è stata estesa dal legislatore per offrire agli investitori un più efficace strumento di tutela” (Cass. civ., Sez. III, 20 marzo 2006, n. 6091; cfr. anche Cass. penale, sez. II, 15 ottobre 2024, n. 4122, secondo cui “le banche e le società di intermediazione finanziaria rispondono solidalme nte, ex art. 31 d.lg. 24 febbraio 1998, n.
58, e a titolo di responsabilità indiretta, ai sensi dell'art. 2049 c.c., dei danni recati ai terzi dal promotore finanziario che opera fuori sede, nel caso in cui si accerti il cd. nesso di occasionalità necessaria, ossia che l'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate al predetto, e la mancata elisione di tale nesso da parte della condotta gravemente negligente dell'investitore” e Corte appello Venezia sez. I, 2 marzo 2023, n. 479, secondo cui “nell'attività di intermediazione finanziaria l'istituto di credito che agisce come intermediario finanziario autorizzato è responsabile, in via solidale, per il fatto illecito del suo promotore. La responsabilità della banca è inquadrabile nel l'alveo dell'art. 2049 c.c., cioè quale ipotesi di responsabilità oggettiva ed indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato su cui la preponente ha la possibilità di esercitare poteri di direttiva e vigilanza.
Per escludere tale responsabilità n on è sufficiente la mera consapevolezza da parte dell'investitore dell'avvenuta violazione, da parte del promotore, delle regole di comportamento poste a tutela dei risparmiatori, ma è necessario che i rapporti tra il promotore ed il cliente siano anomali (ai limiti della connivenza o collusione), con onere sull'investitore di provare l'illiceità della condotta del promotore”).
La responsabilità in esame ha, dunque, natura extracontrattuale, ragion per cui il termine di prescrizione e di 5 anni.
Detto termine, considerato che la vicenda può dirsi conclusa con il recesso della banca dal mutuo asseritamente stipulato dall'attrice e con la compensazione con i titoli in pegno, il 21 febbraio 2012, risulta ampiamente decorso al momento della notifica dell'atto di citazione il
31 dicembre 2022.
Inoltre, anche con riferimento alla invocata responsabilità contrattuale da mala gestio della banca, peraltro dedotta in termini del tutto generici, senza alcuna allegazione riferita a singoli episodi, deve ritenersi che la prescrizione decennale, pure a voler considerare come exordium il 18 ottobre 2022, momento in cui l'attrice ha dedotto di essersi recata in filiale, sarebbe decorsa alla data di notifica della citazione.
Pertanto, le domande proposte nei confronti della ba nca devono essere respinte.
3. Passando alla posizione di e , in primo luogo si osserva che per la delittuosa CP_2 CP_3 percezione di complessivi euro 250.000,00 (150.000,00+ 100.000,00) i convenuti sono stati condannati con la sopra citata sentenza p enale, ormai passata in giudicato.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., l'avvenuta commissione dei reati contestati ai convenuti e correlati alla percezione di detta somma deve ritenersi ormai acclarata.
Pertanto, non v'è dubbio che gli stessi debbano essere condannati al risarcimento di euro
250.000,00 nei confronti dell'attrice, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione, per come richiesto dall'attrice medesima, dal 5 giugno 2017 alla pubblicazione della presente sentenza,
3 e, sulla somma così ottenuta, interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
3.1. Va, invece, respinta la domanda relativa alla vicenda , in quanto non sussiste Pt_2 alcuna prova del fatto che il versamento di euro 500.000,00 sia stato indotto da CP_2
Infatti, il nome dello stesso compare soltanto sul contratto di conto corrente, ma non anche sull'ulteriore documentazione in atti e la prova per testi articolata sul punto risulta del tutto generica, senza alcun riferimento ad episodi specifici, circostanziati e con una collocazione precisa di tempo e di luogo (cfr. Cass. civ., Sez. III, 21 settembre 2015, n. 18453, secondo cui
“la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determin ato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass., ord., 12 ottobre 2011, n.
20997; Cass. 22 aprile 2009, n. 9547)”).
4. Le spese di lite sostenute da parte attrice vengono poste a carico di e CP_2
, in soldo tra loro, e liquidate in dispositivo sulla base del valore del Controparte_3 risarcimento accordato, mentre le spese sostenute da parte convenuta costituita vengono poste a carico di parte attrice e liquidate in dispositivo sulla base del valore della domanda avanzata dalla medesima parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia – Prima Sezione Civile – in persona del giudice mon ocratico Dott.
ET IO, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da parte attrice nei confronti della parte convenuta costituita perché prescritte;
2) Condanna e , in soldo tra loro, al pagamento di euro CP_2 Controparte_3
250.000,00 nei confronti dell'attrice, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione dal 5 giugno 2017 alla pubblicazione della presente sentenza, e, sulla somma così ottenuta, interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3) Condanna e , in soldo tra loro, al pagamento di lite CP_2 Controparte_3 sostenute da parte attrice, che liquida in complessivi euro 568,40 per esborsi ed euro
8.000,00 (di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, 3.000,00 per la fase di trattazione ed euro 2.500,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
4) Condanna l'attrice al pagamento di lite sostenute da parte convenuta costituita, che liquida in complessivi euro 11.400,00 (di cui euro 1.800,00 per la fase di studio, euro
1.200,00 per la fase introduttiva, 5.300,0 0 per la fase di trattazione ed euro 3.100,00
4 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge .
Così deciso in Venezia, 1 3 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. ET IO
5
L'avv. GALLIMBERTI PIERO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. Ferretti per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. ET IO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 221 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto risarcimento danni e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Piero Parte_1 C.F._1
Gallimberti
ATTRICE
E
(C.F. , in persona l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Marco Ferretti
CONVENUTA
E
e CP_2 Controparte_3
CONVENUTI-contumaci
E
CP_4
TERZO CHIAMATO-contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha convenuto e il , Parte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_1 deducendo: a) di aver intrattenuto con lo rapporti da oltre vent'anni, nel corso dei CP_2 quali ha consegnato allo stesso somme di denaro ai fini di investimento;
b) che, in particolare, sarebbero stati consegnati dapprima 150.00 0,00 euro e, poi, dietro insistenze del convenuto, il quale aveva manifestato l'esigenza di avere liquidità, ulteriori 100.000,00 euro;
1 c) che, richiesta la restituzione, i titoli dati in garanzia e quelli ulteriori consegnati sono risultati privi di provv ista e protestati;
d) che, da ultimo, lo manifestando la sua CP_2 qualità di promotore finanziario di , ha indotto l'attrice a depositare nel 2006 Pt_2
500.000,00 euro presso la filiale di Mestre;
e) che tutta la pratica è stata curata dallo CP_2 senza che l'attrice si recasse mai presso l'istituto di credito e avendo la stessa sempre sottoscritto moduli in bianco;
f) che, soltanto il 18 ottobre 2012, l'attrice si è recata in banca e, avuta contezza dello stato dei rapporti, ha prelevato 70.665,39 euro dei 500.000,00 versati, dei quali il resto è stato oggetto di compensazione da parte della banca con il debito esistente per un mutuo di euro 400,00,00, garantito da un pegno sui titoli precedentemente sottoscritti, di cui l'attrice era ignara e risolto dalla banca il 21 febbraio 2012; g) che, per i fatti narrati, ad eccezione del rapporto intrattenuto con , lo e la moglie Controparte_1 CP_2 CP_3 sono stati condannati con sentenza n. 249/2016 emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di
Venezia, divenuta definitiva il 5 giugno 2017.
Ha chiesto, pertanto, la condanna di e della al risarcimento del danno CP_2 CP_3 complessivamente subito, nonché la condanna della banca convenuta ai sensi dell'art. 31 Tuf
e per malagestio, non avendo la medesima verificato la effettiva volontà dell'attrice nell'esecuzione delle operazioni sopra descritte.
1.2. Si è costituita , eccependo la prescrizione, chiedendo il rigetto delle domande ex Pt_2 adverso proposte e l'autorizzazione alla chiamata in causa di figlio della CP_4
corresponsabile del danno subito dall'attrice, chiedendone la condanna, Pt_1 unitamente allo in via di regresso. CP_2
2. Nel merito si osserva quanto segue.
In primo luogo, va precisato che l'unica condotta per la quale è c hiesto il risarcimento nei confronti della banca convenuta è quella relativa al deposito presso la stessa di euro
500.000,00 e alle correlate operazioni.
Tale condotta risulta del tutto estranea al processo penale conclusosi con la citata sentenza, in quanto non riportata né nel capo di imputazione né nella motivazione, nella quale si dà conto delle dichiarazioni rese dalle persone offese, tra cui la che non ha in alcun modo Pt_1 accennato alla vicenda . Pt_2
Ciò chiarito, su tale questione la parte a ttrice, premessa la manifestata qualità di promotore finanziario dello ha invocato la responsabilità della banca innanzitutto sulla Pt_2 CP_2 base dell'art. 31 Tuf, secondo cui “il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”.
A tal riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che “ l'articolo 5, comma quarto, della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tem a di disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e di organizzazione dei mercati mobiliari, nel disporre che la società di intermediazione mobiliare
è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, anche se conseguenti da responsabilità accertata in sede penale, stabilisce una relazione di continuità con i principi generali dettati
2 dall'articolo 2049 del cod. civ., la cui portata è stata estesa dal legislatore per offrire agli investitori un più efficace strumento di tutela” (Cass. civ., Sez. III, 20 marzo 2006, n. 6091; cfr. anche Cass. penale, sez. II, 15 ottobre 2024, n. 4122, secondo cui “le banche e le società di intermediazione finanziaria rispondono solidalme nte, ex art. 31 d.lg. 24 febbraio 1998, n.
58, e a titolo di responsabilità indiretta, ai sensi dell'art. 2049 c.c., dei danni recati ai terzi dal promotore finanziario che opera fuori sede, nel caso in cui si accerti il cd. nesso di occasionalità necessaria, ossia che l'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate al predetto, e la mancata elisione di tale nesso da parte della condotta gravemente negligente dell'investitore” e Corte appello Venezia sez. I, 2 marzo 2023, n. 479, secondo cui “nell'attività di intermediazione finanziaria l'istituto di credito che agisce come intermediario finanziario autorizzato è responsabile, in via solidale, per il fatto illecito del suo promotore. La responsabilità della banca è inquadrabile nel l'alveo dell'art. 2049 c.c., cioè quale ipotesi di responsabilità oggettiva ed indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato su cui la preponente ha la possibilità di esercitare poteri di direttiva e vigilanza.
Per escludere tale responsabilità n on è sufficiente la mera consapevolezza da parte dell'investitore dell'avvenuta violazione, da parte del promotore, delle regole di comportamento poste a tutela dei risparmiatori, ma è necessario che i rapporti tra il promotore ed il cliente siano anomali (ai limiti della connivenza o collusione), con onere sull'investitore di provare l'illiceità della condotta del promotore”).
La responsabilità in esame ha, dunque, natura extracontrattuale, ragion per cui il termine di prescrizione e di 5 anni.
Detto termine, considerato che la vicenda può dirsi conclusa con il recesso della banca dal mutuo asseritamente stipulato dall'attrice e con la compensazione con i titoli in pegno, il 21 febbraio 2012, risulta ampiamente decorso al momento della notifica dell'atto di citazione il
31 dicembre 2022.
Inoltre, anche con riferimento alla invocata responsabilità contrattuale da mala gestio della banca, peraltro dedotta in termini del tutto generici, senza alcuna allegazione riferita a singoli episodi, deve ritenersi che la prescrizione decennale, pure a voler considerare come exordium il 18 ottobre 2022, momento in cui l'attrice ha dedotto di essersi recata in filiale, sarebbe decorsa alla data di notifica della citazione.
Pertanto, le domande proposte nei confronti della ba nca devono essere respinte.
3. Passando alla posizione di e , in primo luogo si osserva che per la delittuosa CP_2 CP_3 percezione di complessivi euro 250.000,00 (150.000,00+ 100.000,00) i convenuti sono stati condannati con la sopra citata sentenza p enale, ormai passata in giudicato.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., l'avvenuta commissione dei reati contestati ai convenuti e correlati alla percezione di detta somma deve ritenersi ormai acclarata.
Pertanto, non v'è dubbio che gli stessi debbano essere condannati al risarcimento di euro
250.000,00 nei confronti dell'attrice, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione, per come richiesto dall'attrice medesima, dal 5 giugno 2017 alla pubblicazione della presente sentenza,
3 e, sulla somma così ottenuta, interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
3.1. Va, invece, respinta la domanda relativa alla vicenda , in quanto non sussiste Pt_2 alcuna prova del fatto che il versamento di euro 500.000,00 sia stato indotto da CP_2
Infatti, il nome dello stesso compare soltanto sul contratto di conto corrente, ma non anche sull'ulteriore documentazione in atti e la prova per testi articolata sul punto risulta del tutto generica, senza alcun riferimento ad episodi specifici, circostanziati e con una collocazione precisa di tempo e di luogo (cfr. Cass. civ., Sez. III, 21 settembre 2015, n. 18453, secondo cui
“la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determin ato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass., ord., 12 ottobre 2011, n.
20997; Cass. 22 aprile 2009, n. 9547)”).
4. Le spese di lite sostenute da parte attrice vengono poste a carico di e CP_2
, in soldo tra loro, e liquidate in dispositivo sulla base del valore del Controparte_3 risarcimento accordato, mentre le spese sostenute da parte convenuta costituita vengono poste a carico di parte attrice e liquidate in dispositivo sulla base del valore della domanda avanzata dalla medesima parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia – Prima Sezione Civile – in persona del giudice mon ocratico Dott.
ET IO, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da parte attrice nei confronti della parte convenuta costituita perché prescritte;
2) Condanna e , in soldo tra loro, al pagamento di euro CP_2 Controparte_3
250.000,00 nei confronti dell'attrice, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione dal 5 giugno 2017 alla pubblicazione della presente sentenza, e, sulla somma così ottenuta, interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3) Condanna e , in soldo tra loro, al pagamento di lite CP_2 Controparte_3 sostenute da parte attrice, che liquida in complessivi euro 568,40 per esborsi ed euro
8.000,00 (di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, 3.000,00 per la fase di trattazione ed euro 2.500,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
4) Condanna l'attrice al pagamento di lite sostenute da parte convenuta costituita, che liquida in complessivi euro 11.400,00 (di cui euro 1.800,00 per la fase di studio, euro
1.200,00 per la fase introduttiva, 5.300,0 0 per la fase di trattazione ed euro 3.100,00
4 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge .
Così deciso in Venezia, 1 3 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. ET IO
5