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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/10/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 660/2024 R.G.
Tribunale di Castrovillari
Sezione Civile
Il Giudice, dott. Alessandro Paone, dato atto che l'udienza del 06.10.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dall'avv. Paola Nigro, quale difensore dell'attrice e dall'avv. FA OI, quale Parte_1
difensore della convenuta da Controparte_1
intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte;
decide come da sentenza che segue ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile in primo grado iscritta al n.
660 del R.G. 2024, avente ad oggetto: Cessione dei crediti, promossa
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso l'avv. Paola Nigro, dalla quale è rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto di citazione. –ATTRICE–
CONTRO
P.I. Controparte_1
), elettivamente domiciliata presso gli avv. Antonio Iannazzo e P.IVA_1
1 FA OI, dai quali è rappresentata e difesa, unitamente all'avv. Simona
Chiolo, come da mandati in calce alla comparsa di costituzione e risposta e all'atto di costituzione di nuovo difensore. –CONVENUTA–
Nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. le hanno precisato le rispettive conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Su istanza della Controparte_1
cessionaria del credito originariamente vantato dalla il Parte_2
Tribunale di Castrovillari, con decreto n. 51/2024 del 04.02.2024, ha ingiunto a il pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di € Parte_1
17.471,34, oltre interessi e spese, quale credito riveniente dal contratto di prestito contro cessione di quote di stipendio o salario del 14.07.1998.
2. con atto di citazione notificato alla controparte in data Parte_1
20.03.2024, ha proposto tempestiva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, notificatole in data 09.02.2024, deducendo che la documentazione allegata al ricorso non sarebbe idonea a fornire la prova del credito e che, a tal fine, sarebbe necessario documentare integralmente l'andamento del rapporto.
La opponente ha quindi concluso, chiedendo, testualmente, quanto segue:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: - in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 633 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo, sospendere
2 l'esecutorietà del decreto ingiuntivo 51/24 emesso in data 04.02.2024 dal
Tribunale di Castrovillari, Giudice Dott. Zibellini;
- nel merito: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 51/24 emesso in data 04.02.2024 dal Tribunale di Castrovillari,
Giudice Dott. Zibellini. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.03.2024, la ha sostenuto l'infondatezza Controparte_1
delle avverse argomentazioni, chiedendo testualmente quanto segue: “Voglia
l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito: IN VIA
PRELIMINARE - Dichiarare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo
n. 51/2024 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 4 febbraio 2024; - Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 1 bis e 4 lett. a) D.Lgs. 28/2010, assegnare alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria e fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del predetto Decreto. - Accertare e dichiarare la natura consumeristica del rapporto contrattuale oggetto dell'odierno giudizio, nonché l'assenza di profili di abusività delle clausole dedotte nei documenti di sintesi relativi al credito. NEL MERITO In via principale - Rigettare
l'opposizione proposta dalla Sig.ra perché infondata in fatto Parte_1
ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.
51/2024 emesso dal Tribunale di Castrovillari nell'ambito del procedimento monitorio RG n. 2159/2023. In via subordinata - Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la Sig.ra
al pagamento immediato nei confronti Parte_1 Parte_3
della veriore somma accertanda, oltre interessi di mora maturati e maturandi dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. - Con vittoria di spese e competenze,
3 oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, come per legge”.
4. Tanto premesso in fatto, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. É, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni, essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento” (Cass.
Civ., Sez. III, ordinanza n. 20597 del 27.06.2022).
Si osserva, altresì, che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed
4 eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell''obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)”
(Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 13533 del 30.10.2001).
Orbene, in applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali innanzi richiamati, deve ritenersi che, contrariamente a quanto dedotto dalla opponente, l'opposta abbia senz'altro fornito prova della pretesa creditoria vantata nei confronti della opponente medesima.
Ed invero, a tal fine, la convenuta ha prodotto il contratto di prestito contro cessione di quote di stipendio o salario del 14.07.1998, nel quale Parte_1
si dichiarava debitrice nei confronti della della
[...] Parte_2
somma di L. 30.624.000 in relazione al prestito accordatole contro cessione di quote di stipendio o salario, obbligandosi a pagare al predetto istituto di
5 credito sessanta rate mensili di L. 504.400 ciascuna, comprensive di interessi scalari nella misura annua dell'11%.
La convenuta ha prodotto, inoltre, la proposta transattiva avanzata dalla opponente in data 20.12.2010 – da cui si desume logicamente che l'importo oggetto di finanziamento è stato effettivamente erogato – e le certificazioni ex art. 50 T.U.B. rilasciate dalla in data 26.01.2012 e dalla Parte_2
Banca Ifis s.p.a. in data 30.06.2018 – dalle quali, invece, si evince che il credito in linea capitale ammonta a € 8.336,00, mentre il credito per interessi è pari a € 9.135,34.
Infine, l'opposta ha allegato l'altrui inadempimento, allegazione a fronte della quale la opponente non ha provato di aver adempiuto le proprie prestazioni.
Non rileva, in senso contrario alla conclusione che precede, la circostanza che la convenuta non abbia prodotto, così come invece richiesto dalla opponente, gli estratti conto.
Laddove, infatti, il credito derivi da contratto di finanziamento, il suo esatto ammontare è definito sin dall'origine, ragion per cui non è affatto necessario documentare l'andamento del rapporto per l'intera durata dello stesso, potendo il creditore limitarsi, così come avvenuto nel caso di specie e in ossequio all'orientamento giurisprudenziale su richiamato, a produrre il contratto e ad allegare l'altrui inadempimento.
5. In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni che precedono, non può che rigettarsi l'opposizione proposta da con conseguente Parte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653, co. 1 c.p.c.
6. In ossequio al principio della soccombenza, la opponente va condannata alla rifusione, in favore della convenuta opposta, delle spese di lite, che, alla luce dell'entità del credito da quest'ultima vantato e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate, si liquidano, come in
6 dispositivo, sulla base dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo del Tribunale di Castrovillari n. 51/2024 del 04.02.2024, dichiarandolo esecutivo;
2) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
2.540,00 a titolo di compenso professionale, oltre r.s.g. 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Castrovillari, il 06.10.2025
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
7
Tribunale di Castrovillari
Sezione Civile
Il Giudice, dott. Alessandro Paone, dato atto che l'udienza del 06.10.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dall'avv. Paola Nigro, quale difensore dell'attrice e dall'avv. FA OI, quale Parte_1
difensore della convenuta da Controparte_1
intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte;
decide come da sentenza che segue ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile in primo grado iscritta al n.
660 del R.G. 2024, avente ad oggetto: Cessione dei crediti, promossa
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso l'avv. Paola Nigro, dalla quale è rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto di citazione. –ATTRICE–
CONTRO
P.I. Controparte_1
), elettivamente domiciliata presso gli avv. Antonio Iannazzo e P.IVA_1
1 FA OI, dai quali è rappresentata e difesa, unitamente all'avv. Simona
Chiolo, come da mandati in calce alla comparsa di costituzione e risposta e all'atto di costituzione di nuovo difensore. –CONVENUTA–
Nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. le hanno precisato le rispettive conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Su istanza della Controparte_1
cessionaria del credito originariamente vantato dalla il Parte_2
Tribunale di Castrovillari, con decreto n. 51/2024 del 04.02.2024, ha ingiunto a il pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di € Parte_1
17.471,34, oltre interessi e spese, quale credito riveniente dal contratto di prestito contro cessione di quote di stipendio o salario del 14.07.1998.
2. con atto di citazione notificato alla controparte in data Parte_1
20.03.2024, ha proposto tempestiva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, notificatole in data 09.02.2024, deducendo che la documentazione allegata al ricorso non sarebbe idonea a fornire la prova del credito e che, a tal fine, sarebbe necessario documentare integralmente l'andamento del rapporto.
La opponente ha quindi concluso, chiedendo, testualmente, quanto segue:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: - in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 633 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo, sospendere
2 l'esecutorietà del decreto ingiuntivo 51/24 emesso in data 04.02.2024 dal
Tribunale di Castrovillari, Giudice Dott. Zibellini;
- nel merito: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 51/24 emesso in data 04.02.2024 dal Tribunale di Castrovillari,
Giudice Dott. Zibellini. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.03.2024, la ha sostenuto l'infondatezza Controparte_1
delle avverse argomentazioni, chiedendo testualmente quanto segue: “Voglia
l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito: IN VIA
PRELIMINARE - Dichiarare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo
n. 51/2024 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 4 febbraio 2024; - Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 1 bis e 4 lett. a) D.Lgs. 28/2010, assegnare alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria e fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del predetto Decreto. - Accertare e dichiarare la natura consumeristica del rapporto contrattuale oggetto dell'odierno giudizio, nonché l'assenza di profili di abusività delle clausole dedotte nei documenti di sintesi relativi al credito. NEL MERITO In via principale - Rigettare
l'opposizione proposta dalla Sig.ra perché infondata in fatto Parte_1
ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.
51/2024 emesso dal Tribunale di Castrovillari nell'ambito del procedimento monitorio RG n. 2159/2023. In via subordinata - Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la Sig.ra
al pagamento immediato nei confronti Parte_1 Parte_3
della veriore somma accertanda, oltre interessi di mora maturati e maturandi dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. - Con vittoria di spese e competenze,
3 oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, come per legge”.
4. Tanto premesso in fatto, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. É, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni, essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento” (Cass.
Civ., Sez. III, ordinanza n. 20597 del 27.06.2022).
Si osserva, altresì, che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed
4 eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell''obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)”
(Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 13533 del 30.10.2001).
Orbene, in applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali innanzi richiamati, deve ritenersi che, contrariamente a quanto dedotto dalla opponente, l'opposta abbia senz'altro fornito prova della pretesa creditoria vantata nei confronti della opponente medesima.
Ed invero, a tal fine, la convenuta ha prodotto il contratto di prestito contro cessione di quote di stipendio o salario del 14.07.1998, nel quale Parte_1
si dichiarava debitrice nei confronti della della
[...] Parte_2
somma di L. 30.624.000 in relazione al prestito accordatole contro cessione di quote di stipendio o salario, obbligandosi a pagare al predetto istituto di
5 credito sessanta rate mensili di L. 504.400 ciascuna, comprensive di interessi scalari nella misura annua dell'11%.
La convenuta ha prodotto, inoltre, la proposta transattiva avanzata dalla opponente in data 20.12.2010 – da cui si desume logicamente che l'importo oggetto di finanziamento è stato effettivamente erogato – e le certificazioni ex art. 50 T.U.B. rilasciate dalla in data 26.01.2012 e dalla Parte_2
Banca Ifis s.p.a. in data 30.06.2018 – dalle quali, invece, si evince che il credito in linea capitale ammonta a € 8.336,00, mentre il credito per interessi è pari a € 9.135,34.
Infine, l'opposta ha allegato l'altrui inadempimento, allegazione a fronte della quale la opponente non ha provato di aver adempiuto le proprie prestazioni.
Non rileva, in senso contrario alla conclusione che precede, la circostanza che la convenuta non abbia prodotto, così come invece richiesto dalla opponente, gli estratti conto.
Laddove, infatti, il credito derivi da contratto di finanziamento, il suo esatto ammontare è definito sin dall'origine, ragion per cui non è affatto necessario documentare l'andamento del rapporto per l'intera durata dello stesso, potendo il creditore limitarsi, così come avvenuto nel caso di specie e in ossequio all'orientamento giurisprudenziale su richiamato, a produrre il contratto e ad allegare l'altrui inadempimento.
5. In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni che precedono, non può che rigettarsi l'opposizione proposta da con conseguente Parte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653, co. 1 c.p.c.
6. In ossequio al principio della soccombenza, la opponente va condannata alla rifusione, in favore della convenuta opposta, delle spese di lite, che, alla luce dell'entità del credito da quest'ultima vantato e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate, si liquidano, come in
6 dispositivo, sulla base dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo del Tribunale di Castrovillari n. 51/2024 del 04.02.2024, dichiarandolo esecutivo;
2) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
2.540,00 a titolo di compenso professionale, oltre r.s.g. 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Castrovillari, il 06.10.2025
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
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