Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 20854 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20854 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: ricorso per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE FALCO PAOLA presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data [...] a [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. COZZOLINO DANIELA presso il C.F._2
quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/10/2023 chiedeva pronunziarsi la Parte_1
separazione personale in relazione al matrimonio contratto con in Napoli il Controparte_1
23.7.2014 (atto n. 95 , P. II, S.A , sez.Q anno 2014).
Aggiungeva che dall'unione tra le parti nasceva in data 10.12.19. Per_1
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
1
- l'affidamento condiviso del figlio minore con domiciliazione privilegiata materna e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre;
- la previsione di un contributo al mantenimento del figlio minore a carico del convenuto pari a 700,00 € mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
- vittoria di spese.
La parte resistente si costituiva chiedendo: Controparte_1
- la separazione con addebito a carico della attrice e rigetto dell'avversa richiesta;
- l'affidamento condiviso del figlio minore con domiciliazione privilegiata materna e ampia previsione dei tempi di permanenza presso di lui;
- la previsione a proprio carico di un contributo al mantenimento del figlio minore pari a 250,00
€ mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
- vittoria di spese.
Le parti comparivano in data 23.1.24 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e così provvedeva:
• Affida nato del 10/12/2019 ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il Per_2 collocamento presso la madre, con il diritto dovere del padre di tenere con sé il figlio per due pomeriggi a settimana (che in mancanza di diversa intesa delle parti si indicano nel martedì
e giovedì dall'uscita da scuola o dalle ore 16,00 nei periodi in cui non vi sono lezioni) fino alle ore 21:00 e il primo e il terzo weekend del mese dalle 13:30 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
• Il padre sarà con il minore nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza dalle ore
15.00 alle ore 24,00 del 24 o dalle ore 13,00 alle ore 21,00 del 25 dicembre
- dalle ore 15.00 del 31, dicembre fino alla fine dei festeggiamenti e dalle 13,00 alle ore 21,00 del 1 gennaio;
la giornata del 6 gennaio dalle ore 12,00 alle 21,00
- nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dalle ore 10,00 alle ore 20.00 della domenica di Pasqua o dalle ore 10.00 sino alle ore 20.00 del lunedì in Albis;
- quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o di agosto da concordarsi tra i genitori entro il
31 maggio di ogni anno;
- il giorno dell'onomastico o del compleanno ad anni alterni.
• Il padre potrà e dovrà fare una videochiamata quotidiana a nella fascia orario Per_1
20.30.- 21,30 e,
2 nel caso di impedimento della e/o di impegno concomitante del minore – Parte_1 festa, momenti di gioco in compagnia , sport….. – la ricorrente comunicherà diversa fascia oraria o si farà lei carico di chiamare il per consentire la videochiamata;
CP_1
nel caso di impedimento del Nobile sarà sua cura comunicarlo per tempo alla
e magari concordare per le vie brevi (messagistica istantanea watsupp, Parte_1 altro orario) .
• Il Giudice prescrive ai coniugi una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica del minore;
• avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti emergenti allo stato, dispone che il resistente versi alla , con decorrenza dalla domanda , la somma di euro 350,00 Parte_1 entro il giorno cinque di ciascun mese da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data
7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori
Con ordinanza che il collegio condivide si ammetteva parzialmente la prova orale che veniva assunta all'udienza del 10.10.24 quando si escutevano due testimoni di parte attorea e due testimoni di parte convenuta.
Esaurita l'istruzione si fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione in data 19.12.24 assegnando alle parti i termini ex art 473 bis 28 cpc
Si rimetteva quindi la causa al Collegio.
Il P.M. concludeva come in atti 27.12.24
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alla domanda di addebito avanzata dalla parte ricorrente si evidenzia che essa si fonda sulla prospettata infedeltà del CP_1
Ciò posto si osserva che, relativamente all'obbligo di fedeltà coniugale che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa (art. 143 c.c., comma 2), la giurisprudenza di legittimità, con
3 orientamento al quale va data continuità, (Cassazione, 977/2017, 929/2014; 11516/ 2014,;
27923/2013,17741/2013; 2059/2012; 21245/2010; 25618/2007; 20256/ 2006; 13747/2003.
7859/2000; 9472/1999) ha più volte affermato che la sua violazione, quand'anche non attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale dei coniugi.
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
E 'ovviamente onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.
Nel caso di specie la prova dell'infedeltà del risulta offerta dalle chat prodotte dalla parte CP_1
attorea che, in termini inequivoci, dimostrano l'esistenza di una relazione extraconiugale stabile instaurata tra il e tale fin da prima della nascita del figlio dei coniugi CP_1 Persona_3
separandi.
Ma vi è di più! Ulteriore conferma deriva dalla deposizione testimoniale di e Testimone_1
alla quale va attribuita massima rilevanza e attendibilità in ragione del fatto che Testimone_2
sono testi indifferenti ed estranei alla controversia, senza alcun interesse ad un determinato esito della lite che ne avrebbe potuto condizionare la deposizione;
le predette hanno inoltre percepito direttamente le circostanze che riferiscono, non apprese da altri e non asserite solo per via logico- deduttiva;
le loro dichiarazioni si caratterizzano infine per precisione , completezza senza incertezze, lacune o contraddizioni intrinseche con altri dati acquisiti al processo.
E' vero, preciso che anch'io ero a Sapri ed ero non solo presente quando ci fu questo scambio a mezzo chat tra Testimone_1 mia sorella e l'amante di , ma soprattutto pochi giorni dopo fu lo stesso a dirmi che aveva questa relazione CP_1 CP_1 extraconiugale con una donna che si chiamava come me. ….Io ero presente a casa di quando quel giorno vi fu Tes_1 Pt_1 dapprima soltanto un contatto via CHAT e poi ricordo che ci fu proprio una telefonata durata circa due ore durante la quale la signora
riferiva a mia sorella che il marito aveva avuto anche altre relazioni nel corso del matrimonio. Il contenuto della telefonata Tes_1 era da me percepito già nel corso della stessa alla quale io assistevo e poi mi fu confermato da mia sorella alla fine della telefonata Se non sbaglio fu a telefonare ad Tes_1 Pt_1 è vero, ricordo che quel giorno era sabato mattina ed io ero a casa di per fare giocare i bambini Testimone_2 Pt_1 assieme. C'erano a casa di anche i suoi genitori e la sorella . Inizialmente cominciarono questi scambi via Chat Pt_1 Tes_1 poi ricordo che questa signora telefonò ad e le raccontò dei tradimenti di non solo con lei. Io ero affianco a lei Pt_1 CP_1 quando ha ricevuto i primi messaggi che anche io ho letto e durante la telefonata che sentivo anche io.
Il Collegio ritiene che la condotta infedele del risalente finanche a data anteriore alla nascita CP_1
del figlio, maturava in un contesto non certo di convivenza meramente formale, in quanto il convenuto con ogni evidenza intrecciava una relazione extraconiugale mentre cercava di avere un figlio dalla moglie o al più all'indomani della ricerca della genitorialità tramite fivet a riprova di come le
4 fisiologiche difficoltà del rapporto di coppia, i contrasti tra la e i parenti del Parte_1 CP_1
(contrariamente alla prospettazione del convenuto) non determinavano alcuna seria compromissione dell'affectio coniugalis che veniva meno solo a seguito della scoperta, da parte della , Parte_1
dell'adulterio di lunga durata del marito, scoperta avvenuta peraltro per iniziativa dell'altra donna .
Il nesso di causalità tra il tradimento e l'irreversibilità della crisi coniugale non può ritenersi infatti smentito dal fatto che il abbia riferito, e in parte provato, difficoltà con la moglie fin dal 2018- Pt_2
2019; queste difficoltà comunque non avevano portato le parti ad abbandonare il progetto di vita coniugale, non risultava compromessa la consapevolezza dei coniugi di essere comunque coppia al punto da cercare la genitorialità tramite fivet a coronamento del progetto familiare coltivato;
peraltro alcuna patologia ex se può riconoscersi alle differenze caratteriali o alle discussioni fisiologiche in una relazione coniugale di lungo corso, messa verosimilmente alla prova dalle incombenze della quotidianità e poi dalla gestione del figlio.
Ciò posto non può che rilevarsi che la , parte richiedente l'addebito, in virtù del principio Parte_1
"onus probandi incubit ei qui dicit" di cui all'art. 2697 c.c., ha fornito la prova del nesso di causalità tra l'infedeltà e l'intollerabilità della convivenza, prova agevole nel caso di specie di invocato addebito per infedeltà atteso che, come da giurisprudenza consolidata e sopra riportata, la provata inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, rappresentando una grava violazione dei doveri coniugali, fa presumere la non tollerabilità dell'ulteriore convivenza;
tale presunzione potrebbe ritenersi superata ad opera dell'altro coniuge solo ove sia in grado di provare la preesistenza di una irreversibile crisi coniugale, nel caso di specie non provata (ex pluris: 15079/2017, 16172/2014 ; 23426/2012).
Va pertanto rigettata la domanda di addebito avanzata dal convenuto .
Solo ad abundantiam si osserva di condividere la determinazione del relatore che non ha ammesso la prova in ordine ai comportamenti aggressivi della nel settembre 2023 ( quando si sarebbe Parte_1
recata presso il luogo di lavoro del marito, il negozio ER Moto per offenderlo e aggredirlo verbalmente, nonché strattonarlo e colpirlo fisicamente); tali condotte sarebbero comunque successive alla cessazione della convivenza e giammai, come invocato dal , ove anche provate, Pt_2
avrebbero potuto supportare una pronuncia di addebito alla non essendo dato dedurre , Parte_1
secondo un ragionamento logico-deduttivo, dalla premessa di una isolata condotta inadeguata tenuta dalla nel settembre 2023, la prova del carattere aggressivo della ricorrente durante il Parte_1
matrimonio e che ciò avrebbe determinato una crisi coniugale precedente il tradimento del il Pt_2
quale, al più, secondo la prospettazione del convenuto, avrebbe rappresentato l'epilogo ovvero la scena finale del matrimonio alla deriva da tempo, circostanza invece ampiamente smentita dalle risultanze emerse nel corso del giudizio.
Va pertanto dichiarata la separazione ex art 151 co 1 con addebito al convenuto.
5 Quanto alla ulteriori determinazioni accessorie, alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema
Corte, ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l'affidamento condiviso, richiesto da entrambe le parti e dal PM, sia conforme all'interesse del minore essendo peraltro pacifico che lo stesso ha un'assidua frequentazione con il padre e una sana relazione con quest'ultimo (sul punto si rimanda al verbale del 23.5.24). Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata dei minori ritiene il Collegio che, conformemente alla concorde richiesta delle parti, vada riconosciuta la residenza privilegiata della madre, anche in ragione della situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza coniugale.
In ordine al diritto-dovere del padre di frequentare il figlio, in considerazione della assenza di contrasti, si recepisce il calendario disposto dal relatore con ordinanza del 23.1.24 disponendo però che, a far data da maggio 2025, il minore trascorra con il padre primo e il terzo weekend del mese dalle ore 18,00 del venerdì fino alle ore 20,00 della domenica;
Si conferma per il resto la disciplina vigente ferma la necessaria fisiologica elasticità connessa al buon senso
In relazione a si rileva che grava un obbligo di mantenimento solidalmente su entrambi i Per_1
genitori e che tale obbligo ricomprende sia le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie, imprevedibili ed imponderabili. Per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze del figlio.
Convivendo il minore con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337 ter cc c., mensili va posto a carico del padre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico. Il Collegio però è tenuto a determinare, a carico del genitore non convivente, una contribuzione, non già inversamente proporzionale alle entrate di controparte, ma direttamente proporzionale alle proprie entrate e che non sia oggettivamente incompatibile con le stesse riducendole in misura tale da divenire con esse insostenibili anche le spese di routine che garantiscano una, se non discreta, quantomeno dignitosa vita sociale e personale, sempre però riconoscendo priorità – ovviamente - agli obblighi di sostegno connessi alle responsabilità genitoriali. che, anche nel caso di redditi non certo molto elevati, non possono essere compressi al di sotto del minimo.
Ciò posto, nel caso di specie - considerati gli ampi tempi di permanenza del minore con il padre, il reddito part time in chiaro dell'obbligato, ma la circostanza dallo stesso riferita di svolgere lavoro anche in orario pomeridiano per potere più facilmente accedere ai bonus riconosciuti per le vendite, non meglio specificati e quantificabili , (Preciso che io ho un contratto di lavoro part-time da ER moto, di fatto
6 lavoro a tempo pieno, è una mia scelta in quanto ho delle provvigioni sulle vendite e più sono presente in sede, più ho la possibilità di
“chiudere” delle vendite e di guadagnare) - si stima equo confermare quanto statuito dal relatore con decorrenza dalla domanda, considerando anche che, in difetto di diversa intesa delle parti, (nel caso di specie non rappresentata in atti) l'Assegno Unico e Universale è ex lege erogato al 50% ciascuno ai genitori che hanno l'affidamento condiviso dei figli.
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per il minore, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in data
7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori .
Sul punto, si ribadisce che le parti dovranno far riferimento al predetto protocollo di intesa anche in ordine alla modalità della preventiva concertazione, salvo per le spese cosiddette obbligatorie.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa (segnatamente l'accoglimento della domanda di addebito, la parziale reciproca soccombenza in ordine alla determinazione degli obblighi contributivi a carico del convenuto ) ricorrono giusti motivi per compensare le spese per la metà e per condannare il convenuto a pagare la metà delle spese sostenute dalla attrice come indicato in dispositivo calcolando Fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ridotta del 50% ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000),
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. la separazione personale dei coniugi
[...]
e , con addebito al convenuto . Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
• Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con residenza privilegiata presso la madre;
• stabilisce che il padre può tenere con sé il figlio ferma la possibilità di diversi accordi tra i coniugi,
▪ per due pomeriggi a settimana (che in mancanza di diversa intesa delle parti si indicano nel martedì e giovedì dall'uscita da scuola o dalle ore 16,00 nei periodi in cui non vi sono lezioni) fino alle ore 21:00 e il primo e il terzo weekend del mese dalle 13:30 del sabato alle ore 20,00 della domenica a far data da maggio 2025, il minore trascorrerà con il padre primo e il terzo weekend del mese dalle ore 18,00 del venerdì fino alle ore 20,00 della
7 domenica;
▪ Il padre sarà con il minore nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza dalle ore 15.00 alle ore 24,00 del 24 o dalle ore 13,00 alle ore
21,00 del 25 dicembre
▪ dalle ore 15.00 del 31, dicembre fino alla fine dei festeggiamenti e dalle 13,00 alle ore 21,00 del 1 gennaio;
la giornata del 6 gennaio dalle ore 12,00 alle
21,00
▪ nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dalle ore 10,00 alle ore 20.00 della domenica di Pasqua o dalle ore 10.00 sino alle ore 20.00 del lunedì in
Albis;
▪ quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o di agosto da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
▪ il giorno dell'onomastico o del compleanno ad anni alterni.
▪ Il padre potrà e dovrà fare una videochiamata quotidiana a nella Per_1 fascia orario 20.30.- 21,30 e,
o nel caso di impedimento della e/o di impegno Parte_1 concomitante del minore – festa, momenti di gioco in compagnia , sport….. – la ricorrente comunicherà diversa fascia oraria o si farà lei carico di chiamare il Nobile per consentire la videochiamata;
o nel caso di impedimento del Nobile sarà sua cura comunicarlo per tempo alla e magari concordare per le vie brevi Parte_1
(messagistica istantanea watsupp, altro orario) .
• determina, con decorrenza dalla domanda, in euro 350,00 a carico del convenuto il contributo per il mantenimento del figlio minore disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno
10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 95 , P. II, S.A , sez.Q anno 2014);
• compensa le spese per la metà e condanna il convenuto al pagamento della metà delle spese processuali sostenute dalla attrice che liquida in complessivi euro €. 1904,00, oltre spese ed
8 accessori come per legge;
• rigetta per il resto;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 95 , P. II, S.A , anno
2014 ).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 27.12.24
Il Giudice estensore dr.ssa V Rosetti il Presidente dr. Raffaele Sdino
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