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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4713 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 77847/2018
ITALIS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 27.3.2025, innanzi al giudice Ornella Baiocco è stata chiamata la causa iscritta al n.r.g. 77847/2018; all'esito della discussione orale procede alla definizione del procedimento ai sensi dell'art. 281-sexies Cpc:
SENTENZA NON DEFINITIVA
con deposito contestuale del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 77847 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018
promossa da
) rappresentata e difesa dall' Parte_1 (C.F. C.F. 1
), elettivamente domiciliato inavv. Stefano Radicioni (C.F. C.F. 2
Roma presso lo studio in Via Anastasio II n. 416, giusta procura posta a margine dell'atto introduttivo del giudizio
ATTORE
nei confronti di ) rappresentata e difesa dall' avv. C.F. C.F. 3 OP
Rossella Rubino (C.F. con domicilio eletto in Roma, Via A. C.F._4
,
Gramsci n.7, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CP
CONVENUTO CONTUMACE
in persona dell'Amministratore Controparte_3
Delegato dott. Controparte_4 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Selvaggia Forza (C.F. giusta procura allegata C.F._5
in atti
CONVENUTA
Avente ad oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale.
Conclusioni della ricorrente Parte_1
"Piaccia all'Illmo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare la totale responsabilità a carico del signor Parte_2 nella produzione del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannare i signori Controparte_1 e
[...]eCP in qualità di eredi legittimari del de cuius Parte_2
CP_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella qualità di impresa assicuratrice per la RCA del veicolo targato BR381VG, tutti in solido e per l'intero, ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private, al pagamento a titolo di risarcimento del danno biologico e relativa personalizzazione, della somma di € 700.686,46, in favore del signor nonché al rimborso delle spese sostenute ed anticipate dal Parte_1
pari ad € 843,68 (ottocentoquarantatre/68), oltre alsignor Parte_1
pagamento delle spese future per gli interventi chirurgici di artroscopia e di artroprotesi, per un ammontare di € 132.000,00 (centotrentaduemila/00), e così complessivamente per un totale di € 833.530,14.
In via subordinata, piaccia all'Illmo Tribunale adito, accertare e dichiarare, la responsabilità totale o concorsuale ex art. 2054, II comma c.c., del signor Parte_2 nella produzione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare i signori CP_2 nella qualità di eredi legittimari del predetto Pt_2OP e
[...] e Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella qualità di impresa assicuratrice per la RCA del veicolo targato BR381VG, tutti in solido e per l'intero, ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da quest'ultimo in conseguenza dell'evento dannoso, della somma che sarà ritenuta di giustizia nonché al rimborso delle spese mediche sostenute ed anticipate dal signor Parte_1 ed oltre al pagamento delle spese future da sostenere per gli interventi chirurgici nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Piaccia altresì al tribunale adito, condannare tutti i convenuti in solido, al pagamento della somma di € 13.735,80, oltre Iva e cassa forense, a titolo di spese inerenti l'attività professionale legale prestata nella fase stragiudiziale o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi in favore dell'Avv. Stefano
Radicioni nella sua qualità di legale antistatario.
Piaccia altresì al tribunale adito, condannare tutti i convenuti in solido, al pagamento della somma di € 13.735,80, oltre Iva e cassa forense, a titolo di spese inerenti l'attività professionale legale prestata nella fase stragiudiziale o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi in favore dell'avv. Stefano Radicioni nella sua qualità di legale antistatario".
Conclusioni di Controparte_3
"Voglia l'Illmo Tribunale adito, nel merito ogni contraria istanza respinta e disattesa rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.
Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari". Conclusioni di OP
"voglia l'On.le Giudice di Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta OP vista la rinuncia alla chiamata di erede e per l'effetto estromettere la stessa dal presente giudizio.
Con condanna al pagamento del compenso professionale e delle spese di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nel novembre 2018, Parte_1 conveniva in giudizio la Compagnia di nonché OP e Controparte_3
in qualità di eredi di Parte_2 proprietario e conducente, al CP
momento del sinistro stradale occorso nel 19.12.2014, del veicolo Alfa Romeo 147
targato BR381VG, chiedendo all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità del de cuius nella produzione del sinistro e, per l'effetto, condannare gli eredi convenuti e Controparte_3 in solido tra loro, al risarcimento del danno nella misura pari a € 833.530,14, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del legale antistatario.
A fondamento della domanda risarcitoria, parte attrice esponeva che, in data
19.12.2014, mentre percorreva, con il motociclo di sua proprietà Honda Hornet targato
CW50566, Via Aurelia in direzione Viale Vaticano, cadeva a terra in seguito all'impatto con l'autovettura di Parte_2 In seguito al sinistro de quo l'attore subiva danni complessivamente quantificati in € 833.530,14 per spese mediche, danno biologico e per spese mediche future.
Parte attrice afferma che l'evento è da imputarsi alla responsabilità del de cuius, atteso che lo stesso, al momento del sorpasso posto in essere dal Parte_1 si spostava sulla
,
sinistra senza azionare gli indicatori di direzione, provocando così l'impatto con il motociclo Honda Hornet, con conseguente caduta del Parte_1 sull'asfalto. Con comparsa del 18.4.2019 si costituiva Controparte_3
eccependo l'infondatezza nel merito della pretesa attorea e chiedendo il rigetto della domanda.
Si costituiva tardivamente con comparsa di costituzione e risposta del 25.10.2019, Controparte_1 chiedendo di accertare e dichiarare il difetto della propria legittimazione passiva, con contestuale estromissione dal giudizio stante la rinuncia alla chiamata di erede del de cuius Parte_2
All'udienza del 18.04.2019 il Giudice dichiarava la contumacia di CP
In data 19.07.2022, il procedimento è stato assegnato a questo Giudice che, dopo alcuni rinvii dovuti ad impedimento per motivi di salute, ha disposto il rinvio all'odierna udienza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini per il deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 c. 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, va esaminata la richiesta di estromissione dal presente giudizio avanzata dalla convenuta OP
E' opportuno premettere che la legittimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
In applicazione del richiamato principio di diritto, nel caso di specie, deve rilevarsi la risulta, infatti carenza di legittimazione passiva della convenuta OP
documentata in atti, la rinuncia alla chiamata all'eredità del padre Parte_2 fatta da CP_1 i 23.11.2016.
Tanto chiarito e decidendo con sentenza parziale diretta a risolvere solo la questione preliminare sopra affrontata, si provvede con la reiezione della domanda svolta nei confronti di OP in ragione della rilevata carenza di legittimazione passiva della stessa e si dispone la sua estromissione dal presente giudizio ai sensi dell'art. 108
c.p.c., rinviando per · la decisione sule spese al definitivo.
Si dispone invece con separata ordinanza, per il prosieguo del processo nei confronti degli altri convenuti.
Invero allo stato, questo giudice non è in grado di decidere nel merito la causa tra l'attore, il convenuto contumace e la compagnia di assicurazioni, in quanto non rinviene in atti, la prova del regolare perfezionamento della negoziazione assistita nei confronti di CP (o quanto meno che questi fosse già nel 2017 residente laddove risultato poi irreperibile), la prova che CP e OP siano gli unici eredi di Parte_2 e dunque gli unici litisconsorti necessari, nonché non ha la certezza che, stante la rinuncia all'eredità di OP , quest'ultima non avesse figli, con le conseguenze che ne derivano.
Al fine dunque di verificare la regolarità del contraddittorio e la regolarità della negoziazione, questioni preliminari al merito, si rende necessario proseguire il processo tra le suddette parti, al fine di acquisire la documentazione che non si rinviene e meglio indicati nell'ordinanza separata di rimessione della causa sul ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Ornella Baiocco, non definitivamente pronunciando sula domanda proposta da Parte_1 nei confronti di OP e CP nella
,
qualità entrambi di eredi di Parte_2 e della Controparte_3
,così provvede:
OP1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di e, per l'effetto, ne dispone l'estromissione dal presente giudizio;
2) con separata ordinanza rimette la causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio nei confronti delle altre parti convenute.
Roma, 27.03.25
Il Giudice
Ornella Baiocco
ITALIS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 27.3.2025, innanzi al giudice Ornella Baiocco è stata chiamata la causa iscritta al n.r.g. 77847/2018; all'esito della discussione orale procede alla definizione del procedimento ai sensi dell'art. 281-sexies Cpc:
SENTENZA NON DEFINITIVA
con deposito contestuale del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 77847 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018
promossa da
) rappresentata e difesa dall' Parte_1 (C.F. C.F. 1
), elettivamente domiciliato inavv. Stefano Radicioni (C.F. C.F. 2
Roma presso lo studio in Via Anastasio II n. 416, giusta procura posta a margine dell'atto introduttivo del giudizio
ATTORE
nei confronti di ) rappresentata e difesa dall' avv. C.F. C.F. 3 OP
Rossella Rubino (C.F. con domicilio eletto in Roma, Via A. C.F._4
,
Gramsci n.7, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CP
CONVENUTO CONTUMACE
in persona dell'Amministratore Controparte_3
Delegato dott. Controparte_4 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Selvaggia Forza (C.F. giusta procura allegata C.F._5
in atti
CONVENUTA
Avente ad oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale.
Conclusioni della ricorrente Parte_1
"Piaccia all'Illmo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare la totale responsabilità a carico del signor Parte_2 nella produzione del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannare i signori Controparte_1 e
[...]eCP in qualità di eredi legittimari del de cuius Parte_2
CP_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella qualità di impresa assicuratrice per la RCA del veicolo targato BR381VG, tutti in solido e per l'intero, ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private, al pagamento a titolo di risarcimento del danno biologico e relativa personalizzazione, della somma di € 700.686,46, in favore del signor nonché al rimborso delle spese sostenute ed anticipate dal Parte_1
pari ad € 843,68 (ottocentoquarantatre/68), oltre alsignor Parte_1
pagamento delle spese future per gli interventi chirurgici di artroscopia e di artroprotesi, per un ammontare di € 132.000,00 (centotrentaduemila/00), e così complessivamente per un totale di € 833.530,14.
In via subordinata, piaccia all'Illmo Tribunale adito, accertare e dichiarare, la responsabilità totale o concorsuale ex art. 2054, II comma c.c., del signor Parte_2 nella produzione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare i signori CP_2 nella qualità di eredi legittimari del predetto Pt_2OP e
[...] e Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella qualità di impresa assicuratrice per la RCA del veicolo targato BR381VG, tutti in solido e per l'intero, ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da quest'ultimo in conseguenza dell'evento dannoso, della somma che sarà ritenuta di giustizia nonché al rimborso delle spese mediche sostenute ed anticipate dal signor Parte_1 ed oltre al pagamento delle spese future da sostenere per gli interventi chirurgici nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Piaccia altresì al tribunale adito, condannare tutti i convenuti in solido, al pagamento della somma di € 13.735,80, oltre Iva e cassa forense, a titolo di spese inerenti l'attività professionale legale prestata nella fase stragiudiziale o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi in favore dell'Avv. Stefano
Radicioni nella sua qualità di legale antistatario.
Piaccia altresì al tribunale adito, condannare tutti i convenuti in solido, al pagamento della somma di € 13.735,80, oltre Iva e cassa forense, a titolo di spese inerenti l'attività professionale legale prestata nella fase stragiudiziale o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi in favore dell'avv. Stefano Radicioni nella sua qualità di legale antistatario".
Conclusioni di Controparte_3
"Voglia l'Illmo Tribunale adito, nel merito ogni contraria istanza respinta e disattesa rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.
Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari". Conclusioni di OP
"voglia l'On.le Giudice di Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta OP vista la rinuncia alla chiamata di erede e per l'effetto estromettere la stessa dal presente giudizio.
Con condanna al pagamento del compenso professionale e delle spese di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nel novembre 2018, Parte_1 conveniva in giudizio la Compagnia di nonché OP e Controparte_3
in qualità di eredi di Parte_2 proprietario e conducente, al CP
momento del sinistro stradale occorso nel 19.12.2014, del veicolo Alfa Romeo 147
targato BR381VG, chiedendo all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità del de cuius nella produzione del sinistro e, per l'effetto, condannare gli eredi convenuti e Controparte_3 in solido tra loro, al risarcimento del danno nella misura pari a € 833.530,14, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del legale antistatario.
A fondamento della domanda risarcitoria, parte attrice esponeva che, in data
19.12.2014, mentre percorreva, con il motociclo di sua proprietà Honda Hornet targato
CW50566, Via Aurelia in direzione Viale Vaticano, cadeva a terra in seguito all'impatto con l'autovettura di Parte_2 In seguito al sinistro de quo l'attore subiva danni complessivamente quantificati in € 833.530,14 per spese mediche, danno biologico e per spese mediche future.
Parte attrice afferma che l'evento è da imputarsi alla responsabilità del de cuius, atteso che lo stesso, al momento del sorpasso posto in essere dal Parte_1 si spostava sulla
,
sinistra senza azionare gli indicatori di direzione, provocando così l'impatto con il motociclo Honda Hornet, con conseguente caduta del Parte_1 sull'asfalto. Con comparsa del 18.4.2019 si costituiva Controparte_3
eccependo l'infondatezza nel merito della pretesa attorea e chiedendo il rigetto della domanda.
Si costituiva tardivamente con comparsa di costituzione e risposta del 25.10.2019, Controparte_1 chiedendo di accertare e dichiarare il difetto della propria legittimazione passiva, con contestuale estromissione dal giudizio stante la rinuncia alla chiamata di erede del de cuius Parte_2
All'udienza del 18.04.2019 il Giudice dichiarava la contumacia di CP
In data 19.07.2022, il procedimento è stato assegnato a questo Giudice che, dopo alcuni rinvii dovuti ad impedimento per motivi di salute, ha disposto il rinvio all'odierna udienza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini per il deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 c. 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, va esaminata la richiesta di estromissione dal presente giudizio avanzata dalla convenuta OP
E' opportuno premettere che la legittimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
In applicazione del richiamato principio di diritto, nel caso di specie, deve rilevarsi la risulta, infatti carenza di legittimazione passiva della convenuta OP
documentata in atti, la rinuncia alla chiamata all'eredità del padre Parte_2 fatta da CP_1 i 23.11.2016.
Tanto chiarito e decidendo con sentenza parziale diretta a risolvere solo la questione preliminare sopra affrontata, si provvede con la reiezione della domanda svolta nei confronti di OP in ragione della rilevata carenza di legittimazione passiva della stessa e si dispone la sua estromissione dal presente giudizio ai sensi dell'art. 108
c.p.c., rinviando per · la decisione sule spese al definitivo.
Si dispone invece con separata ordinanza, per il prosieguo del processo nei confronti degli altri convenuti.
Invero allo stato, questo giudice non è in grado di decidere nel merito la causa tra l'attore, il convenuto contumace e la compagnia di assicurazioni, in quanto non rinviene in atti, la prova del regolare perfezionamento della negoziazione assistita nei confronti di CP (o quanto meno che questi fosse già nel 2017 residente laddove risultato poi irreperibile), la prova che CP e OP siano gli unici eredi di Parte_2 e dunque gli unici litisconsorti necessari, nonché non ha la certezza che, stante la rinuncia all'eredità di OP , quest'ultima non avesse figli, con le conseguenze che ne derivano.
Al fine dunque di verificare la regolarità del contraddittorio e la regolarità della negoziazione, questioni preliminari al merito, si rende necessario proseguire il processo tra le suddette parti, al fine di acquisire la documentazione che non si rinviene e meglio indicati nell'ordinanza separata di rimessione della causa sul ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Ornella Baiocco, non definitivamente pronunciando sula domanda proposta da Parte_1 nei confronti di OP e CP nella
,
qualità entrambi di eredi di Parte_2 e della Controparte_3
,così provvede:
OP1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di e, per l'effetto, ne dispone l'estromissione dal presente giudizio;
2) con separata ordinanza rimette la causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio nei confronti delle altre parti convenute.
Roma, 27.03.25
Il Giudice
Ornella Baiocco