Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 21/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 470/2019 tra le parti:
Parte_1
(cf ),
[...] P.IVA_1 con l'avv. FAMBRINI ROBERTO (cf ) C.F._1
ATTRICE
(cf ), CP_1 P.IVA_2 con l'avv. TRALLI ANDREA (cf C.F._2
CONVENUTA
Decisa a Pistoia in data 19/03/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attrice: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dep. 18.10.2024 per l'udienza cd. figurata di p.c. da intendersi qui integralmente richiamate
Convenuta: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dep. 19.11.2024 per l'udienza cd. figurata di p.c. da intendersi qui integralmente richiamate
Fatto e diritto
I.1. Parte_2
ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento
[...] dei danni cagionati al fondo commerciale di sua proprietà sito in Pescia
(PT), Viale Forti, rappresentato al catasto fabbricati del Comune di
Pescia al foglio di mappa 81, mappale 431, categoria catastale C/1, rendita € 1.079,60, asseritamente a causa dei lavori di scasso e canalizzazione eseguiti dalla ditta e finalizzati alla messa in CP_1 opera di cavi telefonici sulla sede stradale di Viale Forti che passa proprio in corrispondenza del soffitto del fondo di proprietà dell'attrice.
“Piaccia al Tribunale di Pistoia in funzione di giudice monocratico accertata e dichiarata la responsabilità della Codice CP_1
Fiscale in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore nella causazione dell'evento dannoso descritto in premessa condannare la stessa a risarcire i danni tutti subiti dalla parte attrice nonché a corrispondere alla stessa le somme necessarie per la realizzazione delle opere che si riterranno necessarie ad eliminare i fenomeni dannosi descritti in narrativa afferenti l'immobile di proprietà della parte attrice, il tutto quantificato nella somma di € 16.203,00 oltre
IVA come per legge oltre al risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento dell'immobile da quantificarsi in ragione del tempo trascorso dall'evento dannoso e del tempo necessario per eseguire le opere di ripristino, o il tutto nell'altra maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo saldo e condanna della convenuta al rimborso alla parte attrice delle spese di giudizio e compensi professionali”.
I.2. Si è costituita in giudizio contestando quanto ex CP_1 adverso dedotto sia nell'an, denunciando in particolare la insussistenza e/o mancanza del nesso di causalità, sia nel quantum concludendo per sentire:
“Nel merito in via principale:
rigettare tutte le domande articolate nei confronti di in quanto CP_1 infondate in fatto ed in diritto e comunque in quanto non provate, il tutto per le ragioni dedotte nel presente atto
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese di parte attrice nei confronti dell'esponente, diminuire il risarcimento secondo
l'accertanda entità delle conseguenze che ne sono derivate.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende, ivi compreso rimborso forfettario del 15% per spese generali come per legge”.
I.3 Depositate le memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. ed esperito senza esito positivo il procedimento di mediazione demandata, la causa è stata istruita a mezzo prova per testi e c.t.u. sul seguente quesito: “Descriva lo stato dei luoghi ed in particolare la presenza dei fenomeni infiltrativi lamentati da parte attrice;
accerti se detti fenomeni infiltrativi siano stati causalmente determinati dalle opere stradali realizzate dalla convenuta nel Febbraio 2015 e, con riguardo a dette opere, accerti se le stesse sono state eseguite dalla convenuta a regola
d'arte; accerti l'entità dei danni riscontrati all'immobile per cui è lite e, in caso di accertato nesso causale con i lavori svolti dalla convenuta, accerti e descriva le opere necessarie ad eliminare i fenomeni infiltrativi ed il loro costo nonché le somme necessarie per il ripristino dei locali di proprietà attorea, specificando altresì se l'immobile a seguito dell'evento fosse agibile determinandone il valore locativo” (cfr. ordinanza resa a verbale d'udienza cd. cartolare 22.3.2022).
Intervenuta medio tempore la supplenza temporanea del magistrato titolare, in congedo maternale e sostituito da g.o.p., quest'ultimo ha dapprima disposto integrazione dell'indagine peritale volta
“- ad accertare l'entità dei danni riscontrati all'immobile per cui è lite e a descrivere le opere necessarie ad eliminare i fenomeni infiltrativi e il loro costo nonché le somme necessarie per il ripristino dei locali di proprietà attorea;
- a determinare il valore locativo dell'immobile se privo di infiltrazioni.
- richiedere agli Enti competenti lo schema dell'impianto di smaltimento delle acque bianche dell'area de quo” (cfr. ordinanza 4.3.2023), alla quale ha fatto seguito istanza del c.t.u. onde ottenere l'autorizzazione per eseguire indagini, anche invasive, ritenute necessaria al fine di poter individuare la causa o le cause di infiltrazione lamentate da parte attrice;
quindi il medesimo c.t.u. ha fatto presente di essere impossibilitato a svolgere una simile attività per concomitanti impegni lavorativi, talché il g.o.p. supplente ha disposto la revoca del c.t.u. e nominato altro c.t.u. in sua sostituzione rinviando a successiva udienza per il conferimento dell'incarico peritale e la formulazione del quesito.
Sennonché inopinatamente e del tutto inappropriatamente, a tale successiva udienza il g.o.p. non si è limitato a conferire al c.t.u. di nuova nomina l'incarico di rispondere ai quesiti integrativi di cui all'ordinanza 4.3.2023, ma ha affidato al predetto incarico ex novo con riferimento a tutti i quesiti peritali, anche quelli originari, ossia:
“Descriva lo stato dei luoghi ed in particolare la presenza dei fenomeni infiltrativi lamentati da parte attrice;
accerti dove sono stati eseguiti i lavori stradali eseguiti dalla convenuta nel
Febbraio 2015 e dove passi la fibra ottica;
accerti se detti fenomeni infiltrativi siano stati causalmente determinati dalle opere stradali realizzate dalla convenuta nel Febbraio 2015 e, con riguardo a dette opere, accerti se le stesse siano state eseguite dalla convenuta a regola
d'arte; accerti l'entità dei danni riscontrati all'immobile per cui è lite e, in caso di accertato nesso causale con i lavori svolti dalla convenuta, accerti e descriva le opere necessarie ad eliminare i fenomeni infiltrativi ed il loro costo nonché le somme necessarie per il ripristino dei locali di proprietà attorea, specificando altresì se l'immobile a seguito dell'evento fosse agibile determinandone il valore locativo” (cfr. verbale udienza 14.9.2023).
Disposta, all'esito dell'espletamento dell'indagine tecnica, la chiamata a chiarimenti del c.t.u. sui profili critici evidenziati da parte convenuta specie in ordine a una denunciata lesione del contraddittorio in fase peritale con acquisizione a opera del c.t.u. di documentazione nuova non presente agli atti di causa e respinta dipoi la richiesta di parte convenuta per la integrale rinnovazione della c.t.u., all'udienza 21.11.2024 celebrata in modalità cd. figurata le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
******
II. A giudizio di questo Tribunale la domanda attorea non può trovare accoglimento per le ragioni che si vengono a esporre.
Occorre date atto di come, mentre le risultanze della prova orale non assumono valore determinante per la soluzione della controversia, non si può invece a tal fine prescindere dagli esiti delle indagini tecniche svolte in corso di causa non senza evidenziare come la prima c.t.u. risulti pienamente valida tanto che mai ne è stata dichiarata (né chiesta) la nullità, talché sicuramente a essa si può guardare come valido punto di riferimento tecnico per la decisione giudiziale: inoltre, proprio perché mai dichiarata invalida la prima c.t.u., non può condividersi la decisione del g.o.p., da ritenere sul punto illegittima, di affidamento a nuovo c.t.u. non solo di quesiti peritali integrativi ma anche dei medesimi quesiti sui quali si era già espresso il precedente c.t.u., essendosi in sostanza venuta a determinare una sorta di surrettizia rinnovazione della prima c.t.u. indebita perché mai chiesta, mai espressamente disposta e soprattutto priva di fondamento giuridico in quanto non preceduta da alcuna declaratoria di invalidità della prima indagine tecnica.
Ebbene, principiando dagli esiti della prima c.t.u., conclusa con relazione dep. 16.9.2022, il consulente del giudice all'esito di indagine approfondita e condotta previo esame diretto dei luoghi e nel pieno rispetto del contraddittorio peritale ha fornito risposta ai quesiti peritali come segue:
(i) sulla individuazione delle cause delle infiltrazioni lamentate: il c.t.u. ha dato espressamente atto dell'impossibilità di individuare allo stato attuale le cause delle infiltrazioni lamentate in quanto “data la particolare conformazione dei luoghi, ovvero la presenza di un fondo ubicato sotto una viabilità pubblica e sull'argine di un torrente, lo scrivente non può non sottolineare che le cause di infiltrazione di acque potrebbero essere molteplici e di difficile individuazione, dovute più che altro alla notevole presenza di impianti idraulici sotto il piano stradale (di regola fognature e acquedotti a servizio degli edifici che si affacciano sulla viabilità) da cui potrebbero fuoriuscire liquidi nel tempo accidentalmente e per svariati motivi, uno fra tutti i frequenti lavori di scavo che solitamente riguardano un'arteria stradale pubblica e che potrebbero provocare la rottura involontaria di una tubazione.
Inoltre, nel caso specifico e come sopra già descritto, sul marciapiede e proprio sopra il fondo attoreo vi sono anche due vasche vuote e inguainate destinate al riempimento di terra per la realizzazione di aiuole (vedi allegati n.
2.1 e n.
2.2 e documentazione fotografica allegato n.3, foto dalla n.35 alla n.38); in queste due vasche si possono notare degli strappi e delle crettature sulla guaina da cui è possibile che possa passare dell'acqua in caso di eventi piovosi i quali, se si presentano in forma abbondante, potrebbero anche provocare il riempimento di dette vasche e il conseguente incanalamento dell'acqua piovana accumulata nella struttura sottostante attraverso i punti danneggiati sull'impermeabilizzazione” (cfr. pag. 4 relazione c.t.u. concludendo Per_1 appunto per la necessità, al fine di provare a rintracciare le cause delle infiltrazioni lamentate, di eseguire un numero cospicuo di saggi invasivi mediante scavi;
(ii) sulla esecuzione a regola d'arte dei lavori da parte di CP_1 il c.t.u. ha dichiarato di non poter fornire risposta certa in quanto “non esiste probabilmente un'unica causa alle infiltrazioni lamentate dalla parte attrice e riconducibile alla sola parte convenuta, ma molto probabilmente data la conformità dello stato dei luoghi, come sopra accennato, potrebbero coesistere più concause a determinare i danni oggetto del presente contenzioso” e, in particolare, “non è stato possibile ricondurre con certezza le cause delle infiltrazioni lamentate dalla parte attrice ai lavori eseguiti dalla convenuta nel
2015” (cfr. pag. 6 relazione c.t.u. , concludendo nel senso che anche Per_1 in ordine a questo profilo occorrerebbero saggi invasivi, non essendo sufficiente la sola documentazione fornita agli atti né la circostanza meramente asserita dal c.t.p. attoreo, ma non provata in causa, che il fondo non abbia mai subito danni da infiltrazioni prima dell'effettuazione dei lavori da parte della convenuta.
In proposito, ha rilevato il c.t.u. che dagli elaborati grafici allegati alla pec inviata dal Comune di Pescia in data 5.4.2023 - nell'ambito delle acquisizioni informative e documentali presso pubblici uffici consentite al c.t.u. - risulta che “i lavori di posa in opera della fibra ottica furono realizzati dall'altra parte della viabilità rispetto a quella indicata in atti, ovvero lungo il lato dei fabbricati
a schiera e non lungo il lato dell'argine del torrente Pescia” e dunque sarebbe necessaria “indagine iniziale con termocamera oppure georadar per tentare di individuare il punto o i punti di origine delle infiltrazioni, e successivamente, previa richiesta e ottenimento della relativa autorizzazione dalla Provincia di
Pistoia, l'esecuzione di saggi invasivi “ (cfr. istanza c.t.u. dep. 12.4.2023).
Invero, detti saggi invasivi ritenuti motivatamente (come appena visto) necessari per la risposta al quesito “fondamentale” inerente le cause delle infiltrazioni lamentate ex parte actoris - risposta dalla quale dipende la stessa ammissibilità degli ulteriori quesiti peritali afferenti la quantificazioni degli asseriti danni patiti in ragione di tali infiltrazioni - non sono stati svolti neppure nell'ambito della “nuova” c.t.u. talché, per un verso e per tale motivo, la stessa risulta inutilmente disposta nella parte relativa alla individuazione delle cause delle infiltrazioni su cui si era già validamente espresso il primo c.t.u. (escludendo appunto la possibilità di pervenire a siffatta individuazione se non effettuando saggi invasivi in loco), per altro verso e con riferimento alla quantificazione dei danni la stessa appare ultronea, in mancanza della identificazione “a monte” del soggetto responsabile di questi. Peraltro, oltre a non formulare richiesta di autorizzazione allo svolgimento di accertamenti invasivi, il “secondo” c.t.u. ha seguito nello svolgimento dell'indagine affidata un modus procedendi non conforme alle disposizioni del codice di rito e che va ad inficiare la validità dell'elaborato stesso: costui infatti dapprima ha ricevuto dal c.t.p. attoreo in data 21.10.2023 alcune fotografie scattate il 10.10.2023 allo scopo di renderlo edotto in ordine al fatto che sul luogo del sinistro erano in corso dei lavori di rifacimento del manto stradale, quindi in data 30.10.2023 ha svolto da solo un sopralluogo e ha scattato alcune riprese fotografiche rese disponibili alle parti solo con la bozza dell'elaborato (doc. “Raccolta fotografie del 31 ottobre 2023.pdf”), ma ciò che in particolare invalida le conclusioni rese dal c.t.u. è il fatto che le stesse sono basate anche su documentazione fotografica risalente al 2015 e ricevuta in data 6.11.2023 dal c.t.p. attoreo, senza previa autorizzazione né richiesta di autorizzazione al giudice pur trattandosi di documentazione all'evidenza inammissibile perché non presente agli atti di causa e prodotta da una parte - tramite il proprio c.t.p. - dopo lo spirare dei termini per le preclusioni istruttorie ossia a c.t.u. in corso.
Come detto trattasi di documenti non solo acquisiti in modo irrituale e indebito dal c.t.u., ma che costui ha tenuto di conto nel rendere le proprie risposte ai quesiti peritali come evidente da quanto riferito a pag. 6 relazione c.t.u. ove si legge che dall'esame del doc. 8 prodotto da parte attrice Per_2 risulta che “tra il semaforo e l'argine del fiume Pescia si notavano con chiarezza CP_ le sezioni eseguite dalla convenuta per passare le condutture per raggiungere la cabina tecnica posta nelle vicinanze della intersezione stradale”; in realtà, come condivisibilmente messo in luce dalla convenuta, il doc. 8 fasc. attoreo cit. non mostra la presenza di tracce sull'asfalto, circostanza che invece risulta dalle fotografie fatte pervenire al c.t.u. dal c.t.p. di parte attrice e non agli atti del giudizio.
Ancora, è sulla base delle fotografie consegnate dal c.t.p. attoreo che il c.t.u. ha effettuato verifiche non invasive rimuovendo tre zanelle nel passaggio a fianco del marciapiede nel tratto di strada sovrastante il fondo rivenendo una tubazione che “si presume contenga a protezione la fibra ottica-telefonica, passante per una porzione sotto la caditoia [zanella] in pietra per una profondità complessiva di 20 cm e poi fatta deviare mezzo la trivellazione del manto stradale”, valutazione peraltro di valenza meramente probabilistica. Da ultimo, è sulla base della documentazione citata che il c.t.u. ha ritenuto di poter sostenere che abbia “commesso inconsapevolmente l'errore CP_1 di perforare il manto stradale sopra il solaio del fondo sottostante e, solo dopo essere stata avvisata, abbia deciso di cambiare metodo e tracciato, passando sotto la caditoia [zanella] in pietra operando anche in quell'ulteriore vicenda opere di demolizione e scasso di un'antica caditoia [zanella] in pietra con connessa vibrazioni dovute a martelli pneumatici e altro utensile non idoneo ad operare sopra tale manufatto”.
Pur negando il c.t.u. di aver fondato la sua valutazione su tale materiale, di fatto ne ammette la legittimità allorquando afferma che “il CTU nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostogli”; posizione non assentibile, ricordandosi come “in tema di consulenza tecnica di ufficio, lo svolgimento di indagini peritali su fatti estranei al “thema decidendum” della controversia o l'acquisizione ad opera dell'ausiliare di elementi di prova in violazione del principio dispositivo cagiona la nullità della consulenza tecnica, da qualificare come nullità a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto le norme che stabiliscono preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti” (in termini, Cass. n. 31886/2019).
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, per un verso la seconda c.t.u. è da ritenere a priori inammissibilmente espletata nella parte concernente i medesimi quesiti già scandagliati dal primo c.t.u. e comunque non validamente espletata perché fondata su documentazione inammissibile, per altro verso tale invalidità non determina alcuna necessità di rinnovazione della c.t.u. essendo già stata espletata in precedenza indagine tecnica volta all'individuazione delle cause delle infiltrazioni lamentate da parte attrice e risoltasi in un non liquet nel senso dell'impossibilità di risalire con ragionevole certezza all'individuazione di tali cause se non a costo dell'effettuazione di saggi invasivi, per vero non compiuti neppure dal secondo c.t.u..
Essendo dunque rimasto indimostrato l'an della pretesa attorea, specie in punto di nesso causale tra condotta della convenuta e asseriti danni subiti, la domanda risarcitoria di parte attrice deve andare incontro a rigetto. III. Le spese di lite seguono la soccombenza attorea e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 (applicabile ratione temporis) in base al valore della causa e alla consistenza dell'attività processuale svolta, non essendovi ragione di discostarsi dai parametri medi di ogni fase processuale dello scaglione di riferimento.
A carico dell'attrice soccombente vanno altresì poste le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) respinge la domanda attorea;
2) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge;
3) pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di c.t.u. liquidate separatamente.
Pistoia, 19.3.2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini