TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/02/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36976/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36976/2023 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 3 febbraio 2025 ad ore 9,37 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per Parte_1 l'avv. SEVESO MICHELE e Per l'avv. CAVALLIN FLAVIA
[...] Controparte_1 CARMEN
Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice
Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 16.15. dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36976/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SEVESO MICHELE e dell'avv. CLEMENTE Parte_1 P.IVA_1
LORENZO ( ) PIAZZA A. DE GASPERI N. 15 21047 SARONNO;
, elettivamente domiciliato C.F._1
in PIAZZA A. DE GASPERI N. 15 21047 SARONNO presso il difensore avv. SEVESO MICHELE
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAVALLIN FLAVIA Controparte_1 P.IVA_2
CARMEN elettivamente domiciliato in VIA FALCONE, 5 20123 presso il difensore avv. CAVALLIN CP_1
FLAVIA CARMEN
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 8 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla domanda originaria da con atto di citazione, Parte_1
regolarmente notificato, con il quale ha convenuto in giudizio il condominio sito in , viale Monza n. 6, per CP_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: * NEL
MERITO - in via preliminare, per i motivi esposti in narrativa, sospendere inaudita altera parte o in subordine
previa anticipazione dell'udienza di discussione ai soli fini dell'accoglimento dell'istanza, l'efficacia della delibera
assembleare del 18 aprile 2023 relativamente al punto 1 dell'o.d.g.; - in via principale, per tutti i motivi esposti in
narrativa, accertare e pronunciare la nullità o comunque annullare la delibera dell'assemblea del 18 aprile 2023
relativamente al punto 1 dell'o.d.g. ed il riparto preventivo allegato, nonché, per quanto occorrer possa, la nullità
della precedente delibera del 27 aprile 2022 relativamente al punto 1 dell'o.d.g.; - in via subordinata, per tutti i
motivi esposti in narrativa, accertare e pronunciare la nullità o comunque annullare la delibera del 18 aprile 2023
relativamente al punto 1 dell'o.d.g. ed il riparto preventivo, limitatamente alla quota parte di spese per lavori
straordinari non imputabile all'attrice e per l'effetto accertare e determinare l'importo eventualmente dovuto
all'attrice sensi del Regolamento e delle norme di legge applicabili;
* IN OGNI CASO, con vittoria di spese e
competenze di causa”.
pagina 3 di 8 Costituitosi in giudizio, il convenuto chiedeva il rigetto sia dell'istanza di sospensione dell'efficacia CP_1
della delibera che delle domande formulate in via principale in quanto infondate in fatto e in diritto.
All'esito dell'udienza di trattazione dell'istanza cautelare, sciogliendo la riserva assunta in tale occasione, veniva sospesa l'efficacia della delibera assunta sul punto n. 1 dell'ordine del giorno e veniva confermata l'udienza di prima comparizione delle parti del 23.4.2024 (poi rinviata al 8.5.2024).
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito della suddetta udienza venivano rigettate le istanze istruttorie formulate dall'attrice e la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al 20.12.2024,
concedendo termine alle parti sino al 10.12.2024 per il deposito di note conclusionali.
Depositate le note conclusionali, parte attrice precisava le conclusioni riportandosi al foglio depositato in via telematica, che qui trascrive integralmente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: *
NEL MERITO - in via preliminare, per i motivi esposti in narrativa, sospendere inaudita altera parte o in
subordine previa anticipazione dell'udienza di discussione ai soli fini dell'accoglimento dell'istanza, l'efficacia
della delibera assembleare del 18 aprile 2023 relativamente al punto 1 dell'o.d.g.; - in via principale, per tutti i
motivi esposti in narrativa, accertare e pronunciare la nullità o comunque annullare la delibera dell'assemblea
del 18 aprile 2023 relativamente al punto 1 dell'o.d.g. ed il riparto preventivo allegato, nonché, per quanto
occorrer possa, la nullità della precedente delibera del 27 aprile 2022 relativamente al punto 1 dell'o.d.g.; - in via
subordinata, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e pronunciare la nullità o comunque annullare la
delibera del 18 aprile 2023 relativamente al punto 1 dell'o.d.g. ed il riparto preventivo, limitatamente alla quota
parte di spese per lavori straordinari non imputabile all'attrice e per l'effetto accertare e determinare l'importo
eventualmente dovuto all'attrice sensi del Regolamento e delle norme di legge applicabili;
* IN OGNI CASO, con
vittoria di spese e competenze di causa, di cui si chiede la liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.i. anche
per la fase cautelare di sospensione della delibera;
* IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze
istruttorie dedotte e non ammesse”.
Parte convenuta, dopo il deposito delle proprie note conclusionali, precisava come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica, come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale così GIUDICARE NEL MERITO:
Accertato il contenuto del Regolamento Condominiale in punto spese straordinarie e ritenuta corretta la loro
imputazione pro quota in capo a (in tutto o in parte) per gli interventi collegati al CIS, respingere la Pt_1
pagina 4 di 8 domanda perché infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese di giudizio”.
In esito alla discussione all'udienza del 3.2.2025, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Parte attrice lamenta la illegittimità
- della delibera del 27.4.2022 punto 1 dell'odg per non avere l'assemblea deliberato la costituzione di un fondo speciale ex lege previsto.
- della delibera del 18.4.2023 in considerazione del fatto che:
a) pur non essendo ravvisabile la fattispecie di urgenza di cui all'art. 1135, comma secondo, c.c., la stessa sarebbe stata adottata con il voto di 470,81 millesimi e non con la necessaria maggioranza qualificata di
501 millesimi prescritta dall'art. 1136, comma quarto c.c.;
b) la nuova ripartizione del preventivo delle spese straordinarie non sarebbe stata posta all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'assemblea e in quanto avrebbe introdotto, da un lato, un criterio di ripartizione delle spese non previsto né dalla legge né dal regolamento contrattuale e, dall'altro lato,
una garanzia dei condomini di saldo delle spese straordinarie eventualmente insolute non fondata su alcun titolo giuridico;
c) la nuova ripartizione del preventivo delle spese straordinarie violerebbe l'art. 21 del regolamento condominiale e l'art. 1123, comma secondo, c.c.
Il convenuto si difende affermando: CP_1
- che vi è stata costituzione del fondo speciale mediante comunicazione in assemblea che l'amministratore avrebbe aperto presso il una gestione separata dei lavori, così da garantire una CP_2
netta divisione tra la gestione ordinaria e la gestione straordinaria del condominio
- che l'approvazione della rettifica della ripartizione del preventivo delle spese straordinarie non necessitava della maggioranza qualificata prescritta dall'art. 1136, comma quarto, c.c.;
- che, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la convocazione all'assemblea del 18.4.2023 e il relativo avviso riportavano l'intenzione di illustrare le ragioni della nuova ripartizione delle spese straordinarie;
- che parte attrice sarebbe tenuta a contribuire alle spese straordinarie in virtù non della tabella relativa ai costi di gestione ordinaria (in cui effettivamente l'autorimessa non risulta contemplata), ma in virtù della tabella
“proprietà” nella quale la stessa risulta presente con l'attribuzione di 301 millesimi.
pagina 5 di 8 Fermo che la delibera del 27.4.2022 non può considerarsi sostituita dalla delibera del 18.4.2023 nella parte in cui approva i lavori atteso che come noto “in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere,
analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità. (Cas sez. VI,
08/06/2020, n.10847). Facendo applicazione della giurisprudenza richiamata al caso di specie, reputa il tribunale che la delibera condominiale del 18/04/2023, pur avendo provveduto sui medesimi argomenti ed avendo confermato espressamente il contenuto della delibera del 27.4.2022 non ha però modificato l'iniziale causa di invalidità ovvero la dedotta violazione dell'art. 1135 c.c. comma 4
Orbene quanto alla dedotta mancata costituzione del fondo speciale di cui all'art. 1135, comma primo, n. 4, c.c.,
si rileva che per le opere di cui al punto 1 dell'odg il motivo di impugnazione risulta fondato.
Dalla lettura del verbale assembleare e tenuto conto dell'importanza delle opere deliberata la stessa deve essere ritenuta di natura straordinaria e necessaria e non certo urgente atteso che non vi è prova in atti che la stessa fosse scaturita da una esigenza, immediata ed impellente, che non poteva essere differita senza danno alle cose comuni o alla proprietà esclusiva del e, quindi, senza possibilità di avvertire CP_1
tempestivamente i condomini. (Cass. n. 4364/2001). Da eseguirsi senza ritardo (vedi anche Cass. 26 marzo
2001, n. 4364); ovvero che non potesse essere differita senza danno o pericolo, secondo il criterio del buon padre di famiglia (Cass. 12 settembre 1980, n. 5256)
Emerge quindi che per tali opere era necessario costituire l'obbligatorio fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori straordinari da eseguirsi ai sensi dell'art. 1135 comma 4 c.c., circostanza nel caso in esame non avvenuta
Non coglie infatti il segno parte convenuta quando afferma che vi è stata costituzione del fondo speciale mediante verbalizzazione che l'amministratore avrebbe aperto presso il una gestione separata dei CP_2
lavori, così da garantire una netta divisione tra la gestione ordinaria e la gestione straordinaria del , CP_1
pagina 6 di 8 atteso che quella della apertura del conto può essere intesa come modalità di riscossione della somma deliberata per la spesa mancando specifica approvazione della costituzione del fondo stesso
Né può ritenersi fondata la eccepita intervenuta carenza di interesse ad una pronuncia sul punto per essere i lavori pressoché finiti, atteso che è pacifico che sebbene terminati gli stessi devono ancora essere pagati
,mancando due ratei e quindi il rischio sotteso all'operatività della previsione del fondo speciale persiste .
Consegue la nullità della delibera del 27.4.2022 di cui al punto 1 dell'odg per violazione del disposto di cui all'art. 1135 c.c. comma 4 .
Con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel merito del presente in giudizio sul detto punto impugnato , in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del
08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Quanto alla dedotta invalidità della delibera del 18.4.2023, disattesa l'eccepita omessa indicazione all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'assemblea dell'argomento inerente la ripartizione atteso il chiaro tenore dell'odg stesso che specifica “rettifica ripartizione addebiti spese straordinarie relativamente agli interventi
deliberati nell'assemblea del 27.4.2022”, quanto alla eccepita violazione dell'art. 21 del regolamento si rileva quanto segue.
Fermo che ogni condomino è tenuto a contribuire alle spese deliberate per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni secondo le previsioni regolamentari ovvero del codice civile e nella misura in esso indicata, nel caso in esame dalla documentazione in atti emerge che l'art. 21 prevede che “le spese
comuni saranno ripartite separatamente tra i diversi corpi di fabbrica come segue: - quelle di manutenzione
straordinaria, di miglioria delle parti comuni di ciascun corpo, di ricostruzione e di assicurazione contro gli incendi
e sulla responsabilità civile saranno ripartite in ragione dei millesimi ripartiti nella colonna Proprietà di cui alla
tabella millesimale in calce al presente regolamento di condominio e precisamente saranno POSTILLA
AGGIUNTA 1\1 (a pag 18 ) a carico del corpo “D” in ragione di 301 millesimi, del corpo “A” in ragione di 273
millesimi, del corpo “B” di 232 millesimi e del corpo “C” di 194 millesimi”, ove, come correttamente indicato da parte convenuta l'avverbio “separatamente” indicare che ogni corpo di fabbrica partecipa separatamente alle spese straordinarie su “ciascun corpo” in ragione dei millesimi ivi indicati (301 per il corpo D) e che, poi, esse sono nuovamente suddivise tra i proprietari delle unità immobiliari ricomprese in ciascun corpo.
pagina 7 di 8 Consegue che il motivo di impugnazione va disatteso perché infondato.
Va invece accolta la dedotta carenza di quorum deliberativo attesa la violazione dell'art .1136 c.c. comma 4
tenuto conto che , per quanto sopra detto , i lavori devono essere intesi come manutenzione straordinaria e non urgenti.
Consegue quindi che la delibera del 18.4.2023 punto 1 dell'odg va annullata per violazione del quorum deliberativo.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico di parte convenuta
La sentenza è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando sulle domande delle parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara nulla la delibera resa dall'assemblea del convenuto in data 27.4.2022 punto 1 dell'odg CP_1
come in motivazione
- annulla la delibera resa dall'assemblea del convenuto in data 18.4.2023 punto 1 dell'odg come in CP_1
motivazione
- rigetta ogni altra domanda di parte attrice
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore che liquida €.6.500,00 Controparte_3
per compensi oltre accessori di legge e rimborso forfetario oltre €.545,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario.
- sentenza esecutiva
Così deciso in Milano, 3.2.2025
Il Giudice
dott. Ssa Sabrina Bocconcello
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36976/2023 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 3 febbraio 2025 ad ore 9,37 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per Parte_1 l'avv. SEVESO MICHELE e Per l'avv. CAVALLIN FLAVIA
[...] Controparte_1 CARMEN
Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice
Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 16.15. dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36976/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SEVESO MICHELE e dell'avv. CLEMENTE Parte_1 P.IVA_1
LORENZO ( ) PIAZZA A. DE GASPERI N. 15 21047 SARONNO;
, elettivamente domiciliato C.F._1
in PIAZZA A. DE GASPERI N. 15 21047 SARONNO presso il difensore avv. SEVESO MICHELE
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAVALLIN FLAVIA Controparte_1 P.IVA_2
CARMEN elettivamente domiciliato in VIA FALCONE, 5 20123 presso il difensore avv. CAVALLIN CP_1
FLAVIA CARMEN
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 8 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla domanda originaria da con atto di citazione, Parte_1
regolarmente notificato, con il quale ha convenuto in giudizio il condominio sito in , viale Monza n. 6, per CP_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: * NEL
MERITO - in via preliminare, per i motivi esposti in narrativa, sospendere inaudita altera parte o in subordine
previa anticipazione dell'udienza di discussione ai soli fini dell'accoglimento dell'istanza, l'efficacia della delibera
assembleare del 18 aprile 2023 relativamente al punto 1 dell'o.d.g.; - in via principale, per tutti i motivi esposti in
narrativa, accertare e pronunciare la nullità o comunque annullare la delibera dell'assemblea del 18 aprile 2023
relativamente al punto 1 dell'o.d.g. ed il riparto preventivo allegato, nonché, per quanto occorrer possa, la nullità
della precedente delibera del 27 aprile 2022 relativamente al punto 1 dell'o.d.g.; - in via subordinata, per tutti i
motivi esposti in narrativa, accertare e pronunciare la nullità o comunque annullare la delibera del 18 aprile 2023
relativamente al punto 1 dell'o.d.g. ed il riparto preventivo, limitatamente alla quota parte di spese per lavori
straordinari non imputabile all'attrice e per l'effetto accertare e determinare l'importo eventualmente dovuto
all'attrice sensi del Regolamento e delle norme di legge applicabili;
* IN OGNI CASO, con vittoria di spese e
competenze di causa”.
pagina 3 di 8 Costituitosi in giudizio, il convenuto chiedeva il rigetto sia dell'istanza di sospensione dell'efficacia CP_1
della delibera che delle domande formulate in via principale in quanto infondate in fatto e in diritto.
All'esito dell'udienza di trattazione dell'istanza cautelare, sciogliendo la riserva assunta in tale occasione, veniva sospesa l'efficacia della delibera assunta sul punto n. 1 dell'ordine del giorno e veniva confermata l'udienza di prima comparizione delle parti del 23.4.2024 (poi rinviata al 8.5.2024).
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito della suddetta udienza venivano rigettate le istanze istruttorie formulate dall'attrice e la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al 20.12.2024,
concedendo termine alle parti sino al 10.12.2024 per il deposito di note conclusionali.
Depositate le note conclusionali, parte attrice precisava le conclusioni riportandosi al foglio depositato in via telematica, che qui trascrive integralmente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: *
NEL MERITO - in via preliminare, per i motivi esposti in narrativa, sospendere inaudita altera parte o in
subordine previa anticipazione dell'udienza di discussione ai soli fini dell'accoglimento dell'istanza, l'efficacia
della delibera assembleare del 18 aprile 2023 relativamente al punto 1 dell'o.d.g.; - in via principale, per tutti i
motivi esposti in narrativa, accertare e pronunciare la nullità o comunque annullare la delibera dell'assemblea
del 18 aprile 2023 relativamente al punto 1 dell'o.d.g. ed il riparto preventivo allegato, nonché, per quanto
occorrer possa, la nullità della precedente delibera del 27 aprile 2022 relativamente al punto 1 dell'o.d.g.; - in via
subordinata, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e pronunciare la nullità o comunque annullare la
delibera del 18 aprile 2023 relativamente al punto 1 dell'o.d.g. ed il riparto preventivo, limitatamente alla quota
parte di spese per lavori straordinari non imputabile all'attrice e per l'effetto accertare e determinare l'importo
eventualmente dovuto all'attrice sensi del Regolamento e delle norme di legge applicabili;
* IN OGNI CASO, con
vittoria di spese e competenze di causa, di cui si chiede la liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.i. anche
per la fase cautelare di sospensione della delibera;
* IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze
istruttorie dedotte e non ammesse”.
Parte convenuta, dopo il deposito delle proprie note conclusionali, precisava come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica, come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale così GIUDICARE NEL MERITO:
Accertato il contenuto del Regolamento Condominiale in punto spese straordinarie e ritenuta corretta la loro
imputazione pro quota in capo a (in tutto o in parte) per gli interventi collegati al CIS, respingere la Pt_1
pagina 4 di 8 domanda perché infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese di giudizio”.
In esito alla discussione all'udienza del 3.2.2025, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Parte attrice lamenta la illegittimità
- della delibera del 27.4.2022 punto 1 dell'odg per non avere l'assemblea deliberato la costituzione di un fondo speciale ex lege previsto.
- della delibera del 18.4.2023 in considerazione del fatto che:
a) pur non essendo ravvisabile la fattispecie di urgenza di cui all'art. 1135, comma secondo, c.c., la stessa sarebbe stata adottata con il voto di 470,81 millesimi e non con la necessaria maggioranza qualificata di
501 millesimi prescritta dall'art. 1136, comma quarto c.c.;
b) la nuova ripartizione del preventivo delle spese straordinarie non sarebbe stata posta all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'assemblea e in quanto avrebbe introdotto, da un lato, un criterio di ripartizione delle spese non previsto né dalla legge né dal regolamento contrattuale e, dall'altro lato,
una garanzia dei condomini di saldo delle spese straordinarie eventualmente insolute non fondata su alcun titolo giuridico;
c) la nuova ripartizione del preventivo delle spese straordinarie violerebbe l'art. 21 del regolamento condominiale e l'art. 1123, comma secondo, c.c.
Il convenuto si difende affermando: CP_1
- che vi è stata costituzione del fondo speciale mediante comunicazione in assemblea che l'amministratore avrebbe aperto presso il una gestione separata dei lavori, così da garantire una CP_2
netta divisione tra la gestione ordinaria e la gestione straordinaria del condominio
- che l'approvazione della rettifica della ripartizione del preventivo delle spese straordinarie non necessitava della maggioranza qualificata prescritta dall'art. 1136, comma quarto, c.c.;
- che, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la convocazione all'assemblea del 18.4.2023 e il relativo avviso riportavano l'intenzione di illustrare le ragioni della nuova ripartizione delle spese straordinarie;
- che parte attrice sarebbe tenuta a contribuire alle spese straordinarie in virtù non della tabella relativa ai costi di gestione ordinaria (in cui effettivamente l'autorimessa non risulta contemplata), ma in virtù della tabella
“proprietà” nella quale la stessa risulta presente con l'attribuzione di 301 millesimi.
pagina 5 di 8 Fermo che la delibera del 27.4.2022 non può considerarsi sostituita dalla delibera del 18.4.2023 nella parte in cui approva i lavori atteso che come noto “in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere,
analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità. (Cas sez. VI,
08/06/2020, n.10847). Facendo applicazione della giurisprudenza richiamata al caso di specie, reputa il tribunale che la delibera condominiale del 18/04/2023, pur avendo provveduto sui medesimi argomenti ed avendo confermato espressamente il contenuto della delibera del 27.4.2022 non ha però modificato l'iniziale causa di invalidità ovvero la dedotta violazione dell'art. 1135 c.c. comma 4
Orbene quanto alla dedotta mancata costituzione del fondo speciale di cui all'art. 1135, comma primo, n. 4, c.c.,
si rileva che per le opere di cui al punto 1 dell'odg il motivo di impugnazione risulta fondato.
Dalla lettura del verbale assembleare e tenuto conto dell'importanza delle opere deliberata la stessa deve essere ritenuta di natura straordinaria e necessaria e non certo urgente atteso che non vi è prova in atti che la stessa fosse scaturita da una esigenza, immediata ed impellente, che non poteva essere differita senza danno alle cose comuni o alla proprietà esclusiva del e, quindi, senza possibilità di avvertire CP_1
tempestivamente i condomini. (Cass. n. 4364/2001). Da eseguirsi senza ritardo (vedi anche Cass. 26 marzo
2001, n. 4364); ovvero che non potesse essere differita senza danno o pericolo, secondo il criterio del buon padre di famiglia (Cass. 12 settembre 1980, n. 5256)
Emerge quindi che per tali opere era necessario costituire l'obbligatorio fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori straordinari da eseguirsi ai sensi dell'art. 1135 comma 4 c.c., circostanza nel caso in esame non avvenuta
Non coglie infatti il segno parte convenuta quando afferma che vi è stata costituzione del fondo speciale mediante verbalizzazione che l'amministratore avrebbe aperto presso il una gestione separata dei CP_2
lavori, così da garantire una netta divisione tra la gestione ordinaria e la gestione straordinaria del , CP_1
pagina 6 di 8 atteso che quella della apertura del conto può essere intesa come modalità di riscossione della somma deliberata per la spesa mancando specifica approvazione della costituzione del fondo stesso
Né può ritenersi fondata la eccepita intervenuta carenza di interesse ad una pronuncia sul punto per essere i lavori pressoché finiti, atteso che è pacifico che sebbene terminati gli stessi devono ancora essere pagati
,mancando due ratei e quindi il rischio sotteso all'operatività della previsione del fondo speciale persiste .
Consegue la nullità della delibera del 27.4.2022 di cui al punto 1 dell'odg per violazione del disposto di cui all'art. 1135 c.c. comma 4 .
Con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel merito del presente in giudizio sul detto punto impugnato , in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del
08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Quanto alla dedotta invalidità della delibera del 18.4.2023, disattesa l'eccepita omessa indicazione all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'assemblea dell'argomento inerente la ripartizione atteso il chiaro tenore dell'odg stesso che specifica “rettifica ripartizione addebiti spese straordinarie relativamente agli interventi
deliberati nell'assemblea del 27.4.2022”, quanto alla eccepita violazione dell'art. 21 del regolamento si rileva quanto segue.
Fermo che ogni condomino è tenuto a contribuire alle spese deliberate per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni secondo le previsioni regolamentari ovvero del codice civile e nella misura in esso indicata, nel caso in esame dalla documentazione in atti emerge che l'art. 21 prevede che “le spese
comuni saranno ripartite separatamente tra i diversi corpi di fabbrica come segue: - quelle di manutenzione
straordinaria, di miglioria delle parti comuni di ciascun corpo, di ricostruzione e di assicurazione contro gli incendi
e sulla responsabilità civile saranno ripartite in ragione dei millesimi ripartiti nella colonna Proprietà di cui alla
tabella millesimale in calce al presente regolamento di condominio e precisamente saranno POSTILLA
AGGIUNTA 1\1 (a pag 18 ) a carico del corpo “D” in ragione di 301 millesimi, del corpo “A” in ragione di 273
millesimi, del corpo “B” di 232 millesimi e del corpo “C” di 194 millesimi”, ove, come correttamente indicato da parte convenuta l'avverbio “separatamente” indicare che ogni corpo di fabbrica partecipa separatamente alle spese straordinarie su “ciascun corpo” in ragione dei millesimi ivi indicati (301 per il corpo D) e che, poi, esse sono nuovamente suddivise tra i proprietari delle unità immobiliari ricomprese in ciascun corpo.
pagina 7 di 8 Consegue che il motivo di impugnazione va disatteso perché infondato.
Va invece accolta la dedotta carenza di quorum deliberativo attesa la violazione dell'art .1136 c.c. comma 4
tenuto conto che , per quanto sopra detto , i lavori devono essere intesi come manutenzione straordinaria e non urgenti.
Consegue quindi che la delibera del 18.4.2023 punto 1 dell'odg va annullata per violazione del quorum deliberativo.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico di parte convenuta
La sentenza è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando sulle domande delle parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara nulla la delibera resa dall'assemblea del convenuto in data 27.4.2022 punto 1 dell'odg CP_1
come in motivazione
- annulla la delibera resa dall'assemblea del convenuto in data 18.4.2023 punto 1 dell'odg come in CP_1
motivazione
- rigetta ogni altra domanda di parte attrice
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore che liquida €.6.500,00 Controparte_3
per compensi oltre accessori di legge e rimborso forfetario oltre €.545,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario.
- sentenza esecutiva
Così deciso in Milano, 3.2.2025
Il Giudice
dott. Ssa Sabrina Bocconcello
pagina 8 di 8