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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/03/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 2736/2021 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Parte_1 C.F._1
Ciucciù - ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Urso - CONVENUTO
, nata a [...], in data [...] Controparte_2
, nato a [...], in data [...] CP_3
, nata a [...], in data [...] CP_4
, nata a [...], in data [...] CP_5
, nato a [...], in data [...] CP_6
, nato a [...], in data [...] CP_7 in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_8
- CONVENUTI CONTUMACI -
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: per l'ATTRICE: «Dichiarare la sig.ra … proprietaria per Parte_1 intervenuta usucapione dell'immobile sito nel Comune di contraddistinto in CP_8
Catasto al foglio di mappa n. 46 particelle n. 21 qualità classe fabb rurale, superficie (m) are 00 ca 05; particella 22, qualità classe fabb rurale, superficie (m) are 00 ca 01, particella 25 porz AA, qualità classe SEMIN ARBOR 2, superficie (m) are 00 ca 20, porz
AB qualità classe uliveto 4, superficie (m) are 03 ca 50,paricella 31 Porz AA qualità classe
SEMIN ARBOR 2, superficie (m) are 15 ca 70 porz AB qualità classe ULIVETO 2, superficie (m) are 28 ca 00,partilella 32 qualità classe seminato 2 superfice (m) are 04 ca
90; particella 19, qualità classe FABB RURALE superficie are 00 ca 19; particella 23 qualità superficie(m) are 00 ca 27, particella 29 Porz. AA Qualità classe CP_9
Uliveto 4 are 01 ca 00, porz AB PASC CESPUG 2 are 29 ca 80, particella 30 qualità classe Uliveto 4 are 71 ca 30, particella 34 porz AA qualità classe Semin Arbor 3 superficie (m) are 19 ca 44, porz AB qualità classe Uliveto 4 are 10 ca 16. in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni. 1) Conseguentemente, ordinare all'ufficio del Territorio di Servizio di Pubblicità Immobiliare, in persona del
Responsabile pro tempore di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a Part titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. in favore dell'odierna attrice bene immobile sopra descritto nonché autorizzare I'U.T.E ad effettuare le variazioni catastali dei
1 mappali e nelle misure sopra indicate a favore dell'odierna attrice. 2) Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa»;
per il CONVENUTO : «…nel merito rigettare la domanda attorea Controparte_1 poiché infondata in fatto ed in diritto».
I FATTI
Con atto di citazione notificato nel novembre 2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio , , Controparte_2 Controparte_1 CP_3
, , , e
[...] CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
, nonché il per sentire dichiarare l'intervenuta
[...] Controparte_8 usucapione in suo favore della proprietà dei terreni siti nel Comune di CP_8 contraddistinti nel Catasto Terreni dello stesso Comune al foglio di mappa n. 46 particelle n. 21, 22, 25, 31, 32, 19, 23, 29, 30, 34, che, attualmente, risultano intestati ai predetti convenuti.
L'attrice ha dedotto di aver posseduto e possedere uti dominus, ininterrottamente da oltre venti anni, in maniera pacifica, pubblica, indisturbata ed esclusiva i predetti terreni e di aver provveduto, nell'inerzia dei titolari, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, a coltivarli, a seminarli, a trarne i frutti, alla pulitura dei terreni e alla potatura degli alberi, alla molitura delle olive, a pagare le imposte, godendo del possesso materiale dell'immobile, senza riceverne opposizione, così dimostrandosi unica, vera ed esclusiva proprietaria.
Vertendo il presente giudizio in materia di diritti reali, l'attrice ha, altresì, dedotto di aver esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, concluso con verbale di mancato accordo in data 26.04.2021 per mancata adesione dei convenuti.
All'udienza del 30.11.2022, dato atto della regolare citazione dei suindicati convenuti, ne è stata dichiara la contumacia e, su richiesta di parte attrice, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Successivamente, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
19.02.2023, si è costituito in giudizio , il quale, dichiarata la morte Controparte_1 di , madre delle parti in causa, deceduta in data 21.12.2022, ha chiesto, Controparte_2 in via preliminare, l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c. e, nel merito, il rigetto della domanda attorea, per carenza dei presupposti legittimanti l'usucapione in capo all'attrice, in quanto gli appezzamenti di terreno oggetto di causa erano detenuti e curati dalla defunta e per essa da tutti i suoi figli - tra cui lo stesso convenuto Controparte_2
- i quali si sono occupati della manutenzione e coltivazione dei terreni, Controparte_1 per conto della madre, percependone sia i frutti civili che quelli naturali.
La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali e, con ordinanza del
12.02.2025, è stata assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., ridotti a giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e venti per le memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
La natura immobiliare della controversia rende necessario l'accertamento pregiudiziale circa l'attuale esistenza del diritto di proprietà sugli immobili oggetto di causa in capo ai convenuti, nonché in relazione all'assenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli.
2 L'accertamento dell'acquisto di un bene per usucapione, infatti, non può prescindere dall'accertamento puntuale e attuale della proprietà del bene medesimo in capo ai soggetti nei confronti dei quali la pronuncia deve essere resa.
Tali accertamenti, in quanto volti a verificare la legittimazione delle parti e l'integrità del contraddittorio, si reputano doverosi, non rilevando in alcun modo l'eventuale mancanza di contestazioni tra le parti in causa rispetto alla titolarità degli immobili oggetto del giudizio, né tantomeno la contumacia delle parti convenute, integrante, invero, un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria o, comunque, non contestativa dei fatti allegati dalla controparte. Peraltro, il principio di non contestazione, ormai codificato con l'art. 115 c.p.c., impone di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati, ma non le prospettazioni in diritto (cfr. Cass. civ. Ord. n. 1922 del 2016).
Ebbene, unico strumento di pubblicità idoneo al compimento degli accertamenti suddetti consiste nella documentazione ipocatastale e nelle certificazioni delle iscrizioni e trascrizioni, eseguite presso i registri immobiliari, a favore e contro, relativamente ai beni oggetto della chiesta pronuncia di usucapione, poiché solamente attraverso tale documentazione è possibile verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del soggetto convenuto al momento dell'instaurazione del giudizio, non essendo sufficienti, a tal fine, le visure catastali.
Si tratta, infatti, di documenti che contengono, esclusivamente, i dati anagrafici degli intestatari, la quota assegnata dagli uffici del Catasto, l'ubicazione del bene immobile e i dati catastali identificativi, la categoria e la superficie o il numero di vani, la rendita catastale o il reddito dominicale o agrario, ma in virtù di detto contenuto, l'utilità delle visure catastali è limitata a fini fiscali e reddituali, non costituendo esse prova dell'esistenza, in capo all'intestatario, di un diritto reale sul bene immobile ivi indicato, né l'esatta consistenza del diritto stesso, proprio in ragione della necessità di verificare l'esistenza di eventuali iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli. Al fine di individuare l'effettivo titolare del bene, è, dunque, necessaria la produzione dei certificati storici catastali rilasciati dalle Conservatorie, ossia della documentazione dei registri immobiliari concernente le iscrizioni e trascrizioni, o analoga certificazione notarile che dia atto delle risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Con la conseguenza che, in mancanza della documentazione ipocatastale, è impossibile per il giudicante accertare la sussistenza delle condizioni dell'azione di usucapione, ossia la titolarità formale del diritto in capo ai convenuti, nonché l'esistenza di eventuali litisconsorti necessari.
Pertanto, l'onere di produzione di tali documenti grava sulla parte interessata alla pronuncia nel merito, ossia sulla parte attrice, che deve provvedervi nei termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti non è sufficiente a dimostrare l'effettiva titolarità dei beni in capo alle parti convenute nel presente giudizio, avendo l'attrice prodotto - in allegato all'atto introduttivo del giudizio - soltanto le visure catastali relative ai beni immobili oggetto della domanda di usucapione, mentre nulla ha prodotto nel termine di preclusione delle istanze istruttorie, ovvero in allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. depositata in data 30.01.2023.
3 Dalle visure catastali in atti, peraltro, è emerso che solo i terreni contraddistinti dalle particelle n. 19, 23, 29, 30, 34, risultano intestati, in comproprietà, all'attrice Pt_1
, nonché ai convenuti , , ,
[...] Controparte_2 Controparte_1 CP_3
, , e (in virtù di una CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 denuncia di successione del 17.10.1992), mentre quelli contraddistinti dalle particelle n.
21, 22, 25, 31, 32 risultano intestati al quale concedente, e a Controparte_8
(nata a [...] [...]) e a (nato a Controparte_2 CP_8 CP_10 CP_8 il 20.08.1930) quali livellari. Sulla qualità di quest'ultimo, peraltro, l'attrice nulla ha
[...] precisato.
Ebbene, tale contenuto delle visure non consente, tuttavia, di ritenere provata la titolarità del bene in capo agli odierni convenuti, restando non provata la loro legittimazione passiva.
Infatti, nonostante tutti i dati in esse presenti, le visure non possono provare l'esistenza di un diritto reale o la titolarità giuridica dell'intestatario relativamente al bene immobile ivi indicato, in quanto documento utile a tal fine è solo il certificato delle trascrizioni relative agli immobili per cui è causa, che individua la reale titolarità dei beni e l'esistenza di eventuali diritti reali di godimento o domande giudiziali trascritte nell'arco del ventennio.
Non può ritenersi, pertanto, che l'istante abbia offerto prova di aver evocato in giudizio gli effettivi contraddittori, ovvero coloro che, in forza delle risultanze dei registri immobiliari, figurano come proprietari, anche se per quota, e contro cui l'istante avrebbe usucapito i beni de quibus.
Di conseguenza, la domanda di usucapione deve essere rigettata.
Va, poi, aggiunto, quale ulteriore motivo di reiezione che parte attrice non ha, comunque, provato l'avvenuto acquisto per usucapione in applicazione del generale principio espresso dall'art. 2697 cc.
Sotto tale profilo si osserva che, come affermato da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, ai sensi dell'art. 1158 c.c., “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e “per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena” (Cass. civ. n. 8662 del 2010). Ancora, “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (Cass. Civ. n. 12984 del 2002).
Occorre, dunque, verificare la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in opposizione all'inerzia del titolare. É onere dell'istante fornire adeguata prova del
4 possesso utile ad usucapire ex art. 1158 c.c. e dei relativi requisiti di legge richiesti: è, cioè, necessario che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, dia prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (Cass. civ. n. 15145 del 2004).
Era, quindi, onere dell'attrice provare il possesso ad usucapionem degli immobili de quibus, ossia di aver esercitato un potere di fatto sulla res corrispondente al diritto di proprietà, che richiede l'attuazione di una condotta materiale sulla res accompagnata dall'intenzione, resa palese a tutti, di esercitare una signoria di fatto sul bene uti dominus. In altri termini, avendo l'attrice chiesto di usucapire il diritto di proprietà esclusiva sull'immobile, l'onere della prova attiene all'esercizio, da parte sua, di un potere di fatto sulla cosa, che deve manifestarsi in una attività apertamente e obiettivamente contrastante con il possesso altrui, tale da rivelare in modo certo e inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo.
Si ricorda, anche, che la parte che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus, non essendo a tal fine sufficiente una semplice dichiarazione di aver posseduto (cfr. Cass., sez. VI-2, ord.
07.09.2018 n. 21873).
In materia di prova si precisa, infatti, che la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione quanto mai rigorosa in ordine all'inizio, alla durata e alle modalità del possesso ad usucapionem (cfr. Tribunale Lucca Sez. I, 13.05.2016; Tribunale Benevento,
9.01.2019 n. 20; cfr. anche Cass., Sez. VI, 07.09 2018 n. 21873 e Cass., Sez. VI,
04.07.2011 n. 14593).
La prova, come sopra delineata, non è stata raggiunta.
Quanto all'originaria apprensione materiale degli immobili per cui è causa, parte attrice ha semplicemente asserito di aver posseduto ininterrottamente da oltre venti anni, in maniera pacifica, pubblica, indisturbata ed esclusiva i terreni de quibus, senza in alcun modo chiarire in quale occasione, per quale ragione e con quali modalità avrebbe conseguito la disponibilità dell'immobile. Anche le concrete modalità di utilizzo dell'immobile per tutto il tempo necessario ad usucapire risultano descritte in termini eccessivamente generici o comunque inconferenti atteso che, l'attrice si è limitata a dedurre che il possesso uti dominus dei terreni in questione si sarebbe estrinsecato mediante manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, pulitura, coltivazione e semina, godimento dei frutti, potatura degli alberi, molitura delle olive, pagamento delle imposte.
La domanda si palesa, quindi, generica già sotto il profilo assertivo, non essendo specificamente individuati, nella loro dimensione fattuale, spaziale e temporale, gli atti compiuti dall'attrice da cui emergerebbe il possesso, da parte della stessa, dei beni per cui
è causa uti dominus.
Invero, al fine di provare un possesso utile ad usucapire non basta affermare di avere posseduto il bene per oltre vent'anni, espressione talmente generica che lascia invariati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione (cfr. Cass. Civ. n. 21873 del
2018), essendo necessaria la dimostrazione del come e del quando l'attore abbia iniziato a possedere uti dominus. Né lo svolgimento di attività di utilizzo, cura e manutenzione – peraltro, non specificamente individuate - costituisce elemento utile ai fini dell'usucapione,
5 non comportando le predette attività, di per sé, l'esercizio di atti di godimento del bene incompatibili con il riconoscimento della proprietà altrui.
È mancata, in definitiva, l'allegazione e dimostrazione del tempo del possesso e della qualità di possesso uti dominus di quel potere di fatto che l'attrice deduce di aver esercitato sui beni immobili oggetto del giudizio.
Le predette lacune assertive, poi, non potevano essere colmate neppure mediante l'espletamento della richiesta prova testimoniale - disattesa dal Tribunale - atteso che l'assolvimento dell'onere di allegazione costituisce un prius logico rispetto a quello dell'onere probatorio. I capitoli di prova formulati dall'attrice nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2
c.p.c., peraltro, risultano del tutto generici e privi di riferimenti temporali, in relazione alle modalità con le quali la parte attrice avrebbe instaurato la propria relazione con il bene oggetto di causa e alle singole attività svolte e, dunque, inidonei a dimostrare il vantato possesso.
La domanda di usucapione in esame va, quindi, disattesa.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese di lite nei rapporti tra l'attrice e il convenuto costituito, , Controparte_1 seguono il criterio della soccombenza (valore della causa: € 9.785,00, come dichiarato nell'atto di citazione).
Nulla deve, invece, disporsi sulle spese di lite relativamente alle altre parti convenute rimaste contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la contumacia di , , Controparte_2 CP_3 [...]
, , , e CP_11 CP_5 CP_6 CP_7
Controparte_8
2. rigetta la domanda proposta dall'attrice ; Parte_1
3. condanna l'attrice al rimborso delle spese di lite in favore del convenuto
[...]
, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese CP_1 generali, nonché c.p.a. e iva come per legge;
4. Nulla sulle spese relativamente agli altri convenuti, attesa la contumacia degli stessi.
Così deciso in Castrovillari, in data 25/03/2025
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Sofia Veraldi, addetta all'
Ufficio per il processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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