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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 27/10/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 846/2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ON CO;
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Controparte_1 C.F._2
Paparo; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., e – premesso Parte_1 Controparte_1 di aver contratto matrimonio concordatario in data 19.04.1997 in Ciro' Marina, da cui sono nati i figli il 24.02.1998 e il 20.09.2001; che il Tribunale di Crotone, con sentenza n. Per_1 Per_2
504/2013 del 06.05.2013 e pubblicata in pari data, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sulla base delle condizioni concordate dalle parti, ponendo a carico del Pt_1 un assegno mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento dei figli;
che in seguito il figlio ha intrapreso un'attività lavorativa divenendo, di fatto, economicamente Per_1 autosufficiente e per tale motivo risulta necessario rivedere le condizioni economiche relative al contributo di mantenimento a carico del padre – hanno chiesto modificarsi le condizioni di
1 divorzio, nei termini di cui all'accordo contenuto nel ricorso introduttivo sottoscritto dalle parti.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, letto l'art. 473 bis.51, ult. comma c.p.c., la domanda può essere integralmente accolta, non ravvisandosi ragioni di segno contrario.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Crotone n.
504/2013 del 06.05.2013 e pubblicata in pari data, nei termini di cui all'accordo contenuto nel ricorso introduttivo sottoscritto dalle parti.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 846/2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ON CO;
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Controparte_1 C.F._2
Paparo; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., e – premesso Parte_1 Controparte_1 di aver contratto matrimonio concordatario in data 19.04.1997 in Ciro' Marina, da cui sono nati i figli il 24.02.1998 e il 20.09.2001; che il Tribunale di Crotone, con sentenza n. Per_1 Per_2
504/2013 del 06.05.2013 e pubblicata in pari data, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sulla base delle condizioni concordate dalle parti, ponendo a carico del Pt_1 un assegno mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento dei figli;
che in seguito il figlio ha intrapreso un'attività lavorativa divenendo, di fatto, economicamente Per_1 autosufficiente e per tale motivo risulta necessario rivedere le condizioni economiche relative al contributo di mantenimento a carico del padre – hanno chiesto modificarsi le condizioni di
1 divorzio, nei termini di cui all'accordo contenuto nel ricorso introduttivo sottoscritto dalle parti.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, letto l'art. 473 bis.51, ult. comma c.p.c., la domanda può essere integralmente accolta, non ravvisandosi ragioni di segno contrario.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Crotone n.
504/2013 del 06.05.2013 e pubblicata in pari data, nei termini di cui all'accordo contenuto nel ricorso introduttivo sottoscritto dalle parti.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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