TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 07/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 503/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZOLA FABIO, elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio del difensore, sito in VIA G. LA FARINA, 14/E 90141 – PALERMO;
contro
(C.F. e P. IVA ), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1
Roma Via Grezar n. 14, in persona del , con il Controparte_3 Controparte_4 patrocinio dell'avv. ZILETTI ANDREA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in con studio in Brescia, Via Solferino n. 3;
Con la chiamata in causa di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICA SERGIO, elettivamente domiciliato in CP_5 P.IVA_2
Rovigo, piazza Fratelli Cervi n. 5, presso il difensore;
In punto a:
Opposizione ad intimazione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“Preliminarmente ai sensi dell'art. 615, c. 1o, e 617 c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva del predetto avviso almeno limitatamente alla parte oggetto della formulata opposizione e, nel merito, 1. dichiararsi l'estinzione dei pretesi diritti di cui all'impugnato avviso ed in riferimento alle elencate cartelle per intervenuta prescrizione, con conseguente l'inesistenza del diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione per inesistenza dei crediti vantati di cui alle cartelle riportate dal n.1 al n.13 dell'elenco di cui in premessa per complessivi € 177.688,45 a fronte degli 179.987,84 dei quali è stato intimato il pagamento;
2. condannare il convenuto a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio, comprensive dei diritti ed onorari di avvocato, oltre ad IVA e CPA disponendone la distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario nella misura legale sulla base imponibile.”
pagina 1 di 5 ***
Il procuratore di parte chiede e conclude: CP_5
“Respingersi il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, attesa la regolarità della notifica dell'avviso di addebito n. 399 2016 00004634 44. Con vittoria di spese, competenze ed onorari lite. ”
***
Il procuratore di parte chiede e conclude: Controparte_2
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di quanto Controparte_6 al contenuto e alla notificazione dell'avviso di addebito oggetto di causa. CP_5
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta tardivamente ovvero per le motivazioni tutte meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettarla mandando assolta la convenuta da ogni avversa pretesa.
Nel merito
- accertare e dichiarare legittimo l'operato dell' e, per l'effetto, Controparte_6 respingere l'opposizione proposta, così come le domande tutte di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato al Concessionario il 23.3.2023 , come sopra Controparte_1
rappresentato, conveniva in giudizio per sentire Controparte_7
accogliere le conclusioni formulate in epigrafe, a tal fine esponendo di aver ricevuto il 22.2.2023 notifica dell'avviso di intimazione n.099 202390002649 82/000 da parte della convenuta, con richiesta di pagamento entro cinque giorni della complessiva somma di € 179.987,84, in forza di cartelle esattoriali ed avvisi di addebito, alcuni dei quali relativi a crediti contributivi, in particolare i seguenti:
- cartella n.09920070000636476000 dell'importo di € 7.435,30 notificata in data 4/7/2007 per credito sede di Rovigo risalente al 2001; CP_5
- cartella n. 0992008000293773000 dell'importo di € 10.606,89 notificata in data 26/2/2008 relativa ad un credito sede di Vercelli risalente agli anni 2004-2005; CP_5
- cartella n. 09920110005300152000 dell'importo di € 3.728,06 notificata in data 14/9/2011 relativa ad un credito per sanzioni della Direzione Territoriale del lavoro di Vercelli del 2008;
- avviso di addebito n. 39920160000463444000 dell'importo di € 1.780,22 notificato in data
13/5/2016 relativa ad un credito sede di Vercelli risalente all'anno 2015. CP_5
pagina 2 di 5 Si doleva l'opponente dell'intervenuta prescrizione delle somme portata da tali titoli, affermando che come stabilito dalla Suprema Corte (Cass. 23 febbraio 2021 n. 4899) doveva applicarsi la prescrizione quinquennale.
Si costituiva ritualmente in giudizio , come sopra rappresentata, che Controparte_2 preliminarmente eccepiva l'incompetenza per materia del Giudice Ordinario per le cartelle e l'avviso di addebito sopra indicato, affermando sussistere la competenza per materia del Giudice del Lavoro, e nel merito resisteva al ricorso, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe.
Veniva disposto lo stralcio dal procedimento principale della parte relativa all'impugnativa delle cartelle e dell'avviso sopra indicato, e il procedimento risultante veniva assegnato in data 8.7.2024 allo scrivente Giudice, che in data 30.10.2024 disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di con riferimento all'impugnativa dell'unico avviso di addebito;
l' si costituiva ritualmente CP_5 CP_8
in giudizio, come sopra rappresentato, resistendo al ricorso e rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato sul PCT unitamente alla presente motivazione.
L'opposizione è fondata, sia con riguardo alle cartelle esattoriali che con riguardo all'avviso di addebito posti a fondamento dell'impugnata intimazione di pagamento.
I crediti portati da tali atti risultano infatti prescritti, dovendosi applicare l'insegnamento della Suprema
Corte, che a Sezioni Unite (sentenza n. 23397 del 17/11/2016) ha stabilito che la scadenza del termine
- pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma
5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c..
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , CP_5
che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010). CP_8
Le cartelle esattoriali e l'avviso di addebito sopra indicati risultano notificati all'opponente nelle seguenti date:
pagina 3 di 5 - la cartella n. 09920070000636476 000, dell'importo di € 7.435,30, è stata notificata in data 4.07.2007
(doc. 8 all. memoria;
CP_9
- la cartella n. 0992008000293773 000, dell'importo di € 10.606,89, è stata notificata in data
26.02.2008 (doc. 9);
- la cartella n. 09920110005300152 000, dell'importo di € 3.728,06, è stata notificata in data
14.09.2011 (doc. 10); mentre l' , nel costituirsi in giudizio, ha allegato la sola notifica del 13.5.2016 e nessun atto CP_5
interruttivo successivo, né ulteriori atti interruttivi risultano allegati dal Concessionario rispetto a quelli sopra indicati, sicché per tutti gli atti impositivi deve ritenersi decorso il termine quinquennale di prescrizione all'atto della notifica dell'impugnata intimazione di pagamento (22.3.2023), che dunque va annullata per la parte riferita ai crediti contributivi sopra ricordati.
Le spese seguono la soccombenza di rispetto alla domanda attorea e Controparte_2
sono liquidate nel dispositivo che segue secondo i compensi medi previsti dalla tabella 4 all. al DM
55/2014, come aggiornata dal DM 147/2022 fasi di studio ed introduttiva, non essendosi svolta la fase istruttoria ed essendo ridotta al minimo quella decisoria, per cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed
26.000.00 nel quale ricade il valore della parte dell'intimazione impugnata oggetto del presente procedimento, ridotti della metà stante la scarsa complessità della controversia, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto. CP_ L' deve invece essere mandato assolto dalle spese di lite, avendo per parte sua provveduto alla corretta e tempestiva notifica dei crediti contributivi azionati verso il ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 503/2024 RG C.L., promossa da Controparte_1
contro , con la chiamata in causa di ogni Controparte_7 CP_5
diversa domanda, eccezione o istanza disattesa e rigettata, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione, annullando l'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa ai crediti contributivi oggetto del presente procedimento;
2. Condanna a rifondere al ricorrente – e per lui al procuratore Controparte_7 costituito, che si è dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in € 1.706,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%;
3. Spese compensate tra parte ricorrente ed . CP_5
pagina 4 di 5 Così deciso in Rovigo, in data 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 503/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZOLA FABIO, elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio del difensore, sito in VIA G. LA FARINA, 14/E 90141 – PALERMO;
contro
(C.F. e P. IVA ), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1
Roma Via Grezar n. 14, in persona del , con il Controparte_3 Controparte_4 patrocinio dell'avv. ZILETTI ANDREA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in con studio in Brescia, Via Solferino n. 3;
Con la chiamata in causa di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICA SERGIO, elettivamente domiciliato in CP_5 P.IVA_2
Rovigo, piazza Fratelli Cervi n. 5, presso il difensore;
In punto a:
Opposizione ad intimazione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“Preliminarmente ai sensi dell'art. 615, c. 1o, e 617 c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva del predetto avviso almeno limitatamente alla parte oggetto della formulata opposizione e, nel merito, 1. dichiararsi l'estinzione dei pretesi diritti di cui all'impugnato avviso ed in riferimento alle elencate cartelle per intervenuta prescrizione, con conseguente l'inesistenza del diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione per inesistenza dei crediti vantati di cui alle cartelle riportate dal n.1 al n.13 dell'elenco di cui in premessa per complessivi € 177.688,45 a fronte degli 179.987,84 dei quali è stato intimato il pagamento;
2. condannare il convenuto a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio, comprensive dei diritti ed onorari di avvocato, oltre ad IVA e CPA disponendone la distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario nella misura legale sulla base imponibile.”
pagina 1 di 5 ***
Il procuratore di parte chiede e conclude: CP_5
“Respingersi il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, attesa la regolarità della notifica dell'avviso di addebito n. 399 2016 00004634 44. Con vittoria di spese, competenze ed onorari lite. ”
***
Il procuratore di parte chiede e conclude: Controparte_2
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di quanto Controparte_6 al contenuto e alla notificazione dell'avviso di addebito oggetto di causa. CP_5
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta tardivamente ovvero per le motivazioni tutte meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettarla mandando assolta la convenuta da ogni avversa pretesa.
Nel merito
- accertare e dichiarare legittimo l'operato dell' e, per l'effetto, Controparte_6 respingere l'opposizione proposta, così come le domande tutte di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato al Concessionario il 23.3.2023 , come sopra Controparte_1
rappresentato, conveniva in giudizio per sentire Controparte_7
accogliere le conclusioni formulate in epigrafe, a tal fine esponendo di aver ricevuto il 22.2.2023 notifica dell'avviso di intimazione n.099 202390002649 82/000 da parte della convenuta, con richiesta di pagamento entro cinque giorni della complessiva somma di € 179.987,84, in forza di cartelle esattoriali ed avvisi di addebito, alcuni dei quali relativi a crediti contributivi, in particolare i seguenti:
- cartella n.09920070000636476000 dell'importo di € 7.435,30 notificata in data 4/7/2007 per credito sede di Rovigo risalente al 2001; CP_5
- cartella n. 0992008000293773000 dell'importo di € 10.606,89 notificata in data 26/2/2008 relativa ad un credito sede di Vercelli risalente agli anni 2004-2005; CP_5
- cartella n. 09920110005300152000 dell'importo di € 3.728,06 notificata in data 14/9/2011 relativa ad un credito per sanzioni della Direzione Territoriale del lavoro di Vercelli del 2008;
- avviso di addebito n. 39920160000463444000 dell'importo di € 1.780,22 notificato in data
13/5/2016 relativa ad un credito sede di Vercelli risalente all'anno 2015. CP_5
pagina 2 di 5 Si doleva l'opponente dell'intervenuta prescrizione delle somme portata da tali titoli, affermando che come stabilito dalla Suprema Corte (Cass. 23 febbraio 2021 n. 4899) doveva applicarsi la prescrizione quinquennale.
Si costituiva ritualmente in giudizio , come sopra rappresentata, che Controparte_2 preliminarmente eccepiva l'incompetenza per materia del Giudice Ordinario per le cartelle e l'avviso di addebito sopra indicato, affermando sussistere la competenza per materia del Giudice del Lavoro, e nel merito resisteva al ricorso, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe.
Veniva disposto lo stralcio dal procedimento principale della parte relativa all'impugnativa delle cartelle e dell'avviso sopra indicato, e il procedimento risultante veniva assegnato in data 8.7.2024 allo scrivente Giudice, che in data 30.10.2024 disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di con riferimento all'impugnativa dell'unico avviso di addebito;
l' si costituiva ritualmente CP_5 CP_8
in giudizio, come sopra rappresentato, resistendo al ricorso e rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato sul PCT unitamente alla presente motivazione.
L'opposizione è fondata, sia con riguardo alle cartelle esattoriali che con riguardo all'avviso di addebito posti a fondamento dell'impugnata intimazione di pagamento.
I crediti portati da tali atti risultano infatti prescritti, dovendosi applicare l'insegnamento della Suprema
Corte, che a Sezioni Unite (sentenza n. 23397 del 17/11/2016) ha stabilito che la scadenza del termine
- pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma
5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c..
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , CP_5
che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010). CP_8
Le cartelle esattoriali e l'avviso di addebito sopra indicati risultano notificati all'opponente nelle seguenti date:
pagina 3 di 5 - la cartella n. 09920070000636476 000, dell'importo di € 7.435,30, è stata notificata in data 4.07.2007
(doc. 8 all. memoria;
CP_9
- la cartella n. 0992008000293773 000, dell'importo di € 10.606,89, è stata notificata in data
26.02.2008 (doc. 9);
- la cartella n. 09920110005300152 000, dell'importo di € 3.728,06, è stata notificata in data
14.09.2011 (doc. 10); mentre l' , nel costituirsi in giudizio, ha allegato la sola notifica del 13.5.2016 e nessun atto CP_5
interruttivo successivo, né ulteriori atti interruttivi risultano allegati dal Concessionario rispetto a quelli sopra indicati, sicché per tutti gli atti impositivi deve ritenersi decorso il termine quinquennale di prescrizione all'atto della notifica dell'impugnata intimazione di pagamento (22.3.2023), che dunque va annullata per la parte riferita ai crediti contributivi sopra ricordati.
Le spese seguono la soccombenza di rispetto alla domanda attorea e Controparte_2
sono liquidate nel dispositivo che segue secondo i compensi medi previsti dalla tabella 4 all. al DM
55/2014, come aggiornata dal DM 147/2022 fasi di studio ed introduttiva, non essendosi svolta la fase istruttoria ed essendo ridotta al minimo quella decisoria, per cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed
26.000.00 nel quale ricade il valore della parte dell'intimazione impugnata oggetto del presente procedimento, ridotti della metà stante la scarsa complessità della controversia, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto. CP_ L' deve invece essere mandato assolto dalle spese di lite, avendo per parte sua provveduto alla corretta e tempestiva notifica dei crediti contributivi azionati verso il ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 503/2024 RG C.L., promossa da Controparte_1
contro , con la chiamata in causa di ogni Controparte_7 CP_5
diversa domanda, eccezione o istanza disattesa e rigettata, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione, annullando l'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa ai crediti contributivi oggetto del presente procedimento;
2. Condanna a rifondere al ricorrente – e per lui al procuratore Controparte_7 costituito, che si è dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in € 1.706,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%;
3. Spese compensate tra parte ricorrente ed . CP_5
pagina 4 di 5 Così deciso in Rovigo, in data 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 5 di 5