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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 05/11/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
RG 3190 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena Regolamentazio Volontaria Giurisdizione ne dell'esercizio della
responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
AN Serrao Giudice
Giulia Capannoli Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento non contenzioso iscritto al n. 3190 /2025 R.G. promosso da
, , nata il [...] , a [...] , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv.BROCCHI ELENA , Indirizzo Telematico , che lo/la rappresenta e difende, Controparte_1
( ) VIALE P. TOSELLA N. 112 53100 SIENA;
C.F._2 Ricorrente
CON
nato in [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), domiciliato e rappresentato come sopra C.F._3
Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI
Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole” il 26/9/2025. Ricorrenti: “ Voglia l'On.le Tribunale adito prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti CONDIZIONI
Pagina 1 1. I figli saranno affidati, in modo condiviso, ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
2. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. I figli saranno collocati prevalentemente presso la madre e pertanto avranno residenza abituale presso la Sig.ra ella casa coniugale come da Parte_1 accordo tra le parti.
4. Il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento dei figli Controparte_2
e la somma di € 400,00 sino al mese di maggio 2026 compreso e dal Per_1 Per_2 mese di Giugno 2026 la somma di € 500,00 mensili (€250,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato a alle seguenti coordinate IBAN: Parte_2
[...]. A tal proposito il sig. si Controparte_2 impegna sin d'ora ad autorizzare il proprio datore di lavoro a trattenere dallo stipendio mensile la somma prevista a titolo di contributo al mantenimento e a versarla direttamente sul conto corrente sopra indicato. In proposito si chiede sin d'ora che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, a norma dell'art. 3, comma 2, L. n. 219 del 2012, ordinare giudizialmente, al datore di lavoro del sig. , il Controparte_2 versamento diretto del suo contributo periodico al mantenimento dei figli alla madre L'art. 3 della l.n. 219/2012, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali Parte_1 in materia di alimenti e mantenimento della prole, sancisce infatti che “il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 1° dicembre 1970, n. 898”.
5. Le spese straordinarie necessarie ai figli saranno sostenute nella misura del 100% dalla sig.ra Parte_1
6. In ragione del ridotto importo che il sig. corrisponderà Controparte_2 mensilmente a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli nonché della mancata corresponsione di qualsiasi somma a titolo di contributo alle spese straordinarie che verranno appunto sostenute interamente dalla sig.ra le parti Pt_1 quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, soprattutto nell'interesse dei figli minori, hanno convenuto che il sig.
[...]
cederà e trasferirà la quota di proprietà pari al 50% ad esso Controparte_2 appartenente della casa coniugale, come identificata in premessa, alla sig.ra Pt_1 la quale, a sua volta, ritrasferirà ai figli e , al compimento del
[...] Per_1 Per_2 loro diciottesimo anno di età, detta quota parte pari al 50% della proprietà dell'immobile. Pertanto il sig. , a compensazione del minor importo versato Controparte_2 mensilmente a titolo di mantenimento, con il presente atto si impegna a trasferire la propria quota parte di proprietà del predetto immobile alla sig.ra Parte_1 quale contributo al mantenimento una tantum.
La Sig.ra contestualmente, accetta il trasferimento della quota del Parte_1
50% dell'immobile e si impegna sin d'ora a ritrasferire detta quota ai figli e Per_1
Pagina 2 , al compimento del loro diciottesimo anno di età. Per_2
Il trasferimento della quota di proprietà della casa familiare in favore della sig.ra
[...]
, avverrà senza versamento di alcun corrispettivo di prezzo da parte della Parte_3 stessa perché in adempimento degli accordi presi in questa sede nell'ambito della complessiva definizione dei rapporti economico – patrimoniali fra coniugi e poiché con i presenti patti congiunti si realizza l'interesse dei figli e quindi con espressa richiesta di esenzione da ogni imposta e tassa. In particolare, il trasferimento della quota di proprietà, è posto come elemento funzionale ed indispensabile per la soluzione della crisi matrimoniale e quindi le parti richiedono che l'atto notarile esecutivo usufruisca delle esenzioni ed agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n.74, come stabilito nelle sentenze della Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154 e 11 giugno 2003 n. 202, in conformità alla Circolare Ministeriale n. 49/E del 16 marzo 2000, alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014 nonché alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 65/E del 16 luglio 2015. Le spese notarili ed ogni altro costo concernente gli atti dispositivi sopra descritti saranno sostenuti dalla signora dalla sig.ra mentre il signor si Parte_1 CP_2 impegna a contribuire per un massimo di € 1000,00; (mille euro);
7. La sig.ra ad avvenuto trasferimento della quota parte di Parte_1 proprietà da parte del sig. , si accollerà il residuo del mutuo di Controparte_2 acquisto dell'abitazione, con accollo liberatorio ove concesso dall'Istituto di Credito, ovvero con accollo non liberatorio in caso di parere negativo di quest'ultimo ma impegnandosi comunque al pagamento di tutti i ratei di mutuo scaduti ed in scadenza.
8. L'assegno unico per i figli a carico sarà interamente percepito dalla sig.ra senza necessità di ulteriore consenso da parte del sig. Parte_1 Controparte_2
che comunque si dichiara sin d'ora disponibile a rilasciarlo ove richiesto.
[...]
9. Riguardo al diritto di visita del sig. ai figli e Controparte_2 Per_2
, si segnala che con provvedimento del 23.03.2021 il Tribunale per i minorenni Per_1 di Firenze, nell'ambito della procedura finalizzata ad ottenere provvedimenti cautelari e temporanei idonei ad ovviare a situazioni pregiudizievoli per i minori e avente n.717/2020 VG, ha conferito mandato al Servizio Sociale di organizzare, sino a diversa decisione del Tribunale Ordinario, gli incontri dei minori con il padre, inizialmente alla presenza di un operatore che ne osservasse la relazione e con la possibilità di graduale liberalizzazione e incremento sulla base dell'andamento degli stessi. Attualmente il Servizio Sociale, in persona della referente Dott.ssa Elisa Garosi, organizza gli incontri dei minori con il padre una volta al mese in uno “spazio neutro”
e alla presenza di un educatore. Il sig. accetta di continuare a Controparte_2 vedere i figli in modalità protetta alla presenza di un educatore, almeno sino a quando ciò sarà ritenuto necessario dal Servizio Sociale. Il padre potrà quindi vedere i figli e con detta modalità, una volta al mese, per circa un'ora, così come Per_1 Per_2 disposto dal Servizio sociale e ciò al fine di preservare e mantenere il legame familiare e affettivo nonché garantire il soddisfacimento del bisogno di appartenenza dei minori.
Tenendo conto del prioritario interesse dei minori, in base all'andamento degli incontri, ove possibile, potrà riprendere la gestione autonoma dei figli secondo le modalità che
Pagina 3 il Servizio Sociale vorrà indicare nelle proprie relazioni e comunque con l'obiettivo di garantire al padre visite con cadenza settimanale.
10. Le parti con il presente atto hanno definito ogni questione patrimoniale.
11. Le parti dichiarano di aver perfettamente compreso il contenuto del presente accordo e di averne accettato integralmente il contenuto e i suoi effetti.
12. Le parti dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi dei figli e pertanto si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
13. Le spese legali della presente procedura verranno sostenute dalle parti ciascuno per la loro parte, con rinuncia alla solidarietà professionale tra avvocati”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 22/9/2025 hanno adito il Tribunale di Siena affinché venisse omologata la regolamentazione dell'affido della prole minore alle condizioni sopra indicate .
Il Collegio fa proprie le condizioni indicate in ricorso (compreso l'ordine al datore di lavoro di provvedere direttamente al pagamento del contributo ordinario mensile come meglio specificato ai punti al punto 4) che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico .
Il P.m. ha formulato conclusioni scritte favorevoli.
considerato che
, trattandosi di ricorso congiunto, non occorre provvedere sulle spese processuali;
PQM
definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto così provvede : Omologa le condizioni di cui in epigrafe e, pertanto, ordina al datore di lavoro di
[...] di Siena, di versare direttamente in favore di Parte_4 Pt_1 il contributo economico meglio specificato al punto 4 delle medesime condizioni.
[...] Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Siena 4/11/2025
Il Presidente Paolo Bernardini
Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
Pagina 4
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena Regolamentazio Volontaria Giurisdizione ne dell'esercizio della
responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
AN Serrao Giudice
Giulia Capannoli Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento non contenzioso iscritto al n. 3190 /2025 R.G. promosso da
, , nata il [...] , a [...] , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv.BROCCHI ELENA , Indirizzo Telematico , che lo/la rappresenta e difende, Controparte_1
( ) VIALE P. TOSELLA N. 112 53100 SIENA;
C.F._2 Ricorrente
CON
nato in [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), domiciliato e rappresentato come sopra C.F._3
Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI
Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole” il 26/9/2025. Ricorrenti: “ Voglia l'On.le Tribunale adito prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti CONDIZIONI
Pagina 1 1. I figli saranno affidati, in modo condiviso, ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
2. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. I figli saranno collocati prevalentemente presso la madre e pertanto avranno residenza abituale presso la Sig.ra ella casa coniugale come da Parte_1 accordo tra le parti.
4. Il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento dei figli Controparte_2
e la somma di € 400,00 sino al mese di maggio 2026 compreso e dal Per_1 Per_2 mese di Giugno 2026 la somma di € 500,00 mensili (€250,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato a alle seguenti coordinate IBAN: Parte_2
[...]. A tal proposito il sig. si Controparte_2 impegna sin d'ora ad autorizzare il proprio datore di lavoro a trattenere dallo stipendio mensile la somma prevista a titolo di contributo al mantenimento e a versarla direttamente sul conto corrente sopra indicato. In proposito si chiede sin d'ora che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, a norma dell'art. 3, comma 2, L. n. 219 del 2012, ordinare giudizialmente, al datore di lavoro del sig. , il Controparte_2 versamento diretto del suo contributo periodico al mantenimento dei figli alla madre L'art. 3 della l.n. 219/2012, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali Parte_1 in materia di alimenti e mantenimento della prole, sancisce infatti che “il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 1° dicembre 1970, n. 898”.
5. Le spese straordinarie necessarie ai figli saranno sostenute nella misura del 100% dalla sig.ra Parte_1
6. In ragione del ridotto importo che il sig. corrisponderà Controparte_2 mensilmente a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli nonché della mancata corresponsione di qualsiasi somma a titolo di contributo alle spese straordinarie che verranno appunto sostenute interamente dalla sig.ra le parti Pt_1 quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, soprattutto nell'interesse dei figli minori, hanno convenuto che il sig.
[...]
cederà e trasferirà la quota di proprietà pari al 50% ad esso Controparte_2 appartenente della casa coniugale, come identificata in premessa, alla sig.ra Pt_1 la quale, a sua volta, ritrasferirà ai figli e , al compimento del
[...] Per_1 Per_2 loro diciottesimo anno di età, detta quota parte pari al 50% della proprietà dell'immobile. Pertanto il sig. , a compensazione del minor importo versato Controparte_2 mensilmente a titolo di mantenimento, con il presente atto si impegna a trasferire la propria quota parte di proprietà del predetto immobile alla sig.ra Parte_1 quale contributo al mantenimento una tantum.
La Sig.ra contestualmente, accetta il trasferimento della quota del Parte_1
50% dell'immobile e si impegna sin d'ora a ritrasferire detta quota ai figli e Per_1
Pagina 2 , al compimento del loro diciottesimo anno di età. Per_2
Il trasferimento della quota di proprietà della casa familiare in favore della sig.ra
[...]
, avverrà senza versamento di alcun corrispettivo di prezzo da parte della Parte_3 stessa perché in adempimento degli accordi presi in questa sede nell'ambito della complessiva definizione dei rapporti economico – patrimoniali fra coniugi e poiché con i presenti patti congiunti si realizza l'interesse dei figli e quindi con espressa richiesta di esenzione da ogni imposta e tassa. In particolare, il trasferimento della quota di proprietà, è posto come elemento funzionale ed indispensabile per la soluzione della crisi matrimoniale e quindi le parti richiedono che l'atto notarile esecutivo usufruisca delle esenzioni ed agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n.74, come stabilito nelle sentenze della Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154 e 11 giugno 2003 n. 202, in conformità alla Circolare Ministeriale n. 49/E del 16 marzo 2000, alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014 nonché alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 65/E del 16 luglio 2015. Le spese notarili ed ogni altro costo concernente gli atti dispositivi sopra descritti saranno sostenuti dalla signora dalla sig.ra mentre il signor si Parte_1 CP_2 impegna a contribuire per un massimo di € 1000,00; (mille euro);
7. La sig.ra ad avvenuto trasferimento della quota parte di Parte_1 proprietà da parte del sig. , si accollerà il residuo del mutuo di Controparte_2 acquisto dell'abitazione, con accollo liberatorio ove concesso dall'Istituto di Credito, ovvero con accollo non liberatorio in caso di parere negativo di quest'ultimo ma impegnandosi comunque al pagamento di tutti i ratei di mutuo scaduti ed in scadenza.
8. L'assegno unico per i figli a carico sarà interamente percepito dalla sig.ra senza necessità di ulteriore consenso da parte del sig. Parte_1 Controparte_2
che comunque si dichiara sin d'ora disponibile a rilasciarlo ove richiesto.
[...]
9. Riguardo al diritto di visita del sig. ai figli e Controparte_2 Per_2
, si segnala che con provvedimento del 23.03.2021 il Tribunale per i minorenni Per_1 di Firenze, nell'ambito della procedura finalizzata ad ottenere provvedimenti cautelari e temporanei idonei ad ovviare a situazioni pregiudizievoli per i minori e avente n.717/2020 VG, ha conferito mandato al Servizio Sociale di organizzare, sino a diversa decisione del Tribunale Ordinario, gli incontri dei minori con il padre, inizialmente alla presenza di un operatore che ne osservasse la relazione e con la possibilità di graduale liberalizzazione e incremento sulla base dell'andamento degli stessi. Attualmente il Servizio Sociale, in persona della referente Dott.ssa Elisa Garosi, organizza gli incontri dei minori con il padre una volta al mese in uno “spazio neutro”
e alla presenza di un educatore. Il sig. accetta di continuare a Controparte_2 vedere i figli in modalità protetta alla presenza di un educatore, almeno sino a quando ciò sarà ritenuto necessario dal Servizio Sociale. Il padre potrà quindi vedere i figli e con detta modalità, una volta al mese, per circa un'ora, così come Per_1 Per_2 disposto dal Servizio sociale e ciò al fine di preservare e mantenere il legame familiare e affettivo nonché garantire il soddisfacimento del bisogno di appartenenza dei minori.
Tenendo conto del prioritario interesse dei minori, in base all'andamento degli incontri, ove possibile, potrà riprendere la gestione autonoma dei figli secondo le modalità che
Pagina 3 il Servizio Sociale vorrà indicare nelle proprie relazioni e comunque con l'obiettivo di garantire al padre visite con cadenza settimanale.
10. Le parti con il presente atto hanno definito ogni questione patrimoniale.
11. Le parti dichiarano di aver perfettamente compreso il contenuto del presente accordo e di averne accettato integralmente il contenuto e i suoi effetti.
12. Le parti dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi dei figli e pertanto si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
13. Le spese legali della presente procedura verranno sostenute dalle parti ciascuno per la loro parte, con rinuncia alla solidarietà professionale tra avvocati”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 22/9/2025 hanno adito il Tribunale di Siena affinché venisse omologata la regolamentazione dell'affido della prole minore alle condizioni sopra indicate .
Il Collegio fa proprie le condizioni indicate in ricorso (compreso l'ordine al datore di lavoro di provvedere direttamente al pagamento del contributo ordinario mensile come meglio specificato ai punti al punto 4) che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico .
Il P.m. ha formulato conclusioni scritte favorevoli.
considerato che
, trattandosi di ricorso congiunto, non occorre provvedere sulle spese processuali;
PQM
definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto così provvede : Omologa le condizioni di cui in epigrafe e, pertanto, ordina al datore di lavoro di
[...] di Siena, di versare direttamente in favore di Parte_4 Pt_1 il contributo economico meglio specificato al punto 4 delle medesime condizioni.
[...] Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Siena 4/11/2025
Il Presidente Paolo Bernardini
Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
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