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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 11/12/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1328 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. PIAZZA CARLO, giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti CECCARELLI RITA e DE Controparte_1
BE RA, giusta delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74.
Con sentenza non definitiva emessa da questo Tribunale in data 18.02.2025 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Lo stato di separazione risulta essersi protratto ininterrottamente oltre il tempo di legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Parte ricorrente ha chiesto fin dall'atto introduttivo del presente giudizio dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza adottare ulteriori statuizioni. Parte resistente – che nella comparsa di costituzione e risposta aveva richiesto l'addebito della separazione al marito, oltre al riconoscimento in suo favore del diritto di abitazione a titolo gratuito della ex casa coniugale, la condanna della controparte al pagamento di un assegno di mantenimento in suo favore, nonché la restituzione da parte del di alcuni beni asseritamente sottratti dalla ex casa coniugale e la Parte_1
divisione dei beni presenti nella predetta casa ed, infine la fuoriuscita della dalla società CP_1
previa cessione della sua partecipazione e corresponsione del relativo prezzo – ha CP_2
rinunciato in sede di divorzio alle suddette domande, chiedendo unicamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nonostante tale rinuncia – già anticipata dalla resistente in data
17.11.2025 – all'udienza del 20.11.2025 il resistente ha richiesto “l'aggiornamento della
documentazione reddituale e fiscale della parti e la fissazione di udienza di discussione con i
termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.”, instando, dunque, per la prosecuzione di attività processuale del tutto inutile.
Pertanto, considerata la rinuncia alle domande effettuate dalla parte resistente, nonché tenuto conto del contegno processuale del ricorrente e stante l'esito del giudizio, sussistono le ragioni per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
* Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sabaudia (LT) in data
20.05.2004 da e trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Sabaudia (LT) (atto n. 23, Parte II, serie A, anno 2004), con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sabaudia (LT) di procedere alla trascrizione della presente sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di legge;
* compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 02.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Daniela Mele) (dott.ssa Lorena Canaparo)