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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/02/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1048/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1048/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: appello – lesione personale
TRA
e , nella qualità di genitori esercenti pro tempore E_ CP_1
la potestà dei genitori sul figlio , nato ad [...] il [...], Persona_1 minorenne all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Raffaele Avella e Attilio Maria La Marca, ed elettivamente domiciliati come in atti
APPELLANTI
NONCHÉ
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso, Persona_1
giusta procura in atti, dall'Avv. Raffaele Avella, ed elettivamente domiciliato come in atti
INTERVENTORE VOLONTARIO
E
in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e Controparte_2
1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzino Mauro ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
NONCHÉ
, nato a [...] il [...] e residente in [...] alla Persona_1
Via San Matteo n. 5
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio e E_
nella qualità di genitori esercenti pro tempore la potestà dei genitori sul CP_1
figlio , nato ad [...] il [...], proponevano appello Persona_1
avverso la Sentenza N. 4000/2018, emessa dal Giudice di Pace di Nola il 26.07.2018 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 03.08.2018.
Gli appellanti, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedevano all'adito Tribunale la riforma integrale della sentenza impugnata.
Non si costituiva in giudizio , nato a [...] il [...], nonostante la Persona_1
regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti: alla prima udienza del
18.06.2019, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia, unitamente a quella della CP_2
Quest'ultima, tuttavia, si costituiva tardivamente nel presente giudizio d'appello, in
[...]
data 07.02.2020, resistendo con le argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile ed infondato, con vittoria delle spese di lite.
Di conseguenza, va revocata espressamente in questa sede la declaratoria di contumacia della regolarmente pronunciata, in considerazione della sua successiva Controparte_2
2 costituzione tardiva e con effetto dalla data di tale costituzione, ossia dal 07.02.2020.
In corso di causa spiegava intervento volontario adesivo in giudizio , Persona_1
nato ad [...] il [...], diventato nelle more maggiorenne.
A maggior ragione, quindi, la presente sentenza deve essere pronunciata direttamente – ed esclusivamente – nei suoi confronti.
Tanto premesso, i fatti di causa hanno ad oggetto il sinistro asseritamente avvenuto in data
17.09.2013, alle ore 21:40 circa, in Cimitile (NA) alla Via Circumvallazione Statale 7 Bis,
ove l'autovettura Fiat Punto targata BY598TY, di proprietà di (nato a Persona_1
Nola il 01.07.1953) e nell'occasione condotta da veniva investita E_
dall'autovettura Ford Fiesta targata ED964NN. Sulla Fiat Punto viaggiava, in qualità di terzo trasportato, l'allora minore (nato ad [...] il [...]), che Persona_1
aveva riportato lesioni personali a causa del sinistro e che, divenuto maggiorenne nelle more del giudizio, si è costituito direttamente in giudizio mediante il deposito, in data 31.01.2025,
di una comparsa d'intervento volontario adesivo, come sopra già chiarito.
Gli appellanti agivano in giudizio nei confronti della compagnia assicuratrice e del vettore al fine di ottenere il ristoro delle sole lesioni personali subite dal figlio minore in occasione del succitato sinistro ed in qualità di terzo trasportato.
Va precisato a questo punto che, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello,
né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato, con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Ora, non sono stati proposti specifici motivi di impugnazione (nemmeno incidentale) in merito alla procedibilità e proponibilità della domanda degli allora attori (nella suindicata qualità), affermate dalla sentenza appellata.
Pertanto, sulle suindicate parti della sentenza impugnata si è formato il giudicato.
3 Ciò posto, l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
La sentenza impugnata va, quindi, riformata, all'esito dell'iter argomentativo che segue.
Dunque, esaminando le doglianze di parte appellante, va osservato che nel caso di specie non può convenirsi con quanto statuito dal giudice di prime cure, secondo cui “quanto alla
legittimazione passiva della convenuta questa non risulta provata e la domanda va rigettata.
Mentre la convenuta compagnia non ha affermato la propria legittimazione processuale
eccependone la mancata prova gli attori non hanno fornito alcun supporto probatorio
diretto a provare che la vettura sulla quale si trovava era Persona_1
effettivamente coperta da polizza rca della compagnia Tanto meno il teste ha CP_2
riferito sulla copertura assicurativa del veicolo sul quale si trovava l'attore. La domanda
pertanto va rigettata nei confronti della convenuta compagnia per non essere stata data la
prova della legittimazione processuale di quest'ultima. La domanda va altresì rigettata nei
confronti di non rinvenendo dalla istruttoria espletata alcuna Persona_1
responsabilità di questo nella produzione del sinistro”.
Orbene, la legittimazione passiva della nel caso di specie, in virtù di una Controparte_2
polizza che, come allegato in citazione dagli allora attori, assicurava il veicolo Fiat Punto
targato BX598TY al momento del sinistro, può dirsi provata in forza del principio di non contestazione, mancando al riguardo nel primo atto difensivo della compagnia – pur costituitasi, in primo grado, oltre i termini decadenziali – qualsiasi eccezione, specifica o finanche generica, al riguardo: si veda la comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado dall'odierna appellata, in cui quest'ultima si limita ad affermare che “gli istanti
devono dimostrare la titolarità del rapporto controverso sia dal lato attivo che da quello
passivo”.
Infatti, il principio generale di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., “determina effetti
4 vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da
qualsivoglia controllo probatorio in merito agli stessi” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 5429 del 27.02.2020); esso “ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni” (Cass.
Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6172 del 05.03.2020).
Ciò posto, va precisato che, come dedotto dall'appellante, l'unica eccezione formulata nel corso del primo grado di giudizio dalla in punto di legittimazione passiva Controparte_2
(peraltro, soltanto in sede di comparsa conclusionale) atteneva alla titolarità del diritto in capo al proprietario del veicolo Fiat Punto targato BX598TY, (nato a Persona_1
Nola il 01.07.1953), del quale l'allora parte attrice offriva in comunicazione l'ispezione
P.R.A. da cui possono evincersi i relativi dati d'intestazione, conformemente alla prospettazione attorea.
Ebbene, provenendo tale documento dal Pubblico Registro Automobilistico e non essendo stato lo stesso oggetto di specifica contestazione da parte dell'allora convenuta, esso appare idoneo a suffragare la presunzione di titolarità del veicolo de quo in capo al sig. Per_1
(nato a [...] il [...]) e, quindi, della relativa legittimazione passiva.
[...]
Invero, occorre al riguardo ricordare che, come già precisato dalla Suprema Corte, “ai fini
dell'individuazione dell'effettivo proprietario di un veicolo, i dati del PRA forniscono
elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova,
anche testimoniale, dovendo la effettiva titolarità del veicolo essere accertata alla stregua
delle regole civilistiche, relative alla circolazione dei beni mobili, tra cu l'art. 1376 cod.
civ.” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 8415 del 11.04.2006); inoltre: “Le risultanze del
pubblico registro automobilistico (p.r.a.) costituiscono prova presuntiva in ordine al
proprietario dell'autovettura obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale, che può
essere vinta da prova contraria” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 4755 del 11.03.2016).
Orbene, manca nel caso di specie, alla luce di quanto appena evidenziato, la prova contraria
5 necessaria per vincere la prova presuntiva costituita dal suindicato documento del P.R.A. in atti.
Ciò posto, si osserva che questo Giudicante aderisce all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Sentenza n. 35318/2022 della Suprema Corte di Cassazione. Tale recente arresto, avente ad oggetto la fattispecie di cui all'art. art. 141 D.Lgs. 209/2005 che viene in rilievo nel caso di specie, ha affermato il principio secondo cui l'azione diretta prevista dall'art. 141 cit. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una “tutela rafforzata”, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. Ebbene, la nozione di “caso fortuito”, prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 cit., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità
della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro. Precisano
poi ulteriormente le Sezioni Unite nella sentenza de qua che la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cit. al trasportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile;
nel caso, invece, in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 D.Lgs. 209/2005, da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile (v. Cass. Civ., Sez. Unite,
6 Sentenza del 30.11.2022, n. 35318).
Sicché, in fattispecie simili a quella che ci occupa, la condanna della compagnia assicuratrice del veicolo vettore, salvo che venga provato il caso fortuito, prescinde dall'accertamento concreto delle responsabilità dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro.
Ebbene, tali essendo i principi applicabili al caso di specie, la domanda attorea va ritenuta fondata. Essa, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione.
Al riguardo, infatti, dalle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, , Testimone_1
possono trarsi elementi in favore di una ricostruzione dei fatti così come dedotti dagli appellanti.
Il testimone escusso ha reso, invero, nel corso del giudizio di primo grado delle dichiarazioni che risultano confortanti sotto il profilo dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro avvenuto in Cimitile (NA) alla Via Circumvallazione Statale 7 Bis, in data 17.09.2013 e le lesioni patite dall'allora minore , nella sua qualità Persona_1
di trasportato a bordo del veicolo Fiat Punto, condotto nell'occasione dal padre E_
(si veda il verbale dell'udienza del 09.09.2016, tenutasi davanti a giudice di prime
[...]
cure).
Gli appellanti, dunque, hanno dimostrato la sussistenza del nesso causale tra l'evento lesivo occorso ed il sinistro tra due veicoli e, ciò, a prescindere dalle responsabilità addebitabili in capo ai due relativi conducenti, così come inteso dalla succitata giurisprudenza.
In considerazione di quanto dichiarato dal teste (nonché del verbale di Testimone_1
pronto soccorso in atti) deve, infatti, concludersi che il fatto storico è stato adeguatamente provato, così come il danno lamentato dagli istanti, conformemente a quanto esige la succitata giurisprudenza.
Pertanto, deve affermarsi la responsabilità, ai sensi dell'art. 141 D.Lgs. 209/2005, della
[.. [...]
in quanto compagnia che assicurava per la r.c.a. il veicolo Fiat Punto Controparte_3
targato BX598TY al momento del suddetto sinistro e la quale, pur costituendosi in giudizio,
oltre a non contestare – come si è evidenziato sopra – i suesposti assunti attorei, non ha provato il caso fortuito.
La domanda proposta dagli appellanti nei confronti della è quindi fondata e Controparte_2
merita di essere accolta.
Poiché l'art. 141 D.Lgs. n. 209/2005 consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore, dovrà accogliersi la domanda attorea solo nei confronti della società appellata e non anche del proprietario del veicolo vettore (nato Persona_1
a Nola il 01.07.1953).
Con specifico riferimento, poi, alle lesioni riportate dall'allora minore , Persona_1
nato ad [...] il [...], si osserva che le affermazioni del testimone escusso sono consentanee alla documentazione medica in atti. Infatti, il teste ha fatto riferimento ai dolori lamentati dal passeggero ed ha precisato come lo stesso, subito dopo, lamentasse “dolori
lancinanti al ginocchio sinistro, al collo, contusioni multiple per il corpo ed in particolare
un trauma contusivo allo zigomo sinistro”. Ebbene, già nel certificato di primo soccorso in atti è indicato che al minore fu riscontrato una contusione alla regione zigomatica sinistra,
una cervicalgia postraumatica, una contusione al ginocchio sinistro, nonché contusioni multiple per il corpo.
Osserva, inoltre, il Tribunale che anche sulla base degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio in atti, espletata dal Dott. , deve ritenersi sussistente il nesso di Persona_2
causalità tra la dinamica dell'evento come risultante dagli atti di causa e le lesioni subite da
, nato ad [...] il [...]. Persona_1
Ebbene, il C.T.U. ha riscontrato come conseguenza del sinistro per cui è causa una
“contusione regione zigomatica sinistra, cervicalgia post traumatica e contusione
8 Ginocchio sinistro, Contusioni multiple per il corpo”, precisando che “la patologia di
natura traumatica rilevata in sede di Pronto Soccorso e precisata nel corso dei successivi
controlli, sia compatibile con il traumatismo di natura contusivo-distorsiva riportato
nell'incidente denunciato, ricorrendo tutti gli elementi della criteriologia medico legale […] in tema di nesso causale” (si vedano, in proposito, le ultime due pagine della relazione tecnica).
Il consulente tecnico, inoltre, ha valutato il danno derivato alla persona dell'allora minore
, a seguito del fatto traumatico oggetto della presente controversia, in Persona_1
un'invalidità permanente da danno biologico pari al 3%, in un'inabilità temporanea totale di giorni 3, in un'inabilità temporanea parziale valutabile al 75% di giorni 15 ed in un'inabilità
temporanea parziale valutabile al 50% di giorni 15.
Il C.T.U. non ha evidenziato spese sostenute da parte attrice risultanti dagli atti per la cura delle lesioni per cui è causa, né ha riferito circa la necessità di spese mediche e di cura da sostenere in futuro.
Ebbene, la summenzionata consulenza tecnica appare completa, tutt'altro che superficiale ed immune da vizi logici, oltreché tecnici. Corretti appaiono altresì i criteri seguiti dal C.T.U.
nell'espletamento dell'incarico.
Il Tribunale ritiene, dunque, di dover condividere e fare proprie le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Per quanto attiene, poi, alla liquidazione dei danni subiti dal (nato ad Persona_1
Avellino il 12.10.2004), venendo in rilievo nella presente controversia lesioni così dette
“micropermanenti”, deve farsi applicazione, nel caso di specie, delle Tabelle ex art. 139
D.L.vo n. 209/2005, applicabili al risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità
derivanti da sinistri conseguenti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Pertanto, in applicazione delle summenzionate Tabelle aggiornate al 2024 e considerata l'età
9 del danneggiato all'epoca del sinistro (8 anni), il danno biologico permanente va liquidato nella somma di euro 3.410,28 all'attualità.
L'inabilità temporanea totale va liquidata nell'importo di euro 165,72 all'attualità (euro
55,24 pro die x 3 giorni); l'inabilità temporanea parziale al 75% va liquidata nella somma di euro 621,45 all'attualità (euro 41,43 pro die x 15 giorni); l'inabilità temporanea parziale al
50% va liquidata nell'importo di euro 414,30 all'attualità (euro 27,62 pro die x 15 giorni).
Non va, invece, effettuata una separata liquidazione del c.d. danno morale, né del c.d. danno esistenziale, considerato che la liquidazione di tali ulteriori voci di danno comporterebbe un'inammissibile duplicazione risarcitoria.
Secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché
costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica),
come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello c.d. “esistenziale” (v. Cass. Civ., Sez. Un.,
11.11.2008, n. 26972).
Successivamente, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, conformemente ai principi sanciti dalla citata sentenza, che “ai fini della quantificazione equitativa del danno morale,
l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno
biologico individuato nelle tabelle in uso, prima della sentenza delle S.U. n. 26972 del 2008,
10 non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di accertamento, perché
altrimenti si incorre nella duplicazione del risarcimento;
invece deve prima accertarsi, con
metodo presuntivo, il pregiudizio morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se
provato, può ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parametro equitativo” (v.
Cass. Civ., Sez. 3, Sent. 19.02.2016, n. 3260; cfr., altresì, Cass. Civ., Sez. 3, Ord.
27.03.2018, n. 7513).
Ebbene, la suindicata prova non risulta sussistere nel caso di specie.
Non va, inoltre, riconosciuta all'istante alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale. Ed invero, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, al fine di evitare, appunto, un'inammissibile duplicazione risarcitoria, per la personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato in termini monetari attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza faccia riferimento è necessaria la prova dell'esistenza di specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sent. 21.09.2017, n. 21939). Ora, nel caso di specie, a parere del Tribunale, dalle risultanze istruttorie non è emersa alcuna specifica circostanza come sopra descritta che possa indurre a qualsivoglia personalizzazione del danno non patrimoniale.
Oltre ai danni sopra quantificati, non risultano provati neanche ulteriori pregiudizi connessi alle lesioni subite dall'allora minore nel sinistro per cui è causa, né si Persona_1
ravvisano le condizioni per il riconoscimento alla summenzionata parte di un ulteriore indennizzo per il comportamento della compagnia assicurativa appellata nella gestione del sinistro.
In definitiva, il totale delle somme a quest'ultimo spettanti, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ammonta a complessivi euro 4.611,75, all'attualità.
11 Tale ammontare è stato ottenuto addizionando le suddette voci di danno riconosciute dal
C.T.U., come sopra quantificate.
Alla predetta somma vanno aggiunti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici ISTAT alla data del sinistro (17-09-
2013) e, quindi, anno per anno ed a partire dal 17-09-2013 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici
ISTAT, nonché gli ulteriori interessi al tasso legale, sulla somma di euro 4.611,75, dal momento della presente decisione sino al saldo.
Al pagamento di tale importo devono essere condannati solo la alla luce di Controparte_2
quanto sopra evidenziato.
Le spese del giudizio di primo grado, con riferimento ai rapporti tra le parti costituite,
liquidate come in dispositivo, in considerazione dello scaglione corrispondente al valore della causa e in applicazione dei parametri medi, seguono la regola della soccombenza.
Le spese del giudizio di appello, sempre con riferimento ai rapporti tra le parti costituite,
liquidate come in dispositivo con riferimento alle sole fasi effettivamente svoltesi e, quindi,
con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, nonché in considerazione dello scaglione corrispondente al valore della causa e in applicazione dei parametri medi, seguono anch'esse la regola della soccombenza.
Sempre in applicazione della regola della soccombenza, le spese della c.t.u. svolta in primo grado vanno poste definitivamente a carico della Controparte_2
La contumacia di , nato a Nola (NA) il [...], in [...] i gradi Persona_1
del giudizio esclude la necessità di qualsivoglia statuizione sulle spese del doppio grado di giudizio con riferimento a tale parte.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida” (cfr. Cassazione, Sez. Un., Sentenza n. 9936 del 08.05.2014).
12
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando,
così provvede:
1) revoca la declaratoria di contumacia della con effetto dalla data della sua Controparte_2
successiva costituzione tardiva, ossia dal 07.02.2020;
2) accoglie, per quanto di ragione, il proposto appello;
3) per l'effetto, in riforma dell'appellata Sentenza N. 4000/2018, emessa dal Giudice di Pace
di Nola il 26.07.2018 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 03.08.2018, in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea nei confronti della sola CP_2
accerta e dichiara il diritto di , nato ad [...] il
[...] Persona_1
12.10.2004, ai sensi dell'art. 141 D.Lgs. 209/2005, di ottenere il risarcimento dei danni dallo stesso subiti in occasione del sinistro stradale occorsogli il 17-09-2013, per cui è causa,
come quantificati nel capo 4) del presente dispositivo, dalla Controparte_2
4) per l'effetto, condanna a corrispondere a , nato ad Controparte_2 Persona_1
Avellino (AV) il 12.10.2004, a titolo di risarcimento dei danni da quest'ultimo subiti per l'evento lesivo del 17-09-2013, per cui è causa, la somma di euro 4.611,75 all'attualità, oltre gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici ISTAT alla data del sinistro (17-09-2013) e quindi anno per anno e a partire dal
17-09-2013 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché gli ulteriori interessi al tasso legale,
sulla somma di euro 4.611,75, dal momento della presente decisione sino al saldo;
5) rigetta la domanda attorea nei confronti di , nato a [...] il Persona_1
01.07.1953;
6) condanna altresì la al rimborso, in favore di Controparte_2 E_ CP_1
e , nato ad [...] il [...], delle spese processuali
[...] Persona_1
13 per il giudizio di primo grado, liquidate in euro 125,00 per esborsi ed in euro 1.265,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge, nonché, delle spese processuali per il presente giudizio di appello, liquidate in euro
174,00 per esborsi ed in euro 1.701,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge, il tutto con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
7) pone le spese della c.t.u. svolta in primo grado definitivamente a carico della CP_2
[...]
8) nulla per le spese del doppio grado di giudizio con riferimento a , Persona_1
nato a [...] il [...].
Così deciso in Nola, lì 22.02.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1048/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: appello – lesione personale
TRA
e , nella qualità di genitori esercenti pro tempore E_ CP_1
la potestà dei genitori sul figlio , nato ad [...] il [...], Persona_1 minorenne all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Raffaele Avella e Attilio Maria La Marca, ed elettivamente domiciliati come in atti
APPELLANTI
NONCHÉ
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso, Persona_1
giusta procura in atti, dall'Avv. Raffaele Avella, ed elettivamente domiciliato come in atti
INTERVENTORE VOLONTARIO
E
in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e Controparte_2
1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzino Mauro ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
NONCHÉ
, nato a [...] il [...] e residente in [...] alla Persona_1
Via San Matteo n. 5
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio e E_
nella qualità di genitori esercenti pro tempore la potestà dei genitori sul CP_1
figlio , nato ad [...] il [...], proponevano appello Persona_1
avverso la Sentenza N. 4000/2018, emessa dal Giudice di Pace di Nola il 26.07.2018 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 03.08.2018.
Gli appellanti, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedevano all'adito Tribunale la riforma integrale della sentenza impugnata.
Non si costituiva in giudizio , nato a [...] il [...], nonostante la Persona_1
regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti: alla prima udienza del
18.06.2019, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia, unitamente a quella della CP_2
Quest'ultima, tuttavia, si costituiva tardivamente nel presente giudizio d'appello, in
[...]
data 07.02.2020, resistendo con le argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile ed infondato, con vittoria delle spese di lite.
Di conseguenza, va revocata espressamente in questa sede la declaratoria di contumacia della regolarmente pronunciata, in considerazione della sua successiva Controparte_2
2 costituzione tardiva e con effetto dalla data di tale costituzione, ossia dal 07.02.2020.
In corso di causa spiegava intervento volontario adesivo in giudizio , Persona_1
nato ad [...] il [...], diventato nelle more maggiorenne.
A maggior ragione, quindi, la presente sentenza deve essere pronunciata direttamente – ed esclusivamente – nei suoi confronti.
Tanto premesso, i fatti di causa hanno ad oggetto il sinistro asseritamente avvenuto in data
17.09.2013, alle ore 21:40 circa, in Cimitile (NA) alla Via Circumvallazione Statale 7 Bis,
ove l'autovettura Fiat Punto targata BY598TY, di proprietà di (nato a Persona_1
Nola il 01.07.1953) e nell'occasione condotta da veniva investita E_
dall'autovettura Ford Fiesta targata ED964NN. Sulla Fiat Punto viaggiava, in qualità di terzo trasportato, l'allora minore (nato ad [...] il [...]), che Persona_1
aveva riportato lesioni personali a causa del sinistro e che, divenuto maggiorenne nelle more del giudizio, si è costituito direttamente in giudizio mediante il deposito, in data 31.01.2025,
di una comparsa d'intervento volontario adesivo, come sopra già chiarito.
Gli appellanti agivano in giudizio nei confronti della compagnia assicuratrice e del vettore al fine di ottenere il ristoro delle sole lesioni personali subite dal figlio minore in occasione del succitato sinistro ed in qualità di terzo trasportato.
Va precisato a questo punto che, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello,
né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato, con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Ora, non sono stati proposti specifici motivi di impugnazione (nemmeno incidentale) in merito alla procedibilità e proponibilità della domanda degli allora attori (nella suindicata qualità), affermate dalla sentenza appellata.
Pertanto, sulle suindicate parti della sentenza impugnata si è formato il giudicato.
3 Ciò posto, l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
La sentenza impugnata va, quindi, riformata, all'esito dell'iter argomentativo che segue.
Dunque, esaminando le doglianze di parte appellante, va osservato che nel caso di specie non può convenirsi con quanto statuito dal giudice di prime cure, secondo cui “quanto alla
legittimazione passiva della convenuta questa non risulta provata e la domanda va rigettata.
Mentre la convenuta compagnia non ha affermato la propria legittimazione processuale
eccependone la mancata prova gli attori non hanno fornito alcun supporto probatorio
diretto a provare che la vettura sulla quale si trovava era Persona_1
effettivamente coperta da polizza rca della compagnia Tanto meno il teste ha CP_2
riferito sulla copertura assicurativa del veicolo sul quale si trovava l'attore. La domanda
pertanto va rigettata nei confronti della convenuta compagnia per non essere stata data la
prova della legittimazione processuale di quest'ultima. La domanda va altresì rigettata nei
confronti di non rinvenendo dalla istruttoria espletata alcuna Persona_1
responsabilità di questo nella produzione del sinistro”.
Orbene, la legittimazione passiva della nel caso di specie, in virtù di una Controparte_2
polizza che, come allegato in citazione dagli allora attori, assicurava il veicolo Fiat Punto
targato BX598TY al momento del sinistro, può dirsi provata in forza del principio di non contestazione, mancando al riguardo nel primo atto difensivo della compagnia – pur costituitasi, in primo grado, oltre i termini decadenziali – qualsiasi eccezione, specifica o finanche generica, al riguardo: si veda la comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado dall'odierna appellata, in cui quest'ultima si limita ad affermare che “gli istanti
devono dimostrare la titolarità del rapporto controverso sia dal lato attivo che da quello
passivo”.
Infatti, il principio generale di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., “determina effetti
4 vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da
qualsivoglia controllo probatorio in merito agli stessi” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 5429 del 27.02.2020); esso “ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni” (Cass.
Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6172 del 05.03.2020).
Ciò posto, va precisato che, come dedotto dall'appellante, l'unica eccezione formulata nel corso del primo grado di giudizio dalla in punto di legittimazione passiva Controparte_2
(peraltro, soltanto in sede di comparsa conclusionale) atteneva alla titolarità del diritto in capo al proprietario del veicolo Fiat Punto targato BX598TY, (nato a Persona_1
Nola il 01.07.1953), del quale l'allora parte attrice offriva in comunicazione l'ispezione
P.R.A. da cui possono evincersi i relativi dati d'intestazione, conformemente alla prospettazione attorea.
Ebbene, provenendo tale documento dal Pubblico Registro Automobilistico e non essendo stato lo stesso oggetto di specifica contestazione da parte dell'allora convenuta, esso appare idoneo a suffragare la presunzione di titolarità del veicolo de quo in capo al sig. Per_1
(nato a [...] il [...]) e, quindi, della relativa legittimazione passiva.
[...]
Invero, occorre al riguardo ricordare che, come già precisato dalla Suprema Corte, “ai fini
dell'individuazione dell'effettivo proprietario di un veicolo, i dati del PRA forniscono
elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova,
anche testimoniale, dovendo la effettiva titolarità del veicolo essere accertata alla stregua
delle regole civilistiche, relative alla circolazione dei beni mobili, tra cu l'art. 1376 cod.
civ.” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 8415 del 11.04.2006); inoltre: “Le risultanze del
pubblico registro automobilistico (p.r.a.) costituiscono prova presuntiva in ordine al
proprietario dell'autovettura obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale, che può
essere vinta da prova contraria” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 4755 del 11.03.2016).
Orbene, manca nel caso di specie, alla luce di quanto appena evidenziato, la prova contraria
5 necessaria per vincere la prova presuntiva costituita dal suindicato documento del P.R.A. in atti.
Ciò posto, si osserva che questo Giudicante aderisce all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Sentenza n. 35318/2022 della Suprema Corte di Cassazione. Tale recente arresto, avente ad oggetto la fattispecie di cui all'art. art. 141 D.Lgs. 209/2005 che viene in rilievo nel caso di specie, ha affermato il principio secondo cui l'azione diretta prevista dall'art. 141 cit. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una “tutela rafforzata”, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. Ebbene, la nozione di “caso fortuito”, prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 cit., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità
della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro. Precisano
poi ulteriormente le Sezioni Unite nella sentenza de qua che la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cit. al trasportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile;
nel caso, invece, in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 D.Lgs. 209/2005, da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile (v. Cass. Civ., Sez. Unite,
6 Sentenza del 30.11.2022, n. 35318).
Sicché, in fattispecie simili a quella che ci occupa, la condanna della compagnia assicuratrice del veicolo vettore, salvo che venga provato il caso fortuito, prescinde dall'accertamento concreto delle responsabilità dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro.
Ebbene, tali essendo i principi applicabili al caso di specie, la domanda attorea va ritenuta fondata. Essa, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione.
Al riguardo, infatti, dalle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, , Testimone_1
possono trarsi elementi in favore di una ricostruzione dei fatti così come dedotti dagli appellanti.
Il testimone escusso ha reso, invero, nel corso del giudizio di primo grado delle dichiarazioni che risultano confortanti sotto il profilo dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro avvenuto in Cimitile (NA) alla Via Circumvallazione Statale 7 Bis, in data 17.09.2013 e le lesioni patite dall'allora minore , nella sua qualità Persona_1
di trasportato a bordo del veicolo Fiat Punto, condotto nell'occasione dal padre E_
(si veda il verbale dell'udienza del 09.09.2016, tenutasi davanti a giudice di prime
[...]
cure).
Gli appellanti, dunque, hanno dimostrato la sussistenza del nesso causale tra l'evento lesivo occorso ed il sinistro tra due veicoli e, ciò, a prescindere dalle responsabilità addebitabili in capo ai due relativi conducenti, così come inteso dalla succitata giurisprudenza.
In considerazione di quanto dichiarato dal teste (nonché del verbale di Testimone_1
pronto soccorso in atti) deve, infatti, concludersi che il fatto storico è stato adeguatamente provato, così come il danno lamentato dagli istanti, conformemente a quanto esige la succitata giurisprudenza.
Pertanto, deve affermarsi la responsabilità, ai sensi dell'art. 141 D.Lgs. 209/2005, della
[.. [...]
in quanto compagnia che assicurava per la r.c.a. il veicolo Fiat Punto Controparte_3
targato BX598TY al momento del suddetto sinistro e la quale, pur costituendosi in giudizio,
oltre a non contestare – come si è evidenziato sopra – i suesposti assunti attorei, non ha provato il caso fortuito.
La domanda proposta dagli appellanti nei confronti della è quindi fondata e Controparte_2
merita di essere accolta.
Poiché l'art. 141 D.Lgs. n. 209/2005 consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore, dovrà accogliersi la domanda attorea solo nei confronti della società appellata e non anche del proprietario del veicolo vettore (nato Persona_1
a Nola il 01.07.1953).
Con specifico riferimento, poi, alle lesioni riportate dall'allora minore , Persona_1
nato ad [...] il [...], si osserva che le affermazioni del testimone escusso sono consentanee alla documentazione medica in atti. Infatti, il teste ha fatto riferimento ai dolori lamentati dal passeggero ed ha precisato come lo stesso, subito dopo, lamentasse “dolori
lancinanti al ginocchio sinistro, al collo, contusioni multiple per il corpo ed in particolare
un trauma contusivo allo zigomo sinistro”. Ebbene, già nel certificato di primo soccorso in atti è indicato che al minore fu riscontrato una contusione alla regione zigomatica sinistra,
una cervicalgia postraumatica, una contusione al ginocchio sinistro, nonché contusioni multiple per il corpo.
Osserva, inoltre, il Tribunale che anche sulla base degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio in atti, espletata dal Dott. , deve ritenersi sussistente il nesso di Persona_2
causalità tra la dinamica dell'evento come risultante dagli atti di causa e le lesioni subite da
, nato ad [...] il [...]. Persona_1
Ebbene, il C.T.U. ha riscontrato come conseguenza del sinistro per cui è causa una
“contusione regione zigomatica sinistra, cervicalgia post traumatica e contusione
8 Ginocchio sinistro, Contusioni multiple per il corpo”, precisando che “la patologia di
natura traumatica rilevata in sede di Pronto Soccorso e precisata nel corso dei successivi
controlli, sia compatibile con il traumatismo di natura contusivo-distorsiva riportato
nell'incidente denunciato, ricorrendo tutti gli elementi della criteriologia medico legale […] in tema di nesso causale” (si vedano, in proposito, le ultime due pagine della relazione tecnica).
Il consulente tecnico, inoltre, ha valutato il danno derivato alla persona dell'allora minore
, a seguito del fatto traumatico oggetto della presente controversia, in Persona_1
un'invalidità permanente da danno biologico pari al 3%, in un'inabilità temporanea totale di giorni 3, in un'inabilità temporanea parziale valutabile al 75% di giorni 15 ed in un'inabilità
temporanea parziale valutabile al 50% di giorni 15.
Il C.T.U. non ha evidenziato spese sostenute da parte attrice risultanti dagli atti per la cura delle lesioni per cui è causa, né ha riferito circa la necessità di spese mediche e di cura da sostenere in futuro.
Ebbene, la summenzionata consulenza tecnica appare completa, tutt'altro che superficiale ed immune da vizi logici, oltreché tecnici. Corretti appaiono altresì i criteri seguiti dal C.T.U.
nell'espletamento dell'incarico.
Il Tribunale ritiene, dunque, di dover condividere e fare proprie le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Per quanto attiene, poi, alla liquidazione dei danni subiti dal (nato ad Persona_1
Avellino il 12.10.2004), venendo in rilievo nella presente controversia lesioni così dette
“micropermanenti”, deve farsi applicazione, nel caso di specie, delle Tabelle ex art. 139
D.L.vo n. 209/2005, applicabili al risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità
derivanti da sinistri conseguenti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Pertanto, in applicazione delle summenzionate Tabelle aggiornate al 2024 e considerata l'età
9 del danneggiato all'epoca del sinistro (8 anni), il danno biologico permanente va liquidato nella somma di euro 3.410,28 all'attualità.
L'inabilità temporanea totale va liquidata nell'importo di euro 165,72 all'attualità (euro
55,24 pro die x 3 giorni); l'inabilità temporanea parziale al 75% va liquidata nella somma di euro 621,45 all'attualità (euro 41,43 pro die x 15 giorni); l'inabilità temporanea parziale al
50% va liquidata nell'importo di euro 414,30 all'attualità (euro 27,62 pro die x 15 giorni).
Non va, invece, effettuata una separata liquidazione del c.d. danno morale, né del c.d. danno esistenziale, considerato che la liquidazione di tali ulteriori voci di danno comporterebbe un'inammissibile duplicazione risarcitoria.
Secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché
costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica),
come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello c.d. “esistenziale” (v. Cass. Civ., Sez. Un.,
11.11.2008, n. 26972).
Successivamente, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, conformemente ai principi sanciti dalla citata sentenza, che “ai fini della quantificazione equitativa del danno morale,
l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno
biologico individuato nelle tabelle in uso, prima della sentenza delle S.U. n. 26972 del 2008,
10 non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di accertamento, perché
altrimenti si incorre nella duplicazione del risarcimento;
invece deve prima accertarsi, con
metodo presuntivo, il pregiudizio morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se
provato, può ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parametro equitativo” (v.
Cass. Civ., Sez. 3, Sent. 19.02.2016, n. 3260; cfr., altresì, Cass. Civ., Sez. 3, Ord.
27.03.2018, n. 7513).
Ebbene, la suindicata prova non risulta sussistere nel caso di specie.
Non va, inoltre, riconosciuta all'istante alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale. Ed invero, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, al fine di evitare, appunto, un'inammissibile duplicazione risarcitoria, per la personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato in termini monetari attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza faccia riferimento è necessaria la prova dell'esistenza di specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sent. 21.09.2017, n. 21939). Ora, nel caso di specie, a parere del Tribunale, dalle risultanze istruttorie non è emersa alcuna specifica circostanza come sopra descritta che possa indurre a qualsivoglia personalizzazione del danno non patrimoniale.
Oltre ai danni sopra quantificati, non risultano provati neanche ulteriori pregiudizi connessi alle lesioni subite dall'allora minore nel sinistro per cui è causa, né si Persona_1
ravvisano le condizioni per il riconoscimento alla summenzionata parte di un ulteriore indennizzo per il comportamento della compagnia assicurativa appellata nella gestione del sinistro.
In definitiva, il totale delle somme a quest'ultimo spettanti, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ammonta a complessivi euro 4.611,75, all'attualità.
11 Tale ammontare è stato ottenuto addizionando le suddette voci di danno riconosciute dal
C.T.U., come sopra quantificate.
Alla predetta somma vanno aggiunti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici ISTAT alla data del sinistro (17-09-
2013) e, quindi, anno per anno ed a partire dal 17-09-2013 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici
ISTAT, nonché gli ulteriori interessi al tasso legale, sulla somma di euro 4.611,75, dal momento della presente decisione sino al saldo.
Al pagamento di tale importo devono essere condannati solo la alla luce di Controparte_2
quanto sopra evidenziato.
Le spese del giudizio di primo grado, con riferimento ai rapporti tra le parti costituite,
liquidate come in dispositivo, in considerazione dello scaglione corrispondente al valore della causa e in applicazione dei parametri medi, seguono la regola della soccombenza.
Le spese del giudizio di appello, sempre con riferimento ai rapporti tra le parti costituite,
liquidate come in dispositivo con riferimento alle sole fasi effettivamente svoltesi e, quindi,
con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, nonché in considerazione dello scaglione corrispondente al valore della causa e in applicazione dei parametri medi, seguono anch'esse la regola della soccombenza.
Sempre in applicazione della regola della soccombenza, le spese della c.t.u. svolta in primo grado vanno poste definitivamente a carico della Controparte_2
La contumacia di , nato a Nola (NA) il [...], in [...] i gradi Persona_1
del giudizio esclude la necessità di qualsivoglia statuizione sulle spese del doppio grado di giudizio con riferimento a tale parte.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida” (cfr. Cassazione, Sez. Un., Sentenza n. 9936 del 08.05.2014).
12
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando,
così provvede:
1) revoca la declaratoria di contumacia della con effetto dalla data della sua Controparte_2
successiva costituzione tardiva, ossia dal 07.02.2020;
2) accoglie, per quanto di ragione, il proposto appello;
3) per l'effetto, in riforma dell'appellata Sentenza N. 4000/2018, emessa dal Giudice di Pace
di Nola il 26.07.2018 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 03.08.2018, in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea nei confronti della sola CP_2
accerta e dichiara il diritto di , nato ad [...] il
[...] Persona_1
12.10.2004, ai sensi dell'art. 141 D.Lgs. 209/2005, di ottenere il risarcimento dei danni dallo stesso subiti in occasione del sinistro stradale occorsogli il 17-09-2013, per cui è causa,
come quantificati nel capo 4) del presente dispositivo, dalla Controparte_2
4) per l'effetto, condanna a corrispondere a , nato ad Controparte_2 Persona_1
Avellino (AV) il 12.10.2004, a titolo di risarcimento dei danni da quest'ultimo subiti per l'evento lesivo del 17-09-2013, per cui è causa, la somma di euro 4.611,75 all'attualità, oltre gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici ISTAT alla data del sinistro (17-09-2013) e quindi anno per anno e a partire dal
17-09-2013 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché gli ulteriori interessi al tasso legale,
sulla somma di euro 4.611,75, dal momento della presente decisione sino al saldo;
5) rigetta la domanda attorea nei confronti di , nato a [...] il Persona_1
01.07.1953;
6) condanna altresì la al rimborso, in favore di Controparte_2 E_ CP_1
e , nato ad [...] il [...], delle spese processuali
[...] Persona_1
13 per il giudizio di primo grado, liquidate in euro 125,00 per esborsi ed in euro 1.265,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge, nonché, delle spese processuali per il presente giudizio di appello, liquidate in euro
174,00 per esborsi ed in euro 1.701,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge, il tutto con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
7) pone le spese della c.t.u. svolta in primo grado definitivamente a carico della CP_2
[...]
8) nulla per le spese del doppio grado di giudizio con riferimento a , Persona_1
nato a [...] il [...].
Così deciso in Nola, lì 22.02.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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