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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/11/2025, n. 3033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3033 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1571/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. LO DD Presidente dr. IA LE AL Consigliere rel. dr. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1571/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMABILE PAOLO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DELLA CAGNOLETTA PAOLO MARIA ( ) VIA MAZZINI, 3/C C.F._1
20063 RN UL LI;
, elettivamente domiciliato in VIA G. MAZZINI 3/C 20063
RN UL LI presso il difensore avv. AMABILE PAOLO
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
pagina 1 di 8 APPELLATA contumace avente ad oggetto: Altri contratti atipici sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
In via principale e nel merito: - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 10135/2024 emessa dal
Tribunale di Milano, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Paola Condorelli, nell'ambito del giudizio R.G. n. 49788/20222, depositata in cancelleria in data 22/11/2024, mai notificata, accertare e dichiarare il controcredito maturato in favore di Parte_1
per un importo complessivo pari ad € 112.447,00, oltre interessi moratori dal
[...]
dovuto sino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, compensare detto importo con il credito effettivamente maturato da per l'attività professionale svolta Controparte_1
nell'interesse della società appellante;
- disattendere tutte le eventuali eccezioni e istanze che dovesse dedurre a fronte della propria costituzione nel presente CP_1
giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante regolarmente autorizzata da Parte_2
e iscritta alla Sezione I dell'Albo informatico ex art. 4, co. 1, lett. a) del D.lgs. CP_2
n. 276/2003, ha instaurato il presente giudizio di impugnazione avverso la sentenza n.
10135/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 22 novembre 2024, con cui:
• è stata revocata l'ingiunzione n. 17883/2022;
• è stata condannata al pagamento di € 197.375,02 oltre interessi;
Parte_1
pagina 2 di 8 • è stata rigettata la domanda riconvenzionale di controcredito;
• è stata disposta la rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.
Propone appello lamentando Parte_1
1. Erronea valutazione del controcredito
L'appellante contesta la decisione del primo giudice per erronea ricostruzione dei fatti e omessa valutazione della prova documentale, in particolare:
• richiama l'Email del 26 aprile 2022 inviata da contenente tabelle CP_1
excell con l'indicazione di sconti/retrocessioni riconosciuti a per gli Parte_1
anni 2020 e 2021, per un totale di € 112.447,00.
• Precisa l'appellante che detti importi risultano quantificati e riconosciuti dalla stessa senza che vi sia stato disconoscimento in atti. CP_1
• Poiché la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 12636/2005; 5488/2006;
559/2003) afferma che i fatti non contestati tempestivamente devono ritenersi pacifici, le email e i file prodotti costituiscono riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., e formano piena prova se non contestati.
2. La mancata valutazione della documentazione probatoria
In particolare, sono stati prodotti in primo grado:
• Contratti di affidamento dei servizi di formazione con indicazione delle quote di sconto;
• Fatture emesse da coerenti con i dati delle tabelle excell;
CP_1
• Bilancio al 31.12.2023 che evidenzia perdite crescenti e passività CP_1
rilevanti, anche a sostegno della richiesta di sospensione dell'esecutorietà ex art. 283 c.p.c.
pagina 3 di 8 Infine, parte appellante si duole della condanna alle spese, (capo 5 della sentenza), ritenuta ingiusta in quanto:
• L'opposizione è stata parzialmente accolta;
• Si è verificata una soccombenza reciproca;
• Il primo giudice avrebbe dovuto, perciò, compensare totalmente o parzialmente le spese di lite.
Ciò premesso, l'appellante chiede:
In via cautelare: sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata;
• In via principale: riforma della sentenza n. 10135/2024, riconoscimento del controcredito di € 112.447,00 e sua compensazione;
• Condanna della appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In sede di prima udienza, in data 28.10.2025, l'Avv. Amabile per l'appellante fa presente che -nelle more- era stata resa da questa Corte la sentenza n. 2707/2025, pubblicata il 13.10.2025 (R.G. 800/2025), sull'appello proposto da
[...]
, in Controparte_1
contumacia della avverso la medesima sentenza. Parte_1
Evidenzia la difesa dell'appellante che la sentenza n. 2707/2025, resa tra le parti nel procedimento RG 800/2025, è viziata dalla nullità della notifica della citazione avanti alla Corte d'Appello.
Ciò premesso, all'udienza del 28.10.2025, chiede che la causa venga Parte_1
decisa, rinunciando ai termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, nonché a differimento dell'udienza.
pagina 4 di 8 Il consigliere istruttore rimette al collegio, in data 28.10.2025, ex art. 352 c.p.c., la causa per la decisione, senza concedere alcun termine.
Successivamente, dopo che la causa viene trattenuta in decisione dal Collegio, si costituisce la parte appellata in data 29.10.2025.
Trattandosi di costituzione tardiva e inammissibile, dopo che il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, la Corte non ne terrà conto.
La causa viene decisa nella camera di consiglio del 5.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
QUESTIONE PRELIMINARE: INAMMISSIBILITA' dell'APPELLO
Parte appellante ha documentato che in data 13.10.2025 è stata pronunciata da questa
Corte d'Appello la sentenza n. 2707/2025, resa tra le stesse parti – nel giudizio RG 800-
25- sull'appello proposto da Controparte_1
. In quel giudizio parte odierna appellante è
[...]
rimasta contumace.
Il legislatore della riforma non si è limitato a intervenire sulle impugnazioni in generale
(novellando l'art. 334 c.p.c), ma è intervenuto anche sulla specifica disciplina dell'appello incidentale, il quale, ai sensi del novellato art. 343, comma 1, c.p.c., va formulato in comparsa di risposta almeno 20 giorni prima dell'udienza di trattazione (quella indicata nella citazione introduttiva o a quella differita dal presidente o dall'istruttore ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c.).
L'art. 347 c.p.c. è rimasto immutato, così che nel giudizio di appello la costituzione delle parti deve avvenire, osservandosi le forme ed i termini previsti per i procedimenti innanzi al Tribunale (artt. 165, 166 e 167 c.p.c.): in particolare, va ricordato che, per quanto riguarda il convenuto, la seconda delle norme ricordate prevede che la comparsa di costituzione e risposta andrebbe depositata (per essere tempestiva) almeno settanta pagina 5 di 8 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione. Ebbene, ragioni di buon senso, suggeriscono che il richiamo operato dall'art. 347 c.p.c. alle «forme ed ai termini per i procedimenti davanti al tribunale» debba essere limitato alle sole «forme», mentre, per quanto riguarda i «termini», ci si dovrebbe riferire al vecchio disposto dell'art. 166 c.p.c. (che prevedeva, per la costituzione tempestiva del convenuto il termine a ritroso di venti giorni prima dell'udienza di comparizione). Infatti, il “nuovo” termine di costituzione in primo grado per il convenuto risponde esclusivamente alla necessità di rispettare il disposto degli artt. 171-bis (incombenze – verifiche preliminari
– attribuite al giudice istruttore) e 171-ter (esercizio di facoltà – memorie integrative – delle parti), adempimenti che non operano in sede di gravame.
Diversamente ragionando, si verificherebbe questa “assurda incongruenza”: se la memoria di costituzione in appello contiene unicamente difese ed eccezioni, andrebbe depositata (ai fini della tempestività) almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione, mentre se contiene anche l'appello incidentale, può essere depositata almeno venti giorni prima della suddetta udienza.
Ciò premesso, questa Corte rileva che l'appello oggi proposto, in successivo e separato giudizio rispetto a quello RG 800-25, deciso con sentenza, risulta tardivo e, perciò inammissibile, proprio perché proposto successivamente alla statuizione sull'appello principale.
L'appello incidentale presuppone l'esistenza di un appello principale pendente.
L'impugnazione proposta per prima instaura l'unico processo nel quale tutte le impugnazioni successive, relative alla stessa sentenza, devono confluire. Questa regola, prevista dall'art. 333 c.p.c., serve a evitare la possibilità di decisioni contrastanti sulla medesima controversia.
L'instaurazione di un nuovo procedimento (quello attuale) viola il principio di concentrazione, volto -come sopra detto- a concentrare le impugnazioni nello stesso pagina 6 di 8 giudizio per evitare decisioni contrastanti e dispersione di risorse. Inoltre, un appello incidentale proposto in separato giudizio non può coordinarsi con l'appello principale, né può essere trattato congiuntamente dal giudice.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in presenza di più appelli contro la stessa sentenza, quello notificato per secondo deve essere qualificato come appello incidentale. Se gli appelli non vengono riuniti e il primo viene deciso con sentenza passata in giudicato, il secondo diventa improcedibile. Questo principio garantisce l'unicità del processo di impugnazione ed evita decisioni contrastanti (Cass. n. 23105-
25).
Parte appellante ha prodotto, nel presente contenzioso, l'atto di citazione avanti alla
Corte d'appello di Milano del procedimento RG 800/20025, che sostiene essere viziato da nullità, così spiegando l'odierno nuovo giudizio.
A pag. 5 della sentenza n. 2707/2025, pubblicata il 13.10.2025 si legge: “Nessuno si costituisce nel presente procedimento per e, verificata la regolarità Parte_1
della notifica, viene dichiarata la sua contumacia”.
La Corte di Cassazione è competente per giudicare questioni di diritto, inclusi vizi procedurali come la mancata applicazione di norme sulla nullità degli atti, come previsto dagli articoli 360 e successivi del Codice di Procedura Civile.
Questa Corte d'appello non è perciò funzionalmente competente a decidere sull'allegata nullità della notifica dell'appello, procedimento già deciso con la più volte richiamata sentenza n. 2707/2025.
In conclusione, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello oggi proposto, in quanto tardivo peri motivi sopra indicati.
Nulla sulle spese stante la contumacia della parte appellata, cui l'odierno atto di citazione risulta regolarmente notificato. pagina 7 di 8 La costituzione della parte appellata in data 29.10.2025, dopo che la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio, al di fuori del processo, è infatti inammissibile e - come sopra accennato- questa Corte non può tenerne conto (neppure in punto spese).
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 10135/2024;
2. Nulla sulle spese.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. Così deciso in Milano il 5.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IA LE AL LO DD
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. LO DD Presidente dr. IA LE AL Consigliere rel. dr. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1571/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMABILE PAOLO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DELLA CAGNOLETTA PAOLO MARIA ( ) VIA MAZZINI, 3/C C.F._1
20063 RN UL LI;
, elettivamente domiciliato in VIA G. MAZZINI 3/C 20063
RN UL LI presso il difensore avv. AMABILE PAOLO
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
pagina 1 di 8 APPELLATA contumace avente ad oggetto: Altri contratti atipici sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
In via principale e nel merito: - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 10135/2024 emessa dal
Tribunale di Milano, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Paola Condorelli, nell'ambito del giudizio R.G. n. 49788/20222, depositata in cancelleria in data 22/11/2024, mai notificata, accertare e dichiarare il controcredito maturato in favore di Parte_1
per un importo complessivo pari ad € 112.447,00, oltre interessi moratori dal
[...]
dovuto sino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, compensare detto importo con il credito effettivamente maturato da per l'attività professionale svolta Controparte_1
nell'interesse della società appellante;
- disattendere tutte le eventuali eccezioni e istanze che dovesse dedurre a fronte della propria costituzione nel presente CP_1
giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante regolarmente autorizzata da Parte_2
e iscritta alla Sezione I dell'Albo informatico ex art. 4, co. 1, lett. a) del D.lgs. CP_2
n. 276/2003, ha instaurato il presente giudizio di impugnazione avverso la sentenza n.
10135/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 22 novembre 2024, con cui:
• è stata revocata l'ingiunzione n. 17883/2022;
• è stata condannata al pagamento di € 197.375,02 oltre interessi;
Parte_1
pagina 2 di 8 • è stata rigettata la domanda riconvenzionale di controcredito;
• è stata disposta la rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.
Propone appello lamentando Parte_1
1. Erronea valutazione del controcredito
L'appellante contesta la decisione del primo giudice per erronea ricostruzione dei fatti e omessa valutazione della prova documentale, in particolare:
• richiama l'Email del 26 aprile 2022 inviata da contenente tabelle CP_1
excell con l'indicazione di sconti/retrocessioni riconosciuti a per gli Parte_1
anni 2020 e 2021, per un totale di € 112.447,00.
• Precisa l'appellante che detti importi risultano quantificati e riconosciuti dalla stessa senza che vi sia stato disconoscimento in atti. CP_1
• Poiché la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 12636/2005; 5488/2006;
559/2003) afferma che i fatti non contestati tempestivamente devono ritenersi pacifici, le email e i file prodotti costituiscono riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., e formano piena prova se non contestati.
2. La mancata valutazione della documentazione probatoria
In particolare, sono stati prodotti in primo grado:
• Contratti di affidamento dei servizi di formazione con indicazione delle quote di sconto;
• Fatture emesse da coerenti con i dati delle tabelle excell;
CP_1
• Bilancio al 31.12.2023 che evidenzia perdite crescenti e passività CP_1
rilevanti, anche a sostegno della richiesta di sospensione dell'esecutorietà ex art. 283 c.p.c.
pagina 3 di 8 Infine, parte appellante si duole della condanna alle spese, (capo 5 della sentenza), ritenuta ingiusta in quanto:
• L'opposizione è stata parzialmente accolta;
• Si è verificata una soccombenza reciproca;
• Il primo giudice avrebbe dovuto, perciò, compensare totalmente o parzialmente le spese di lite.
Ciò premesso, l'appellante chiede:
In via cautelare: sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata;
• In via principale: riforma della sentenza n. 10135/2024, riconoscimento del controcredito di € 112.447,00 e sua compensazione;
• Condanna della appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In sede di prima udienza, in data 28.10.2025, l'Avv. Amabile per l'appellante fa presente che -nelle more- era stata resa da questa Corte la sentenza n. 2707/2025, pubblicata il 13.10.2025 (R.G. 800/2025), sull'appello proposto da
[...]
, in Controparte_1
contumacia della avverso la medesima sentenza. Parte_1
Evidenzia la difesa dell'appellante che la sentenza n. 2707/2025, resa tra le parti nel procedimento RG 800/2025, è viziata dalla nullità della notifica della citazione avanti alla Corte d'Appello.
Ciò premesso, all'udienza del 28.10.2025, chiede che la causa venga Parte_1
decisa, rinunciando ai termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, nonché a differimento dell'udienza.
pagina 4 di 8 Il consigliere istruttore rimette al collegio, in data 28.10.2025, ex art. 352 c.p.c., la causa per la decisione, senza concedere alcun termine.
Successivamente, dopo che la causa viene trattenuta in decisione dal Collegio, si costituisce la parte appellata in data 29.10.2025.
Trattandosi di costituzione tardiva e inammissibile, dopo che il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, la Corte non ne terrà conto.
La causa viene decisa nella camera di consiglio del 5.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
QUESTIONE PRELIMINARE: INAMMISSIBILITA' dell'APPELLO
Parte appellante ha documentato che in data 13.10.2025 è stata pronunciata da questa
Corte d'Appello la sentenza n. 2707/2025, resa tra le stesse parti – nel giudizio RG 800-
25- sull'appello proposto da Controparte_1
. In quel giudizio parte odierna appellante è
[...]
rimasta contumace.
Il legislatore della riforma non si è limitato a intervenire sulle impugnazioni in generale
(novellando l'art. 334 c.p.c), ma è intervenuto anche sulla specifica disciplina dell'appello incidentale, il quale, ai sensi del novellato art. 343, comma 1, c.p.c., va formulato in comparsa di risposta almeno 20 giorni prima dell'udienza di trattazione (quella indicata nella citazione introduttiva o a quella differita dal presidente o dall'istruttore ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c.).
L'art. 347 c.p.c. è rimasto immutato, così che nel giudizio di appello la costituzione delle parti deve avvenire, osservandosi le forme ed i termini previsti per i procedimenti innanzi al Tribunale (artt. 165, 166 e 167 c.p.c.): in particolare, va ricordato che, per quanto riguarda il convenuto, la seconda delle norme ricordate prevede che la comparsa di costituzione e risposta andrebbe depositata (per essere tempestiva) almeno settanta pagina 5 di 8 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione. Ebbene, ragioni di buon senso, suggeriscono che il richiamo operato dall'art. 347 c.p.c. alle «forme ed ai termini per i procedimenti davanti al tribunale» debba essere limitato alle sole «forme», mentre, per quanto riguarda i «termini», ci si dovrebbe riferire al vecchio disposto dell'art. 166 c.p.c. (che prevedeva, per la costituzione tempestiva del convenuto il termine a ritroso di venti giorni prima dell'udienza di comparizione). Infatti, il “nuovo” termine di costituzione in primo grado per il convenuto risponde esclusivamente alla necessità di rispettare il disposto degli artt. 171-bis (incombenze – verifiche preliminari
– attribuite al giudice istruttore) e 171-ter (esercizio di facoltà – memorie integrative – delle parti), adempimenti che non operano in sede di gravame.
Diversamente ragionando, si verificherebbe questa “assurda incongruenza”: se la memoria di costituzione in appello contiene unicamente difese ed eccezioni, andrebbe depositata (ai fini della tempestività) almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione, mentre se contiene anche l'appello incidentale, può essere depositata almeno venti giorni prima della suddetta udienza.
Ciò premesso, questa Corte rileva che l'appello oggi proposto, in successivo e separato giudizio rispetto a quello RG 800-25, deciso con sentenza, risulta tardivo e, perciò inammissibile, proprio perché proposto successivamente alla statuizione sull'appello principale.
L'appello incidentale presuppone l'esistenza di un appello principale pendente.
L'impugnazione proposta per prima instaura l'unico processo nel quale tutte le impugnazioni successive, relative alla stessa sentenza, devono confluire. Questa regola, prevista dall'art. 333 c.p.c., serve a evitare la possibilità di decisioni contrastanti sulla medesima controversia.
L'instaurazione di un nuovo procedimento (quello attuale) viola il principio di concentrazione, volto -come sopra detto- a concentrare le impugnazioni nello stesso pagina 6 di 8 giudizio per evitare decisioni contrastanti e dispersione di risorse. Inoltre, un appello incidentale proposto in separato giudizio non può coordinarsi con l'appello principale, né può essere trattato congiuntamente dal giudice.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in presenza di più appelli contro la stessa sentenza, quello notificato per secondo deve essere qualificato come appello incidentale. Se gli appelli non vengono riuniti e il primo viene deciso con sentenza passata in giudicato, il secondo diventa improcedibile. Questo principio garantisce l'unicità del processo di impugnazione ed evita decisioni contrastanti (Cass. n. 23105-
25).
Parte appellante ha prodotto, nel presente contenzioso, l'atto di citazione avanti alla
Corte d'appello di Milano del procedimento RG 800/20025, che sostiene essere viziato da nullità, così spiegando l'odierno nuovo giudizio.
A pag. 5 della sentenza n. 2707/2025, pubblicata il 13.10.2025 si legge: “Nessuno si costituisce nel presente procedimento per e, verificata la regolarità Parte_1
della notifica, viene dichiarata la sua contumacia”.
La Corte di Cassazione è competente per giudicare questioni di diritto, inclusi vizi procedurali come la mancata applicazione di norme sulla nullità degli atti, come previsto dagli articoli 360 e successivi del Codice di Procedura Civile.
Questa Corte d'appello non è perciò funzionalmente competente a decidere sull'allegata nullità della notifica dell'appello, procedimento già deciso con la più volte richiamata sentenza n. 2707/2025.
In conclusione, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello oggi proposto, in quanto tardivo peri motivi sopra indicati.
Nulla sulle spese stante la contumacia della parte appellata, cui l'odierno atto di citazione risulta regolarmente notificato. pagina 7 di 8 La costituzione della parte appellata in data 29.10.2025, dopo che la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio, al di fuori del processo, è infatti inammissibile e - come sopra accennato- questa Corte non può tenerne conto (neppure in punto spese).
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 10135/2024;
2. Nulla sulle spese.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. Così deciso in Milano il 5.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IA LE AL LO DD
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