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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/05/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel. dott. Vito Savino consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 31/2025 promossa da:
QUALE EREDE DI rappresentato e difeso Parte_1 Persona_1 dall'avv. PETTINARI BRUNO elett. dom.to in Indirizzo Telematico
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE E APPELLATA contro
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. SALVATI VALERIA elett.te dom.to in ELETT. DOMIC.TA PRESSO LA SEDE VIA CP_2
SAN MARTINO 23 ANCONA
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE E APPELLANTE
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 4.7.2014, premesso di avere lavorato alle dipendenze di varie società Persona_1
come impiegato dal 18.9.1972 al 30.6.2006 e di essere stato, nel periodo 1.1.2003 - 30.6.2007, per complessive 226 settimane, posto in cassa integrazione e, nell'ultimo periodo, in mobilità, proponeva ricorso avanti al Tribunale di Macerata sostenendo che: aveva percepito da sempre il “premio produzione mensile” (codice in busta paga 206) e il “premio aziendale annuo”, versato nel mese di pagina 1 di 10 CP_ giugno di ogni anno e che i contributi venivano versati all' su tali somme e, quindi, andavano CP_ considerati ai fini della determinazione dei contributi figurativi. Si costituiva l' contestando la domanda per avvenuta decadenza ex art. 47 DPR n. 639/70 e, comunque, sosteneva che non poteva essere considerata utile per il calcolo della contribuzione la parte di retribuzione non collegata all'effettiva prestazione di lavoro.
Il Giudice di primo grado accoglieva la domanda del L'Istituto previdenziale Per_1 proponeva appello eccependo la carenza di motivazione e l'omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza ex art. 47 comma 6 D.P.R. n. 639/70.
La Corte d'Appello di Ancona con la sentenza n. 505/2018 del 13-03-2019, accoglieva l'impugnazione proposta dall' affermando che: a) il ricorrente nel corso della CIG e Mobilità CP_2 percepiti, nulla ha osservato per i contributi figurativi “versati” relativamente a tali prestazioni;
b) il ricorrente, prima d'inoltrare la domanda per il ricalcolo della pensione, avrebbe dovuto chiedere il
“versamento” dei contributi per le voci richieste nel ricorso;
c) la domanda presentata per il ricalcolo Part della pensione non ricomprendeva la domanda di “versamento” dei contributi sulla e mobilità.
Il sig. con il ricorso notificato il 12-07-2019, impugnava la sentenza emessa Persona_1 dalla Corte d'Appello di Ancona avanti alla Corte Suprema di Cassazione.
Nel corso del giudizio, si costituiva in giudizio la sig.ra , in qualità di vedova - Parte_1
erede di deceduto il 25-12-2020, riportandosi integralmente a tutto quanto esposto, Persona_1
allegato e prodotto unitamente al ricorso in Cassazione proposto dal de cuius.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1499/2025 del 21-01-2025, accoglieva il terzo motivo, con assorbimento di tutti gli altri, cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava alla Corte d'Appello di Ancona.
Ora, con ricorso depositato il 7.2.2025, la riassume il giudizio di appello proposto Parte_1 dall' già pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Ancona, richiamando le pregresse difese e CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado impugnata dall' . CP_1
CP_ Si è costituito in giudizio anche l' reiterando i motivi di appello già avanzati, ossia: 1)
Nullità della sentenza per violazione dell'art.132 cpc.; 2) Nullità della sentenza per carenza di motivazione. 3) Nullità della sentenza ex art.112 cpc per omessa pronuncia sull'eccezione pregiudiziale sollevata dall' e decisiva per la soluzione della controversia, ossia l'intervenuta decadenza ex CP_2
art.47, DPR 639/70 dalla domanda giudiziale;
4) Nel merito, erroneità della sentenza impugnata nell'individuazione degli istituti da includere nella base retributiva imponibile ai fini della contribuzione figurativa;
5) Nel merito, erroneità della sentenza impugnata nella determinazione del quantum eventualmente dovuto dall' ; 6) Erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata nel CP_2
pagina 2 di 10 regolamento delle spese di lite.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con la sentenza cassata, la Corte di Appello di Ancona, dopo avere dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione, così statuiva: “Passando, quindi, all'esame della domanda, la Corte rileva come sia pacifico fra le parti che il ha goduto delle Per_1
prestazioni previdenziali, prima di CIG e, poi, di mobilità, fino al giugno 2007, nulla eccependo o domandando in sede amministrativa in relazione ai contributi figurativi versati. Altrettanto pacifico è che il ricorrente di primo grado soltanto il 6.12.2013 ha avanzato una diversa domanda amministrativa di ricalcolo pensionistico conseguente alla minore erogazione dei predetti contributi.
Orbene, alla luce di questi rilievi, la domanda del deve essere rigettata in quanto per ottenere Per_1
il ricalcolo pensionistico egli avrebbe dovuto ottenere preventivamente il riconoscimento del diritto ad una contribuzione figurativa maggiore della CIG e dell'indennità di mobilità, vale a dire al riconoscimento di un maggiore importo dei relativi emolumenti. Come si è visto, però, egli nulla ha richiesto in tal senso in via amministrativa, né la domanda di ricalcolo della pensione può intendersi comprensiva di quella inerente il versamento di maggiori contributi..”
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1499 del 2025 ha, invece, ritenuto che “non appare violato il principio in forza del quale ogni prestazione previdenziale/assistenziale che si intenda conseguire deve essere previamente oggetto di istanza in sede amministrativa, né può affermarsi che fosse necessaria altra domanda, diversa da quella avanzata, come presupposto per la prestazione rivendicata giudizialmente. Trattasi, nella specie, di contribuzione figurativa che viene riconosciuta ed attribuita dall'Istituto “in automatico” – e quantificata alla stregua di criteri normati – e non richiede preventiva istanza da parte dell'interessato: una volta liquidato il trattamento pensionistico,
l'interessato, ritenuto inferiore al dovuto quanto erogatogli e ravvisato un errore nella quantificazione della contribuzione figurativa – poiché sarebbero stati omessi emolumenti percepiti che riteneva dovessero essere considerati nella base di calcolo – ha presentato domanda amministrativa di ricostituzione della pensione per motivi contributivi e detta domanda, effettuata al fine di vedere ricostruita la pensione attraverso il computo di contributi non compresi nel calcolo per asserito errore dell' , costituisce il presupposto della pretesa avanzata in sede giudiziaria. Pertanto, Controparte_3
il terzo motivo di ricorso va accolto, assorbiti gli altri, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità”.
pagina 3 di 10 Avendo la pronuncia della Cassazione interessato solo l'assorbente motivo di rigetto posto alla base della sentenza di appello, ossia la mancanza della previa domanda amministrativa, vanno qui riesaminati gli originari motivi di appello proposti dall' e non oggetto di verifica giudiziaria. CP_2
Quanto ai primi due motivi che riguardano la nullità della sentenza per carenze motivazionali, si ribadisce che per orientamento giurisprudenziale del tutto pacifico, “il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale” (così Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13733 del 17/06/2014).
Occorre, dunque, comunque pronunciarsi sul merito della domanda, anche a fronte di carenze motivazionali della sentenza di primo grado.
Venendo, ora, alla riproposta eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 47 DPR n. 639/70 di cui al terzo motivo di appello, va precisato che tale norma trova applicazione solo per le prestazioni liquidate dopo il 6.7.2011 come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 69 del 2.4.2014
(v. anche Cass. Sez. L - , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021). La prestazione pensionistica venne liquidata al dall'1.7.2007, il termine di decadenza dei tre anni iniziava, però, a decorrere dal Per_1
6.7.2011 (entrata in vigore della l. n. 98/2011 - nuova formulazione dell'art. 47), sicché il termine di decadenza per la proposizione dell'azione sarebbe stato il 6.7.2014, mentre il ricorso giudiziario è stato proposto il 4.7.2014. Pertanto, non può dirsi essersi verificata nessuna decadenza. Ad ogni modo, non si tratterebbe di una decadenza c.d. tombale, avendo la Cassazione affermato che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (v. sent. cit.).
Nel merito, come detto, la domanda del (e per lui dell'erede) ha ad oggetto il ricalcolo Per_1 della pensione di vecchiaia conseguente all'accreditamento dei contributi figurativi riguardanti il
“premio di produzione mensile” ed il “premio aziendale annuo” per il periodo dal gennaio 2003 al giugno 2007, durante il quale il lavoratore era stato messo in Cassa Integrazione Guadagni ed in mobilità.
In particolare, dal gennaio 2003 al giugno 2006 il medesimo ha goduto della cassa integrazione guadagni, mentre dal luglio 2006 al giugno 2007 ha goduto dell'indennità di mobilità.
In proposito, occorre, innanzitutto, osservare come le modalità di calcolo della retribuzione imponibile ai fini della contribuzione figurativa trovino disciplina in due normative diverse, a seconda pagina 4 di 10 che si tratti di contribuzione afferente ai periodi di cassa integrazione ovvero di mobilità.
In relazione ai periodi di mobilità, trova, infatti, applicazione l'art. 7 della l. n. 223 del 1991 secondo cui, al co. 9, “I periodi di godimento dell'indennità di mobilità ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per i detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti”.
In proposito, la Cassazione (v. Sez. L - Sentenza n. 24203 del 13/10/2017) ha affermato che
“L'indennità di mobilità prevista dall'art. 7 della l. n. 223 del 1991 va determinata in base alla retribuzione dovuta per l'orario contrattuale ordinario, calcolando nel relativo importo complessivo non solo la paga base, l'indennità di contingenza e i ratei di mensilità aggiuntive, ma tutti gli elementi, come eventuali maggiorazioni che devono essere considerati quali componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento, in relazione a quanto spettante a tale titolo per il periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro”.
Con successiva ordinanza (v. Sez. L - Ordinanza n. 6161 del 14/03/2018), la Corte ha nuovamente ribadito che “I contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della l. n. 223 del 1991, si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale, che coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l'orario contrattuale ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo, con conseguente irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita contenuto nell'art. 8, comma 1, della l. n. 155 del 1981”.
Ai fini del calcolo della contribuzione figurativa per i periodi rientranti nella cassa integrazione, invece, trova applicazione l'art. 8 della Legge n. 155/1981 secondo cui “I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.
pagina 5 di 10 Occorre, tuttavia, considerare che tale disciplina ha subito una significativa innovazione ad opera dell'art. 40 della legge 183/2010 il quale ha previsto che “1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.
Orbene, come detto, nel periodo precedente al 31 dicembre 2004, il aveva goduto della Pt_3
cassa integrazione.
Ai fini di determinare la retribuzione imponibile pensionabile per tali due anni dal gennaio 2003 al dicembre 2004, occorre considerare la retribuzione a cui è riferita l'integrazione salariale, ai sensi del citato art. 8 L. n. 155/1981, costituita dalla retribuzione totale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate (non oltre le 40 ore settimanali).
Il concetto di retribuzione totale corrisponde sostanzialmente alla retribuzione globale del lavoratore, ovvero lo stipendio lordo comprensivo di tutti gli elementi aggiuntivi (ad esempio mensilità aggiuntive, straordinari, premi, etc.).
In particolare, vanno considerati gli elementi retributivi ricorrenti e continuativi che sarebbero stati corrisposti normalmente al lavoratore ove non fosse stato posto in cassa integrazione.
Come ammette lo stesso , “agli effetti della CIG, oltre al salario, dovevano ritenersi utili CP_1
gli elementi retributivi con carattere di continuità e obbligatorietà (elementi essenziali della retribuzione), con esclusione delle voci accessorie. Tali elementi essenziali erano costituiti dalla paga base per gli operai e dallo stipendio base per gli impiegati ed i quadri, dagli aumenti periodici di anzianità, dagli aumenti contrattuali, dai ratei di mensilità aggiuntive di 13ª e 14ª. Costituivano, invece, elementi accessori le maggiorazioni per turno, l'indennità di trasferta, l'indennità di mensa, l'indennità di cassa, l'indennità di trasporto e il lavoro straordinario. Erano “integrabili” soltanto le voci e le indennità che costituivano parte fissa della retribuzione globale, con esclusione di quelle non collegate all'effettiva prestazione di lavoro”.
Dunque, in relazione al premio di produzione mensile, appare comprovato dalle buste paga prodotte in atti che si trattava di compenso riconosciuto in misura fissa e corrisposto continuativamente ogni mese, sicché si deve ritenere che rientrasse nella normale retribuzione riconosciuta al Per_1
venendo a comporre la retribuzione globale di riferimento per la cassa integrazione.
pagina 6 di 10 In alcun modo, infatti, tale voce stipendiale può equipararsi ad un elemento variabile della retribuzione, essendo comprovata la sua corresponsione in misura fissa mensile.
Per quanto concerne il premio aziendale annuo, il ricorrente in riassunzione ha sempre sostenuto trattarsi della 14a mensilità, come già prevista in tanti CCNL. Tale affermazione non risulta
CP_ specificamente contestata dall' e, comunque, la sostanziale equivalenza di tale voce alla 14 mensilità si ricava anche in tal caso dalle buste paga in atti, dalle quali si evince che tale premio veniva sempre corrisposto ogni mese di giugno in misura corrispondente alla retribuzione tabellare mensile.
Anche tale voce, dunque, andava considerata per il calcolo della retribuzione globale da porre base della integrazione salariale e, dunque, per il calcolo della contribuzione figurativa.
D'altronde, il doveroso computo anche delle c.d. extramensilità ai fini della contribuzione figurativa in caso di periodi di cassa integrazione è ammesso dallo stesso nella propria memoria CP_1
(e nell'originario appello) e trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. L. n.
22760/2010: “In tema di trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni previsto dall'articolo unico della legge n. 427 del 1980, sia nel suo testo originario che in quello parzialmente modificato dall'art. 1 del d.l. 299 del 1994 (conv., con mod., nella legge n. 451 del 1994), ed anche a prescindere dalla norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 44, comma 6, del d.l. n. 269 del 2003
(conv. nella legge n. 326 del 2003), le mensilità aggiuntive e, in particolare, la tredicesima mensilità, sono computabili nella retribuzione costituente base di calcolo degli importi dell'integrazione salariale, nell'ambito dei limiti massimi dell'importo mensile dell'integrazione fissati dal citato articolo unico, dovendosi escludere una diversa ed ulteriore incidenza delle mensilità aggiuntive sul trattamento di integrazione salariale;
tale computabilità nei limiti precisati è, coerente con l'esigenza di compensare la riduzione retributiva causata al lavoratore dipendente da sospensioni temporanee del rapporto di lavoro, attraverso una prestazione previdenziale che si riferisca unitariamente a tutto il pregiudizio maturato nel periodo di riferimento, ferma la necessità che il trattamento straordinario sia calcolato su base settimanale e che il massimale sia rapportato all'integrazione dovuta per le ore non lavorate nel mese”).
A diverse conclusioni deve giungersi, invece, in relazione alla contribuzione figurativa da calcolarsi per i periodi di cassa integrazione e mobilità ricadenti nel periodo successivo al 31 dicembre
2004.
Come anticipato, in tal caso trova applicazione l'art. Art. 40 della legge 183/2010
(Contribuzione figurativa) che così recita “1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile,
e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al
31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti pagina 7 di 10 figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.
Su tale norma è intervenuta, di recente, la Suprema Corte che, con la sentenza n. 33202 del
10/11/2021, ha affermato: “L'art. 40 della l. n. 183 del 2010 stabilisce che per il computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione o sostegno al reddito - tra le quali sono ricomprese quelle di disoccupazione e mobilità - per i periodi successivi alla data del 31 dicembre 2004, debba farsi riferimento all'importo della normale retribuzione, da determinarsi sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi, che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato. Ne consegue che vanno esclusi, dal computo in questione, gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), in quanto, pur maturando mese per mese, diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno; né l'applicazione della "reformatio in peius" dei criteri di calcolo ai periodi di disoccupazione successivi alla predetta data è suscettibile di dubbi di costituzionalità per violazione del principio di irretroattività delle leggi, sorgendo il diritto alla pensione nell'istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica e potendo la legge modificare nel tempo tanto i requisiti di accesso quanto le modalità di computo della prestazione pensionistica, attraverso previsioni transitorie di tipo discrezionale”.
Secondo la Corte, con l'entrata in vigore del citato art. 40, “risulta pertanto superato il criterio della media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro, che, nel vigore dell'art. 8, I. n. 155/1981, aveva condotto questa Corte ad affermare che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente andasse determinato sulla scorta della nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12, I. n. 153/1969, la quale, essendo più ampia rispetto a quella civilistica, consentiva di integrare la base di calcolo anche con gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione (così, tra le tante, Cass. n. 17502 del
2009): come correttamente rilevato dai giudici di merito, per i periodi successivi al 31.12.2004 deve piuttosto operarsi riferimento all'importo della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato, con esclusione quindi degli emolumenti extramensili, che – pur maturando mese per mese - diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno, non potendo perciò
pagina 8 di 10 ritenersi "ricorrenti e continuativi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, I. n. 183/2010, cit.. Né può sostenersi che, riferendosi ad «eventi [...] verificatisi nel corso del rapporto di lavoro», la norma escluderebbe dal proprio ambito di operatività fattispecie come la disoccupazione o la mobilità, siccome periodi in cui il sostegno al reddito interviene in esito alla cessazione del rapporto di lavoro sottostante: benché tale opzione interpretativa sia stata autorevolmente sostenuta in dottrina, risulta al riguardo dirimente rilevare che le nuove modalità di calcolo si applicano sia «ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile», sia «per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito», tra le quali sono ovviamente ricomprese anche le prestazioni di disoccupazione e mobilità: e, come parimenti rilevato nella sentenza qui impugnata, sarebbe affatto illogico che una misura espressamente finalizzata a ridurre le spese per le prestazioni a sostegno e integrazione del reddito non trovasse applicazione allorché si tratti di considerare l'incidenza riflessa ai fini pensionistici dei periodi in cui tali prestazioni sono state percepite, specie tenendo conto della complessiva ratio della legge n. 183/2010, complessivamente finalizzata al contenimento della spesa previdenziale”.
Di conseguenza, in ossequio all'insegnamento della Cassazione, deve affermarsi che, per il calcolo della retribuzione imponibile pensionabile per il periodo successivo al 31 dicembre 2004, sia per gli eventi di cassa integrazione che per la mobilità, si debba escludere la rilevanza del premio aziendale annuo, in quanto con cadenza extramensile, mentre continuerà a doversi calcolare il premio di produzione mensile, quale elemento ricorrente e continuativo della retribuzione.
Per quanto concerne, infine, la quantificazione del dovuto a titolo di differenze di pensione, la parte che ha qui riassunto il giudizio ha chiesto, in caso di accoglimento dell'originaria domanda, procedersi ad una condanna generica, rinviando ad altro eventuale giudizio per il quantum, ovvero alla quantificazione operata direttamente dall' in sede esecutiva. CP_1
La sentenza impugnata va, dunque, parzialmente riformata condannandosi l' ad effettuare CP_2
il ricalcolo della pensione percepita dal nella retribuzione imponibile Parte_4 pensionabile, per il periodo dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2004, anche il premio di produzione mensile ed il premio aziendale annuo e per il periodo dall'1 gennaio 2005 computando soltanto il premio di produzione mensile, nonché al pagamento delle differenze tra i ratei spettanti e quelli percepiti, oltre interessi come per legge.
Considerato l'esito complessivo della lite che ha visto l'originario ricorrente parzialmente vittorioso, nonché la complessità e novità delle questioni affrontate (v. sent. Cass. 2021), sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite per tutti i gradi del giudizio per la metà, con condanna, per la restante parte, in capo all' soccombente, come da liquidazione in dispositivo. CP_1
pagina 9 di 10
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' ad effettuare il ricalcolo della pensione percepita dal computando CP_2 Per_1 nella retribuzione imponibile pensionabile, per il periodo dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2004, anche il premio di produzione mensile ed il premio aziendale annuo e, per il periodo dall'1 gennaio
2005, computando soltanto il premio di produzione mensile, nonché al pagamento in favore dell'erede delle differenze tra i ratei spettanti e quelli percepiti, oltre interessi come per legge;
2) compensa le spese di lite tra le parti per la metà e condanna l' appellante al pagamento in favore della parte CP_1 appellata della restante metà delle spese che liquida, di ufficio e per l'intero, per il primo grado, come da sentenza impugnata;
per il grado di appello, in euro 3.500,00, per il grado di Cassazione, in euro
5.500,00, per la presente fase di rinvio in euro 3.500,00 (oltre euro 259,00 per spese), il tutto oltre spese forfetarie al 15%, IVA e cap.
Ancona, 10 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel. dott. Vito Savino consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 31/2025 promossa da:
QUALE EREDE DI rappresentato e difeso Parte_1 Persona_1 dall'avv. PETTINARI BRUNO elett. dom.to in Indirizzo Telematico
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE E APPELLATA contro
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. SALVATI VALERIA elett.te dom.to in ELETT. DOMIC.TA PRESSO LA SEDE VIA CP_2
SAN MARTINO 23 ANCONA
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE E APPELLANTE
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 4.7.2014, premesso di avere lavorato alle dipendenze di varie società Persona_1
come impiegato dal 18.9.1972 al 30.6.2006 e di essere stato, nel periodo 1.1.2003 - 30.6.2007, per complessive 226 settimane, posto in cassa integrazione e, nell'ultimo periodo, in mobilità, proponeva ricorso avanti al Tribunale di Macerata sostenendo che: aveva percepito da sempre il “premio produzione mensile” (codice in busta paga 206) e il “premio aziendale annuo”, versato nel mese di pagina 1 di 10 CP_ giugno di ogni anno e che i contributi venivano versati all' su tali somme e, quindi, andavano CP_ considerati ai fini della determinazione dei contributi figurativi. Si costituiva l' contestando la domanda per avvenuta decadenza ex art. 47 DPR n. 639/70 e, comunque, sosteneva che non poteva essere considerata utile per il calcolo della contribuzione la parte di retribuzione non collegata all'effettiva prestazione di lavoro.
Il Giudice di primo grado accoglieva la domanda del L'Istituto previdenziale Per_1 proponeva appello eccependo la carenza di motivazione e l'omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza ex art. 47 comma 6 D.P.R. n. 639/70.
La Corte d'Appello di Ancona con la sentenza n. 505/2018 del 13-03-2019, accoglieva l'impugnazione proposta dall' affermando che: a) il ricorrente nel corso della CIG e Mobilità CP_2 percepiti, nulla ha osservato per i contributi figurativi “versati” relativamente a tali prestazioni;
b) il ricorrente, prima d'inoltrare la domanda per il ricalcolo della pensione, avrebbe dovuto chiedere il
“versamento” dei contributi per le voci richieste nel ricorso;
c) la domanda presentata per il ricalcolo Part della pensione non ricomprendeva la domanda di “versamento” dei contributi sulla e mobilità.
Il sig. con il ricorso notificato il 12-07-2019, impugnava la sentenza emessa Persona_1 dalla Corte d'Appello di Ancona avanti alla Corte Suprema di Cassazione.
Nel corso del giudizio, si costituiva in giudizio la sig.ra , in qualità di vedova - Parte_1
erede di deceduto il 25-12-2020, riportandosi integralmente a tutto quanto esposto, Persona_1
allegato e prodotto unitamente al ricorso in Cassazione proposto dal de cuius.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1499/2025 del 21-01-2025, accoglieva il terzo motivo, con assorbimento di tutti gli altri, cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava alla Corte d'Appello di Ancona.
Ora, con ricorso depositato il 7.2.2025, la riassume il giudizio di appello proposto Parte_1 dall' già pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Ancona, richiamando le pregresse difese e CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado impugnata dall' . CP_1
CP_ Si è costituito in giudizio anche l' reiterando i motivi di appello già avanzati, ossia: 1)
Nullità della sentenza per violazione dell'art.132 cpc.; 2) Nullità della sentenza per carenza di motivazione. 3) Nullità della sentenza ex art.112 cpc per omessa pronuncia sull'eccezione pregiudiziale sollevata dall' e decisiva per la soluzione della controversia, ossia l'intervenuta decadenza ex CP_2
art.47, DPR 639/70 dalla domanda giudiziale;
4) Nel merito, erroneità della sentenza impugnata nell'individuazione degli istituti da includere nella base retributiva imponibile ai fini della contribuzione figurativa;
5) Nel merito, erroneità della sentenza impugnata nella determinazione del quantum eventualmente dovuto dall' ; 6) Erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata nel CP_2
pagina 2 di 10 regolamento delle spese di lite.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con la sentenza cassata, la Corte di Appello di Ancona, dopo avere dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione, così statuiva: “Passando, quindi, all'esame della domanda, la Corte rileva come sia pacifico fra le parti che il ha goduto delle Per_1
prestazioni previdenziali, prima di CIG e, poi, di mobilità, fino al giugno 2007, nulla eccependo o domandando in sede amministrativa in relazione ai contributi figurativi versati. Altrettanto pacifico è che il ricorrente di primo grado soltanto il 6.12.2013 ha avanzato una diversa domanda amministrativa di ricalcolo pensionistico conseguente alla minore erogazione dei predetti contributi.
Orbene, alla luce di questi rilievi, la domanda del deve essere rigettata in quanto per ottenere Per_1
il ricalcolo pensionistico egli avrebbe dovuto ottenere preventivamente il riconoscimento del diritto ad una contribuzione figurativa maggiore della CIG e dell'indennità di mobilità, vale a dire al riconoscimento di un maggiore importo dei relativi emolumenti. Come si è visto, però, egli nulla ha richiesto in tal senso in via amministrativa, né la domanda di ricalcolo della pensione può intendersi comprensiva di quella inerente il versamento di maggiori contributi..”
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1499 del 2025 ha, invece, ritenuto che “non appare violato il principio in forza del quale ogni prestazione previdenziale/assistenziale che si intenda conseguire deve essere previamente oggetto di istanza in sede amministrativa, né può affermarsi che fosse necessaria altra domanda, diversa da quella avanzata, come presupposto per la prestazione rivendicata giudizialmente. Trattasi, nella specie, di contribuzione figurativa che viene riconosciuta ed attribuita dall'Istituto “in automatico” – e quantificata alla stregua di criteri normati – e non richiede preventiva istanza da parte dell'interessato: una volta liquidato il trattamento pensionistico,
l'interessato, ritenuto inferiore al dovuto quanto erogatogli e ravvisato un errore nella quantificazione della contribuzione figurativa – poiché sarebbero stati omessi emolumenti percepiti che riteneva dovessero essere considerati nella base di calcolo – ha presentato domanda amministrativa di ricostituzione della pensione per motivi contributivi e detta domanda, effettuata al fine di vedere ricostruita la pensione attraverso il computo di contributi non compresi nel calcolo per asserito errore dell' , costituisce il presupposto della pretesa avanzata in sede giudiziaria. Pertanto, Controparte_3
il terzo motivo di ricorso va accolto, assorbiti gli altri, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità”.
pagina 3 di 10 Avendo la pronuncia della Cassazione interessato solo l'assorbente motivo di rigetto posto alla base della sentenza di appello, ossia la mancanza della previa domanda amministrativa, vanno qui riesaminati gli originari motivi di appello proposti dall' e non oggetto di verifica giudiziaria. CP_2
Quanto ai primi due motivi che riguardano la nullità della sentenza per carenze motivazionali, si ribadisce che per orientamento giurisprudenziale del tutto pacifico, “il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale” (così Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13733 del 17/06/2014).
Occorre, dunque, comunque pronunciarsi sul merito della domanda, anche a fronte di carenze motivazionali della sentenza di primo grado.
Venendo, ora, alla riproposta eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 47 DPR n. 639/70 di cui al terzo motivo di appello, va precisato che tale norma trova applicazione solo per le prestazioni liquidate dopo il 6.7.2011 come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 69 del 2.4.2014
(v. anche Cass. Sez. L - , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021). La prestazione pensionistica venne liquidata al dall'1.7.2007, il termine di decadenza dei tre anni iniziava, però, a decorrere dal Per_1
6.7.2011 (entrata in vigore della l. n. 98/2011 - nuova formulazione dell'art. 47), sicché il termine di decadenza per la proposizione dell'azione sarebbe stato il 6.7.2014, mentre il ricorso giudiziario è stato proposto il 4.7.2014. Pertanto, non può dirsi essersi verificata nessuna decadenza. Ad ogni modo, non si tratterebbe di una decadenza c.d. tombale, avendo la Cassazione affermato che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (v. sent. cit.).
Nel merito, come detto, la domanda del (e per lui dell'erede) ha ad oggetto il ricalcolo Per_1 della pensione di vecchiaia conseguente all'accreditamento dei contributi figurativi riguardanti il
“premio di produzione mensile” ed il “premio aziendale annuo” per il periodo dal gennaio 2003 al giugno 2007, durante il quale il lavoratore era stato messo in Cassa Integrazione Guadagni ed in mobilità.
In particolare, dal gennaio 2003 al giugno 2006 il medesimo ha goduto della cassa integrazione guadagni, mentre dal luglio 2006 al giugno 2007 ha goduto dell'indennità di mobilità.
In proposito, occorre, innanzitutto, osservare come le modalità di calcolo della retribuzione imponibile ai fini della contribuzione figurativa trovino disciplina in due normative diverse, a seconda pagina 4 di 10 che si tratti di contribuzione afferente ai periodi di cassa integrazione ovvero di mobilità.
In relazione ai periodi di mobilità, trova, infatti, applicazione l'art. 7 della l. n. 223 del 1991 secondo cui, al co. 9, “I periodi di godimento dell'indennità di mobilità ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per i detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti”.
In proposito, la Cassazione (v. Sez. L - Sentenza n. 24203 del 13/10/2017) ha affermato che
“L'indennità di mobilità prevista dall'art. 7 della l. n. 223 del 1991 va determinata in base alla retribuzione dovuta per l'orario contrattuale ordinario, calcolando nel relativo importo complessivo non solo la paga base, l'indennità di contingenza e i ratei di mensilità aggiuntive, ma tutti gli elementi, come eventuali maggiorazioni che devono essere considerati quali componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento, in relazione a quanto spettante a tale titolo per il periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro”.
Con successiva ordinanza (v. Sez. L - Ordinanza n. 6161 del 14/03/2018), la Corte ha nuovamente ribadito che “I contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della l. n. 223 del 1991, si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale, che coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l'orario contrattuale ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo, con conseguente irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita contenuto nell'art. 8, comma 1, della l. n. 155 del 1981”.
Ai fini del calcolo della contribuzione figurativa per i periodi rientranti nella cassa integrazione, invece, trova applicazione l'art. 8 della Legge n. 155/1981 secondo cui “I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.
pagina 5 di 10 Occorre, tuttavia, considerare che tale disciplina ha subito una significativa innovazione ad opera dell'art. 40 della legge 183/2010 il quale ha previsto che “1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.
Orbene, come detto, nel periodo precedente al 31 dicembre 2004, il aveva goduto della Pt_3
cassa integrazione.
Ai fini di determinare la retribuzione imponibile pensionabile per tali due anni dal gennaio 2003 al dicembre 2004, occorre considerare la retribuzione a cui è riferita l'integrazione salariale, ai sensi del citato art. 8 L. n. 155/1981, costituita dalla retribuzione totale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate (non oltre le 40 ore settimanali).
Il concetto di retribuzione totale corrisponde sostanzialmente alla retribuzione globale del lavoratore, ovvero lo stipendio lordo comprensivo di tutti gli elementi aggiuntivi (ad esempio mensilità aggiuntive, straordinari, premi, etc.).
In particolare, vanno considerati gli elementi retributivi ricorrenti e continuativi che sarebbero stati corrisposti normalmente al lavoratore ove non fosse stato posto in cassa integrazione.
Come ammette lo stesso , “agli effetti della CIG, oltre al salario, dovevano ritenersi utili CP_1
gli elementi retributivi con carattere di continuità e obbligatorietà (elementi essenziali della retribuzione), con esclusione delle voci accessorie. Tali elementi essenziali erano costituiti dalla paga base per gli operai e dallo stipendio base per gli impiegati ed i quadri, dagli aumenti periodici di anzianità, dagli aumenti contrattuali, dai ratei di mensilità aggiuntive di 13ª e 14ª. Costituivano, invece, elementi accessori le maggiorazioni per turno, l'indennità di trasferta, l'indennità di mensa, l'indennità di cassa, l'indennità di trasporto e il lavoro straordinario. Erano “integrabili” soltanto le voci e le indennità che costituivano parte fissa della retribuzione globale, con esclusione di quelle non collegate all'effettiva prestazione di lavoro”.
Dunque, in relazione al premio di produzione mensile, appare comprovato dalle buste paga prodotte in atti che si trattava di compenso riconosciuto in misura fissa e corrisposto continuativamente ogni mese, sicché si deve ritenere che rientrasse nella normale retribuzione riconosciuta al Per_1
venendo a comporre la retribuzione globale di riferimento per la cassa integrazione.
pagina 6 di 10 In alcun modo, infatti, tale voce stipendiale può equipararsi ad un elemento variabile della retribuzione, essendo comprovata la sua corresponsione in misura fissa mensile.
Per quanto concerne il premio aziendale annuo, il ricorrente in riassunzione ha sempre sostenuto trattarsi della 14a mensilità, come già prevista in tanti CCNL. Tale affermazione non risulta
CP_ specificamente contestata dall' e, comunque, la sostanziale equivalenza di tale voce alla 14 mensilità si ricava anche in tal caso dalle buste paga in atti, dalle quali si evince che tale premio veniva sempre corrisposto ogni mese di giugno in misura corrispondente alla retribuzione tabellare mensile.
Anche tale voce, dunque, andava considerata per il calcolo della retribuzione globale da porre base della integrazione salariale e, dunque, per il calcolo della contribuzione figurativa.
D'altronde, il doveroso computo anche delle c.d. extramensilità ai fini della contribuzione figurativa in caso di periodi di cassa integrazione è ammesso dallo stesso nella propria memoria CP_1
(e nell'originario appello) e trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. L. n.
22760/2010: “In tema di trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni previsto dall'articolo unico della legge n. 427 del 1980, sia nel suo testo originario che in quello parzialmente modificato dall'art. 1 del d.l. 299 del 1994 (conv., con mod., nella legge n. 451 del 1994), ed anche a prescindere dalla norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 44, comma 6, del d.l. n. 269 del 2003
(conv. nella legge n. 326 del 2003), le mensilità aggiuntive e, in particolare, la tredicesima mensilità, sono computabili nella retribuzione costituente base di calcolo degli importi dell'integrazione salariale, nell'ambito dei limiti massimi dell'importo mensile dell'integrazione fissati dal citato articolo unico, dovendosi escludere una diversa ed ulteriore incidenza delle mensilità aggiuntive sul trattamento di integrazione salariale;
tale computabilità nei limiti precisati è, coerente con l'esigenza di compensare la riduzione retributiva causata al lavoratore dipendente da sospensioni temporanee del rapporto di lavoro, attraverso una prestazione previdenziale che si riferisca unitariamente a tutto il pregiudizio maturato nel periodo di riferimento, ferma la necessità che il trattamento straordinario sia calcolato su base settimanale e che il massimale sia rapportato all'integrazione dovuta per le ore non lavorate nel mese”).
A diverse conclusioni deve giungersi, invece, in relazione alla contribuzione figurativa da calcolarsi per i periodi di cassa integrazione e mobilità ricadenti nel periodo successivo al 31 dicembre
2004.
Come anticipato, in tal caso trova applicazione l'art. Art. 40 della legge 183/2010
(Contribuzione figurativa) che così recita “1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile,
e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al
31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti pagina 7 di 10 figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.
Su tale norma è intervenuta, di recente, la Suprema Corte che, con la sentenza n. 33202 del
10/11/2021, ha affermato: “L'art. 40 della l. n. 183 del 2010 stabilisce che per il computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione o sostegno al reddito - tra le quali sono ricomprese quelle di disoccupazione e mobilità - per i periodi successivi alla data del 31 dicembre 2004, debba farsi riferimento all'importo della normale retribuzione, da determinarsi sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi, che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato. Ne consegue che vanno esclusi, dal computo in questione, gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), in quanto, pur maturando mese per mese, diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno; né l'applicazione della "reformatio in peius" dei criteri di calcolo ai periodi di disoccupazione successivi alla predetta data è suscettibile di dubbi di costituzionalità per violazione del principio di irretroattività delle leggi, sorgendo il diritto alla pensione nell'istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica e potendo la legge modificare nel tempo tanto i requisiti di accesso quanto le modalità di computo della prestazione pensionistica, attraverso previsioni transitorie di tipo discrezionale”.
Secondo la Corte, con l'entrata in vigore del citato art. 40, “risulta pertanto superato il criterio della media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro, che, nel vigore dell'art. 8, I. n. 155/1981, aveva condotto questa Corte ad affermare che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente andasse determinato sulla scorta della nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12, I. n. 153/1969, la quale, essendo più ampia rispetto a quella civilistica, consentiva di integrare la base di calcolo anche con gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione (così, tra le tante, Cass. n. 17502 del
2009): come correttamente rilevato dai giudici di merito, per i periodi successivi al 31.12.2004 deve piuttosto operarsi riferimento all'importo della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato, con esclusione quindi degli emolumenti extramensili, che – pur maturando mese per mese - diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno, non potendo perciò
pagina 8 di 10 ritenersi "ricorrenti e continuativi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, I. n. 183/2010, cit.. Né può sostenersi che, riferendosi ad «eventi [...] verificatisi nel corso del rapporto di lavoro», la norma escluderebbe dal proprio ambito di operatività fattispecie come la disoccupazione o la mobilità, siccome periodi in cui il sostegno al reddito interviene in esito alla cessazione del rapporto di lavoro sottostante: benché tale opzione interpretativa sia stata autorevolmente sostenuta in dottrina, risulta al riguardo dirimente rilevare che le nuove modalità di calcolo si applicano sia «ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile», sia «per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito», tra le quali sono ovviamente ricomprese anche le prestazioni di disoccupazione e mobilità: e, come parimenti rilevato nella sentenza qui impugnata, sarebbe affatto illogico che una misura espressamente finalizzata a ridurre le spese per le prestazioni a sostegno e integrazione del reddito non trovasse applicazione allorché si tratti di considerare l'incidenza riflessa ai fini pensionistici dei periodi in cui tali prestazioni sono state percepite, specie tenendo conto della complessiva ratio della legge n. 183/2010, complessivamente finalizzata al contenimento della spesa previdenziale”.
Di conseguenza, in ossequio all'insegnamento della Cassazione, deve affermarsi che, per il calcolo della retribuzione imponibile pensionabile per il periodo successivo al 31 dicembre 2004, sia per gli eventi di cassa integrazione che per la mobilità, si debba escludere la rilevanza del premio aziendale annuo, in quanto con cadenza extramensile, mentre continuerà a doversi calcolare il premio di produzione mensile, quale elemento ricorrente e continuativo della retribuzione.
Per quanto concerne, infine, la quantificazione del dovuto a titolo di differenze di pensione, la parte che ha qui riassunto il giudizio ha chiesto, in caso di accoglimento dell'originaria domanda, procedersi ad una condanna generica, rinviando ad altro eventuale giudizio per il quantum, ovvero alla quantificazione operata direttamente dall' in sede esecutiva. CP_1
La sentenza impugnata va, dunque, parzialmente riformata condannandosi l' ad effettuare CP_2
il ricalcolo della pensione percepita dal nella retribuzione imponibile Parte_4 pensionabile, per il periodo dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2004, anche il premio di produzione mensile ed il premio aziendale annuo e per il periodo dall'1 gennaio 2005 computando soltanto il premio di produzione mensile, nonché al pagamento delle differenze tra i ratei spettanti e quelli percepiti, oltre interessi come per legge.
Considerato l'esito complessivo della lite che ha visto l'originario ricorrente parzialmente vittorioso, nonché la complessità e novità delle questioni affrontate (v. sent. Cass. 2021), sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite per tutti i gradi del giudizio per la metà, con condanna, per la restante parte, in capo all' soccombente, come da liquidazione in dispositivo. CP_1
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P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' ad effettuare il ricalcolo della pensione percepita dal computando CP_2 Per_1 nella retribuzione imponibile pensionabile, per il periodo dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2004, anche il premio di produzione mensile ed il premio aziendale annuo e, per il periodo dall'1 gennaio
2005, computando soltanto il premio di produzione mensile, nonché al pagamento in favore dell'erede delle differenze tra i ratei spettanti e quelli percepiti, oltre interessi come per legge;
2) compensa le spese di lite tra le parti per la metà e condanna l' appellante al pagamento in favore della parte CP_1 appellata della restante metà delle spese che liquida, di ufficio e per l'intero, per il primo grado, come da sentenza impugnata;
per il grado di appello, in euro 3.500,00, per il grado di Cassazione, in euro
5.500,00, per la presente fase di rinvio in euro 3.500,00 (oltre euro 259,00 per spese), il tutto oltre spese forfetarie al 15%, IVA e cap.
Ancona, 10 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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