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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/01/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 44332/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Amato Maria Laura Presidente dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est. dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data 24/11/2022, assunta in decisione in data 21/11/2024 e discussa nella Camera di Consiglio del
18/12/2024, da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dell'avv. Santaniello Rosanna presso il cui studio – sito in Milano, via Podgora n.
15 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il [...], assistita e Controparte_1 C.F._2 difesa dell'avv. Cossi Raffaella presso il cui studio – sito in Milano, via San Vincenzo n. 18/A – è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
e con l'intervento di
(C.F. ), in qualità di Curatore speciale della Controparte_2 C.F._3 minore (nata il [...]), che rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c.; minore Persona_1 ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2023/1531 emessa dal Consiglio degli
Avvocati di Milano in data 16/03/2023;
OGGETTO: Divorzio contenzioso
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI pagina 1 di 18 Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, competente per materia e territorio, respinta ogni contraria domanda:
1. Previo accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti, avuto mente alla sentenza non definitiva n.
4411/2024 pubblicata il 22.04.2024 e pronunciata inter partes, così disporre:
2. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di svolgere gli adempimenti previsti in relazione alla trascrizione della sentenza definitiva che verrà pronunciata.
3. confermare l'affido super-esclusivo al padre della figlia con collocamento presso di lui, Persona_1 al quale venga confermata l'assegnazione della casa coniugale sita in Milano, Via Senofonte, 4 di sua esclusiva proprietà;
4. disporre che l'eventuale futura frequentazione tra madre e figlia abbia luogo secondo le modalità statuite nella sentenza di separazione n. 6632 del 28.7.2022;
5. confermare la presa in carico ed il monitoraggio del nucleo familiare presso il “GECO” e il mandato conferito alla “rete” ed in primis alla dottoressa e alla dottoressa anche con Per_2 Persona_3 riferimento alle tempistiche e modalità di frequentazione tra madre-figlia.
6. porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla IG , entro il giorno 5 di Pt_1 CP_1 ogni mese con decorrenza dalla mensilità del mese di deposito del presente atto, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di € 7.500,00 o la diversa, minor somma, ritenuta di giustizia;
7. confermare il mantenimento integrale, da parte del signor della figlia anche Pt_1 Persona_1 con riferimento al 100% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Milano;
In subordine:
8. in caso di conferma dell'obbligo del signor di corrispondere alla IG , entro il Pt_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità del mese di deposito del presente atto, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di € 12.000,00, porre a carico della IG
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con la somma CP_1 Persona_1 omnicomprensiva di € 1.500 (millecinquecento) mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla minore, come da protocollo del Tribunale di Milano;
In ogni caso:
9. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. a favore dello scrivente difensore nella sua qualità di distrattario e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio.
In via istruttoria:
- Ammettersi prova diretta per testi sulle circostanze contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio, espunte da eventuali valutazioni e giudizi dal n. 22 al n. 75; sui capitoli di prova indicati nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. dal n. 76 al n.102 e nella memoria ex art 183 VI comma n. 3 c.p.c dal n.103 al
n.117, da aversi qui tutti integralmente riportati e ritrascritti con i medesimi testi indicati;
- Ammettersi interrogatorio formale della NO sui capitoli di prova del ricorso introduttivo del CP_1 giudizio, sempre espunti da giudizi e valutazioni dal n. 22 al n. 75;
- Ammettersi prova contraria sui capitoli di prova ex adverso formulati ed ammessi;
- Ci si riporta integralmente a tutte le istanze istruttorie formulate in tutti gli scritti difensivi prodotti da aversi qui integralmente riportate e ritrascritte”.
Per Controparte_1
“1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con ogni provvedimento di corollario;
pagina 2 di 18
2. disporre l'affidamento condiviso di ai genitori, dando atto che, ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 ER
c.c., le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della stessa devono essere assunte di comune accordo dai genitori tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata dal genitore che ha la figlia presso di sé, per il tempo in cui ce l'ha con sé mantenendo il collocamento della minore presso il padre, al quale rimarrà assegnata la casa coniugale, con ogni arredo;
Per_ 3.regolamentare i diritti di frequentazione madre e figlia, disponendo: - che la dottoressa continui ad accompagnare la minore dalla madre per i primi tre mesi, in un pomeriggio alla settimana (per almeno 4 ore comprensive del pranzo) in giorno da concordare e pianificare;
nei successivi tre mesi prevedere il solo accompagnamento e la ripresa della minore al termine dell'incontro, in un pomeriggio alla settimana, oltre alla giornata di sabato, a week end alternati, anche al fine di favorire la contemporanea frequentazione dei nonni materni;
- affidare ai genitori di valutare i successivi ampliamenti dei diritti di frequentazione madre e Per_ figlia, in concerto con la dottoressa , previo confronto di quest'ultima con il dott. a cui Per_4 Per_ dovranno fare seguito incontri di restituzione della dottoressa con entrambi i genitori;
- disporre che durante il periodo di Natale 2024/2025 la minore possa trascorrere con la madre o la intera giornata della
Vigilia (24) o la intera giornata di Natale (25), salvo diverso accordo fra le parti in funzione del periodo di vacanza programmato della minore fuori Milano;
- disporre nei successivi periodi di vacanza scolastica
(Pasqua 2025) che la madre possa trascorrere con la figlia almeno due giorni consecutivi (anche con Per_ pernottamento) per poi valutare in concerto fra i genitori, la dottoressa ed il dott. un periodo di Per_4 permanenza della madre in estate a Milano Marittima, anche alla presenza dei nonni materni, modalità alla quale affidare ulteriori ampliamenti futuri nei diritti di frequentazione madre e figlia.
4. disporre che mantenga l'integrale mantenimento ordinario della figlia Parte_1 minore, il pagamento integrale delle spese per il percorso di supporto psicoterapeutico di , delle ER spese per l'intervento educativo in essere e delle spese per la presa in carico del nucleo familiare presso il
GECO oltre al pagamento integrale delle spese extra assegno per , individuate secondo le Linee ER
Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017 a costituire parte integrante della presente;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante
l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5.mantenere a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, Parte_1 mediante versamento alla stessa, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di € 12.000 mensili già rivalutato annualmente secondo gli indici Istat (Foi) con decorrenza dalla sentenza di separazione (2022).
6. Con condanna ex adverso alle spese del presente giudizio in caso di opposizione, come da nota che ci si riserva di depositare.
IN VIA ISTRUTTORIA
Per mero scrupolo difensivo, si rinnovano le richieste istruttorie di cui alle proprie memorie ex art. 183 n. 2
c.p.c. ed ex art. 183 n. 3 c.p.c. nello specifico prova per testi e interrogatorio formale del ricorrente sui capitoli sotto richiamati:
1-Vero che Laureatosi all' Università Bocconi a 23 anni, viene assunto in
“Breda”, poi Nestlè Panalpina Italia nel 1995; da maggio 1996 a dicembre 1997; Parte_2
pagina 3 di 18 da dicembre 1997 a luglio 1998; da agosto 1998 ad aprile Parte_3 Parte_4
2001; Torino Fiat ”Fidis Targa Services - Servizi Intermediazione finanziaria” dal 1° maggio 2001 al 16 maggio 2003; CFO dal 2003 al dicembre 2006; Milano – CFO Prysmian GROUP Controparte_3
(Monza) dicembre 2006; Milano (City Life) settembre 2013. 2-Vero che era stata fatta a Sua moglie una proposta di lavoro per il SIWA in Ambasciata (Seul 1996/1997) ma disse che non era opportuno, in vista di possibili altri trasferimenti come poi avvenuto per la malattia di suo padre.
3-Vero che nel periodo novembre/dicembre 1997, trasferiti in Italia, andaste a vivere dai genitori della , trasformando lo CP_1 studio della in un Suo ufficio;
4-Vero che da Villadose avete reperito casa a Milano e poi ad CP_1 Pt_3
Sua moglie si occupava della scelta delle case, dei traslochi e nel frattempo l'aiutava a correggere bozze di articoli che lei scriveva per “Il Sole 24 ore”.
5-Vero che Sua moglie/figlia aveva trovato un lavoro all'UNICEF di Milano quando era incinta, ma le consigliò di non affaticarsi ulteriormente per non rischiare di perdere la gravidanza;
6-Vero che Sua moglie lasciò gli studi a 28 anni per sposarsi e seguirLa in giro per il mondo;
7-Vero che dal matrimonio avvenuto il 28.03.1996 avete vissuto all'estero per sette anni c.a:
Seoul (anno 1996/1997); (1998/2002); Torino (dal 2001/2003); ) dal 2003 Parte_4 CP_3 CP_3
/2006) Monza (Prysmian) dal 2007 al 2013; Milano dal 2013 ad oggi (Prysmian);
8-Vero che la IG, anche grazie al supporto economico dei propri genitori, acquistava capi di vestiario per il per le Pt_1 varie occasioni di rappresentanza;
9-Vero che nel periodo di permanenza a Torino chiedeva la partecipazione di Sua moglie ad eventi come Roland Garros, cene all'estero con banchieri, Morgan AN,
Mc Kinsey, partite di basket con i , cene all'Asolo Golf Club;
10-Vero che Sua moglie per seguirLa CP_3 nel Suo percorso professionale in giro per il mondo, poteva solo coltivare le sue passioni per la pittura, la lettura, la musica, organizzando spesso cene di rappresentanza;
11-Vero che nel periodo in cui avete vissuto in Corea del Sud, la stessa si cimentava in attività di volontariato, ricevendo l'encomio scritto da parte del
per essersi prodigata nel raccogliere fondi per un orfanotrofio coreano;
12-Vero che era Parte_5 stato proposto alla IG di prendere in affidamento temporaneo una bimba malata di cuore di pochi mesi che Lei ha ritenuto non opportuno stante il suo progetto professionale di viaggiare molto;
13-Vero che Sua moglie trascorreva il tempo in palestra, condividendo con Lei tutti i viaggi ed i ristoranti, che Le faceva compagnia nei week end lavorativi, preparando il pasto che Le portava in ufficio;
14-Vero che Sua moglie
Le stette molto vicino quando morì Suo padre, al quale era molto affezionata, oltre che ricambiata dallo stesso;
15-Vero che la decisione di avere dei figli fu rimandata di fronte alle Sue esigenze lavorative di viaggiare spesso;
16-Vero che Sua moglie subì degli aborti spontanei, prima di ricorrere alla inseminazione artificiale, e che poi, su Sua insistenza, si sottopose a vari controlli per poter rimanere incinta;
17-Vero che il parto fu difficile e che da allora Sua moglie incominciò a dedicarsi a Vs figlia, non possedeva una macchina, girando per Monza in biciletta;
18-Vero che la prima autovettura, Fiat Panda, quando vi trasferiste a Milano, le fu regalata dal padre che ha sempre pagato per la figlia bollo ad assicurazione;
19-
Vero che Sua moglie gestiva la casa, la spesa, il mangiare, si occupava delle faccende domestiche, preparava la bambina per il Suo rientro a casa dal lavoro per permetterLe di metterla a letto;
20-Vero che dalla nascita della bambina, il vostro rapporto di coppia ha subito un definitivo arresto;
21-Vero che quando decideste di trasferirvi a Milano (settembre 2013), affidò a Sua moglie il trasloco ed anche la gestione della nuova casa con elettricisti, tecnici, operai, muratori, esattamente come era accaduto per tutti i traslochi precedenti;
22-Vero che Sua moglie Le diceva di sentirsi molto sola, con una bambina piccola da gestire, problematica, si ammalava spesso;
23-Vero che quando Sua moglie si ammalava, o aveva visite mediche da effettuare, accorrevano a supportarla i genitori fermandosi per qualche giorno;
24-Vero che
con difficoltà si relazionava con altri bambini all'asilo presso le Marcelline, faceva fatica ad ER
pagina 4 di 18 inserirsi, si ammalava spesso;
25-Vero che a seguito dello stato di grande affaticamento Sua moglie decise di rivolgersi alla dottoressa RG CC (Psicologa); 26-Vero che venne invitato dalla dottoressa M.
CC, Psicologa, ad alcuni incontri con Sua moglie, la quale ebbe ad evidenziare che i problemi dovevano ascriversi alla coppia;
27-Vero che durante i suddetti incontri, emerse il problema che vi sareste dovuti appoggiare come coppia, aiutarvi vicendevolmente;
28-Vero che ha sempre viaggiato per lavoro, tornando tardi a casa la sera, assentandosi da casa per più giorni consecutivi, fino a metà dicembre 2018; 29-Vero che la stessa vi ripeteva che il marito non voleva che lavorasse, che avrebbe ostacolato i suoi viaggi di lavoro, quindi rovinato il matrimonio;
Si indicano a testi: e (dal cap. 1 al Testimone_1 Testimone_2 cap. 29); DO RG CC (dal cap. 21 al cap. 28); dottor e Prof. Testimone_3 Tes_4
(sui cap. 22, 23, 24 e 25). 30-Vero che dopo la morte di Suo padre (agosto 1998) ha deciso di
[...] trasferirsi, vivere e lavorare a si recò dal notaio per conferire una procura notarile al suocero Parte_4 che la userà per tutti gli atti relativi alla vendita degli immobili ereditati e per le modifiche al terreno antistante la casa di Milano Marittima, quindi per gestire i Suoi affari in Italia;
31-Vero che Sua moglie provvedeva a rinnovare ogni anno la Sua iscrizione all'albo nazionale dei revisori contabili, demandava la
Sua denuncia redditi ai genitori per farLa risparmiare, il pagamento dell'IMU delle Sue proprietà ereditate da Suo padre, fino alla loro vendita;
32-Vero che i mobili della Sua casa paterna ereditati da Lei e Suo fratello sono stati tenuti in deposito nell'abitazione dei Suoi suoceri, su richiesta di Sua moglie, Per_5 facendoLe risparmiare un canone di affitto;
33-Vero che della casa di Milano Marittima, in comproprietà con Sua moglie, la stessa ha sempre pagato l'IMU; 34-Vero che prima di partire chiede a Sua moglie di rifare il guardaroba (sia Suo che della stessa) dovendovi trasferire in un Paese equatoriale, venendo supportata dai suoi genitori che l'aiutavano anche nella ricerca;
35-Vero che voi nonni provvedevate ad acquistare, per conto di vostra figlia, tutti i vestitini per la piccola, giocattoli, il triciclo, le biciclettine, macchine fotografiche, una pianola oltre agli strumenti musicali della madre (fisarmonica a bocca, ocarina, nacchere, bongos e tamburelli vari) sempre più strutturati per sviluppare l'apprendimento e le conoscenze della nipote, due passeggini, uno da usare in città ed uno per il mare con ruote più grandi per la sabbia;
36- CP_ Vero che ogni volta che vi recavate a Monza, a casa di Vs figlia, il nonno aiutava la figlia nei Per_6 lavori di sistemazione delle piante della terrazza o a Milano Marittima ad eseguire anche i lavori di pulizia del giardino, oltre alle pulizie di casa, essendo scaricate sulla moglie tutte le incombenze;
Si indicano a testi: e (dal cap. 30 al cap. 36). 37-Vero che tornata a casa dall'ospedale, la Testimone_1 Testimone_2 mamma vive con la bambina sempre in braccio, fa molto caldo, e la bimba ha avuto problemi appena giunti
a Monza, tanto da riportarla in ospedale per un controllo d'urgenza. Piangeva molto di notte, non riusciva a dormire per il caldo. non si stacca mai dalla madre e sta già seduta in braccio da piccolissima. Si ER ammala spesso di tosse e bronchiti con vomito per rigurgito notturno. Deve stare sempre in allerta per prenderla e sollevarla, affinchè il vomito non le vada di traverso e soffochi;
38-Vero che nonostante gli interventi di safenectomia con calze contenitive per tre anni, un busto per la schiena ed un taglio cesareo storto, la madre ha seguito la bambina da sola e la portava in giro in passeggino ovunque d'estate e
d'inverno e al mare caricando il trolley con spesa e pacchi perchè non aveva mezzi a disposizione per spostarsi;
Si indicano a testi, sui capitoli 37 e 38, il Dott. e il pediatra che Persona_7 Persona_8 hanno seguito prima a Monza e poi a Milano;
39-Vero che la svolgeva il ER Testimone_1 CP_1 compito di moglie e madre a tempo pieno senza aiuti, sentendo il bisogno di una baby-sitter fosse anche solo per poter avere il tempo necessario per fare una doccia! 40-Vero che comincia a frequentare la ER scuola materna delle Suore Canossiane di Monza. Crescono anche i ritmi e le lezioni incalzano e la routine diviene sempre più complessa ed articolata per nuovi tempi dettati da nuove esigenze derivanti dalla
pagina 5 di 18 crescita. Inizia a studiare inglese, danza, pittura ed arte. Durante i fine settimana la coppia si reca a Milano
Marittima e la madre-moglie deve preparare ogni cosa occorrente allo spostamento per il soggiorno al mare;
41-Vero che i genitori della sono andati a casa a Monza più volte soprattutto quando il CP_1 marito stava all'estero intere settimane e anche quando moglie e erano ammalate e da sole;
42-Vero ER che i nonni materni andavano a Milano Marittima per stare con figlia e nipote dal lunedì al venerdì e andavano a casa loro quando il tornava a Milano;
43-Vero che la loro presenza era di aiuto a Pt_1 figlia e nipote. Portavano con loro la spesa per tutta la settimana per non essere di peso come ospiti;
44-
Vero che, durante l'estate 2013, la coppia si trasferisce temporaneamente a Milano Marittima con , ER mentre la moglie prepara la maggior parte degli scatoloni per il trasloco a City Life, potendo solo a settembre entrare nel nuovo appartamento di a Milano;
45-Vero che passa più Controparte_5 ER tempo a scuola perchè la madre deve seguire i lavori tecnici in casa, sempre in mezzo ad operai, ad architetti e personale tecnico;
46-Vero che incomincia a frequentare vari corsi: danza, pianoforte e ER nuoto e la madre è sempre con lei. La fa leggere tantissimo, le insegna a dipingere, a fare lavori creativi: cucito, ricamo, uncinetto. Appena ha un po' di tempo corre a fare la spesa al Carrefour e torna di corsa a casa per ricevere in tempo la consegna e mettersi a cucinare per la cena. Durante il giorno prepara qualcosa da mangiare per lei e la colf, perchè poi deve tornare a scuola a riprendere;
47-Vero che, ER pur dovendo ricorrere ad un busto per la schiena, la IG si lamentava con il marito di non avere supporto neppure in casa;
48-Vero che quando la coppia è entrata in casa a City Life i lavori non erano ancora terminati e la moglie passava le giornate con gli operai-tecnici, ingeneri ed architetti. Si indicano a testi: - (dal cap. 39 al cap. 48); - DO RG CC (sui capitoli 39, 40 e 47); - Testimone_1
e , maestra di piano e canto;
Don catechesi;
Testimone_5 Per_9 Persona_10 [...]
Sci Madonna di Campiglio;
, testimone dell'impegno quotidiano della madre e Tes_6 Testimone_7 presenza dei nonni materni al mare a Milano Marittima;
, la colf a Monza per un pomeriggio Persona_11 la settimana (sui capitoli 38, 40 e 41). Sui capitoli relativi alla permanenza della coppia a City Life, la colf
; (Hotel “Erica” Madonna di Persona_12 Testimone_8
Campiglio) persona alla quale la confidava momenti di sofferenza per il comportamento del marito CP_1
(dal cap. 39 al cap. 47); - colf;
(architetto) e Persona_12 Testimone_9 Tes_10
(architetto) sul cap. 48.
[...]
-Si insiste per la nomina TU che abbia a valutare la effettiva capacità genitoriale delle parti, il rapporto di
con il padre, quindi valutare l'esistenza dei presupposti per ripristinare un affido condiviso della ER minore e la nuova regolamentazione delle frequentazioni madre e figlia. Subordinatamente ad un eventuale rimessione della causa in istruttoria sulle richieste istruttorie ex adverso, si rinnovano le contestazioni e le controprove di cui alla memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. redatta dalla scrivente
SUI DOCUMENTI PRODOTTI EX ADVERSO
Si contesta il contenuto quindi la valenza probatoria dei documenti prodotti dalla difesa ex adverso, nello specifico: cfr. doc. 29) il valore probatorio di un documento che non è stato redatto su carta intestata, non presenta data certa, con una sottoscrizione non verificabile con la comparazione con un documento di identità che non viene allegato, mancando anche del supporto della indicazione a teste della DO
cfr. doc. 30) il valore probatorio del contenuto estratto dal sito internet sul disturbo bipolare, per Tes_11 la generalità e la mancata colleganza con la specificità della situazione psicofisica della IG , CP_1 come rilevata dal CTP Dott. cfr. doc. 32) il valore probatorio di una mail (che si potrebbe per ER3 sua natura anche manomettere) asseritamente inviata da certo Sig. , senza data certa, Parte_6 mancante della sottoscrizione e tampoco di un documento di identità, nemmeno supportato dalla richiesta di
pagina 6 di 18 sentire il Sig. a teste sulle circostanze riportate nell'allegato. A controprova e riprova della Pt_6 capacità del di precostituirsi dei documenti, si cita la colf sui seguenti capitoli: Si chiede Pt_1 ER2 ammettersi i seguenti capitoli: 1) Vero che nel giugno 2019 il le chiese di rilasciare una Pt_1 dichiarazione scritta contro la moglie affinchè dichiarasse che era “malata”; 2) Vero che lei si rifiutò dicendo che “la IG stava bene”; 3) Vero che questo fatto lo raccontò a Milano Marittima quando si incontrò con i genitori della;
4) Vero che chiese ai genitori della di non riferirlo, per paura CP_1 CP_1 di essere licenziata essendo l'unico lavoro che manteneva la sua famiglia. Si indicano a testi sui capitoli sopra indicati da 1) a 4) la NO e - doc. n. 33) si Persona_12 Testimone_1 contesta la rilevanza del documento prodotto: dalla corposa ed articolata TU (DO ) la ER4 corretta lettura delle diverse “audizioni della minore” per come svolte sia in sede penale che nel contesto Con extraprocessuale (per come riferito dalla dottoressa e/o dalla direttrice in aggiunta ai Parte_7 riassunti riportati negli scritti difensivi ex adverso), non senza chiedersi quale valore probatorio possano avere certe dichiarazioni di acquisite fuori dal processo, senza contradittorio, nel momento in cui la ER scrivente ha già potuto dimostrare (con tanto di prove a supporto nella comparsa di costituzione avanti al
G.I. nel giudizio di separazione che si allega (doc. 36) che la minore era capace di mentire, spudoratamente.
La IG non è stata destinataria di alcuna denuncia e tampoco condanna per maltrattamenti CP_1 sulla figlia: si deposita la memoria redatta dallo Studio Legale Tosoni con allegati documenti (doc. 37) che, se non ha portato ad una condanna del denunciato a suo tempo per sottrazione di minore, ha Pt_1 certamente ridimensionato tutti gli accaduti. Alle reiterate accuse del verso la moglie nel pendente Pt_1 procedimento di divorzio (?!) si eccepisce la irrilevanza dei documenti prodotti, delle dichiarazioni estrapolate da tutto il contesto in cui erano inserite, non potendo spiegarsi perché il abbia poi Pt_1 deciso di abbandonare la richiesta di addebito nel procedimento di separazione. Basterebbe richiamare
l'analisi fatta dalla TU (DO ) su : analisi da cui si è dedotto che la ER4 Persona_15 personalità del è molto calcolatrice e dominante con forte ascendente sulla figlia, che non ebbe Pt_1 mai ad ammettere le proprie criticità e tampoco quelle emerse sulla figlia. Una consulenza che fu espletata dopo le dichiarazioni di sentita nell'ambito del procedimento penale. La difesa continua ER Pt_1 ad appellarsi alla richiesta di archiviazione nel procedimento penale, stravolgendo il contenuto di verbali e testimonianze, essendo risultato dai verbali a cura di personale della Polizia di Stato: in data 16/12/2018
“diverbio tra coniugi per motivi inerenti la gestione della figlia, no 118,”, per poi continuare 21/12/2018
“diverbio tra coniugi per futili motivi. Uomo richiede intervento sul posto presente 1 minore (10 anni),118 no, - si riappacificano e restano in abitazione entrambi” e 12/1/2019 (pattuglia Farini 2T) “diverbio tra padre e figlia con la madre. La donna veniva trasportata in codice verde all'ospedale S. Carlo per accertamenti- presente minore di anni 10”. Che il procedimento penale che vedeva indagato il per Pt_1 fatti riconducibili al dicembre 2018 non abbia avuto seguito e che sia stato archiviato, non può in alcun modo fare da presupposto per asserire che vittima delle perpetrate violenze sarebbe stato addirittura il con figlia al seguito1, tampoco non si comprende per quale ragione -se davvero marito e figlia Pt_1 sarebbero stati destinatari di cotanta “violenza” da parte della moglie-madre- il non abbia chiesto Pt_1
l'intervento immediato del Tribunale (anche solo l'allontanamento della moglie) 2 , mancando anche di denunciare la moglie per violenze e tampoco per calunnia.
SULL'INAMMISSIBILITA DEI CAPITOLI DI PROVA EX ADVERSO
Letta la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., non si può che eccepire l'inammissibilità dei capitoli di prova formulati perché del tutto irrilevanti, generici e valutativi, non attinenti alle questioni contese nel pendente procedimento, in gran parte superate dalla TU dottoressa e dott. insistendo ER4 ER6
pagina 7 di 18 anche a controprova per l'ammissione delle prove indicate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. redatta dalla scrivente, dovendo rinnovare ancor più insistentemente, la richiesta di nuova TU. Per mero tuziorismo, si contesta il capitolo 102 ex averso e nella denegata ipotesi di ammissione, si chiedere essere ammessi a controprova:
5.Vero che da marzo 2022 il non ha più viaggiato per Covid, lavorando da Pt_1 casa, con tanto di Tata di nome al seguito, riprendendo a lavorare in presenza solo dal corrente ER7 anno? Si indica a teste: , già indicata nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. della scrivente. Tes_12
Per (CURATORE SPECIALE DELLA MINORE) Controparte_2
“Voglia l'On.le Tribunale Ordinario di Milano, ogni eccezione, domanda e istanza formulata ex adverso rigettata e disattesa, così decidere:
Nel merito:
1) Voglia allo stato confermare integralmente, nella presente sede, l'affido “super-esclusivo” della minore al padre, con collocamento della stessa presso di lui e con conferma dell'assegnazione al padre della casa familiare.
2) Voglia allo stato confermare integralmente, nella presente sede, quanto alle modalità di visita madre- figlia, le statuizioni contenute nella sentenza di separazione n. 6632/2022 del 28 luglio 2022, salve diverse indicazioni;
3) Voglia confermare, nella presente sede, quanto alle modalità di contribuzione paterna in favore della figlia minore, le statuizioni contenute nella sentenza di separazione n. 6632/2022 del 28 luglio 2022;
4) Voglia, quanto alla determinazione del contributo del ricorrente in favore della resistente, a titolo di assegno divorzile, assumere le determinazioni ritenute più opportune;
5) Con ogni più ampia riserva, anche in via istruttoria.
- Con vittoria delle spese del giudizio come da nota spese e successive integrazioni della medesima”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/11/2022 chiedeva al Tribunale adito di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con in Lugo (RA) in data Controparte_1
28/03/1996 (atto iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 3, parte I, anno 1996); chiedeva, altresì, di confermare le condizioni di cui alla sentenza n. 6632/2022 emessa dal
Tribunale di Milano in data 14/07/2022, pubblicata in data 28/07/2022, salvo la riduzione dell'assegno di mantenimento previsto per la moglie in euro 7.500,00 (in subordine, confermare l'assegno di mantenimento a favore della NO di euro 12.000,00 mensili a fronte di un CP_1 contributo materno al mantenimento della figlia di euro 1.500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie).
Il ricorrente precisava che in sede di separazione il Tribunale di Milano aveva disposto l'affidamento super-esclusivo di al padre, con collocamento prevalente presso lo stesso ER nella casa familiare, stabilendo, su accordo delle parti, la prosecuzione dei percorsi svolti presso il centro Geco di supporto al nucleo familiare e di ripresa frequentazioni madre-figlia, nonché del percorso psicoterapeutico di con la dott.ssa e dell'intervento di educativa ER ER8 domiciliare con la dott.ssa ; quanto alle questioni economiche, il Tribunale di Milano aveva Per_3 stabilito che l'obbligo a carico del padre di provvedere interamente al mantenimento ordinario e pagina 8 di 18 straordinario di oltre alle spese relative alla presa in carico del nucleo familiare presso il ER centro Geco, ponendo altresì a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento pari ad euro 12.000,00 mensili.
A sostegno delle domande formulate nel presente giudizio, il Signor precisava che gli Pt_1 incontri madre-figlia risultavano sospesi dal gennaio 2022 a seguito del progressivo peggioramento della condizione psicofisica della resistente, la quale nell'aprile 2022 subiva trattamento sanitario obbligatorio e rimaneva ricoverata per diversi mesi, rendendo necessario provvedere alla nomina di amministratore di sostegno a favore della NO . CP_1
Con memoria difensiva depositata in data 10/03/2023, si costituiva in giudizio Controparte_1 la quale aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva al Tribunale adito: - di affidare la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente di presso il padre e con ER assegnazione della casa familiare allo stesso;
- di stabilire un calendario di frequentazioni madre- figlia come indicato nella memoria difensiva, con prosieguo del percorso di sostegno presso il centro Geco;
- di confermare l'obbligo a carico del padre di provvedere interamente al mantenimento ordinario e straordinario della minore;
- di stabilire un assegno divorzile a favore della moglie pari ad euro 30.000,00 mensili, oltre ad euro 4.000,00 mensili quale contributo alla locazione, ponendo altresì a carico del marito le spese mediche della moglie.
La resistente rappresentava il miglioramento delle proprie condizioni psicofisiche, precisando di aver impugnato la sentenza di separazione innanzi alla Corte d'Appello di Milano con riguardo alle sole questioni economiche.
All'udienza presidenziale del 13/03/2023, parte resistente chiedeva l'acquisizione di una relazione di aggiornamento da parte della dott.ssa del centro Geco e dell'ADS avv. Cortese, con la Per_2 conferma in via provvisoria delle condizioni della separazione attesa la pendenza del giudizio d'appello (definito successivamente in data 04/04/2023 e confermativo di quanto disposto in primo grado dal Tribunale di Milano); parte ricorrente aderiva alla richiesta di conferma delle condizioni allo stato in essere e chiedeva la nomina dell'avv. come curatrice speciale di anche CP_2 ER per il presente giudizio di divorzio.
Il Presidente f.f. confermava i provvedimenti assunti in sede di separazione;
nominava l'avv.
[...] Contr
quale curatrice speciale della minore assegnava termine all' avv. CP_2 ER
Cortese Anna per relazionare rispetto all'attività svolta nell'interesse della resistente;
nominava se stesso giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 18/05/2023 le parti concordavano di organizzare un incontro con la dott.ssa Per_2 per valutare l'andamento del percorso presso il centro Geco e chiedevano la concessione di termini ex art. 183 comma VI c.c.
pagina 9 di 18 Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 28/09/2023, il Giudice istruttore disponeva l'acquisizione dei documenti e respingeva le altre richieste istruttorie delle parti, rinviando per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 12/12/2024, il Giudice istruttore – lette le note scritte depositate delle parti contenenti le conclusioni – assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 4411/2024 del 17/04/2024 e pubblicata in data 22/04/2024, il
Tribunale di Milano dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e e, con ordinanza emessa nella medesima data, il Tribunale rimetteva la causa Controparte_1 sul ruolo, disponendo la convocazione delle parti e della dott.ssa al fine di valutare lo stato Per_2 attuale e la futura evoluzione del rapporto tra e la madre, considerata la revoca del ER consenso della madre rispetto al percorso presso il centro Geco espressa solo in sede di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 25/09/2024, il Giudice istruttore procedeva all'audizione della dott.ssa Per_2 rinviando all'esito per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 21/11/2024, il Giudice istruttore – lette le note scritte depositate delle parti contenenti le conclusioni – rimetteva all'esito la causa al Collegio per la decisione, vista la rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
Invero, si condividono le determinazioni del Giudice Istruttore, che con ordinanza del 28/09/2023 ha acquisito i documenti prodotti dalle parti e ha respinto i capitoli di prova testimoniale formulati dalle parti in quanto superflui al fine del decidere.
In particolare, si ritiene superflua la richiesta di TU psicodiagnostica, ribadita dalla resistente in sede di precisazione delle conclusioni, considerati gli approfondimenti già svolti in punto di responsabilità genitoriale, anche tenuto conto dell'acquisizione delle relazioni del centro Geco e dell'audizione della dott.ssa Per_2
Si ritiene, infine, superfluo l'ascolto di considerato che la volontà della minore è stata ER riportata dal suo Curatore speciale e dalla dott.ssa all'udienza del 25/09/2024, ritenuto Per_2 altresì inopportuno aggravare ulteriormente la ragazza, attesi i numerosi interventi a cui la minore è stata sottoposta a partire dal giudizio di separazione tra i genitori.
In punto di status si dà atto della sentenza non definitiva n. 4411/2024 del 17/04/2024 e pubblicata in data 22/04/2024, il Tribunale di Milano dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto da e . Parte_1 Controparte_1
pagina 10 di 18 Sulla responsabilità genitoriale
Si premette che all'esito del giudizio di separazione il Tribunale di Milano aveva disposto l'affidamento super-esclusivo di al padre, con collocamento prevalente presso lo stesso e ER con la previsione di un intervento di coordinamento sul nucleo familiare – su accordo delle parti – presso il centro Geco, con particolare riguardo alla ripresa del rapporto madre-figlia.
Tale decisione era stata assunta dal giudice della separazione in considerazione, da un lato, delle buone capacità genitoriali paterne raggiunte e, dall'altro, della conflittualità esistente tra le parti e delle difficili condizioni psicofisiche della resistente: invero, la NO – affetta da CP_1 disturbo bipolare – aveva interrotto le cure farmacologiche e subito un conseguente peggioramento del proprio quadro psicopatologico, che aveva portato allo sospensione degli incontri con ER nel gennaio 2022 e, infine, al grave episodio psicotico nell'aprile 2022; in particolare, la condizione di fragilità psicofisica allora esistente della NO era stata ritenuta tale da compromettere CP_1 il funzionale esercizio dal parte della madre del proprio ruolo genitoriale, considerati i comportamenti poco tutelanti posti in essere dalla resistente nei confronti di nonché tenuto ER conto della scarsa collaborazione rispetto ai trattamenti medici e dell'assenza di critica della malattia sino ad allora dimostrata dalla NO . CP_1
Quanto alla situazione attuale, si evidenzia, in primo luogo, come le buone capacità genitoriali del ricorrente, nonché il positivo rapporto padre-figlia non siano state questioni oggetto di contestazione nel presente giudizio, occupandosi il ricorrente in maniera adeguata delle questioni relative alla minore. Inoltre, si precisa come non siano emersi comportamenti ostacolanti/alienanti da parte del ricorrente rispetto alla figura materna e al coinvolgimento della stessa nella vita della figlia, come peraltro già osservato in sede di separazione, posto che la resistente risulta regolarmente informata dal padre rispetto alle questioni relative ad e le ragioni fondanti il ER rifiuto della ragazza ad un ampliamento dei tempi di frequentazione con la madre risultano indipendenti dal rapporto padre-figlia, come in seguito meglio specificato.
Con riguardo alla figura materna, si rileva che in seguito all'episodio di scompenso psicopatologico dell'aprile 2022 e al successivo ricovero ospedaliero, in data 18/05/2022 il Giudice tutelare – su istanza del Signor – nominava l'avv. Anna Cortese quale amministratore di sostegno a Pt_1 tutela della resistente, nomina confermata sino al giugno 2023 con provvedimento del 15/12/2022 emesso a seguito di TU sulle condizioni psicofisiche della NO , dalla quale emergeva CP_1
“un discreto ma non completo compenso psicopatologico”.
Da allora la resistente risulta aver seguito con regolarità il percorso di supporto psichiatrico con il dott. nonché il percorso psicoterapeutico e la cura farmacologica prescritta, raggiungendo un Per_4 adeguato compenso psicopatologico rispetto al disturbo affettivo di tipo Bipolare, con un importante investimento da parte della NO rispetto al mantenimento del proprio CP_1 benessere psichico e relazionale, anche considerata la recente scoperta nel gennaio 2024 di un tumore al seno (cfr. docc. 14, 42 e all. 1 alle note del 21/10/2024 di parte resistente). pagina 11 di 18 Quanto al rapporto madre-figlia, si rileva che dal febbraio 2023 – su indicazione e confronto con la dott.ssa e la dott.ssa – la madre riprendeva ad incontrare alla presenza Per_2 Per_3 ER dell'educatrice a cadenza mensile, non desiderando la minore allo stato maggiori tempi di frequentazione con la madre;
la minore proseguiva altresì l'intervento di educativa domiciliare con la dott.ssa a cadenza settimanale (cfr. doc. 6 e 7 del Curatore speciale), nonché il percorso di Per_3 psicoterapia con la dott.ssa . ER8
Gli incontri tra e la madre sono poi proseguiti positivamente con tali modalità e dal ER settembre 2024 la minore ha dimostrato una leggera apertura rispetto ad un lieve ampliamento degli incontri con la madre, che sono stati programmati ogni tre settimane circa, sempre alla presenza dell'educatrice dott.ssa (cfr. doc. 8 del Curatore speciale). Per_3
Si rileva che la NO – pur avendo sempre espresso sofferenza per i limitati tempi di CP_1 frequentazione con la figlia – è sempre apparsa rispettosa delle volontà e dei tempi di ER dando fiducia agli interventi e all'organizzazione improntata dalla dott.ssa e della dott.ssa Per_2
(cfr. doc. 9 del Curatore speciale); tuttavia, in sede di precisazione delle conclusioni, la Per_3
NO ha revocato la fiducia rispetto alla dott.ssa e alla cornice di intervento CP_1 Per_2 svolta presso il centro Geco, chiedendo la predisposizione di un calendario da parte del Tribunale, con incontri inizialmente svolti con il supporto dell'educatrice dott.ssa (rispetto alla quale, Per_3 invece, ha ribadito il rapporto di fiducia) per poi programmare un progressiva liberalizzazione degli stessi.
La NO ha infatti espresso le proprie perplessità rispetto al perdurare dell'incarico CP_1 organizzativo al centro Geco ed in particolare alla dott.ssa ritenendo la stessa superate le Per_2 criticità che hanno portato le parti a rivolgersi alla specialista privata e considerando superfluo, nonché dannoso per lo sviluppo del rapporto padre-figlia, un prolungamento di tale incarico, con il rischio che percepisca il ruolo della dott.ssa come sostitutivo della figura materna. ER Per_2
Sentita all'udienza del 25/09/2024, la dott.ssa ha rappresentato che: “ è una ragazza Per_2 ER molto competente e proattiva, è molto solida e in gamba, oggi non desta preoccupazioni di nessun tipo, con me ha sempre mantenuto un aggancio non terapeutico, ha un bel legame con l'educatrice con la quale parla ad alta voce”.
Con particolare riguardo al tema delle frequentazioni con la madre, la dott.ssa ha ribadito la Per_2 ferma volontà della minore nel non voler ulteriormente ampliare gli incontri con la madre “ma non contro la mamma, piuttosto come posizione protettiva del sé”, considerati i difficili vissuti della minore degli ultimi anni legati alle fragilità psicofisiche della madre;
la specialista ha infatti precisato l'inopportunità di imporre alla ragazza un diverso calendario di incontri, posto che, data anche l'età di la minore “vive questo tema in modo molto emancipativo giustamente e ER quindi fa fatica a sentirsi dire cosa deve fare”, considerazioni condivise anche dal Curatore
pagina 12 di 18 speciale, alla quale ha direttamente riferito quanto esposto dalla dott.ssa in ER Per_2 udienza.
Da ultimo, si evidenzia che il tenore delle allegazioni contenute negli atti depositati nell'ambito del presente giudizio e la scarsa comunicazione tra i genitori denotano il perdurare allo stato di un clima di conflittualità e reciproca sfiducia tra i genitori, circostanze incompatibili con un regime di co- gestione delle questioni relative alla minore, atteso il rischio che il disaccordo tra i genitori impedisca l'assunzione di tempestive decisioni nell'interesse di ER
Ciò posto, il Collegio ritiene rispondente all'interesse della minore confermare l'affidamento in via super-esclusivo di al padre, con collocamento prevalente presso lo stesso anche ai fini della ER residenza anagrafica, come peraltro richiesto dal Curatore speciale della minore e dal ricorrente, considerato che ad oggi il padre risulta di fatto il genitore di riferimento di e che – pur ER constatando una migliorata condizione psicofisica della resistente – l'assenza allo stato di un sufficiente livello di comunicazione e collaborazione tra i genitori risulta elemento ostativo rispetto ad un regime di affidamento condiviso, come richiesto dalla resistente.
Quanto alle frequentazioni madre-figlia, il Collegio non può che prendere atto della revoca del consenso espressa dalla resistente rispetto al ruolo attribuito alla dott.ssa e al centro Geco, Per_2 con la conseguenza che i relativi interventi di coordinamento del calendario non potranno proseguire, posto che, trattandosi di specialista privata, non può essere incaricata direttamente dal
Tribunale in punto di regolamentazione delle visite madre-figlia in assenza di un accordo delle parti in tal senso.
Ciò premesso, nello stabilire i tempi e le modalità di frequentazione madre-figlia il Collegio deve comunque necessariamente considerare l'indisponibilità espressa da ormai sedicenne, ER attraverso il proprio Curatore e la dott.ssa rispetto all'ampliamento dei tempi di Per_2 frequentazione con la madre (che allo stato incontra ogni tre settimane circa), nonché al venir meno del supporto dell'educatrice dott.ssa durante gli incontri con il genitore;
tale ferma posizione Per_3 della minore non sarebbe espressione di una chiusura nei confronti della madre – con la quale si relaziona positivamente – trattandosi invece di una modalità di protezione di sé attuata da e ER conseguente ai difficili trascorsi familiari, con particolare riguardo alla condizione psicofisica della madre, condizione che peraltro oggi appare comprendere maggiormente, anche grazie agli ER interventi di supporto avviati e alla maturità raggiunta dalla ragazza.
Ferma tale posizione della minore e tenuto conto delle attuali dinamiche madre-figlia, il Collegio ad oggi non è provvisto di elementi tali da giustificare la previsione di tempi di frequentazione tra la madre e diversi da quelli allo stato esistenti, né tali da poter programmare la ER liberalizzazione degli incontri, sia pure in maniera graduale come prospettato dalla resistente, pur comprendendo il desiderio della madre di un maggiore vicinanza con la figlia.
pagina 13 di 18 Si ritiene, pertanto, che la madre potrà continuare ad incontrare la figlia ogni tre settimane, sempre alla presenza dell'educatrice dott.ssa – in relazione alla quale permane l'accordo delle parti – Per_3 dovendo peraltro necessariamente delegare i Servizi sociali di Milano di valutare la possibilità di ampliare e liberalizzare tali incontri, tenuto conto dell'andamento del rapporto madre-figlia e della volontà espressa da e sempre fatti salvi diversi accordi delle parti nel rispetto dei desideri ER della ragazza.
Si invitano, inoltre, le parti a proseguire i percorsi di sostegno avviati, con particolare riguardo al percorso psichiatrico della resistente, che ad oggi risulta proseguire con costanza e grazie al quale ha raggiunto un buon compenso psicopatologico;
il padre dovrà, inoltre, curare la prosecuzione del percorso psicologico di con la dott.ssa . ER ER8
Si precisa, da ultimo, che – fermo quanto detto rispetto al calendario – il Collegio ritiene rispondente all'interesse di prevedere la possibilità che la minore continui ad essere ER supportata anche dalla dott.ssa qualora la minore ne manifesti il bisogno, considerato il Per_2 positivo aggancio della minore da parte della specialista, con la quale ha avuto sino ad oggi ER uno spazio di ascolto e confronto, come rappresentato all'udienza del 25/09/2024, potendosi il genitore affidatario esclusivo attivarsi autonomamente in tal senso.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Il Collegio ritiene di confermare l'assegnazione a favore del ricorrente della casa familiare sita in n
Milano, via Senofonte, n. 4 – di esclusiva proprietà del Signor – in quanto genitore Pt_1 collocatario dei minori e considerato che le parti hanno formulato conclusioni concordi in tal senso.
Sulle questioni economiche
Quanto alla situazione economico-lavorativa del ricorrente, si rileva che nel periodo della separazione il Signor risultava Chief Financial Officer presso Prysmian Group S.p.A., Pt_1 nonché consigliere della società Yangtze Optical Fiber, attività dalle quali percepiva rispettivamente un reddito complessivo di euro 798.084,00 ed euro 55.197,00 nell'anno di imposta 2020 (pari ad euro reddito mensili di euro 42.776,00 al netto Irpef, cfr. PF 2021) e di euro 593.086,00 ed euro
57.123,00 nell'anno di imposta 2021 (pari ad un reddito mensile di euro 33.501,00 al netto Irpef, cfr. 730/2022).
Dal gennaio 2022 il ricorrente ha cessato l'attività di consigliere per la società Yangtze Optical
Fiber, come allegato dal ricorrente in sede di comparsa conclusionale, conservando solo la propria occupazione presso Prysmian Group S.p.A. e percependo pertanto nell'anno di imposta 2022 un reddito complessivo derivante sola da quest'ultima occupazione pari ad euro 643.292,00 (pari ad euro reddito mensili di euro 31.148,00 al netto Irpef, cfr. 730/2023).
Oltre ai redditi percepiti dalla propria attività lavorativa, il ricorrente gode di un rilevante patrimonio mobiliare: in particolare, il Signor risulta titolare di 290.567 azioni di Prysmian Pt_1
pagina 14 di 18 Group S.p.A., con un controvalore considerato in sede di separazione di euro 8.996.170,00 (sino al
31/03/2022), aumentato a complessivi euro 10.071.052,00, come risulta da quanto dichiarato da ultimo dal ricorrente nella propria disclosure (ultimo aggiornamento al 31/12/2022).
In sede di separazione, inoltre, il Signor disponeva di importanti risparmi per un totale di Pt_1 euro 2.612.561,00 circa (conto corrente IngDirect, BNL e conto deposito BNL, con saldo sino al
31/03/2022), ad oggi ammontanti ad euro 6.658.678,00 (conto Arancio, deposito e conto titoli
Indosuez e conto titolo BNL), come risulta da quanto dichiarato da ultimo del resistente nella propria disclosure (ultimo aggiornamento al 31/12/2022).
Il significativo aumento dei risparmi del Signor deriva anche dal riscatto nel settembre Pt_1
2022 di tre delle quattro polizze vita considerate nella sentenza di separazione, polizze ammontanti ad euro 2.201.000,00, 250.000,00, 150.000,00, avendo il ricorrente altresì riscattato in data
12/12/2022 euro 1.990.000,00 dalla polizza residuale n. 0186144 – la cui beneficiaria risulta la figlia – che pertanto ammontava al 31/12/2022 ad euro 3.622.299,65 (cfr. docc. allegati alla ER disclosure).
Il ricorrente, infine, risulta proprietario esclusivo dell'immobile di Milano, via Senofonte n. 4/a, ove vive unitamente alla figlia, e della casa vacanze di ZO (TN); risulta altresì comproprietario al
50% con la moglie dell'immobile sito in Milano Marittima, sempre adibito a casa vacanze (cfr. documentazione allegata alla disclosure del 10/03/2023).
Quanto alla resistente, si rileva che la NO non ha di fatto mai lavorato, lasciando gli CP_1 studi universitari nell'anno di celebrazione del matrimonio (1996), essendosi successivamente occupata della casa e poi anche della figlia, nata nel 2008, e ciò sino alla separazione di fatto tra le parti nel 2018, a seguito della quale la minore si trasferiva presso il padre.
Dalle dichiarazioni reddituali presenti in atti risulta evidente che dall'avvio del giudizio di separazione l'unica fonte di reddito della NO è costituita dall'assegno di mantenimento CP_1 versatole dal marito, pari inizialmente ad euro 5.000,00 mensili disposti in sede presidenziale e successivamente ad euro 12.000,00 mensili dall'emissione della sentenza di separazione (oggi rivalutato secondo gli indici Istat in euro 12.684,00 circa mensili).
La NO risulta inoltre titolare di due polizze assicurative rispettivamente pari ad euro CP_1
39.800,00 ed euro 40.000,00, i cui beneficiari risultano i genitori della resistente;
la stessa, inoltre, possiede risparmi per euro 39.000,00 circa (conto corrente Intesa SanPaolo, saldo al 31/12/2022), aumentati rispetto al saldo di euro 6.000,00 circa considerato in sede di separazione (aggiornato al
31/03/2022).
La resistente risulta altresì comproprietaria al 50% unitamente al marito della casa vacanze di
Milano Marittima, quota peraltro donata dal marito al momento dell'acquisto di tale immobile nel
2009. pagina 15 di 18 Quanto alla situazione abitativa della resistente, si rileva che la NO vive in un CP_1 immobile sito in Milano, via Arona n. 14, condotto in locazione con un canone mensile di euri
1.700,00 (cfr. doc. 8.9).
Ciò posto – alla luce dell'analisi della situazione economico-patrimoniale delle parti come sopraesposta – il Collegio ritiene equo confermare l'obbligo a carico del padre di provvedere interamente al mantenimento ordinario della figlia, nonché alle spese straordinarie relative alla stessa individuate come da Protocollo del Tribunale di Milano, atteso che – pur considerati i limitatissimi spazi di frequentazione madre-figlia – gli elevatissimi redditi paterni a fronte dell'assenza di fatto di redditi propri materni (considerato che le entrate della resistente derivano tutte dall'assegno di mantenimento versatole dal marito) non consentono di prevedere, allo stato, un contributo indiretto al mantenimento della figlia a carico della madre, né una diversa ripartizione delle spese straordinarie.
Con riguardo alla domanda della NO di riconoscimento di un assegno divorzile a CP_1 carico del marito, la stessa risulta fondata con riguardo sia al profilo assistenziale (non contestato dal ricorrente) che al profilo compensativo di tale assegno, che nel caso di specie deve essere quantificato in euro 8.500,00 mensili.
Invero, considerata la situazione economico-patrimoniale dei coniugi come sopra delineata ed essendo indubbia l'importante disparità reddituale delle parti, deve ritenersi che, con riguardo al profilo assistenziale dell'assegno divorzile, la NO allo stato non può considerarsi CP_1 dotata di mezzi adeguati a far fronte autonomamente alle proprie esigenze di vita, atteso che la resistente non ha un titolo di studio spendibile, né è mai stata di fatto inserita nel mondo del lavoro, avendo pertanto prospettive verosimilmente quasi inesistenti di inserimento lavorativo, tenuto conto dell'età (57 anni), dell'assenza di pregressa esperienza e delle fragilità psicofisiche della NO
. CP_1
Inoltre, con riguardo al profilo compensativo dell'assegno divorzile, si evidenzia che – pur non avendo provato specifici sacrifici professionali svolti per fare fronte alle esigenze familiari – la scelta della NO di non svolgere alcuna attività lavorativa deve necessariamente CP_1 inserirsi nell'ambito di un progetto di vita coniugale condiviso dalle parti in costanza di matrimonio, durato oltre 20 anni. Invero, l'assenza di vincoli lavorativi ha indubbiamente consentito alla resistente di essere maggiormente presente e attiva nella gestione della casa e della quotidianità della figlia nel corso della convivenza matrimoniale e ciò anche nell'interesse del resistente, il quale ha costruito e mantenuto una importante carriera lavorativa, anche recandosi frequentemente all'estero per i propri impegni professionali.
Con riguardo al quantum dell'assegno divorzile, si ritiene equo e congruo prevederlo nella misura di euro 8.500,00 mensili, trattandosi di somma del tutto compatibile con i redditi del ricorrente, nonché adeguata a soddisfare le esigenze di vita della resistente e a compensare l'apporto fornito pagina 16 di 18 dalla stessa al ménage familiare, non potendosi peraltro confermare la somma di euro 12.000,00 mensili richiesta dalla ricorrente anche nella presente sede di divorzio, trattandosi di quantificazione effettuata nell'ambito del giudizio di separazione anche sulla base del criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, non rilevante in ambito di riconoscimento dell'assegno divorzile.
L'assegno deve decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza.
Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate per la quota di 1/2 considerata la natura necessaria del presente procedimento con riguardo alla pronuncia sullo status e la reciproca soccombenza delle parti con riguardo alle questioni economiche;
la restante quota di 1/2 deve, invece, essere posta a carico della resistente, considerata la soccombenza prevalente della stessa con riguardo alle questioni relative alla responsabilità genitoriale.
Il Collegio, inoltre, ritiene che le parti debbano essere condannate nella misura del 50% ciascuna a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto al
Curatore speciale della minore, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
P.Q.M.
Dato atto della sentenza non definitiva n. 4411/2024 del 17/04/2024 e pubblicata in data 22/04/2024 di scioglimento del matrimonio contratto tra e il Parte_1 Controparte_1
Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. Affida in via super-esclusiva la figlia al padre , con ER Parte_1 collocamento prevalente della minore presso lo stesso, anche ai fini della residenza anagrafica;
il padre eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, alla scelta della residenza e a tutte le questioni burocratiche e amministrative che riguardano la figlia, con il solo diritto/dovere della madre di vigilanza;
2. Dispone che la madre incontri la figlia ogni tre settimane, allo stato sempre alla presenza dell'educatrice dott.ssa figura professionale privata rispetto quale Testimone_13 entrambe le parti hanno espresso il loro consenso, con incontri organizzati sempre nel rispetto della volontà e delle esigenze di ER
3. Incarica i Servizi sociali di Milano di valutare la possibilità di ampliare e liberalizzare le frequentazioni madre-figlia, tenuto conto dell'andamento di tale rapporto e della volontà espressa da fermi eventuali accordi dei genitori nel rispetto dei desideri della minore: ER
4. Invita le parti a proseguire i percorsi di sostegno avviati, con particolare riguardo al percorso psichiatrico della resistente;
pagina 17 di 18 5. Invita il genitore affidatario a curare la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico a favore di attualmente seguita privatamente dalla dott.ssa , nonché a garantire ER ER8 alla figlia la possibilità di mantenere anche il supporto della dott.ssa qualora la minore Per_2 ne manifesti il bisogno;
6. Assegna la casa coniugale sita in Milano, via Senofonte n. 4/a al ricorrente;
7. Conferma l'obbligo a carico del padre di provvedere interamente al Parte_1 mantenimento ordinario di nonché alle spese straordinarie relative alla stessa, ER individuate come da Protocollo del Tribunale di Milano;
8. Ponea carico di l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di assegno Parte_1 divorzile, la somma di euro 8.500,00 mensili, versamento da effettuarsi a Controparte_8 entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
9. Compensa le spese di lite – da quantificarsi complessivamente in euro 7.000,00, oltre Iva, Cpa
e spese generali – nella misura di 1/2;
10. Condanna al pagamento della quota di 1/2 delle spese di lite, quota Controparte_1 quantificata in euro 3.500,00, oltre Iva, Cpa e spese generali;
11. Condanna le parti, nella misura del 50% ciascuna, a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR
115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto al Curatore speciale della minore, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Manda la Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti e al
[...]
Controparte_9
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Amato Maria Laura Presidente dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est. dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data 24/11/2022, assunta in decisione in data 21/11/2024 e discussa nella Camera di Consiglio del
18/12/2024, da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dell'avv. Santaniello Rosanna presso il cui studio – sito in Milano, via Podgora n.
15 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il [...], assistita e Controparte_1 C.F._2 difesa dell'avv. Cossi Raffaella presso il cui studio – sito in Milano, via San Vincenzo n. 18/A – è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
e con l'intervento di
(C.F. ), in qualità di Curatore speciale della Controparte_2 C.F._3 minore (nata il [...]), che rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c.; minore Persona_1 ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2023/1531 emessa dal Consiglio degli
Avvocati di Milano in data 16/03/2023;
OGGETTO: Divorzio contenzioso
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI pagina 1 di 18 Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, competente per materia e territorio, respinta ogni contraria domanda:
1. Previo accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti, avuto mente alla sentenza non definitiva n.
4411/2024 pubblicata il 22.04.2024 e pronunciata inter partes, così disporre:
2. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di svolgere gli adempimenti previsti in relazione alla trascrizione della sentenza definitiva che verrà pronunciata.
3. confermare l'affido super-esclusivo al padre della figlia con collocamento presso di lui, Persona_1 al quale venga confermata l'assegnazione della casa coniugale sita in Milano, Via Senofonte, 4 di sua esclusiva proprietà;
4. disporre che l'eventuale futura frequentazione tra madre e figlia abbia luogo secondo le modalità statuite nella sentenza di separazione n. 6632 del 28.7.2022;
5. confermare la presa in carico ed il monitoraggio del nucleo familiare presso il “GECO” e il mandato conferito alla “rete” ed in primis alla dottoressa e alla dottoressa anche con Per_2 Persona_3 riferimento alle tempistiche e modalità di frequentazione tra madre-figlia.
6. porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla IG , entro il giorno 5 di Pt_1 CP_1 ogni mese con decorrenza dalla mensilità del mese di deposito del presente atto, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di € 7.500,00 o la diversa, minor somma, ritenuta di giustizia;
7. confermare il mantenimento integrale, da parte del signor della figlia anche Pt_1 Persona_1 con riferimento al 100% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Milano;
In subordine:
8. in caso di conferma dell'obbligo del signor di corrispondere alla IG , entro il Pt_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità del mese di deposito del presente atto, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di € 12.000,00, porre a carico della IG
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con la somma CP_1 Persona_1 omnicomprensiva di € 1.500 (millecinquecento) mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla minore, come da protocollo del Tribunale di Milano;
In ogni caso:
9. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. a favore dello scrivente difensore nella sua qualità di distrattario e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio.
In via istruttoria:
- Ammettersi prova diretta per testi sulle circostanze contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio, espunte da eventuali valutazioni e giudizi dal n. 22 al n. 75; sui capitoli di prova indicati nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. dal n. 76 al n.102 e nella memoria ex art 183 VI comma n. 3 c.p.c dal n.103 al
n.117, da aversi qui tutti integralmente riportati e ritrascritti con i medesimi testi indicati;
- Ammettersi interrogatorio formale della NO sui capitoli di prova del ricorso introduttivo del CP_1 giudizio, sempre espunti da giudizi e valutazioni dal n. 22 al n. 75;
- Ammettersi prova contraria sui capitoli di prova ex adverso formulati ed ammessi;
- Ci si riporta integralmente a tutte le istanze istruttorie formulate in tutti gli scritti difensivi prodotti da aversi qui integralmente riportate e ritrascritte”.
Per Controparte_1
“1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con ogni provvedimento di corollario;
pagina 2 di 18
2. disporre l'affidamento condiviso di ai genitori, dando atto che, ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 ER
c.c., le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della stessa devono essere assunte di comune accordo dai genitori tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata dal genitore che ha la figlia presso di sé, per il tempo in cui ce l'ha con sé mantenendo il collocamento della minore presso il padre, al quale rimarrà assegnata la casa coniugale, con ogni arredo;
Per_ 3.regolamentare i diritti di frequentazione madre e figlia, disponendo: - che la dottoressa continui ad accompagnare la minore dalla madre per i primi tre mesi, in un pomeriggio alla settimana (per almeno 4 ore comprensive del pranzo) in giorno da concordare e pianificare;
nei successivi tre mesi prevedere il solo accompagnamento e la ripresa della minore al termine dell'incontro, in un pomeriggio alla settimana, oltre alla giornata di sabato, a week end alternati, anche al fine di favorire la contemporanea frequentazione dei nonni materni;
- affidare ai genitori di valutare i successivi ampliamenti dei diritti di frequentazione madre e Per_ figlia, in concerto con la dottoressa , previo confronto di quest'ultima con il dott. a cui Per_4 Per_ dovranno fare seguito incontri di restituzione della dottoressa con entrambi i genitori;
- disporre che durante il periodo di Natale 2024/2025 la minore possa trascorrere con la madre o la intera giornata della
Vigilia (24) o la intera giornata di Natale (25), salvo diverso accordo fra le parti in funzione del periodo di vacanza programmato della minore fuori Milano;
- disporre nei successivi periodi di vacanza scolastica
(Pasqua 2025) che la madre possa trascorrere con la figlia almeno due giorni consecutivi (anche con Per_ pernottamento) per poi valutare in concerto fra i genitori, la dottoressa ed il dott. un periodo di Per_4 permanenza della madre in estate a Milano Marittima, anche alla presenza dei nonni materni, modalità alla quale affidare ulteriori ampliamenti futuri nei diritti di frequentazione madre e figlia.
4. disporre che mantenga l'integrale mantenimento ordinario della figlia Parte_1 minore, il pagamento integrale delle spese per il percorso di supporto psicoterapeutico di , delle ER spese per l'intervento educativo in essere e delle spese per la presa in carico del nucleo familiare presso il
GECO oltre al pagamento integrale delle spese extra assegno per , individuate secondo le Linee ER
Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017 a costituire parte integrante della presente;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante
l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5.mantenere a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, Parte_1 mediante versamento alla stessa, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di € 12.000 mensili già rivalutato annualmente secondo gli indici Istat (Foi) con decorrenza dalla sentenza di separazione (2022).
6. Con condanna ex adverso alle spese del presente giudizio in caso di opposizione, come da nota che ci si riserva di depositare.
IN VIA ISTRUTTORIA
Per mero scrupolo difensivo, si rinnovano le richieste istruttorie di cui alle proprie memorie ex art. 183 n. 2
c.p.c. ed ex art. 183 n. 3 c.p.c. nello specifico prova per testi e interrogatorio formale del ricorrente sui capitoli sotto richiamati:
1-Vero che Laureatosi all' Università Bocconi a 23 anni, viene assunto in
“Breda”, poi Nestlè Panalpina Italia nel 1995; da maggio 1996 a dicembre 1997; Parte_2
pagina 3 di 18 da dicembre 1997 a luglio 1998; da agosto 1998 ad aprile Parte_3 Parte_4
2001; Torino Fiat ”Fidis Targa Services - Servizi Intermediazione finanziaria” dal 1° maggio 2001 al 16 maggio 2003; CFO dal 2003 al dicembre 2006; Milano – CFO Prysmian GROUP Controparte_3
(Monza) dicembre 2006; Milano (City Life) settembre 2013. 2-Vero che era stata fatta a Sua moglie una proposta di lavoro per il SIWA in Ambasciata (Seul 1996/1997) ma disse che non era opportuno, in vista di possibili altri trasferimenti come poi avvenuto per la malattia di suo padre.
3-Vero che nel periodo novembre/dicembre 1997, trasferiti in Italia, andaste a vivere dai genitori della , trasformando lo CP_1 studio della in un Suo ufficio;
4-Vero che da Villadose avete reperito casa a Milano e poi ad CP_1 Pt_3
Sua moglie si occupava della scelta delle case, dei traslochi e nel frattempo l'aiutava a correggere bozze di articoli che lei scriveva per “Il Sole 24 ore”.
5-Vero che Sua moglie/figlia aveva trovato un lavoro all'UNICEF di Milano quando era incinta, ma le consigliò di non affaticarsi ulteriormente per non rischiare di perdere la gravidanza;
6-Vero che Sua moglie lasciò gli studi a 28 anni per sposarsi e seguirLa in giro per il mondo;
7-Vero che dal matrimonio avvenuto il 28.03.1996 avete vissuto all'estero per sette anni c.a:
Seoul (anno 1996/1997); (1998/2002); Torino (dal 2001/2003); ) dal 2003 Parte_4 CP_3 CP_3
/2006) Monza (Prysmian) dal 2007 al 2013; Milano dal 2013 ad oggi (Prysmian);
8-Vero che la IG, anche grazie al supporto economico dei propri genitori, acquistava capi di vestiario per il per le Pt_1 varie occasioni di rappresentanza;
9-Vero che nel periodo di permanenza a Torino chiedeva la partecipazione di Sua moglie ad eventi come Roland Garros, cene all'estero con banchieri, Morgan AN,
Mc Kinsey, partite di basket con i , cene all'Asolo Golf Club;
10-Vero che Sua moglie per seguirLa CP_3 nel Suo percorso professionale in giro per il mondo, poteva solo coltivare le sue passioni per la pittura, la lettura, la musica, organizzando spesso cene di rappresentanza;
11-Vero che nel periodo in cui avete vissuto in Corea del Sud, la stessa si cimentava in attività di volontariato, ricevendo l'encomio scritto da parte del
per essersi prodigata nel raccogliere fondi per un orfanotrofio coreano;
12-Vero che era Parte_5 stato proposto alla IG di prendere in affidamento temporaneo una bimba malata di cuore di pochi mesi che Lei ha ritenuto non opportuno stante il suo progetto professionale di viaggiare molto;
13-Vero che Sua moglie trascorreva il tempo in palestra, condividendo con Lei tutti i viaggi ed i ristoranti, che Le faceva compagnia nei week end lavorativi, preparando il pasto che Le portava in ufficio;
14-Vero che Sua moglie
Le stette molto vicino quando morì Suo padre, al quale era molto affezionata, oltre che ricambiata dallo stesso;
15-Vero che la decisione di avere dei figli fu rimandata di fronte alle Sue esigenze lavorative di viaggiare spesso;
16-Vero che Sua moglie subì degli aborti spontanei, prima di ricorrere alla inseminazione artificiale, e che poi, su Sua insistenza, si sottopose a vari controlli per poter rimanere incinta;
17-Vero che il parto fu difficile e che da allora Sua moglie incominciò a dedicarsi a Vs figlia, non possedeva una macchina, girando per Monza in biciletta;
18-Vero che la prima autovettura, Fiat Panda, quando vi trasferiste a Milano, le fu regalata dal padre che ha sempre pagato per la figlia bollo ad assicurazione;
19-
Vero che Sua moglie gestiva la casa, la spesa, il mangiare, si occupava delle faccende domestiche, preparava la bambina per il Suo rientro a casa dal lavoro per permetterLe di metterla a letto;
20-Vero che dalla nascita della bambina, il vostro rapporto di coppia ha subito un definitivo arresto;
21-Vero che quando decideste di trasferirvi a Milano (settembre 2013), affidò a Sua moglie il trasloco ed anche la gestione della nuova casa con elettricisti, tecnici, operai, muratori, esattamente come era accaduto per tutti i traslochi precedenti;
22-Vero che Sua moglie Le diceva di sentirsi molto sola, con una bambina piccola da gestire, problematica, si ammalava spesso;
23-Vero che quando Sua moglie si ammalava, o aveva visite mediche da effettuare, accorrevano a supportarla i genitori fermandosi per qualche giorno;
24-Vero che
con difficoltà si relazionava con altri bambini all'asilo presso le Marcelline, faceva fatica ad ER
pagina 4 di 18 inserirsi, si ammalava spesso;
25-Vero che a seguito dello stato di grande affaticamento Sua moglie decise di rivolgersi alla dottoressa RG CC (Psicologa); 26-Vero che venne invitato dalla dottoressa M.
CC, Psicologa, ad alcuni incontri con Sua moglie, la quale ebbe ad evidenziare che i problemi dovevano ascriversi alla coppia;
27-Vero che durante i suddetti incontri, emerse il problema che vi sareste dovuti appoggiare come coppia, aiutarvi vicendevolmente;
28-Vero che ha sempre viaggiato per lavoro, tornando tardi a casa la sera, assentandosi da casa per più giorni consecutivi, fino a metà dicembre 2018; 29-Vero che la stessa vi ripeteva che il marito non voleva che lavorasse, che avrebbe ostacolato i suoi viaggi di lavoro, quindi rovinato il matrimonio;
Si indicano a testi: e (dal cap. 1 al Testimone_1 Testimone_2 cap. 29); DO RG CC (dal cap. 21 al cap. 28); dottor e Prof. Testimone_3 Tes_4
(sui cap. 22, 23, 24 e 25). 30-Vero che dopo la morte di Suo padre (agosto 1998) ha deciso di
[...] trasferirsi, vivere e lavorare a si recò dal notaio per conferire una procura notarile al suocero Parte_4 che la userà per tutti gli atti relativi alla vendita degli immobili ereditati e per le modifiche al terreno antistante la casa di Milano Marittima, quindi per gestire i Suoi affari in Italia;
31-Vero che Sua moglie provvedeva a rinnovare ogni anno la Sua iscrizione all'albo nazionale dei revisori contabili, demandava la
Sua denuncia redditi ai genitori per farLa risparmiare, il pagamento dell'IMU delle Sue proprietà ereditate da Suo padre, fino alla loro vendita;
32-Vero che i mobili della Sua casa paterna ereditati da Lei e Suo fratello sono stati tenuti in deposito nell'abitazione dei Suoi suoceri, su richiesta di Sua moglie, Per_5 facendoLe risparmiare un canone di affitto;
33-Vero che della casa di Milano Marittima, in comproprietà con Sua moglie, la stessa ha sempre pagato l'IMU; 34-Vero che prima di partire chiede a Sua moglie di rifare il guardaroba (sia Suo che della stessa) dovendovi trasferire in un Paese equatoriale, venendo supportata dai suoi genitori che l'aiutavano anche nella ricerca;
35-Vero che voi nonni provvedevate ad acquistare, per conto di vostra figlia, tutti i vestitini per la piccola, giocattoli, il triciclo, le biciclettine, macchine fotografiche, una pianola oltre agli strumenti musicali della madre (fisarmonica a bocca, ocarina, nacchere, bongos e tamburelli vari) sempre più strutturati per sviluppare l'apprendimento e le conoscenze della nipote, due passeggini, uno da usare in città ed uno per il mare con ruote più grandi per la sabbia;
36- CP_ Vero che ogni volta che vi recavate a Monza, a casa di Vs figlia, il nonno aiutava la figlia nei Per_6 lavori di sistemazione delle piante della terrazza o a Milano Marittima ad eseguire anche i lavori di pulizia del giardino, oltre alle pulizie di casa, essendo scaricate sulla moglie tutte le incombenze;
Si indicano a testi: e (dal cap. 30 al cap. 36). 37-Vero che tornata a casa dall'ospedale, la Testimone_1 Testimone_2 mamma vive con la bambina sempre in braccio, fa molto caldo, e la bimba ha avuto problemi appena giunti
a Monza, tanto da riportarla in ospedale per un controllo d'urgenza. Piangeva molto di notte, non riusciva a dormire per il caldo. non si stacca mai dalla madre e sta già seduta in braccio da piccolissima. Si ER ammala spesso di tosse e bronchiti con vomito per rigurgito notturno. Deve stare sempre in allerta per prenderla e sollevarla, affinchè il vomito non le vada di traverso e soffochi;
38-Vero che nonostante gli interventi di safenectomia con calze contenitive per tre anni, un busto per la schiena ed un taglio cesareo storto, la madre ha seguito la bambina da sola e la portava in giro in passeggino ovunque d'estate e
d'inverno e al mare caricando il trolley con spesa e pacchi perchè non aveva mezzi a disposizione per spostarsi;
Si indicano a testi, sui capitoli 37 e 38, il Dott. e il pediatra che Persona_7 Persona_8 hanno seguito prima a Monza e poi a Milano;
39-Vero che la svolgeva il ER Testimone_1 CP_1 compito di moglie e madre a tempo pieno senza aiuti, sentendo il bisogno di una baby-sitter fosse anche solo per poter avere il tempo necessario per fare una doccia! 40-Vero che comincia a frequentare la ER scuola materna delle Suore Canossiane di Monza. Crescono anche i ritmi e le lezioni incalzano e la routine diviene sempre più complessa ed articolata per nuovi tempi dettati da nuove esigenze derivanti dalla
pagina 5 di 18 crescita. Inizia a studiare inglese, danza, pittura ed arte. Durante i fine settimana la coppia si reca a Milano
Marittima e la madre-moglie deve preparare ogni cosa occorrente allo spostamento per il soggiorno al mare;
41-Vero che i genitori della sono andati a casa a Monza più volte soprattutto quando il CP_1 marito stava all'estero intere settimane e anche quando moglie e erano ammalate e da sole;
42-Vero ER che i nonni materni andavano a Milano Marittima per stare con figlia e nipote dal lunedì al venerdì e andavano a casa loro quando il tornava a Milano;
43-Vero che la loro presenza era di aiuto a Pt_1 figlia e nipote. Portavano con loro la spesa per tutta la settimana per non essere di peso come ospiti;
44-
Vero che, durante l'estate 2013, la coppia si trasferisce temporaneamente a Milano Marittima con , ER mentre la moglie prepara la maggior parte degli scatoloni per il trasloco a City Life, potendo solo a settembre entrare nel nuovo appartamento di a Milano;
45-Vero che passa più Controparte_5 ER tempo a scuola perchè la madre deve seguire i lavori tecnici in casa, sempre in mezzo ad operai, ad architetti e personale tecnico;
46-Vero che incomincia a frequentare vari corsi: danza, pianoforte e ER nuoto e la madre è sempre con lei. La fa leggere tantissimo, le insegna a dipingere, a fare lavori creativi: cucito, ricamo, uncinetto. Appena ha un po' di tempo corre a fare la spesa al Carrefour e torna di corsa a casa per ricevere in tempo la consegna e mettersi a cucinare per la cena. Durante il giorno prepara qualcosa da mangiare per lei e la colf, perchè poi deve tornare a scuola a riprendere;
47-Vero che, ER pur dovendo ricorrere ad un busto per la schiena, la IG si lamentava con il marito di non avere supporto neppure in casa;
48-Vero che quando la coppia è entrata in casa a City Life i lavori non erano ancora terminati e la moglie passava le giornate con gli operai-tecnici, ingeneri ed architetti. Si indicano a testi: - (dal cap. 39 al cap. 48); - DO RG CC (sui capitoli 39, 40 e 47); - Testimone_1
e , maestra di piano e canto;
Don catechesi;
Testimone_5 Per_9 Persona_10 [...]
Sci Madonna di Campiglio;
, testimone dell'impegno quotidiano della madre e Tes_6 Testimone_7 presenza dei nonni materni al mare a Milano Marittima;
, la colf a Monza per un pomeriggio Persona_11 la settimana (sui capitoli 38, 40 e 41). Sui capitoli relativi alla permanenza della coppia a City Life, la colf
; (Hotel “Erica” Madonna di Persona_12 Testimone_8
Campiglio) persona alla quale la confidava momenti di sofferenza per il comportamento del marito CP_1
(dal cap. 39 al cap. 47); - colf;
(architetto) e Persona_12 Testimone_9 Tes_10
(architetto) sul cap. 48.
[...]
-Si insiste per la nomina TU che abbia a valutare la effettiva capacità genitoriale delle parti, il rapporto di
con il padre, quindi valutare l'esistenza dei presupposti per ripristinare un affido condiviso della ER minore e la nuova regolamentazione delle frequentazioni madre e figlia. Subordinatamente ad un eventuale rimessione della causa in istruttoria sulle richieste istruttorie ex adverso, si rinnovano le contestazioni e le controprove di cui alla memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. redatta dalla scrivente
SUI DOCUMENTI PRODOTTI EX ADVERSO
Si contesta il contenuto quindi la valenza probatoria dei documenti prodotti dalla difesa ex adverso, nello specifico: cfr. doc. 29) il valore probatorio di un documento che non è stato redatto su carta intestata, non presenta data certa, con una sottoscrizione non verificabile con la comparazione con un documento di identità che non viene allegato, mancando anche del supporto della indicazione a teste della DO
cfr. doc. 30) il valore probatorio del contenuto estratto dal sito internet sul disturbo bipolare, per Tes_11 la generalità e la mancata colleganza con la specificità della situazione psicofisica della IG , CP_1 come rilevata dal CTP Dott. cfr. doc. 32) il valore probatorio di una mail (che si potrebbe per ER3 sua natura anche manomettere) asseritamente inviata da certo Sig. , senza data certa, Parte_6 mancante della sottoscrizione e tampoco di un documento di identità, nemmeno supportato dalla richiesta di
pagina 6 di 18 sentire il Sig. a teste sulle circostanze riportate nell'allegato. A controprova e riprova della Pt_6 capacità del di precostituirsi dei documenti, si cita la colf sui seguenti capitoli: Si chiede Pt_1 ER2 ammettersi i seguenti capitoli: 1) Vero che nel giugno 2019 il le chiese di rilasciare una Pt_1 dichiarazione scritta contro la moglie affinchè dichiarasse che era “malata”; 2) Vero che lei si rifiutò dicendo che “la IG stava bene”; 3) Vero che questo fatto lo raccontò a Milano Marittima quando si incontrò con i genitori della;
4) Vero che chiese ai genitori della di non riferirlo, per paura CP_1 CP_1 di essere licenziata essendo l'unico lavoro che manteneva la sua famiglia. Si indicano a testi sui capitoli sopra indicati da 1) a 4) la NO e - doc. n. 33) si Persona_12 Testimone_1 contesta la rilevanza del documento prodotto: dalla corposa ed articolata TU (DO ) la ER4 corretta lettura delle diverse “audizioni della minore” per come svolte sia in sede penale che nel contesto Con extraprocessuale (per come riferito dalla dottoressa e/o dalla direttrice in aggiunta ai Parte_7 riassunti riportati negli scritti difensivi ex adverso), non senza chiedersi quale valore probatorio possano avere certe dichiarazioni di acquisite fuori dal processo, senza contradittorio, nel momento in cui la ER scrivente ha già potuto dimostrare (con tanto di prove a supporto nella comparsa di costituzione avanti al
G.I. nel giudizio di separazione che si allega (doc. 36) che la minore era capace di mentire, spudoratamente.
La IG non è stata destinataria di alcuna denuncia e tampoco condanna per maltrattamenti CP_1 sulla figlia: si deposita la memoria redatta dallo Studio Legale Tosoni con allegati documenti (doc. 37) che, se non ha portato ad una condanna del denunciato a suo tempo per sottrazione di minore, ha Pt_1 certamente ridimensionato tutti gli accaduti. Alle reiterate accuse del verso la moglie nel pendente Pt_1 procedimento di divorzio (?!) si eccepisce la irrilevanza dei documenti prodotti, delle dichiarazioni estrapolate da tutto il contesto in cui erano inserite, non potendo spiegarsi perché il abbia poi Pt_1 deciso di abbandonare la richiesta di addebito nel procedimento di separazione. Basterebbe richiamare
l'analisi fatta dalla TU (DO ) su : analisi da cui si è dedotto che la ER4 Persona_15 personalità del è molto calcolatrice e dominante con forte ascendente sulla figlia, che non ebbe Pt_1 mai ad ammettere le proprie criticità e tampoco quelle emerse sulla figlia. Una consulenza che fu espletata dopo le dichiarazioni di sentita nell'ambito del procedimento penale. La difesa continua ER Pt_1 ad appellarsi alla richiesta di archiviazione nel procedimento penale, stravolgendo il contenuto di verbali e testimonianze, essendo risultato dai verbali a cura di personale della Polizia di Stato: in data 16/12/2018
“diverbio tra coniugi per motivi inerenti la gestione della figlia, no 118,”, per poi continuare 21/12/2018
“diverbio tra coniugi per futili motivi. Uomo richiede intervento sul posto presente 1 minore (10 anni),118 no, - si riappacificano e restano in abitazione entrambi” e 12/1/2019 (pattuglia Farini 2T) “diverbio tra padre e figlia con la madre. La donna veniva trasportata in codice verde all'ospedale S. Carlo per accertamenti- presente minore di anni 10”. Che il procedimento penale che vedeva indagato il per Pt_1 fatti riconducibili al dicembre 2018 non abbia avuto seguito e che sia stato archiviato, non può in alcun modo fare da presupposto per asserire che vittima delle perpetrate violenze sarebbe stato addirittura il con figlia al seguito1, tampoco non si comprende per quale ragione -se davvero marito e figlia Pt_1 sarebbero stati destinatari di cotanta “violenza” da parte della moglie-madre- il non abbia chiesto Pt_1
l'intervento immediato del Tribunale (anche solo l'allontanamento della moglie) 2 , mancando anche di denunciare la moglie per violenze e tampoco per calunnia.
SULL'INAMMISSIBILITA DEI CAPITOLI DI PROVA EX ADVERSO
Letta la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., non si può che eccepire l'inammissibilità dei capitoli di prova formulati perché del tutto irrilevanti, generici e valutativi, non attinenti alle questioni contese nel pendente procedimento, in gran parte superate dalla TU dottoressa e dott. insistendo ER4 ER6
pagina 7 di 18 anche a controprova per l'ammissione delle prove indicate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. redatta dalla scrivente, dovendo rinnovare ancor più insistentemente, la richiesta di nuova TU. Per mero tuziorismo, si contesta il capitolo 102 ex averso e nella denegata ipotesi di ammissione, si chiedere essere ammessi a controprova:
5.Vero che da marzo 2022 il non ha più viaggiato per Covid, lavorando da Pt_1 casa, con tanto di Tata di nome al seguito, riprendendo a lavorare in presenza solo dal corrente ER7 anno? Si indica a teste: , già indicata nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. della scrivente. Tes_12
Per (CURATORE SPECIALE DELLA MINORE) Controparte_2
“Voglia l'On.le Tribunale Ordinario di Milano, ogni eccezione, domanda e istanza formulata ex adverso rigettata e disattesa, così decidere:
Nel merito:
1) Voglia allo stato confermare integralmente, nella presente sede, l'affido “super-esclusivo” della minore al padre, con collocamento della stessa presso di lui e con conferma dell'assegnazione al padre della casa familiare.
2) Voglia allo stato confermare integralmente, nella presente sede, quanto alle modalità di visita madre- figlia, le statuizioni contenute nella sentenza di separazione n. 6632/2022 del 28 luglio 2022, salve diverse indicazioni;
3) Voglia confermare, nella presente sede, quanto alle modalità di contribuzione paterna in favore della figlia minore, le statuizioni contenute nella sentenza di separazione n. 6632/2022 del 28 luglio 2022;
4) Voglia, quanto alla determinazione del contributo del ricorrente in favore della resistente, a titolo di assegno divorzile, assumere le determinazioni ritenute più opportune;
5) Con ogni più ampia riserva, anche in via istruttoria.
- Con vittoria delle spese del giudizio come da nota spese e successive integrazioni della medesima”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/11/2022 chiedeva al Tribunale adito di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con in Lugo (RA) in data Controparte_1
28/03/1996 (atto iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 3, parte I, anno 1996); chiedeva, altresì, di confermare le condizioni di cui alla sentenza n. 6632/2022 emessa dal
Tribunale di Milano in data 14/07/2022, pubblicata in data 28/07/2022, salvo la riduzione dell'assegno di mantenimento previsto per la moglie in euro 7.500,00 (in subordine, confermare l'assegno di mantenimento a favore della NO di euro 12.000,00 mensili a fronte di un CP_1 contributo materno al mantenimento della figlia di euro 1.500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie).
Il ricorrente precisava che in sede di separazione il Tribunale di Milano aveva disposto l'affidamento super-esclusivo di al padre, con collocamento prevalente presso lo stesso ER nella casa familiare, stabilendo, su accordo delle parti, la prosecuzione dei percorsi svolti presso il centro Geco di supporto al nucleo familiare e di ripresa frequentazioni madre-figlia, nonché del percorso psicoterapeutico di con la dott.ssa e dell'intervento di educativa ER ER8 domiciliare con la dott.ssa ; quanto alle questioni economiche, il Tribunale di Milano aveva Per_3 stabilito che l'obbligo a carico del padre di provvedere interamente al mantenimento ordinario e pagina 8 di 18 straordinario di oltre alle spese relative alla presa in carico del nucleo familiare presso il ER centro Geco, ponendo altresì a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento pari ad euro 12.000,00 mensili.
A sostegno delle domande formulate nel presente giudizio, il Signor precisava che gli Pt_1 incontri madre-figlia risultavano sospesi dal gennaio 2022 a seguito del progressivo peggioramento della condizione psicofisica della resistente, la quale nell'aprile 2022 subiva trattamento sanitario obbligatorio e rimaneva ricoverata per diversi mesi, rendendo necessario provvedere alla nomina di amministratore di sostegno a favore della NO . CP_1
Con memoria difensiva depositata in data 10/03/2023, si costituiva in giudizio Controparte_1 la quale aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva al Tribunale adito: - di affidare la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente di presso il padre e con ER assegnazione della casa familiare allo stesso;
- di stabilire un calendario di frequentazioni madre- figlia come indicato nella memoria difensiva, con prosieguo del percorso di sostegno presso il centro Geco;
- di confermare l'obbligo a carico del padre di provvedere interamente al mantenimento ordinario e straordinario della minore;
- di stabilire un assegno divorzile a favore della moglie pari ad euro 30.000,00 mensili, oltre ad euro 4.000,00 mensili quale contributo alla locazione, ponendo altresì a carico del marito le spese mediche della moglie.
La resistente rappresentava il miglioramento delle proprie condizioni psicofisiche, precisando di aver impugnato la sentenza di separazione innanzi alla Corte d'Appello di Milano con riguardo alle sole questioni economiche.
All'udienza presidenziale del 13/03/2023, parte resistente chiedeva l'acquisizione di una relazione di aggiornamento da parte della dott.ssa del centro Geco e dell'ADS avv. Cortese, con la Per_2 conferma in via provvisoria delle condizioni della separazione attesa la pendenza del giudizio d'appello (definito successivamente in data 04/04/2023 e confermativo di quanto disposto in primo grado dal Tribunale di Milano); parte ricorrente aderiva alla richiesta di conferma delle condizioni allo stato in essere e chiedeva la nomina dell'avv. come curatrice speciale di anche CP_2 ER per il presente giudizio di divorzio.
Il Presidente f.f. confermava i provvedimenti assunti in sede di separazione;
nominava l'avv.
[...] Contr
quale curatrice speciale della minore assegnava termine all' avv. CP_2 ER
Cortese Anna per relazionare rispetto all'attività svolta nell'interesse della resistente;
nominava se stesso giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 18/05/2023 le parti concordavano di organizzare un incontro con la dott.ssa Per_2 per valutare l'andamento del percorso presso il centro Geco e chiedevano la concessione di termini ex art. 183 comma VI c.c.
pagina 9 di 18 Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 28/09/2023, il Giudice istruttore disponeva l'acquisizione dei documenti e respingeva le altre richieste istruttorie delle parti, rinviando per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 12/12/2024, il Giudice istruttore – lette le note scritte depositate delle parti contenenti le conclusioni – assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 4411/2024 del 17/04/2024 e pubblicata in data 22/04/2024, il
Tribunale di Milano dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e e, con ordinanza emessa nella medesima data, il Tribunale rimetteva la causa Controparte_1 sul ruolo, disponendo la convocazione delle parti e della dott.ssa al fine di valutare lo stato Per_2 attuale e la futura evoluzione del rapporto tra e la madre, considerata la revoca del ER consenso della madre rispetto al percorso presso il centro Geco espressa solo in sede di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 25/09/2024, il Giudice istruttore procedeva all'audizione della dott.ssa Per_2 rinviando all'esito per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 21/11/2024, il Giudice istruttore – lette le note scritte depositate delle parti contenenti le conclusioni – rimetteva all'esito la causa al Collegio per la decisione, vista la rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
Invero, si condividono le determinazioni del Giudice Istruttore, che con ordinanza del 28/09/2023 ha acquisito i documenti prodotti dalle parti e ha respinto i capitoli di prova testimoniale formulati dalle parti in quanto superflui al fine del decidere.
In particolare, si ritiene superflua la richiesta di TU psicodiagnostica, ribadita dalla resistente in sede di precisazione delle conclusioni, considerati gli approfondimenti già svolti in punto di responsabilità genitoriale, anche tenuto conto dell'acquisizione delle relazioni del centro Geco e dell'audizione della dott.ssa Per_2
Si ritiene, infine, superfluo l'ascolto di considerato che la volontà della minore è stata ER riportata dal suo Curatore speciale e dalla dott.ssa all'udienza del 25/09/2024, ritenuto Per_2 altresì inopportuno aggravare ulteriormente la ragazza, attesi i numerosi interventi a cui la minore è stata sottoposta a partire dal giudizio di separazione tra i genitori.
In punto di status si dà atto della sentenza non definitiva n. 4411/2024 del 17/04/2024 e pubblicata in data 22/04/2024, il Tribunale di Milano dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto da e . Parte_1 Controparte_1
pagina 10 di 18 Sulla responsabilità genitoriale
Si premette che all'esito del giudizio di separazione il Tribunale di Milano aveva disposto l'affidamento super-esclusivo di al padre, con collocamento prevalente presso lo stesso e ER con la previsione di un intervento di coordinamento sul nucleo familiare – su accordo delle parti – presso il centro Geco, con particolare riguardo alla ripresa del rapporto madre-figlia.
Tale decisione era stata assunta dal giudice della separazione in considerazione, da un lato, delle buone capacità genitoriali paterne raggiunte e, dall'altro, della conflittualità esistente tra le parti e delle difficili condizioni psicofisiche della resistente: invero, la NO – affetta da CP_1 disturbo bipolare – aveva interrotto le cure farmacologiche e subito un conseguente peggioramento del proprio quadro psicopatologico, che aveva portato allo sospensione degli incontri con ER nel gennaio 2022 e, infine, al grave episodio psicotico nell'aprile 2022; in particolare, la condizione di fragilità psicofisica allora esistente della NO era stata ritenuta tale da compromettere CP_1 il funzionale esercizio dal parte della madre del proprio ruolo genitoriale, considerati i comportamenti poco tutelanti posti in essere dalla resistente nei confronti di nonché tenuto ER conto della scarsa collaborazione rispetto ai trattamenti medici e dell'assenza di critica della malattia sino ad allora dimostrata dalla NO . CP_1
Quanto alla situazione attuale, si evidenzia, in primo luogo, come le buone capacità genitoriali del ricorrente, nonché il positivo rapporto padre-figlia non siano state questioni oggetto di contestazione nel presente giudizio, occupandosi il ricorrente in maniera adeguata delle questioni relative alla minore. Inoltre, si precisa come non siano emersi comportamenti ostacolanti/alienanti da parte del ricorrente rispetto alla figura materna e al coinvolgimento della stessa nella vita della figlia, come peraltro già osservato in sede di separazione, posto che la resistente risulta regolarmente informata dal padre rispetto alle questioni relative ad e le ragioni fondanti il ER rifiuto della ragazza ad un ampliamento dei tempi di frequentazione con la madre risultano indipendenti dal rapporto padre-figlia, come in seguito meglio specificato.
Con riguardo alla figura materna, si rileva che in seguito all'episodio di scompenso psicopatologico dell'aprile 2022 e al successivo ricovero ospedaliero, in data 18/05/2022 il Giudice tutelare – su istanza del Signor – nominava l'avv. Anna Cortese quale amministratore di sostegno a Pt_1 tutela della resistente, nomina confermata sino al giugno 2023 con provvedimento del 15/12/2022 emesso a seguito di TU sulle condizioni psicofisiche della NO , dalla quale emergeva CP_1
“un discreto ma non completo compenso psicopatologico”.
Da allora la resistente risulta aver seguito con regolarità il percorso di supporto psichiatrico con il dott. nonché il percorso psicoterapeutico e la cura farmacologica prescritta, raggiungendo un Per_4 adeguato compenso psicopatologico rispetto al disturbo affettivo di tipo Bipolare, con un importante investimento da parte della NO rispetto al mantenimento del proprio CP_1 benessere psichico e relazionale, anche considerata la recente scoperta nel gennaio 2024 di un tumore al seno (cfr. docc. 14, 42 e all. 1 alle note del 21/10/2024 di parte resistente). pagina 11 di 18 Quanto al rapporto madre-figlia, si rileva che dal febbraio 2023 – su indicazione e confronto con la dott.ssa e la dott.ssa – la madre riprendeva ad incontrare alla presenza Per_2 Per_3 ER dell'educatrice a cadenza mensile, non desiderando la minore allo stato maggiori tempi di frequentazione con la madre;
la minore proseguiva altresì l'intervento di educativa domiciliare con la dott.ssa a cadenza settimanale (cfr. doc. 6 e 7 del Curatore speciale), nonché il percorso di Per_3 psicoterapia con la dott.ssa . ER8
Gli incontri tra e la madre sono poi proseguiti positivamente con tali modalità e dal ER settembre 2024 la minore ha dimostrato una leggera apertura rispetto ad un lieve ampliamento degli incontri con la madre, che sono stati programmati ogni tre settimane circa, sempre alla presenza dell'educatrice dott.ssa (cfr. doc. 8 del Curatore speciale). Per_3
Si rileva che la NO – pur avendo sempre espresso sofferenza per i limitati tempi di CP_1 frequentazione con la figlia – è sempre apparsa rispettosa delle volontà e dei tempi di ER dando fiducia agli interventi e all'organizzazione improntata dalla dott.ssa e della dott.ssa Per_2
(cfr. doc. 9 del Curatore speciale); tuttavia, in sede di precisazione delle conclusioni, la Per_3
NO ha revocato la fiducia rispetto alla dott.ssa e alla cornice di intervento CP_1 Per_2 svolta presso il centro Geco, chiedendo la predisposizione di un calendario da parte del Tribunale, con incontri inizialmente svolti con il supporto dell'educatrice dott.ssa (rispetto alla quale, Per_3 invece, ha ribadito il rapporto di fiducia) per poi programmare un progressiva liberalizzazione degli stessi.
La NO ha infatti espresso le proprie perplessità rispetto al perdurare dell'incarico CP_1 organizzativo al centro Geco ed in particolare alla dott.ssa ritenendo la stessa superate le Per_2 criticità che hanno portato le parti a rivolgersi alla specialista privata e considerando superfluo, nonché dannoso per lo sviluppo del rapporto padre-figlia, un prolungamento di tale incarico, con il rischio che percepisca il ruolo della dott.ssa come sostitutivo della figura materna. ER Per_2
Sentita all'udienza del 25/09/2024, la dott.ssa ha rappresentato che: “ è una ragazza Per_2 ER molto competente e proattiva, è molto solida e in gamba, oggi non desta preoccupazioni di nessun tipo, con me ha sempre mantenuto un aggancio non terapeutico, ha un bel legame con l'educatrice con la quale parla ad alta voce”.
Con particolare riguardo al tema delle frequentazioni con la madre, la dott.ssa ha ribadito la Per_2 ferma volontà della minore nel non voler ulteriormente ampliare gli incontri con la madre “ma non contro la mamma, piuttosto come posizione protettiva del sé”, considerati i difficili vissuti della minore degli ultimi anni legati alle fragilità psicofisiche della madre;
la specialista ha infatti precisato l'inopportunità di imporre alla ragazza un diverso calendario di incontri, posto che, data anche l'età di la minore “vive questo tema in modo molto emancipativo giustamente e ER quindi fa fatica a sentirsi dire cosa deve fare”, considerazioni condivise anche dal Curatore
pagina 12 di 18 speciale, alla quale ha direttamente riferito quanto esposto dalla dott.ssa in ER Per_2 udienza.
Da ultimo, si evidenzia che il tenore delle allegazioni contenute negli atti depositati nell'ambito del presente giudizio e la scarsa comunicazione tra i genitori denotano il perdurare allo stato di un clima di conflittualità e reciproca sfiducia tra i genitori, circostanze incompatibili con un regime di co- gestione delle questioni relative alla minore, atteso il rischio che il disaccordo tra i genitori impedisca l'assunzione di tempestive decisioni nell'interesse di ER
Ciò posto, il Collegio ritiene rispondente all'interesse della minore confermare l'affidamento in via super-esclusivo di al padre, con collocamento prevalente presso lo stesso anche ai fini della ER residenza anagrafica, come peraltro richiesto dal Curatore speciale della minore e dal ricorrente, considerato che ad oggi il padre risulta di fatto il genitore di riferimento di e che – pur ER constatando una migliorata condizione psicofisica della resistente – l'assenza allo stato di un sufficiente livello di comunicazione e collaborazione tra i genitori risulta elemento ostativo rispetto ad un regime di affidamento condiviso, come richiesto dalla resistente.
Quanto alle frequentazioni madre-figlia, il Collegio non può che prendere atto della revoca del consenso espressa dalla resistente rispetto al ruolo attribuito alla dott.ssa e al centro Geco, Per_2 con la conseguenza che i relativi interventi di coordinamento del calendario non potranno proseguire, posto che, trattandosi di specialista privata, non può essere incaricata direttamente dal
Tribunale in punto di regolamentazione delle visite madre-figlia in assenza di un accordo delle parti in tal senso.
Ciò premesso, nello stabilire i tempi e le modalità di frequentazione madre-figlia il Collegio deve comunque necessariamente considerare l'indisponibilità espressa da ormai sedicenne, ER attraverso il proprio Curatore e la dott.ssa rispetto all'ampliamento dei tempi di Per_2 frequentazione con la madre (che allo stato incontra ogni tre settimane circa), nonché al venir meno del supporto dell'educatrice dott.ssa durante gli incontri con il genitore;
tale ferma posizione Per_3 della minore non sarebbe espressione di una chiusura nei confronti della madre – con la quale si relaziona positivamente – trattandosi invece di una modalità di protezione di sé attuata da e ER conseguente ai difficili trascorsi familiari, con particolare riguardo alla condizione psicofisica della madre, condizione che peraltro oggi appare comprendere maggiormente, anche grazie agli ER interventi di supporto avviati e alla maturità raggiunta dalla ragazza.
Ferma tale posizione della minore e tenuto conto delle attuali dinamiche madre-figlia, il Collegio ad oggi non è provvisto di elementi tali da giustificare la previsione di tempi di frequentazione tra la madre e diversi da quelli allo stato esistenti, né tali da poter programmare la ER liberalizzazione degli incontri, sia pure in maniera graduale come prospettato dalla resistente, pur comprendendo il desiderio della madre di un maggiore vicinanza con la figlia.
pagina 13 di 18 Si ritiene, pertanto, che la madre potrà continuare ad incontrare la figlia ogni tre settimane, sempre alla presenza dell'educatrice dott.ssa – in relazione alla quale permane l'accordo delle parti – Per_3 dovendo peraltro necessariamente delegare i Servizi sociali di Milano di valutare la possibilità di ampliare e liberalizzare tali incontri, tenuto conto dell'andamento del rapporto madre-figlia e della volontà espressa da e sempre fatti salvi diversi accordi delle parti nel rispetto dei desideri ER della ragazza.
Si invitano, inoltre, le parti a proseguire i percorsi di sostegno avviati, con particolare riguardo al percorso psichiatrico della resistente, che ad oggi risulta proseguire con costanza e grazie al quale ha raggiunto un buon compenso psicopatologico;
il padre dovrà, inoltre, curare la prosecuzione del percorso psicologico di con la dott.ssa . ER ER8
Si precisa, da ultimo, che – fermo quanto detto rispetto al calendario – il Collegio ritiene rispondente all'interesse di prevedere la possibilità che la minore continui ad essere ER supportata anche dalla dott.ssa qualora la minore ne manifesti il bisogno, considerato il Per_2 positivo aggancio della minore da parte della specialista, con la quale ha avuto sino ad oggi ER uno spazio di ascolto e confronto, come rappresentato all'udienza del 25/09/2024, potendosi il genitore affidatario esclusivo attivarsi autonomamente in tal senso.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Il Collegio ritiene di confermare l'assegnazione a favore del ricorrente della casa familiare sita in n
Milano, via Senofonte, n. 4 – di esclusiva proprietà del Signor – in quanto genitore Pt_1 collocatario dei minori e considerato che le parti hanno formulato conclusioni concordi in tal senso.
Sulle questioni economiche
Quanto alla situazione economico-lavorativa del ricorrente, si rileva che nel periodo della separazione il Signor risultava Chief Financial Officer presso Prysmian Group S.p.A., Pt_1 nonché consigliere della società Yangtze Optical Fiber, attività dalle quali percepiva rispettivamente un reddito complessivo di euro 798.084,00 ed euro 55.197,00 nell'anno di imposta 2020 (pari ad euro reddito mensili di euro 42.776,00 al netto Irpef, cfr. PF 2021) e di euro 593.086,00 ed euro
57.123,00 nell'anno di imposta 2021 (pari ad un reddito mensile di euro 33.501,00 al netto Irpef, cfr. 730/2022).
Dal gennaio 2022 il ricorrente ha cessato l'attività di consigliere per la società Yangtze Optical
Fiber, come allegato dal ricorrente in sede di comparsa conclusionale, conservando solo la propria occupazione presso Prysmian Group S.p.A. e percependo pertanto nell'anno di imposta 2022 un reddito complessivo derivante sola da quest'ultima occupazione pari ad euro 643.292,00 (pari ad euro reddito mensili di euro 31.148,00 al netto Irpef, cfr. 730/2023).
Oltre ai redditi percepiti dalla propria attività lavorativa, il ricorrente gode di un rilevante patrimonio mobiliare: in particolare, il Signor risulta titolare di 290.567 azioni di Prysmian Pt_1
pagina 14 di 18 Group S.p.A., con un controvalore considerato in sede di separazione di euro 8.996.170,00 (sino al
31/03/2022), aumentato a complessivi euro 10.071.052,00, come risulta da quanto dichiarato da ultimo dal ricorrente nella propria disclosure (ultimo aggiornamento al 31/12/2022).
In sede di separazione, inoltre, il Signor disponeva di importanti risparmi per un totale di Pt_1 euro 2.612.561,00 circa (conto corrente IngDirect, BNL e conto deposito BNL, con saldo sino al
31/03/2022), ad oggi ammontanti ad euro 6.658.678,00 (conto Arancio, deposito e conto titoli
Indosuez e conto titolo BNL), come risulta da quanto dichiarato da ultimo del resistente nella propria disclosure (ultimo aggiornamento al 31/12/2022).
Il significativo aumento dei risparmi del Signor deriva anche dal riscatto nel settembre Pt_1
2022 di tre delle quattro polizze vita considerate nella sentenza di separazione, polizze ammontanti ad euro 2.201.000,00, 250.000,00, 150.000,00, avendo il ricorrente altresì riscattato in data
12/12/2022 euro 1.990.000,00 dalla polizza residuale n. 0186144 – la cui beneficiaria risulta la figlia – che pertanto ammontava al 31/12/2022 ad euro 3.622.299,65 (cfr. docc. allegati alla ER disclosure).
Il ricorrente, infine, risulta proprietario esclusivo dell'immobile di Milano, via Senofonte n. 4/a, ove vive unitamente alla figlia, e della casa vacanze di ZO (TN); risulta altresì comproprietario al
50% con la moglie dell'immobile sito in Milano Marittima, sempre adibito a casa vacanze (cfr. documentazione allegata alla disclosure del 10/03/2023).
Quanto alla resistente, si rileva che la NO non ha di fatto mai lavorato, lasciando gli CP_1 studi universitari nell'anno di celebrazione del matrimonio (1996), essendosi successivamente occupata della casa e poi anche della figlia, nata nel 2008, e ciò sino alla separazione di fatto tra le parti nel 2018, a seguito della quale la minore si trasferiva presso il padre.
Dalle dichiarazioni reddituali presenti in atti risulta evidente che dall'avvio del giudizio di separazione l'unica fonte di reddito della NO è costituita dall'assegno di mantenimento CP_1 versatole dal marito, pari inizialmente ad euro 5.000,00 mensili disposti in sede presidenziale e successivamente ad euro 12.000,00 mensili dall'emissione della sentenza di separazione (oggi rivalutato secondo gli indici Istat in euro 12.684,00 circa mensili).
La NO risulta inoltre titolare di due polizze assicurative rispettivamente pari ad euro CP_1
39.800,00 ed euro 40.000,00, i cui beneficiari risultano i genitori della resistente;
la stessa, inoltre, possiede risparmi per euro 39.000,00 circa (conto corrente Intesa SanPaolo, saldo al 31/12/2022), aumentati rispetto al saldo di euro 6.000,00 circa considerato in sede di separazione (aggiornato al
31/03/2022).
La resistente risulta altresì comproprietaria al 50% unitamente al marito della casa vacanze di
Milano Marittima, quota peraltro donata dal marito al momento dell'acquisto di tale immobile nel
2009. pagina 15 di 18 Quanto alla situazione abitativa della resistente, si rileva che la NO vive in un CP_1 immobile sito in Milano, via Arona n. 14, condotto in locazione con un canone mensile di euri
1.700,00 (cfr. doc. 8.9).
Ciò posto – alla luce dell'analisi della situazione economico-patrimoniale delle parti come sopraesposta – il Collegio ritiene equo confermare l'obbligo a carico del padre di provvedere interamente al mantenimento ordinario della figlia, nonché alle spese straordinarie relative alla stessa individuate come da Protocollo del Tribunale di Milano, atteso che – pur considerati i limitatissimi spazi di frequentazione madre-figlia – gli elevatissimi redditi paterni a fronte dell'assenza di fatto di redditi propri materni (considerato che le entrate della resistente derivano tutte dall'assegno di mantenimento versatole dal marito) non consentono di prevedere, allo stato, un contributo indiretto al mantenimento della figlia a carico della madre, né una diversa ripartizione delle spese straordinarie.
Con riguardo alla domanda della NO di riconoscimento di un assegno divorzile a CP_1 carico del marito, la stessa risulta fondata con riguardo sia al profilo assistenziale (non contestato dal ricorrente) che al profilo compensativo di tale assegno, che nel caso di specie deve essere quantificato in euro 8.500,00 mensili.
Invero, considerata la situazione economico-patrimoniale dei coniugi come sopra delineata ed essendo indubbia l'importante disparità reddituale delle parti, deve ritenersi che, con riguardo al profilo assistenziale dell'assegno divorzile, la NO allo stato non può considerarsi CP_1 dotata di mezzi adeguati a far fronte autonomamente alle proprie esigenze di vita, atteso che la resistente non ha un titolo di studio spendibile, né è mai stata di fatto inserita nel mondo del lavoro, avendo pertanto prospettive verosimilmente quasi inesistenti di inserimento lavorativo, tenuto conto dell'età (57 anni), dell'assenza di pregressa esperienza e delle fragilità psicofisiche della NO
. CP_1
Inoltre, con riguardo al profilo compensativo dell'assegno divorzile, si evidenzia che – pur non avendo provato specifici sacrifici professionali svolti per fare fronte alle esigenze familiari – la scelta della NO di non svolgere alcuna attività lavorativa deve necessariamente CP_1 inserirsi nell'ambito di un progetto di vita coniugale condiviso dalle parti in costanza di matrimonio, durato oltre 20 anni. Invero, l'assenza di vincoli lavorativi ha indubbiamente consentito alla resistente di essere maggiormente presente e attiva nella gestione della casa e della quotidianità della figlia nel corso della convivenza matrimoniale e ciò anche nell'interesse del resistente, il quale ha costruito e mantenuto una importante carriera lavorativa, anche recandosi frequentemente all'estero per i propri impegni professionali.
Con riguardo al quantum dell'assegno divorzile, si ritiene equo e congruo prevederlo nella misura di euro 8.500,00 mensili, trattandosi di somma del tutto compatibile con i redditi del ricorrente, nonché adeguata a soddisfare le esigenze di vita della resistente e a compensare l'apporto fornito pagina 16 di 18 dalla stessa al ménage familiare, non potendosi peraltro confermare la somma di euro 12.000,00 mensili richiesta dalla ricorrente anche nella presente sede di divorzio, trattandosi di quantificazione effettuata nell'ambito del giudizio di separazione anche sulla base del criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, non rilevante in ambito di riconoscimento dell'assegno divorzile.
L'assegno deve decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza.
Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate per la quota di 1/2 considerata la natura necessaria del presente procedimento con riguardo alla pronuncia sullo status e la reciproca soccombenza delle parti con riguardo alle questioni economiche;
la restante quota di 1/2 deve, invece, essere posta a carico della resistente, considerata la soccombenza prevalente della stessa con riguardo alle questioni relative alla responsabilità genitoriale.
Il Collegio, inoltre, ritiene che le parti debbano essere condannate nella misura del 50% ciascuna a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto al
Curatore speciale della minore, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
P.Q.M.
Dato atto della sentenza non definitiva n. 4411/2024 del 17/04/2024 e pubblicata in data 22/04/2024 di scioglimento del matrimonio contratto tra e il Parte_1 Controparte_1
Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. Affida in via super-esclusiva la figlia al padre , con ER Parte_1 collocamento prevalente della minore presso lo stesso, anche ai fini della residenza anagrafica;
il padre eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, alla scelta della residenza e a tutte le questioni burocratiche e amministrative che riguardano la figlia, con il solo diritto/dovere della madre di vigilanza;
2. Dispone che la madre incontri la figlia ogni tre settimane, allo stato sempre alla presenza dell'educatrice dott.ssa figura professionale privata rispetto quale Testimone_13 entrambe le parti hanno espresso il loro consenso, con incontri organizzati sempre nel rispetto della volontà e delle esigenze di ER
3. Incarica i Servizi sociali di Milano di valutare la possibilità di ampliare e liberalizzare le frequentazioni madre-figlia, tenuto conto dell'andamento di tale rapporto e della volontà espressa da fermi eventuali accordi dei genitori nel rispetto dei desideri della minore: ER
4. Invita le parti a proseguire i percorsi di sostegno avviati, con particolare riguardo al percorso psichiatrico della resistente;
pagina 17 di 18 5. Invita il genitore affidatario a curare la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico a favore di attualmente seguita privatamente dalla dott.ssa , nonché a garantire ER ER8 alla figlia la possibilità di mantenere anche il supporto della dott.ssa qualora la minore Per_2 ne manifesti il bisogno;
6. Assegna la casa coniugale sita in Milano, via Senofonte n. 4/a al ricorrente;
7. Conferma l'obbligo a carico del padre di provvedere interamente al Parte_1 mantenimento ordinario di nonché alle spese straordinarie relative alla stessa, ER individuate come da Protocollo del Tribunale di Milano;
8. Ponea carico di l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di assegno Parte_1 divorzile, la somma di euro 8.500,00 mensili, versamento da effettuarsi a Controparte_8 entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
9. Compensa le spese di lite – da quantificarsi complessivamente in euro 7.000,00, oltre Iva, Cpa
e spese generali – nella misura di 1/2;
10. Condanna al pagamento della quota di 1/2 delle spese di lite, quota Controparte_1 quantificata in euro 3.500,00, oltre Iva, Cpa e spese generali;
11. Condanna le parti, nella misura del 50% ciascuna, a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR
115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto al Curatore speciale della minore, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Manda la Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti e al
[...]
Controparte_9
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
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