Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 86
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità e/o nullità dell'atto di pignoramento per carenza di motivazione – Mancata conoscenza delle ragioni della riscossione

    La Corte ha ritenuto che le intimazioni di pagamento, non impugnate tempestivamente, cristallizzano la pretesa e precludono l'eccezione di prescrizione.

  • Rigettato
    Illegittimità della riscossione per mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto che le intimazioni di pagamento, non impugnate tempestivamente, cristallizzano la pretesa e precludono l'eccezione di prescrizione.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto impugnato per violazione del procedimento di riscossione

    La Corte ha ritenuto che le intimazioni di pagamento, non impugnate tempestivamente, cristallizzano la pretesa e precludono l'eccezione di prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato derivante dalla inefficacia del ruolo per mancata sottoscrizione del titolare dell'Ufficio ovvero da soggetto da questi delegato

    La Corte ha ritenuto che l'omessa sottoscrizione del ruolo non incide sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, trattandosi di atto interno.

  • Rigettato
    Illegittimità della riscossione per intervenuta prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che le intimazioni di pagamento, non impugnate tempestivamente, cristallizzano la pretesa e precludono l'eccezione di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 86
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna
    Numero : 86
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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