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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BERNABO' TE NA AT SE, Presidente
UC AL, TO
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 432/2025 depositato il 08/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 29484202500000542 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- PIGNORAMENTO n. 29484202500000542 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- PIGNORAMENTO n. 29484202500000542 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- PIGNORAMENTO n. 29484202500000542 IRPEF-ALTRO 2015
- PIGNORAMENTO n. 29484202500000542 IRPEF-ALTRO 2016
- PIGNORAMENTO n. 29484202500000542 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- PIGNORAMENTO n. 29484202500000542 TARI 2019
- PIGNORAMENTO n. 29484202500000542 REGISTRO 2017 - PIGNORAMENTO n. 29484202500000542 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420170003222340000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420180003715627000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420180003715627000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420180003726846001 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420190000333945000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420190001230583000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420200003624714000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420210004171066000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420210005322448000 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio, Ricorrente_1 nato a [...] il data_1, domiciliato, difeso e rappresentato come indicato in atti ed ammesso al gratuito patrocinio, ha impugnato, contro l'A.D.
E.R., l'atto di pignoramento presso terzi n. 29484202500000542/001, notificatogli il 10.05.2025, in relazione alle seguenti cartelle di pagamento delle quali lamenta la mancata notifica:
a) cartella n. 29420170003222340000 notificata il 02.03.2018 avente ad oggetto irap 2014;
b) cartella n. 29420180003715627000 notificata il 06.02.2019 avente ad oggetto irpef 2015;
c) cartella n. 29420180003726846001 notificata il 06.02.2019 avente ad oggetto imp.registro 2017;
d) cartella n. 29420190000333945000 notificata il 09.04.2019 avente ad oggetto irpef 2014;
e) cartella n. 29420190001230583000 notificata il 24.09.2019 avente ad oggetto irpef 2014 e 2015;
f) cartella n. 29420200003624714000 notificata il 21.05.2022 avente ad oggetto dir. camerale 2016;
g) cartella n. 29420210004171066000 notificata il 12.01.2023 avente ad oggetto irpef 2016;
h) cartella n. 29420210005322448000 notificata il 23.11.2022 avente ad oggetto tari 2019.
Col ricorso proposto parte ricorrente adduce le seguenti motivazioni:
1) Illegittimità e/o nullità dell'atto di pignoramento per carenza di motivazione – Mancata conoscenza delle ragioni della riscossione.
2) Illegittimità della riscossione per mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento;
3) Illegittimità dell'atto impugnato per violazione del procedimento di riscossione;
4) Nullità dell'atto impugnato derivante dalla inefficacia del ruolo per mancata sottoscrizione del titolare dell'Ufficio ovvero da soggetto da questi delegato;
5) Illegittimità della riscossione per intervenuta prescrizione del credito. Si è costituita in giudizio l'A.D.E.R. di Enna contro deducendo ai motivi di ricorso sollevando, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dei Giudici Tributari aditi in favore del Giudice Ordinario relativamente agli atti di natura non tributaria e chiedendo, nel merito, il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che l'atto impugnato contiene anche pretese di natura non tributaria e che lo stesso è stato impugnato in relazione alle pretese (aventi natura tributaria) riconducibili alle succitate cartelle di pagamento contraddistinte dalla lettera a) alla lettera h).
Premesso altresì che in caso di esecuzione forzata, quando il vizio dedotto riguarda la legittimità del titolo o della procedura di riscossione, la opposizione va proposta davanti al giudice tributario (Cfr. Cass.
32203/2019).
Il ricorso non risulta meritevole di accoglimento.
In relazione al primo, secondo, terzo e quinto motivo di ricorso, viene evidenziato che risultano versate in atti, e a tempo debito non impugnate, la intimazione di pagamento n. 29420249002770042000 (notificata al contribuente il 12.10.2024 – doc. 12 -) nella quale vengono richiamate le cartelle di pagamento indicate alle succitate lettere a), d), e), f), g) e h), e la intimazione di pagamento n. 29420249002376715/00 (notificata al contribuente il 05.06.2024 – doc. 13 -) nella quale vengono richiamate le cartelle di pagamento indicate alle succitate lettere b) e c).
Orbene essendo le intimazioni di pagamento atti rientranti nel novero di quelli tassativamente elencati nell'art. 19 D. Lgs. n. 542/1992, secondo la Suprema Corte, la mancata impugnazione nei termini previsti, determina la cristallizzazione della pretesa rendendola definitiva e preclude la possibilità di eccepire la eventuale prescrizione.
In relazione al quarto motivo di ricorso viene evidenziato che l'omessa sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'Ufficio non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilevo esterno.
Per quanto fin qui esplicitato il ricorso viene rigettato e le spese di giudizio, determinate nella misura indicata in parte motiva, seguono lla soccombenza.
Il gratuito patrocinio verrà liquidato con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, rigetta il ricorso, conferma gli atti impugnati e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquiudani in euro 2.400,00, in favore dell'ADER. Il provvedimeno di liquidazione dei compensi al procuratore del ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio, verrà predisposto con separato decreto.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BERNABO' TE NA AT SE, Presidente
UC AL, TO
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 432/2025 depositato il 08/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 29484202500000542 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- PIGNORAMENTO n. 29484202500000542 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- PIGNORAMENTO n. 29484202500000542 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- PIGNORAMENTO n. 29484202500000542 IRPEF-ALTRO 2015
- PIGNORAMENTO n. 29484202500000542 IRPEF-ALTRO 2016
- PIGNORAMENTO n. 29484202500000542 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- PIGNORAMENTO n. 29484202500000542 TARI 2019
- PIGNORAMENTO n. 29484202500000542 REGISTRO 2017 - PIGNORAMENTO n. 29484202500000542 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420170003222340000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420180003715627000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420180003715627000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420180003726846001 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420190000333945000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420190001230583000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420200003624714000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420210004171066000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420210005322448000 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio, Ricorrente_1 nato a [...] il data_1, domiciliato, difeso e rappresentato come indicato in atti ed ammesso al gratuito patrocinio, ha impugnato, contro l'A.D.
E.R., l'atto di pignoramento presso terzi n. 29484202500000542/001, notificatogli il 10.05.2025, in relazione alle seguenti cartelle di pagamento delle quali lamenta la mancata notifica:
a) cartella n. 29420170003222340000 notificata il 02.03.2018 avente ad oggetto irap 2014;
b) cartella n. 29420180003715627000 notificata il 06.02.2019 avente ad oggetto irpef 2015;
c) cartella n. 29420180003726846001 notificata il 06.02.2019 avente ad oggetto imp.registro 2017;
d) cartella n. 29420190000333945000 notificata il 09.04.2019 avente ad oggetto irpef 2014;
e) cartella n. 29420190001230583000 notificata il 24.09.2019 avente ad oggetto irpef 2014 e 2015;
f) cartella n. 29420200003624714000 notificata il 21.05.2022 avente ad oggetto dir. camerale 2016;
g) cartella n. 29420210004171066000 notificata il 12.01.2023 avente ad oggetto irpef 2016;
h) cartella n. 29420210005322448000 notificata il 23.11.2022 avente ad oggetto tari 2019.
Col ricorso proposto parte ricorrente adduce le seguenti motivazioni:
1) Illegittimità e/o nullità dell'atto di pignoramento per carenza di motivazione – Mancata conoscenza delle ragioni della riscossione.
2) Illegittimità della riscossione per mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento;
3) Illegittimità dell'atto impugnato per violazione del procedimento di riscossione;
4) Nullità dell'atto impugnato derivante dalla inefficacia del ruolo per mancata sottoscrizione del titolare dell'Ufficio ovvero da soggetto da questi delegato;
5) Illegittimità della riscossione per intervenuta prescrizione del credito. Si è costituita in giudizio l'A.D.E.R. di Enna contro deducendo ai motivi di ricorso sollevando, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dei Giudici Tributari aditi in favore del Giudice Ordinario relativamente agli atti di natura non tributaria e chiedendo, nel merito, il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che l'atto impugnato contiene anche pretese di natura non tributaria e che lo stesso è stato impugnato in relazione alle pretese (aventi natura tributaria) riconducibili alle succitate cartelle di pagamento contraddistinte dalla lettera a) alla lettera h).
Premesso altresì che in caso di esecuzione forzata, quando il vizio dedotto riguarda la legittimità del titolo o della procedura di riscossione, la opposizione va proposta davanti al giudice tributario (Cfr. Cass.
32203/2019).
Il ricorso non risulta meritevole di accoglimento.
In relazione al primo, secondo, terzo e quinto motivo di ricorso, viene evidenziato che risultano versate in atti, e a tempo debito non impugnate, la intimazione di pagamento n. 29420249002770042000 (notificata al contribuente il 12.10.2024 – doc. 12 -) nella quale vengono richiamate le cartelle di pagamento indicate alle succitate lettere a), d), e), f), g) e h), e la intimazione di pagamento n. 29420249002376715/00 (notificata al contribuente il 05.06.2024 – doc. 13 -) nella quale vengono richiamate le cartelle di pagamento indicate alle succitate lettere b) e c).
Orbene essendo le intimazioni di pagamento atti rientranti nel novero di quelli tassativamente elencati nell'art. 19 D. Lgs. n. 542/1992, secondo la Suprema Corte, la mancata impugnazione nei termini previsti, determina la cristallizzazione della pretesa rendendola definitiva e preclude la possibilità di eccepire la eventuale prescrizione.
In relazione al quarto motivo di ricorso viene evidenziato che l'omessa sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'Ufficio non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilevo esterno.
Per quanto fin qui esplicitato il ricorso viene rigettato e le spese di giudizio, determinate nella misura indicata in parte motiva, seguono lla soccombenza.
Il gratuito patrocinio verrà liquidato con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, rigetta il ricorso, conferma gli atti impugnati e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquiudani in euro 2.400,00, in favore dell'ADER. Il provvedimeno di liquidazione dei compensi al procuratore del ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio, verrà predisposto con separato decreto.