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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/09/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1758 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1758/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. ROCCO ALICE, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Creta, n.26
e
(c.f. ), con l'avv. ROCCO ALICE, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Creta, n.26
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 5.6.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
« i) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 16/4/1988, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Comezzano-Cizzago (BS)
Anno 1988 Numero 4 Parte II Serie A Ufficio 1;
ii) Ordinare al Comune di Comezzano-Cizzago (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
iii) Dichiarare compensate le spese legali.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 28.1.2025 e proponevano Parte_1 Parte_2 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Comezzano- Cizzago (BS) il 19.4.1988, da cui era nato il figlio il 9.11.1991, premettendo che, Persona_1 dopo la comparizione delle parti in data 12.10.2004 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 18.10.2004 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2004), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato a Comezzano-Cizzago (BS) il 19.4.1988, trascritto nel registro Parte_2 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1988, parte II^, serie A, n. 4;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate. Brescia, camera di consiglio del 9.9.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1758/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. ROCCO ALICE, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Creta, n.26
e
(c.f. ), con l'avv. ROCCO ALICE, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Creta, n.26
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 5.6.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
« i) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 16/4/1988, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Comezzano-Cizzago (BS)
Anno 1988 Numero 4 Parte II Serie A Ufficio 1;
ii) Ordinare al Comune di Comezzano-Cizzago (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
iii) Dichiarare compensate le spese legali.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 28.1.2025 e proponevano Parte_1 Parte_2 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Comezzano- Cizzago (BS) il 19.4.1988, da cui era nato il figlio il 9.11.1991, premettendo che, Persona_1 dopo la comparizione delle parti in data 12.10.2004 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 18.10.2004 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2004), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato a Comezzano-Cizzago (BS) il 19.4.1988, trascritto nel registro Parte_2 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1988, parte II^, serie A, n. 4;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate. Brescia, camera di consiglio del 9.9.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti