Ordinanza 30 luglio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 30/07/2019, n. 34629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34629 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2019 |
Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EN ZO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. NT ZO ricorre avverso la sentenza del 17/03/2017 della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere che lo condannava per il reato di rapina aggravata. Deduce:
1.1. Mancata assunzione di una prova decisiva. Osserva che la persona offesa dichiarava che al momento del fatto era presente la sua fidanzata, ossia tale PI PA che nessuno ha ritenuto di ascoltare, nonostante la precisa richiesta in tal senso avanzata dalla difesa.
1.2. Illogicità e contraddittorietà e falsa applicazione della legge. Sostiene che la colpevolezza dell'imputato è stata affermata sulla base di meri indizi e in assenza di prove certe, in quanto fondata sulle dichiarazioni della persona offesa «intrisa di discrepanze ed incongruenze».
1.3. Erronea applicazione della legge penale. Ritiene che la condotta descritta dalla persona offesa non sia tale da integrare nemmeno il tentativo di rapina.
2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, perché aspecifico e perché meramente reiterativo delle questioni sottoposte all'attenzione del giudice dell'impugnazione di merito.
2.1. Con riguardo al primo motivo di ricorso, si osserva che «la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione» (Sez. 5, Sentenza n. 4672 del 24/11/2016, Fiaschetti, Rv. 269270). La doglianza della difesa che, appunto, si duole del mancato accoglimento della sua sollecitazione rivolta al giudice durante il giudizio di appello, è inammissibile.
2.2. Il secondo motivo di ricorso è meramente reiterativo del sovrapponibile motivo di appello. Questa Corte, infatti, ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi- i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti;
in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Tanto connota il motivo in esame, con il quale il ricorrente ripropone i medesimi temi già affrontati dalla Corte di appello che, con riguardo all'attendibilità della persona offesa, ha dato conto delle doglianze dell'appellante (sovrapponibili -come detto- a quelle contenute nel ricorso) con argomentazioni che sono del tutto trascurate e pretermesse nel motivo in esame, nel quale non si riscontra alcun rilievo critico, che non sia una generica contestazione di inadeguatezza.
2.3. Il terzo motivo di ricorso, dietro lo schermo della questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto, propone, in realtà, una lettura dei fatti alternativa a quella dei giudici di merito, in chiave difensiva e intesa a dimostrare l'insussistenza del fatto. Il ricorrente, dunque, non contrappone alcuna censura di legittimità a tali motivazioni, non spiegando l'eventuale (manifesta) illogicità della motivazione spesa dalla Corte di appello ovvero la sua contraddittorietà e reitera le medesime questioni già risolte dai Magistrati dell'appello, proponendo in forma meramente assertiva l'erroneità della decisione impugnata, senza mai illustrare alcuno dei vizi scrutinabili in Cassazione e reiterando le argomentazioni già esposte con il gravame e disattese dai Magistrati dell'appello. Tanto viene fatto, per di più, obliterando una parte rilevante della motivazione, non tenendosi in alcun conto tutte le argomentazioni spese dalla Corte di appello. Viene così violato un ulteriore canone cui il ricorso per cassazione deve attenersi e riferibile sempre al requisito della specificità, dovendosi ribadire che "il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa. La sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa .non può essere preso a sè, ma va posto in relazione agli altri. Pertanto la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito" (Sez. 5, Sentenza n. 8411 del 21/05/1992, Chirico e altri, Rv. 191487 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 4491 del 17/10/2012, PG in proc. Spezzacatena e altri).
3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità di entrambe le impugnazioni e aciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro ciascuno alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2019 Il Consigliere est