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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 21/10/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica
Nella persona del Giudice Onorario Avv. AR de CO ha pronunciato la seguente sentenza a verbale nella causa civile iscritta al n° 834/2023R.G. promossa con ricorso in opposizione ex art. 22 ss l.689/1981
DA ditta in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa nella presente procedura, dall'avv. Stefano Canal del Foro di Venezia, contro il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Angelica Maria Nicotina e Giuseppe Farina del Foro di Padova.
Ritenuto che all'udienza del 21.10.2025 sono comparsi i procuratori delle parti, sentiti gli stessi e le conclusioni rassegnate in atti il giudice unico letto il ricorso introduttivo e la memoria di costituzione e la documentazione allegata ed esaminate le conclusioni rassegnate;
ha pronunciato a verbale la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni formulate dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo e note conclusive richiamate integralmente e della memoria di costituzione e note conclusione dell'amministrazione resistente richiamate integralmente
Svolgimento del processo
- Con ricorso ex art. 22 e ss. L. 689/1981 e art. 6 e ss. D. Lgs. 150/2011 notificato al CP_1
in data 17.10.2025 la ditta impugnava le ordinanze Controparte_1 Parte_1 ingiunzione nn. 36 e 37 del 7 agosto 2023 adottate ex art. 18 L. 689/1981 dalla già menzionata
Amministrazione Comunale contestandone la legittimità, chiedendone l'annullamento e la sospensione della provvisoria esecuzione delle stesse.
- Sospesa l'esecutività l'amministrazione comunale si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso essendo infondato in fatto e diritto.
- Ritenendo ultronea la CTU come chiesta d parte ricorrente il giudice fissava per la discussione l'udienza del 21.10.2025 ex art. 281 sexies cpc, concedendo i termini per il deposto di note conclusive scritte.
- MOTIVI DELLA DECSIONE
- Ferma la competenza del giudice adito a decidere si deve ritenere il ricorso come proposto infondato e quindi rigettato con la conferma delle ordinanze ingiunzioni opposte.
- Le ordinanze ingiunzioni, costituiscono titoli autonomi e seguono i verbali dei Carabinieri.
Precisamente con l'ordinanza n. 36, in forza dell'accertamento contenuto nel verbale dei
Carabinieri n. 10/2023, l'Amministrazione comunale contesta il taglio non autorizzato di piante ad alto fusto resinose;
mentre con l'ordinanza n. 37, adottata sulla base del verbale dei Carabinieri
n. 11/23, viene sanzionata la mancata presentazione del progetto di taglio.
Circa la valutazione ed applicazione della sanzione con l'ordinanza a n.36 il ha erogato la CP_1 stessa sulla base dell'Allegato A delle Prescrizioni di massima e Polizia Forestale non prevede alcuna distinzione in relazione allo stato della pianta (sana, malata, secca), e quindi solo facendo il conto degli alberi abbattuti senza alcuna autorizzazione.
Infatti il taglio di queste piante (LA e AB ) non era stato autorizzato e la ditta ha Pt_3
“sconfinato” tagliando piante al di fuori del lotto boschivo di appartenenza della ricorrente
e/o comunque in assenza di un titolo in forza del quale la ricorrente fosse autorizzata ad operare su quel determinato lotto , tale circostanza di fatto è stata altresì ammessa dalla controparte.
La misura della sanzione, quindi, non è in alcun modo influenzata dalla condizione fitosanitaria in cui versavano gli alberi , ma discende direttamente e semplicemente dal compimento di operazioni di taglio non autorizzato su esemplari di e di . Parte_4 Pt_5
Le piante il cui abbattimento non autorizzato è stato contestato costituivano parte della superficie boschiva di proprietà del Comune di , e precisamente all'interno dell'area boschiva CP_1 denominata “Carpei” rientrante nella località “Pian di Salesei” identificata dal foglio n. 100, particella forestale n. B0220, esterna e ben distante rispetto al perimetro del lotto denominato
“Pignazza” assegnato alla Ditta ricorrente identificato dal foglio n. 109, particella forestale A0120.
Quindi legittima è la prima ordinanza, la numero 36, con la quale si contesta l'illegittimo svolgimento di operazioni di esbosco all'interno di un'area di proprietà comunale, in assenza della debita autorizzazione. Questo in ragione del fatto che la ha operato su un'area in Parte_1 relazione alla quale non disponeva di alcun diritto di proprietà (l'area, ricordiamo, è di proprietà del Comune, né di alcuna autorizzazione rilasciata al fine del compimento delle attività selvicolturali di taglio e prelievo.
Legittima anche la seconda ordinanza, la n. 37, in quanto si contesta l'assenza del titolo necessario e legittimante lo svolgimento delle attività forestali nell'aerea non autorizzato di un progetto di taglio al seguito del quale poteva ottenersi, del caso, un'autorizzazione.
La contestazione di parte ricorrente che tale autorizzazione non servisse e quindi di conseguenza nemmeno il progetto di taglio trattandosi di intervento necessario, secondo la tesi ricorrente, per emergenza fitto-sanitaria (bostrico presente o limitazione del diffondersi del bostrico), non può essere accolta. La L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge finanziaria per l'anno 2022) richiamata introduce , all'art. 1, dai commi 846 a 855, tutta una serie di misure derogatorie e di semplificazione procedurale atte a superare la fase emergenziale. Tra le più significative, ai fini di quel che quivi rileva, v'è quella prevista al comma 847 secondo cui “le regioni provvedono al riconoscimento della comunicazione di cui al comma 850 quale titolo abilitativo al taglio di piante, anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza”, nonché quella del richiamato comma 850 in base alla quale “i proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla regione competente per territorio, per un periodo di sette anni possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse previa scortecciatura, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dalla regione stessa, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza.
Nel caso di specie non vi è stata in ogni caso nessuna comunicazione come prevista e comunque di tale lotto (si ricorda di proprietà del la parte ricorrente non solo non aveva alcuna titolo CP_1 di propietà ma nemmeno un titolo in forza del quale la ricorrente fosse autorizzata ad operare su quel determinato lotto ,
In ogni caso data la peculiarità dei temi trattati si ritiene di compensare le spese tar le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni avversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto e per l'effetto conferme le ordinanze -ingiunzioni prot. n. nn. 36 e 37 in data
7 agosto 2023, del , spese compensate come da motivazione in separata Controparte_1 sentenza.
Così deciso in Belluno, 21.10.2025
Il Giudice Onorario
AR de CO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica
Nella persona del Giudice Onorario Avv. AR de CO ha pronunciato la seguente sentenza a verbale nella causa civile iscritta al n° 834/2023R.G. promossa con ricorso in opposizione ex art. 22 ss l.689/1981
DA ditta in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa nella presente procedura, dall'avv. Stefano Canal del Foro di Venezia, contro il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Angelica Maria Nicotina e Giuseppe Farina del Foro di Padova.
Ritenuto che all'udienza del 21.10.2025 sono comparsi i procuratori delle parti, sentiti gli stessi e le conclusioni rassegnate in atti il giudice unico letto il ricorso introduttivo e la memoria di costituzione e la documentazione allegata ed esaminate le conclusioni rassegnate;
ha pronunciato a verbale la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni formulate dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo e note conclusive richiamate integralmente e della memoria di costituzione e note conclusione dell'amministrazione resistente richiamate integralmente
Svolgimento del processo
- Con ricorso ex art. 22 e ss. L. 689/1981 e art. 6 e ss. D. Lgs. 150/2011 notificato al CP_1
in data 17.10.2025 la ditta impugnava le ordinanze Controparte_1 Parte_1 ingiunzione nn. 36 e 37 del 7 agosto 2023 adottate ex art. 18 L. 689/1981 dalla già menzionata
Amministrazione Comunale contestandone la legittimità, chiedendone l'annullamento e la sospensione della provvisoria esecuzione delle stesse.
- Sospesa l'esecutività l'amministrazione comunale si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso essendo infondato in fatto e diritto.
- Ritenendo ultronea la CTU come chiesta d parte ricorrente il giudice fissava per la discussione l'udienza del 21.10.2025 ex art. 281 sexies cpc, concedendo i termini per il deposto di note conclusive scritte.
- MOTIVI DELLA DECSIONE
- Ferma la competenza del giudice adito a decidere si deve ritenere il ricorso come proposto infondato e quindi rigettato con la conferma delle ordinanze ingiunzioni opposte.
- Le ordinanze ingiunzioni, costituiscono titoli autonomi e seguono i verbali dei Carabinieri.
Precisamente con l'ordinanza n. 36, in forza dell'accertamento contenuto nel verbale dei
Carabinieri n. 10/2023, l'Amministrazione comunale contesta il taglio non autorizzato di piante ad alto fusto resinose;
mentre con l'ordinanza n. 37, adottata sulla base del verbale dei Carabinieri
n. 11/23, viene sanzionata la mancata presentazione del progetto di taglio.
Circa la valutazione ed applicazione della sanzione con l'ordinanza a n.36 il ha erogato la CP_1 stessa sulla base dell'Allegato A delle Prescrizioni di massima e Polizia Forestale non prevede alcuna distinzione in relazione allo stato della pianta (sana, malata, secca), e quindi solo facendo il conto degli alberi abbattuti senza alcuna autorizzazione.
Infatti il taglio di queste piante (LA e AB ) non era stato autorizzato e la ditta ha Pt_3
“sconfinato” tagliando piante al di fuori del lotto boschivo di appartenenza della ricorrente
e/o comunque in assenza di un titolo in forza del quale la ricorrente fosse autorizzata ad operare su quel determinato lotto , tale circostanza di fatto è stata altresì ammessa dalla controparte.
La misura della sanzione, quindi, non è in alcun modo influenzata dalla condizione fitosanitaria in cui versavano gli alberi , ma discende direttamente e semplicemente dal compimento di operazioni di taglio non autorizzato su esemplari di e di . Parte_4 Pt_5
Le piante il cui abbattimento non autorizzato è stato contestato costituivano parte della superficie boschiva di proprietà del Comune di , e precisamente all'interno dell'area boschiva CP_1 denominata “Carpei” rientrante nella località “Pian di Salesei” identificata dal foglio n. 100, particella forestale n. B0220, esterna e ben distante rispetto al perimetro del lotto denominato
“Pignazza” assegnato alla Ditta ricorrente identificato dal foglio n. 109, particella forestale A0120.
Quindi legittima è la prima ordinanza, la numero 36, con la quale si contesta l'illegittimo svolgimento di operazioni di esbosco all'interno di un'area di proprietà comunale, in assenza della debita autorizzazione. Questo in ragione del fatto che la ha operato su un'area in Parte_1 relazione alla quale non disponeva di alcun diritto di proprietà (l'area, ricordiamo, è di proprietà del Comune, né di alcuna autorizzazione rilasciata al fine del compimento delle attività selvicolturali di taglio e prelievo.
Legittima anche la seconda ordinanza, la n. 37, in quanto si contesta l'assenza del titolo necessario e legittimante lo svolgimento delle attività forestali nell'aerea non autorizzato di un progetto di taglio al seguito del quale poteva ottenersi, del caso, un'autorizzazione.
La contestazione di parte ricorrente che tale autorizzazione non servisse e quindi di conseguenza nemmeno il progetto di taglio trattandosi di intervento necessario, secondo la tesi ricorrente, per emergenza fitto-sanitaria (bostrico presente o limitazione del diffondersi del bostrico), non può essere accolta. La L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge finanziaria per l'anno 2022) richiamata introduce , all'art. 1, dai commi 846 a 855, tutta una serie di misure derogatorie e di semplificazione procedurale atte a superare la fase emergenziale. Tra le più significative, ai fini di quel che quivi rileva, v'è quella prevista al comma 847 secondo cui “le regioni provvedono al riconoscimento della comunicazione di cui al comma 850 quale titolo abilitativo al taglio di piante, anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza”, nonché quella del richiamato comma 850 in base alla quale “i proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla regione competente per territorio, per un periodo di sette anni possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse previa scortecciatura, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dalla regione stessa, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza.
Nel caso di specie non vi è stata in ogni caso nessuna comunicazione come prevista e comunque di tale lotto (si ricorda di proprietà del la parte ricorrente non solo non aveva alcuna titolo CP_1 di propietà ma nemmeno un titolo in forza del quale la ricorrente fosse autorizzata ad operare su quel determinato lotto ,
In ogni caso data la peculiarità dei temi trattati si ritiene di compensare le spese tar le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni avversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto e per l'effetto conferme le ordinanze -ingiunzioni prot. n. nn. 36 e 37 in data
7 agosto 2023, del , spese compensate come da motivazione in separata Controparte_1 sentenza.
Così deciso in Belluno, 21.10.2025
Il Giudice Onorario
AR de CO