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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 3692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3692 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.n.10417/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Luigi Gnassi all'esito della trattazione cartolare del 15 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al r.g.n.10417/2023, promossa da:
1. nata in [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1
2. nata in [...] il [...] ); Controparte_1 C.F._2
3. nata in [...] il [...] ); Controparte_2 C.F._3
4. , nato in [...] il [...] ); CP_3 C.F._4
5. , nata in [...] il [...] ); CP_4 C.F._5
6. nata in [...] il [...] ) in proprio e per il Persona_1 C.F._6 figlio minore:
7. nato in [...] il [...] ); CP_5 C.F._7
8. nata in [...] il [...] ); Controparte_6 C.F._8
9. , nato in [...] il [...] ); Controparte_7 C.F._9
10. , nato in [...] il [...] ); Controparte_8 C.F._10
11. , nata in [...] il [...] ); CP_9 C.F._11
12. nata in [...] il [...] ); Parte_2 C.F._12
13. nata in [...] il [...] ); Parte_3 C.F._13
14. nata in [...] il [...] ; CP_10 C.F._14
15. nato in [...] il [...] ); CP_11 C.F._15
16. , nato in [...] il [...] ); CP_12 C.F._16
17. , nato in [...] il [...] ); CP_13 C.F._17
18. , nato in [...] il [...] ); CP_14 C.F._18
19. nata in [...] il [...] ); Parte_4 C.F._19 CP_1
20. nata in [...] il [...] ); Parte_5 C.F._20
21. nata in [...] il [...] ); CP_16 C.F._21
22. nato in [...] il [...] ), in proprio e per la figlia CP_17 C.F._22 minore:
23. nata in [...] il [...] ), Parte_6 C.F._23 elettivamente domiciliati in VIA BALDO DEGLI UBALDI, 8, ROMA, presso lo studio legale, rappresentati e difesi dall'Avv. NARDOCCI FRANCESCO ) e dall'Avv. C.F._24 DE SIMONE RICCARDO ( ); C.F._25 RICORRENTI
CONTRO
1 , in persona del con il patrocinio ex lege Controparte_18 Controparte_19 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Bologna;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente, lato di derivazione materna, possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadina italiana cui è stata sottratta tale cittadinanza per effetto delle abrogate ed incostituzionali disposizioni normative citate in narrativa.
2.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente, lato di derivazione paterna, possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
3.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, Controparte_18 all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/07/2023 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] (doc.1) ed emigrato Controparte_20 in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.3).
Con decreto in data 15 febbraio 2025 veniva fissata prima udienza e, successivamente, udienza di trattazione per il giorno 15 dicembre 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati in data 8 maggio 2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la Controparte_18 contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Bologna che non ha precisato le conclusioni.
2 Parte attrice ha depositato note di trattazione in data 5 dicembre 2025.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
si univa in matrimonio con la Sig.ra (doc.2) Dalla Controparte_20 Parte_7 predetta coppia di coniugi nasceva il figlio (doc. 4) il quale si univa in matrimonio Persona_2 con (doc.5) da cui nascevano le figlie : 1. (doc.6) che si univa in CP_21 Parte_8 matrimonio con (doc.8) da cui nasceva i figli: che si Persona_3 Persona_4 univa in matrimonio con (doc.14) da cui nasceva la figlia Persona_5
(doc.15), odierna ricorrente, che si univa in matrimonio con da Controparte_2 Persona_6 cui nascevano i figli (doc.17), odierno ricorrente e (doc.18), CP_3 CP_4 odierna ricorrente;
(doc.10) che si univa in matrimonio con Controparte_22 CP_23
(doc.19) da cui nasceva la figlia (doc.20), odierna ricorrente, che si
[...] Persona_1 univa in matrimonio con (doc.21) da cui nasceva il figlio Persona_7 CP_5
(doc.22); (doc.11) che si univa in matrimonio con (doc.23) da Parte_9 Controparte_24 cui nasceva la figlia (doc.24), odierna ricorrente;
(doc.12), Controparte_6 Controparte_25 odierna ricorrente, che si univa in matrimonio con (doc.25) da cui Persona_8 nascevano i figli (doc.26), odierno ricorrente, Controparte_7 Controparte_8
(doc.27), odierno ricorrente e (doc.28), odierno ricorrente;
E. CP_9 CP_1
(doc.13), odierna ricorrente, che si univa in matrimonio con (doc.29) da cui Persona_9 nascevano le figlie (doc.30), (doc.31) e Parte_2 Parte_3 CP_10
(doc.32); 2. (doc.7) che si univa in matrimonio con (doc.33) da cui Parte_10 Per_10 nascevano i figli: (doc. 34) che si univa in matrimonio con Persona_11 Persona_12
(doc.37) da cui nascevano i figli (doc.38), odierno ricorrente,
[...] CP_12 [...]
(doc.39), odierno ricorrente e (doc.40), odierno ricorrente;
CP_13 CP_14 CP_26
(doc.35), che si univa in matrimonio con (doc.41) da cui nascevano le Persona_13 figlie (doc.42), odierna ricorrente, e (doc.43), odierna Parte_4 Persona_14 ricorrente;
(doc.36), odierno ricorrente, che si univa in matrimonio con Parte_11 [...]
(doc.44) da cui nascevano i figli (doc.45), odierna ricorrente e CP_27 CP_16 CP_17
(doc.46), odierno ricorrente che, da ultimo, si univa in matrimonio (doc.47)
[...] Persona_15 da cui nasceva la figlia (doc.48), odierna ricorrente. Parte_6
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla
3 semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale Controparte_18 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno tentato di presentare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato
d'Italia di competenza deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
4 I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente
Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio Per_2 il quale la trasmetteva alla figlie:
1. che la trasmetteva ai figli:
[...] Parte_8 [...] che la trasmetteva alla figlia che, a sua volta, la trasmetteva ai Persona_4 Controparte_2 figli e;
che la trasmetteva alla figlia CP_3 CP_4 Controparte_22 Persona_1 che, a sua volta, la trasmetteva al figlio che la
[...] CP_5 Parte_9 trasmetteva alla figlia che la trasmetteva ai figli Controparte_6 Controparte_25 [...]
, e;
E. che la trasmetteva alle CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_1 figlie e 2. che la trasmetteva ai figli: Parte_2 Parte_3 CP_10 Parte_10 che la trasmetteva ai figli , e;
Persona_11 CP_12 CP_13 CP_14 che la trasmetteva alle figlie e CP_26 Parte_4 Persona_14 Parte_11 che la trasmetteva ai figli e che, da ultimo, la trasmetteva alla figlia
[...] CP_16 CP_17
Parte_6
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione
5 convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano CP_20
Ciò, nonostante che si siano verificati passaggi generazionali per linea femminile in
[...] epoca precostituzionale, è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE
Vista la complessità della materia e la continua evoluzione giurisprudenziale, vi sono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_18
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
1. nata in [...] il [...]; Parte_1
2. nata in [...] il [...]; Controparte_1
3. nata in [...] il [...]; Controparte_2
4. , nato in [...] il [...]; CP_3
5. , nata in [...] il [...]; CP_4
6. nata in [...] il [...]; Persona_1
7. nato in [...] il [...]; CP_5
8. nata in [...] il [...]; Controparte_6
9. , nato in [...] il [...]; Controparte_7
10. , nato in [...] il [...]; Controparte_8
11. , nata in [...] il [...]; CP_9
12. nata in [...] il [...]; Parte_2
13. nata in [...] il [...]; Parte_3
14. nata in [...] il [...]; CP_10
15. nato in [...] il [...]; CP_11
16. , nato in [...] il [...]; CP_12
17. , nato in [...] il [...]; CP_13
18. , nato in [...] il [...]; CP_14
19. nata in [...] il [...]; Parte_4
20. nata in [...] il [...]; Persona_14
21. nata in [...] il [...]; CP_16
22. nato in [...] il [...]; CP_17
23. nata in [...] il [...] ), Parte_6 C.F._23 sono cittadini italiani iure sanguinis;
6 • ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_18 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Bologna in data 18/12/2025.
Il Giudice
Dott. Luigi Gnassi
7
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Luigi Gnassi all'esito della trattazione cartolare del 15 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al r.g.n.10417/2023, promossa da:
1. nata in [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1
2. nata in [...] il [...] ); Controparte_1 C.F._2
3. nata in [...] il [...] ); Controparte_2 C.F._3
4. , nato in [...] il [...] ); CP_3 C.F._4
5. , nata in [...] il [...] ); CP_4 C.F._5
6. nata in [...] il [...] ) in proprio e per il Persona_1 C.F._6 figlio minore:
7. nato in [...] il [...] ); CP_5 C.F._7
8. nata in [...] il [...] ); Controparte_6 C.F._8
9. , nato in [...] il [...] ); Controparte_7 C.F._9
10. , nato in [...] il [...] ); Controparte_8 C.F._10
11. , nata in [...] il [...] ); CP_9 C.F._11
12. nata in [...] il [...] ); Parte_2 C.F._12
13. nata in [...] il [...] ); Parte_3 C.F._13
14. nata in [...] il [...] ; CP_10 C.F._14
15. nato in [...] il [...] ); CP_11 C.F._15
16. , nato in [...] il [...] ); CP_12 C.F._16
17. , nato in [...] il [...] ); CP_13 C.F._17
18. , nato in [...] il [...] ); CP_14 C.F._18
19. nata in [...] il [...] ); Parte_4 C.F._19 CP_1
20. nata in [...] il [...] ); Parte_5 C.F._20
21. nata in [...] il [...] ); CP_16 C.F._21
22. nato in [...] il [...] ), in proprio e per la figlia CP_17 C.F._22 minore:
23. nata in [...] il [...] ), Parte_6 C.F._23 elettivamente domiciliati in VIA BALDO DEGLI UBALDI, 8, ROMA, presso lo studio legale, rappresentati e difesi dall'Avv. NARDOCCI FRANCESCO ) e dall'Avv. C.F._24 DE SIMONE RICCARDO ( ); C.F._25 RICORRENTI
CONTRO
1 , in persona del con il patrocinio ex lege Controparte_18 Controparte_19 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Bologna;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente, lato di derivazione materna, possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadina italiana cui è stata sottratta tale cittadinanza per effetto delle abrogate ed incostituzionali disposizioni normative citate in narrativa.
2.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente, lato di derivazione paterna, possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
3.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, Controparte_18 all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/07/2023 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] (doc.1) ed emigrato Controparte_20 in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.3).
Con decreto in data 15 febbraio 2025 veniva fissata prima udienza e, successivamente, udienza di trattazione per il giorno 15 dicembre 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati in data 8 maggio 2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la Controparte_18 contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Bologna che non ha precisato le conclusioni.
2 Parte attrice ha depositato note di trattazione in data 5 dicembre 2025.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
si univa in matrimonio con la Sig.ra (doc.2) Dalla Controparte_20 Parte_7 predetta coppia di coniugi nasceva il figlio (doc. 4) il quale si univa in matrimonio Persona_2 con (doc.5) da cui nascevano le figlie : 1. (doc.6) che si univa in CP_21 Parte_8 matrimonio con (doc.8) da cui nasceva i figli: che si Persona_3 Persona_4 univa in matrimonio con (doc.14) da cui nasceva la figlia Persona_5
(doc.15), odierna ricorrente, che si univa in matrimonio con da Controparte_2 Persona_6 cui nascevano i figli (doc.17), odierno ricorrente e (doc.18), CP_3 CP_4 odierna ricorrente;
(doc.10) che si univa in matrimonio con Controparte_22 CP_23
(doc.19) da cui nasceva la figlia (doc.20), odierna ricorrente, che si
[...] Persona_1 univa in matrimonio con (doc.21) da cui nasceva il figlio Persona_7 CP_5
(doc.22); (doc.11) che si univa in matrimonio con (doc.23) da Parte_9 Controparte_24 cui nasceva la figlia (doc.24), odierna ricorrente;
(doc.12), Controparte_6 Controparte_25 odierna ricorrente, che si univa in matrimonio con (doc.25) da cui Persona_8 nascevano i figli (doc.26), odierno ricorrente, Controparte_7 Controparte_8
(doc.27), odierno ricorrente e (doc.28), odierno ricorrente;
E. CP_9 CP_1
(doc.13), odierna ricorrente, che si univa in matrimonio con (doc.29) da cui Persona_9 nascevano le figlie (doc.30), (doc.31) e Parte_2 Parte_3 CP_10
(doc.32); 2. (doc.7) che si univa in matrimonio con (doc.33) da cui Parte_10 Per_10 nascevano i figli: (doc. 34) che si univa in matrimonio con Persona_11 Persona_12
(doc.37) da cui nascevano i figli (doc.38), odierno ricorrente,
[...] CP_12 [...]
(doc.39), odierno ricorrente e (doc.40), odierno ricorrente;
CP_13 CP_14 CP_26
(doc.35), che si univa in matrimonio con (doc.41) da cui nascevano le Persona_13 figlie (doc.42), odierna ricorrente, e (doc.43), odierna Parte_4 Persona_14 ricorrente;
(doc.36), odierno ricorrente, che si univa in matrimonio con Parte_11 [...]
(doc.44) da cui nascevano i figli (doc.45), odierna ricorrente e CP_27 CP_16 CP_17
(doc.46), odierno ricorrente che, da ultimo, si univa in matrimonio (doc.47)
[...] Persona_15 da cui nasceva la figlia (doc.48), odierna ricorrente. Parte_6
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla
3 semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale Controparte_18 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno tentato di presentare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato
d'Italia di competenza deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
4 I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente
Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio Per_2 il quale la trasmetteva alla figlie:
1. che la trasmetteva ai figli:
[...] Parte_8 [...] che la trasmetteva alla figlia che, a sua volta, la trasmetteva ai Persona_4 Controparte_2 figli e;
che la trasmetteva alla figlia CP_3 CP_4 Controparte_22 Persona_1 che, a sua volta, la trasmetteva al figlio che la
[...] CP_5 Parte_9 trasmetteva alla figlia che la trasmetteva ai figli Controparte_6 Controparte_25 [...]
, e;
E. che la trasmetteva alle CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_1 figlie e 2. che la trasmetteva ai figli: Parte_2 Parte_3 CP_10 Parte_10 che la trasmetteva ai figli , e;
Persona_11 CP_12 CP_13 CP_14 che la trasmetteva alle figlie e CP_26 Parte_4 Persona_14 Parte_11 che la trasmetteva ai figli e che, da ultimo, la trasmetteva alla figlia
[...] CP_16 CP_17
Parte_6
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione
5 convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano CP_20
Ciò, nonostante che si siano verificati passaggi generazionali per linea femminile in
[...] epoca precostituzionale, è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE
Vista la complessità della materia e la continua evoluzione giurisprudenziale, vi sono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_18
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
1. nata in [...] il [...]; Parte_1
2. nata in [...] il [...]; Controparte_1
3. nata in [...] il [...]; Controparte_2
4. , nato in [...] il [...]; CP_3
5. , nata in [...] il [...]; CP_4
6. nata in [...] il [...]; Persona_1
7. nato in [...] il [...]; CP_5
8. nata in [...] il [...]; Controparte_6
9. , nato in [...] il [...]; Controparte_7
10. , nato in [...] il [...]; Controparte_8
11. , nata in [...] il [...]; CP_9
12. nata in [...] il [...]; Parte_2
13. nata in [...] il [...]; Parte_3
14. nata in [...] il [...]; CP_10
15. nato in [...] il [...]; CP_11
16. , nato in [...] il [...]; CP_12
17. , nato in [...] il [...]; CP_13
18. , nato in [...] il [...]; CP_14
19. nata in [...] il [...]; Parte_4
20. nata in [...] il [...]; Persona_14
21. nata in [...] il [...]; CP_16
22. nato in [...] il [...]; CP_17
23. nata in [...] il [...] ), Parte_6 C.F._23 sono cittadini italiani iure sanguinis;
6 • ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_18 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Bologna in data 18/12/2025.
Il Giudice
Dott. Luigi Gnassi
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