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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/10/2025, n. 2962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2962 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 1522/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IM MO appellante e
e (C.F. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 assistito e difeso dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA appellati oggetto: permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma 2), lettera c), D. Lgs. n. 286/1998- appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia n. del 19.2.2024 conclusioni di parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: In via principale nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti nel proposto ricorso in appello e, per l'effetto, in riforma dell'Ordinanza emessa dal
Tribunale di Venezia n. 3045/2024, Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione,
Giudice Dott.ssa Gabriella Favero, nell'ambito del giudizio N.R.G. 8101/2021, emessa e depositata in cancelleria in data 19.2.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Dichiararsi nullo, illegittimo e comunque annullabile il provvedimento della questura di emesso il 06.07.2021, notificato in data CP_2
07.08.2021, di Rigetto dell'Istanza di rilascio del permesso di soggiorno quale familiare di cittadino italiano, nonché ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale e comunque connesso al relativo procedimento, per le ragioni sopra esposte.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni di parte appellata: “si chiede il rigetto dell'appello perché infondato nonché il rigetto dell'Istanza cautelare, parimenti infondata. Spese rifuse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. (nato il [...] in [...]) ha radicato presso il Tribunale di Parte_1
Verona ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al fine di fare accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità, previa sospensiva, del provvedimento, emesso nei confronti del ricorrente dal Questore di Verona in data 06.07.2021, notificato in data 07.08.2021 (doc. n. 2), di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno quale familiare di cittadino italiano ai sensi dell'art. 19, c. 2), lettera c), del D. Lgs. n. 286/98.
1.2. Allegava e documentava di aver contratto matrimonio in Albania in data
28.12.2018, con la signora nata in [...] il [...], CP_3 cittadina italiana, con la quale era fidanzato dal 2016 (doc. n. 3), di aver acquisito il cognome del coniuge e di essere fratello della cittadina italiana , nata in Persona_1
Albania il 01.02.1982, residente in [...], con la quale CP_2 conviveva unitamente alla moglie (doc. n. 4 e 5). CP_3
1.3. In data 16.10.2020 il sig. chiedeva alla Questura di il rilascio del CP_3 CP_2 permesso di soggiorno permesso di soggiorno quale familiare di cittadino italiano, in particolare quale fratello di cittadina italiana con la stessa convivente.
1.4. Esponeva di essere arrivato in Italia nel 1997 da minorenne, allora con il cognome di essere stato affidato ai Servizi Sociali del Comune di frequentando gli Pt_2 CP_2 istituti scolastici fino alla seconda classe superiore, di aver riportato due condanne penali nel 2002 e 2003 per furto in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e porto pag. 2/11 d'armi (fatti del 26.2.2002 in Cremona e del 16.8.2002 in e di aver fatto rientro CP_2 nel 2003 in Albania.
1.5. Contestava la valutazione della Questura di in punto attualità della CP_2 pericolosità sociale operata in relazione a fatti di reato (furto, rapina e porto d'armi) commessi in epoca risalente, in parte commessi in Italia, in parte all'estero ed in particolare in IM (fatto del 2011) EZ (del 2007) e Svizzera, oggetto di segnalazione . Per_2
1.6. Il Tribunale di Venezia escludeva l'applicazione al caso di specie delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 30 2007 e rigettava il ricorso sulla base della qualificazione della domanda ai sensi dell'art. 19, c. 2), terrea c) del D. Lgs. 286/98, in primis per mancata prova di un presupposto previsto per legge, vale a dire della convivenza del richiedente con la sorella, in secondo luogo della sussistenza dei motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato di cui all'art. 13, c.1, Dlvo n. 286/98.
1.7. Quanto al coniuge, oltre alla mancata prova della convivenza e della presenza del coniuge nel territorio italiano, il Tribunale faceva proprie le valutazioni della Questura di Verona in ordine alla ritenuta attualità della pericolosità sociale del soggetto ai sensi dell'art. 20, c.3, D. Lgs n. 30 del 2007.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1. 1° Motivo d'appello: Violazione e falsa applicazione della legge applicabile, errata valutazione delle risultanze istruttorie travisamento dei fatti di causa e conseguente erronea ed illogica motivazione.
2.1.2. Il Giudice di primo grado non avrebbe considerato che neppure nelle motivazioni di rigetto della Questura di risulterebbe contestata al sig. l'eccezione CP_2 CP_3 della presunta mancanza di convivenza con la sorella italiana, essendo stata oggetto di accurato accertamento presso la casa della signora , sorella dell'appellante. Persona_1
Deduce altresì l'applicabilità al caso di specie delle più favorevoli disposizioni di cui al
D. Lgs. n. 30 del 2007 e dell'insussistenza dell'ipotesi ostativa di cui all'art. 20, c.3, D.
Lgs. n. 30 del 2007.
2.2. Quale secondo profilo di censura l'appellante deduce: Violazione e falsa applicazione della legge applicabile, errata valutazione delle risultanze istruttorie travisamento dei fatti di causa e conseguente erronea ed illogica motivazione. pag. 3/11 2.2.1. Espone che in data 27/12/2018, il sig. si è sposato in Albania con Parte_1 la sig.ra nata in [...] il [...], prendendo poi il CP_3 cognome della moglie in conformità alla normativa albanese (doc. n. 10 del ricorrente depositato il 20.09.2022 in primo grado) e che nel mese di febbraio 2020 i coniugi decidevano di tornare a vivere in ove l'appellante reperiva lavoro CP_3 CP_2 presso la sorella , titolare di un ristorante in Persona_1 CP_2
2.2.2. Secondo la prospettazione dell'appellante, il sig. non avrebbe presentato CP_3 domanda di permesso di soggiorno in quanto necessitava di un contratto di locazione per fissare la propria residenza unitamente alla moglie nel Comune di essendo CP_2 quest'ultima residente nel Comune di Varese;
pertanto, vivendo nella casa della sorella, il sig. avrebbe deciso di formulare domanda di permesso quale fratello di CP_3 cittadina italiana.
2.2.4. Deduce la mancata applicazione al caso di specie del criterio di proporzionalità di cui all'art. 20, c. 4, D. Lgs. 30 del 2007, rispetto alla ritenuta pericolosità sociale, in quanto ancorata a fatti commessi in un passato remoto.
2.3. Quale terzo motivo di censura vengono dedotte: violazione e falsa applicazione di legge, errata valutazione delle risultanze istruttorie travisamento dei fatti di causa e conseguente erronea ed illogica motivazione.
2.3.1. Il Giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine all'eccepita violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 in quanto l'avvio di procedimento notificato dalla questura di era illegittimo, giacché CP_2 privo dei “motivi che ostano all'accoglimento della domanda”, basandosi esclusivamente sulla mancanza dell'atto di nascita del ricorrente, che era stato trasmesso via pec il 15.02.2021 (doc. n. 9 del procedimento di primo grado).
3.Si è costituta parte appellata, la quale ha instato per il rigetto del gravame.
3.1. La causa, previo rigetto dell'istanza ex art. 283 c.p.c., è stata rimessa in decisione all'udienza del 6.10.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
DIRITTO
4. I primi due motivi, delibati congiuntamente, sono infondati.
pag. 4/11 4.1. Correttamente il Tribunale ha qualificato la domanda di parte appellante come richiesta di nulla osta ai sensi dell'art. 19, c. 2, lettera c), D. Lgs. n. 286/1998 e 28 D.p.r.
394/99, promossa quale fratello convivente di cittadina italiana, ciò in base all'interpretazione del tenore letterale dello stesso libello introduttivo di primo grado, per come precisato anche dalla difesa dell'appellante nella nota interlocutoria del
15.2.2021 comunicata alla Questura di (doc. n. 9), all'esito della comunicazione CP_2 di avvio del procedimento ex art. 10 bis della legge n. 241/90.
4.1.1. Invero solo in sede di impugnazione il ricorrente ha fatto valere il vincolo di coniugio, quindi formulando una domanda nuova mai proposta in via amministrativa, in quanto tale inammissibile.
4.1.2. Così qualificata la domanda, la predetta è infondata.
4.2. L'art. 19, c.2, lettera c), del D. Lgs n. 286/1998 prevede che “Non è consentita
l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”.
4.2.1. L'art. 3, c.2, lett. a), DLgs. 30/2007 prevede che: “Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente”
4.4.1. Invero, come già precisato dal giudice di primo grado, la sola disposizione applicabile nel caso in cui il legame familiare fatto valere sia quello tra fratelli è la norma di cui all'art. 28 del DPR n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 19, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 286/1998 (T.U.I.) o con l'art. 3 comma 2° lett. a) del d.lgs n. 30/2007
(che, in virtù dell'art. 23 stesso D. Lgs. è applicabile anche ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana, come appunto nel caso di specie) in quanto la nozione di familiare prevista dall'art. 2 del D. Lgs. n. 30 del 2007 non ricomprende i fratelli tra i familiari. pag. 5/11 4.4.3. Detta norma, tuttavia, espressamente impone – in primo luogo - il requisito della convivenza con il parente entro il secondo grado. Né paiono esservi deroghe a ciò in favore di stranieri privi di tale requisito. L'art. 5, comma 5, del T.U.I. d'altro canto prevede che “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, …omissis…” (l'art. 22 attiene ad ipotesi di lavoro subordinato, ndr).
4.4.4. L'onere probatorio della effettiva convivenza, secondo la giurisprudenza di legittimità maggioritaria, quale presupposto ex lege per ottenere il diritto al soggiorno in
Italia ai sensi degli artt. 19 e 30, comma 1 bis, d.lg. 25 luglio 1989 n. 286, è a carico dello stesso straniero, non essendo la convivenza presumibile in base al mero legame parentale né alle mere risultanze anagrafiche (cfr. Cass. n. 23498/2006).
4.4.5. Nella fattispecie in esame l'onere probatorio non è stato assolto dall'appellante Per_ poiché la convivenza di con la sorella , nata non è Parte_1 Per_3 Per_1 stata provata dal ricorrente. Al di là dei rispettivi certificati di nascita, infatti, questi null'altro ha documentato in giudizio, allegando tardivamente, solo in sede di appello
(pag. 4), come vi fosse stato un “accurato accertamento presso la casa della signora
, sorella dell'appellante”. Persona_1
4.4.6. Non coglie pertanto nel segno l'eccezione di parte appellante relativa alla non contestazione della convivenza con la sorella da parte della Questura, trattandosi di presupposto costitutivo del diritto fatto valere, come tale, soggetto al canone generale di cui all'art. 2697 c.c.
4.4.7. Inoltre, non vi è prova della convivenza effettiva del richiedente con il coniuge, né della presenza di quest'ultima in Italia.
Non sussistono dunque i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno in favore del ricorrente in quanto fratello o coniuge convivente di cittadina italiana.
5. Anche il terzo motivo afferente all'avviso di cui all'art. 10 bis L. n. 241/90 è infondato.
pag. 6/11 5.1. Sostiene l'appellante che l'avviso sarebbe illegittimo per mancata indicazione dei motivi ostativi al rilascio del permesso in quanto riguardanti solo l'atto di nascita e le segnalazioni . Pt_3
5.2. Risulta documentalmente che in data 03.02.2021 la questura di inviava al CP_2 difensore una comunicazione ai sensi dell'art. 7, 8, 9, 10 e 10 bis della Legge 241/90, anticipando la propria volontà di respingere la domanda di permesso di soggiorno per i seguenti motivi: “a seguito di integrazione, via pec del 02.11.2020 del legale mandatario, si ravvisa che la documentazione prodotta non risulta essere quella richiesta da questo ufficio;
in particolare veniva inoltrato il certificato di nascita di tale
, nato in [...] il 02.1984, e non quello dell'interessato sig. Persona_4 Per_5
Inoltre, sa riscontro banca dati delle FF.PP., con alias nato in
[...] Persona_6
Albania il 26.02.1984, risulta destinatario delle seguenti segnalazioni Schengen: 1)
Segnalazione emessa dalla Svizzera CH0000000000000372171 con scadenza
16.04.2023; 2) Segnalazione emessa dalla EZ S00000015406500001 con scadenza il
05.06.2023; 3) Segnalazione emessa dalla IM DK150701220274B000001 con scadenza il 06.06.2021; 4) Segnalazione emessa dall'Italia con scadenza il 09.06.2023” (Doc. n. 8). CodiceFiscale_2
5.2.Tale doglianza non appare fondata, avendo l'avviso fatto espresso riferimento, oltre che al certificato di nascita del richiedente anche alle segnalazioni che lo Per_7 riguardavano, le quali alla data dell'avviso erano ancora efficaci, e quindi vincolanti per il Questore e per giudice italiano ai fini della valutazione dei motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 20, c.3, D. lgs. n. 30 /2007, il quale prevede che: “I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione pag. 7/11 della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere”.
5.3. In ogni caso l'eventuale omissione dell'avviso non determina la nullità del procedimento (cfr. Cass. n. 25315/2020) ma impone al giudice di consentire all'impugnante in sede giurisdizionale di spiegare tutte le difese che egli, a causa del mancato avviso, non abbia potuto avanzare in fase amministrativa.
4.4.8. Anche a voler ammettere la domanda - ritenuta in questa sede inammissibile – quale coniuge di cittadina italiana ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 286/98 ed ai sensi degli artt. 2 e 3 D. Lgs. n 30/2007, debbono prevalere, rispetto alle ragioni dell'unità familiare, quelle di sicurezza dello Stato e di ordine pubblico ai sensi dell'art. 20, c.3, D.
Lgs. n. 30/2007 sia ai sensi dell'art. 13, c.
1. D. Lgs. n. 286/98.
4.3. L'art. 13, c.1, del D. Lgs. n. 286/98, prevede che: “Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri”.
4.4. Pertanto, il divieto di espulsione dello straniero convivente con un parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana stabilito dall'art. 19, lettera c), D.
Lgs. n. 286/1998, ed il conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, possono essere derogati, anche in sede di rinnovo, esclusivamente se ricorrono le condizioni ostative contenute nell'art. 13, c.1, D. Lgs. n. 286/98, consistenti in motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, espressioni di pericolosità sociale del soggetto, ed oggetto di specifica valutazione del Questore in sede di diniego di rilascio e successivamente del giudice eventualmente adito (Cass. Ord. n. 26216 del
18.11.2020; n. 701 del 12.1.2018).
Inoltre, l'art. 20, D. Lgs. n. 30 del 2007, prevede che: “Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica pag. 8/11 sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n.
152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.
3.
5. Nel caso di specie la pericolosità sociale del soggetto è stata debitamente valutata all'attualità.
5.1. Invero oltre alle più risalenti condanne riportate in Italia per i reati di furto in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e porto d'armi per fatti commessi nel 2002, debbono evidenziarsi le iscrizioni in materia di immigrazione clandestina e provvedimenti di espulsione e/o respingimento, violazione del divieto di reingresso, contestate in Italia proprio nel 2020, anno di presentazione dell'istanza.
5.2.Risulta altresì che l'odierno ricorrente è stato oggetto di segnalazione da Per_7 parte della IM, valida fino al 06.06.2021, per una condanna del 28.03.2011 alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione - con divieto di ingresso nello stato a vita - per furto e rapina, cui è seguita l'estradizione in EZ;
da parte della EZ, valida sino al
05.06.2023, a seguito di condanna in data 12.06.2012 per rapina alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, con rimpatrio e divieto di reingresso nello stato a vita, avendo già riportato una precedente condanna per rapina e tentata rapina in altre due occasioni;
dalla Svizzera, valida fino al 16.04.2023, per “commissione multipla di furti, danneggiamento ed ingresso illegale”, nel 2020.
5.3.La Convenzione per l'Applicazione dell'Accordo di Schengen (di seguito per brevità anche C.A.A.S.) ratificata dalla Repubblica Italiana con la Legge 30 settembre 1993 n.
388, istituisce, all'art. 92, il Sistema d'Informazione Schengen (SIS) "[...] costituito da una sezione nazionale presso ciascuna Parte contraente e da un'unità di supporto tecnico. Il Sistema d'Informazione Schengen consente alle autorità designate dalle Parti pag. 9/11 contraenti, per mezzo di una procedura d'interrogazione automatizzata, di disporre di segnalazioni di persone e di oggetti [...] ai fini della procedura di rilascio di visti, del rilascio dei documenti di soggiorno e dell'amministrazione degli stranieri in applicazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione in materia di circolazione delle persone" (art. 92 comma 1).
5.4.L'art. 96 della Convenzione disciplina la segnalazione dello straniero nel SIS ai fini della non ammissione nei paesi aderenti: "
1. I dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono inseriti in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni prese, nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione nazionale, dalle autorità amministrative o dai competenti organi giurisdizionali.
2. Le decisioni possono essere fondate sulla circostanza che la presenza di uno straniero nel territorio nazionale costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale. In particolare ciò può verificarsi nel caso: a) di uno straniero condannato per un reato passibile di una pena privativa della libertà di almeno un anno [...]".
5.5. Infine, l'art. 25 della Convenzione riguarda il rilascio del permesso di soggiorno in presenza di una segnalazione nel SIS e contempla, in alcuni peculiari casi, una consultazione preliminare tra lo Stato segnalante e lo Stato destinatario dell'istanza di rilascio del titolo di soggiorno.
5.6. Dal combinato disposto delle norme riportate deriva che, in presenza di una segnalazione nel SIS ai fini della non ammissione, lo Stato che istruisce la richiesta di un titolo di soggiorno da parte del soggetto segnalato non può rilasciare il permesso (e se lo ha rilasciato deve revocarlo: art. 5 comma 5 D. Lgs. 286/1998).
5.7. Rileva il Collegio come, nonostante la cessazione di efficacia delle segnalazioni
, la condotta complessiva del soggetto sia connotata dalla commissione di Per_7 plurimi reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di immigrazione dal 2002 con carattere di continuità fino al 2020 (sia in Italia che all'estero), epoca prossima a quella di presentazione dell'istanza, per come già ampiamente chiarito dal Tribunale.
5.8. Deve pertanto confermarsi che il soggetto rappresenta per lo Stato una minaccia concreta ed attuale alla sicurezza ed all'ordine pubblico, data la gravità dei reati pag. 10/11 commessi e delle segnalazioni in essere, sostanzialmente senza soluzione di continuità e con recidiva specifica.
Tale dato, nel contemperamento degli opposti interessi, quello privatistico all'esercizio del diritto alla vita e coesione familiare e quello pubblicistico alla tutela dell'ordine pubblico e sicurezza dello Stato, fa prevalere quest'ultimo.
L'appello pertanto deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza del Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata Immigrazione, n. 3045 del 19.2.2024; condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.473,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data 08/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott. Luca Boccuni
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 1522/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IM MO appellante e
e (C.F. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 assistito e difeso dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA appellati oggetto: permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma 2), lettera c), D. Lgs. n. 286/1998- appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia n. del 19.2.2024 conclusioni di parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: In via principale nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti nel proposto ricorso in appello e, per l'effetto, in riforma dell'Ordinanza emessa dal
Tribunale di Venezia n. 3045/2024, Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione,
Giudice Dott.ssa Gabriella Favero, nell'ambito del giudizio N.R.G. 8101/2021, emessa e depositata in cancelleria in data 19.2.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Dichiararsi nullo, illegittimo e comunque annullabile il provvedimento della questura di emesso il 06.07.2021, notificato in data CP_2
07.08.2021, di Rigetto dell'Istanza di rilascio del permesso di soggiorno quale familiare di cittadino italiano, nonché ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale e comunque connesso al relativo procedimento, per le ragioni sopra esposte.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni di parte appellata: “si chiede il rigetto dell'appello perché infondato nonché il rigetto dell'Istanza cautelare, parimenti infondata. Spese rifuse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. (nato il [...] in [...]) ha radicato presso il Tribunale di Parte_1
Verona ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al fine di fare accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità, previa sospensiva, del provvedimento, emesso nei confronti del ricorrente dal Questore di Verona in data 06.07.2021, notificato in data 07.08.2021 (doc. n. 2), di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno quale familiare di cittadino italiano ai sensi dell'art. 19, c. 2), lettera c), del D. Lgs. n. 286/98.
1.2. Allegava e documentava di aver contratto matrimonio in Albania in data
28.12.2018, con la signora nata in [...] il [...], CP_3 cittadina italiana, con la quale era fidanzato dal 2016 (doc. n. 3), di aver acquisito il cognome del coniuge e di essere fratello della cittadina italiana , nata in Persona_1
Albania il 01.02.1982, residente in [...], con la quale CP_2 conviveva unitamente alla moglie (doc. n. 4 e 5). CP_3
1.3. In data 16.10.2020 il sig. chiedeva alla Questura di il rilascio del CP_3 CP_2 permesso di soggiorno permesso di soggiorno quale familiare di cittadino italiano, in particolare quale fratello di cittadina italiana con la stessa convivente.
1.4. Esponeva di essere arrivato in Italia nel 1997 da minorenne, allora con il cognome di essere stato affidato ai Servizi Sociali del Comune di frequentando gli Pt_2 CP_2 istituti scolastici fino alla seconda classe superiore, di aver riportato due condanne penali nel 2002 e 2003 per furto in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e porto pag. 2/11 d'armi (fatti del 26.2.2002 in Cremona e del 16.8.2002 in e di aver fatto rientro CP_2 nel 2003 in Albania.
1.5. Contestava la valutazione della Questura di in punto attualità della CP_2 pericolosità sociale operata in relazione a fatti di reato (furto, rapina e porto d'armi) commessi in epoca risalente, in parte commessi in Italia, in parte all'estero ed in particolare in IM (fatto del 2011) EZ (del 2007) e Svizzera, oggetto di segnalazione . Per_2
1.6. Il Tribunale di Venezia escludeva l'applicazione al caso di specie delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 30 2007 e rigettava il ricorso sulla base della qualificazione della domanda ai sensi dell'art. 19, c. 2), terrea c) del D. Lgs. 286/98, in primis per mancata prova di un presupposto previsto per legge, vale a dire della convivenza del richiedente con la sorella, in secondo luogo della sussistenza dei motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato di cui all'art. 13, c.1, Dlvo n. 286/98.
1.7. Quanto al coniuge, oltre alla mancata prova della convivenza e della presenza del coniuge nel territorio italiano, il Tribunale faceva proprie le valutazioni della Questura di Verona in ordine alla ritenuta attualità della pericolosità sociale del soggetto ai sensi dell'art. 20, c.3, D. Lgs n. 30 del 2007.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1. 1° Motivo d'appello: Violazione e falsa applicazione della legge applicabile, errata valutazione delle risultanze istruttorie travisamento dei fatti di causa e conseguente erronea ed illogica motivazione.
2.1.2. Il Giudice di primo grado non avrebbe considerato che neppure nelle motivazioni di rigetto della Questura di risulterebbe contestata al sig. l'eccezione CP_2 CP_3 della presunta mancanza di convivenza con la sorella italiana, essendo stata oggetto di accurato accertamento presso la casa della signora , sorella dell'appellante. Persona_1
Deduce altresì l'applicabilità al caso di specie delle più favorevoli disposizioni di cui al
D. Lgs. n. 30 del 2007 e dell'insussistenza dell'ipotesi ostativa di cui all'art. 20, c.3, D.
Lgs. n. 30 del 2007.
2.2. Quale secondo profilo di censura l'appellante deduce: Violazione e falsa applicazione della legge applicabile, errata valutazione delle risultanze istruttorie travisamento dei fatti di causa e conseguente erronea ed illogica motivazione. pag. 3/11 2.2.1. Espone che in data 27/12/2018, il sig. si è sposato in Albania con Parte_1 la sig.ra nata in [...] il [...], prendendo poi il CP_3 cognome della moglie in conformità alla normativa albanese (doc. n. 10 del ricorrente depositato il 20.09.2022 in primo grado) e che nel mese di febbraio 2020 i coniugi decidevano di tornare a vivere in ove l'appellante reperiva lavoro CP_3 CP_2 presso la sorella , titolare di un ristorante in Persona_1 CP_2
2.2.2. Secondo la prospettazione dell'appellante, il sig. non avrebbe presentato CP_3 domanda di permesso di soggiorno in quanto necessitava di un contratto di locazione per fissare la propria residenza unitamente alla moglie nel Comune di essendo CP_2 quest'ultima residente nel Comune di Varese;
pertanto, vivendo nella casa della sorella, il sig. avrebbe deciso di formulare domanda di permesso quale fratello di CP_3 cittadina italiana.
2.2.4. Deduce la mancata applicazione al caso di specie del criterio di proporzionalità di cui all'art. 20, c. 4, D. Lgs. 30 del 2007, rispetto alla ritenuta pericolosità sociale, in quanto ancorata a fatti commessi in un passato remoto.
2.3. Quale terzo motivo di censura vengono dedotte: violazione e falsa applicazione di legge, errata valutazione delle risultanze istruttorie travisamento dei fatti di causa e conseguente erronea ed illogica motivazione.
2.3.1. Il Giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine all'eccepita violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 in quanto l'avvio di procedimento notificato dalla questura di era illegittimo, giacché CP_2 privo dei “motivi che ostano all'accoglimento della domanda”, basandosi esclusivamente sulla mancanza dell'atto di nascita del ricorrente, che era stato trasmesso via pec il 15.02.2021 (doc. n. 9 del procedimento di primo grado).
3.Si è costituta parte appellata, la quale ha instato per il rigetto del gravame.
3.1. La causa, previo rigetto dell'istanza ex art. 283 c.p.c., è stata rimessa in decisione all'udienza del 6.10.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
DIRITTO
4. I primi due motivi, delibati congiuntamente, sono infondati.
pag. 4/11 4.1. Correttamente il Tribunale ha qualificato la domanda di parte appellante come richiesta di nulla osta ai sensi dell'art. 19, c. 2, lettera c), D. Lgs. n. 286/1998 e 28 D.p.r.
394/99, promossa quale fratello convivente di cittadina italiana, ciò in base all'interpretazione del tenore letterale dello stesso libello introduttivo di primo grado, per come precisato anche dalla difesa dell'appellante nella nota interlocutoria del
15.2.2021 comunicata alla Questura di (doc. n. 9), all'esito della comunicazione CP_2 di avvio del procedimento ex art. 10 bis della legge n. 241/90.
4.1.1. Invero solo in sede di impugnazione il ricorrente ha fatto valere il vincolo di coniugio, quindi formulando una domanda nuova mai proposta in via amministrativa, in quanto tale inammissibile.
4.1.2. Così qualificata la domanda, la predetta è infondata.
4.2. L'art. 19, c.2, lettera c), del D. Lgs n. 286/1998 prevede che “Non è consentita
l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”.
4.2.1. L'art. 3, c.2, lett. a), DLgs. 30/2007 prevede che: “Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente”
4.4.1. Invero, come già precisato dal giudice di primo grado, la sola disposizione applicabile nel caso in cui il legame familiare fatto valere sia quello tra fratelli è la norma di cui all'art. 28 del DPR n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 19, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 286/1998 (T.U.I.) o con l'art. 3 comma 2° lett. a) del d.lgs n. 30/2007
(che, in virtù dell'art. 23 stesso D. Lgs. è applicabile anche ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana, come appunto nel caso di specie) in quanto la nozione di familiare prevista dall'art. 2 del D. Lgs. n. 30 del 2007 non ricomprende i fratelli tra i familiari. pag. 5/11 4.4.3. Detta norma, tuttavia, espressamente impone – in primo luogo - il requisito della convivenza con il parente entro il secondo grado. Né paiono esservi deroghe a ciò in favore di stranieri privi di tale requisito. L'art. 5, comma 5, del T.U.I. d'altro canto prevede che “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, …omissis…” (l'art. 22 attiene ad ipotesi di lavoro subordinato, ndr).
4.4.4. L'onere probatorio della effettiva convivenza, secondo la giurisprudenza di legittimità maggioritaria, quale presupposto ex lege per ottenere il diritto al soggiorno in
Italia ai sensi degli artt. 19 e 30, comma 1 bis, d.lg. 25 luglio 1989 n. 286, è a carico dello stesso straniero, non essendo la convivenza presumibile in base al mero legame parentale né alle mere risultanze anagrafiche (cfr. Cass. n. 23498/2006).
4.4.5. Nella fattispecie in esame l'onere probatorio non è stato assolto dall'appellante Per_ poiché la convivenza di con la sorella , nata non è Parte_1 Per_3 Per_1 stata provata dal ricorrente. Al di là dei rispettivi certificati di nascita, infatti, questi null'altro ha documentato in giudizio, allegando tardivamente, solo in sede di appello
(pag. 4), come vi fosse stato un “accurato accertamento presso la casa della signora
, sorella dell'appellante”. Persona_1
4.4.6. Non coglie pertanto nel segno l'eccezione di parte appellante relativa alla non contestazione della convivenza con la sorella da parte della Questura, trattandosi di presupposto costitutivo del diritto fatto valere, come tale, soggetto al canone generale di cui all'art. 2697 c.c.
4.4.7. Inoltre, non vi è prova della convivenza effettiva del richiedente con il coniuge, né della presenza di quest'ultima in Italia.
Non sussistono dunque i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno in favore del ricorrente in quanto fratello o coniuge convivente di cittadina italiana.
5. Anche il terzo motivo afferente all'avviso di cui all'art. 10 bis L. n. 241/90 è infondato.
pag. 6/11 5.1. Sostiene l'appellante che l'avviso sarebbe illegittimo per mancata indicazione dei motivi ostativi al rilascio del permesso in quanto riguardanti solo l'atto di nascita e le segnalazioni . Pt_3
5.2. Risulta documentalmente che in data 03.02.2021 la questura di inviava al CP_2 difensore una comunicazione ai sensi dell'art. 7, 8, 9, 10 e 10 bis della Legge 241/90, anticipando la propria volontà di respingere la domanda di permesso di soggiorno per i seguenti motivi: “a seguito di integrazione, via pec del 02.11.2020 del legale mandatario, si ravvisa che la documentazione prodotta non risulta essere quella richiesta da questo ufficio;
in particolare veniva inoltrato il certificato di nascita di tale
, nato in [...] il 02.1984, e non quello dell'interessato sig. Persona_4 Per_5
Inoltre, sa riscontro banca dati delle FF.PP., con alias nato in
[...] Persona_6
Albania il 26.02.1984, risulta destinatario delle seguenti segnalazioni Schengen: 1)
Segnalazione emessa dalla Svizzera CH0000000000000372171 con scadenza
16.04.2023; 2) Segnalazione emessa dalla EZ S00000015406500001 con scadenza il
05.06.2023; 3) Segnalazione emessa dalla IM DK150701220274B000001 con scadenza il 06.06.2021; 4) Segnalazione emessa dall'Italia con scadenza il 09.06.2023” (Doc. n. 8). CodiceFiscale_2
5.2.Tale doglianza non appare fondata, avendo l'avviso fatto espresso riferimento, oltre che al certificato di nascita del richiedente anche alle segnalazioni che lo Per_7 riguardavano, le quali alla data dell'avviso erano ancora efficaci, e quindi vincolanti per il Questore e per giudice italiano ai fini della valutazione dei motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 20, c.3, D. lgs. n. 30 /2007, il quale prevede che: “I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione pag. 7/11 della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere”.
5.3. In ogni caso l'eventuale omissione dell'avviso non determina la nullità del procedimento (cfr. Cass. n. 25315/2020) ma impone al giudice di consentire all'impugnante in sede giurisdizionale di spiegare tutte le difese che egli, a causa del mancato avviso, non abbia potuto avanzare in fase amministrativa.
4.4.8. Anche a voler ammettere la domanda - ritenuta in questa sede inammissibile – quale coniuge di cittadina italiana ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 286/98 ed ai sensi degli artt. 2 e 3 D. Lgs. n 30/2007, debbono prevalere, rispetto alle ragioni dell'unità familiare, quelle di sicurezza dello Stato e di ordine pubblico ai sensi dell'art. 20, c.3, D.
Lgs. n. 30/2007 sia ai sensi dell'art. 13, c.
1. D. Lgs. n. 286/98.
4.3. L'art. 13, c.1, del D. Lgs. n. 286/98, prevede che: “Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri”.
4.4. Pertanto, il divieto di espulsione dello straniero convivente con un parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana stabilito dall'art. 19, lettera c), D.
Lgs. n. 286/1998, ed il conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, possono essere derogati, anche in sede di rinnovo, esclusivamente se ricorrono le condizioni ostative contenute nell'art. 13, c.1, D. Lgs. n. 286/98, consistenti in motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, espressioni di pericolosità sociale del soggetto, ed oggetto di specifica valutazione del Questore in sede di diniego di rilascio e successivamente del giudice eventualmente adito (Cass. Ord. n. 26216 del
18.11.2020; n. 701 del 12.1.2018).
Inoltre, l'art. 20, D. Lgs. n. 30 del 2007, prevede che: “Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica pag. 8/11 sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n.
152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.
3.
5. Nel caso di specie la pericolosità sociale del soggetto è stata debitamente valutata all'attualità.
5.1. Invero oltre alle più risalenti condanne riportate in Italia per i reati di furto in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e porto d'armi per fatti commessi nel 2002, debbono evidenziarsi le iscrizioni in materia di immigrazione clandestina e provvedimenti di espulsione e/o respingimento, violazione del divieto di reingresso, contestate in Italia proprio nel 2020, anno di presentazione dell'istanza.
5.2.Risulta altresì che l'odierno ricorrente è stato oggetto di segnalazione da Per_7 parte della IM, valida fino al 06.06.2021, per una condanna del 28.03.2011 alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione - con divieto di ingresso nello stato a vita - per furto e rapina, cui è seguita l'estradizione in EZ;
da parte della EZ, valida sino al
05.06.2023, a seguito di condanna in data 12.06.2012 per rapina alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, con rimpatrio e divieto di reingresso nello stato a vita, avendo già riportato una precedente condanna per rapina e tentata rapina in altre due occasioni;
dalla Svizzera, valida fino al 16.04.2023, per “commissione multipla di furti, danneggiamento ed ingresso illegale”, nel 2020.
5.3.La Convenzione per l'Applicazione dell'Accordo di Schengen (di seguito per brevità anche C.A.A.S.) ratificata dalla Repubblica Italiana con la Legge 30 settembre 1993 n.
388, istituisce, all'art. 92, il Sistema d'Informazione Schengen (SIS) "[...] costituito da una sezione nazionale presso ciascuna Parte contraente e da un'unità di supporto tecnico. Il Sistema d'Informazione Schengen consente alle autorità designate dalle Parti pag. 9/11 contraenti, per mezzo di una procedura d'interrogazione automatizzata, di disporre di segnalazioni di persone e di oggetti [...] ai fini della procedura di rilascio di visti, del rilascio dei documenti di soggiorno e dell'amministrazione degli stranieri in applicazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione in materia di circolazione delle persone" (art. 92 comma 1).
5.4.L'art. 96 della Convenzione disciplina la segnalazione dello straniero nel SIS ai fini della non ammissione nei paesi aderenti: "
1. I dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono inseriti in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni prese, nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione nazionale, dalle autorità amministrative o dai competenti organi giurisdizionali.
2. Le decisioni possono essere fondate sulla circostanza che la presenza di uno straniero nel territorio nazionale costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale. In particolare ciò può verificarsi nel caso: a) di uno straniero condannato per un reato passibile di una pena privativa della libertà di almeno un anno [...]".
5.5. Infine, l'art. 25 della Convenzione riguarda il rilascio del permesso di soggiorno in presenza di una segnalazione nel SIS e contempla, in alcuni peculiari casi, una consultazione preliminare tra lo Stato segnalante e lo Stato destinatario dell'istanza di rilascio del titolo di soggiorno.
5.6. Dal combinato disposto delle norme riportate deriva che, in presenza di una segnalazione nel SIS ai fini della non ammissione, lo Stato che istruisce la richiesta di un titolo di soggiorno da parte del soggetto segnalato non può rilasciare il permesso (e se lo ha rilasciato deve revocarlo: art. 5 comma 5 D. Lgs. 286/1998).
5.7. Rileva il Collegio come, nonostante la cessazione di efficacia delle segnalazioni
, la condotta complessiva del soggetto sia connotata dalla commissione di Per_7 plurimi reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di immigrazione dal 2002 con carattere di continuità fino al 2020 (sia in Italia che all'estero), epoca prossima a quella di presentazione dell'istanza, per come già ampiamente chiarito dal Tribunale.
5.8. Deve pertanto confermarsi che il soggetto rappresenta per lo Stato una minaccia concreta ed attuale alla sicurezza ed all'ordine pubblico, data la gravità dei reati pag. 10/11 commessi e delle segnalazioni in essere, sostanzialmente senza soluzione di continuità e con recidiva specifica.
Tale dato, nel contemperamento degli opposti interessi, quello privatistico all'esercizio del diritto alla vita e coesione familiare e quello pubblicistico alla tutela dell'ordine pubblico e sicurezza dello Stato, fa prevalere quest'ultimo.
L'appello pertanto deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza del Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata Immigrazione, n. 3045 del 19.2.2024; condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.473,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data 08/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott. Luca Boccuni
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