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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/04/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1014/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Giuseppe Bongiovanni e Valentina Marino,
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Origlio,
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, Parte_1
conveniva dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa l' al fine di CP_1
ottenere la liquidazione del danno biologico nella misura non inferiore al 7% conseguente alla menomazione dell'integrità psico-fisica sofferta dall'odierno appellante quale postumo dell'infortunio in itinere verificatosi in data 13/6/2018.
L' aveva riconosciuto l'infortunio come infortunio in itinere ma aveva negato CP_1 la prestazione quantificando il danno nella misura del 4%; contestava la Pt_1
quantificazione del danno – da valutarsi in misura non inferiore al 7% - e chiedeva la condanna dell'istituto resistente al pagamento del relativo indennizzo ai sensi del
D.M. del 12.7.2000 e D. Lgs. n. 38/2000, oltre interessi. L si costituiva CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 514/2022 del 10/5/2022 il Tribunale di Siracusa, espletata
C.T.U. medico-legale, rigettava il ricorso. Il Tribunale richiamava a fondamento della decisione le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio il quale aveva rilevato l'insussistenza di un grado di menomazione superiore alla soglia di indennizzabilità.
Appellava la citata sentenza , con ricorso depositato il 4/11/2022, cui Parte_1
resisteva l'ente appellato.
La causa, previo svolgimento di consulenza tecnica di ufficio, è stata decisa all'esito dell'udienza del 27.3.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.L'appellante censura la sentenza oggetto del gravame per avere recepito acriticamente le conclusioni cui è giunto il consulente nominato pervenendo a una conclusione errata in merito all'effettivo quadro clinico dell'odierno appellante.
Rileva che in considerazione della complessità delle menomazioni dal punto di vista funzionale deve ritenersi che gli esiti dell'infortunio lamentato possano essere valutati in base alle tabelle delle menomazioni approvate con D.M. 12.7.2000, in analogia con “esiti di fratture biossee della gamba” cod. 292 e “anchilosi della caviglia in posizione favorevole” cod. 293 come responsabili di un danno biologico del 7% o maggiore. Chiede, pertanto, di procedere alla nomina di un nuovo C.T.U. medico-legale specializzato in ortopedia e traumatologia.
2.1.L'appello è fondato nei termini di seguito esposti.
Il collegio ha disposto nuova consulenza tecnica al fine di determinare il danno conseguente all'infortunio per cui è causa. Il CTU, con relazione da intendersi qui integralmente trascritta, ha accertato che risulta affetto da: “Esiti di Parte_1 trauma contusivo alla caviglia destra con frattura del malleolo peroneale trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi successivamente parzialmente rimossi”. Il CTU ha proceduto alla valutazione del danno come segue: “possono essere utilizzate le seguenti voci tabellari delle tabelle del danno biologico permanente dell'assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(D. M. 12 luglio 2000) in riferimento alle menomazioni riconosciute e certificate, anche secondo criterio di analogia:
• Cod. 291 – Esiti di frattura isolata di perone apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumate ripercussioni funzionali - fino al 3%;
• Cod. 36 - Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche – fino al 5%;
• Cod. 306 Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare – fino al 3%.
In merito alla quantificazione del danno residuato a carico del periziando è possibile affermare che in atto è residuato un danno biologico permanente - essenzialmente espresso dagli esiti della frattura del malleolo peroneale, dal deficit energetico funzionale residuato a carico della caviglia destra e dall'esito cicatriziale alla caviglia destra, i quali in relazione ai disturbi correlati alle menomazioni, all'obiettività emersa nel corso delle oo.pp. nonché preso del DM
38/2000 in riferimento anche ai criteri valutativi per i danni composti – valutabile nella misura pari al 6% (Sei per cento).
Tale valutazione del danno biologico decorre dal FEBBRAIO 2021, epoca in cui venivano parzialmente rimossi i mezzi di sintesi a causa della comparsa di un conflitto anteriore tibio-astragalico e la comparsa di artrosi astragalica, che inevitabilmente determinò un peggioramento del quadro clinico”.
Il collegio condivide la valutazione del CTU, fondata su criteri corretti.
Alla stregua di quanto sopra esposto l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza appellata l' deve essere condannato a pagare in favore di CP_1 l'indennizzo per il danno del 6% derivato dall'infortunio per cui è Parte_1
causa con decorrenza da febbraio 2021.
2.2.Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore che ha reso la prescritta dichiarazione. Le spese di CTU di entrambi i gradi, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie parzialmente l'appello e in riforma della sentenza appellata, condanna l' a pagare in favore di l'indennizzo per il danno del CP_1 Parte_1
6% derivato dall'infortunio per cui è causa con decorrenza da febbraio 2021, oltre interessi come per legge;
condanna l' al pagamento in favore dell'appellato delle spese processuali CP_1
di entrambi i gradi che liquida per il primo grado in € 2697,00 e per il secondo grado in € 2906,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA disponendo la distrazione in favore del difensore, pone le spese di CTU, liquidate con separati decreti, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catania, all'esito dell'udienza del 27.3.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1014/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Giuseppe Bongiovanni e Valentina Marino,
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Origlio,
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, Parte_1
conveniva dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa l' al fine di CP_1
ottenere la liquidazione del danno biologico nella misura non inferiore al 7% conseguente alla menomazione dell'integrità psico-fisica sofferta dall'odierno appellante quale postumo dell'infortunio in itinere verificatosi in data 13/6/2018.
L' aveva riconosciuto l'infortunio come infortunio in itinere ma aveva negato CP_1 la prestazione quantificando il danno nella misura del 4%; contestava la Pt_1
quantificazione del danno – da valutarsi in misura non inferiore al 7% - e chiedeva la condanna dell'istituto resistente al pagamento del relativo indennizzo ai sensi del
D.M. del 12.7.2000 e D. Lgs. n. 38/2000, oltre interessi. L si costituiva CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 514/2022 del 10/5/2022 il Tribunale di Siracusa, espletata
C.T.U. medico-legale, rigettava il ricorso. Il Tribunale richiamava a fondamento della decisione le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio il quale aveva rilevato l'insussistenza di un grado di menomazione superiore alla soglia di indennizzabilità.
Appellava la citata sentenza , con ricorso depositato il 4/11/2022, cui Parte_1
resisteva l'ente appellato.
La causa, previo svolgimento di consulenza tecnica di ufficio, è stata decisa all'esito dell'udienza del 27.3.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.L'appellante censura la sentenza oggetto del gravame per avere recepito acriticamente le conclusioni cui è giunto il consulente nominato pervenendo a una conclusione errata in merito all'effettivo quadro clinico dell'odierno appellante.
Rileva che in considerazione della complessità delle menomazioni dal punto di vista funzionale deve ritenersi che gli esiti dell'infortunio lamentato possano essere valutati in base alle tabelle delle menomazioni approvate con D.M. 12.7.2000, in analogia con “esiti di fratture biossee della gamba” cod. 292 e “anchilosi della caviglia in posizione favorevole” cod. 293 come responsabili di un danno biologico del 7% o maggiore. Chiede, pertanto, di procedere alla nomina di un nuovo C.T.U. medico-legale specializzato in ortopedia e traumatologia.
2.1.L'appello è fondato nei termini di seguito esposti.
Il collegio ha disposto nuova consulenza tecnica al fine di determinare il danno conseguente all'infortunio per cui è causa. Il CTU, con relazione da intendersi qui integralmente trascritta, ha accertato che risulta affetto da: “Esiti di Parte_1 trauma contusivo alla caviglia destra con frattura del malleolo peroneale trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi successivamente parzialmente rimossi”. Il CTU ha proceduto alla valutazione del danno come segue: “possono essere utilizzate le seguenti voci tabellari delle tabelle del danno biologico permanente dell'assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(D. M. 12 luglio 2000) in riferimento alle menomazioni riconosciute e certificate, anche secondo criterio di analogia:
• Cod. 291 – Esiti di frattura isolata di perone apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumate ripercussioni funzionali - fino al 3%;
• Cod. 36 - Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche – fino al 5%;
• Cod. 306 Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare – fino al 3%.
In merito alla quantificazione del danno residuato a carico del periziando è possibile affermare che in atto è residuato un danno biologico permanente - essenzialmente espresso dagli esiti della frattura del malleolo peroneale, dal deficit energetico funzionale residuato a carico della caviglia destra e dall'esito cicatriziale alla caviglia destra, i quali in relazione ai disturbi correlati alle menomazioni, all'obiettività emersa nel corso delle oo.pp. nonché preso del DM
38/2000 in riferimento anche ai criteri valutativi per i danni composti – valutabile nella misura pari al 6% (Sei per cento).
Tale valutazione del danno biologico decorre dal FEBBRAIO 2021, epoca in cui venivano parzialmente rimossi i mezzi di sintesi a causa della comparsa di un conflitto anteriore tibio-astragalico e la comparsa di artrosi astragalica, che inevitabilmente determinò un peggioramento del quadro clinico”.
Il collegio condivide la valutazione del CTU, fondata su criteri corretti.
Alla stregua di quanto sopra esposto l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza appellata l' deve essere condannato a pagare in favore di CP_1 l'indennizzo per il danno del 6% derivato dall'infortunio per cui è Parte_1
causa con decorrenza da febbraio 2021.
2.2.Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore che ha reso la prescritta dichiarazione. Le spese di CTU di entrambi i gradi, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie parzialmente l'appello e in riforma della sentenza appellata, condanna l' a pagare in favore di l'indennizzo per il danno del CP_1 Parte_1
6% derivato dall'infortunio per cui è causa con decorrenza da febbraio 2021, oltre interessi come per legge;
condanna l' al pagamento in favore dell'appellato delle spese processuali CP_1
di entrambi i gradi che liquida per il primo grado in € 2697,00 e per il secondo grado in € 2906,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA disponendo la distrazione in favore del difensore, pone le spese di CTU, liquidate con separati decreti, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catania, all'esito dell'udienza del 27.3.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi